RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER UFFICI DIRIGENZIALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo
Settore Logistica e fornitori Ufficio Gare e Contenzioso
RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER UFFICI DIRIGENZIALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
Art. 2 – Tipologia e caratteristiche dei beni oggetto di fornitura Art. 3 - Importo dell’affidamento
Art. 4 - Durata del contratto
Art. 5 - Modalità di esecuzione della fornitura
Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente Art. 7 - Fatturazione e pagamento
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 9 - Responsabilità dell’aggiudicataria Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione Art. 12 - Divieto di cessione del contratto Art. 13 - Cessione del credito
Art. 14 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società Art. 15 - Disposizioni antimafia
Art. 16 - Foro competente
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0080226.13-04-2018-U
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
Il presente documento contiene le Condizioni Particolari di contratto della RDO per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per n° 4 studi da collocare presso gli Uffici dei Direttori di vertice centrali nominati dell’Agenzia dell’Entrate.
L’aggiudicataria si impegna ad eseguire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella RDO e nel presente documento, la fornitura richiesta e tutti i servizi connessi e necessari alla posa in opera degli arredi.
Le condizioni particolari di fornitura contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 – Tipologia e caratteristiche dei beni oggetto di fornitura
La fornitura si compone di arredi da destinare ai n. 4 studi da collocare presso gli Uffici dei Direttori di vertice centrali nominati dell’Agenzia dell’Entrate.
La tipologia dei prodotti dovrà, pertanto, essere di tipo “dirigenziale”.
I beni oggetto di fornitura, le cui quotazioni sono da indicare nel file “elenco beni.xls”, sono i seguenti:
- N. 4 scrivanie con piano in vetro;
- N. 4 allunghi con piano in vetro;
- N. 4 cassettiere;
- N. 4 lampade da tavolo;
- N. 4 tavoli da riunioni con piano in vetro (circa 8 posti);
- N. 8 armadi (mobili contenitori) alti;
- N. 4 armadi (mobile contenitore) bassi;
- N. 4 sedute da lavoro per Direttore Centrale;
- N. 40 sedute di cortesia, delle quali, n. 8 sedute per ospiti Direttore Centrale e n. 32 sedute per i tavoli riunioni.
Le caratteristiche minime dei beni oggetto di fornitura sono le seguenti:
SCRIVANIA E ALLUNGO CON PIANO IN VETRO:
La scrivania è composta da piano in vetro con struttura metallica di dim. 180 (200) x 80 cm e un allungo di dim. 120 x 60 cm, complanare con le stesse caratteristiche e finiture.
Piano in vetro: temperato retro-laccato, spessore massimo 20 mm, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido, ancorati alla struttura metallica mediante supporti in acciaio inox.
Colore satinato.
Struttura metallica: è formata da telaio metallico trattato con vernici a polveri epossidiche colore argento metallizzato. Quattro gambe in lamiera zincata piegata opportunamente sagomate e forate per l’ancoraggio ai telai e per la sede dei piedini livellatori; oppure coppia di gambe metalliche colorate a polveri epossidiche argento metallizzato.
Le gambe hanno un vano passacavi (interno o esterno alla gamba) ispezionabile mediante carter metallico in lamiera stampata cromata.
CASSETTIERA:
La cassettiera è composta da una struttura interna con pannelli di particelle di legno spessore massimo 20 mm, nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico in tinta con la superficie.
Serratura unica che chiude tutti i cassetti.
I frontali, la schiena, il top ed i fianchi realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF, spessore massimo 20 mm con la faccia interna in nobilitato e le parti a vista rivestite in foglia calandrata monostrato di PVC. Colore noce/wengè.
La struttura interna dei cassetti costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon datati di fine corsa.
La struttura poggia su ruote piroettanti in nylon.
ARMADI (MOBILI CONTENITORI):
Struttura: costituita da base, cappello, due fianchi e schiena (spessore massimo 20 mm). Realizzata con pannelli di particelle legno in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero.
Ripiani: realizzati con pannelli di particelle legno spessore circa 25 mm nobilitato in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo ABS 2 mm in tinta con la superficie. Dotati di ferramenta a scomparsa.
Frontali e ante: realizzati con pannello di particelle di legno spessore massimo 20 mm nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS 2 mm in tinta con la superficie. Le cerniere con apertura a 110° con regolazione. La serratura tipo yale munita di chiave. Nel caso dei mobili h 200, le ante della parte superiore saranno a battente in vetro retro-laccato in modo da non permettere la visione all'interno del mobile stesso, rispondenti alla normativa vigente. Le ante inferiori saranno invece cieche e risponderanno alla descrizione sopra esposta.
Dimensioni: mobile contenitore alto dim.: L100xP45x200 h cm (circa); mobile contenitore basso dim.: L100xP45x85 h cm (circa).
Finitura: Top e ante cieche colore noce/wengè.
