COMUNE DI GIARRE
COMUNE DI GIARRE
Città Metropolitana
PATTO DI ACCREDITAMENTO SERVIZIO "COMUNITA’ DIURNA PER MINORI”
L’anno duemilaventitrè, il giorno , del mese di , tra l'Amministrazione Comunale di Giarre, d'ora in avanti designata con il termine A.C., legalmente rappresentata dal Dirigente della I° Area, Politiche Sociali, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx e il Sig. , nato a , il , codice fiscale , nella qualità di Legale Rappresentante dell' Ente , con
sede in ( ), Via n° codice fiscale/ P.Iva ___________________, E mail
PEC , d'ora in avanti denominato Ente accreditato, per il servizio di che trattasi avendone i requisiti richiesti,
SI CONCORDA E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE: ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente Patto di Accreditamento disciplina il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto accreditato per l'erogazione del servizio di “COMUNITA’ DIURNA PER MINORI” tramite voucher da realizzarsi nel Comune di Giarre.
L'intento generale di questo tipo di intervento è di creare una comunità diurna per minori finalizzata a favorire la crescita e la socializzazione del minore e le loro famiglie.
Obbiettivi del servizio sono:
- garantire il diritto del minore alla permanenza nel proprio ambiente di vita;
- sostenere e valorizzare la centralità della famiglia nel processo educativo;
- favorire la crescita del minore favorendone il benessere psicofisico;
- collaborare con il sistema dei servizi sociali, scolastici e sanitari;
- promuovere e sostenere percorsi integrati di presa in carico dei bisogni;
- azioni di prevenzione e recupero di situazioni di esclusione sociale per minori a rischio di devianza e di emarginazione;
- valorizzare e potenziare l’autostima dei minori. Gli obiettivi specifici che si intendono promuovere sono:
- recuperare e rafforzare il rapporto minore - famiglia/minore - insegnanti/minore;
- facilitare la socializzazione e l’integrazione nella comunità locale;
- sostegno alle attività scolastiche;
- lo sviluppo dell’autonomia e del senso critico;
- la sensibilizzazione ad una società multietnica;
- l’educazione alla pace.
Il servizio è reso con la formula dell’accreditamento e viene erogato mediante l’erogazione di voucher
ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio si rivolge a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, residenti nel territorio di Giarre, per i quali sono individuate specifiche situazioni di difficoltà tra cui:
- esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà dei genitori a svolgere la funzione educativa;
- presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche di tipo scolastico, recuperabili con un intervento socio-educativo mirato;
- esistenza di circostanze che possano comportare situazioni di rischio di emarginazione, disadattamento e devianza e altre situazioni di difficoltà che hanno dato seguito a provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
ART. 3 AMMISSIONE AL SERVIZIO E LIBERTA’ DI SCELTA
Per il minore destinatario del provvedimento del Tribunale per i minorenni le figure che esercitano la capacità genitoriale, o che hanno in affidamento il minore, operano il diritto di scelta nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere, che ritengono maggiormente rispondente al bisogno del minore.
In caso di insoddisfazione delle prestazioni ricevute, è facoltà dell'utente, in qualsiasi momento, revocare il fornitore scelto e comunicare per iscritto all’ufficio competente la propria volontà di scelta di un altro fornitore tra quelli accreditati.
ART. 4 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Le attività previste sono orientate al raggiungimento degli obiettivi individuati nei progetti educativi personalizzati (elaborati coinvolgendo il minore e la sua famiglia) per ciascun minore e potranno interessare le seguenti aree:
• il minore in relazione a se stesso: colloqui motivazionali, educativi e di orientamento;
• il minore in relazione al gruppo: attività di socializzazione e di integrazione attraverso percorsi culturali, ludici, ricreativi, laboratori artistico - espressivi, manuali, attività sportiva;
• il minore in relazione alla scuola: sostegno didattico in raccordo con le scuole; attività di potenziamento e recupero degli apprendimenti scolastici attraverso attività e strumenti diversi (uso del computer, laboratori tematici, gruppi di studio, ecc.); orientamento scolastico e formativo;
• il minore in relazione alla famiglia: colloqui con le famiglie; attività socializzanti per la condivisione di esperienze comuni; sostegno alla genitorialità;
• il minore in relazione al contesto sociale: organizzazione e partecipazione a feste ed eventi a carattere socio-culturale e ricreativo e tornei sportivi; organizzazione gite, colonia estiva e uscite sul territorio, coinvolgimento alle attività di associazioni sportive, culturali ecc.. del territorio.
