SCHEMA
SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(Allineato al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Schema di certificazione accreditato da
PRS N°067
Il presente schema è stato elaborato da AIASCERT S.R.L. in conformità alla norma UNI ISO IEC /17024:2012
AIASCERT S.r.l. - Viale Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, 110 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx
INDICE
5. REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE 9
5.1 Requisiti dei soggetti che intendono essere certificati come Coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) – (In grassetto sono riportati i requisiti aggiuntivi rispetto al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni) 9
5.2 Requisiti dei soggetti che intendono certificarsi come Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE)10
5.3 Requisiti per il riconoscimento di comprovata esperienza e competenza professionale ai fini dell'ammissione alla prova orale diretta, descritta al paragrafo 9.1.d 10
5.4 Requisiti comuni ai soggetti che intendono certificarsi come Coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione dei lavori (CSE) 11
6. QUOTE E ONERI PER LA CERTIFICAZIONE E IL SUO MANTENIMENTO 11
7. IL PROCESSO DELLA CERTIFICAZIONE CSP o/e CSE 11
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 12
8.1 Area del sapere (comune a CSP e CSE) 14
8.3 Area del saper essere (comune a CSP e CSE) 15
9.1 Contenuti e criteri di valutazione 16
9.1.a) Prima prova scritta: test con risposte chiuse (verifica di conoscenze) 16
9.1.b) Seconda prova scritta: svolgimento di temi (conoscenze e competenze) 16
9.1.d) Xxxxx orale per candidati in possesso di comprovata e consolidata competenza ed esperienza rientranti nei requisiti riportati al Paragrafo 5.3 17
9.2 Valutazione finale e conclusiva 18
11. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 18
11.2 Notifica (comunicazione) 18
12. TERMINI APPLICABILI ALLA PROVA DI ESAME E RIPETIZIONE DELLA STESSA 19
13. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 19
14. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 20
15. ACQUISIZIONE DI UNA SECONDA CERTIFICAZIONE 20
16. ACQUISIZIONE DI ENTRAMBE LE CERTIFICAZIONI (CSP E CSE) 20
17. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DI CANDIDATI GIA’ IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE
18. RICHIESTE DI INFORMAZIONI 21
19.1 Missione delle figure professionali oggetto del piano di lavoro 21
19.4 Tipologia Lauree, ex Art 98 DLgs 81/08 25
19.5 Riferimenti legislativi richiamati infra 27
1. PREMESSA
AIASCERT / BAN-CSP e CSE è lo Schema per la Certificazione delle competenze di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione), in sigla CSP e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori), in sigla CSE
2. SCOPO DEL BANDO
Il presente Bando definisce i requisiti minimi tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e le modalità operative per accedere alla Certificazione AIASCERT in qualità di:
♦ Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la
progettazione), in sigla CSP
♦ Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori), in sigla CSE.
Le figure professionali di riferimento sono quelle di cui all’art. 89, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. Lo schema tuttavia comprende e supera i requisiti minimi definiti dal D.Lgs. 81/2008.
La certificazione AIASCERT, attesta, tramite verifica dei titoli ed uno specifico esame, che il Candidato, non solo sia in possesso dei requisiti minimi previsti dalle leggi in vigore per ricoprire il ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione), e/o il ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) ma abbia anche una significativa e specifica esperienza su più cantieri e ulteriori conoscenze come dettagliato nel Bando al successivo capitolo 4 per svolgere con competenza, capacità, professionalità e correttezza le attività in questione.
Le missioni ed i compiti delle due figure professionali sono descritti in allegato.
3. RIFERIMENTI
🟃 Normativa tecnica e cogente applicabile allo schema
🟃 Bando di Certificazione delle competenze della figura professionale certificata
🟃 Codice deontologico AIASCERT /CO-01
🟃 Regolamento AIASCERT /RE_01 CSP/CSE
🟃 Regolamento AIASCERT /RE-04
🟃 Documentazione di riferimento AIASCERT
🟃 INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
🟃 INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (1)
🟃 INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza. (2)
4.1 Requisiti di legge
4. REQUISITI PROFESSIONALI
L'accesso alla professione di CSP e CSE è stato regolamentato, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, come specificato nella tabella che segue.
A partire dal 16/05/2008, i requisiti per l'accesso alle professioni di CSP e CSE sono regolamentati dal D.Lgs. n. 81/2008, come illustrato nella tabella seguente.
Requisiti D.Lgs. 81/08 Requisiti stabiliti dalla legge (D.Lgs. 81/08) per l’attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili | ||||
Disposto da D.Lgs 81/08 | Qualifica (si faccia riferimento anche al punto 18.4) | Requisito di esperien za nelle costruzio ni | obbligo e durata corso di formazione | Requisiti aggiuntivi e/o sostitutivi |
art. 98 comma 1 lettera a | laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; | 1 anno | SI Corso 120 ore con verifica di apprendimen to finale | NO |
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Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo Schema AIASCERT-CSP/CSE | Revisione 10 del 22/07/21 | ||||
Requisiti D.Lgs. 81/08 Requisiti stabiliti dalla legge (D.Lgs. 81/08) per l’attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili | |||||
Disposto da D.Lgs 81/08 | Qualifica (si faccia riferimento anche al punto 18.4) | Requisito di esperien za nelle costruzio ni | obbligo e durata corso di formazione | Requisiti aggiuntivi e/o sostitutivi | |
art. 98 comma 1 lettera b | laurea conseguita nelle seguenti classi X0, X0, X0, X00, X00, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; | 2 anni | SI 120 ore | NO | |
art. 98 comma 1 lettera c) | diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. | 3 anni | SI 120 ore | NO |
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Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo Schema AIASCERT-CSP/CSE | Revisione 10 del 22/07/21 | ||||
Requisiti D.Lgs. 81/08 Requisiti stabiliti dalla legge (D.Lgs. 81/08) per l’attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili | |||||
Disposto da D.Lgs 81/08 | Qualifica (si faccia riferimento anche al punto 18.4) | Requisito di esperien za nelle costruzio ni | obbligo e durata corso di formazione | Requisiti aggiuntivi e/o sostitutivi | |
art. 98 comma 2 | I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo Schema AIASCERT-CSP/CSE | Revisione 10 del 22/07/21 | ||||
Requisiti D.Lgs. 81/08 Requisiti stabiliti dalla legge (D.Lgs. 81/08) per l’attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili | |||||
Disposto da D.Lgs 81/08 | Qualifica (si faccia riferimento anche al punto 18.4) | Requisito di esperien za nelle costruzio ni | obbligo e durata corso di formazione | Requisiti aggiuntivi e/o sostitutivi | |
art. 98 comma 4 | L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ALLEGATO XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ALLEGATO XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. | 5 anni di attività tecnica nella sicurezz a nelle costruzi oni | NO | Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, non più in servizio |
5. REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE
5.1 Requisiti dei soggetti che intendono essere certificati come Coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) – (In grassetto sono riportati i requisiti aggiuntivi rispetto al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni)
5.1.1 I soggetti, in possesso dell’attestato di frequenza di un corso di 120 ore iniziato dopo il 18-4-2000, devono presentare:
a) l’attestato di frequenza al corso rilasciato da soggetti aventi titolo come precisato dall’art. 98 comma 2 del D.Lgs. 81/08, e le informazioni aggiuntive sul corso come richiesto nel modulo per la domanda di certificazione (MOD-RICH_CSP_CSE);
b) un’attestazione comprovante l’espletamento, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08, di attività di coordinamento della sicurezza in tre o più cantieri di entità complessiva superiore o uguale a 2500 giorni-uomo negli ultimi 5 anni;
c) un’attestazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08;
d) un’autocertificazione di non avere subito condanne penali per colpe dovute a inadempienze in materia di sicurezza e salute nei cantieri nei tre anni precedenti la richiesta di certificazione.
Nota: eventuali situazioni con formazione specifica antecedente al 18-4-2000 verranno esaminate singolarmente in sede di ammissione.
A) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
B) laurea conseguita nelle seguenti classi X0, X0, X0, X00, X00, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.”
