ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE “IL SALICE” – PERIODO 2/02/2009 - 31/8/2011
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la gestione del nuovo Nido Comunale "Il Salice", sito in xxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxx.
ART. 2– CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NIDO E STANDARD..
L’affidamento del servizio Nido al concorrente affidatario comporterà l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi, di quanto previsto nel presente capitolato e dal progetto proposto in sede di gara nonché il rispetto degli standard qualitativi inerenti l’offerta educativa e organizzativa comunque erogati dalla struttura pubblica
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.
L’Ente gestore deve organizzare il servizio di nido rivolto a 120 bambini di età da 3 a 36 mesi da suddividersi come di seguito indicato nei locali messi a disposizione dal Comune posti in via Salice:
2 SEZIONI LATTANTI per totale numero 16 bambini di età 3-9 MESI
3 SEZIONI SEMIDIVEZZI per totale numero 50 bambini di età 10-20 MESI 3 SEZIONI DIVEZZI per totale numero 54 bambini di età 21-32 MESI
L’ammissione dei bambini avverrà su individuazione del Comune di Ferrara tramite proprie graduatorie valevoli per tutti i nidi comunali e convenzionati, come indicato all'art. 6 del presente capitolato.
Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, devono essere contenute nel progetto pedagogico presentato dall’Ente gestore al Comune di Ferrara.
ORARI E CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario di apertura annuale e l'orario giornaliero dovrà coincidere con quello adottato dall'Amministrazione per tutti i nidi comunali. Di norma il calendario prevede il funzionamento del servizio per 10 mesi, da settembre a giugno, per cinque giorni alla settimana, dalle ore 7,30 alle 16,30.
XXXXXXXX' AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE
All'ente gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono, prolungamento orario, attività integrative nei mesi estivi di Luglio e Agosto, sabato e altre giornate che il calendario scolastico comunale indica come giornate di chiusura ordinaria di servizio. Di tale attività l'ente gestore si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione.
Pertanto, nell’ambito della presentazione dell’offerta di partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione del nuovo Nido, sarà richiesto alla ditta di presentare unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento educativo e didattico della struttura, una proposta di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici educatore/bambino.
MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO:
L’Ente gestore si impegna ad acquistare a proprie spese il materiale didattico e di consumo per la gestione nido (cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, giochi, materiale cartaceo, igienico, sanitario, materiale per le pulizie e materiale necessario al servizio di mensa) a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino ed all’ordinario funzionamento del servizio.
UTENZE
A carico dell'aggiudicatario restano tutti gli oneri derivanti da utenze, con la sola esclusione del canone per uso locali (non dovuto).
La stazione appaltante e per essa il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di far eseguire e dotare la struttura di impianto fotovoltaico con proprio investimento; la Ditta aggiudicataria si obbliga a consentire l'esecuzione dei relativi lavori .
Allorquando entrerà in funzione il realizzando impianto fotovoltaico, la Ditta aggiudicataria beneficerà dell’energia elettrica derivante dal funzionamento della struttura, restando convenuto che i benefici conseguenti all’eccedenza di produzione di energia elettrica saranno interamente riconosciuti alla stazione appaltante.
REFEZIONE SCOLASTICA.
La ditta deve provvedere alla organizzazione e gestione della refezione scolastica nel rispetto delle norme nazionali e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx vigenti in materia. Il sistema di refezione deve prevedere la somministrazione di colazione, pranzo e merenda preparati in loco.
Ai bambini utenti del Nido viene garantita l’applicazione del dietetico previsto per i Nidi d'Infanzia del Comune di Ferrara, comprensivo di tutti gli alimenti biologici e a lotta integrata.
È prevista l’osservanza scrupolosa di eventuali diete speciali imposte da motivazione di carattere medico-sanitario. Infatti, relativamente ai menù e agli ingredienti utilizzati, le ditte che si rivolgono anche parzialmente ad una utenza sensibile, sono tenute a seguire scrupolosamente la programmazione dietetica approvata dal dipartimento di Sanità Pubblica e/o, a seconda dei casi, dal Servizio Salute Infanzia.
La ditta è altresì tenuta all’osservanza di tutte le norme previste in materia di controllo della qualità della refezione scolastica, in particolare dal Reg. CE n. 852 del 2004 e dal D.Lgs. 193/07 e successive integrazioni. La ditta dovrà applicare procedure basate sui principi del sistema HACCP, come previsto dal citato regolamento CE, predisponendo documenti e registrazioni al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.
PERSONALE
Il funzionamento dei servizi deve essere assicurato da personale educativo ed insegnante e da personale addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla normativa regionale e nazionale (LR 1/00 e sm.i., Dir. Reg.n.646/05)
All’inizio dell’anno scolastico l’Ente gestore deve inviare al Comune l’elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (educatori, ausiliari e personale di cucina), le specifiche mansioni e il titolo professionale. Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d’anno scolastico deve essere comunicata al Comune.
Le assenze a qualsiasi titolo del personale educativo ed ausiliario impegnato nel Nido, dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento. A tal fine si chiede di predisporre e comunicare
le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.
Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell’utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro.
Per quanto riguarda adempimenti generali relativi al personale, la ditta deve attenersi a quanto previsto agli artt. 17 e 18 del presente capitolato.
All’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’avvio del servizio, la ditta invia al Direttore dell'Istituzione il calendario scolastico annuale comprensivo degli ulteriori servizi integrativi (es. prolungamento orario, sabato, servizio estivo, …) offerti dalla stessa, nonché lo schema orario giornaliero e settimanale di intervento del personale della struttura (turnazione oraria) e l'elenco nominativo aggiornato dei dipendenti.
A) PERSONALE EDUCATORE:
Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi di infanzia di cui alla Direttiva della Regione Xxxxxx Xxxxxxx approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 646/2005 e successive modifiche e integrazioni nonché alla Direttiva n. 646/2005.
Nella gestione del servizio l’Ente gestore deve garantire il rapporto educatori / bambini stabilito dalla legge regionale n.1/2000 e alla Direttiva n. 646/2005 di cui al precedente capoverso.
All’interno dell’orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale senza bambini, per un minimo precalcolato in circa 40 ore annuali da destinare, secondo le competenze delle relative figure professionali, all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, alla documentazione e alla valutazione dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie ed all'aggiornamento professionale. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato nel progetto rimesso in sede di gara.
Il personale educatore dovrà partecipare per un minimo precalcolato in circa 30 ore annuali agli aggiornamenti e alla formazione organizzati dal Comune per tutti i lavoratori impegnati in questi servizi. La parte aggiudicataria è tenuta comunque a prevedere ulteriori autonome forme di aggiornamento.
B) ADDETTI AI SERVIZI GENERALI:
Nella gestione del servizio l’Ente gestore deve garantire il rapporto personale addetto ai servizi generali/ bambini stabilito dalla legge regionale n.1/2000 e s.m.i. nonché alla Direttiva della Regione Xxxxxx Xxxxxxx approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 646/2005.
L’Ente gestore si obbliga ad eseguire, con proprio personale (ausiliari) le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del Nido, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell’igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.
Le pulizie devono essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie.
Per le operazioni di pulizia l’Ente gestore si obbliga ad utilizzare materiale a norma.
Le pulizie devono essere eseguite a regola d’arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.
L’Ente gestore deve altresì svolgere i compiti relativi alla preparazione e distribuzione della colazione, del pranzo e della merenda, nel rispetto di tutte le procedure previste dal manuale di autocontrollo (preparazione e distribuzione della colazione, del pranzo e della merenda, sanificazione e apparecchiatura dei tavoli, lavaggio e riordino delle stoviglie, sanificazione dei locali ecc). Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per garantire la necessaria collaborazione con il personale educatore nella somministrazione del pasto, al momento del cambio, della messa a letto e dell’alzata dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno ed emergenza. Analogamente a quanto previsto per il personale educatore, il personale addetto ai servizi generali dovrà partecipare per un minimo precalcolato in circa 15 ore annuali agli aggiornamenti e alla formazione organizzati dal Comune per tutti i lavoratori impegnati negli specifici servizi. In ogni caso, la parte aggiudicataria è tenuta comunque a prevedere ulteriori autonome forme di aggiornamento.
COORDINAMENTO PEDAGOGICO:
L’attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall’Ente gestore attraverso un Coordinatore Pedagogico, così come previsto dalle norme regionali previste in materia.
L’Ente gestore assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite una o più figure professionali dotate di adeguata esperienza e di laurea specifica ad indirizzo socio- pedagogico o socio-psicologico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Comunale e con il gruppo di Coordinamento Pedagogico Provinciale. Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.
Al termine dell’anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone apposita relazione da inviare al Direttore dell'Istituzione che avrà anche il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.
ART. 3: FORME RAPPRESENTATIVE DELL'UTENZA
L'Ente Gestore è tenuto, nell'ambito dell'attività socio-educativa e organizzativa, a regolamentare la presenza attiva dell'utenza e del personale educativo alla vita e organizzazione generale del Nido, tramite modalità elettive da effettuarsi ogni anno scolastico, così come avviene nei nidi e nelle scuole dell'Infanzia Comunali.
Deve essere istituito un Comitato di gestione, con funzioni e competenze assimilabili a quelli regolamentati dal Comune di Ferrara. Deve, altresì, essere costituito e stabilmente funzionare il Collettivo del personale addetto ai servizi educativi e paraeducativi della cui attività risponderà direttamente il coordinatore pedagogico. Anche in questo caso dovrà essere adottato un regolamento specifico che indichi tempi e modalità di convocazione ordinaria e straordinaria qualora si dovessero presentare richieste o particolari problemi da affrontare (incontri con genitori, con servizi igienico-sanitario e pediatrico, con rappresentanti pedagogici e amministrativi del Comune di Ferrara, ecc…)
ART. 4: LOCALI ASSEGNATI, ARREDI, ATTREZZATURE
I locali sede servizio di nido, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nella struttura di via Salice, di proprietà del Comune, vengono assegnati in comodato d'uso all’Ente gestore che si
impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato con massima diligenza e con l’obbligo di restituirli al termine dell’appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo.
L’elenco dei locali dati in consegna ed il relativo stato d’uso risulterà da apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente fra il Comune e l’Ente gestore prima dell’inizio del servizio oggetto dell'appalto.
L'Ente Gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e dell'area verde di proprietà dell'amministrazione.
ART. 5: ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA.
La ditta deve essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento per le strutture individuate in base alla normativa vigente in materia a livello regionale e nazionale (LR 1/00, Dir. Reg.n.646/05) concessa da parte del Comune di Ferrara.
La ditta deve assicurare il servizio educativo con proprio personale escludendo qualsiasi forma di subappalto, ad eccezione dei casi previsti all'art. 2, inerenti il servizio di pulizia e la gestione della cucina interna. In tal caso, deve essere comunicato agli uffici dell'U. O. Amministrativa Infanzia dell'Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici ed educativi e per le famiglie e deve essere stipulato nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto concerne il contratto di lavoro di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e nella zona in cui vengono prestati i servizi. La ditta è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto. Non sono considerate cessioni ai fini del presente capitolato le modifiche di sola denominazione o di ragione sociale o i cambiamenti di sede purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato come subentrante nel contratto in essere. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale che a sua discrezione può non autorizzarlo restando il contraente obbligato alla completa esecuzione della prestazione.
La ditta deve avvalersi di uno o più pedagogisti con adeguata esperienza che rispondano della conduzione pedagogica del servizio erogato.
La ditta deve disporre di una organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale assente e che risulti in grado di rispondere con tempestività agli eventuali reclami di utenti o Comune.
ART. 6: AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE IL SALICE.
Gli ammessi al servizio di nido vengono individuati dal Comune di Ferrara tramite le proprie graduatorie valevoli per tutti i nidi comunali e convenzionati redatte come da Delibera del Consiglio Comunale n. 17/12999 del 20/05/02, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione e il pagamento delle tariffe verrà applicato quanto disposto dalla delibera xxxx.xx n.10/50228/01 del 04/02/02 e successive modificazioni. Nulla viene innovato rispetto agli utenti per quanto concerne le modalità di pagamento e determinazione delle tariffe, tenuto conto della tipologia di frequenza.
ART. 7 – DURATA DELL’APPALTO - RINNOVO - REVISIONE PREZZI
Il contratto avrà durata da 2 Febbraio 2009 al 31 Agosto 2011. L’attività di gestione del Nido comunale in convenzione avrà durata 25 mesi, così suddivisi:
▪ Anno Scolastico 2008/2009 per 5 mesi da Febbraio a Giugno 2009;
▪ Anno Scolastico 2009/2010 per 10 mesi da settembre 2009 a Giugno 2010;
▪ Anno Scolastico 2010/2011 per 10 mesi da settembre 2010 a Giugno 2011.
All'ente gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono, prolungamento orario, attività integrative nei mesi estivi di Luglio e Agosto, sabato e altre giornate che il calendario scolastico comunale indica come giornate di chiusura ordinaria di servizio.
I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del triennio.
Il Comune ha facoltà di rinnovare il contratto per il triennio successivo, tenuto conto delle verifiche e valutazioni sul servizio svolto.
Dopo i primi tre anni scolastici il Comune provvede a rivedere il compenso complessivo alla ditta per ogni bambino iscritto ai sensi dell’art. 6, comma VI, della legge 24.12.1993 n. 537 così come modificato dall’art.44 legge 724/94).
Il rinnovo potrà determinare revisioni, nei termini di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, che saranno operate sulla base di istruttoria, tramite indagine di mercato, condotta dal Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. C) e comma 5 del D.Lgs. 163/06; in caso di mancata pubblicazione dei dati di cui al citato art.7, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle CCIA o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi e forniture similari, oltre che indice FOI (famiglie operai –impiegati).
ART. 8 – CORRISPETTIVI D’APPALTO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Corrispettivo dell'Appalto
L’importo a base di gara è determinato in € 1.800.000,00 + Iva se dovuta.
Il Comune pagherà all’Ente gestore un corrispettivo mensile per ciascuno dei 25 mesi di durata dell’appalto, calcolato moltiplicando l’importo mensile chiesto dalla ditta al Comune per posto bambino, determinato come previsto all’art.12 del capitolato, per il numero di bambini effettivamente iscritti al Nido Il Salice.
A tal fine l’Ente gestore emetterà ogni mese nei confronti del Comune una fattura relativa al compenso come sopra calcolato (IVA se dovuta)..
Modalità di Pagamento
Il pagamento dei corrispettivi ha luogo previa ricezione delle relative fatture; i pagamenti avverranno entro 90 giorni dal loro ricevimento attestato dal timbro datario del Protocollo Generale. In caso di ritardo verranno applicati gli interessi legali.
In caso di fattura irregolare o non corrispondente alle prestazioni svolte, il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione del Comune.
Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, il Comune si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
ART. 9 - CRITERI DI AMMISSIBILITA’
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica
1. due idonee dichiarazioni bancarie con le quali gli istituti bancari dichiarano che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dalla aggiudicazione del contratto di cui trattasi;
2. di aver svolto almeno un servizio della durata di un anno scolastico di gestione di Nido d’Infanzia a favore di pubbliche amministrazioni o in quanto privati autorizzati;
3. di avere realizzato, negli ultimi tre esercizi (2005/2006/2007), servizi analoghi a quelli oggetto di gara esercitati a favore di committenti pubblici e privati, per un importo non inferiore a € 600.000,00;
4. di possedere o avere la disponibilità per tutta la durata dell’appalto, oppure l’impegno ad acquisirla o detenerla entro 30 dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, una sede operativa nel territorio della Provincia di Ferrara dotata di idoneo collegamento telefonico e fax, in funzione permanente stante le caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto, durante il periodo e l’orario di apertura dei servizi e presidiata da un responsabile (con facoltà e mezzi necessari per poter intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo eventuali problemi che possano sorgere relativamente ai servizi appaltati.
ART. 10: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.
La Ditta presenta l’offerta secondo le modalità stabilite sul bando di gara.
Si procede all’aggiudicazione anche se al Comune perviene una sola offerta; il Comune si riserva, comunque, di non aggiudicare l’appalto qualora la Commissione d’aggiudicazione non ritenga alcuna offerta qualitativamente adeguata.
Per l’aggiudicazione del Servizio oggetto del presente capitolato, si procederà mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, secondo valutazione in base agli elementi di cui al successivo art 14 del presente capitolato.
Il compenso da corrispondere all’aggiudicatario/ agli aggiudicatari sarà determinato sulla base del numero dei bambini che effettivamente sceglieranno di iscriversi alla struttura. Trattandosi di servizio a domanda individuale le famiglie inserite in graduatoria hanno facoltà di scegliere o meno di iscriversi al Nido. Nel caso in cui il numero di iscritti risultasse inferiore al numero di posti offerti dal nido, il Comune trasferirà alla ditta la quota corrispondente agli effettivi iscritti. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Istituzione per i Servizi Educativi del Comune di Ferrara comunicherà alla Ditta il numero, il nominativo e l'età degli iscritti risultante dalla graduatoria redatta dall'Istituzione Scolastica.
ART. 11: REQUISITI DEI PARTECIPANTI.
Come previsto nel bando di gara, possono essere ammesse alla procedura le ditte, le cooperative, gli enti ed altri soggetti che non si trovino nelle ipotesi di esclusione di cui all'art 38 del D.Lgs, 163/2006, che non si siano resi colpevoli di gravi irregolarità nella gestione di analoghi servizi per la prima infanzia e che comunque siano iscritti alla Camera di Commercio per attività pertinente.
Dovrà essere documentata l'esperienza nella gestione di servizi socio-educativi, così come indicato all’art. 9 del capitolato.
E’ requisito tecnico fondamentale ottenere l’Autorizzazione al Funzionamento ex L.R. 1/00 e Direttive Reg.le 646/05 rilasciata dal Comune di Ferrara relativamente al Servizio di Nido che verrà svolto dal gestore presso il Nido Il Salice. Le ditte, associazioni, cooperative parteciperanno alla procedura in oggetto impegnandosi a presentare la domanda di autorizzazione entro 15 giorni dall’apertura delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura.
E' ammessa la partecipazione alla gara di imprese riunite ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.
163/06.
ART. 12: OFFERTA.
I soggetti ammessi alla procedura dovranno presentare un’offerta redatta in lingua italiana con l’indicazione dettagliata del progetto di gestione del servizio. L’offerta potrà essere presentata per tutti o per parte dei posti oggetto dell’ampliamento dell’offerta comunale e messi in convenzione.
In particolare l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere articolata come segue.
La prima busta denominata “offerta economica” dovrà contenere:
1. l’indicazione della somma mensile unitaria richiesta al comune per posto bambino: la ditta dovrà indicare lo sconto percentuale sulla quota base/posto bambino € 600 (Iva esclusa).
2. il costo orario sia del personale docente sia di quello non docente, che sarà il prezzo di riferimento per calcolare il costo dei servizi aggiuntivi eventualmente richiesti dal Comune.
La seconda busta denominata “offerta tecnica” dovrà contenere:
3. il progetto pedagogico/didattico analitico su cui si fonderà lo svolgimento del servizio;
4. il progetto organizzativo del servizio, dettagliato per i vari momenti della giornata e della settimana, con evidenziate tutte le figure di personale presenti nelle diverse fasce orarie, utilizzate per il funzionamento del Nido, nonché del sistema di refezione scolastica;
5. tutte le altre notizie atte a permettere di giudicare l’offerta secondo i parametri di cui al successivo art. 14
Il progetto pedagogico e organizzativo, così come quello economico, sono vincolanti per la ditta affidataria. Verrà particolarmente apprezzata la capacità di sintesi e l’omissione di informazioni irrilevanti al fine del giudizio dell’offerta. Si chiede, quindi, di articolare l’offerta economica e l’offerta tecnica avendo presente i parametri di valutazione di cui all’art.14.
ART. 13: CAUZIONE.
La ditta affidataria di almeno un servizio dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10.06.1982), una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 30 giorni.
ART. 14: CRITERIO DI VALUTAZIONE.
L’aggiudicazione dei singoli servizi avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti parametri:
OFFERTA ECONOMICA
1. Costo unitario mensile richiesto dalla ditta per la gestione del servizio;
Xxx 35 punti da assegnarsi secondo la formula seguente: prezzo migliore x 35 : prezzo offerto
2. Costo orario medio relativo al personale educatore e al personale addetto ai servizi generali Xxx 5 punti da assegnarsi secondo la formula seguente: prezzo migliore x 5 : prezzo offerto
OFFERTA TECNICA
1. progetto pedagogico/didattico che la ditta si impegna a garantire per tutta la durata del contratto (elaborato non superiore a 10 pagine);
Massimo punti 30
1a) capacità di individuazione percorsi applicati ad un sistema pedagogico educativo rivolto alle diverse fasce di età dei minori massimo punti 4
1b) capacità di individuazione spazi, tempi e forme dell’attività educativa massimo punti 7
1c) capacità di riconduzione delle attività educative, ai processi cognitivi, affettivo-relazionali e di socializzazione dei bambini massimo punti 10
1d) capacità di individuare modalità di integrazione mirata in relazione alla presenza di minori disabili massimo punti 4
1e) capacità di individuazione modi e forme di relazione con il contesto primario ( fra personale educativo e paraeducativo, coordinatore) e secondario (fra nido e territorio)
massimo punti 5
2. progetto organizzativo del servizio, con particolare attenzione agli aspetti di innovazione (elaborato non superiore a 5 pagine);
Massimo punti 10
2a) progetti innovativi sull’organizzazione generale del contesto massimo 5 punti
2b) progetti innovativi sui percorsi di integrazione massimo 5 punti
3. progetto/regolamentazione delle attività integrative (elaborato non superiore a 5 pagine);
Massimo punti 5
3a) progetto educativo delle attività integrative massimo punti 2
3b) caratterizzazione della proposta: massimo punti 3
❑ utenti coinvolti
❑ presenza personale
❑ laboratori/attività proposte
❑ tempi, xxxx ed orari della proposta
4. curriculum del personale che la ditta si impegna ad assegnare alla gestione del servizio;
Massimo punti 5
4.a) Qualificazione professionale del personale scolastico , parascolastico e coordinatore
❑ Titoli di studio (corsi professionali, laurea, ecc…) massimo punti 2
❑ Esperienze lavorative, professionali precedenti massimo punti 3
5. la qualità della refezione offerta come risulta dalla relazione di cui al punto 4 dell’art.12;
Massimo punti 5
5.a) Adesione completa alle scelte dietetiche e dei prodotti indicati dalla legge Regionale E.R.
n. 29 del 04/11/2002 massimo punti 2
5.b) Indicazione qualitativa e quantitativa prodotti bio/lotta integrata nei menù massimo punti 3
6. esperienza della ditta nella gestione di servizi educativi, con particolare riferimento a quelli rivolti a bambini in età 0-36 mesi.
Massimo punti 5 Max punti 60
In ogni caso l’offerta sarà ritenuta non ammissibile qualora non raggiunga almeno 30 punti nel complesso dell’offerta tecnica.
L’amministrazione si riserva di verificare le offerte ai sensi dell’art. 86 comma 3° del Codice dei Contratti.
ART. 15 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Ente gestore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione. A tal fine l’Ente gestore organizzerà i mezzi necessari all’esecuzione ed al buon funzionamento dei servizi così come dettagliatamente descritti all’art. 2 del presente capitolato, a propria cura e spese, assumendone la gestione e fornendo la mano d’opera e l’organizzazione tecnica, uniformandosi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque impartite dal Comune. Sono ad esclusivo e totale carico dell’Ente gestore gli obblighi descritti nella seguente elencazione che ha carattere non esaustivo:
a) Le spese inerenti il personale;
b) Gli oneri per le attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventive alla sicurezza (disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008) dei propri operatori.
c) L'obbligo di inviare all'amministrazione, prima di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio, le specifiche mansioni, il titolo professionale e i curricula, nell’intesa che gli operatori, per problemi legati alla tutela e sicurezza sul lavoro, non
potranno prendere in ogni caso servizio prima di tale comunicazione Ogni variazione che dovesse intervenire in corso di anno scolastico deve essere comunicata;
d) L’obbligo di indicare un responsabile del coordinamento del servizio in appalto e i referenti per aree di competenza, indicando delle sostituzioni e delle emergenze in genere.;
e) L’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi;
f) L'obbligo di tenere un registro delle presenze firmate dal personale educativo suddiviso per sezione, nonché del personale addetto ai servizi generali e di cucina;
g) L’obbligo di comunicare il piano delle ferie, con relative sostituzioni, entro i termini previsti dal contratto di lavoro dell’impresa;
h) L’obbligo della fornitura di ulteriore personale educativo secondo le esigenze sviluppate e relative ai piani educativi proposti dal Coordinatore Pedagogico;
i) L’obbligo per le cooperative del settore socio-sanitario e per le cooperative del settore pulizie di uniformarsi rispettivamente all’art.37 del CCNL del 26/5/2004 ed all’art.4 del CCNL del 25/05/2001, i quali prevedono che, nei cambi di gestione, il soggetto subentrante assuma i dipendenti della precedente impresa appaltatrice. In tale ipotesi l’assunzione dovrà avvenire riconoscendo l’intera anzianità maturata e lo stesso trattamento economico in godimento al momento del cambio di gestione. A tale obbligo sono assoggettate altresì le imprese con diversa ragione sociale dalle cooperative del settore socio-sanitario, anche qualora il contratto di lavoro del loro personale non preveda tale clausola;
j) le spese per la refezione scolastica;
k) la pulizia dei locali, delle aree esterne di pertinenza, degli arredi e delle attrezzature nel rispetto delle norme di tutela igienico sanitaria;
l) l'acquisto dei materiali didattico e di consumo per la gestione del nido (cancelleria, materiale fotografico, audiografico e audiovisivo, giochi, materiale cartaceo, igienico, sanitario, …)
m) Le spese di coordinamento dell’appalto;
n) Le spese connesse alla richiesta di autorizzazione al funzionamento ex L.R. 1/2000, come da art. 11 del capitolato;
o) le spese relative alle utenze;
p) la spesa di copertura assicurativa di cui all'art.21 del capitolato;
q) manutenzione ordinaria locali, arredi ed attrezzature.
r) tutto quanto previsto all'art.16 del presente capitolato relativamente agli adempimenti relativi alla sicurezza;
s) L'obbligo di sottostare ai controlli e alle verifiche di cui all'art. 23 del capitolato;
t) L'obbligo di tenere regolare registro delle presenze dei bambini iscritti al Nido e di trasmettere mensilmente all'U.O. Amministrativa Infanzia, entro il giorno 10 del mese successivo, l'elenco delle presenze dei bambini iscritti;
u) ogni altra spesa inerente alla gestione del servizio escluse quelle espressamente a carico del comune;
La ditta si impegna, inoltre, a dare , in caso di sciopero dei propri operatori, adeguato preavviso al direttore dell'Istituzione e agli utenti nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, di quanto previsto dall'art.2 comma 6 della legge n. 146/90.
Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del periodo contrattuale e nell’ipotesi di cambio di gestione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative del comparto socio - assistenziale e sanitario, l’Ente gestore dovrà garantire, un affiancamento, per un congruo termine di giorni lavorativi comunque non inferiore a 5 giorni, del personale della nuova impresa subentrante con proprio personale qualora si verifichi una sostituzione del personale
addetto superiore al 50%, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere il committente.
ART. 16 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA
E’ a carico del Comune:
a) La messa a disposizione dei fabbricati con locali idonei per lo svolgimento dei servizi di cui all’oggetto, secondo gli indici di recettività indicati.
b) L’adeguamento degli immobili e/o delle strutture eventualmente necessarie a seguito di norme e direttive, sia nazionali che regionali, oltre che a prescrizioni in sede di autorizzazione al funzionamento;
c) La manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature di sua proprietà,
d) Curare i procedimenti relativi alle iscrizioni degli utenti ai servizi previsti nel presente appalto, presso i propri uffici.
e) La consegna, come specificato all'art.18 – 2° comma del capitolato, delle certificazioni relative all'edificio (impianto elettrico, omologazione impianto messa a terra, agibilità, ecc)
f) L'onere finanziario relativo ai momenti di aggiornamento e formazione destinati agli operatori dei Nidi Comunali ed aperti anche agli operatori della ditta;
ART. 17 – ADEMPIMENTI GENERALI RELATIVI AL PERSONALE
1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
3. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci-lavoratori tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
5. L’impresa è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori occulti nei confronti dei rispettivi dipendenti.
4. L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci.
6. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
7. L’impresa deve certificare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola.
8. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
9. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione nell’ambito della verifica di cui al comma precedente, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e alla Direzione provinciale del lavoro l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
10. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
ART. 18 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
E’ fatto obbligo all’Ente gestore di attenersi alla normativa vigente in materia di “….. tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. 81/2008).
Il comune si impegna a consegnare alla Ditta le certificazioni relative all’edificio (impianto elettrico, omologazione impianto di messa a terra, agibilità ecc.).
La Ditta dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività. In particolare dovrà:
- Elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto disposto dal X.Xxx.vo 81/2008; il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente. Il documento deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza e di primo soccorso.
- All’esito del documento di valutazione dei rischi di cui sopra dovrà dotare il personale dei necessari indumenti e di mezzi/dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- Elaborare il documento di valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998;
- Predisporre il piano di emergenza ed evacuazione (completo di planimetrie ed istruzioni) ed effettuare la formazione del proprio personale in materia di gestione dell’emergenza. Dovrà altresì effettuare almeno due prove di evacuazione all’anno, riportando sul registro di prevenzione incendi l’esito di tali prove.
- Dotare la struttura delle dotazioni di pronto soccorso previste dal DM 388/2003;
- Farsi carico della manutenzione periodica di tutti i presidi e gli impianti antincendio (estintori, idranti, rilevazione fumi, allarme ecc.) e provvedere ai loro collaudi periodici;
- Provvedere al mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura;
- Predisporre il registro di prevenzione incendi sul quale annotare le verifiche periodiche da effettuare almeno su:
1. Presidi e gli impianti antincendio di cui ai punti precedenti
2. Accessibilità percorsi di fuga e uscite di emergenza
3. Porte e portoni tagliafuoco
4. Funzionamento dell’impianto di illuminazione di emergenza;
5. Funzionamento degli interruttori differenziali presenti all’interno dei quadri elettrici;
6. Funzionamento impianto messa a terra (ai sensi DM 462/2001);
7. Prove di evacuazione effettuate (con relativa formazione del personale)
8. Contenuti della cassetta di primo soccorso;
La ditta comunicherà al Comune gli esiti di tali verifiche periodiche per la programmazione dei soli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti e alle strutture di spettanza dell’Amministrazione; resta inteso che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria relativi alle verifiche di cui sopra sono a carico della Ditta.
La Ditta dovrà inoltre:
- Osservare quanto previsto nelle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008;
- Formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 per lavoratori e preposti;
- Formare il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l’avvenuta formazione.
- Fornire al Comune il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2008, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa che, secondo quanto stabilito dal X.Xxx. 81/2008, art.26, comma 8, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conservata all’interno della sede di servizio in carpetta visibile e ben identificata.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
ART. 19 – SEDE OPERATIVA – COORDINAMENTO CON ATTIVITA’ DELL’ENTE.
L’Ente gestore dovrà istituire una propria sede operativa funzionante entro il territorio della Provincia di Ferrara e documentarne l’esistenza entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. Al fine di poter intervenire, decidere e rispondere direttamente
riguardo ad eventuali problemi che possano sorgere relativamente ai servizi appaltati, la sede operativa dovrà essere dotata di idoneo collegamento telefonico e fax, in funzione permanente durante il periodo e l’orario di apertura dei servizi e dovrà essere stabilmente presidiata da un responsabile, referente per il Comune.
ART. 20– INTEGRAZIONI E RIDUZIONI DEI SERVIZI
Nel corso della durata contrattuale potranno essere conferiti ordini per servizi oggetto dell'appalto in aumento o in diminuzione rispetto all’importo presunto del contratto, nei limiti del 20% dello stesso importo, secondo il disposto del nuovo codice dei Contratti. In questo caso all'Ente gestore sarà pagato il prezzo dei servizi eseguiti alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione.
Potranno, inoltre, essere conferiti ordini per servizi omologhi in aumento rispetto all’importo presunto del contratto, nei limiti del 20% dello stesso importo, secondo il disposto del nuovo codice dei contratti.
In tali casi, entro il mese di giugno di ogni anno il Comune inoltrerà richiesta scritta dei servizi ulteriori per l’anno scolastico che inizierà a settembre sulla base dell’offerta presentata.
Il Comune si riserva di non attivare i servizi oggetto della presente gara, disciplinati nel presente capitolato, nel caso in cui non si raggiunga un numero sufficiente di iscrizioni tali da giustificare l’erogazione del servizio medesimo. I servizi non attivati non saranno pagati.
ART. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’
E’ a carico dell’Ente gestore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato.
1. L’Ente gestore ha l’obbligo di stipulare polizza di assicurazione infortuni a copertura di ogni eventuale infortunio che possa occorrere ai bambini frequentanti il nido. In generale la polizza infortuni avrà le stesse caratteristiche della polizza assicurativa stipulata dal Comune di Ferrara relativamente ai bambini frequentanti i Nidi d’Infanzia.
Capitali minimi assicurati in caso di morte € 100.000; in caso di invalidità permanente € 150.000; Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) € 45,00; Spese di trasporto a carattere sanitario € 500,00; Spese mediche e farmaceutiche da infortunio € 10.000.
L’assicurazione sarà prestata anche per infortuni occorsi ai sopracitati assicurati durante il tragitto casa – scuola e viceversa, sia che avvenga a piedi o qualunque altro mezzo e dovrà coprire anche i genitori (o accompagnatori riconosciuti dal gestore) dei bambini.
2. L’Ente gestore sarà ritenuto responsabile dell’operato dei propri dipendenti e, pertanto, assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone (terzi, compresi i bambini e i prestatori lavoro) o cose tanto di proprietà del Comune che di terzi. L’Ente gestore si impegna di conseguenza al totale risarcimento danni esonerando il Comune da ogni responsabilità. A tale scopo, inoltre, l’Ente gestore ha l’obbligo di stipulare con una primaria compagnia di assicurazione polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerato “terzo” a tutti gli effetti.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.
Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose ubicate nell’ambito di esecuzione dei lavori ed a quelle sulle quali si eseguono lavori nonché tutti i danni riconducili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione nella struttura.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’Ente gestore durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
A tale riguardo, dovrà essere stipulata polizza RCT con un massimale di garanzia non inferiore ad € 3.500.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona (terzo o prestatore lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché per danni a cose e/o animali.
Dovrà inoltre essere stipulata polizza RCO con un massimale di garanzia non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona (terzo o prestatore lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché per danni a cose e/o animali.
3. L’ente gestore ha l’obbligo di stipulare specifica polizza assicurativa contro danni sia all’immobile sia agli arredi e alle attrezzature di proprietà del Comune, derivanti da furti o atti vandalici avvenuti all’interno del Nido o nell’area esterna di pertinenza.
Restano ad esclusivo carico dell'appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.
Copia delle polizze dovranno essere consegnate al Comune prima della data di inizio del servizio. Si precisa che l'ente gestore è tenuto a dare al Direttore dell'Istituzione immediata comunicazione del sinistro verificatosi, qualunque importanza esso rivesta ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
ART. 22–DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DI CONTRATTO
Come già indicato all'art. 3, è fatto assoluto divieto di subappaltare e/o cedere il contratto dei servizi di cui trattasi. Si ammette il subappalto esclusivamente per quanto attiene il Servizio di pulizia e la gestione della cucina interna.
Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per il Comune di Ferrara, salvo allo stesso la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.
La cessione dei crediti è disciplina dall’art 117 del D.lgs 163/06
ART. 23– SUPERVISIONE, CONTROLLO ORARI E VERIFICHE PRESTAZIONI
L'Istituzione per i Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte della ditta , ai sensi della L.R. 1/2000. L’Amministrazione Comunale ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dalla legge regionale e, nel più lungo tempo complessivo dell’appalto, il rispetto del progetto pedagogico presentato in sede di gara.
In specifico il Direttore del Istituzione potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
- verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'Impresa aggiudicatrice, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività educative;
- verifiche periodiche disposte dal Direttore dell'Istituzione da effettuarsi anche mediante l'estensione delle modalità di controllo attivate nei nidi Comunali per la valutazione della qualità dei Servizi per l'infanzia;
- il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino/utente/servizio;
L’impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall’Amministrazione Comunale.
Il Direttore dell'Istituzione ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzie di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l’urgenza.
Sui servizi di cui al presente contratto dovranno essere effettuati periodici incontri di verifica fra le parti e presentati, a cura della Ditta, almeno tre monitoraggi annuali sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti, evidenziando le criticità e le proposte migliorative. All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.
L’Ente gestore dovrà prevedere xxxx e forme di controllo sull’attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese e dovrà dotare la struttura di appositi meccanismi di registrazione (registri, marcatempo, o altra analoga strumentazione) delle presenze in servizio per consentire la verifica delle presenze quando da questi richiesto ed al Comune al termine di ogni mese.
In caso di inadempienza degli operatori, l’Amministrazione Comunale informa tempestivamente la ditta appaltatrice affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni e applica le penali previste all'art. 23 del Capitolato.
ART. 24 – CONTESTAZIONI
Il Comune farà pervenire per iscritto all’Ente gestore le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’Ente gestore sarà tenuto a presentare le proprie contro deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte dal Comune al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.
ART. 25 – PENALI
Le penali vengono così articolate:
1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2) Mancata comunicazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 26/05/1997 n. 152 € 200,00;
3) Nel caso di accertamento di un precario stato di pulizia del Nido derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, il Comune avrà la facoltà di richiedere all’Ente gestore una serie di interventi di “ripristino”. Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all’impresa
e rese dalla stessa nel temine di 5 giorni dalla notifica. Esse non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria;
4) Mancato invio dell’elenco iniziale riportante il personale impiegato nell’appalto (titolare e sostituti): penale € 500,00;
5) Mancata sostituzione del personale: penale pari ad € 155,00 per ogni giornata in cui non si sia provveduto alla sostituzione del personale;
6) Inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei commi detti in precedenza: penale rapportata in ragione delle loro gravità all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
Il Comune avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell’Ente gestore inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell’appalto.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art.22) Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune.
L’importo delle penalità dovrà essere versato dalla Ditta contestualmente alla presentazione della fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. In tale evenienza, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione integrale del deposito cauzionale entro giorni 30 dal ricevimento di formale comunicazione da parte della stazione appaltante, pena lo scioglimento del contratto
ART. 26 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell’art. 13;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
c) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide e/o a richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
d) Apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore o altre procedure derivanti da insolvenza;
e) Cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
f) Grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
g) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
h) Mancato rispetto da parte dell’Ente gestore dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall’appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
i) Danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
j) Non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
k) Interruzione non motivata del servizio;
l) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
m) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento;
n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall’art. 13.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l’Ente gestore la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso, l’Ente gestore non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.
Si applica altresì la disposizione di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/06
ART. 27 - PRIVACY
La Ditta, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all’osservanza delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti attuativi e pertanto non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù del presente appalto.
L'aggiudicatario dovrà dimostrare al Comune di Ferrara di operare nel pieno rispetto degli adempimenti richiesti dal citato X.Xxx n.196/03 e dalle disposizioni di cui al “Regolamento sulla tutela dei dati personali…”, approvato con delibera di C.C. n.26852 del 14/10/02.
Il Comune, in relazione alle disposizioni della legge 30/06/2003 n. 196, quale titolare del trattamento dei dati personali della Ditta partecipante, conserverà i dati nelle banche dati dell'Ente, assicurando il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.
ART. 28 – FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.
ART. 29 – POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA
Relativamente agli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle attività di cui al presente appalto, la Ditta si impegna ad operare secondo gli indirizzi espressi in materia di politica ambientale dal Comune di Ferrara.
ART. 30 – NORME TRANSITORI E FINALI
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ART . 31 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto, con riferimento sia alla scelta del contraente sia ai contenuti specifici, è regolato dalla normativa nazionale specifica, nonché dalle Leggi della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 4 febbraio 1994, n.7 così come modificata dalle L. R. 18 marzo 1997 n. 6, L. R. 12 marzo 2003 n. 2, L.R. 1/2000 e succ. mod. e integrazioni, dalla deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 22 ottobre 1997, n. 1851, L. 104/1992, L.328/2000 e tutte le altre normative, specifiche e pertinenti, in vigore.
Con riferimento alle prestazioni di pulizia il presente appalto è regolato dalla normativa nazionale di cui alla legge 25/01/1994, n. 82.