PV 12/2019 - ALLEGATO A
PV 12/2019 - ALLEGATO A
TITOLO I: NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto della Convenzione Art. 2 – Durata della Convenzione
Art. 3 - Mancata attivazione di garanzia fideiussoria
Art. 4 – Canone per l’occupazione del suolo e delle aree pubbliche Art. 5 – Procedura ordinaria
Art. 6 – Procedura ordinaria con emanazione di ordinanza di regolazione della circolazione stradale Art. 7 – Procedura straordinaria
Art. 8 – Modulistica per le diverse procedure Art. 9 – Responsabilità e obblighi di ripristino Art. 10 – Sanzioni e penali
TITOLO II: NORME TECNICHE
Art. 11 - Disposizioni generali
CAPO I: DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE IN ASFALTO
Art. 12 - Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale Art. 13 - Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi Art. 14 - Scavi trasversali sulla carreggiata stradale
Art. 15 - Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi
CAPO II: DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
Art. 16 - Rifacimento di strade
Art. 17 - Rifacimento di marciapiedi
CAPO III: DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE
Art. 18 – Ripristino delle aree a verde.
TITOLO III
Art. 19 - Entrata in vigore
Allegato 1: Modulistica
Allegato 2: Sezioni tipologiche di scavo e ripristino
Allegato 3: indirizzi PEC e @mail di riferimento dei Comuni della Provincia di Varese
Schema di convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico dei comuni della provincia di Varese
CONVENZIONE PER LA MANOMISSIONE E/O OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE
Tra
Alfa Srl., rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Varese in xxx Xxxxxxxxx, 0;
e
Ufficio d’ambito di Varese rappresentato dal Xxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica a Varese (VA), in Xxxxxx Xxxxxxx x.0;
Premesso che:
1) ) con deliberazione n. 28 del 29/06/2015 del Consiglio Provinciale è stato approvato lo Schema di Contratto di Servizio per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., il quale disciplina all’art. 45, anche la garanzia fideiussoria per l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto stesso, tra cui la realizzazione del programma degli interventi e di tutte le attività, anche manutentive, necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
2) con deliberazione P.V. n. 59 del 28/09/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese ha approvato la Convenzione di Gestione del SII aggiornata ai sensi della deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/r/idr: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali (rif. All. D P.V.59);
3) con deliberazione n. del _, la Conferenza dei Comuni della Provincia di Varese ha approvato lo Schema di Convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico dei comuni della Provincia di Varese;
4) con deliberazione n. del il Consiglio Provinciale ha approvato lo Schema di Convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico dei comuni della Provincia di Varese;
Tutto ciò premesso e considerati l’intestazione e le premesse parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
1.1 La presente Convenzione disciplina la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico di proprietà comunale, adibito a strada, marciapiede, piste ciclopedonali o a verde pubblico da parte del gestore affidatario del servizio idrico integrato Alfa Srl, uniformandole sull’intero territorio dell’Ambito Ottimale Territoriale della Provincia di Varese. Alfa Srl è affidataria quale Società in house providing, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del D.Lgs n.267/2000 del servizio (Delibera Consiglio Provinciale P.V. n.28 del 29/06/2015) e su di essa l’Amministrazione Comunale esercita un controllo analogo a quello che esplica sui propri servizi.
1.2 Per il procedimento relativo alla manomissione e all'occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico, da effettuarsi sulle strade provinciali, regionali, statali o in concessione e per i tratti di esse correnti nell'interno di centri abitati (così come definiti dal D. Lgs. 285/92, C.d.S. e dal D.P.R. 495/92, Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S., e ss.mm.ii.) con popolazione inferiore a diecimila abitanti, si deve fare riferimento ai nulla osta, emanati dagli Enti proprietari della strada, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 285/92.
Art. 2 – Durata della Convenzione
2.1 La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore ai sensi dell’art.19 e sino al termine dell’affidamento del Servizio idrico integrato in capo a Alfa S.r.l.
Art. 3 - Mancata attivazione di garanzia fideiussoria
3.1 Alfa Srl non è soggetta al rilascio di deposito cauzionale, in quanto società partecipata dai comuni della Provincia di Varese, affidataria in house providing, ai sensi dell’art.113 comma 5 del D.Lgs n.267/2000 e manutentrice del patrimonio dell’Ente locale stesso.
3.2 In caso di rilievi da parte dell’Ente locale, circa la corretta esecuzione dei lavori od il ripristino a regola d’arte dei luoghi manomessi, l’Ente locale invia una prima comunicazione con indicazione esaustiva del reclamo all’indirizzo PEC xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx o @mail xxxx@xxxxxxx.xx, indicando altresì la tempistica di intervento per la risoluzione.
3.3 In caso di persistenza del motivo di reclamo l’Ente locale solleva questione di responsabilità inviando comunicazione al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, al seguente indirizzo PEC xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx o @mail xxxx@xxxxxxx.xx riassumendo la problematica ed evidenziando l’inadempienza.
3.4 Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo dovrà informare il Consiglio di Amministrazione circa l’eventuale inadempienza.
Art. 4 - Canone per l’occupazione del suolo e delle aree pubbliche
4.1 Le Parti concordano che, in ragione della particolare tipologia di interventi da effettuare, su reti di proprietà comunale e/o funzionali all’erogazione di un servizio di interesse economico generale, non sarà dovuto ai Comuni alcun canone per l’occupazione del suolo pubblico.
Art. 5 – Procedura ordinaria
5.1 Alfa S.r.l., in forza della presente Convenzione, è autorizzata ad eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti di acquedotto e fognatura, nera e mista, posate sul suolo pubblico. Nei casi di interventi non considerati urgenti e quindi programmabili, Alfa S.r.l. invierà all’Amministrazione Comunale tramite apposita modulistica
specifica richiesta di autorizzazione di occupazione e/o manomissione del suolo pubblico tramite PEC e @mail agli indirizzi concordati con i singoli Comuni e riportati nell’Allegato 3, indicando:
- località, via ed eventuale numero civico della zona interessata dall’intervento;
- l’impresa incaricata dell’intervento, ove appaltato a terzi; e allegando:
- relazione sintetica dell’intervento e della manomissione (nuova presa, riparazione, manutenzione,ecc.);
- periodo ipotetico in cui avverranno i lavori (data di inizio e fine lavori presunta);
- planimetria di progetto in scala 1:2000 per l’individuazione della zona, indicando la traccia degli scavi;
- n. 2 fotografie dello stato dei luoghi ante manomissione.
Il pagamento di eventuali marche da bollo dovute, sarà da effettuarsi per sola via telematica.
Trascorsi almeno 15 giorni naturali e consecutivi dall’invio di tale documentazione senza formale risposta l’intervento si considera autorizzato.
5.2 Eventuali modifiche delle opere assentite dovranno essere precedute da una nuova richiesta di autorizzazione, la quale annullerà e sostituirà la precedente. La richiesta di autorizzazione avverrà tramite PEC e @mail senza necessità di marche da bollo.
5.3 Prima dell’inizio dei lavori Alfa S.r.l. dovrà coordinarsi con gli altri operatori dei servizi a rete operanti nell’ambito territoriale dell’amministrazione comunale ed ottenere le necessarie autorizzazioni e/o informazioni circa l’ubicazione dei sottoservizi e le modalità operative consentite in accordo con quanto previsto dalla normativa di settore;
5.4 La conclusione dei lavori di manomissione suolo pubblico deve essere comunicata tramite apposita modulistica via PEC e @mail al protocollo del COMUNE, entro 5 giorni dalla data di fine lavori condivisa, allegando n. 2 fotografie dello stato dei luoghi post manomissione.
5.5 La comunicazione di fine lavori deve contenere l’attestazione dell’avvenuto ripristino provvisorio e messa in sicurezza dell’area interessata alla manomissione stradale, nonché il rispetto delle norme tecniche contenute nella presente Convenzione.
5.6 Alfa S.r.l. avrà cura di organizzare la manodopera, i mezzi ed i materiali occorrenti in modo che il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito, riducendo per quanto possibile i disagi arrecati alla collettività.
5.7 In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo imputabile, Alfa S.r.l. dovrà presentare idonea domanda di differimento dei termini tramite PEC e @mail.
5.8 Alfa S.r.l. comunicherà inoltre, via PEC e @mail, l’avvenuto ripristino definitivo, da effettuarsi al temine dei fenomeni di assestamento del ripristino provvisorio e da concludersi preferibilmente entro 6 mesi dal ripristino provvisorio e comunque non oltre i 12 mesi, allegando documentazione fotografica. Dalla data di tale comunicazione decorreranno gli obblighi richiamati nel successivo art. 9.3.
5.9 Al termine dei lavori Alfa S.r.l. effettuerà il rilievo topografico dell’infrastruttura realizzata e ne consegnerà copia in formato digitale all’Amministrazione Comunale e all'Ufficio d'Ambito.
Art. 6 – Procedura ordinaria con emanazione di ordinanza di regolazione della circolazione stradale
6.1 Per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, ponendosi a carico di Alfa Srl, o impresa eventualmente da essa delegata, a proprie cure e spese, tutte quelle
segnalazioni e cautele, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonché incidenti sul lavoro; pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal X.Xxx. 09/04/2008 n. 81/2008 e s.m.i., restando a carico di Alfa Srl o impresa eventualmente da essa delegata ogni responsabilità al riguardo.
6.2 Per la posa della segnaletica e per l’esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione, tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, contestualmente alla Richiesta di manomissione e/o occupazione di suolo Pubblico dovrà essere richiesta al competente ufficio dell’Amministrazione Comunale l’emissione della relativa ordinanza.
6.3 La richiesta di emanazione di ordinanza viene spedita contestualmente alla Richiesta di manomissione e/o occupazione di suolo Pubblico via PEC e @mail all’Ente competente tramite specifica modulistica agli indirizzi di posta elettronica indicati dall’Ente e riportati in Allegato 3. Sul modello viene indicato: il referente di cantiere, il tipo di ordinanza richiesta, l’ubicazione esatta del cantiere, la durata della modifica alla viabilità, l’impresa affidataria dei lavori ed il referente di tale impresa per il cantiere specifico.
6.4 L’ente competente (Comune, Polizia Locale), in relazione alla specifica richiesta di manomissione del suolo pubblico e alla richiesta di emanazione di ordinanza, provvede, entro 20 giorni dalla richiesta, all’emanazione di specifica ordinanza contenente le misure di sicurezza minime che il soggetto autorizzato alla realizzazione dei lavori deve adottare e l’eventuale specifica segnaletica stradale che deve essere posata.
6.5 L’ordinanza di cui al precedente comma ha validità per tutto il periodo necessario per la realizzazione dell’intervento.
6.6 Alfa Srl terrà sempre l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori o per la mancata o imperfetta assunzione di precauzioni necessarie per la protezione del cantiere, a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile.
6.7 Disposizioni potranno essere impartite anche dalla Polizia Locale, particolarmente nei casi di urgenza.
Art. 7 – Procedura straordinaria
7.1 Nei casi di interventi urgenti di manomissione e/o occupazione di suolo, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti, interventi di scavo per riparazioni di perdite, ripristini dello stato dei luoghi a seguito di cedimenti, ecc., interventi di video ispezione di tratti di rete, interventi di ricerca perdita o di spurgo e, comunque, per causa di forza maggiore che possono interferire sulla continuità del servizio di erogazione dell’acqua potabile, di collettamento e di depurazione dei reflui, sulla salute e la sicurezza dei passanti / cittadini e sulle le condizioni di igiene o le condizioni ambientali, possono essere intraprese le lavorazioni in deroga ai dettami dei punti precedenti degli art.5 e art.6.
7.2 E’ comunque fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione di inizio dell’esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza al comando di Polizia Locale e per conoscenza all'Ufficio Tecnico Comunale.
7.3 La comunicazione si intende assolta mediante l’invio via PEC e @mail, da effettuarsi entro il più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore.
Art. 8 – Modulistica per le diverse procedure
8.1 La procedura si avvale di modulistica specifica, soggetta a revisioni ed aggiornamenti da parte del gestore del servizio idrico integrato:
- MD 1.A - Richiesta di manomissione e/o occupazione di suolo pubblico
- MD 1.B - Richiesta di ordinanza per la modifica della viabilità;
- MD 1.C - Manomissione suolo pubblico in condizioni di pronto intervento;
- MD 1.D - Comunicazione di ultimazione delle attività;
Tale modulistica, riportata nell’Allegato 1, verrà inviata via PEC e @mail agli indirizzi di posta elettronica forniti dai singoli Comuni e riportati nell’Allegato 3 alla presente Convenzione.