Le aree di intervento riguarderanno le relazioni, l’autonomia, il movimento, le attività artistiche e di tempo libero; le stesse devono essere adattate alle caratteristiche peculiari dei minori e alle esigenze delle famiglie.
ART. 5 FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE
L’équipe educativa interna al Centro è costituita da:
• Educatore professionale, in un rapporto numerico minimo di 1 operatore ogni 5 minori;
• Psicologo con funzione di coordinatore, dovrà svolgere oltre alle mansioni specifiche della professione, funzioni di coordinamento organizzativo e tecnico delle attività, nonché
mantenere i rapporti con tutti i servizi coinvolti. Si occuperà altresì dell’azione di monitoraggio;
• Ausiliario.
L'Ente accreditato dovrà utilizzare solo personale in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per le prestazioni da erogare, con esperienza di almeno due anni.
ART. 6 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO
La comunità sarà operativa nel periodo scolastico dal lunedì al sabato (escluso i festivi) dalle ore 12:00 alle ore 19:00. Durante il periodo estivo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
In occasione di particolari eventi potranno essere previste uscite mensili nei fine settimana. Saranno erogati il pranzo e la merenda.
ART. 7 COSTO DEL SERVIZIO
Il servizio di che trattasi è espletato mediante il sistema di accreditamento.
Il costo mensile per le attività da espletarsi nel territorio del Comune di Giarre deriva dal numero dei voucher giornalieri utilizzati per ogni beneficiario. Il valore del voucher è di €. 49,15 omnicomprensivo, è calcolato tenendo conto del costo medio degli operatori sopra indicati parametrati sulla base delle ore di prestazioni mensili offerte da ogni figura professionale, e comprensivo di oneri di sicurezza, spese di gestione ed eventuali oneri relativi all'IVA ove dovuta.
ART. 8 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DELL'ENTE
Con la stipula del presente Xxxxx il soggetto accreditato accetta in ogni sua parte gli obblighi e le prescrizioni in esso previste.
Il servizio dovrà essere espletato con la massima cura e diligenza, senza interruzione per l'intera durata, e dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto delle esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari e/o personale di assistenza e secondo le modalità e prescrizioni dei Piani di Assistenza Individualizzati elaborati dagli Enti preposti.
L’Ente accreditato non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, nei confronti del comune qualora i servizi assegnati dovessero subire variazioni in diminuzione nella loro quantificazione in ore e numero;
L'Ente accreditato si obbliga a :
1. Mettere a disposizione idonea struttura collocata nel Comune di Giarre, in cui svolgere il servizio richiesto e aventi le caratteristiche strutturali di cui al disciplinare, che si allega per costituire parte integrante del presente;
2. Prelevare il minore da scuola al termine dell’orario scolastico, provvedere all’erogazione del pranzo secondo la tabella dietetica e a tutti i compiti formativi ed educativi come qui specificati; quindi provvedere all’erogazione della merenda, infine all’accompagnamento del minore presso la sua famiglia;
3. Rispettare il Piano Individualizzato predisposto dagli Enti preposti accettando il voucher presentato dall'utenza e rispettando i tempi di avvio previsti;
4. Comunicare la sede operativa, come sede di riferimento, con indicazione dei recapiti telefonici e telematici e a mettere a disposizione dell’utenza un ufficio di segreteria, cui gli utenti potranno rivolgersi, anche telefonicamente, sia per poter ottenere immediati interventi assistenziali, che per ricevere informazioni;
5. Consegnare, al momento della sottoscrizione del presente Patto, l'elenco del personale che sarà utilizzato, con indicazione, per ciascuno, dei titoli di studio e professionali posseduti e richiesti idonei per l'espletamento del servizio;
6. Garantire mezzi idonei e personale qualificato per l'intera durata del servizio;
7. Garantire, in caso di necessità, la sostituzione tempestiva degli operatori con altri aventi la medesima qualifica.
8. Fornire gli operatori di tesserino con foto riportante l'indicazione del soggetto accreditato;
9. Dare immediata comunicazione agli uffici dei servizi sociali comunali del Comune di Giarre di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali tra operatori e utenti;
10. Dotarsi di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile, esonerando il Comune di Giarre da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall’espletamento del servizio.
11. Mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato assunto nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria dichiarati con la richiesta di accreditamento;
12. Dare immediata comunicazione agli uffici dei servizi sociali comunali competenti del Comune di Giarre di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali tra operatori e utenti;
13. Assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere dai propri operatori utilizzando specifici strumenti e momenti di verifica;
14. Effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
15. Applicare al trattamento dei dati le misure previste dal DGPR 679/16, di osservarne gli obblighi previsti;
16. Osservare le norme vigenti in materia che disciplinano i contratti di lavoro il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati, le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro;
17. Comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati fermo restando che i competenti uffici comunali si riservano, comunque, di compiere, in qualsiasi momento i controlli che riterrà opportuni.
18. Presentare annualmente, previa richiesta degli uffici competenti, autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento;
La mancata presentazione della predetta autocertificazione o il venir meno di taluno dei requisiti richiesti comporterà la revoca dell'accreditamento;
L'accreditamento non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro fra la P.A. ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio;
L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.
ART. 9 PAGAMENTO DEI VOUCHER / BUONI SERVIZIO MENSILI
Il Comune liquiderà al fornitore del servizio accreditato il valore delle prestazioni commisurate ai vouchers usati mensilmente e su presentazione di fatture mensili, previa approvazione della rendicontazione dei voucher allegata.
Alle fatture dovranno essere allegati i seguenti documenti: dichiarazione del conto corrente unico dedicato, scheda nominativa di ciascun utente che ha richiesto il servizio, sulla quale dovrà essere allegato il voucher mensile originale consegnato dallo stesso, debitamente firmato dal beneficiario o dal familiare o tutore per ogni singola prestazione effettuata. Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti dei predetti elementi.
Unitamente alle schede, il fornitore del servizio dovrà consegnare, ai fini della liquidazione anche un elenco contenente i nominativi dei soggetti che hanno fruito del servizio nel mese di riferimento e con indicazione del numero totale dei giorni in cui è avvenuta la prestazione.
Alla liquidazione si procederà, con atto di liquidazione, dopo la consegna della suddetta documentazione da parte degli operatori professionali accreditati, secondo il numero delle prestazioni effettivamente erogate desumibile dai voucher riconsegnati, per come sopra indicati, tenuto conto del valore dei voucher.
La contabilità, presentata in modo leggibile, sarà riscontrata dagli uffici dell'A. C. e, ove dovessero emergere errori o difformità, questa trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente interessato, che potrà rispondere entro 15 giorni.
Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2008 nr. 40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.
I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo protocollo informatico del Comune,
E’fatto obbligo all'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale " dedicato", su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
In caso di inadempimento da parte dell'Ente all'assolvimento del predetto obbligo, il presente patto è inficiato da nullità assoluta.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto dell’accordo.
ART. 10 DURATA DEL PATTO
Il patto ha durata triennale (36 mesi) e decorre dal / / .
ART. 11 VERIFICA DEL SERVIZIO
L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, l'andamento del servizio prestato in dipendenza del presente atto.
Sul servizio svolto dall'ente accreditato sono riconosciute ai Servizi Sociali ampie facoltà di controllo in merito al puntuale adempimento;
al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impegnati, sia essi lavoratori che soci, nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Qualora in occasione dei controlli effettuati si rilevi una qualsiasi inadempienza, il Dirigente del Settore procede alla immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando l'Ente accreditato a rimuovere l'inadempienza contestata e presentare entro 15 giorni le controdeduzioni.
ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE
Determinano, invece, la risoluzione del contratto, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile:
- la mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti;
- l'accertamento di gravi irregolarità e inadempienze;
- sospensione ingiustificata del servizio per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
- gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio da contestare con le modalità di cui al X.X.xx 50/2016 e s.m.i.;
- l'utilizzazione di operatori privi dei requisiti di idoneità e/o non in regola secondo le vigenti disposizioni in materia.
- cancellazione dell'Ente affidatario dall'Albo regionale;
L'Ente accreditato può recedere in qualunque momento dall'accreditamento mediante comunicazione inviata, esclusivamente a mezzo di raccomandata AR, all’Amministrazione, almeno 60 giorni prima.
ART. 13 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di compiere gli opportuni controlli e verifiche l'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione del presente Patto, e in ogni caso prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 445 del 2000, dal Rappresentante Legale dell’Ente in cui si dichiara la permanenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dell’Albo comunale;
- elenco nominativo degli operatori da utilizzare;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 da parte di ciascuna unità lavorativa da impiegare, in ordine ai titoli di studio e professionali posseduti, ai fini dell’espletamento del servizio di che trattasi;
- copie conformi dei relativi contratti di lavoro.
- Dichiarazione relativa alla tracciabilità finanziaria ( ex art. 3 l.13/08/2010 n. 136);
ART. 14 DICHIARAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO NR. 81 DEL 09/04/2008
Le parti danno atto che ai sensi del D.lgs nr.81/2008, stante la natura e le modalità di esecuzione del servizio, oggetto del presente patto, non sussistono rischi da interferenza e che, pertanto, l’Ente accreditato risponderà direttamente ed in via esclusiva dell' attuazione delle misure necessarie per garantire la salute e l’incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti.
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI
É nulla la cessione, anche parziale, del servizio.
All'atto di accreditamento, accede la regolare assunzione del necessario impegno di spesa che definisce l’entità del servizio.
Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Catania
Per quanto non previsto dal previsto dal presente Patto, si rimanda alle norme vigenti in materia.
ART. 16 INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali che l’ente acquisirà, sia in forma cartacea che informatica,saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Generale per la protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni legislative italiane e delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali.
Titolare e responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giarre, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx , 00, codice fiscale 00468980875 il cui indirizzo di posta elettronica è :
PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.x-xxxx.xx Email xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx Tel. 095/963150 – 095/963521
Modalita del trattamento dei dati personali forniti
I dati forniti al Comune di Giarre, saranno acquisiti e trattati esclusivamente dagli uffici c competenti per materia e coordinati dal Responsabile del trattamento, di volta in volta indicato.
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente per le finalità cui tale atto è destinato è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx
Ai fini del trattamento saranno utilizzati sia documenti cartacei, sia documenti e dati informatici che possono risiedere presso gli archivi degli uffici di competenza o presso sistemi idonei alla conservazione informatica, anche in modalità remota. In quest’ultimo caso sarà cura dell’Ente, affidare l’incarico di conservazione e gestione dei dati, acquisire le idonee garanzie sulla regolare conservazione dei dati.
e informazioni personali, in nessun caso saranno fornite a soggetti terzi che non sia espressamente autorizzati, mediante provvedimenti formali di affidamento di specifiche funzionalità, con la prescrizione di precise garanzie in ordine al rispetto degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali.
Trattamento per finalita’ diverse
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e potranno essere utilizzati per finalità diverse solo nel caso in cui ciò sia richiesto da specifiche disposizioni normative o da eventuale attività di natura giudiziaria.
Destinatari dei dati
I dati acquisiti potranno essere trasmessi a istituzioni o altri enti esterni solo nel caso in cui ciò sia previsto dalle norme di legge o sia richiesto dalle procedure affidate dalle procedure attivate dal soggetto interessato.
I dati forniti, inoltre, potranno essere trasmessi a Istituzioni pubbliche, persone fisiche o giuridiche quando ciò sia richiesto dalla legge o risulti funzionale allo svolgimento di attività istituzionali.
Gestori esterni dei dati
Il trattamento dei dati, qualora, per ragioni organizzative o di efficienza dei servizi, venga affidato a un soggetto esterno, l’Ente provvederà ad assegnare a quest’ultimo la responsabilità del trattamento con le necessarie garanzie in ordine alla idoneità della conservazione dei dati, alla integrità degli stessi, all’attivazione di tutte le misure necessarie per evitare indebiti casi di accesso o divulgazione, nonché ogni eventuale violazione del trattamento.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà chiedere l'accesso ai propri dati personali detenuti presso l’Ente nonché l’eventuale rettifica o aggiornamento. Potrà inoltre richiedere la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante.
Nei casi in cui, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento.
In ogni caso, qualora riscontri delle possibili violazioni, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx.