LOTTO 4
LOTTO 4
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI (RCA/ARD)
CIG 63522434C0
Tra: Uniacque S.p.A.
con sede in: Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxxx XX
Partita I.V.A./C.F.: 03299640163
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA LIBRO MATRICOLA
Nr. ………….
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2015
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2018
Frazionamento al 31.12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Broker: ATI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl
SEZIONE I - DEFINIZIONI 4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1: Durata del contratto 6
Art. 2: Gestione del contratto 6
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 6
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 6
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto 6
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa 7
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 8: Denuncia dei sinistri 7
Art. 9: Trattamento dei dati 8
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 9
Art. 1: Beni assicurati 9
Art. 2: Oggetto dell’assicurazione 9
Art. 3: Estensioni della garanzia 9
Art. 4: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione 10
Art. 5: Validità territoriale 10
Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni 10
Art. 7: Gestione delle vertenze dei danni 11
Art. 8: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo 11
Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie 11
Art. 10: Costituzione del premio e regolazione annuale 11
Art. 11: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese 12
Art. 12: Disposizione finale 12
Elenco dei veicoli assicurati
.........................................................................................................................................................................................Err
ore. Il segnalibro non è definito.
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA 13
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Amministrazione o Ente: la Società Uniacque S.p.A., Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Amministrazione:gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme di attività di captazione, ad- duzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili e industriali di acque potabili e non potabili, di fognatura e di de- purazione.
L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti ammini- strativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti;
Broker: il Broker vigente ATI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quotazioni “Eu- rotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se in- feriore, il danno è parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rien- trante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante co- municazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normati- ve ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza natura- le, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrispo- sto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciproca- mente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di dif- ferimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comu- nicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta racco- mandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che vie-ne quindi rico- nosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunica- zioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circo- stanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente con- tratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effet- to di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regola- zione.
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa
1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell’art. Oggetto dell’Assicurazione che segue si conviene che la Società ri- nuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell’Assicurato nei casi di:
a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.
2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all’azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l’Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottem- peranza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 8: Denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informa- zioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.
La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che do- vesse pervenire.
La Società fornirà semestralmente all’Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, in formato elettronico modificabile, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente e/o possibile
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o l’importo liquidato
È facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Amministrazione lo richieda.
Art. 9: Trattamento dei dati Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obbli- ghi contrattuali.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1: Beni assicurati I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.
Art. 2: Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:
A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitata- mente ai veicoli per i quali nell’elenco allegato è indicato il valore da assicurare:
1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. xxxx xxxxxxxxx e/o eventi socio politici
7. eventi naturali.
C) il ricorso terzi;
D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al pe- riodo residuo che non verrà fruito;
3. a seguito dell’attivazione dell’airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conse- guenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell’avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l’eventuale dissequestro del veicolo.
E) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione, limitatamente ai veicoli indicati nell’elenco allegato contrassegnati dalla lettera K, a seguito di:
1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro qualsiasi ostacolo;
3. ribaltamento;
4. uscita di strada.
Art. 3: Estensioni della garanzia
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RCauto, comprende anche i danni:
◊ causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettua- te con l’ausilio di mezzi meccanici;
◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liqui- de o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento e a seguito di sinistro RCA da circolazione;
e comprende altresì, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumenta- zioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.
Art. 4: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è de- terminato con le seguenti modalità:
a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma che l’Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell’importo quale massimale per ciascun sinistro di: € 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed € 1.500.000,00 (unmilionecinqecentomila) per sinistro per danni a cose ed animali;
b) per i danni di cui alle lettera B) ed E) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, fino alla concorrenza dell’importo riporta- to dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza te- nere conto del degrado d’uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del va- lore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno ecce- dente tale percentuale;
◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora il valore com- merciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest’ultimo; qualo- ra invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l’applicazione della regola propor- zionale avverrà solo sull’eccedenza.
c) per le spese di cui alla lettera D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell’importo di € 2.000,00 per sinistro.
Art. 5: Validità territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni
L’indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:
◊ marca e modello
◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
◊ tipo veicolo
◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
◊ tipo di alimentazione
◊ anno di prima immatricolazione
◊ valore assicurato
◊ tariffa applicata e classe di merito
◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione
oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l’Amministrazione, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.
In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente tra- sferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale al- tro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.
Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:
- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.
Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà co- munque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 7: Gestione delle vertenze dei danni In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, laddove ne ri- corrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Am- ministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società
Qualora l’interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
Art. 8: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) D) e E) dell’art. Oggetto dell’assicurazione la Società, ri- cevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l’assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiu- sa inchiesta preliminare; l’assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell’indagine preliminare per l’evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a ter- mini di polizza.
Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie Per le garanzie di cui alle lettere B) D) e E) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la determinazione della natura del dan- no e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministra- zione: a tal fine, la Società invierà a quest’ultima una proposta di indennizzo.
Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dis- senziente.
Art. 10: Costituzione del premio e regolazione annuale Per le garanzie di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il premio è costituito dall’applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l’applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l’applicazione di franchigia.
Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C, D e E dell’art. Oggetto dell’assicurazione), il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti va- lori, o applicando il premio unitario convenuto.
Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indi- cazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all’art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.
Art. 11: Partecipazione delle Società’– Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazio- ne Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea
di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrispon- derlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 12: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esi- stente).
Elenco dei veicoli assicurati
[Elenco Excel elenco_veicoli.xls pubblicato sul sito ]
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA
Garanzie sub A) art. 6 - RCA |
Premio imponibile complessivo R.C.A. € … |
Garanzie sub B) art. 6 - ARD Totale valori assicurati | Tasso imponibile pro mille | Premio imponibile in € |
Veicoli speciali - | … | … |
Autovetture e uso promiscuo € 62.341,00 | … | … |
Autocarri € 565.387,00 | … | … |
Autobus - | … | … |
Motocarri - | … | … |
Motocicli / ciclomotori - | … | … |
Macchine agricole / operatrici € 1.800,00 | … | … |
Rimorchi - | ||
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6 | … |
Garanzie sub C) e D) art. 6 – Ricorso terzi e garanzie accessorie |
Premio imponibile complessivo € … |
Garanzie sub E) art. 6 - Kasko | Totale valori assicurati | Tasso imponibile pro mille | Premio imponibile in € |
Veicoli speciali | - | … | … |
Autovetture e uso promiscuo | - | … | … |
Autocarri | - | … | … |
Autobus | - | … | … |
Motocarri | - | … | … |
Motocicli / ciclomotori | - | … | … |
Macchine agricole / operatrici | - | … | … |
Rimorchi | - | ||
Premio imponibile complessivo per la garanzia sub E) art. 6 |
Totale premio imponibile A)+B)+C)+D)+E) | € | … |
Imposte R.C.A. | € | … |
Importo per S. S. N. | € | … |
Imposte A.R.D. | € | … |
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO | € | … |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA