SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ALLEGATO 1
TESTO COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI, AI SENSI ARTICOLO 44 COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL PERIODO 2019 – 2022
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ART. 4 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA ART. 5 RISCOSSIONI
ART. 6 PAGAMENTI
ART. 7 IMPOSTA DI BOLLO
ART. 8 VALUTE
ART. 9 ALTRI IMPEGNI DEL TESORIERE ART. 10 RESA DEL CONTO DEL TESORIERE
ART. 11 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E UTILIZZO DI ENTRATE VINCOLATE ART. 12 CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI
ART. 13 COLLOCAMENTO DI TITOLI AZIONARI
ART. 14 DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI PRESTITI E ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE
ART. 15 CUSTODIA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ART. 16 ESECUZIONE FORZATA
ART. 17 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E COMMISSIONI BANCARIE ART. 18 TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA
ART. 19 GARANZIA FIDEJUSSORIA
ART. 20 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI AL TESORIERE ART. 21 SCIOPERI – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
ART. 22 FIRME AUTORIZZATE
ART. 23 MODIFICHE CONVENZIONALI
ART. 24 SUBAPPALTO - CESSIONE DELLA CONVENZIONE - CESSIONE DEI CREDITI ART. 25 VERIFICHE E ISPEZIONI
ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 27 RESPONSABILITA’ DEL TESORIERE
ART. 28 ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE - INADEMPIMENTI E PENALI ART. 29 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - RECESSO
ART. 30 FORO COMPETENTE ART. 31 TRACCIABILITA’
ART. 32 ANTIRICICLAGGIO
ART. 33 REFERENTI
ART. 34 SPESE DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE ED ALTRI ONERI FISCALI ART. 35 COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ART. 37 DOMICILIO DELLE PARTI - COMUNICAZIONI
ART. 38 CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE – RINVIO
L’anno …. il giorno … del mese di … in Torino, nella sede municipale, innanzi a me Segretario Generale del Comune di Torino, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 97, c. 4, lett. c) del X.Xxx. 18 agosto 2000 n. 267, intervengono nella presente convenzione a mezzo di rappresentante come infra specificato:
Il Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. e P.IVA 00514490010, in seguito denominato anche “Ente”, rappresentato da ………, nat…. a …..…
……………………….il…………………….domiciliato... per la carica in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, nella qualità di …….….del ……., … quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 74 dello Statuto comunale, in virtù dell’Atto sindacale ……………………
e
………………………., in seguito denominato “Tesoriere”, rappresentato da
……………………………… nat... a …...……………., il ,
domiciliat.….. a ……….. per la carica in …………………………………………., nella sua qualità di……………………………………, autorizzat... con ……………………………………
premesso che
- il Consiglio Comunale in data ……. con propria deliberazione mecc. n. …………, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Torino e delle sue Istituzioni per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con determinazione a contrarre mecc. n. …… si è stabilito di procedere alla gara per l’affidamento del predetto servizio, mediante espletamento di ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016, approvando contestualmente i relativi atti;
- con determinazione dirigenziale mecc.n. …….… si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di ……………. a favore di ;
- per la tipologia stessa del servizio, nonché per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non occorre predisporre il documento unico di valutazione dei rischi;
- nel testo della convenzione ogni adempimento deve intendersi come riferito al Comune di Torino ed ad ogni singola Istituzione ed il complesso dei soggetti è definito Ente.
- la normativa di riferimento è attualmente costituita dalla L.n. 720/1984, dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n. 82/2005, dal D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati, dalla normativa SEPA (Single Euro Payments Area) tra cui il D.Lgs. n. 11/2010 e xx.xx, dal D.L. n.1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 - art. 35, comma 8), dal D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012), dalla Legge n. 205/2017, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 afferente la codifica SIOPE, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/6/2017 afferente SIOPE +, dalle “Linee guida AGID per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore
delle pubbliche amministrazioni” (emesse in base all’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 31 del 7/2/2014) e relative specifiche attuative (Allegato A – Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione e Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti – SPC), dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, dalle “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. Il servizio dovrà comunque essere svolto per tutta la durata della convenzione nel rispetto della normativa specifica applicabile vigente, anche ove non espressamente richiamata.
Tutto ciò premesso, i suddetti signori, nelle sopracitate vesti, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Torino e delle sue Istituzioni inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria oltre che da quelle della presente convenzione.
2. Ciascuna Istituzione comunale ha un proprio conto di tesoreria per i quali valgono le stesse regole previste per il Comune di Torino. La presente convenzione si riferisce alla gestione di tesoreria del Comune e delle sue Istituzioni, pertanto ogni obbligo del tesoriere è da intendersi come riferito all’Ente, come in premessa definito.
3. A richiesta dell’Ente, il Tesoriere presterà ogni opportuna attività di assistenza e consulenza, finalizzata al migliore impiego delle disponibilità comunali in attesa di utilizzazione, ove le condizioni del mercato finanziario lo consentano, ponendo in essere le operazioni conseguenti.
4. Non competono al servizio di tesoreria la riscossione delle entrate tributarie e la riscossione coattiva delle altre entrate proprie dell'Ente.
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione avrà durata di quattro anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. Alla data di scadenza della convenzione, la stessa si intenderà cessata senza necessità di disdetta da parte dell'Ente.
2. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare la convenzione nelle more della conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Tesoriere. Il Tesoriere è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni della convenzione, nessuna esclusa.
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1. Il servizio di tesoreria potrà essere svolto dall’Istituto di credito affidatario dedicando un apposito sportello presso un’Agenzia collocata sul territorio cittadino.
2. Su richiesta dell’Istituto di credito affidatario, la Città di Torino metterà a disposizione, attraverso concessione, i locali attualmente adibiti a sede del servizio di tesoreria situati in Xxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxx. In tal caso, dovrà essere pagato annualmente un canone di concessione, il cui ammontare verrà determinato con una perizia di competenza della Divisione Patrimonio. Il relativo contratto verrà stipulato a cura della Divisione Patrimonio e disciplinerà anche la gestione delle spese per le principali utenze.
3. Dovrà inoltre essere garantito lo svolgimento delle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere nel territorio cittadino. Indipendentemente dall'articolazione territoriale, lo svolgimento di tutte le operazioni dovrà avvenire in modo da evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.
4. Il Tesoriere dovrà assicurare la prestazione del servizio mediante personale di provata esperienza, con incarico possibilmente continuativo durante il periodo di vigenza della convenzione. Tale personale dedicato al servizio dovrà essere sempre in numero idoneo a soddisfare gli utenti, l'Ente ed eventuali emergenze.
5. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti riferiti all’esercizio finanziario precedente che dovranno essere tempestivamente contabilizzati rispetto all’anno precedente.
6. Di norma, salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del "non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
7. Il servizio dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici ai sensi della normativa vigente, ivi comprese circolari AGID e Banca d’Italia.
8. Il Tesoriere dovrà aprire, su richiesta dell'Ente, appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo, con funzioni di “appoggio” qualora ve ne sia la necessità per specifiche modalità di riscossione delle entrate non rientranti nella gestione del nodo dei pagamenti. Tali conti dovranno essere gestiti senza oneri né di movimento né di bonifico.
9. Il Tesoriere dovrà aprire gratuitamente, su richiesta dell'Ente, dei conti correnti bancari gestibili “on line” per le necessità dei Fondi Economali, che consentano la completa operatività. L’apertura dei conti dovrà essere formalizzata fra l’Istituto Tesoriere e il Direttore Finanziario o suo delegato e tali conti dovranno essere gestiti senza oneri a carico dell’Ente.
10. Il Tesoriere sarà tenuto ad installare e mantenere, su richiesta dell’Ente, tutte le postazioni POS che dovessero rendersi necessarie nel corso della vigenza della convenzione, abilitate all'incasso mediante Pagobancomat, carte di credito e debito attive sui principali circuiti (Visa e Mastercard ecc.), la cui remunerazione è da considerarsi compresa nel corrispettivo forfettario, onnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 17 della presente convenzione.
11. Il servizio di incasso tramite POS prevede oltre alla gestione degli incassi anche l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature (ad esclusione delle linee dati).
12. Il Tesoriere si impegna ad emettere e gestire carte prepagate, utilizzabili almeno nel circuito Visa, Mastercard e in eventuali circuiti di nuova istituzione, la cui remunerazione è da considerarsi compresa nel corrispettivo forfetario, onnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 17 della presente convenzione. L’informativa relativa ai singoli movimenti di ciascuna carta deve essere consultabile on-line da parte dell’Ente.
ART. 4 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio.
3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +”.Attualmente l’Ente si avvale del software Unimoney della società Unimatica S.p.A., quale soggetto delegato dall’Ente al colloquio con SIOPE+.
4. I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di tesoreria dovranno essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile, al fine di poter emettere in automatico gli ordinativi di incasso per la regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il tesoriere dovrà farsi carico di attivare tutte le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi, senza omissioni né imprecisioni nelle causali.
5. Il Tesoriere dovrà mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata.
6. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio.
7. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare.
8. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione in formato .xls dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata.
9. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”.
10. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.
ART. 5 – RISCOSSIONI
1. Le entrate saranno riscosse dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici contenenti gli elementi di cui all’art. 180 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento dell'emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico). Il Tesoriere ha l'obbligo di accertare l'autenticità della firma delle persone autorizzate alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +” o in base alla normativa vigente. Gli ordinativi dovranno contenere le annotazioni: ”contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” e l'eventuale indicazione del vincolo per le entrate a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti così come indicato dall'Ente.
2. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso dovranno essere tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, dovranno essere imputati contabilmente all'esercizio in cui il Tesoriere incassa le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'Ente nell’esercizio successivo (D.Lgs. n. 267/2000 art. 180 comma 4-bis).
3. Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere dovrà tenere contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all’art. 180, comma 3, lett. d) del medesimo D.Lgs. Il Tesoriere dovrà considerare “liberi” gli incassi in attesa di regolarizzazione ed utilizzarli per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.
4. Il Tesoriere dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, la riscossione di ogni somma versata a favore dell’Ente a qualsiasi titolo e causa, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo stanziamento di cassa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione
della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione comunale”. Tali incassi dovranno essere segnalati all’Ente con il massimo dettaglio possibile ed integrati di tutte le informazioni fornite dal debitore. Per tali incassi il Tesoriere richiederà all’Ente l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione, che dovranno essere emessi non oltre 60 giorni dall’incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere o stabiliti dalla normativa vigente (art. 180, comma 4, T.U.E.L.). Il Tesoriere sarà responsabile della mancata accettazione di versamenti a favore dell’Ente. Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo di incasso dovranno essere codificati dal Tesoriere secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 9/6/2016.
5. Gli ordinativi di incasso a copertura di somme incassate senza previa emissione di ordinativo dovranno essere contabilizzate dal Tesoriere anche relativamente al vincolo di destinazione specificato dall’Ente nell’ordinativo d’incasso di regolarizzazione.
6. L’acquisizione di versamenti in contanti, assegno circolare o con bonifico mediante accredito sul conto corrente dovrà avvenire senza oneri a carico del contribuente.
7. Con riguardo alla riscossione di somme affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza di riscossione all’Ente e l’Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione.
8. I prelevamenti dai c/c postali intestati all’Ente, per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, saranno disposti dall’Ente medesimo. L’accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 11/2010 e ss. mm. e ii.. Il Tesoriere dovrà procedere al prelevamento entro il termine massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della disposizione da parte dell’Ente.
9. I versamenti effettuati con assegno dall’Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido, ai sensi di quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss. mm. e ii..
10. Il Tesoriere dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 214 del D. Lgs. n. 267/2000, rilasciando quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche in uso nei sistemi informatizzati di gestione della Tesoreria, fatte salve eventuali altre modalità di quietanza previste dalle norme relative al nodo nazionale dei pagamenti.
11. Il Tesoriere riceverà direttamente sul conto di tesoreria gli incassi dell’ente gestiti attraverso il nodo nazionale dei pagamenti con le causali di accredito (codice IUV) previste da tale sistema, salvo diversi accordi fra l’ente ed il tesoriere da formalizzarsi per iscritto e compatibili con la normativa vigente. La trasmissione delle informazioni avverrà in base a quanto definito dal comma 5 dell’art. 4.
ART. 6 – PAGAMENTI
1.I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, contenenti gli elementi previsti dall’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e da
ogni altra normativa vigente al momento dell’emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico). Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate alla sottoscrizione degli ordinativi di pagamento oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +.
2. In fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge, in particolare l’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 (Condizioni di legittimità dei pagamenti) e succ. ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nonché tutte le norme vigenti. I pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria dovranno rispettare in particolare le disposizioni dell’art. 163 e dell’art. 185 comma 2 lett. i-quater che impongono l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. Gli ordinativi di pagamento in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra lo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. Gli ordinativi di pagamento in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare del residuo passivo risultante in bilancio.
3. Gli ordinativi di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio sia in termini di competenza che di cassa o che non trovino riscontro tra i residui passivi o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla Legge, dal Regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione o non correttamente sottoscritti non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
4. Il Tesoriere dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo di pagamento, ai sensi dell’art. 185 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. Nel caso di somme a scadenza improrogabile e prestabilita, preventivamente comunicate e per le quali l’Ente abbia fornito la relativa documentazione, il Tesoriere ha l’obbligo di procedere autonomamente al pagamento alla scadenza, dandone tempestiva comunicazione alla Divisione Risorse Finanziarie dell’Ente, entro i 5 giorni successivi al pagamento. Per tutti i pagamenti di cui al presente comma, entro 30 giorni successivi al pagamento, l’Ente emetterà il relativo ordinativo di pagamento ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. I pagamenti effettuati in assenza di ordinativo di pagamento dovranno essere codificati dal Tesoriere secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto M.E.F. del 9/6/2016.
5. Il Tesoriere dovrà provvedere al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri riflessi al personale dipendente dell’Ente, dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza, nonché delle imposte, delle tasse e delle rate di ammortamento dei mutui, tassativamente alle date e per gli importi prestabiliti negli ordinativi di pagamento preventivamente trasmessi dall’Ente. Il pagamento di tali spese dovrà avvenire comunque anche in difetto della ricezione di tali ordinativi di pagamento, nei limiti dei fondi disponibili e dell’eventuale anticipazione di cassa. Ai fini degli accrediti degli emolumenti del personale l’Ente invierà al Tesoriere un flusso telematico prodotto mensilmente dall’applicativo di
gestione del personale.
6. I pagamenti saranno eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, di cui al successivo art. 11. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincolo di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall’Ente nelle forme di legge. Il Tesoriere si obbliga a gestire le giacenze vincolate così come previsto dall’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata dall’Ente, il Tesoriere dovrà tenere distinta la liquidità in parte libera e parte vincolata. Il Tesoriere ha l’obbligo di imputare i pagamenti sulle somme libere o vincolate secondo quanto indicato sugli ordinativi di pagamento ed in base alle disposizioni di legge in materia.
7. L’estinzione dei titoli di spesa, ovvero il pagamento, dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto indicato dall’Ente sugli ordinativi di pagamento. Il Tesoriere dovrà garantire l’estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale.
8. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente avverrà, di norma, mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall’Ente con valuta fissa, fatti salvi i casi in cui sia richiesto il pagamento presso uno sportello bancario, con le modalità e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento in conti correnti bancari in essere presso l’Istituto bancario che svolge il ruolo di Tesoriere verrà effettuato mediante un’operazione con valuta compensata.
9. L’Ente avrà cura di evidenziare, sugli ordinativi di pagamento, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o concordate con il creditore, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti.
10. L’Ente avrà altresì cura di evidenziare eventuali somme da trattenere sugli ordinativi di pagamento indicando il numero dell’ordinativo di incasso da introitare.
11. Il Tesoriere dovrà eseguire l’ordine di pagamento con l’accredito dei fondi al beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine di pagamento stesso nel rispetto della normativa relativa al SEPA di cui al D.Lgs. n. 11/2010 e xx.xx. e ii. e relativi provvedimenti attuativi.
12. Relativamente ai pagamenti da eseguire per girofondi su contabilità speciali (girofondi su Banca d’Italia), a norma della circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, 26 novembre 2008 n. 33, l’Ente apporrà sui relativi ordinativi di pagamento l’indicazione dell’ente creditore e del numero della contabilità speciale da accreditare.
13. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, in base a quanto previsto dall’art. 219 del D.Lgs. n. 267/2000.
14. Il Tesoriere risponde all’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Il Tesoriere si obbliga a verificare giornalmente l’effettiva esecuzione degli ordinativi di pagamento nei termini della presente convenzione e a segnalare tempestivamente all’Ente, almeno settimanalmente entro il lunedì della settimana successiva, tutte le somme non riscosse dai
beneficiari. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano andati a buon fine devono essere riversati in tesoreria. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi o inesatti o mancati pagamenti che non siano imputabili all’Ente e, pertanto, risponderà in ordine ad eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora previsti da norme di legge o nei singoli contratti oltre che di eventuali danni sofferti dal creditore.
15. Il Tesoriere sarà tenuto a verificare la corrispondenza fra il beneficiario dell’ordinativo di pagamento (o l'eventuale delegato all'incasso) ed il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati. Tale controllo è richiesto per il pagamento di tutti gli ordinativi accreditati presso conti correnti dell'Istituto bancario tesoriere ed ovunque sia possibile, in deroga alla normativa SEPA.
16. Ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. n. 267/2000 a comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere annoterà gli estremi della quietanza di pagamento direttamente sull’ordinativo di pagamento con modalità informatica secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche tempo per tempo vigenti. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché della relativa prova documentale e copie o duplicati richiesti.
17. Gli ordinativi di pagamento accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione.
ART. 7 – IMPOSTA DI BOLLO
1. L’Ente riporta sugli ordinativi di pagamento e sugli ordinativi di incasso l’annotazione indicante se l’operazione di cui trattasi è soggetta a bollo oppure esente.
2. Per ogni operazione effettuata nell'ambito di tutti i servizi di cui alla presente convenzione il Tesoriere dovrà curare la rigorosa osservanza della legge sul bollo e l'effettiva corresponsione all'erario.
ART. 8 – VALUTE
1. Il tesoriere dovrà rispettare le seguenti condizioni riguardanti la valuta:
a) valuta ente per i versamenti e/o accreditamenti in conto (accrediti): giornata di riscossione;
b) valuta compensata: per i movimenti e prelevamenti compensativi, giri contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome dell'Ente;
c) valuta ente per i pagamenti (addebiti): giorno di effettiva esecuzione della disposizione per l'Ente;
d) valuta beneficiari: dovrà essere applicata la valuta così come prevista dal D.Lgs. n. 11/2010 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno SEPA (Single Euro Payments Area) tenendo conto dei relativi provvedimenti attuativi della Banca d'Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso della durata della presente convenzione;
e) valuta beneficiari esteri per bonifici diversi dai transfrontalieri e quindi non soggetti a Regolamento CE 924/2009 modificato dal Regolamento UE 260/2012: dovrà essere applicata valuta non superiore a 6 giorni lavorativi.
2. La valuta relativa ai pagamenti delle retribuzioni e delle rate di ammortamento dei mutui dovrà comunque essere quella indicata dall'Ente.
ART. 9 – ALTRI IMPEGNI DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere deve tenere aggiornato e trasmettere quotidianamente all’Ente, in formato digitale, il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle singole operazioni di esazione e di pagamento, in conto competenza e in conto residui, con l'ulteriore evidenziazione di quelle effettuate su somme vincolate e per girofondi. Il giornale di cassa deve contenere inoltre l’indicazione dei saldi delle contabilità fruttifera e infruttifera, nonché dei saldi delle somme vincolate e delle somme libere. Devono inoltre risultare aggregazioni di dettaglio tali da evidenziare gli introiti e i pagamenti giornalieri differenziati secondo le varie tipologie di riscossione e di pagamento; tali dati dovranno essere estrapolabili in formato .xls. Il giornale di cassa dovrà essere elaborato nel pieno rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche definite dall'Agid.
2. Il Tesoriere deve gestire gli incassi ed i pagamenti in attesa di regolarizzazione in base alla normativa vigente ed in particolare al Decreto del M.E.F. del 9/06/2016. Deve inoltre inviare all’Ente con cadenza giornaliera, settimanale (entro il lunedì successivo) e mensile (entro il primo giorno successivo alla chiusura del mese) l’elenco delle operazioni sospese di entrata e di uscita in attesa di regolarizzazione.
3. Il Tesoriere si impegna altresì, a richiesta dell'Ente:
- ad emettere assegni di traenza a favore dei beneficiari indicati dall'Ente;
- ad emettere assegni relativi al pagamento degli ordinativi disposti dall'Ente, con spedizione degli stessi a mezzo raccomandata A/R.
I relativi costi sono da intendersi compresi nel corrispettivo forfettario, onnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 17 della presente convenzione.
4. Il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere, a proprio carico e senza spesa alcuna per l'Ente, a collegare la situazione chiusa dal precedente tesoriere con quella iniziale del periodo successivo, al fine di garantire continuità con la precedente gestione. Tali attività devono concludersi nell’arco temporale di 30 giorni.
5. Alla cessazione del servizio, per qualunque causa ciò avvenga, il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere all'Ente il conto di gestione e tutta la documentazione relativa. Il Tesoriere uscente dovrà tempestivamente trasferire al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio ogni informazione necessaria all'espletamento del servizio, tutti i valori detenuti nonché quanto ricevuto in custodia o in uso. Il Tesoriere uscente è tenuto a depositare presso l'archivio dell'Ente tutta l'eventuale documentazione cartacea in suo possesso ed a trasmettere i documenti informatici al soggetto indicato dall'Ente. Il Tesoriere uscente è tenuto a trasmettere al Tesoriere subentrante e per conoscenza all'Ente elenco e copia delle delegazioni di pagamento notificategli, l'elenco dei SDD – deleghe permanenti da addebitare al conto dell'Ente, elenco e copia delle fideiussioni rilasciate. Il Tesoriere uscente, su disposizione dell'Ente, è tenuto a trasferire direttamente al nuovo Tesoriere aggiudicatario e con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all'Ente medesimo eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico. Il Tesoriere ha altresì l'obbligo di affiancare il soggetto subentrante per un periodo non superiore a mesi due, ai fini di garantire il passaggio di
consegne e delle conoscenze necessarie alla prosecuzione del servizio di tesoreria e di tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione.
ART. 10 – RESA DEL CONTO DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere, entro i termini di legge, rende all’Ente, ossia al Comune di Torino e distintamente a ciascuna Istituzione, il conto della propria gestione, su modello di cui all'allegato n. 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.
ART. 11 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E UTILIZZO DI ENTRATE VINCOLATE
1. Ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs 267/2000, il Tesoriere sarà tenuto ad accordare, a richiesta dell’Ente corredata da apposita deliberazione della Giunta Comunale, anticipazioni di cassa nei limiti stabiliti dalla legge vigente.
2. L’anticipazione di tesoreria verrà gestita attraverso un apposito conto corrente bancario sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente l’ammontare globale dell’anticipazione accordata. Sulle somme effettivamente utilizzate verrà applicato il tasso di interesse passivo annuo pari a punti Bps di spread sull’Euribor tre mesi, rilevato come da
offerta economica presentata in sede di gara e allegata alla presente convenzione. Gli interessi debitori decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme e diventeranno esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, ai sensi della vigente normativa. Sulle predette anticipazioni non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Alle operazioni di addebito in sede di utilizzo e di accredito in sede di rientro verranno attribuite le valute del giorno lavorativo di esecuzione. Nessuna spesa è dovuta per la tenuta e gestione del conto e per le eventuali operazioni poste in essere con valuta del giorno lavorativo di esecuzione delle operazioni di accredito e di addebito.
3. L’utilizzo dell’anticipazione avrà luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che siano state utilizzate anche le somme vincolate nei limiti e con le modalità consentite dall’art. 195 del D.Lgs. 267/2000.
4. L’utilizzo giornaliero delle somme in anticipazione, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, verrà accreditato sul conto di tesoreria mediante trasferimento dell’importo corrispondente dal conto di anticipazione.
5. Il Tesoriere, con l’acquisizione di nuove entrate, ha l’obbligo di provvedere immediatamente, di propria iniziativa, alla riduzione o all’estinzione dell’anticipazione eventualmente utilizzata.
6. Le anticipazioni erogate dal Tesoriere saranno contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità in base a quanto disposto dall'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
7. In caso di cessazione del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere ogni esposizione debitoria derivante da anticipazioni e finanziamenti, esclusi eventuali mutui, concessi dal
Tesoriere a qualsiasi titolo. In via subordinata e con il consenso del Tesoriere l’Ente potrà far rilevare dal Tesoriere subentrante le suddette esposizioni, nonché fargli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
8. Eventuali anticipazioni di carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi o da altre disposizioni regolamentari o da norme amministrative di attuazione e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di durata della convenzione saranno regolate, salva specifica disciplina di fonte sovraordinata, dalle stesse condizioni previste per l'anticipazione di tesoreria.
ART. 12 – CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI
1. L'Ente potrà chiedere al Tesoriere di assumere in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli. Dovrà essere resa disponibile la consultazione “on line” del dossier titoli con informazioni sempre aggiornate.
2. Il Tesoriere dovrà custodire e amministrare i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale a favore dell’Ente. Il Tesoriere si impegna a consentire la costituzione e lo svincolo dei depositi cauzionali presso ogni sportello del Tesoriere sul territorio nazionale, nel rispetto della normativa in vigore.
3. Il Tesoriere dovrà registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi.
4. Gli eventuali oneri derivanti dalla custodia e gestione di titoli e valori depositati si intendono compresi nel corrispettivo forfettario, onnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 17 della presente convenzione.
ART. 13 – COLLOCAMENTO DI TITOLI AZIONARI
1. Il Tesoriere potrà essere incaricato dall'Ente della vendita di azioni di cui è proprietario, qualora l'Ente non provveda direttamente alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica ed in ogni caso nel rispetto di ogni normativa applicabile vigente in materia. Nell'esecuzione di tali operazioni il Tesoriere dovrà attenersi alle direttive che saranno impartite dall'Ente.
ART. 14 – DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI PRESTITI E ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE
1. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nelle contabilità dell’Ente, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, delle rate di prestiti a garanzia dei quali l’ente abbia rilasciato delegazione di pagamento notificata al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge, o altri impegni a garanzia dei quali l’ente abbia rilasciato delegazione di pagamento.
2. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle rispettive scadenze,
di mutui, debiti ed altri impegni anche dall’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli.
3. Dovrà essere consentita la possibilità di trasmissione “on line” di deleghe di pagamento per imposte dovute dall'Ente.
ART. 15 – CUSTODIA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di custodire: gli ordinativi di incasso e di pagamento, i verbali di verifica di cassa di cui agli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e le rilevazioni periodiche di cassa oltre che eventuali altre evidenze previste dalla legge.
2. Il Tesoriere è tenuto a fornire la prestazione di conservazione sostitutiva a norma di legge degli ordinativi di pagamento e incasso ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. per la durata della presente convenzione. Gli ordinativi di pagamento e incasso oggetto di conservazione sono quelli che verranno emessi in vigenza della convenzione di tesoreria. Il Tesoriere è altresì tenuto a prendere in carico dall'attuale affidatario ed a conservare con le medesime modalità gli ordinativi di pagamento e incasso relativi all'ultimo decennio (esercizi 2009- 2018).
3. Il Tesoriere dovrà individuare il Responsabile della Conservazione tra i soggetti iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.. Il Tesoriere dovrà comunicare all'Ente ogni cambiamento relativo al soggetto Responsabile della Conservazione.
4. Il sistema di conservazione fornito dovrà rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal DPCM del 3.12.2013, nessuna esclusa, con particolare riferimento alle norme riferite alla conservazione di documenti delle pubbliche amministrazioni e al sistema di sicurezza. Nel caso di dati rilevanti ai fini fiscali, dovrà altresì garantire il rispetto delle corrispondenti norme.
5. Il processo di conservazione dovrà prevedere:
a) l'acquisizione da parte del sistema di conservazione del pacchetto di versamento per la sua presa in carico;
b) la verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le modalità previste dal manuale di conservazione;
c) il rifiuto del pacchetto di versamento nel caso in cui le verifiche di cui alla lettera b) abbiano evidenziato delle anomalie;
d) la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e contenente un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), e una o più impronte, calcolate sull'intero contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione;
e) l'eventuale sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica qualificata apposta dal responsabile della conservazione, ove prevista nel manuale di conservazione;
f) la preparazione, la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del responsabile della conservazione e la gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della struttura dati contenute nell'allegato 4 al Decreto del Presidente del CDM 3 dicembre 2013 e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione;
g) la preparazione e la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata, ove
prevista nel manuale di conservazione, del pacchetto di distribuzione ai fini dell'esibizione richiesta dall'utente;
h) ai fini dell'interoperabilità tra sistemi di conservazione, la produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione;
i) la produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuati su richiesta dell'Ente in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
j) la produzione delle copie informatiche al fine di adeguare il formato di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del CDM 3 dicembre 2013 in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
k) lo scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, dandone informativa all'Ente;
l) la materiale conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio nazionale e l'accesso ai dati presso la sede del produttore e tutte le misure di sicurezza previste per i dati delle pubbliche amministrazioni.
6. Il sistema di conservazione dovrà permettere ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, fermi restando gli obblighi di legge in materia di esibizione di documenti.
7. Il Tesoriere al termine della durata del servizio dovrà prevedere il rilascio, senza oneri aggiuntivi, dei documenti presenti nel proprio sistema e di quelli per cui vige l'obbligo di conservazione al soggetto che sarà indicato dall'Ente.
ART. 16 – ESECUZIONE FORZATA
1. L'esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e xx.xx. ii.. A tal fine l'Ente notificherà al Tesoriere la deliberazione adottata per ogni semestre dall'organo esecutivo che quantifica preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata in base alle disposizioni legislative vigenti.
2. Il Tesoriere dovrà dare immediata comunicazione all'Ente degli atti di esecuzione forzata per l'attivazione dei provvedimenti di regolarizzazione.
ART. 17 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E COMMISSIONI BANCARIE
1. Per tutte le prestazioni richieste dalla presente convenzione, l’Ente corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo forfettario, onnicomprensivo e annuale, pari ad Euro (oltre
I.V.A.), da corrispondersi in quattro rate trimestrali entro la scadenza del trimestre medesimo, previa presentazione di regolare fattura. Pertanto, nessuna commissione sarà applicabile da parte del Tesoriere a carico dell’Ente, ivi comprese le eventuali commissioni bancarie sui bonifici e le spese postali.
2. Oltre a tale corrispettivo l’Ente sarà tenuto a corrispondere al Tesoriere gli eventuali interessi passivi sulle richieste di anticipazione, di cui al precedente art. 11, come definiti dall’offerta economica presentata in sede di gara.
ART. 18 – TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA
1. Il Tesoriere riconoscerà all'Ente un tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere stesso e non rientranti nel circuito della tesoreria unica.
2. Il tasso di interesse attivo lordo sarà pari a punti zero bps di spread sull’Euribor tre mesi.
3. Nel caso in cui l’applicazione dello spread all’euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse, restando sempre escluso qualsiasi addebito all'Ente.
4. Il Tesoriere procederà, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi eventualmente maturati nel trimestre precedente sui conti correnti fruttiferi, trasmettendo all'Ente apposito riassunto scalare. La valuta di accredito degli interessi è quella dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.
ART. 19 – GARANZIA FIDEIUSSORIA
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, su richiesta, rilascia garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, la cui remunerazione è da considerarsi compresa nel corrispettivo annuo forfettario, onnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 17.
ART. 20 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI AL TESORIERE
1. L'Ente (Comune e ciascuna Istituzione) trasmetterà al Tesoriere quanto previsto dalla normativa vigente nei termini previsti dalla legge o da regolamento.
2. In base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000 e xx.xx. e ii., artt.175 e 216 e dal D.Lgs. 118/2011 e xx.xx. e ii., l’Ente trasmetterà al Tesoriere, in modalità elettronica:
a) la delibera di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati contenenti l'elenco dei residui attivi e passivi;
b) le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione e i prelevamenti dal fondo di riserva o dal fondo passività potenziali;
c) i provvedimenti riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) la deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
e) i provvedimenti riguardanti le variazioni di cassa.
3. In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l'Ente trasmetterà al Tesoriere in modalità elettronica:
a) l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente;
b) le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche:
- gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente;
- l’importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
c) nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria le variazioni di bilancio effettuate, comprese quelle del fondo pluriennale vincolato.
4. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali rilievi formulati, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la relativa comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della Legge n. 20/1994.
ART. 21 – SCIOPERI – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di due giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente:
- esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.);
- ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere.
Il Tesoriere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno cinque giorni.
2. Al di fuori dei casi sopra indicati l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente, costituisce grave inadempimento contrattuale e l'Ente, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente la convenzione ai sensi del successivo art. 29.
3. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere sarà tenuto a darne comunicazione scritta all’Ente in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 ore, oltre che provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.
4. Il Tesoriere sarà altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che l'interruzione crei grave danno all’immagine dell’Ente.
ART. 22 – FIRME AUTORIZZATE
1. L’Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere, a cura del Direttore Finanziario e del Responsabile di ciascuna Istituzione, le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso e ad ogni altra operazione.
2. Dovranno essere comunicate tempestivamente eventuali variazioni relative alle generalità dei soggetti di cui al comma precedente.
3. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
ART. 23 – MODIFICHE CONVENZIONALI
1. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti, nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno essere specificate modalità operative di ordine tecnico di espletamento del servizio, ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio stesso o che si rendessero indispensabili anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o disponibilità di nuovi mezzi tecnologici. Gli accordi potranno essere formalizzati in ogni caso mediante atto scritto. Tali accordi non dovranno avere riflessi di carattere economico ma esclusivamente organizzativo.
2. Ogni altra modifica della presente convenzione sarà soggetta al disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà avvenire con le modalità di cui al medesimo decreto o di cui alle linee guida ANAC applicabili o in base ad ogni altra disposizione vigente o che sarà emanata in materia.
3. Il Tesoriere non può per nessun motivo introdurre di propria iniziativa variazioni al servizio oggetto della presente convenzione che non siano state disposte e preventivamente approvate dall'Ente.
ART. 24 – SUBAPPALTO - CESSIONE DELLA CONVENZIONE - CESSIONE DEI CREDITI
1. Il subappalto sarà regolato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii..
2. Il Tesoriere rimarrà comunque responsabile nei confronti dell'Ente delle attività subappaltate e della qualità dei servizi resi dal subappaltatore, anche sotto il profilo del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e xx.xx. e ii.. Qualunque vertenza tra essi non potrà essere invocata dal Tesoriere per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi.
3. E' vietata al Tesoriere la cessione anche parziale della convenzione, fatto salvo quanto disposto dall’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. La cessione dei crediti derivanti dalla presente convenzione è regolata dall’art.106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 25 – VERIFICHE E ISPEZIONI
1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie o straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, i documenti relativi alla gestione di tesoreria. I componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente hanno diritto di accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, previa comunicazione dei nominativi da parte dell'Ente.
2. Il Comune si riserva di effettuare a mezzo di proprio personale, nei locali della Tesoreria, il controllo delle operazioni attraverso le quali viene svolto il servizio di tesoreria.
ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. L’appaltatore per la sottoscrizione della convenzione è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93,
commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le eventuali riduzioni previste dal- l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le garanzie provvisorie.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.
4. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della convenzione, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti).
5. In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 27 – RESPONSABILITA’ DEL TESORIERE
1. Per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere è responsabile di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente nonché per tutte le operazioni attinenti lo svolgimento del servizio di tesoreria e definite nell'ambito della presente convenzione.
ART. 28 - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE - INADEMPIMENTI E PENALI
1. L'esecuzione della presente convenzione sarà diretta per l'Ente dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito definito anche RUP) che si avvarrà del Direttore dell'Esecuzione della convenzione (di seguito definito anche DEC). Le attività dovranno essere svolte con le modalità definite dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. oltre che in base ad ogni altra disposizione e linea guida ANAC che sarà emanata in materia.
2. Qualora il RUP o il DEC accertino un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali sarà formulata la contestazione degli addebiti al Tesoriere, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per l’adempimento e/o per la presentazione delle
proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Tesoriere abbia risposto, l'Ente valuterà l'applicazione delle penali previste dalla presente convenzione oltre che di avvalersi della facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione ai sensi del successivo art. 29.
3. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Tesoriere rispetto alle previsioni della presente convenzione, sarà assegnato allo stesso Xxxxxxxxx un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Tesoriere dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Tesoriere, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente potrà avvalersi della facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione ai sensi del successivo art. 29, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dall’Ente al Referente indicato dal Tesoriere stesso al momento della sottoscrizione della convenzione con le modalità definite dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. oltre che in base ad ogni altra disposizione e linea guida ANAC che sarà eventualmente emanata in materia.
5. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi assunti il Tesoriere, oltre all'onere di risolvere l'inadempimento contestato, oltre al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente e da privati e fatta salva la dimostrazione che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da cause di forza maggiore o da comportamenti imputabili all'Ente, potrà essere assoggettato al pagamento di una penale di importo variabile in base alla tipologia e gravità dell'inadempimento e/o di ritardo nell'adempimento, come di seguito precisato:
a) mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria, considerato anche la ritardata attivazione dei servizi informatici connessi al servizio: 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
b) ritardi nell'accreditamento di assegni o prelievi dai conti correnti postali: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c) ritardi nelle comunicazioni da rendere all'Ente: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
d) violazione degli obblighi di conservazione e produzione di dati e documentazione: 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
6. L’Amministrazione potrà procedere tramite escussione parziale della cauzione prestata che il Tesoriere dovrà reintegrare nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale e lascia impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione della convenzione.
ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - RECESSO
1. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, ai sensi degli artt.1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni previste dalla L. n. 720/1984 e successive modifiche e
integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi nonché di ogni altra normativa o atto avente valore normativo applicabile all'esercizio del servizio di tesoreria;
b) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
c) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre;
d) verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o altre cause di risoluzione previste da specifiche norme del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di ogni altra normativa applicabile.
2. La risoluzione anticipata della presente convenzione verrà disposta a seguito di quanto previsto dal precedente art. 28, nel rispetto dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e di ogni altra disposizione applicabile che potrà essere emanata in materia. La risoluzione anticipata consentirà all’Amministrazione di affidare a terzi il servizio di tesoreria nel rispetto dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e di escutere la cauzione definitiva, fermo restando la richiesta di risarcimento per il maggior danno subito e l'applicazione delle penali maturate. In caso di risoluzione anticipata al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio. Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. il Tesoriere avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della convenzione.
3. Il recesso da parte della stazione appaltante è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione. In tale caso al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
4. In caso di risoluzione della convenzione o di recesso, il Tesoriere, ricevuta la notifica, è obbligato a tutto quanto previsto dal precedente art. 9, e a proseguire nella prestazione del servizio di Tesoreria fino all'indicazione del nuovo Tesoriere da parte dell'Ente.
5. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 per il servizio di tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all'Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999, l'Ente tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
6. In caso di risoluzione o di recesso anticipato per cause da imputare al Tesoriere non è dovuto alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.
ART. 30 – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Torino.
ART. 31 – TRACCIABILITA’
1. Con riferimento al servizio di tesoreria di cui al precedente art. 1, comma 1, ai sensi del punto 4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'AVCP ora ANAC, “a motivo della qualificazione del Tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'Ente locale, in qualità di agente pagatore e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento”. Gli ordinativi di pagamento di cui all'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. impartiti dall'Ente al Tesoriere, in caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità, dovranno comunque contenere l'indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP.
2. Con riferimento ad altri servizi compresi nella presente convenzione non strettamente rientranti nella definizione di cui al precedente art. 1, comma 1, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 136/2010 e ss. mm. ii., il Tesoriere si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, per cui tutte le relative transazioni dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine il Tesoriere si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; il Tesoriere deve inoltre comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss. mm. ii. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto della convenzione.
ART. 32 – ANTIRICICLAGGIO
1. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007 e ss. mm. ii., dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.
ART. 33 – REFERENTI
1. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio Referente generale per la presente convenzione dandone contestuale comunicazione scritta all’Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione della convenzione saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come
validamente effettuate al Tesoriere.
2. Il Tesoriere dovrà inoltre nominare un proprio Referente tecnico dandone contestuale comunicazione scritta all’Ente, con indicazione del numero telefonico di riferimento. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente Tecnico. A tale referente tecnico dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.
3. Il referente della convenzione per l'Ente è il Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi del D. Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il quale per l'esecuzione della convenzione si avvale del DEC, come indicato all'art. 27, comma 1. L'Ente trasmetterà al Tesoriere eventuale determinazione di modifica del RUP o del DEC nel corso di vigenza della convenzione.
4. Il RUP o il DEC o un loro delegato sono gli unici soggetti che potranno inviare al Tesoriere le richieste di emissione carte di cui all’Art. 3, comma 13, le richieste di accesso telematico operativo di cui all’Art. 4, comma 8 e le richieste di accesso ai dati dei conti correnti intestati all’Ente di cui all’Art. 4, comma 9, le richieste di apertura dei conti correnti.
ART. 34 – SPESE DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE ED ALTRI ONERI FISCALI
1. La convenzione sarà sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento. Tutte le spese afferenti alla stipula della convenzione e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura della convenzione, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
2. L’appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara.
Alla presente convenzione si applica, agli effetti della registrazione, il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131.
ART. 35 – COPERTURE ASSICURATIVE
1. Il Tesoriere, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
a) Responsabilità Civile Professionale per firma elettronica avanzata (F.E.A.): con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.000.000,00 per anno;
b) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l’Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
- danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
c) Responsabilità Civile Professionale: per danni patrimoniali arrecati a terzi (tra i quali l’Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura di RC Professionale dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00.
2. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il Tesoriere dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.
3. Il Tesoriere si obbliga – ad ogni scadenza della/e polizza/e - a presentare copia dello specifico documento (quietanza o nuova convenzione a firma della Compagnia di Assicurazione) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente convenzione, suoi eventuali rinnovi o proroghe.
ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, il Tesoriere è tenuto ad osservare il D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. nonché ogni altra disposizione emanata anche dall'Autorità garante per la privacy.
2. L'Ente, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. ii., nomina il Tesoriere Responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi della convenzione. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Tesoriere ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
3. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
- verificare e controllare che nell’ambito dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l’incarico attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l'Ente;
- individuare, nell’ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto della convenzione; i nominativi di tali incaricati dovranno essere comunicati all'Ente;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire all’Ente verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.
4. Il Tesoriere sarà responsabile per qualsiasi danno cagionato all'Ente o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.
ii. anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
ART. 37 – DOMICILIO DELLE PARTI - COMUNICAZIONI
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio; per l’Ente: Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx x. 0, Xxxxxx; per il Tesoriere: ….............
2. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC o con altra modalità consentita dal
D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii., dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. o da qualsiasi altra disposizione applicabile in materia.
ART. 38 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE - RINVIO
1. La sottoscrizione della presente convenzione e dei suoi allegati da parte del Tesoriere equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di tesoreria ed appalti pubblici, alla cui osservanza è tenuto il Tesoriere.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla Legge e ai regolamenti che disciplinano la materia, oltre che al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..
3. Le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula della stessa.
4. L'interpretazione della clausole contrattuali e delle disposizioni della presente convenzione deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione medesima. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c. .