Art. 9 – Responsabilità e obblighi di ripristino
9.1 Il ripristino non potrà avvenire, nemmeno in via provvisoria, mediante ghiaia o altro materiale non fissato stabilmente al suolo, sdrucciolevole o che presenti spigolature.
9.2 Alfa S.r.l., è responsabile di ogni eventuale danno derivante a terzi in ragione delle opere direttamente svolte o svolte dalla ditta incaricata, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
9.3 Nel caso in cui, in seguito a fenomeni di assestamento, il terreno interessato dalle opere di manomissione presenti irregolarità, avallamenti o altre condizioni di pericolo, Alfa S.r.l. deve provvedere tempestivamente agli eventuali ulteriori ripristini e/o ricariche d’asfalto, sino al termine massimo di 12 mesi dalla data di fine lavori o del ripristino definitivo del manto d’usura, o altro materiale se previsto, di cui al successivo comma 12.7, fatte salve le garanzie di legge.
9.4 Qualora in tale periodo gli uffici comunali competenti accertassero il non corretto ripristino o la presenza di avvallamenti in corrispondenza dell’area manomessa, l’Amministrazione Comunale può in ogni momento ordinare a Alfa S.r.l. di provvedere all’immediato ripristino e messa in sicurezza, tramite PEC e @mail come previsto all’art.3.
Art. 10 – Sanzioni e penali
10.1 Alfa S.r.l. è soggetta alle sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del D.L.vo 285/1992 e s.m.i., del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e da ogni altra norma statale, regionale o locale.
TITOLO II NORME TECNICHE
Art. 11 - Disposizioni generali
11.1 Tutti i lavori di manomissione del suolo pubblico dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla presente Convenzione e Alfa S.r.l. si impegna a far rispettare all’esecutore dei lavori e/o dei servizi appaltati a terzi tutte le norme tecniche di seguito descritte ed elencate.
11.2 Quando gli scavi sono in attraversamento, in mezzo o in fiancheggiamento del corpo stradale, l’esecutore deve provvedere a proprie cura e spese alla posa ai lati del cantiere di opportuna delimitazione e segnaletica. Lo stesso deve altresì adottare qualsiasi altro accorgimento sia necessario per evitare danni a persone e cose. Dovrà inoltre essere scrupolosamente rispettato quanto contenuto nel "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al DECRETO 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre "2002- Suppl. Straordinario e alle relative ss.mm.ii.
11.3 Se i lavori sono programmati, prima dell’effettuazione dell’intervento, lungo il tratto di strada interessato dai lavori deve essere posta la specifica segnaletica, secondo le tempistiche e modalità previste dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285/1992 (e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione (DPR n.495/1992 e s.m.i.), che riporti la data dei lavori, l’ora presunta di inizio e di fine lavori, il tratto di strada interessato dall’intervento.
11.4 Prima della chiusura della via devono essere avvisati i cittadini che non hanno altra possibilità di accedere o uscire alla loro abitazione al fine di consentire agli stessi la possibilità di parcheggiare l’automobile in zone non interessate dal cantiere.
11.5 In caso di istituzione di senso unico alternato, sia esso regolato da semaforo o no, la parte di carreggiata adibita alla circolazione dei veicoli non deve essere inferiore a m. 2,60.
11.6 Deve essere sempre consentito il transito dei mezzi di polizia e di soccorso, di cui agli artt.
12 e 177 del D.lgs. 285/92, in caso di impossibilità di altri accessi per raggiungere la loro destinazione.
11.7 Deve essere garantito il transito dei pedoni senza rischi alle persone.
11.8 Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare, al di fuori dell’area di cantiere opportunamente recintata e autorizzata, materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale.
11.9 Nel caso in cui i lavori si protraessero per diverso tempo è obbligatorio nottetempo mantenere efficienti le segnalazioni luminose del cantiere.
11.10 Gli scavi sono autorizzati a cielo libero. Gli scavi in attraversamento devono essere eseguiti per metà carreggiata alla volta e lo scavo della seconda metà deve essere iniziato solo dopo il riempimento di quello eseguito nella prima, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 9.
11.11 Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale.
11.12 Prima dell’apertura del cantiere deve essere posizionata la segnaletica stradale in ottemperanza a tutte le indicazioni previste dal Nuovo codice della strada D Lgs. 285/92 e smi e quelle relative alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili come previsto dal D. Lgs. 81/08, sino al completo ripristino della sede stradale: in caso di chiusura totale della carreggiata deve essere indicato il percorso alternativo.
11.13 Prima della riapertura al transito del tratto di strada interessato dai lavori, la sede stradale deve essere pulita e ripristinata in modo tale da non creare pericolo all’incolumità pubblica.
11.14 Copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente dovrà essere sempre presente in cantiere e dovrà essere esibita a richiesta del personale addetto al controllo.
CAPO I
DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE IN ASFALTO
Art. 12 - Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale
12.1 Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, l’esecutore dovrà rimuovere anche la parte residua di pavimentazione fino al margine della carreggiata e provvedere successivamente al suo totale rifacimento.
12.2 Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con fresa meccanica o per lo più con macchine a lama rotante in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
12.3 Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio.
12.4 La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche. Su indicazione della D.L. ed in funzione delle eventuali risultanze delle analisi nel
rispetto della normativa vigente, i rinterri degli scavi potranno essere effettuati sia con l’impiego di materiale proveniente dagli scavi ai sensi dell’art.185 comma 1 del D.lgs. n.152/2006, sia con materiali inerte naturale stabilizzato, steso a strati successivi di altezza non superiore a 25 cm.
12.5 La massicciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 20, fino alla quota -15 cm dal piano viabile. Su indicazione della D.L., in funzione delle caratteristiche meccaniche dei terreni di scavo, si potrà prevedere un incremento dello stato in mista naturale fino alla completa sostituzione del materiale di scavo.
12.6 La pavimentazione provvisoria, se prevista in conglomerato bituminoso, è da realizzarsi con conglomerato bituminoso chiuso con inerti tipo “0-20 mm” per lo spessore di 15 cm.
12.7 La pavimentazione definitiva verrà realizzata, compatibilmente con la situazione meteorologica e stagionale, preferibilmente entro 6 mesi dal ripristino provvisorio e comunque non oltre i 12 mesi, e consisterà nella adeguata fresatura e nella realizzazione del tappeto di usura di spessore non inferiore a 3 cm.
Tale intervento riguarderà l’intera corsia su cui si è effettuata la lavorazione nel caso di strade di calibro superiore a 3m, mentre l’intera carreggiata in caso di strade di calibro inferiore a 3m. Nel caso lo scavo abbia interessato il centro della carreggiata si procederà a realizzare un manto di usura debordante 0.5m dal sedime di scavo e comunque non inferiore a 2m. Il ripristino della pavimentazione in materiale bituminoso deve avere lo stesso colore di quello esistente e manomesso.
12.8 Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, l’esecutore deve provvedere a proprie cura e spese alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino, sigillo o caditoia.
12.9 In caso di posa con lo scavo a cielo aperto, 30 cm sopra la tubazione dovrà essere posto nastro segnalatore identificativo della tipologia di impianto.
12.10 Alfa S.r.l. dovrà provvedere ai rifacimenti totali o parziali dei ripristini che, entro un anno dallo loro ultimazione, mostrassero segni di cedimento del sottofondo, avvallamenti, distacchi erosioni o altri difetti imputabili altri difetti imputabili a deficienza dei materiali usati o ad una impropria esecuzione per quanto concerne le pavimentazioni stradali e per le pavimentazioni su marciapiedi.
12.11 Su scavi longitudinali è vietato il ripristino mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.
12.12 I ripristini definitivi dovranno avere forma geometrica regolare e raccordarsi perfettamente alle superfici esistenti.
12.13 L’esecutore, in nome e per conto di Alfa S.r.l., deve provvedere a proprie spese al ripristino di tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale rimossa o danneggiata nell’esecuzione dei lavori.
Art. 13 - Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi
13.1 Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi devono essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, l’esecutore dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi. Nel caso di deterioramento o rottura dei cordoli a causa dell’esecuzione dei lavori, il titolare dell’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovrà provvedere a proprie spese alla loro sostituzione.
13.2 Eseguito lo scavo è fatto obbligo di demolire l'intera pavimentazione e provvedere al suo rifacimento mediante:
- fondazione in calcestruzzo di cemento per uno spessore di cm. 10;
- tappetino d'usura dello spessore di cm 3 eseguito per tutta la larghezza del marciapiede.
13.3 I ripristini su scavi longitudinali non possono essere realizzati mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.
Art. 14 - Scavi trasversali sulla carreggiata stradale
14.1 Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale devono essere eseguiti con le modalità di cui all’art. 12, fatta eccezione per il ripristino finale con tappeto d'usura che dovrà essere realizzato previa fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di almeno m. 1,00 per parte. Le giunte fresate devono essere sigillate con mastice bituminoso a caldo.
14.2 Xxxx’eventualità lo scavo sia effettuato con la tecnica dello scavo a cielo libero, l’intervento dovrà essere effettuato in due tempi e su metà carreggiata per volta, previo taglio con macchina fresatrice e formazione di un senso unico alternato regolato eventualmente anche da impianto semaforico.
14.3 In caso di posa con lo scavo a cielo aperto, 30 cm sopra la tubazione dovrà essere posto nastro segnalatore identificativo della tipologia di impianto.
14.4 Su scavi trasversali non sono ammessi ripristini mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.
14.5 Sulle carreggiate di larghezza superiore a 4 (quattro) metri, qualora la manomissione riguardi una sola corsia di marcia, il ripristino deve essere effettuato sull’intera larghezza della corsia interessata dalla manomissione stessa. In tutti gli altri casi il ripristino deve essere effettuato sull’intero calibro stradale.
Art. 15 - Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi
15.1 Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, le manomissioni di suolo pubblico che interessano una superficie inferiore a 1 (uno) mq. dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto negli articoli precedenti.
15.2 Nel caso di più manomissioni a meno di metri 3 (tre) l’uno dall’altro, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.
15.3 Nella stagione invernale, è consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.
15.4 Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico realizzate sui marciapiedi ed aventi superficie inferiore a mq 1 (uno) deve essere effettuato in bitumato e realizzato su tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo. Se vengono realizzati più tagli a distanza inferiore a metri 3 (tre) il ripristino deve essere realizzato in modo uniforme su tutto il tratto interessato dai lavori.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
Art.16 - Rifacimento di strade
16.1 Il ripristino di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre x xxxxxxxx ecc. deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato in tali opere.
16.2 Nel caso di manomissioni di vaste aree si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder fino al completo assestamento del terreno. Col ripristino definitivo da effettuare entro i 6 mesi dalla fine dei lavori, la bitumazione provvisoria deve essere sostituita con la pavimentazione in pietra o con quella del tipo preesistente.
16.3 I materiali da impiegare per i lavori di ripristino devono essere di buona qualità e dello stesso tipo presente prima della manomissione della pavimentazione.
Art. 17 - Rifacimento di marciapiedi
17.1 I marciapiedi pavimentati in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo devono essere ripristinati mediante nuova posa su tutta la larghezza del marciapiede.
17.2 Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiede diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
17.3 Tutti gli esecutori delle opere di manomissione del suolo sono obbligati al corretto ed integrale ripristino.
17.4 I materiali da impiegare per i lavori di ripristino devono essere di buona qualità e dello stesso tipo presente prima della manomissione della pavimentazione.
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE
Art. 18 – Ripristino delle aree a verde.
18.1 Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
- ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
- privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- xxx xxxxxxx e seminato con seme idoneo.
18.2 Nel caso di mancato attecchimento del seminato, il soggetto che ha effettuato la manomissione è tenuto all'irrigazione e all'eventuale risemina.
18.3 Gli scavi, se possibile, non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive. Le eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
18.4 L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
18.5 Nel caso di asportazione di alberi od arbusti, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, l’esecutore è obbligato alla messa a dimora di un numero di essenze uguali a quelle rimosse o danneggiate, sia in termini qualitativi che quantitativi.
18.6 L’esecutore dovrà ripristinare la funzionalità di ogni impianto o rete che si sia danneggiata o che sia stata rimossa per l’esecuzione dei lavori.
TITOLO III
Art. 19 - Entrata in vigore
La presente scrittura entra in vigore successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale e alla pubblicazione della relativa Delibera all’Albo Pretorio Provinciale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Xxxxxx, / /
Xxxxxxxx 0: Modulistica
MD 1.A - Richiesta di manomissione e/o occupazione di suolo pubblico MD 1.B - Richiesta di ordinanza per la modifica della viabilità
MD 1.C - Manomissione suolo pubblico in condizioni di pronto intervento MD 1.D - Comunicazione di ultimazione delle attività
Allegato 2: Sezioni tipologiche di scavo e ripristino
Allegato 3: indirizzi PEC e @mail di riferimento dei comuni della Provincia di Varese