CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
00 maggio 2019
per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti,
delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte
INDICE
ccnl 29 maggio 2019
Industria del cemento, calce, gesso e malte
INDICE
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Costituzione delle parti I-V
DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 Sistema contrattuale 1
Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) - Sistema di relazioni industriali- Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa 4
Art. 2 bis Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere 15
Art. 3 Formazione e crescita professionale - Fondimpresa 16
Art. 4 Gestione delle crisi occupazionali 17
Art. 5 Appalti 17
Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione
e sicurezza sul lavoro 18
Art. 7 Trasferimento - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda 27
Art. 8 Azioni positive per le pari opportunità: confluito nell’art.61 (Benessere organizzativo)
Art. 9 Tutele alle categorie dello svantaggio sociale: confluito nell’art.61 (Benessere organizzativo)
Art. 10 Accordi interconfederali 27
Art. 11 Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore 27
Art. 12 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni 28
Art. 13 Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale 28
Art. 14 Relazioni aziendali e conflittualità 32
Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) 32
Art. 16 Assemblea 35
Art. 17 Permessi per cariche sindacali – Aspettativa per cariche pubbliche
elettive e sindacali 36
Art. 18 Affissioni 37
Art. 19 Versamento dei contributi sindacali 38
Art. 20 Istituti di patronato 39
INDICE
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DISCIPLINA COMUNE
Art. 21 Periodo di prova 40
Art. 22 Assunzione – Documenti 40
Art. 23 Assunzione delle donne e dei fanciulli: confluito nell’art.61 (Benessere organizzativo)
Art. 24 Visita medica e accertamenti sanitari 42
Art. 25 Apprendistato professionalizzante 42
Art. 26 Contratto di inserimento: articolo eliminato
Art. 27 Contratto di lavoro a tempo determinato 71
Art. 28 Lavoro a tempo parziale 73
Art. 29 Classificazione del personale 75
Art. 30 Passaggi di categoria 88
Art. 31 Mutamento di mansioni 89
Art. 32 Mansioni promiscue 90
Art. 33 Orario di lavoro 90
Art.34 Lavoro a turni 96
Art. 35 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia 100
Art. 36 Interruzione di lavoro e recuperi 102
Art. 37 Riduzione di lavoro 102
Art. 38 Assenze e permessi 104
Art. 39 Congedi 104
Art. 40 Aspettativa 109
Art. 41 Interruzioni di anzianità 109
Art. 42 Determinazione quote orarie 109
Art. 43 Corresponsione delle competenze 110
Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali mensili 111
Art. 45 Indennità di contingenza – EDR 113
Art. 46 Ferie 114
Art. 47 Giorni festivi 116
Art. 48 Aumenti periodici di anzianità 117
Art. 49 Tredicesima mensilità o gratifica natalizia 119
Art. 50 Trattamento di fine rapporto 119
INDICE
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Art. 51 Premio di risultato 120
Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva 122
Art. 52 Mensa 123
Art. 53 Congedo matrimoniale 124
Art. 54 Indennità di testimonianza 125
Art. 54 bis Assistenza legale 125
Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro 125
Art. 56 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 130
Art. 57 Richiamo alle armi 132
Art. 58 Tutela maternità e paternità 132
Art. 59 Trasferimenti 133
Art. 60 Lavoratori studenti – Diritto allo studio 136
Art. 61 Benessere organizzativo1 138
Art. 62 Assistenza sanitaria integrativa: confluito nell’art.61 (Benessere organizzativo)
Art. 63 Programmi di assistenza terapeutici e riabilitativi 141
Art. 64 Conservazione strumenti di lavoro e visite d’inventario e di controllo 142
Art. 65 Norme comportamentali 143
Art. 66 Provvedimenti disciplinari 144
Art. 67 Licenziamento per mancanze 145
Art. 68 Certificato di lavoro 146
Art. 69 Caso di morte del lavoratore 146
Art. 70 Decorrenza e durata 147
1. Nel nuovo art. 61 Benessere organizzativo, sono confluiti i seguenti ex articoli del CCNL 24 novembre 2015: art.8 (Azioni positive per le pari opportunità); art.9 (Tutele alle categorie dello svantaggio sociale); art.23 (Assunzione delle donne e dei fanciulli); art.61 (Previdenza Comple- mentare) e art.62 (Assistenza Sanitaria Integrativa).
INDICE
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DISCIPLINA SPECIALE
Soggetti destinatari della disciplina speciale: operai, intermedi e impiegati
Art. 71 Lavoro straordinario, festivo e notturno 148
Art. 72 Modalità per la mensilizzazione (profilo operai) 151
Art. 73 Lavori pesanti e disagiati 152
Art. 74 Premio di anzianità 155
Art. 75 Trasferte 156
Art. 76 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 157
Art. 77 Lavoratori laureati e diplomati (profilo impiegati) 159
Art. 78 Alloggio 160
Art. 79 Indennità varie 160
ALLEGATI
All. 1 Art. 15 (passaggi di qualifica) punto 2 lett. B c.c.n.l. 30 settembre 1994 162
All. 2 Articoli 66, 91 e 116 (indennità di anzianità) c.c.n.l. 21 luglio 1979 164
Apprendistato professionalizzante - Esempi di linee guida su: piano formativo All. 3 individuale, capacità formativa dell’impresa e attestazione dell’attività
formativa svolta
Verbale di Accordo 9 maggio 2014 tra Federmaco e Feneal – Uil, Filca – Cisl All. 4 e Fillea – Cgil sull’avvio dell’assistenza sanitaria integrativa nelle aziende che
applicano ai propri dipendenti il ccnl 20 marzo 2013
All. 5 Avviso Comune 24 novembre 2015 tra Federmaco e Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil sull’Utilizzo dei combustibili alternativi
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All. 6 Avviso comune 24 novembre 2015 tra Federmaco e Feneal – Uil, Filca – Cisl e 182 Fillea – Cgil sull’Utilizzo delle cave
costituzione delle parti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI NONCHE’ LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE
Roma, 29 maggio 2019
tra
la Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costru- zioni - per mandato ricevuto dalle associazioni aderenti Aitec e Cage- ma e dalle Aziende socie aggregate - rappresentata dal Presidente del- la Cprs Commissione permanente per i rapporti sindacali Xxxxxx Xxxxx, assistito dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e da una Delegazione di rappresentanti aziendali composta da: Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx- linari, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx ed Xxxxxxx Xxxxxxx;
e
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal, aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Xxxxx Xxxxxx e del Legno, rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxxxxxx; dai com- ponenti la Segreteria Nazionale: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx; il Tesoriere Xxxxxxxx Xxxxxx; dai componenti dell’Esecutivo Nazionale: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, X’Xxxxx Xxxxxxx, X’Xxxx Xx- xxxxx, D’Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx
I
costituzione delle parti
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx; dai componenti la delegazione trattante: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Ca- piaghi Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, D’Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx- xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx- xx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Lingua Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx- xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), ade- rente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L., rappre- sentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx; dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx; dai Segretari Nazionali : De Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx; dagli operatori nazionali: Xxxxxx Xxxxxxx e Xxx Xxxxx Xxxxx; dai componenti l’Esecutivo Nazionale: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, D’Xxxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxx- xx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xx Xxxxx Xx- xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Piazza Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx X, Xxxxxxxx Xxxxx; dai Componenti della Consulta Cemento: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx- xxxx Xxxxxxxx, X’Xxxxxxxx Xxxxxxx, X’Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx- ni Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxx;
II
costituzione delle parti
la Federazione Italiana Lavoratori Legno Xxxxxxxx Xxxxxx ed estraĖve (FILLEA Costruzioni e Xxxxx), aderente alla CGIL, rappresentata dal Se- gretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; dai Segretari Nazionali: Xxxx- xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx; dai responsabili del settore: Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; dai componenti del Gruppo ristretto: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx; dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale: Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx- xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxx- no, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xx Xxxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Pa- xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx- xx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx- xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Versace Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx; dai componenti della Delegazione trattante: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Bracchi Car- lo, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, De Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxx, Disabato
III
costituzione delle parti
Xxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xx- xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx;
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemen- to, della calce, e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
IV
Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art.1 Sistema contrattuale
Per la realizzazione e il mantenimento di un sistema di relazioni indu- striali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle Parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Le Parti realizzano e confermano con il presente ccnl una struttura con- trattuale su due livelli: nazionale e aziendale.
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
La disdetta del ccnl - da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) - e le richieste per il rinnovo, saranno presentate dalle organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della sca- denza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di nego- ziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del ccnl e la data del rinnovo.
B) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contrat- to nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente ccnl, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La relativa disciplina è contenu- ta nell’art. 51 (Premio di risultato) del presente ccnl.
I contratti collettivi aziendali hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non so- vrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative ero- gazioni iniziali.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U.
- costituite ai sensi dell’Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza) assistite dai sindacati territoriali delle Organiz- zazioni stipulanti e, dall’altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazio- ni imprenditoriali territorialmente competenti. I contratti collettivi aziendali sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza a cui gli stessi contratti sono riferiti, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle R.S.U. xxxxxx secondo le regole del Testo Unico sulla Rappresentanza sopra citato. Per i Gruppi la titolarità e la competenza della contrattazione collettiva di
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
secondo livello appartengono, da una parte, al Coordinamento delle R.S.U. ovvero alle R.S.U. assistiti dalle Organizzazioni sindacali nazionali di catego- ria e, dall’altra, alle Direzioni aziendali assistite dalla Federmaco.
Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi azien- dali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti indivi- duati nel comma precedente e presentate all’azienda
- per i Gruppi contestualmente alla Federmaco - in tempo utile per con- sentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro en- tro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richie- ste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procede- ranno ad azioni dirette.
C) Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l’Associazione industriali è impegnata ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associa- te mentre, le Organizzazioni dei lavoratori, si impegnano a non promuo- vere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente con- tratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premi- scelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le co- struzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Nota a verbale
Le Parti, nel considerare la contrattazione collettiva - esercitata nel ri- spetto delle regole sopracitate e condivise - un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il 31 dicembre 2019, una Commissione paritetica composta da sei compo- nenti (tre nominati da Federmaco e tre da Feneal – Uil, Filca – Cisl, Fillea
– Cgil). Tale Commissione avrà il compito di sottoporre - alla valutazione delle parti stipulanti il presente ccnl - una disciplina compiuta sulla indi- viduazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.
Chiarimenti a verbale
Le Parti stipulanti il presente ccnl – in considerazione delle possibili evoluzioni normative anche di carattere fiscale e previdenziale volte a incentivare la contrattazione di secondo livello – qualora durante la vi- genza del presente ccnl intervengano modifiche normative o a livello interconfederale, si impegnano a incontrarsi per valutare gli impatti e le eventuali opportunità che potrebbero essere generati da misure incen- tivanti la produttività e la competitività.
Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) - Sistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’impresa
I. Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC)
Le Parti - nel convenire sull’utilità di procedere a un ulteriore rafforza- mento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che ap- plicano il vigente ccnl attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - isti- tuiscono il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigenza del ccnl, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell’industria del
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
cemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilate- rale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che assorba anche le funzio- ni a suo tempo affidate al Comitato Paritetico Nazionale (CPN).
Il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” sarà formato da sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti di Federmaco. Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:
a. i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzio- nali, gli eventuali adempimenti propedeutici all’operatività dell’orga- nismo bilaterale;
b. i compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dal- la Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modifiche e integrazioni);
• la formazione professionale e l’occupabilità nel settore anche nel con- testo di impresa 4.0;
• la sicurezza sul lavoro, il sistema degli ammortizzatori sociali,
• il welfare integrativo/generativo e la responsabilità sociale d’impre- sa, la partecipazione dei lavoratori (al fine di determinare possibili posizioni condivise);
• gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti e alle relative con- seguenze sui territori; oltre ai compiti e alle funzioni già oggi attri- buite dall’art. 2 del ccnl al Comitato Paritetico Nazionale (CPN) e in seguito ribadite.
Le Parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che nel CBMC dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome va- lutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessi- va dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappre- sentanti le Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti Federmaco.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l’anno e, in xxx xxxxxxxxxx- xxx, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Come sopra menzionato, il programma dei lavori del CBMC verterà sui seguenti temi, in linea con quanto disposto precedentemente per il Co- mitato Paritetico Nazionale (CPN):
• l’andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importa- zioni e alle esportazioni dei prodotti;
• l’approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull’attività estrattiva e la loro applicazione in sede amministrativa;
• l’utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull’occupazione;
• le possibilità di sviluppo del settore sia in termini di modalità di pro- duzione che di possibilità di impiego del prodotto;
• la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all’art. 3 (Formazione e crescita professionale – Fondimpresa);
• le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge del- le direttive dell’Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all’art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale – Prevenzione e sicurezza sul lavoro);
• la verifica dell’applicazione, per le Aziende del settore cemento, dell’Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepisco- no nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
• il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie con- trattuali presenti nelle Aziende;
• monitoraggio sull’andamento e copertura del secondo livello di con- trattazione.
Sono introdotte, inoltre, le seguenti aree di attività:
1. monitoraggio dell’evoluzione tecnologica (Impresa 4.0), del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
2. avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio formativo, alter- nanza scuola lavoro;
3. lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il territo- rio nel quale gravitano le attività industriali dei settori rappresentati.
Al fine di valorizzare nel più breve tempo possibile il contributo del co- stituendo CBMC, le Parti affidano - quale primo argomento di studio - l’analisi dell’inquadramento professionale dei settori ai quali si applica il presente ccnl, con particolare riferimento all’adeguatezza della descri- zione dei profili, al rispetto parità uomo/donna, alla mutata struttura produttiva dei settori rappresentati e alle innovazioni tecnologiche ve- nutesi a determinare dall’entrata in vigore dell’attuale classificazione in Aree Professionali e Livelli.
Il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” provvederà pertanto, a individua- re un gruppo di lavoro paritetico, al fine di realizzare l’analisi suddetta e proporre alle Parti stipulanti il presente ccnl gli esiti dell’analisi stessa.
Si precisa che gli articoli del ccnl 24 novembre 2015 interessati a questa materia sono: art. 25 (Apprendistato professionalizzante); art. 29 (Clas- sificazione del personale); art. 31 (Mutamento di mansioni).
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CBMC, le Parti stipulanti il presente ccnl interverranno per individua- re le relative soluzioni.
Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specia- lizzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà espri- mere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del CBMC, in relazione alle materie all’esame, potranno prendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici, docenti univer- sitari, ecc.) preventivamente scelti dalle Parti stipulanti il presente ccnl.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
II. Sistema di relazioni industriali
A) Settore cemento
1. I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei Ma- teriali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipu- lanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
• i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro rifles- si sull’occupazione;
• le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
• gli andamenti annuali dell’occupazione complessiva, ripartita per cate- goria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applica- zione delle norme di legge che li riguardano;
• le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
• i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
• i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;
• gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortu- nio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
Con cadenza annuale, su richiesta delle Organizzazioni sindacali com- petenti, saranno fornite dall’Associazione imprenditoriale stipulante in- formazioni riguardo gli investimenti significativi previsti sugli impianti, anche coinvolgenti l’occupazione, le trasformazioni produttive, le condi- zioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le Parti potranno conveni- re di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbli- che aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l’occupa- zione a livello regionale, su richiesta di una delle Parti, l’Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’As- sociazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle Parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell’incontro.
Le Parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far va- lere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di even- tuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti, saranno fornite dall’Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un’unica Società gli incontri di cui sopra saranno as- sorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i Gruppi industriali - intendendo per Gruppo Aziende industriali di par- ticolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che deten- gano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, su richiesta delle stes- se, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell’Associazione
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
• i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni pro- duttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impian- ti esistenti;
• eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli am- bienti di lavoro;
• la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi e operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipolo- gia di impiego e per sesso;
• l’andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
• le assenze dal lavoro;
• l’andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d’o- rario ed ex festività;
• l’eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria;
• le attività conferite in appalto.
I Gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì infor- mazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sul- le iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l’attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi ogget- ti la cadenza dell’informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavo- ratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive mo- dificazioni e integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventua- li implicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni del- le Aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al pre- cedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che com- portino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modi- fiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso nonché sull’andamento complessivo del lavoro supplementare e straordi- nario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e stra- ordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d’orario ed ex festività.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali inno- vazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energe- tico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifiche normati- ve regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull’occupa- zione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali im- plicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Settori Calce, Gesso e Malte
1) I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei Ma- teriali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale sa-
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
ranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di au- tonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
• la realtà strutturale dell’intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;
• significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
• le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti si- gnificativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree ge- ografiche, che comportino riflessi sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno conveni- re di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbli- che aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2) Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte – intendendosi per Gruppo Aziende con più di 200 dipendenti e aventi stabilimenti ubi- cati in almeno due regioni – fornirà alle Segreterie nazionali delle Or- ganizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti:
• l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività aziendale, non- ché la sua situazione economica;
• gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in program- ma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
• la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
• la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiega- ti, intermedi e operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
• le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
3) Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svol- te tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle Aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 2), daranno, ove richieste, alla
R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti:
• l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività aziendale, non- ché la sua situazione economica;
• gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in program- ma per il biennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
• la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazio- ne, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
• la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impie- gati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;
• le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
III. Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come inte- grazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla cresci- ta economica, al rispetto dell’ambiente e alla responsabilità sociale d’impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l’avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive e, nel contempo, di rilancio dell’edilizia e della tutela ambientale.
Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d’impresa vada intesa come qualificante valore per l’impresa nei rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
Pertanto l’impresa, inserita in un contesto territoriale, assume con
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
la comunità un rapporto d’interazione diretta, sia nell’impatto delle attività industriali, sia nel corrispondere in modalità virtuosa colla- borazione e socializzazione delle problematiche territoriali. Xxxxxxx anche studiate forme di “welfare di prossimità” verso associazioni di volontariato sociale che svolgono attività nel territorio.
Le Parti, quindi, si danno atto che le azioni coerenti con i principi del- la responsabilità sociale d’impresa costituiscono un passo ulteriore rispetto agli obblighi di legge e di contratto.
2) Le Parti convengono, in particolare:
• di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produt- tivi delle Industrie dei Settori, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell’occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;
• di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla tra- sparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
• protezione ambientale e gestione CO2;
• utilizzo prodotti e combustibili tradizionali e alternativi;
• salute e sicurezza del personale;
• monitoraggio e reporting delle emissioni;
• impatto sulle comunità locali.
4) Le Parti ritengono che la Responsabilità sociale d’impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le Parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la Responsabilità sociale d’impresa costituisce un miglioramento dell’osservanza degli obblighi di legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della Responsabi- lità sociale, le Parti convengono che, il Comitato Bilaterale dei Materiali da costruzione (CBMC) di cui al punto I del presente articolo contrattua- le, predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei re- quisiti minimi per l’attuazione dei principali elementi della Responsabi- lità sociale d’impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Art. 2 bis Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere
Le Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) di cui all’art.2 del presente contratto, l’impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire le pari opportunità nei setto- ri a cui si applica il presente ccnl, in un’ottica di miglioramento continuo, anche in termini di benessere organizzativo.
L’ambito delle azioni che saranno eventualmente adottate riguarderà la totalità dei lavoratori.
Punto di partenza imprescindibile per la valutazione e l’eventuale piani- ficazione delle azioni positive, è un’analisi quali-quantitativa del perso- nale in servizio, in particolare per quanto riguarda:
• i livelli di inquadramento;
• i trattamenti retributivi;
• i percorsi di crescita professionale.
Il CBMC provvederà pertanto a individuare un Gruppo di studio pariteti- co, al fine di realizzare l’analisi suddetta, che sarà proposta alle Parti sti- pulanti il presente ccnl sulla base dei dati occupazionali al 31/12/2019, dopodiché saranno adottate le azioni che appariranno più urgenti, ido- nee e coerenti con le finalità della presente norma contrattuale, ivi com- prese la pubblicizzazione dei risultati dell’analisi e la descrizione delle eventuali azioni positive adottate.
Al fine di valutare l’inserimento nell’articolato del ccnl in oggetto di normative specificamente destinate al contrasto di illeciti spesso colle- gati alle discriminazioni di genere (es. molestie sessuali, “mobbing”), il CBMC consulterà - a partire dai Codici di Condotta adottati dalle Aziende
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
dei settori ai quali si applica il presente ccnl - la documentazione utile ad offrire spunti da sviluppare e coordinare con il testo contrattuale.
Art. 3 Formazione e crescita professionale – Fondimpresa
Le Parti riconoscono concordemente l’importanza della formazione professionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane nell’attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.
Le Parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e respon- sabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso iniziative di formazione professionale:
• consentire a tutti i lavoratori l’acquisizione di conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecno- logiche, organizzative, legislative;
• incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze pro- fessionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di renderli idonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all’interno delle aziende;
• rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei lavoratori, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatez- za professionale.
Le Parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli Accordi Interconfe- derali in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare le modalità di rapporto con Fondimpresa - Fondo interprofes- sionale per la formazione continua.
Le Aziende concorderanno in tempi utili con le R.S.U. i piani di formazio- ne, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sotto- porre all’approvazione di Fondimpresa, secondo le modalità previste dalla legge nazionale e dalle norme regionali.
Questi piani di formazione, oltre ai percorsi formativi e alle metodolo- gie didattiche funzionali agli obbiettivi, prevedranno le modalità di svol- gimento delle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipazione delle figure individuate.
Il Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) di cui all’art. 2 del presente contratto, ha il compito di costituire il “Dossier sulla for- mazione nei settori rappresentati”, raccogliendo dalle aziende copia dei
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
piani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strutturate, le esperienze acquisite, se del caso rimodu- late alle specifiche esigenze formative.
Il Dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della “privacy”, e non potrà essere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori cui si applica il presente contratto.
È altresì affidato al CBMC il compito di monitorare l’evoluzione della normativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle oppor- tunità di finanziamento, e l’eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di formazione.
Acquisita la normale operatività, il CBMC potrà essere investito dalle Parti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad esempio lo studio di linee guida per un piano di formazione di base destinato agli addetti dei settori cui si applica il presente contratto.
Art. 4 Gestione delle crisi occupazionali
Fermo restando che l’utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigen- ze tecniche, organizzative ed economiche delle Aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di necessità di ri- organizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste nei casi sopra indicati.
Le Parti concordano altresì che, in appositi incontri a livello aziendale o di Gruppo, siano sviluppati confronti per verificare, nella unità produttiva interessata alle misure sopra citate, la possibilità di reinternalizzare lavo- razioni affidate in appalto, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della unità produttiva stessa.
Art. 5 Appalti
Le Parti concordano che i lavori e i servizi dati in appalto debbano rigo- rosamente rispecchiare le norme di legge.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
In particolare, le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all’interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l’esecuzione della manu- tenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest’ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
In queste situazioni la Direzione aziendale e la R.S.U. si incontreranno per approfondire i casi specifici e valutare eventuali soluzioni alternative.
Le Aziende informeranno trimestralmente per iscritto, la R.S.U. sulla na- tura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appal- tatrici e relativi contratti collettivi nazionali di lavoro applicati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su ri- chiesta della R.S.U. sarà effettuato un incontro per l’esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi a esse de- rivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del la- voro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappre- sentative a livello nazionale.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno la R.S.U. sulle date di scadenza dei contratti di appalto.
Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale – Prevenzione e sicurezza sul lavoro
A) Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale
1. Le Parti, concordano di istituire a far data dal 1° febbraio 2008 il Rap- presentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) che subentra al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel- la titolarità dei diritti del ruolo e delle attribuzioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dalla precedente rego- lamentazione di cui al c.c.n.l. 5 marzo 2004.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
I lavoratori in tutte le unità produttive all’atto della elezione delle R.S.U. eleggono, tra i componenti le R.S.U., il R.L.S.S.A. nei seguenti numeri:
• 1 (uno) rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
• 3 (tre) rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
• 6 (sei) rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 di- pendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 Km dallo stabili- mento, è eletto nell’ambito delle R.S.U. apposito R.L.S.S.A. tra i lavorato- ri della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al R.L.S.S.A. come sopra stabilito.
Il R.L.S.S.A. rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute se- condo la disciplina del presente articolo ed è interlocutore della direzio- ne aziendale nell’esercizio delle proprie competenze, all’interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all’art. 15 (Rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U.) comma 5 del presente con- tratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti delle R.S.U. xxxxxx R.L.S.S.A..
2. Fermo restando che al R.L.S.S.A. sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le Parti riconoscono che l’at- tività del R.L.S.S.A in materia di sicurezza, salute e ambiente deve risponde- re a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l’Azienda assicurerà la necessaria infor- mazione /formazione del R.L.S.S.A., in particolare sui seguenti temi:
• tutela dell’ambiente;
• programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
• sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale (ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001/45001).
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Il R.L.S.S.A., oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma potrà utilizzare:
• 24 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo;
• 16 ore annue retributive aggiuntive per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte.
Le ore indicate nel comma precedente, sono riconosciute per sviluppare e ampliare la formazione sulle seguenti materie o su quanto si riterrà necessario in coerenza con le finalità del ruolo, per almeno:
• 4 ore annue sulle tematiche dell’impatto ambientale e delle rilevazioni dei fattori inquinanti;
• 4 ore annue sulle tematiche della prevenzione dei disastri ambientali;
• 8 ore annue sulle tematiche della gestione dei rapporti con Istituzioni, Associazioni, Enti di controllo, ecc..
3. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nonché per la par- tecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell’igiene e sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt.2 3) dell’accordo interconfederale 12 dicembre 2018 (organi paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei R.L.S.S.A. un monte ore di permessi retribuiti pari a:
• 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
• 88 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
• 128 ore annue nelle unità produttive che occupano oltre 200 di- pendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai R.L.S.S.A. di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l’anda- mento dell’attività produttiva.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’ art. 50 comma 1, del D. Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché da quanto previ-
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
sto dal sesto comma del presente Punto 3, gli R.L.S.S.A. potranno disporre del tempo strettamente necessario senza pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come sopra definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui so- pra i R.L.S.S.A. potranno avvalersi, per l’espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alle R.S.U.. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla R.S.U. secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla R.S.U. e di cui all’art. 15 (Rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U.) del presente con- tratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.
La Direzione aziendale, il R.L.S.S.A. e la R.S.U. si incontreranno annual- mente, un mese prima della riunione periodica prevista dalla norma di legge, al fine di verificare congiuntamente eventuali temi di comune in- teresse che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché sull’ambiente, da sviluppare nella predetta riunione periodica.
Il R.L.S.S.A., fatte salve le competenze e i compiti previsti dall’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, assume le seguenti prerogative:
• presenzia alle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla trascrizione dei risultati nel documen- to sulla valutazione dei rischi di cui al comma 1 punto a) dell’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
• è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/formazione dei la- voratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui al comma 1 punto d) dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
• è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla si- curezza e la tutela ambientale nell’ambiente di lavoro ed è coinvolto nella definizione dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;
• riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo dei residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa in materia;
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
• riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti indu- striali di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni;
• è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicu- rezza predisposti dall’Azienda.
Nella riunione periodica, oltre ai temi stabiliti dall’art. 35 del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, l’Azienda fornirà infor- mazioni riguardo ad aspetti ambientali significativi.
Per le visite ai luoghi di lavoro il R.L.S.S.A., contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell’unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fer- mo restando l’obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il R.L.S.S.A., in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall’emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive. Per quanto non espressamente richiamato dal presente articolo, si fa riferi- mento a quanto contenuto nell’Accordo Interconfederale sulla Rappre- sentanza e Pariteticità in materia di Salute e Sicurezza sottoscritto in data 12 dicembre 2018 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
B) Prevenzione e sicurezza sul lavoro
1. Le Parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ov- vero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell’American Conference of Government Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese a cura dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2. Potranno essere affidate ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie Locali di cui all’art. 14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accor- do tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. (Rappresentante dei Lavoratori
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della Sicurezza Salute ed Ambiente) le rilevazioni ambientali dei fatto- ri di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
• Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. sono a carico dell’azienda.
• Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tec- nologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
• Le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni delle precedenti o in occasione di modifiche del pro- cesso produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e comunque in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
• I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati degli infortu- ni, su richiesta del R.L.S.S.A o delle R.S.U., formerà oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
3. I risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori – fermo restando quanto previsto dall’art. 2105 cod. civ. – saranno inseriti nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al comma 1. a) dell’art. 17, del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, conservato in stabilimento a cura della Di- rezione per consultazione e fornito in copia su richiesta del R.L.S.S.A..
4. Le Aziende raccoglieranno le statistiche afferenti le assenze, per re- parti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale e saranno conservate in stabilimento a cura della Direzione per con- sultazione e forniti in copia, su richiesta, all’R.L.S.S.A..
5. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e perio- diche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero obietti- vamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumen- tali effettuati sarà data notizia al R.L.S.S.A. in forma anonima collettiva e per suo tramite alle R.S.U.. Gli accertamenti medico-radio- grafici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad
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Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Dire- zione aziendale e R.L.S.S.A.. Ove dette visite evidenziassero la neces- sità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effet- tuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6. Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, custodita dall’Azienda presso l’unità produttiva che ne consegna copia al lavo- ratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta, sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati di:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall’Azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a nor- ma del secondo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• visite di idoneità effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
• infortuni sul lavoro;
• assenze per malattia e infortunio.
7. Per l’igiene nei luoghi di lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferi- mento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei disposi- tivi di protezione individuale e collettiva, l’approvvigionamento dell’ac- qua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni, docce e spogliatoi.
8. Le Aziende provvedono e assicurano, in particolare in fase di assunzione e con aggiornamenti periodici durante il rapporto di lavoro, nell’ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva un’adeguata formazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integra- zioni con l’ausilio, se del caso, di appositi supporti a stampa:
• sui rischi specifici cui possono essere esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
• sui dispositivi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provve-
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dimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
9. Le Aziende - al fine di garantire la massima comprensione dei concet- ti di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavoratori stranieri che non conoscono perfettamente la lingua italiana -assicureranno corsi ob- bligatori da effettuare entro tre mesi dall’assunzione e forniranno do- cumentazione informativa nella lingua di provenienza.
10. Le Aziende, nell’organizzare le attività lavorative della giornata, setti- mana o turno, in reparto o intera unità produttiva con la possibile pre- senza di un solo addetto, garantiranno i livelli minimi di sicurezza pre- visti dagli articoli 18 comma 1 lett. t), 43, 45 e 46 del D. Lgs 81/2008.
C) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti
Si ritiene che la realizzazione di un corretto sistema di gestione integrato salute – sicurezza - ambiente deve comprendere anche le attività del personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito.
L’attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli impianti, anche quando queste attività siano affidate ad imprese terze, fa parte del sistema integrato di gestione salute - sicurez- za - ambiente e come tale è oggetto di confronto tempestivo e coinvol- gimento dell’R.L.S.S.A..
Il tema della sicurezza per le attività appaltate rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e con- sente di conciliare l’interesse preminente per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell’integrità degli impianti e la tutela dell’ambiente.
Le Parti si danno atto che i diritti derivanti ai R.L.S.S.A. dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art. 9 della legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A) e B) del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale 12 dicem-
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bre 2018 e, per quanto riguarda la designazione e/o elezione del R.L.S.S.A., sempre che i lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente ccnl, all’accordo 22/11/1995 punto 3, sottoscritto dal- le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
D)
Le Parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono di affidare all’attività del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) di cui all’art. 2 del presente ccnl, il per- seguimento dei seguenti obiettivi comuni:
• promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, i R.L.S.S.A. e le R.S.U. all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
• monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai R.L.S.S.A. che ai lavoratori neoas- sunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;
• confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
• seguire l’evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prenden- do in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che doves- sero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti;
• esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro an- che per le attività affidate in appalto.