TAVOLO RIUNIONI CON PIANO IN VETRO:
Il tavolo è composto da piano in vetro con struttura metallica di dimensioni tali da poter accogliere almeno otto persone, il modello e la finitura dovrà essere in armonia con la scrivania.
Piano in vetro: temperato retro-laccato, spessore massimo 20 mm, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido, ancorati alla struttura metallica mediante supporti in acciaio inox.
Colore satinato.
Struttura metallica: formata da telaio metallico trattato con vernici a polveri epossidiche colore argento metallizzato. Quattro gambe in lamiera zincata piegata opportunamente sagomate e forate per l’ancoraggio ai telai e per la sede dei piedini livellatori; oppure coppia di gambe metalliche colorate a polveri epossidiche argento metallizzato.
SEDUTA DIRETTORE CENTRALE:
Poltrona girevole con braccioli, basamento in alluminio lucido a 5 razze, ruote piroettanti e autofrenanti.
Il piano seduta regolabile in altezza mediante colonna a gas e girevole.
Schienale dotato di poggiatesta, meccanismo di inclinazione sincronizzata, sistema antishock e supporto lombare ad altezza regolabile.
Braccioli di forma chiusa antimpigliamento, regolabili, con poggia braccio in poliuretano morbido.
Sedile e schienale contigui regolabili in altezza, imbottiti e rivestiti, con meccanismo sincronizzato completo di traslatore sedile.
Rivestimento in pelle colore nero.
SEDUTA OSPITE DIRETTORE CENTRALE:
Poltrona girevole con braccioli, basamento in alluminio lucido a 5 razze, ruote piroettanti e autofrenanti.
Il piano seduta regolabile in altezza, mediante colonna a gas e girevole. Schienale con meccanismo di inclinazione sincronizzata ad altezza regolabile.
Braccioli di forma chiusa antimpigliamento, regolabili, con poggia braccio in poliuretano morbido
Sedile e schienale contigui regolabili in altezza, imbottiti e rivestiti, con meccanismo sincronizzato completo di traslatore sedile.
Rivestimento in pelle colore nero.
Nella fornitura è compresa la posa in opera dei beni per i quali sia oggettivamente necessaria, i cui costi ed oneri sono e restano a carico dell’aggiudicataria.
Art. 3 - Importo dell’affidamento
L’importo a base d’asta della RDO è pari ad € 32.780,00 al netto dell’IVA. All’aggiudicataria sarà liquidato il corrispettivo offerto nella RDO per la fornitura richiesta. Tale corrispettivo deve intendersi a corpo per l’intera fornitura e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l’intera durata contrattuale.
Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008; gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati dall’aggiudicataria nella dichiarazione di offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto avrà durata strettamente necessaria alla fornitura e posa in opera dei beni oggetto di fornitura. Successivamente alla stipula l’Agenzia provvederà a richiedere all’aggiudicataria l’avvio dell’esecuzione della fornitura.
La fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’Agenzia.
Art. 5 - Modalità di esecuzione della fornitura
L’esecuzione della fornitura dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento.
La fornitura e la posa in opera dovranno essere effettuate presso le Direzioni Centrali in Roma previ accordi con il referente di Agenzia. Gli indirizzi di consegna verranno indicati al solo aggiudicatario della procedura di gara.
Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
L’aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia. Resta inteso che l’aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione dei Contratti.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 7 – Fatturazione e pagamento
A seguito dell’ultimazione di ogni fornitura, l’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici riceventi, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I.
Oltre ai suddetti codici IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione):
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria.
L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Si segnala infine che dal 1° luglio 2017 è applicabile lo Split Payment anche all’Agenzia delle Entrate come previsto dall’art. 1 del DL 50/2017.
Quindi, per le fatture elettroniche trasmesse all’Agenzia, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. La fatture elettroniche che non presentano il valore “S” in corrispondenza del citato campo 2.2.2.7 verranno rifiutate e dovranno essere riemesse.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti.
Ogni aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
Ogni aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
Ogni aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
Ogni aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9 - Responsabilità dell’aggiudicataria
L’aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose; restano a carico dell’aggiudicataria gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione della fornitura; l’aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Agenzia o a terzi.
Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo.
La penale sarà applicata giornalmente e fino al giorno della corretta esecuzione, anche in caso di esecuzione della fornitura difforme dagli obblighi previsti dal presente documento.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- mancata ultimazione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione
L’aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria di ciascun lotto dovrà costituire e presentare all’Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ consentito il dimezzamento in caso di possesso della certificazione di qualità o equivalente.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell’appalto.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO nonché i crediti da esso derivante.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 13 - Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.lgs 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’Aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 15 - Disposizioni antimafia
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e sm.i..
In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 - Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Per il dirigente ad interim Xxxxxxxx Xxxxxxx Il funzionario delegato
Xxxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente