ACCORDO PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
ACCORDO PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
DA PARTE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE
PROMOTORI DELL’ACCORDO
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il Friuli Venezia Giulia
DESTINATARI DELL’ACCORDO
Comandi provinciali che fanno capo alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il Friuli Venezia Giulia
SUAP che aderiscono al portale telematico “SUAP in rete”
Premesso
Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 1601 individua il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio di attività produttive, comprese le attività di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE e tutte le vicende afferenti agli impianti produttivi.
Il D.P.R. 160/2010 stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici ed allegati siano presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il territorio. Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento – ivi inclusi i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco – le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione ed è lo stesso SUAP che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva.
Con circolare prot. DCPREV 0003791 del 24 marzo 2011 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile impartisce primi indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il procedimento automatizzato disciplinato dal capo III del D.P.R. 160/20102.
1 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2 Capo III Procedimento automatizzato
Art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1 , comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La circolare ribadisce che “i Comandi provinciali non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente…Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta. Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, “abilita” l’impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per l’inizio dell’attività. Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti, quindi anche ai Comandi provinciali….I Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio”.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 20113, recependo quanto previsto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi in un’ottica di sostanziale semplificazione degli adempimenti da parte degli interessati, introducendo, anche nel settore della pubblica incolumità, il modulo procedimentale della segnalazione certificata di inizio attività.
Con circolare prot. DCPREV 0013061 del 6 ottobre 2011 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile impartisce nuovi indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi previste dal nuovo Regolamento ed il procedimento automatizzato disciplinato dal capo III del D.P.R. 160/2010
Con D.M. 10 novembre 2011 pubblicato in G.U. 267 del 16 novembre 2011 sono regolate, all’art. 84, le ipotesi di mancato funzionamento dell’applicativo informatico SUAP e/o la gestione di allegati voluminosi.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
3 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4 Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 10 novembre 2011 (in G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) - Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Art. 8 Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi
1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'u tente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.
3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.
Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012 disciplina la presentazione delle istanze e delle SCIA previste dal D.P.R. n. 151/2011, definendone i contenuti e gli allegati; l’Art. 10 del citato
D.M. distingue due ipotesi:
1. le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con circolare prot. DCPREV 0013552 del 31 ottobre 2012 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile divulga il decreto dirigenziale di approvazione della modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni di cui al D.M. 7 agosto 2012.
Con provvedimento datato 10 aprile 2014 DCPST n. 252 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica viene adottato il “Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012” a far data dal 1 maggio 2014.
In data 19 agosto 2013 la Regione Friuli Venezia Giulia rende disponibile on-line il portale denominato “SUAP in rete”, per lo svolgimento informatizzato, presso lo sportello unico comunale, delle procedure relative all’insediamento, avvio e svolgimento delle attività produttive e delle attività di servizi nel territorio regionale, in conformità agli articoli 5 e 8 della Direttiva 2006/123/CE, alla L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e s.m.i., nonchè al D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 0206/Pres.
Il portale rende disponibili anche le procedure di prevenzione incendi di competenza del SUAP. L'adesione al portale da parte dei Comuni singoli e associati, che intendono usufruire dei relativi servizi è volontaria.
Considerazioni
Il D.P.R. 151/2011 obbliga gli sportelli unici ad offrire un servizio sul quale, antecedentemente alla novella, non erano stati coinvolti.
Per effetto dell’art. 10 del D.P.R. 151/2011, qualora l’istanza o la SCIA in materia di prevenzione incendi si riferisca ad attività produttive di competenza dei SUAP, di cui all’allegato I del Regolamento, categorie A, B e C, la relativa documentazione deve essere presentata esclusivamente presso il SUAP del comune nel quale è situata l’attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III del D.P.R. 160/2010.
Gli sportelli unici devono operare unicamente in modalità telematica, utilizzando un’infrastruttura dedicata, realizzata in proprio, oppure fornita da UNIONCAMERE (xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), oppure fornita dalla Regione (xxxx.xxxxxxx.xxx.xx).
Appare dunque opportuno disciplinare i rapporti tra Sportelli unici telematici aderenti al portale regionale “SUAP in rete” e Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, titolari della competenza in materia di controlli e di valutazione del progetto, come suggerisce la circolare del Ministero dell’Interno prot. DCPREV 0003791 del 24 marzo 2011.
L’art. 23 della L.R del 20 marzo 2000, n.7, prevede che:”.., ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune”.
Il presente accordo, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia - per il tramite del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale SUAP- e dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, definisce le modalità operative riguardanti il flusso del procedimento amministrativo afferente all’istanza di valutazione progetto e alla SCIA in materia di prevenzione incendi, riferite ad attività produttive di competenza dei SUAP.
CAPO I – PRINCIPI GENERALI DELL’ACCORDO
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
− Comando: il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;
− Direzione: la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
− SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. presentata con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010;
− SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
− attività produttive di competenza dello sportello unico: le attività di produzione di beni e servizi, individuate dal Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale “SUAP in rete”;
− impianti produttivi: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
− portale: il sito regionale “SUAP in rete”, previsto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e s.m.i., nonché dal D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;
− Regolamento: il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
− controllo di completezza formale: il controllo automatico, effettuato dal sistema telematico “SUAP in rete”, in merito alla completezza formale della segnalazione o dell’istanza e alla presenza degli allegati obbligatori;
− controllo sostanziale: la valutazione di merito, da parte del Comando, dei contenuti dell’istanza, degli allegati e delle integrazioni.
Art 2 Ambito di applicazione
Nell’ambito di applicazione del presente accordo rientrano le attività produttive e gli impianti produttivi di competenza dei SUAP, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’allegato I del Regolamento, categorie A, B e C.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente accordo:
− le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del D. Lgs 334/1999;
− gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come individuati dal Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale.
Art. 3 Informatizzazione dei procedimenti
Le domande e le segnalazioni, i relativi elaborati tecnici e allegati, le integrazioni documentali concernenti la prevenzione incendi sono presentati sempre e solo al SUAP competente per territorio, esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli, fatta eccezione per i casi previsti dell’art. 8 del D.M. 10 novembre 20115.
In relazione a ciascuna tipologia di istanza di prevenzione incendi, il portale verifica in modalità automatica la completezza formale della documentazione presentata; la completezza formale è verificata rispetto a quanto indicato nell’allegato A (Documentazione da presentare) al presente accordo.
I formati ammissibili dei file trasmessi dall’utente al SUAP e dal SUAP al Comando sono elencati nell’allegato B (Formato dei file) al presente accordo.
Il portale rilascia una ricevuta valida ai soli fini antincendio.
Le comunicazioni tra SUAP e Comando avvengono secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 36, del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 ed in conformità all’Allegato Tecnico di cui all’articolo 12, commi 5 e 6 del medesimo D.P.R.7
La pratica SUAP è trasmessa via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC, secondo le Specifiche tecniche per la cooperazione descritte all'articolo 10 dell’Allegato Tecnico del D.P.R. 160/10.
Qualora, a seguito della trasmissione telematica, non sia garantita la piena fruibilità degli allegati tecnici alle istanze di prevenzione incendi, previsti dall’Art. 10 del Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012, l’utente è facoltizzato a interloquire direttamente con il Comando, fermo restando che qualsiasi richiesta di integrazione o modifica della documentazione presentata deve pervenire tramite il SUAP in modalità unicamente telematica.
Art. 4 Irricevibilità
Nel caso un’istanza o una SCIA pervenga direttamente al Comando, il Comando stesso ne comunica l’irricevibilità all’interessato, informandolo per iscritto della necessità di avviare la corretta proceduta telematica mediante il portale, nel comune competente per territorio.
E’ altresì irricevibile l’istanza o la SCIA presentata al SUAP con modalità diversa da quella indicata al precedente art. 3, comma 1, non ricorrendo alcune delle ipotesi derogatorie espressamente contemplate (ovvero, momentanea indisponibilità del sistema telematico e gestione allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico).
5Art. 8 del D.M. 10 novembre 2011
1) in caso di momentanea indisponibilità del sistema telematico del “SUAP in rete”, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.
2) in caso di gestione di allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente (cd-rom o dvd- rom non riscrivibile). In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di identificazione attribuito all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP, che provvede alla sua trasmissione al competente Comando.
6 Art.2, comma 3 D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010
In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
7 Art 12 D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010
5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Art. 5 Procedimento automatizzato
Il SUAP, entro 3 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di presentazione al portale, trasmette telematicamente la SCIA al Comando e ne da’ comunicazione all’interessato.
Tutte le comunicazioni o i provvedimenti destinati al richiedente sono trasmessi esclusivamente tramite il SUAP; il Comando non può inviare richieste di integrazioni all’interessato, ne’ trasmettergli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. E’ sempre possibile, per il Comando e per l’interessato, esperire un’interlocuzione diretta ed informale in qualsiasi fase del procedimento.
Art. 6 Procedimento unico ordinario
In relazione al procedimento unico ordinario di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/20108 il Comando si impegna a garantire il rispetto dei termini di legge, al fine di consentire il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento.
A tal fine il Comando garantisce la partecipazione dei propri rappresentanti, muniti dei prescritti poteri di firma, alle conferenze dei servizi indette dal SUAP.
Art. 7 Valutazione dei progetti
In relazione alle attività di cui alle categorie B e C dell’allegato I del Regolamento, il Comando esamina i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio trasmessigli dal SUAP e richiede, ove necessario, documentazione integrativa con le modalità indicate al precedente art. 5 e nei termini previsti dal Regolamento.
Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
In caso di valutazione favorevole, il Comando trasmette telematicamente al SUAP il parere di competenza, fatta salva l’eventuale espressione del parere nell’ambito della Conferenza di servizi convocata dal SUAP.
8 Art. 7 Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge (25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
In caso di valutazione negativa, il Comando comunica telematicamente all’interessato, per il tramite del SUAP, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostativi, l’interessato ha diritto di presentare, sempre tramite il SUAP, osservazioni eventualmente corredate da documenti.
Il SUAP, entro 3 giorni lavorativi, le trasmette telematicamente al Comando, il quale dispone in ordine alla loro accoglibilità curando che dell’eventuale mancato accoglimento sia data ragione nel provvedimento finale di xxxxxxx, che il SUAP provvederà a trasmettere telematicamente all’interessato.
In caso di inosservanza dei termini di legge e/o mancata partecipazione alle conferenze dei servizi indette dal SUAP, si applica l’art. 38, comma 3 lettera h) del d.l. 112/08, convertito nella Legge 133/08, che dispone: “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”.
Art. 8 Controlli di cui all’art. 4 del Regolamento
In relazione alle attività di cui alle categorie A, B e C dell’allegato I del Regolamento il Comando effettua i controlli previsti dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011 e adotta autonomamente eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti dannosi dalla stessa prodotti.
Art. 9 Esclusioni
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente accordo i seguenti procedimenti, che vengono svolti direttamente ed unicamente dal Comando senza alcun intervento da parte del SUAP:
− richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio;
− istanza di deroga;
− istanza di nulla osta di fattibilità;
− istanza di verifiche in corso d’opera;
− voltura.
CAPO III – VALIDITÀ DELL’ACCORDO
Art. 10 Efficacia dell’accordo
Il presente accordo è efficace:
1. per i Comandi provinciali che fanno capo alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia;
2. per tutti i SUAP che aderiscono al portale, in virtù della clausola contenuta nella “Richiesta di adesione al Portale dello sportello unico per le attività produttive e dei servizi di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3”, sottoscritta dal responsabile del SUAP, che testualmente dispone: …di impegnarsi ad aderire agli accordi promossi dalla Regione con gli enti terzi che intervengono nel procedimento unico…
Ai fini della datazione certa dell’inizio di efficacia dell’accordo, il SUAP comunica al competente Comando di essere aderente ufficialmente al portale.
Art. 11 Durata dell’accordo ed aggiornamenti
La Regione Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco convengono che il presente accordo abbia durata indeterminata, ferme restando le revisioni che si rendessero necessarie in funzione di nuove disposizioni normative o interpretative o sopravvenute esigenze organizzative.
Art. 12 Attività di comunicazione
Le parti del presente accordo si impegnano ad assicurarne la massima diffusione con ogni strumento disponibile, anche promuovendo eventi di natura seminariale, informativa e promozionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
ALLEGATI
ALLEGATO A (DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISTANZA DI PREVENZIONE INCENDI)
La documentazione a corredo delle istanze e delle SCIA è quella indicata nel Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012, come modificata con provvedimento datato 10 aprile 2014
DCPST n. 252.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI Mod. PIN 1-2012
Documentazione tecnica redatta in conformità all’allegato I al D.M. 7 agosto 2012 Attestazione/ricevuta di versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato per esame progetto Documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Mod. PIN 2-2014 S.C.I.A.
Mod. PIN 2.1-2014 Asseverazione
Documentazione tecnica redatta in conformità all’allegato II al D.M. 7 agosto 2012 Attestazione/ricevuta di versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato per SCIA
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI GPL Mod. PIN 2 gpl-2014 S.C.I.A.
Mod. PIN 2.1-gpl-2014 Attestazione per depositi di gpl
Allegati specifici per i depositi di gpl previsti dall’art. 4, comma 5 del D.M. 7 agosto 2012:
− Dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11
febbraio 1998,n. 32;
− Attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto,della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
− Planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
Attestazione/ricevuta di versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato per SCIA
ALLEGATO B (FORMATO DEI FILE) AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL CONTROLLO DI COMPLETEZZA FORMALE DA PARTE DEL PORTALE “SUAP IN RETE”, AI SENSI DELL’ART. 1 DEL PRESENTE ACCORDO
La documentazione da presentare ai fini dell’istanza di prevenzione incendi deve possedere i seguenti requisiti informatici:
− tutti i file che compongono la pratica devono essere firmati digitalmente e pertanto l’estensione ammissibile è del tipo .p7m o equivalente (in osservanza al D. Lgs 82/2005 e
D.P.R. 160/2010);
− le estensioni ammissibili prima dell’operazione di firma digitale dei file sono quelle di cui alla seguente tabella.
ALLEGATO | FORMATO AMMESSO | NOTE | ||||
Modelli PIN | Pdf/a | I modelli ministeriali sono portale “SUAP in rete” | disponibili nel | |||
Ricevuta di pagamento | Pdf/a, jpg | Le scansioni delle ricevute allegate all’istanza | devono essere | |||
Relazione tecnica | Pdf/a, jpg | Deve essere presentato un unico file, comprensivo di tutti i contenuti indicati nel D.M. 7 agosto 2012 | ||||
Elaborati tecnici | Pdf/a, svg | |||||
Certificazioni, dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni | Pdf/a, jpg | |||||
Scansione bollo | della | marca | da | Pdf/a, jpg | ||
Altro | Pdf/a, jpg | Altra documentazione che opportuno allegare | l’utente ritenga |
In fase di acquisizione delle immagini di documenti analogici l’utente ha cura di fissare la risoluzione tra un minimo di 75 dpi e un massimo di 200 dpi. L’utente privilegia il formato Pdf/a. L’utente assegna al file un nome coerente con il suo contenuto; non utilizza spazi ne’ caratteri speciali per nominare il file.
Trieste, 6 aprile 2016
Letto, confermato e sottoscritto | Xxxxx, confermato e sottoscritto |
Per la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il Friuli Venezia Giulia | Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione |
Il Direttore regionale Xxxxxxx Xxxxxxx | Il Direttore centrale Xxxxxx Xxxxx |