RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
ACQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
Novembre 2016
INDICE
SEZIONE I NORME GENERALI IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE CONTENUTE NELL’ACQ 7 AGOSTO 1998 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI 7
8
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 8
Ambito ed iniziativa per la costituzione 8
Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele 11
Xxxxxx e sostituzione nell’incarico 12
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche 13
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici 14
17
Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU 17
Modalità per indire le elezioni 17
Quoziente necessario per la validità delle elezioni 18
Elettorato attivo e passivo 19
Compiti della commissione elettorale 21
Composizione del seggio elettorale 24
Attrezzatura del seggio elettorale 24
Riconoscimento degli elettori 24
Certificazione della votazione 25
Ricorsi alla commissione elettorale 26
Comunicazione della nomina dei componenti della RSU 27
SEZIONE II – ACCORDI DI INTEGRAZIONE DELL’ACQ 7 AGOSTO 1998 RELATIVI A SINGOLI COMPARTI 28
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SSN ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIE PER LA
DEFINIZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE 16 OTTOBRE 1998
28
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIE PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
22
30
COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER
IL
COMPARTO
32
Ambiti di costituzione delle RSU 33
Dipendenti operanti presso sedi estere 34
Inizio e termine delle operazioni elettorali 35
Dichiarazione congiunta n. 1 36
Dichiarazione congiunta n. 2 36
COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE 3 NOVEMBRE 1998
37
Ambiti di costituzione delle RSU 38
Inizio e termine delle operazioni elettorali 39
Dichiarazione congiunta n.1 40
Dichiarazione congiunta n. 2 40
SEZIONE III PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 24 ottobre 2014 41
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni 42
Mappatura delle sedi elettorali 43
Accordi integrativi di comparto 44
SEZIONE IV - APPENDICE NORMATIVA 46
NORME DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 RICHIAMATE NEI TESTI CONTRATTUALI COLLAZIONATI
46
Articolo 9 - Partecipazione sindacale 46
Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 46
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
.......................................................................................................... 48
Articolo 72 – Abrogazioni di norme 50
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali quadro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNQ, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Il testo è strutturato in quattro sezioni: nella prima sono riportate le norme di carattere generale che disciplinano la RSU, il suo funzionamento e le modalità di elezione della stessa; la seconda contiene gli accordi di integrazione della disciplina contrattuale riferiti al singolo comparto; la terza riporta l’ultimo Protocollo per la definizione del calendario elettorale; la quarta, infine, è una appendice normativa che riporta gli articoli del d.lgs. n. 165 del 2001 richiamati nel testo contrattuale.
Va evidenziato che si tratta di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNQ, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNQ vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con «omissis»;
• dalle note è possibile ricostruire la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI QUADRO COLLAZIONATI: ACQ per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il
7 agosto 1998; Accordo d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 3 – parte seconda dell’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 8 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 6 aprile 2004; Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto l’11 giugno 2007; ACQ d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24 settembre 2007; Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 1 dell’ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012; Accordo su integrazione e modificazioni dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013; Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 28 ottobre 2014; CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
Inoltre:
Comparto Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
Comparto Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
Comparto Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
Comparto Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998
Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri
NORME GENERALI IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE CONTENUTE NELL’ACQ 7 AGOSTO 1998 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
Obiettivi e finalità
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all’art. 471 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l’art. 1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l’art. 1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 47 bis2 del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs. 29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
1 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46).
2 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 48).
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come "CCNL quadro del 7 agosto 1998”.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Ambito ed iniziativa per la costituzione
(art. 2 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l’elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l’iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell’intero comparto nelle date indicate nel calendario …omissis3…, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. …omissis4… l’adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici,
3 Inciso superato e dunque omesso: «allegato». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento al calendario definito nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 24 ottobre 2014 a pag. 41.
4 Inciso superato e dunque omesso: «In prima applicazione del presente accordo».
deve avvenire entro il …omissis5… ed è comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all’accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all’atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all’ARAN
4. 6Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/19987.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle
5 Inciso superato e dunque omesso: «30/9/1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento al termine definito nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 24 ottobre 2014 a pag. 41.
6 I comparti che per i quali sono stati stipulati degli accordi integrativi sono: Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;
Regioni ed autonomie locali - l’Accordo del 22 ottobre 1998; Enti pubblici non economici – Accordo del 3 novembre 1998; Ministeri – Accordo 3 novembre 1998. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri. Tali accordi sono riportati nella sezione II – Accordi di integrazione dell’ACQ 7 agosto 1998 (PAG. 28)
7 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 43, comma 13 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 48).
problematiche connesse al d.lgs.626/19948, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
Costituzione delle RSU
(art. 3 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
Numero dei componenti
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
Compiti e funzioni
(art. 5 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
8 Il riferimento deve ora intendersi al X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 479, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art. 1010 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 1211 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
(art. 6 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all’art. 44, comma 1, lett. f)12 del d. lgs. 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell’art. 913 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998.
9 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46).
10 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 9 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46)
11 Art. 12 CCNQ 7/8/1998: «1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’ possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. 2. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. 3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6».
12 Comma abrogato dall’art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 50).
13 Art. 9 CCNQ 7/8/1998 e s.m.i: «1. …omissis… 2. …omissis… 3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative …omissis… 4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 1114 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Xxxxxx e sostituzione nell’incarico
(art. 7 ACQ 7/8/1998 - parte I come rinovellato dall’art. 3 del CCNQ 9/2/2015)15
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
inviato all’ARAN ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. 5. …omissis…».
14 Art. 11 CCNQ 7/8/1998: «1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi
retribuiti, orari o giornalieri, - …omissis… -per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa. 2. …omissis… Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle …omissis…3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree. 5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. 6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’art. 10, comma 6. 7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio».
15 L’intero articolo 7 dell’ACQ 7/8/1998 è stato sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9/2/2015. La formulazione originaria dell’art. 7 dell’ACQ del 7/8/1998 era la seguente:
«1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista15.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime».
16 Con riferimento al presente comma è stato stipulato il CCNQ d’interpretazione autentica dell’11 giugno 2007: art. 1
- 1. Con il termine “dimissioni” si intende la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano.
3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998 (PAG. 10) (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all’albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un’unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all’art. 4, parte Prima, dell’ACQ 7 agosto 1998 (PAG. 10) (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’istituzione scolastica ove sono in servizio. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica.
4. Qualora, a seguito dell’applicazione del comma 3, presso l’istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 7, comma 2, dell’ACQ 7 agosto 1998(PAG.12) (Xxxxxx e sostituzione nell’incarico). In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l’accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all’art. 4, Parte Prima, dell’ACQ
7 agosto 1998 (PAG. 10) (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’amministrazione o ufficio dove sono assegnati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un’unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 7, comma 2, dell’ACQ 7 agosto 1998 (PAG. 12) (Xxxxxx e sostituzione nell’incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall’art. 4 – Parte Prima – ACQ del 7 agosto 1998 (PAG. 10) (Numero dei componenti) per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013 (PAG 13).
Decisioni
(art. 8 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti17.
2. Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
Incompatibilità
(art. 9 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
Clausola di salvaguardia
(art. 10 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2 (PAG. 8)(Ambito ed iniziativa per la costituzione), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
17 Con riferimento al presente comma è stato stipulato il CCNQ d’interpretazione autentica del 6 aprile 2004:
…omissis…le parti ..omissis.. relativamente alla interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare le seguenti valutazioni:
1. la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;
2. sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
3. le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno;
4. la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale;
5. ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza. TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, limitatamente all'art. 8 del più volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato alle pubbliche amministrazioni rappresentate dall'ARAN, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue: ART. 1 - 1. Con il presente contratto si conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti, sulla base di quanto indicato nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1 (PAG. 8) (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 218, con tutte le loro prerogative.
Norma transitoria
(art. 11 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. …omissis19…
Adempimenti dell’ARAN
(art. 12 ACQ 7/8/1998 - parte I e art. 4 CCNQ 9/2/2015)
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l’ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell’ARAN.
18 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46).
19 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all’insediamento dei nuovi organismi.»
20 Comma sostituito dall’art. 4 del CCNQ 9/2/2015. L’originario comma 3 dell’art. 12 parte I dell’ACQ 7/8/1998 era il seguente: «3.Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2
entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta».
Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 (PAG. 46) del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero è assicurata un’idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell’art. 42, comma 10(PAG. 46) ,vengono individuati due specifici collegi elettorali, l’uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l’altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l’unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
Norma finale
(art. 13 ACQ 7/8/1998 - parte I)
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU
Modalità per indire le elezioni
(art. 1 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario21. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al
21 Da ultimo vedasi Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti del 28/10/2014 (PAG. 41).
personale interessato mediante affissione nell’apposito albo dell’Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l’accordo di cui al comma 1. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
Quoziente necessario per la validità delle elezioni
(art. 2 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
22 Con riferimento al presente comma è stato stipulato il CCNQ d’interpretazione autentica del 13 febbraio 2001: «art. 1 (Clausola di interpretazione autentica) «1. Con riguardo all’art. 1, comma 3, parte seconda dell’Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell’art. 7 parte prima dell’accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima.
2. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle XX.XX di categoria sopracitate».
Elettorato attivo e passivo
(art. 3 ACQ 7/8/1998 - parte II, come rinovellato dall’art. 1 del CCNQ 9/2/2015)23
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4 (PAG. 20) (Presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa.
5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.
23 L’intero articolo 3 – PARTE II - dell’ACQ 7/8/1998, come modificato dall’art. 1 del CCNQ del 24/9/2007 è stato sostituito dall’art. 1 del CCNQ 9/2/2015.
La formulazione originaria dell’art. 3 dell’ACQ 7/8/1998 era la seguente:
«1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.»
La formulazione introdotta dall’art. 1 del CCNQ del 24/9/2007 era la seguente:
«1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.
3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato».
Con riguardo a quest’ultimo testo (art 1 del CCNQ del 24/9/2007) è stato stipulato il CCNQ d’interpretazione autentica del 27/3/2012 con il quale « … si conferma che anche nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale».
Presentazione delle liste
(art. 4 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative … omissis24 ... che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5 (PAG. 21) (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.
24 La locuzione originaria è stata omessa in quanto rappresentava esclusivamente una modalità per individuare con certezza le associazioni rappresentative all’epoca della stipulazione dell’accordo. Esso recitava: « indicate nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma 7.
Commissione elettorale
(art. 5 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento (PAG. 17) (Modalità per indire le elezioni).
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all’art. 4, comma 1 (PAG. 20) (Presentazione delle liste) presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
Compiti della commissione elettorale
(art. 6 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’art. 1 (PAG. 17) (Modalità per indire le elezioni), almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Scrutatori
(art. 7 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l’inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.
Segretezza del voto
(art. 8 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Xxxxxx elettorali
(art. 9 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Preferenze
(art. 10 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all’entrata del seggio. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Modalità della votazione
(art. 11 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo di cui all’art. 1, comma 1 del presente regolamento (PAG. 17) (Modalità per indire le elezioni), almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Composizione del seggio elettorale
(art. 12 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 (PAG. 22) (Scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
Attrezzatura del seggio elettorale
(art. 13 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Riconoscimento degli elettori
(art. 14 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Certificazione della votazione
(art. 15 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Nell’elenco di cui all’art. 13, comma 2 (PAG. 24) (Attrezzatura del seggio elettorale), a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
Operazioni di scrutinio
(art. 16 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l’accordo dell’art. 1, comma 1, del presente regolamento (PAG. 17) (Modalità per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 12 - parte I (PAG. 16) del presente accordo (Adempimenti dell’Aran).
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
Attribuzione dei seggi
(art. 17 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
Ricorsi alla commissione elettorale
(art. 18 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi dall’art. 6, comma 1, ultimo punto (PAG. 21) (Compiti della Commissione elettorale).
Comitato dei garanti
(art. 19 ACQ 7/8/1998 - parte II)
1.Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un
funzionario dell’amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell’ULPMO25 o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
(art. 20 ACQ 7/8/1998 - parte II)
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l’accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.
25 Il riferimento deve ora intendersi alla Direzione Territoriale del lavoro (DTL)
26 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 48).
SEZIONE II – ACCORDI DI INTEGRAZIONE DELL’ACQ 7 AGOSTO 1998 RELATIVI A SINGOLI COMPARTI
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SSN
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIE PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
16 OTTOBRE 1998
Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
preso atto che con il citato CCNL si è attuato l’art.47 del decreto legislativo n.29/1993, così come modificato dall’art.6 del decreto legislativo n.396/199727, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
considerato che l’art.2 comma 5, lettere a, b, x x x (XXX. 0)(Xxxxxx ed iniziativa per la costituzione) del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale
si conviene
di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito :
1. E’ prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.
2. All’art.4, comma 1 (PAG.10) (Numero dei componenti) del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:
a) - nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
b) - nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità
27 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46)
Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.
E’ confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall’art.4 lett. b) e c) (PAG.10)
(Numero dei componenti) del Contratto Collettivo Quadro.
3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio …omissis…28 e terminano il
…omissis…29, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, (PAG. 22) (Scrutatori) parte II del CCNL quadro.
28 Inciso superato e dunque omesso: «alle ore 10 del 23.11.1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 24 ottobre 2014 a pag. 41
29 Inciso superato e dunque omesso: «25.11.1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIE PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
22 OTTOBRE 1998
- Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione dei relativo regolamento elettorale;
- che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993
n.29 e sue successive modificazioni30, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
- considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, (PAG. 8)(Ambito ed iniziativa per la costituzione) del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,
si conviene
di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.
Numero dei componenti
Il numero dei componenti la RSU, è pari a:
a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
30 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46)
31 Il Protocollo d’Intesa del 26 maggio 1994 è stato sostituito dal presente accordo
b) - negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.
Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.
Calendario delle votazioni
Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio …omissis…32 e terminano il …omissis…33, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, parte II (PAG. 22) (Scrutatori) del CCNL quadro.
32 Inciso superato e dunque omesso: «alle ore 12 del 23 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 24 ottobre 2014 a pag. 41.
33 Inciso superato e dunque omesso: «25 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle
COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMPARTO DEGLI EPNE 3 NOVEMBRE 1998
- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d. lgs. n. 29/199334 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
- considerato che l’art. 2 (PAG. 8)(Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
- tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;
le parti concordano quanto segue
34 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46)
35 Inciso superato e dunque omesso: «relativo al Quadriennio 1998 - 2001»
Ambiti di costituzione delle RSU
Le RSU sono costituite, nell’ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:
a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;
c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.
Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell’espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1) (PAG. 33) (Ambiti di costituzione delle RSU).
Numero dei componenti
a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1 (PAG. 33) (Ambiti di costituzione delle RSU):
- 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;
- 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.
b. Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo alinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell’organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.
c. Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di elettorato attivo e passivo.
d. Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c) (PAG.10) (Numero dei componenti), dell’Accordo quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.
Dipendenti operanti presso sedi estere
I dipendenti di ruolo dell’ICE …omissis…36che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell’area di applicazione del d. lgs. n. 29/199337 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell’unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l’Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l’esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento.
36 Inciso superato e dunque omesso: «e ENIT». L’Enit è stato trasformato in ente pubblico economico a norma dell’art. 16 del D.L. 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2014, n. 106, quindi non rientra più tra le amministrazioni a cui si applicano i CCNL e CCNQ stipulati dall’Aran.
37 Il riferimento deve ora intendersi al X.Xxx. 30 marzo 2001, n. 165.
Inizio e termine delle operazioni elettorali
Le votazioni hanno inizio ….omissis…38 e terminano il …omissis….39, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3 (PAG. 22) (Scrutatori), dell’Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il
…omissis…40.
Norma finale
Entro il termine perentorio del …omissis…41 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) (PAG.33) (Ambiti di costituzione delle RSU) stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l’elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato all’ARAN.
Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.
38 Inciso superato e dunque omesso: «alle ore 12 del 18 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 24 ottobre 2014 a pag…
39 Inciso superato e dunque omesso: «20 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle
40 Inciso superato e dunque omesso: «26 novembre successivo». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento
41 Inciso superato e dunque omesso: «28 settembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti concordemente dichiarano che :
1) nel punto 1 (PAG.33) (Ambiti di costituzione delle RSU) del presente Accordo, per “sedi individuate sulla base delle procedure in atto" si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (PAG. 35) (Clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
Dichiarazione congiunta n. 2
42 Dichiarazione omessa in quanto superata: «In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso».
COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA
7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
3 NOVEMBRE 1998
Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 4743 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
considerato che l’art.2 (PAG. 8)(Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;
considerato peraltro che l’Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all’esigenza di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;
tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.
le parti concordano quanto segue
43 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 46)
44 Il Protocollo d’Intesa del 12 maggio 1994 è stato sostituito dal presente accordo
Ambiti di costituzione delle RSU
a) Le RSU sono costituite nell’ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);
b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell’espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1) (PAG. 38)(Ambiti di costituzione delle RSU).
Numero dei componenti
a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1 (PAG. 38) (Ambiti di costituzione delle RSU):
- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50.
- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.
- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.
b. Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto
dall’art. 4, lettere b) e c) (PAG. 10) (Numero dei componenti) dell’Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).
Inizio e termine delle operazioni elettorali
Le votazioni hanno inizio …omissis…45 e terminano il …omissis…46, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3 (PAG. 22) (Scrutatori), dell’Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il
…omissis…47.
Norma finale
Entro il termine perentorio del …omissis…48, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l’elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all’ARAN.
Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per
45 Inciso superato e dunque omesso: «ore 12 del 18 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 24 ottobre 2014 a pag. 41.
46 Inciso superato e dunque omesso: «20 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle
47 Inciso superato e dunque omesso: «26 novembre successivo». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento
48 Inciso superato e dunque omesso: «28 settembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle
provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.
Dichiarazione congiunta n.1
Le parti concordano di dichiarare che:
1) nel punto 1 (PAG. 38) (Ambiti di costituzione delle RSU) del presente Accordo, per “sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6 (PAG. 39) (Clausola di salvaguardia), anche successivamente, dove si individueranno, in base alle nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
Dichiarazione congiunta n. 2
49 Dichiarazione omessa in quanto superata: «In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso».
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
24 ottobre 2014
Premessa
Visto che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio mandato a marzo 2015.
Considerato che l’art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 (PAG. 46) esclude la possibilità di proroga degli organismi in parola.
Tenuto conto che alla data odierna le trattative relative al CCNQ di definizione dei nuovi comparti non si sono ancora concluse.
Le parti, in data 28 ottobre 2014 si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell'art. 1 (PAG. 17) (Modalità per indire le elezioni) dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno:
A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel vigente CCNQ dell’11 giugno 2007:
- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università;
B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:
- ASI;
- CNEL;
- ENAC
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
13 gennaio 2015 | annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale |
14 gennaio 2015 | - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste |
23 gennaio 2015 | primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale |
28 gennaio 2015 | termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale |
6 febbraio 2015 | termine per la presentazione delle liste elettorali |
19 febbraio 2015 | affissione delle liste elettorali da parte della Commissione |
3-4-5 marzo 2015 | votazioni |
6 marzo 2015 | scrutinio |
6 – 12 marzo 2015 | affissione risultati elettorali da parte della Commissione |
13 – 23 marzo 2015 | invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia |
2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 6 febbraio 2015, dovranno produrre formale adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l’ARAN che rilascerà apposito attestato dell’avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell’Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono avvalersi della possibilità di richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo ARAN. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le XX.XX. di cui al comma 3 dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, sarà disponibile nel sito dell’ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.
Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e
2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, al personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni, cui sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tali dipendenti apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.
3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, della Scuola, delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.
Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998 (PAG. 32)
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998 (PAG. 37)
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998 (PAG. 30)
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998 (PAG. 28)
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall’accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.
Norma finale
1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano:
a) di impegnarsi per modificare alcuni aspetti del Regolamento elettorale entro la data del 30 novembre 2014;
b) che siano riassunte dall’ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.
SEZIONE IV - APPENDICE NORMATIVA
Norme del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 richiamate nei testi contrattuali collazionati
Articolo 9 - Partecipazione sindacale
(Art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 80 del 1998)50
1.Xxxxx restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.
Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
50 Articolo così sostituito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.51
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori52.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
51 Comma inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 marzo 2012, n. 38.
52 In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 65, comma 3, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.53
6. Agli effetti dell'accordo tra I'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe I'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del
53 Comma così modificato dall'art. 64, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso I'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 72 – Abrogazioni di norme
387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati
dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo D.P.R. n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15,da 17 a 21, 22 a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254:
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112; aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'art. 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'art. 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.