AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA
SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA
Durata: 60 mesi dalla data indicata sul provvedimento di aggiudicazione, con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di 12 mesi.
CIG: 928754656A
tra
ASST DEL GARDA
e Società/RTI/Consorzio………………………………………….
INDICE
Premessa
Art. 1 - Norme regolatrici Art. 2 Oggetto
Art. 3 Durata del contratto – Opzioni
Art. 4 Importo contrattuale
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva Art. 9 Subappalto
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 Cauzione definitiva
Art. 12 Recesso
Art. 13 Recesso per giusta causa
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito Art. 15 Risoluzione del contratto
Art. 16 Contestazioni e Penalità
Art. 17 Fallimento del Tesoriere – modificazioni soggettive
Art. 18 Volumi dell’appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile dell’Appalto
Art. 20 Fatturazione e Pagamenti
Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore Art. 22 Clausola di salvaguardia
Art. 23 Condizioni risolutive espresse
Art. 24 Definizione controversie e Foro competente
Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione Art. 26 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
Art. 27 Clausola finale
Art. 28 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
Premessa
1) con delibera n. 459 del 17/06/2022, l’ASST del Garda (di seguito denominata anche ASST o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Cassa e Tesoreria da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice Appalti;
2) il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX.XX.XXXX;
3) con verbale n. X del XX il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
4) con delibera n. XX del XX, l’appalto è stato aggiudicato in favore di …….………………..
Società/RTI/Consorzio);
5) l’aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
6) l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
7) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 – comma 9 – del Codice;
8) l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto - di cui fanno parte il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e relativi allegati - l’offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati per relationem,– definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
9) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell’ASST del Garda, pubblicato sul sito istituzionale;
d) dal “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, allegato alla documentazione di gara.
L’Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione”) e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con Decreto n. 261 del 31.03.2021 e pubblicato sul sito istituzionale.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’ASST del Garda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione.
L’ASST del Garda provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la disciplina del servizio di Cassa e Tesoreria, da destinarsi all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (ASST Garda), con sede legale a Desenzano del Garda.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale – qui integralmente richiamato
- ed all’offerta presentata dal Tesoriere.
Art. 3 Durata del contratto e Opzioni
Le prestazioni di cui all’art. 2 hanno una durata pari a mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data del ………….
L’ASST del Garda, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga tecnica, come esplicitata nel bando di gara, per la durata di 12 mesi.
In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ASST.
L’ASST del Garda si riserva altresì, la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo, contemplata negli atti di gara, per ulteriori n. 36 (trentasei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ASST.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra ne darà comunicazione per iscritto all’Appaltatore, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.
Art. 4 Importo contrattuale
Il servizio di tesoreria è reso senza diritto ad alcun compenso o aggio, fatta eccezione per i corrispettivi previsti nella scheda dell’offerta economica.
Tutte le spese per la sede, l’impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con l’ASST Garda, sono a carico esclusivo del Tesoriere.
Competono, tuttavia, al Tesoriere:
il canone mensile e le commissioni per l’utilizzo delle apparecchiature POS;
il rimborso di bolli e spese postali, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell’ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli. Il rimborso delle spese e delle commissioni avviene trimestralmente sulla base del resoconto dettagliato trasmesso esclusivamente in formato elettronico, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata (in forma abbreviata PEC) e l’addebito relativo verrà effettuato previo benestare che l’ente dovrà rilasciare entro 30 giorni dalla presentazione della distinta stessa.
Tali corrispettivi contrattuali sono comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura e, comunque, per ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al medesimo dall’esecuzione del presente Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Il Tesoriere non potrà vantare diritto ad altri compensi, eccezion fatta per i servizi di cui al comma 4, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Il Servizio di Cassa e Tesoreria sarà svolto in conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e relativi allegatie in conformità alla normativa relativa alla gestione degli ordinativi informatici (OPI) secondo la rilevazione SIOPE +.
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’ASST del Garda e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ASST e/o da terzi.
Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente contratto sono dettagliate ai seguenti articoli del Capitolato Speciale:
2. Caratteristiche del servizio
2.1 Riscossioni
2.2 Pagamenti
2.3 Custodia ed amministrazione di fondi titoli, fidejussioni ed altri valori
2.4 Condizioni del servizio
3. Servizi specifici per l’azienda socio sanitaria territoriale 4. Altri servizi connessi
4.1 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
4.2 Estensione del servizio di Tesoreria
5. Sede ed orario del servizio
6. Modalita’ e condizioni di pagamento 7. Adempimenti fiscali sui pagamenti 8. Firme autorizzate
9. Anticipazioni di tesoreria
10. Conto riassuntivo dei movimenti di cassa
11. Comunicazioni periodiche – chiusura dei conti
come integrati dall’offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASST, fermo il diritto al risarcimento del danno, all’applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).
In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ASST del Garda, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’ASST del Garda direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza
7.1 Trattamento dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
L’ Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi:
- principi di correttezza, liceità e trasparenza;
- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime;
- principio della minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;
- principio della limitazione della conservazione;
- principio della integrità e riservatezza.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento nell’allegato all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al disposto del GDP.
L’Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia..
Si rimanda all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al Disciplinare di gara.
7.1 Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ASST del Garda e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ASST del Garda.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ASST.
Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Il Tesoriere ha stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa RCT con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Ente, al personale dell’Ente ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti del Tesoriere nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)e degli obblighi, nessuno escluso, derivanti dalla gestione del servizio, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a sei mesi successivi alla sua scadenza.
Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i degenti, i dipendenti dell' Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell'ASST.
E’ fatto altresì obbligo per gli operatori di dotarsi di idonea polizza assicurativa RC colpa grave.
O IN ALTERNATIVA
Il Tesoriere dimostra l’esistenza di una polizza assicurativa RCT, già attivata, con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Ente, al personale dell’Ente ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti del Tesoriere nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme , ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)e degli obblighi , nessuno escluso, derivanti dalla gestione del servizio, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a sei mesi successivi alla sua scadenza.
Al verificarsi della scadenza della polizza il Tesoriere si impegna a trasmettere all’Ente documentazione attestante il rinnovo della stessa.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Tesoriere non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Inoltre, il Tesoriere si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST del Garda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa.
L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.
Art. 9 Subappalto
Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… .
Per le prestazioni rese in subappalto, l’ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
Il Tesoriere è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il Tesoriere deposita presso l’ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il Tesoriere allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto Il Tesoriere trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST del Garda non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere al Tesoriere l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il Tesoriere è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui Il Tesoriere, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ASST del Garda, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Il Tesoriere deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ASST del Garda, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Tesoriere si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ASST del Garda inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Il Tesoriere si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASST può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Tesoriere deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Tesoriere si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Tesoriere, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Il Tesoriere, il sub Tesoriere o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione.
Art. 11 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Tesoriere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ASST del Garda
La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti.
In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
E’ facoltà dell'ASST di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASST del Garda. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La cauzione definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall’Appaltatore nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del Codice.
Art. 12 Recesso
L’ASST del Garda ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
In caso di recesso dell’ASST, il Tesoriere ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni contrattuali, nella misura definita all’art. 109 del Codice,
Dalla data di efficacia del recesso, il Tesoriere dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ASST.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 109.
Art. 13 Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ASST del Garda, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Tesoriere e ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ASST del Garda non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG inserire CIG dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ASST del Garda al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Art. 15 Risoluzione del contratto
L’ASST del Garda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
In tal caso l’ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi elencati all’art. 31 “Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso” del Capitolato Generale, qui espressamente richiamato e all’art. 108 “Risoluzione” del Codice.
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’ASST procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
L’ASST del Garda potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le ipotesi contemplate all’art. 110, co. 1 del Codice, l’ASST del Garda avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 16 Contestazioni e Penalità
Il Tesoriere, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso.
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 14 del Capitolato Speciale.
Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al Tesoriere per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C..
La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto.
Il Tesoriere dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ASST del Garda ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ASST, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti.
Il Tesoriere è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti.
Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST del Garda si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva.
Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ASST del Garda si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.).
Applicata la penale, resta salva per l’ASST la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito.
Il Tesoriere non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.
Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 17 Fallimento del Tesoriere – modificazioni soggettive.
Il fallimento del Tesoriere comporterà lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ASST del proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la S.A. procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 18 Volumi dell’appalto, Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Revisione dei prezzi.
Le prestazioni e la numerosità del fabbisogno, oggetto della presente procedura di gara, sono stimate quantitativamente sulla base delle pregresse ed attuali esigenze dell’Amministrazione e sono indicative, potendo variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità aziendali (es. modifiche nell’assetto organizzativo dell’ASST, chiusura di reparti e/o riduzione di posti letto nei Presidi Ospedalieri), o in generale, per cause di forza maggiore, senza che l’Appaltatore abbia a pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi
L’ASST del Garda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Modifica del contratto
In conformità a quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 del Codice, inoltre, il contratto potrà subire modifiche e/o varianti in corso di vigenza contrattuale entro il limite del 30% del valore del contratto medesimo, nei seguenti casi:
- qualora si rendesse necessario trattare ulteriori fabbisogni dell’ Ente in termini di necessità di servizi, presenti in offerta
- qualora si rendesse necessario acquisire entro il periodo di vigenza del contratto servizi analoghi a quelli presenti in offerta, i cui prezzi unitari saranno appositamente richiesti al Tesoriere ed accettati dall’ASST del Garda.
Revisione dei prezzi
A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Il procedimento dovrà essere attivato una sola volta per ciascuna annualità per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- la Stazione Appaltante, terminata l’istruttoria, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ASST del Garda.
Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
L’ASST del Garda nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Al D.E.C. competeranno ruoli, funzioni e responsabilità disciplinate dall’art. 101 del Codice degli appalti e dal D.M. n. 49/2018.
Il Tesoriere indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con l’ASST del Garda, in nome e per conto del Tesoriere medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto oggetto del presente Contratto , i cui riferimenti dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula contratto.
In caso di sostituzione del Responsabile del servizio nel corso del contratto, il Tesoriere dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all’Ente, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile del servizio proposto in sostituzione.
È fatta salva la possibilità per il Tesoriere di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.
In particolare, il Referente qualificato del servizio dovrà essere in grado di:
essere il referente per l’Ente;
implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall’Ente.
Art. 20 Fatturazione e Pagamenti
Per l’espletamento del servizio l'Ente corrisponderà al Tesoriere esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle 19 Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate all’Ente devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx:
Codice Univoco Ufficio: xxxxx
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 ei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
L’Ente non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazione, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.
Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.
In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile.
Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Tesoriere
Sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché quelle che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.
Il Tesoriere garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto,impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASST del Garda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni e termini contenuti nella presente documentazione di gara, ed in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo.
Il Tesoriere si assume, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, Il Tesoriere fosse impossibilitato ad adempiere alle prestazioni contrattualizzate, lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso; mentre, l'esecuzione soltanto parziale, comporterà il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio della Stazione Appaltante, utilizzabile per il proseguimento delle attività.
Il Tesoriere si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’ASST di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Tesoriere inoltre, si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante – attraverso il RUP, il DEC e/o Persona qualificata da questi delegata - di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della perfetta conformità delle prestazioni contrattuali con i requisiti minimi richiesti al Capitolato Speciale e offerti in sede di gara. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Qualora dai predetti controlli, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto richiesto nella presente documentazione di gara, l’aggiudicatario deve provvedere tempestivamente ad eliminare i disservizi rilevati, fatta salva l’applicazione delle penali così come previsto dalla documentazione di gara, a cui si rimanda integralmente. Nel caso l’ASST del Garda riscontri delle irregolarità, all’Appaltatore potranno essere applicate della penali, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto di quanto stabilito al corrispondente articolo.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni derivanti dalla normativa anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Il Tesoriere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e questi non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ASST del Garda, assumendosi quindi, l’Appaltatore ogni relativa alea.
Il Tesoriere si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale, nel rispetto dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, operando secondo le modalità richieste dall’ASST del Garda. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l’applicazione delle penali con le modalità disciplinate al corrispondente articolo. Il reiterato mancato rispetto dei livelli di Servizio richiesti nel Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto l’ASST avrà facoltà di risolvere il contratto previo invio di una intimazione scritta.
Il Tesoriere è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
In caso di inadempimento da parte del Tesoriere di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, l’ASST del Garda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 15.
Art. 22 Clausola di salvaguardia
Convenzioni ARIA S.p.a./Consip S.p.a.
L’ASST del Garda si riserva il diritto di verificare, per l’intera durata di esecuzione del contratto, la congruità economica dello stesso, nell’eventualità in cui ARIA e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente procedura e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Appaltatore non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip. Ove l’Amministrazione ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all’Appaltatore, in questo caso, sarà
corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione del servizio) ovvero dare continuità allo stesso.
Art. 23 Condizioni risolutive espresse
Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l’esecuzione delle prestazioni ivi previste;
b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, co. 3 del DPR medesimo);
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l’ASST del Garda al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 24 Definizione controversie e Foro competente
Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.
Le parti concordano di eleggere quale Xxxx competente esclusivo e non concorrente il Foro di Brescia.
Nelle more di risoluzione del contenzioso, il Tesoriere non potrà sospendere od interrompere il servizio. In caso contrario l’ASST del Garda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Codice.
Sono a carico del Tesoriere tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’ASST del Garda le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l’importo di Euro (in lettere ) IVA inclusa.
L’importo dovrà essere rimborsato con le modalità che saranno appositamente comunicate dall’Amministrazione.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Art. 26 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.
2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’aggiudicatario. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
4 – Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.
5 - Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:
- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:
- pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:
- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.
Art. 27 Clausola finale
Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all’art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.
Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.
ASST DEL GARDA IL TESORIERE
Il Legale Rappresentante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
Art. 29 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1 Norme regolatrici | Art. 15 Risoluzione del contratto |
Art. 2 Oggetto | Art. 16 Contestazioni e Penalità |
Art. 3 Durata del contratto e opzioni | Art. 17 Fallimento del tesoriere - modificazioni soggettive |
Art. 4 Importo contrattuale | Art. 18 Volumi dell’appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia |
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio | Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio |
Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro | Art. 20 Fatturazione e Pagamenti |
Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza | Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore |
Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva | Art. 22 Clausola di salvaguardia |
Art. 9 Subappalto | Art. 23 Condizioni risolutive espresse |
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari | Art. 24 Definizione controversie e Foro competente |
Art. 11 Cauzione definitiva | Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione |
Art. 12 Recesso | Art. 26 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità |
Art. 13 Recesso per giusta causa | Art. 27 Clausola finale |
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito |
IL TESORIERE
Il Legale Rappresentante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate