ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ALLEGATO_1 IPZS.REGISTRO UFFICIALE.0019540.U.31-03-2022
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PER L’ATTUAZIONE DI “BANDI DI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE”
TRA
L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (nel seguito anche AgID) con sede in Roma, via Xxxxx 21, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
E
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A (nel seguito anche Poligrafico o IPZS) con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx 00, Partita IVA n. 00880711007, Codice fiscale e R.I. n. 00399810589, in persona dell'Amministratore Delegato, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto
di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le "Parti" o singolarmente la "Parte"
Premesse
VISTI i compiti istituzionali del Poligrafico, quale società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, referente per la tutela degli interessi primari dello Stato, impegnata nello svolgimento di attività finalizzate alla prestazione di prodotti, servizi e progettualità a elevato valore intrinseco, in termini di garanzia, sicurezza, tutela della salute, anticontraffazione e tracciabilità, così come definiti dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante “Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato”;
VISTA la delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione - ANAC del 31 agosto 2016, n. 918, che nel richiamare la personalità giuridica pubblica di IPZS istituito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e che svolge i compiti di cui alla citata legge n. 559/1966, ha ritenuto applicabile l’articolo 15 della legge n. 241/1990 ad accordi di collaborazione sottoscritti da IPZS con altre pubbliche amministrazioni in quanto IPZS medesimo si configura come “organismo di diritto pubblico”; applicabile in ogni caso nei limiti della specificità dell’oggetto dell’accordo e dell’eventuale previsione di un mero rimborso parziale degli oneri sostenuti dalle Parti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTO, in particolare, l’articolo 14-bis del succitato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che individua l’Agenzia per l’Italia Digitale quale soggetto “preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea” e in
particolare quanto alla lettera d) del comma 2 in merito alla “predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale”;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 47 Agenda digitale italiana;
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i;
VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;
VISTO l’art. 19 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale, in particolare, attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale un ruolo peculiare e compiti specifici nella realizzazione di progetti che riguardano attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
VISTO il comma 2-bis del citato articolo 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
VISTO, altresì, l’articolo 37 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Aggregazione e centralizzazione delle committenze”, in base al quale le centrali di committenza possono “aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;
TENUTO CONTO della comunicazione COM 799 del 14 dicembre 2007 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per
garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa», nella quale è proposto un approccio innovativo basato sull'integrazione degli strumenti per l'innovazione con gli appalti pre-commerciali;
VISTO il Protocollo d’intesa per l’attuazione di una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica, sottoscritto in data 16 aprile 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), dal Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) che, tra l’altro, individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale il soggetto attuatore del programma;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 di approvazione del “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021” con cui si istituisce la Piattaforma per gli appalti di innovazione xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020 con cui è stato approvato il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022”, che individua nel programma “Smarter Italy” e negli appalti di domanda pubblica intelligente strumenti di innovazione sociale, di riduzione delle disuguaglianze e delle diversità;
VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, nella versione adottata con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015, come anche nella versione adottata dalla stessa CE C(2020)8044 del 17 novembre 2020, che prevede negli Assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione mirate alla modernizzazione, trasparenza e semplificazione;
TENUTO CONTO che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha realizzato nell’ambito del progetto “Italia Login - la casa del cittadino” - finanziato a valere sulle risorse del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 - la piattaforma per gli appalti di innovazione, prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali;
CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale promuove azioni di innovation procurement broker nei confronti del sistema pubblico supportando le amministrazioni che intraprendono progetti e acquisti di innovazione in coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA;
CONSIDERATO che il Poligrafico, nel quadro delle sue attività istituzionali ripone una costante attenzione all’innovazione di processo e di prodotto, al fine di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione e del cittadino le competenze professionali e le conoscenze tecnologiche acquisite;
CONSIDERATO altresì che il Poligrafico è costantemente impegnato nell’individuazione di nuove tecnologie e che tale impegno si realizza in progetti di ricerca e sviluppo e in sperimentazioni;
RAVVISATO l’interesse del Poligrafico a collaborare con l’Agenzia per l’Italia Digitale per la co-progettazione e l’attuazione collaborativa e associata di appalti per soddisfare i fabbisogni di innovazione individuati dal Poligrafico.
tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Premesse e definizioni)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
a) “Poligrafico”: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
b) “Agenzia”: l’Agenzia per l’Italia Digitale
c) “Parti”: il Poligrafico e l’Agenzia;
d) “Accordo quadro o Accordo”: il presente Accordo di collaborazione;
e) “Piattaforma per il procurement di innovazione”: piattaforma prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022 per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali;
f) “Fabbisogno di innovazione”: un fabbisogno pubblico di innovazione che attraverso un significativo avanzamento tecnologico, indirizza un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o genera un rilevante impatto sull’efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione;
g) “Appalti di innovazione”: appalto finalizzato all’acquisto di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne.
Art. 2 (Finalità e oggetto)
1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a potenziare la capacità del Poligrafico di soddisfare i propri bisogni di innovazione con lo strumento degli appalti, nonché di contribuire a promuovere l’utilizzo degli appalti di innovazione nell’intero sistema pubblico.
2. Oggetto del presente Accordo è:
a. la valutazione preliminare dei fabbisogni di innovazione del Poligrafico, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni, e l’individuazione di eventuali fonti di finanziamento;
b. la definizione di iniziative per l’attuazione congiunta di uno o più Appalti di innovazione volti a soddisfare i fabbisogni di innovazione del Poligrafico come sopra individuati;
c. la definizione di prassi e strumenti per la completa digitalizzazione delle procedure di appalto di innovazione.
3. Le modalità di attuazione congiunta degli appalti di innovazione sono disciplinate mediante la successiva stipula di appositi Accordi esecutivi del presente Accordo Quadro.
4. Ciascun Accordo esecutivo dettaglia le condizioni di esecuzione dell’Appalto di innovazione e i correlati elementi tecnici ed economici.
5. Ciascun Accordo esecutivo definisce gli obblighi e i compiti in carico a ciascuna Parte e li esprime nella forma di “Matrice di assegnazione delle responsabilità” (RACI) o equivalente.
6. La stipula di ciascun Accordo esecutivo avviene nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.
Art. 3
(Xxxxx e compiti delle Parti)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1 del presente Accordo:
a) il Poligrafico svolge il ruolo del soggetto pubblico che esprime i fabbisogni di innovazione e, nell’attuazione congiunta di appalti, di stazione appaltante relativamente alle procedure di Appalti di innovazione;
b) l’Agenzia svolge l’attività di supporto specialistico per l’esecuzione delle procedure di
Appalti di innovazione.
2. I ruoli e i compiti delle Parti per ciascun Appalto sono specificati in dettaglio negli Accordi esecutivi di cui all’articolo 2 e nella relativa “Matrice di assegnazione delle responsabilità”.
3. Per l’attuazione dell’Accordo le Parti mettono a disposizione:
a) risorse professionali per l’operatività delle attività oggetto della collaborazione, nel rispetto dei tempi e modi descritti negli Accordi esecutivi;
b) risorse e/o locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
c) servizi di comunicazione per la promozione delle attività di cui al presente Accordo e agli Accordi esecutivi.
4. L’Agenzia, inoltre, mette a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, la piattaforma per gli appalti di innovazione (xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, per lo svolgimento delle funzioni di innovation procurement broker e per l'attuazione degli Appalti di innovazione.
Art. 4 (Referenti)
1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:
a) Per l’Agenzia: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxx de Xxxxxxx.
b) Per il Poligrafico: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx.
2. Ciascuno dei soggetti sopra indicati avrà facoltà di delegare altro soggetto per le attività di propria competenza.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Art. 5
(Oneri economici e rendicontazione)
1. Gli oneri connessi alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, in quanto espressione dei compiti istituzionali delle Parti, sono a carico di ciascuna di esse.
2. Ciascun Accordo esecutivo quantifica eventuali ristori parziali dei maggiori oneri sostenuti da una delle due Parti, nonché le modalità di trasferimento di tali ristori tra una Parte e l’altra.
Art. 6 (Proprietà dei risultati)
1. Ciascuna delle Parti rimane esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e messo a disposizione per l’attuazione del medesimo.
2. La conoscenza tecnico-scientifica prodotta dalle attività poste in essere dalle Parti nell’ambito del presente Accordo è di proprietà dell’Agenzia e del Poligrafico, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, nonché ai fini di promozione e formazione delle attività oggetto della collaborazione.
3. I diritti sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo condotte dai soggetti aggiudicatari dei bandi di domanda pubblica intelligente sono disciplinati da ciascun bando di gara affinché il Poligrafico possa utilizzarli nell’ambito dei propri compiti. L’Agenzia assume l’onere di diffondere la conoscenza di quanto reso disponibile dal Poligrafico, anche attraverso la Piattaforma per gli appalti di innovazione.
4. La proprietà delle soluzioni innovative acquisite e la titolarità dei diritti di proprietà industriale relativi alle soluzioni sviluppate al termine dell’esecuzione degli appalti è
disciplinata da ciascun bando di gara.
5. Sono comunque fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
6. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 7 (Durata)
1. Il presente Accordo ha una validità di 60 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso ed è prorogabile mediante comunicazioni formali trasmesse a mezzo posta elettronica certificata.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti esclusivamente in forma scritta qualora siano considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi nonché dei propri compiti istituzionali.
Art. 8 (Recesso)
1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto di tre mesi all’altra Parte, tramite posta elettronica certificata.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura che detto recesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all’altra Parte e comunque alla realizzazione, di quanto previsto, fino a quel momento, da eventuali Accordi esecutivi in corso.
3. Qualora il recesso venga esercitato a seguito di impegni o obblighi assunti dall’Agenzia con terze parti in esecuzione del presente Accordo, il recesso avrà efficacia dopo l’esaurimento dei vincoli assunti dall’Agenzia in esecuzione dell’Accordo.
4. In ipotesi di esercizio della facoltà di recesso da parte del Poligrafico, quest’ultimo è tenuto a rimborsare all’Agenzia eventuali costi connessi e a tenere indenne la stessa da ogni richiesta di terze parti in merito a pretese direttamente collegate al recesso.
Art. 9 (Pubblicità)
1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni svolte nell’ambito del presente Accordo.
Art. 10 (Riservatezza)
1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l’altra Parte o le terze parti partecipanti ai bandi di domanda pubblica intelligente di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
Art. 11 (Informativa trattamento dati)
1. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo è effettuato in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.
2. Con separato atto saranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Accordo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.
Art. 12
(Codice Etico e prevenzione della corruzione)
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti internet. Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all’attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.
2. Le Parti assicurano e garantiscono il pieno e assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
3. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e si impegnano, nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo, ad operare in assoluta conformità ai principi di trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al medesimo Decreto. L’inosservanza di tale impegno di una Parte dà facoltà all’altra Parte di recedere
dall’Accordo.
Art. 13
(Foro competente)
1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non si possano risolvere in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A L’Amministratore Delegato | Per l’Agenzia per l’Italia Digitale Il Direttore Generale |
Xxxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx Xxxxx
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Amministratore Delegato 30.03.2022 11:52:37 GMT+01:00
XXXXXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXXX Data: 2022.04.15 16:30:23
+02'00'