Inoltre, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione, entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed ela- borerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della prima sessione della anzidetta informativa di settore
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sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rile- vazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l’obietti- vo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.
Art. 7 Trasferimento - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, la trasformazione in qualsiasi modo dell’Azienda non risolve di per sé il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazione dell’Azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, al trat- tamento di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presen- te contratto.
Art. 10 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confindustria con le Confederazioni dei lavora- xxxx Xxxx, Cisl e Uil, anche se non esplicitamente richiamati, si considera- no parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.
Art. 11 Inscindibilità delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente con- tratto collettivo nazionale di lavoro, non hanno inteso sostituire le con- dizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servi- zio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
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Art. 12 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contrat- to collettivo nazionale di lavoro, dovessero - con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani - concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle Aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano asso- ciate presso Organizzazioni aderenti alla Confindustria.
Art. 13 Reclami e controversie – Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale
A) Qualora uno dei soggetti destinatari del presente contratto collet- tivo nazionale di lavoro intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto disciplinato dal ccnl, si avvarrà della procedura di conciliazione di seguito prevista in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80. Chi intende agire giudizialmen- te promuove la procedura di conciliazione tramite l’Associazione cui aderisce o conferisce mandato con richiesta sottoscritta, che l’Asso- ciazione farà pervenire alla controparte tramite l’Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
1. La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della controversia con l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fon- damento della pretesa, l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
2. La Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmen- te all’invio alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al punto A), chiederà la costituzione della Commissione sin- dacale di conciliazione che è composta da un rappresentante della Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferi- sce mandato speciale e da un rappresentante dell’Associazione de- gli industriali cui l’impresa aderisce o conferisce mandato speciale, designato previa intesa con l’Associazione degli industriali stipulante il presente ccnl Le funzioni di Segreteria della Commissione saranno svolte presso l’anzidetta Associazione degli industriali
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3. I rappresentanti designati dalle parti si riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere all’esame della con- troversia e al tentativo di conciliazione.
4. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche in più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al precedente punto 3).
5. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, c.p.c. e il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro a cura della Segreteria. La sottoscrizione del verbale ren- de inoppugnabile la conciliazione la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’art. 411 c.p.c..
6. Se la conciliazione non riesce si redige processo verbale che contie- ne le posizioni delle parti e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà conto ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio. Nel verbale di mancata conciliazione le par- ti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concor- dano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c..
7. Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.
8. Eventuali questioni interpretative e/o applicative della presente pro- cedura sono demandate all’esame e alla decisione delle parti stipu- lanti il contratto collettivo nazionale di lavoro.
B) In caso di vertenza insorta senza che sia ancora maturata l’intenzione di agire in giudizio e il lavoratore si sia rivolto all’R.S.U. o ad una Orga- nizzazione Sindacale firmataria del presente contratto, la questione potrà essere oggetto di tentativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 2113 cod. civile e degli artt. 409, 410, 411 e 412-ter del c.p.c..
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Nel corso della procedura di conciliazione, per instaurare la quale non sono richieste specifiche formalità, al lavoratore sarà assicurata effet- tiva assistenza dall’Organizzazione Sindacale, e nel verbale di concilia- zione (che dovrà comunque contenere tutti gli elementi di cui all’art. 410 del codice di procedura civile) ne sarà dato esplicitamente atto.
C) Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine per l’espletamento della procedura conciliativa, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istituito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il pre- sente contratto.
1. Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile. Esso è composto da 3 componenti di cui due designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipu- lanti e dalla Organizzazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo componente, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su richiesta di una delle Parti stipu- lanti, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri adottati per la scelta di quest’ultimo.
Il Collegio ha sede presso gli uffici della Organizzazione imprendito- riale che provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Orga- nizzazioni stipulanti.
2. Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano a carico delle rispettive parti in causa.
3. La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione di domici-
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lio presso la segreteria del Collegio e l’esposizione dei fatti.
Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla segreteria del Collegio, tramite l’Organiz- zazione sindacale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di esito negativo dell’obbli- gatorio tentativo di conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente tra- smessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla contro- parte datoriale, la quale potrà a sua volta aderire alla richiesta mede- sima con comunicazione alla Segreteria del Collegio, entro 30 giorni.
Richiesta e adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta de- gli interessati di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di deci- dere secondo equità.
4. L’eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma preva- lentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Colle- gio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le Parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da legali di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.
5. Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della comunica- zione riguardante l’adesione alla richiesta di devoluzione della con- troversia al Collegio arbitrale.
6. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
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Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal secondo com- ma dell’art. 412 quater c.p.c..
7. Per quanto riguarda l’impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia alle norme di legge.
Dichiarazione a verbale
Nel caso di sopravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di cui al presente articolo, le Parti si incontreranno per esaminare l’op- portunità di armonizzare le due discipline.
Art. 14 Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azien- da e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25 gennaio 1990 e 23 luglio 1993, a che, in caso di controversie collettive, venga- no esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla prima parte del contratto, a richiesta di una delle parti azien- dali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.)
In applicazione dell’Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil assumono l’iniziativa per la costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.).
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accor- do interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può es- ser assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl ovvero dalle Organizzazioni di cui alla Parte seconda, Sezione seconda, punto 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto accordo interconfederale.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in pro- porzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente ccnl e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
• 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
• 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;
• 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;
• 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;
• 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;
• 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;
• 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti la R.S.U., eletti e/o designati, saranno co- municati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle rispettive Or- ganizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U., per il tramite dell’Asso- ciazione industriale territorialmente competente.
I componenti la R.S.U. subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni a essi spet- tanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’ac- cordo interconfederale 9 marzo 2018 (Contenuti e indirizzi delle relazio- ni industriali e della contrattazione collettiva) e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il monte/anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall’art. 31 del ccnl 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:
• per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei per- messi retribuiti di cui all’art. 23 della legge n. 300/1970;
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
• la Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, titolari delle ore di permessi retri- buiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del respon- sabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e a essa attribuito.
Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispet- tivi componenti la R.S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita e il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un pre- avviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
Ferma restando l’eleggibilità di operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, possono essere candidati an- che i lavoratori addetti all’unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
Le operazioni connesse con l’elezione della R.S.U. saranno svolte nel ri- spetto delle esigenze dell’attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione.
I componenti della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato provinciale dei garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda - sezione terza
- dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014, qualora in forza all’u- nità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’ora- rio di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l’orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge n.300/1970.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
La Direzione aziendale fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l’incidenza delle varie categorie.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di so- stituzione prevista dall’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (parte seconda, sezione seconda, punto 6); in presenza di atto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in nu- mero superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della leg- ge n. 300/1970, firmatarie del vigente ccnl o comunque aderenti alla disciplina dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014, che parteci- pano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra richiamata e cessa l’attività del Consiglio di Fabbrica ove esistente.
La Direzione Aziendale comunicherà mensilmente all’INPS, tramite Unie- mens, la rilevazione delle deleghe a favore delle Organizzazioni sindacali.
Art. 16 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’A- zienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazio- ne di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione xxxxxxxx0), durante l’orario di lavoro.
Le assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizza-
1 Vedi nota art. 51 Premio di risultato a pag.121
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zioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell’assemblea nonché all’ordine del giorno della stessa - do- vranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un pre- avviso di almeno 48 ore.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che ten- gano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la sal- vaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la di- stribuzione dei turni.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno della Azienda. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
Art. 17 Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindaca- li, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali o provinciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti cumulabili nell’arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscrit- to all’Azienda dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni ter- ritoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ordine tecnico- aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno esse- re comunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all’Azienda cui il lavoratore appartiene.
I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di due rappresentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli in-
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
termedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore men- sili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.
Per l’adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspet- tativa a norma, rispettivamente, dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 3 agosto 1999, n. 265 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a rico- prire cariche pubbliche elettive.
L’aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali interessate.
È fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l’aspettativa, di ripresen- tarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l’aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni del lavoratore.
Chiarimento a verbale da valere per le industrie della calce, del gesso e delle malte
Per l’applicazione del presente articolo ai dipendenti dalle Aziende eser- centi la produzione della calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è sostituito dal seguente: “I suddetti permessi, che potranno essere richie- sti per non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascun stabilimento”.
Art. 18 Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi po- sti a disposizione dalle Aziende.
Xxxx comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
La Direzione Aziendale esporrà nella propria bacheca le comunicazioni che il Fondo di Previdenza Complementare e il Fondo di assistenza sani- taria integrativa diffonderanno periodicamente, per informare e aggior- nare i lavoratori.
Art. 19 Versamento dei contributi sindacali
Le Aziende opereranno le trattenute per contributi sindacali previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati che ne faccia- no richiesta e consegnate o fatte pervenire all’Azienda dal lavoratore stesso.
La delega avrà validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore inte- ressato. L’eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successivo a quello di comunicazione.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di matricola o di cartellino, l’indicazione dell’Organizzazione sindacale cui l’Azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazio- nali dei lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Or- ganizzazioni nazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno, è commisurata allo 1% di paga base e contin- genza in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.
Le trattenute operate dall’Azienda verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato. I versamenti delle somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese suc- cessivo.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori
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Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
da esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui mi- nimi tabellari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versamen- to, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono atto della di- chiarazione suddetta.
Art. 20 Istituti di Patronato
Le Parti, in merito allo svolgimento dell’attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all’interno dell’A- zienda, convengono quanto segue:
1. I Patronati, Inas - Cisl, Inca - Cgil, Ital - Uil, svolgeranno i compiti pre- visti dal D. Leg. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di do- cumento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.
2. I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzio- ni nel locale che verrà messo a disposizione durante l’esercizio della loro attività.
3. Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell’orario di lavoro.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresen- tanti del Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante l’o- rario lavorativo con un dipendente dell’Azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allonta- narsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico e organizzativo.
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Disciplina comune
DISCIPLINA COMUNE
Art. 21 Periodo di prova
A partire dal 1° maggio 2013 i periodi di prova sono i seguenti:
• 6 mesi per i lavoratori appartenenti all’area direttiva;
• 4 mesi per quelli appartenenti all’area concettuale;
• 3 mesi per quelli appartenenti all’area specialistica;
• 1 mese per quelli appartenenti all’area qualificata ed esecutiva.
Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già su- perato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova, la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l’indennità di contingenza e l’elemento distinto della retribuzione (EDR) previsti per l’Area e il Livello per il quale il lavo- ratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l’obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavo- ratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.
Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si in- tenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Art. 22 Assunzione – Documenti
L’assunzione dei lavoratori avverrà a norma delle disposizioni di legge. All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore
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Disciplina comune
per iscritto:
• data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
• la tipologia del contratto di assunzione;
• categoria e inquadramento assegnato ai sensi dell’art. 29 (Classificazione del personale) e mansioni cui normalmente deve attendere;
• trattamento economico iniziale;
• durata dell’eventuale periodo di prova;
• località di svolgimento del lavoro;
• l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
• tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di legge.
Le informazioni circa la durata delle ferie, l’orario di lavoro e i termini di preavviso in caso di recesso possono essere effettuate mediante rinvio alle norme del ccnl applicato al lavoratore.
All’atto dell’assunzione sarà fornita al lavoratore:
• la modulistica riguardante l’iscrizione a Concreto “Fondo nazionale pen- sione complementare” (scheda informativa e modulo di adesione) di cui all’art. 61 (Benessere organizzativo);
• la modulistica riguardante l’iscrizione obbligatoria, superato il periodo di prova, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa – fondo Altea di cui all’art. 61 (Benessere organizzativo);
• i moduli relativi al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulisti- ca prevista dagli obblighi di legge;
• copia in formato digitale del ccnl vigente, a partire dal mese successivo a quello in cui sarà reso disponibile il testo a stampa.
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
• carta d’identità o documento equivalente;
• la documentazione relativa alle assicurazioni sociali obbligatorie ove ne sia già provvisto;
• certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l’interessato do- vrà comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza);
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Disciplina comune
• il certificato degli studi compiuti, ove richiesto espressamente dal datore di lavoro per la mansione assegnata;
• eventuali ulteriori documenti che l’azienda ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato.
Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione azienda- le gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o di domicilio.
Art. 24 Visita medica e accertamenti sanitari
È in facoltà dell’Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall’art. 20 comma 2 lettera i del Decreto Le- gislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Resta ferma la agibilità della procedura di cui al terzo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Art. 25 Apprendistato professionalizzante
Le Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costi- tuire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istitu- to di accesso al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull’apprendistato professionalizzante dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa richiamo alle vigenti norme di legge, in particolare artt. 42, 46 e 47 del Decreto Legi- slativo 15 giugno 2015 n. 81 salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professiona-
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Disciplina comune
le conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percor- so di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 21 del pre- sente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di du- rata non eccedente i 2 mesi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionaliz- zante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell’area qualificata, 2° livello, dell’area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell’area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell’area di-
rettiva, 1° e 2° livello.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata.
Livelli | Durata complessiva mesi | Primo periodo mesi | Secondo periodo mesi | Terzo periodo mesi |
Area qualificata 2° livello Area specialistica 1° livello | 24 | 12 | 12 | — |
Area specialistica 2° e 3° livello | 30 | 12 | 12 | 6 |
Area concettuale 1° livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
Area concettuale 2° e 3° livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
Area direttiva 1° e 2° livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
• nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella mi-
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Disciplina comune
nima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento;
• nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con re- tribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabella- re, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello;
• nel terzo e ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo pe- riodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella pre- vista per il livello di destinazione finale.
Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del perio- do di apprendistato, la parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 codice civile, l’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge.
In caso di infortunio sul lavoro l’Azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell’apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’apprendistato.
Le ferie di cui all’art. 46 matureranno pro quota con riferimento al servi zio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il Premio di risultato di cui all’art. 51 verrà corrisposto a partire dal se- condo anno di apprendistato nella misura dell’80%.
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Disciplina comune
Xxxxx restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il perio- do di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indetermi- nato, verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del pe- riodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, il piano formativo individuale il cui schema si allega al pre- sente ccnl unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell’attivi- tà formativa (Allegato n. 3).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente ccnl in quanto applicabili.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio al- meno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di la- voro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consen- tita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendi- stato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo
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Disciplina comune
di previdenza complementare di categoria Concreto di cui all’art. 61 del presente ccnl.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla forma- zione nell’apprendistato professionalizzante.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio, un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.
Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) po- tranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quo- ta del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di for- mazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre
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Disciplina comune
materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’a- zienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna.
La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualita- tivamente riconosciuti.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle di- mensioni aziendali.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor azienda- le nel libretto di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un docu- mento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
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Disciplina comune
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuo- vo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D. Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
Profili formativi
I profili formativi individuano le relative conoscenze e competenze necessarie alle figure professionali di seguito indicate:
• addetto all’amministrazione;
• responsabile amministrativo di stabilimento;
• addetto commerciale;
• responsabile qualità – responsabile laboratorio;
• assistente/capoturno;
• capo servizi meccanici;
• manutentore elettrico – elettromeccanico – elettronico;
• manutentore generico polivalente;
• manutentore meccanico;
• operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata;
• operatore polifunzionale di cava;
• analista di laboratorio.
Le Parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo sbocco professionale determinato dal presente verbale di accordo, pos- sono creare le premesse per ulteriori evoluzioni professionali e conse- guenti avanzamenti di inquadramento – verificabili a livello aziendale tra Direzione ed R.S.U..
Addetto all’amministrazione: impiegato AC1
Declaratoria AC
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua-
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Disciplina comune
lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e obiettivi specifi- ci definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di espe- rienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali (o di sede).
Aree di attività
• Attuazione operativa connessa alla tenuta dei libri contabili a partita dop- pia e alla registrazione delle scritture secondo il piano dei conti.
• Controllo della fatturazione acquisti e clienti e registrazione delle stesse su schede meccanografiche e libri IVA.
• Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto.
• Tenuta di documentazione di carattere amministrativo e archiviazione.
• Tenuta ed aggiornamento libro magazzino, libro inventario.
Conoscenze e competenze professionali
• Utilizzare un programma di videoscrittura. Xxxxxxxxsi a reti telematiche per l’informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per l’archi- viazione delle informazioni.
• Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità nelle più comuni situazioni di gestione nell’ambito dell’impresa.
• Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi aspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.
• Saper utilizzare i principali programmi applicativi.
• Acquisizione di elementi per la registrazione delle scritture secondo il piano dei conti predisposto da superiori professionalità.
• Capacità di controllo della fatturazione acquisti e clienti, nonché di regi- strazione e libri IVA.
• Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto dei mate- riali in movimento all’interno dell’azienda o provenienti dall’esterno.
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Disciplina comune
• Capacità di tenuta e aggiornamento del libro magazzino.
• Capacità di stesura del libro inventario.
• Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le quantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.
• Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.
• Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni as- segnate e capacità di archiviazione, secondo le disposizioni impartite da superiori professionalità.
• Graduale acquisizione di capacità di suddividere e destinare ai singoli re- parti la documentazione in arrivo.
• Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree funzionali dell’azienda.
• Controllo e verifica della fatturazione.
Responsabile amministrativo di stabilimento: impiegato AD1 Declaratoria AD
Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni diret- tive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con au- tonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata pre- parazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento
Addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e pro- lungata esperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale.
Aree di attività
• Supervisione dei servizi amministrativi di stabilimento con capacità di in- dirizzo e controllo (magazzino, amministrazione del personale, spedizioni, imprese appaltatrici).
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Disciplina comune
• Tenuta dei registri scarico e carico rifiuti e scadenziario autorizzazioni varie.
• Assistenza, per tutte le pratiche amministrative, rapporti con il personale e rapporti con il territorio, alla Direzione di Stabilimento.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere l’impresa nei suoi aspetti organizzativi gestionali e il contesto in cui opera. Potenziare le capacità di relazionarsi in ambito organizzativo.
• Utilizzare un programma di videoscrittura. Xxxxxxxxsi a reti telematiche per l’informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per l’archi- viazione delle informazioni.
• Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità nelle più comuni situazioni di gestione nell’ambito dell’impresa.
• Conoscere l’aspetto contabile, le varie forme societarie, le fasi della conta- bilità e gestione degli uffici. Conoscere la normativa e la gestione dei rifiuti.
• Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi aspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.
• Conoscere il quadro di riferimento della normativa legata alla certifica- zione di qualità ISO 9000; implementare un sistema organizzativo; proce- dere all’adeguamento di alcune fasi operative, sulla base di un manuale delle procedure predisposto.
• Conoscere i sistemi di tenuta dei libri paga e matricola e gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali.
• Capacità di lettura, interpretazione e formazione delle bolle di accompa- gnamento dei materiali in movimento all’interno dell’azienda o prove- nienti dall’esterno.
• Capacità di verifica sul libro magazzino.
• Capacità di stesura del libro inventario.
• Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le quantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.
• Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.
• Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni as- segnate.
• Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree funzionali dell’azienda.
• Supervisione delle scorte al magazzino, in relazione alle fasi di lavorazio- ne ed alla programmazione delle stesse.
• Rispettare ed applicare le procedure relative alla qualità
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Disciplina comune
Addetto commerciale: impiegato AC2
Declaratoria AC
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e obiettivi specifi- ci definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di espe- rienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
Aree di attività
Sulla base delle conoscenze tecniche e specialistiche in possesso e delle capacità richieste per una corretta copertura del suo ruolo, gestisce le attività tecnico/professionali della funzione commerciale, cura la rela- zione con il mercato e la clientela per l’analisi delle esigenze e dei bi- sogni, promuove l’offerta aziendale e predispone soluzioni tecniche e proposte economiche autorizzate.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche dei prodotti del settore di appartenenza, dei loro impieghi e degli elementi più importanti dei cicli di produzione.
• Acquisire la capacità di conoscere il mercato di competenza e di indi- viduare i canali di utilizzo dei prodotti, in particolare acquisire gli stru- menti che consentano la conoscenza delle iniziative di sviluppo nel settore delle costruzioni, dei clienti, anche potenziali, presenti nella zona che gli sarà affidata e dei progetti edilizi, gli appalti e le opere in programma.
• Xxxxxxxx l’affidabilità dei clienti con la collaborazione delle altre fun- zioni aziendali.
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Disciplina comune
• Conoscere la struttura e i processi generali dell’attività aziendale e le fasi operative tipiche del ruolo quali:
- la struttura dell’attività commerciale e le responsabilità ad essa af- fidate;
- le tecniche di pianificazione commerciale utilizzate;
- gli elementi basilari della contrattualistica, con particolare riferi- mento ai contratti di compravendita, somministrazione, trasporto, assicurazione.
• Acquisire tecniche e capacità professionali e personali al fine di con- seguire gli obbiettivi tipici della funzione commerciale quali:
- interpretare le logiche di mercato;
- saper rappresentare l’offerta di servizi e prodotti dell’azienda anche dal punto di vista tecnico;
- essere in grado di individuare le soluzioni tecniche ed economiche più adatte al cliente e di risolvere i problemi in modo efficace e coerente.
• Conoscere i principi delle relazioni interpersonali e comunicazione ef- ficace.
• Gestire i rapporti post-vendita ed essere in grado di affrontare even- tuali criticità subentrate in fase di consegna o applicazione dei pro- dotti venduti.
• Curare la regolarità dei pagamenti da parte dei clienti.
• Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali assegnati e di contribuire al raggiungimento di quelli di gruppo.
• Saper lavorare in un team di lavoro.
Responsabile Ecologia Ambiente Sicurezza: impiegato AD1 Declaratoria AD
Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni diret- tive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con au- tonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata prepa- razione teorica accompagnata da adeguata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
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Disciplina comune
Profilo di riferimento
Tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di ma- nutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi.
Aree di attività
• Ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramento del sistema di gestione ambiente e sicurezza ed in questo ambito risponde della raccolta, dell’aggiornamento, della elaborazione dei dati relativi a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, consumi di materiale ed energetici, produzione di rifiuti, infortuni, incidenti ed emergenze.
• Elabora ed aggiorna le valutazioni dei rischi relativi alle attività lavorative sulla base delle risultanze, pianifica la sorveglianza sanitaria, la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale e la formazione necessaria.
• Partecipa alle verifiche in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro, effettuando audit previsti dal sistema di gestione ambiente e sicurezza.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti ed i com- bustibili utilizzati per la produzione dei leganti idraulici con particolare attenzione agli impatti ambientali.
• Conoscere il ciclo produttivo, le mansioni, le macchine, le attrezzature, le attività, i luoghi di lavoro ed i rischi loro associati
• Conoscere le logiche del sistema di gestione ambiente e sicurezza nelle sue componenti normative e nelle sue finalità.
• Mettere in atto quanto previsto dal sistema di gestione ambiente e sicu- rezza e verificarne la corretta attuazione. Diffondere il sistema di gestione ambiente e sicurezza nelle sue componenti: manuale, procedure, istru- zioni, ecc..
• Partecipare alla riunione periodica ex D. Lgs. 81/2008.
• Predisporre la documentazione necessaria per effettuare il riesame del sistema di gestione ambiente e sicurezza.
• Verificare che tutto il personale sia correttamente formato e informato sulle procedure operative, sulle istruzioni e sugli obiettivi di qualità.
• Curare la realizzazione delle azioni di formazione e di informazione del personale.
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Disciplina comune
• Curare la stesura, l’emissione e la gestione dei documenti del sistema di gestione ambiente e sicurezza secondo quanto previsto nel manuale EAS.
• Gestire le non conformità e le azioni correttive del sistema di gestione ambiente e sicurezza.
• Tenere sotto controllo le scadenze della documentazione prevista dal si- stema di gestione ambiente e sicurezza.
• Assicurare l’aggiornamento delle valutazioni del rischio per i rischi pre- senti in azienda.
• Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di laboratorio che delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo.
• Intrattenere i rapporti con le autorità competenti, gli organi di controllo, nonché gli istituti di certificazione.
• Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale del laboratorio chimico:
- attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati confor- memente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi;
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività, controllan- done nel tempo la loro corretta applicazione;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;
- curare che il personale osservi tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute richieste dalla natura del proprio lavoro ed usi i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
• In caso di lavori in appalto interfacciarsi con il responsabile della sicurezza della ditta appaltatrice, al fine di garantire il rispetto delle normative e delle procedure fissate nel DUVRI.
Responsabile qualità - responsabile laboratorio: impiegato AD1 Declaratoria AD
Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni diret- tive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con au- tonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata pre- parazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di
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Disciplina comune
elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento
Tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di ma- nutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi.
Aree di attività
• Ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramen- to del sistema qualità ed in questo ambito risponde della raccolta, dell’aggiornamento, della elaborazione dei dati di produzione e con- sumo di tutti gli impianti produttivi.
• Risponde della raccolta dei dati relativi alla qualità dei prodotti.
• È responsabile del laboratorio per le analisi chimiche e le prove fisi- comeccaniche.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti, i co- stituenti e ogni altro materiale utilizzato per la produzione dei le- ganti idraulici.
• Conoscere le logiche del sistema qualità nelle sue componenti nor- mative e nelle sue finalità.
• Mettere in atto quanto previsto dal sistema qualità e verificarne la corretta attuazione.
• Diffondere il sistema qualità nelle sue componenti: manuale qualità, procedure, istruzioni, specifiche, ecc.
• Verificare che tutto il personale sia correttamente informato sui metodi di lavoro, sulle procedure operative, sulle specifiche e sugli obiettivi di qualità.
• Predisporre il piano annuale delle verifiche ispettive.
• Predisporre la documentazione necessaria per effettuare il riesame del sistema qualità e le riunioni periodiche.
• Curare la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e di formazio- ne del personale.
• Curare la stesura, l’emissione e la gestione dei documenti del siste- ma qualità secondo quanto previsto nel manuale qualità.
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Disciplina comune
• Verificare l’effettuazione di quanto previsto nelle azioni correttive / preventive e redigere il rapporto sull’efficacia degli interventi attuati.
• Conoscere tutte le procedure, metodologie e standards di riferi- mento per tutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti i materiali del processo produttivo del cemento, acque e combustibili.
• Promuovere e assicurare la formazione del personale di stabilimen- to coinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semila- vorati e prodotti finiti.
• Eseguire tutte le analisi e i controlli previsti nel normale piano dei controlli ed eventuali controlli straordinari del ciclo di produzione.
• Assicurare la registrazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi al sistema di controllo della qualità.
• Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di labo- ratorio sia delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo.
• Intrattenere i rapporti con l’“ITC” e gli altri enti di certificazione.
• Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vi- genti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale del laboratorio chimico:
- attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati con- formemente a quanto richiesto dalla normativa vigente e in coe- renza con il processo di valutazione dei rischi;
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività del labo- ratorio chimico, controllandone nel tempo la loro corretta appli- cazione;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;
- curare che il personale del laboratorio chimico osservi tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute xxxxxx- ste dalla natura del proprio lavoro e usi i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
Assistente/Capoturno: intermedio AC1
Declaratoria AC
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua-
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Disciplina comune
lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale.
Aree di attività
Coordinatore operativo di lavoratori addetti ai reparti di produzione operanti su più turni avvicendati:
• mediante il coordinamento degli interventi sugli impianti effettuati dalla squadra di personale a turno, garantisce che le caratteristiche dei semilavorati e dei prodotti finiti siano rispondenti alle specifiche di qualità;
• in base all’esperienza acquisita provvede sia all’individuazione di guasti e/o anomalie funzionali con riferimento alla gravità e ai tem- pi di intervento, per poi coordinarsi con le aree di manutenzione per la programmazione della fermata di macchinari e/o impianti allo scopo di ripristinarne la funzionalità, sia a informare i servizi com- petenti su problematiche che, se non rilevate, potrebbero procurare gravi danni agli impianti di produzione o determinare un livello qua- litativo dei prodotti inferiore agli standard aziendali;
• redige una breve relazione sulle operazioni più salienti avvenute nel corso del turno, documento che resta a disposizione dei responsabi- li della produzione e delle manutenzioni per le valutazioni relative;
• suggerisce tutte le possibili migliorie per il buon funzionamento de- gli impianti o di singole macchine;
• controlla sistematicamente, per quanto di competenza, il pieno ri- spetto da parte del personale di tutte le norme vigenti per la pre- venzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute;
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Disciplina comune
• partecipa alle riunioni indette per effettuare la programmazione dei lavori e degli interventi.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo e l’organizzazione del lavoro.
• Conoscere gli impianti e i macchinari, la loro funzionalità e le anoma- lie di funzionamento.
• Conoscere tutte le innovazioni apportate nel processo.
• Conoscere le normative di certificazione della qualità.
• Conoscere le normative tutte in materia di igiene e sicurezza nei luo- ghi di lavoro.
• Conoscere le misure tutte, preventive e protettive, idonee a scongiu- rare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività degli addetti alla produzione.
• Conoscere tutte le operazioni riguardanti il controllo della qualità dei prodotti e dei semilavorati.
• Conoscere le principali norme legali e contrattuali in tema di gestione del rapporto di lavoro.
Capo servizi meccanici -Responsabile manutenzione meccanica: impiegato AD2
Declaratoria AD
Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni diret- tive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con au- tonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata pre- parazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento
Addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizza-
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Disciplina comune
tiva e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico – gestionale.
Aree di attività
• Ha la responsabilità della manutenzione meccanica del macchinario fisso e mobile dell’intero ciclo produttivo e dei mezzi mobili di stabilimento.
• Organizza e sovrintende, tramite preposti, all’attività dell’officina mecca- nica.
• Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica e di nuovo impianto affidati in appalto o con contratto d’opera e con la relativa contabilità.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche strutturali, funzionali, sistemiche e ope- rative di impianti, macchine, apparecchiature e mezzi vari, relativi all’intero ciclo produttivo:
- rilevare e analizzare ogni situazione anomala;
- effettuare la manutenzione preventiva (ispezioni, piano di lubrifi- cazione, ecc.);
- programmare ed eseguire gli interventi manutentivi, coordinandoli, se necessario, con gli interventi degli altri servizi della cementeria;
- individuare i materiali necessari, controllare le giacenze e compila- re le richieste di acquisto;
- assicurare la tempestiva disponibilità dei materiali nel rispetto del- le disposizioni aziendali;
- raccogliere e aggiornare tutta la documentazione relativa alla ge- stione meccanica della cementeria secondo i criteri e le procedure informatiche vigenti;
- gestire, organizzare e formare il personale dei servizi di manuten- zione meccanica.
• Programmare i lavori meccanici affidati a imprese appaltatrici, com- presi i lavori di nuovi impianti; curare i rapporti con le imprese ap- paltatrici per assicurare la corretta ed economica esecuzione degli interventi; predisporre tutta la documentazione richiesta per la de- finizione dei budget e per il rispetto delle procedure d’appalto dei lavori affidati alle imprese appaltatrici; provvedere al controllo della contabilità; collaborare, per quanto di competenza, al raggiungimen- to degli obiettivi di budget.
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Disciplina comune
• Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul la- voro e la tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica:
- attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati confor- memente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi;
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività dell’officina meccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti;
- curare che il personale dell’officina meccanica osservi tutte le nor- me vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute ed usi i dispo- stivi di protezione individuale messi a disposizione;
- compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le neces- sarie misure preventive e/o protettive;
- informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi speci- fici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e defini- re le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione;
- contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi.
Manutentore elettrico – elettromeccanico – elettronico: operaio AC2 Declaratoria AC
Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e
operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento
Specialista provetto di manutenzione (elettrica, elettronica, elettro- meccanica e tecnico hardware) in possesso di prolungata e comprovata
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Disciplina comune
esperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazio- ne della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai re- lativi collaudi.
Area di attività
Sulla base di disegni tecnici, interviene nel montaggio, ripristino x xxxx- razione di impianti elettrici di alta e bassa tensione, impianti elettronici e informatici e delle relative parti di computers e di impianti di ricezione nonché di reti telefoniche e telematiche utilizzando anche strumenta- zione informatica, con controllo e messa a punto o in servizio con le opportune verifiche.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza (manuten- zione impianti, potenza, automazione) e dei principali processi e tec- nologie di fabbricazione e trasformazione.
• Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del pro- cesso produttivo e il ciclo produttivo di riferimento, le procedure in- terne previste dai sistemi di certificazione in atto.
• Xxxxxxx e interpretare schemi anche con componentistica elettronica.
• Conoscere gli elementi di base dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
• In riferimento allo schema dato, saper scegliere i materiali e i compo- nenti necessari e realizzare in autonomia impianti di illuminazione e distribuzione elettrica.
• Collaborare alla messa a punto di impianti, sistemi e macchine elettri- che ed elettroniche e partecipare al loro collaudo.
• In riferimento allo schema dato, individuare i componenti, anche elettronici di quadri di comando controllo e regolazione di macchine e impianti, operare il cablaggio delle apparecchiature e la installazione del quadro a bordo macchina.
• Conoscere e saper gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneu- matici e oleodinamici.
• Saper installare reti di distribuzione anche informatica di tipo LAN e intervenire su reti a banda larga.
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Disciplina comune
• Saper eseguire le lavorazioni meccaniche che possono essere richie- ste per la realizzazione degli impianti (alloggiamento apparecchiatu- re).
• Conoscere e identificare i problemi elettrici in fase di manutenzione degli impianti elettrici industriali e, all’occorrenza, anche civili.
• Conoscere i metodi da applicare ed essere in grado di effettuare una ricerca guasti.
• Registrare sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro e i risultati.
• Conoscere gli strumenti e i macchinari di lavoro.
• Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della docu- mentazione necessaria.
• Conoscere e applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.
• Compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure preventive e/o protettive.
• Informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e definire le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di prote- zione e prevenzione.
• Contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi.
Manutentore generico polivalente: operaio AS2 Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, ripa- razione e montaggio di apparecchiature elettriche (edili ed idraulici civi-
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Disciplina comune
li) o componenti elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti.
Aree di attività
• Sulla base di istruzioni operative, disegni tecnici non complessi e pro- grammi di manutenzione preventiva, esegue lavori di manutenzione or- dinaria prevalentemente di natura edile, ma anche su impianti elettrici e idraulici civili.
• All’occorrenza, collabora con i manutentori specializzati nell’esecuzione di interventi su attrezzature o impianti industriali.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico.
• Conoscere in modo approfondito la struttura edile e impiantistica dell’u- nità produttiva in cui sono svolte le mansioni lavorative.
• Conoscere le finalità della propria mansione all’interno dell’attività dell’u- nità produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.
• Conoscere in modo approfondito gli utensili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle mansioni e interpretare la documentazione tec- nica di corredo.
• Conoscere e applicare gli elementi di base della manutenzione edile, idraulica, dell’impiantistica elettrica ed elettromeccanica civile.
• Conoscere le caratteristiche tecniche e gli impieghi dei diversi materiali utilizzati nello svolgimento delle mansioni.
• Conoscere in modo approfondito tutte le normative di sicurezza relative all’utilizzo di utensili, attrezzature e materiali propri delle attività di com- petenza.
• Conoscere in modo approfondito i dispositivi individuali di protezione e le modalità per un loro corretto utilizzo.
• Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto e ai risultati ottenuti.
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con gli specialisti, in caso di necessità, per interventi di ma- nutenzione degli impianti industriali.
• Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
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Disciplina comune
Manutentore meccanico: operaio AS2
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e mon- taggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri collaboratori.
Aree di attività
• Sulla base di istruzioni operative, programmi di manutenzione preventi- va, disegni tecnici e schemi di impianto, esegue lavori di precisione, per la costruzione, modifica, riparazione, manutenzione delle parti meccaniche di macchine e impianti.
• Esegue il controllo e la messa a punto degli stessi.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico, con particolare riferimento alle macchine e agli impianti di stabilimento.
• Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i collega- menti tra le varie fasi in cui si articola il processo di produzione (estra- zione e frantumazione delle materie prime, macinazione materie prime, cottura, macinazione, distribuzione prodotto sfuso, insacco).
• Conoscere il ruolo della propria specializzazione all’interno del processo produttivo, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.
• Leggere e interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: dise-
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Disciplina comune
gno di insieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio, scheda controllo qualità, piani di manutenzione preventiva.
• Conoscere e applicare gli elementi di base della meccanica, compresi ele- menti di elettromeccanica.
• Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali im- piegati nella costruzione dei macchinari e impianti di produzione.
• Conoscere il processo di montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici e sapere intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la saldatura, e con le macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti.
• Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regolazio- ne degli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare le prestazioni finali.
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di operare con colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli impianti.
• Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per effettua- re quanto richiesto dalla scheda controllo qualità ricevuta.
• Conoscere gli strumenti e i macchinari di lavoro, compresi quelli per l’at- trezzaggio.
• Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed elettro- meccanica.
• Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documen- tazione necessaria.
• Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
Operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata: operaio AS1
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
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Disciplina comune
Profilo di riferimento
Operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscen- do le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne assicu- rano la normale efficienza attraverso ispezioni e interventi a reparto.
Aree di attività
Lavoratore turnista che assicura la normale efficienza di tutti gli impianti attraverso ispezioni e interventi a reparto, e quindi:
• controlla il corretto funzionamento delle macchine, segnalando eventua- li anomalie;
• durante la marcia degli impianti effettua più volte i controlli di processo ed i prelievi dei campioni previsti;
• laddove necessario, controlla e/o garantisce il regolare rifornimento delle materie prime;
• mantiene pulito il reparto e garantisce la lubrificazione di tutte le mac- chine;
• concorre all’effettuazione di manutenzioni ed interventi di natura mecca- nica e/o elettrica necessari per il riavviamento degli impianti.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo e l’organizzazione del lavoro.
• Conoscere gli impianti e i macchinari, le loro caratteristiche funzionali, le anomalie di funzionamento.
• Conoscere le normative di certificazione della qualità.
• Conoscere le misure, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Operatore polifunzionale di cava: operaio AS3 Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e
operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar-
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Disciplina comune
tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto com- plessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori performances.
Area di attività
• Conduzione di più macchine operatrici (pale gommate, dumper rigidi e articolati, escavatori idraulici, autocisterne e autocarri).
• Svolgimento di attività di manutenzione ordinaria giornaliera (quali lubri- ficazione del mezzo, verifica e ripristino del livello dei fluidi necessari al funzionamento del mezzo).
• Mantenimento in efficienza del mezzo affidato, con raccordo con altri servizi aziendali (es. manutenzione) per eventuale ripristino dello stesso in caso di inconvenienti non risolvibili direttamente.
• Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico.
• Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche dell’attività di pro- duzione svolte in cava.
• Conoscere la finalità della propria mansione all’interno dell’attività pro- duttiva, oltre alle procedure previste dal sistema di sicurezza.
• Possedere la patente di guida di categoria C (requisito minimo).
• Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche, le modalità di fun- zionamento e di manutenzione dei mezzi su cui opera.
• Conoscere in maniera approfondita le modalità di conduzione del pro- prio mezzo e le procedure previste per lo svolgimento del lavoro assegna- to, anche in relazione alla distribuzione del programma di lavoro tra altre macchine operatrici.
• Conoscere in modo approfondito i dispositivi di protezione individuale e le modalità di un loro corretto utilizzo.
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria giornaliera ed es- sere in grado di collaborare con tecnici specialisti, in caso di necessità, per interventi di manutenzione straordinaria sulle macchine operatrici.
• Conoscere e applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di
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Disciplina comune
igiene del lavoro riferibili alla mansione.
Analista di laboratorio: operaio AS3
Declaratoria AS
Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche, perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento
Analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell’industria del cemento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l’uso di apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni.
Aree di attività
Nell’ambito delle direttive impartite dal Responsabile di laboratorio, coerentemente con le normative di riferimento, esegue i controlli e le analisi chimiche e/o chimico/fisiche su materie prime, combustibili, se- milavorati e prodotti finiti.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere approfonditamente il ciclo produttivo.
• Conoscere gli impianti del ciclo produttivo cui ha accesso.
• Conoscere le caratteristiche dei materiali utilizzati (materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti, etc.) per la produzione di leganti idraulici.
• Conoscere il sistema di qualità, i mezzi per la sua attuazione, le sue regi- strazioni e i suoi obiettivi.
• Conoscere il manuale della qualità, delle procedure e delle istruzioni spe-
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Disciplina comune
cifiche.
• Conoscere le norme tecniche per il controllo di prodotto.
• Conoscere la pratica dell’uso corretto delle apparecchiature di laborato- rio (bilance, termometri, stufe e muffole, etc.).
• Conoscere la teoria dei principi di funzionamento di strumenti analitici e il loro utilizzo pratico.
• Conoscere le procedure tecniche di prova e di controllo, con pratica di laboratorio.
• Conoscere le modalità di campionamento.
• Usare i pacchetti applicativi tipo Office (compilazione di un foglio di cal- colo predisposto).
• Essere capace di elaborare i risultati delle analisi, esaminarli criticamente (ad esempio conoscere l’ordine di grandezza delle misure) e di registrarli.
• Conoscere e applicare le norme di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro, relativamente al proprio ambiente di lavoro.
In allegato al presente contratto (Allegato n. 3) sono riportate le linee guida relative al piano formativo individuale, alla capacità formativa dell’impresa e all’attestazione dell’attività formativa svolta.
Le Parti convengono che tra i compiti attribuiti alla contrattazione di se- condo livello si potrà:
• progettare nuovi schemi di profili formativi;
• monitorare le esperienze in azienda.
Nell’incontro di informativa di cui all’art. 2 del presente ccnl, le Azien- de comunicheranno il numero di contratti di apprendistato attivati nel corso dell’anno e il numero di quelli confermati tra quelli stipulati negli anni precedenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero dispo- sizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una va- lutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
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Disciplina comune
Art. 27 Contratto di lavoro a tempo determinato
L’assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Conformemente al Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 - così come modificato dalla Legge 2 agosto 2018 n. 96 – al contratto di lavoro subordinato può essere opposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata supe- riore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presen- za di almeno una delle seguenti condizioni:
a). esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ov- vero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b). esigenze connesse a incrementi temporanei, non programmabili e significativi, dell’attività ordinaria.
In deroga al comma 2 dell’art. 19 del Decreto Legislativo15 giugno 2015
n. 81, la durata massima dei contratti a tempo determinato è stabilita dal presente ccnl in trentasei mesi, a condizione che siano stati trasfor- mati a tempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo deter- minato negli ultimi 36 mesi nell’unità produttiva interessata.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente es- sere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con contrat- to in somministrazione (a tempo indeterminato o a tempo determinato) è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di almeno n. 6 lavoratori, pur- ché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeter- minato in atto nell’unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonché le ipotesi che consento- no le sopraddette assunzioni, possono essere modificate con accordo
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Disciplina comune
sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L’Azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo deter- minato, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla R.S.U., relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, l’Azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazio- ne sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecu- zione del lavoro. Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all’art. 3 (Formazione e crescita professionale
- Fondimpresa) del presente contratto.
Le Aziende, nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui all’art. 2 del presente contratto e in occasione degli incontri ivi previsti, forni- ranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di atti- vità e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
L’Azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determina- to informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendesse- ro disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
I periodi di prova di cui all’art. 21 sono confermati per i rapporti con con- tratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per con- tratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore a un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l’attività lavorativa per l’intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti:
• con più contratti a tempo determinato operanti nelle stesse mansioni;
• con più contratti a tempo determinato operanti nelle stesse mansioni e trasformati a tempo indeterminato.
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Disciplina comune
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 9 lettere g) e h) della Legge 28 giugno 2012 n. 92, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo sono ridotti a venti o trenta giorni - a seconda della durata pari o superiore a sei mesi del contratto in scadenza - nelle seguenti ipotesi:
• lancio di un prodotto innovativo;
• avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;
• sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente con- tratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
Clausola di salvaguardia
Le Parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero interve- nire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente arti- colo contrattuale, procederanno a una armonizzazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina legale.
Art. 28 Lavoro a tempo parziale
Le Parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplina- ti dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, dovranno corrispondere ed essere funzionali a esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l’organizzazione del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze indivi- duali dei lavoratori, in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mobilità sostenibile e smart working.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 33 (Orario di lavoro) del presente contratto.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
1. gli elementi previsti dall’art. 22 (Assunzione – Documenti) del presen- te contratto;
2. la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario.
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Disciplina comune
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferi- mento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale), ovvero con una combinazione di tali mo- dalità attuative (part-time misto).
In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accor- do di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole elastiche), o per rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tali clausole contrattuali, il lavoratore a tempo parziale all’atto della sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche, potrà essere assistito su propria richiesta dalle R.S.U. o in assenza di esse dalle XX.XX. firmatarie il ccnl.
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di due giorni lavorativi e prevederanno, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione oraria del
15% omnicomprensiva dei riflessi sull’insieme degli istituti indiretti e differiti. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in re- lazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le man- sioni svolte e/o da svolgere;
c) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.
Le Parti esprimono l’intendimento di valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ai lavoratori che rientrano al lavoro da un periodo di congedo in base all’art. 39 (Congedi) lettera B1 e all’art.58 (Tutela maternità e paternità) del presente ccnl, è concesso - su richiesta - un contratto di lavoro a tempo parziale reversibile della durata massima di un anno.
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Disciplina comune
Con riferimento alle norme di legge in materia di tempo parziale, le parti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative e/o pro- duttive e nei casi e nei limiti delle disposizioni, di cui all’art. 33 (Orario di lavoro - lett. A) del presente contratto, previste per i lavoratori a tempo pieno, l’Azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale presta- zioni eccedenti l’orario di lavoro concordato, sempreché dette presta- zioni abbiano carattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non permanenti.
Il datore di lavoro informerà la R.S.U. sulle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
Art. 29 Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5 aree professionali nell’ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più li- velli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in quest’ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento della mansione nell’area stessa.
I profili, distribuiti nell’ambito dei livelli, rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate e hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto profes- sionale superiore a quello del relativo profilo, l’inquadramento sarà effet- tuato - nell’ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello cui il profilo si riferisce.
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Disciplina comune
La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità.
Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e ar- ricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionali, sia presenti sia nuove.
La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano a essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo in- terconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si in- tendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B).
Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U..
Commissione nazionale tecnica paritetica per l’inquadramento del personale
Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o
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Disciplina comune
di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non po- tranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999.
A) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA Area direttiva
Declaratoria Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni diret- tive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con au- tonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata pre- parazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
III° Livello - Profili
Impiegati:
• appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon andamento di attività aziendali con notevole esperienza acquisita a se- guito di prolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono preposti alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svol- gono attività di alta professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.
II° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con ap- profondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa
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Disciplina comune
e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico – gestionale;
• specialisti di processo e/o di servizio con comprovate conoscenze xxx- xxxx-pratiche con competenza per la soluzione dei problemi sia nell’a- rea produttiva sia in quella tecnologica o amministrativa.
I° Livello - Profili
Impiegati:
• tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di coor- dinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi in stabi- limenti di particolare complessità per l’ottimizzazione dell’efficienza e dei risultati di esercizio;
• addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del mer- cato che offrano un contributo significativo alla migliore gestione delle attività di vendita e di assistenza alla clientela;
• addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di macina- zione;
• tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di ma- nutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi;
• programmatore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, sviluppa e realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e metodologie avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi di lavoro e che sia in possesso di specifica preparazione scolastica e professionale e di comprovata e prolungata esperienza;
• addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e pro- lungata esperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale.
Area concettuale
Declaratoria Appartengono all’area concettuale i lavoratori - impiegati, intermedi e operai - che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza.
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Disciplina comune
Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
III° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli servizi am- ministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi impianti.
Intermedi:
• preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione operativa degli interventi di manutenzione meccanica o elettroapparecchista sia per la conservazione di impianti e macchine sia dei nuovi impianti; prov- vedono ai collaudi dei lavori affidati a terzi.
II° Livello – Profili
Impiegati:
• disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima con eventuale utilizzo di sistemi CAD/CAM;
• addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie branche della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e passivo;
• acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
Intermedi:
• preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in cicli tec- nologici di elevata complessità;
• preposti alla conduzione dell’intero ciclo tecnologico di cementeria a ci- clo completo tradizionale di elevata complessità;
• preposti alla conduzione e al controllo dell’intero ciclo tecnologico ope- ranti in sala centralizzata di cementeria a medio - bassa potenzialità.
Operai:
• specialisti che interpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata complessità, provveden- do alla diagnosi dei guasti, individuando le modalità più efficaci di inter- vento provvedendo, direttamente o con l’ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie per il ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi, provvedendo ai relativi collaudi.
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Disciplina comune
I° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei pro- dotti finiti avvalendosi di videoterminali o p.c.;
• addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali.
Intermedi:
• preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale;
• preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave;
• capi squadra di montatori e manutentori (edili, meccanici, elettrici elet- tronici, etc.) di attrezzature, macchine e impianti del ciclo produttivo completo;
• assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, ope- ranti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di tutte le attività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo qua- litativo per il rispetto degli standards prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità.
Operai:
• conduttori dell’intero ciclo tecnologico di cementeria con sala centraliz- zata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni e interventi a reparto;
• specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di prolun- gata e comprovata esperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi parteci- pando ai relativi collaudi;
• specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche acqui- site mediante prolungata esperienza che compie interventi periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine e impianti di elevata complessità secondo procedure predeterminate, al fine di evidenziare eventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guasti, prov- vede alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi affidati a terzi, partecipando ai relativi collaudi.
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Disciplina comune
Area specialistica
Declaratoria Appartengono all’area specialistica i lavoratori - impiegati, intermedi e operai - che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscen- ze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appar- tenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
III° Livello – Profili
Impiegati:
• disegnatori d’ordine;
• addetti a uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al prece- dente livello, abbiano maturato significativa esperienza nell’area di competenza;
• addetti di segreteria con adeguata esperienza.
Intermedi:
• preposti ai reparti dei centri di macinazione;
• capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo completo.
Operai:
• lavoratori inseriti strutturalmente con continuità nei turni di lavoro di diversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più mac- chine principali;
• lavoratori addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine principali;
• conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori performances;
• conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di impianto/i macinazione - essiccazione carbone, di cui curano pure il funzionamento;
• conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il pro-
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Disciplina comune
cesso di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzioni;
• conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso, uni- tamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento e all’u- midità residua dei semiprodotti essiccati, intervenendo per le dovute correzioni;
• conduttori, a reparto, di molini del crudo e cemento, in circuito chiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i con- trolli di ordine chimico-fisico, intervenendo per le dovute correzioni;
• specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni pe- riodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inte- so ad accertarne lo stato di efficienza;
• specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e/o elettronica, che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparec- chiature elettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino dell’efficienza e provvedendo direttamente, o con l’ausilio di altri lavoratori, alle opera- zioni necessarie anche di elevata complessità e delicatezza;
• addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di pa- tente di 1° grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla manutenzione ordinaria;
• analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell’industria del cemento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l’uso di apparecchiature di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni;
• addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l’utilizzo di mezzi di trasporto e di macchine operatrici, con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave;
• addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia per la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizioni di lavoro in grado di assicurare la sostituzione del team - leader (gesso);
• conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di più im- pianti e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni e interventi a reparto (calce e gesso).
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Disciplina comune
II° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi ripro- ducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo (videoscrittura, posta elettronica, ecc.).
Operai:
• specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e mon- taggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro - seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione - avvalendosi anche di altri collaboratori;
• specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità autonoma di operare su schizzi e con correzione/adattamento pezzi;
• specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, ripa- razione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettro- nici sia in officina sia nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti;
• minatori-fuochini che prendono in carico e utilizzano a regola d’arte gli esplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica; sono in possesso della patente prevista dalla legge;
• analisti che, applicando formule predefinite, effettuano determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, che abbiano influenza sulla produ- zione;
• addetto a sistemazione, controllo, codifica e distribuzione dei materiali di magazzino con comprovata esperienza e aggiornata conoscenza di tutti i materiali movimentati;
• coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e conse- gna prodotti;
• conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli chimico- fisici per la qualità del prodotto;
• addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte);
• addetti impianti di miscelazione/preparazione impasti per lastre (gesso).
I° Livello – Profili
Impiegati:
• addetti a operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure prestabilite.
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