CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI DALL’ART. 11, COMMA 7, DEL D.M. 8 LUGLIO 0000, X. 000 XX MERITO AI CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELL’AUTOIMPRENDITORALITA’ (C.D. “IMPRESE A TASSO ZERO”)
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Xxxx, xxx Xxxxxx 0 codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Generale della Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, nel seguito denominato MISE
E
l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, Amministratore Delegato, nel seguito denominata “Agenzia”,
E
L’Associazione Bancaria Italiana con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, 00, di seguito ABI, per la quale interviene il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma (RM) il 22 dicembre 1959,
di seguito denominati, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”
PREMESSO CHE
- Il D.M. 8 luglio 2015, n. 140 del Ministero dello sviluppo economico (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2015, n. 206) regolamenta i criteri e le modalità di
concessione delle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
- L’art. 11, comma 7 del citato Decreto prevede anche l’ipotesi che le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisto dei beni materiali e immateriali di cui all’articolo 7, comma 2 del medesimo Decreto, possano essere erogate al beneficiario sulla base di fatture di acquisto non quietanzate;
- La suddetta modalità alternativa di erogazione del finanziamento agevolato, è subordinata all’ emanazione di un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e alla stipula tra il MISE, l’Agenzia e l’ABI di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni previsti dal programma d’investimento in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte dell’Agenzia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti;
- Il 9 ottobre 2015 il MISE con la Circolare n. 75445 ha dettato i “Termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185 del 2000, Titolo I, Capo 0I e le indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni”;
Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1
(Definizioni e allegati)
1. Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Convenzione”: la presente convenzione.
“Banca/he o Banca/he Aderente/i”: singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e
autorizzate all’esercizio dell’operatività bancaria che aderiscono alla presente Convenzione e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dall’ABI e dal MISE sui propri siti internet.
“Beneficiario o Beneficiari”: le imprese ammesse ai benefici previsti dal Decreto.
“Conto Vincolato”: il conto corrente bancario di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto.
2. Gli allegati alla Convenzione sono parte integrante della stessa e sono costituiti dai seguenti documenti:
X. Xxxxxx di adesione delle Banche alla Convenzione;
B. Mandato irrevocabile alla Banca di pagamento dei fornitori;
C. Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento bancario.
ARTICOLO 2
(Oggetto della Convenzione)
1. Con la presente Convenzione si definiscono le modalità di funzionamento del Conto Vincolato.
ARTICOLO 3
(Conto Vincolato)
1. Il Conto Vincolato dovrà essere tempestivamente integrato nella sua intestazione, con il numero identificativo presente nella comunicazione da parte dell’Agenzia al Beneficiario dell’ammissione alle agevolazioni.
2. Sul Conto Vincolato transiteranno tutte le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni
3. Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica in uso presso la Banca, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Transfer. Il Conto Vincolato non prevede: il rilascio della convenzione assegni; l’emissione di carte di credito e/o di debito; l’operatività di servizi di home banking o phone banking.
4. Per l’apertura e gestione del Conto Vincolato la Banca osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente, la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto Vincolato è soggetto all’ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari.
5. Le spese di tenuta conto sono quelle ordinarie applicate dalla Banca per la gestione dei conti correnti, ferma restando la facoltà della stessa Banca di applicare condizioni migliorative.
6. A conclusione dell’investimento agevolato, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme, versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell’investimento agevolato. La Banca procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta regolare realizzazione del predetto programma di investimento agevolato.
7. Qualora il Beneficiario, per errore materiale, versi sul Conto Vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi propri in relazione al singolo stato di avanzamento lavori, la Banca potrà procedere, anche prima della conclusione dell’investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di “Nulla osta” dell’Agenzia, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
ARTICOLO 4
(Utilizzo del Conto Vincolato)
1. Il Beneficiario, ai fini dell’apertura del Conto Vincolato, deve presentare alla Banca copia della domanda di ammissione alle agevolazioni.
2. Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l’erogazione del finanziamento agevolato, dando all’Agenzia comunicazione dell’avvenuta apertura del Conto Vincolato.
La comunicazione dell’avvenuta apertura del Conto Vincolato, contenente anche la previsione che tale conto non potrà essere in alcun modo oggetto di modificazioni senza il preventivo consenso dell’Agenzia, dovrà essere inviata in copia anche alla Banca stessa.
3. Il Beneficiario è tenuto a sottoscrivere un mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori in favore della Banca presso la quale è stato aperto il suddetto Conto (ALLEGATO B).
4. Ai fini dell’apertura del Conto Vincolato e dell’utilizzo delle somme giacenti sul suddetto conto, la Banca è tenuta esclusivamente ad effettuare un controllo formale dell’esistenza della comunicazione da parte dell’Agenzia al Beneficiario dell’ammissione alle agevolazioni. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sull’effettiva riferibilità di tali documenti contabile alle spese oggetto del programma di investimento agevolato.
ARTICOLO 5
(Erogazione del finanziamento agevolato)
1. A seguito della richiesta di erogazione del finanziamento agevolato da parte del Beneficiario, l’Agenzia – una volta effettuate le verifiche di cui al Decreto – provvede ad erogare la quota di finanziamento agevolato, di volta in volta determinata, sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunicando contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere.
2. La comunicazione dell’Agenzia alla Banca di cui al comma 1 dovrà contenere l’importo delle fatture e delle quote di finanziamento agevolato necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l’indicazione dell’IBAN dei fornitori.
3. Anche a fronte di una mancata o ritardata erogazione del finanziamento agevolato per impedimenti di carattere amministrativo, l’Agenzia darà comunque comunicazione alla Banca, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, a condizione che il Beneficiario assicuri la disponibilità sul Conto Vincolato delle somme all’uopo necessarie. Nel caso in cui gli impedimenti di carattere amministrativo vengano risolti, l’Agenzia, verificato l’effettivo pagamento delle fatture con risorse del beneficiario, procede ad erogare la relativa quota di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione
alla Banca indicando l’IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.
ARTICOLO 6
(Pagamento in favore dei fornitori)
1. La Banca dispone il bonifico o un Sepa Credit Transfer in favore del fornitore sull’IBAN indicato dall’Agenzia entro massimo 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno in cui la stessa eroga la quota di finanziamento agevolato sul Conto Vincolato.
2. Il Beneficiario può richiedere all’Agenzia il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul Conto Vincolato, nelle more dell’erogazione dell’agevolazione spettante.
All’atto dell’erogazione del finanziamento agevolato, l’Agenzia – nella comunicazione alla Banca – indica l’IBAN del beneficiario sui cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.
3. In caso di pagamenti in valuta, il Beneficiario è tenuto ad integrare gli eventuali aumenti di spesa, derivanti da fluttuazione dei cambi, eccedenti quanto indicato nel “Nulla osta” dell’Agenzia, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
4. La Banca dà comunicazione dell’avvenuta disposizione al Beneficiario e all’Agenzia.
ARTICOLO 7
(Finanziamento Bancario)
1. La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.
2. Nell’effettuare l’istruttoria, la Banca si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. Sulla quota di finanziamento bancario, la Banca potrà richiedere le garanzie private che riterrà opportune/necessarie. Il finanziamento non potrà essere coperto da alcuna garanzia pubblica secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 8 del Decreto.
3. La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Beneficiario.
4. Qualora la Banca dovesse concedere il finanziamento di cui al comma 1, l’erogazione dello stesso, anche in quote, avverrà entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere dell’Agenzia di cui al precedente articolo 5. La Banca ha facoltà di subordinare l’erogazione del finanziamento bancario a quella del finanziamento agevolato.
5. Nel caso in cui la Banca subordini l’erogazione del finanziamento bancario a quella del finanziamento agevolato, quest’ultima dovrà rilasciare al soggetto beneficiario una dichiarazione (ALLEGATO C) che attesti la concessione di tale finanziamento e la sua successiva erogazione sul conto corrente vincolato al ricevimento del nulla-osta; tale dichiarazione verrà utilizzata dal soggetto beneficiario in fase di prima richiesta di erogazione del finanziamento agevolato,
6. Nel caso indicato al precedente art. 5, comma 3, la Banca ha facoltà di integrare il finanziamento bancario anche per la copertura della quota parte di finanziamento agevolato a carico dell’Agenzia.
7. Gli oneri e i costi strettamente correlati al finanziamento bancario potranno transitare sul conto corrente vincolato, al pari degli oneri e dei costi relativi alla tenuta del conto stesso.
ARTICOLO 8
(Pignoramento e sequestri del Conto Vincolato)
1. Eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto Vincolato devono essere tempestivamente comunicati dalla Banca all’Agenzia.
ARTICOLO 9
(Banche aderenti)
1. Le Banche aderiscono alla presente Convenzione inviando all’Agenzia e all’ABI l’apposito modulo (come da ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto.
2. L’adesione alla Convenzione si perfeziona nel momento in cui il l’Agenzia riceve la comunicazione di cui al comma precedente trasmessa mediante PEC.
3. Le Banche aderenti alla Convenzione si impegnano a renderla operativa entro 30 giorni dalla data di invio all’Agenzia del modulo di adesione.
4. La Banca può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione, previa formale comunicazione scritta all’Agenzia, senza incorrere in alcuna penale/obbligo di indennizzo.
ARTICOLO 10
(Comunicazioni)
1. Le comunicazioni tra Banca e l’Agenzia avverranno tramite PEC. (xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx)
ARTICOLO 11
(Foro competente)
1. Le Parti convengono che foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra loro nella interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Roma.
2. Le Parti si impegnano comunque, in caso di controversia, ad esperire un previo tentativo di conciliazione.
ARTICOLO 12
(Rinvio a norme)
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.
ARTICOLO 13
(Recesso)
1. La facoltà di recesso dalla presente Convenzione da parte di uno dei contraenti potrà essere esercitata, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 2 mesi.
Roma,
per il Ministero dello Sviluppo Economico Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Direttore Generale
per l’Associazione Bancaria Italiana xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
per l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Amministratore Delegato
ALLEGATO A
Modulo di adesione
alla Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia nazionale per
l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e l’Associazione Bancaria Italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati dall’articolo 11, comma 7 del D.M. 8 luglio 2015, n. 140 in merito ai criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore dell’autoimprenditorialità (c.d. “Imprese a tasso zero”)
[su carta intestata della Banca]
Al A All | Ministero dello Sviluppo Economico Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0X PEC: Invitalia Xxx Xxxxxxxx Xxxx PEC: Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale Piazza del Gesù n. 49 00186 ROMA Fax 06 6767457 |
La sottoscritta Banca
codice ABI , nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali verranno utilizzati i conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti disciplinati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’8 luglio 2015, n. 140
dichiara di aderire alla citata Convenzione.
Distinti saluti
(luogo e data) ……………………. …………………………………….
(Timbro e firme autorizzate)
Si indica di seguito l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Banca:PEC:
Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca:
Nome
e
Cognome:
Tel:
Email:
Nome
e
Cognome:
Tel:
Email:
ALLEGATO B
Mandato di pagamento
Alla e.pc A A . | Banca Invitalia |
Premesso che:
• in data , con contratto di finanziamento agevolato stipulato in data , ci è stato riconosciuto un finanziamento agevolato di importo massimo pari a €
, di cui € per la realizzazione del programma di investimenti di
€
• abbiamo aperto un Conto Vincolato presso codesta Banca agenzia
coordinate bancarie: IBAN c/c
Tutto ciò premesso, Vi diamo disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, delle fatture delle spese ritenute ammissibili ai fini della realizzazione del programma di investimenti di cui al contratto di finanziamento agevolato del , una volta ottenuto il nulla-osta a procedere di Invitalia con l’indicazione delle spese e dell’IBAN dei fornitori presso i quali effettuare tale pagamento.
La presente disposizione è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo assenso di Invitalia, da notificarVi a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate dell’impresa)
ALLEGATO C
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA CONVENZIONATA]
A Invitalia
Oggetto: | Decreto Ministeriale 8 luglio 2015, n. 140 - Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento per la copertura finanziaria del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato |
Con riferimento alla misura in oggetto, si comunica che la Banca ha assunto una delibera di finanziamento in favore di , beneficiario delle agevolazioni di cui al contratto di finanziamento agevolato del , per un ammontare pari a .
L’erogazione del finanziamento verrà effettuato da codesta Banca entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere da parte di Invitalia, così come previsto nella Convenzione per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti sottoscritta lo scorso .