NOTA: Il requisito di cui ai punti 5.1.1.b), 5.1.2.c), 5.1.3.b) e 5.3.2) inerente l’entità complessiva dei cantieri in cui sono state espletate attività di coordinamento della sicurezza, sarà accertato dall’esame dei dati desunti dalle notifiche preliminari, inviate in copia, mediante applicazione della seguente formula: N = C/580
dove:
N = numero cercato di giorni-uomo
C = importo complessivo presunto dei lavori (in €), dichiarato nelle notifiche preliminari.
L’attestazione può essere sostituita dalla copia della notifica preliminare ex art. 99D.Lgs. 81/2008
Situazioni relative ad incarichi precedenti al 2019 o “border line” rispetto a questo requisito verranno valutate singolarmente in sede di ammissione.
5.2 Requisiti dei soggetti che intendono certificarsi come Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE)
Tutte le situazioni e soggezioni di cui ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, relative al CSP sono confermate anche per il CSE; con riferimento al requisito di cui ai punti 5.1.1.b), 5.1.2.c), e 5.1.3.c), l’attestazione richiesta fa riferimento all’art. 92 del D.Lgs. 81/08.
5.3 Requisiti per il riconoscimento di comprovata esperienza e competenza professionale ai fini dell'ammissione alla prova orale diretta, descritta al paragrafo 9.1.d
I soggetti in possesso di consolidate e comprovate esperienza e competenza professionale, secondo quanto descritto nel seguito, che intendono essere certificati usufruendo delle modalità particolari previste al paragrafo 9.1.d), oltre ai requisiti indicati ai punti 5.1, 5.2 e 5.4, devono poter dimostrare con adeguata documentazione di supporto:
5.3.1 Il possesso di almeno 10 anni di esperienza di lavoro continuativo in attività di coordinamento nei ruoli specifici per i quali chiedono di essere certificati.
5.3.2. In sostituzione di quanto richiesto dal punto 5.1.1b e dal punto 5.1.2 c precedenti, lo svolgimento negli ultimi 5 anni di attività esclusiva di coordinamento nei ruoli specifici per i quali chiedono di essere certificati, per un totale di almeno 15.000 giorni-uomo. Per attività esclusiva di CSP e/o CSE si intende l'assolvimento dell'incarico di coordinatore in via esclusiva e non aggiunta ad altri incarichi quali quello di progettista, direttore dei lavori, collaudatore; è consentito l'espletamento concomitante di incarichi di responsabile dei lavori.
Il candidato che rientri nei requisiti specifici sopra descritti, sulla base di documenti relativi a lavori effettivamente eseguiti, deve inoltre preparare ed inviare a AIASCERT un elaborato che costituisca esempio delle attività svolte ai fini dell'organizzazione e della gestione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per la certificazione CSP) ed in fase di esecuzione dei lavori (per la certificazione CSE). Tale documento deve dimostrare la padronanza dei requisiti tecnici ed il possesso di adeguate conoscenze organizzative ed operative e deve riferirsi ad uno o più interventi di valore territoriale significativo, di tipo infrastrutturale od edilizio, in ambito civile o
industriale o storico. L’elaborato aggiuntivo in questione verrà esaminata da AIASCERT con il supporto del Presidente della Commissione d’Xxxxx esaminatrice o di altro esperto, per l’ammissione alla prova orale.
5.4 Requisiti comuni ai soggetti che intendono certificarsi come Coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione dei lavori (CSE)
I soggetti di cui ai punti 5.1 e 5.2 e 5.3 devono essere in possesso di attestazioni comprovanti l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
6. QUOTE E ONERI PER LA CERTIFICAZIONE E IL SUO MANTENIMENTO
Si applicano le quote previste dal Tariffario.
7. IL PROCESSO DELLA CERTIFICAZIONE CSP o/e CSE
7.1 Domanda di ammissione
Il candidato che intende certificarsi, chiede al Servizio Certificazione AIASCERT informazioni sulle modalità del rilascio della certificazione ed iscrizione al registro, attraverso il mezzo più opportuno (postale, telefonico, informatico). A seguito di tale richiesta s’invita il candidato a visionare e scaricare dal sito AIASCERT o in alternativa, s’invia la documentazione comprendente:
- il Modulo “RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER CSP/CSE” MOD-CSP_CSE);
- il Tariffario MOD-TAR –CSP/CSE
- il Bando d’esame per la Certificazione delle competenze BAN-CSP/CSE in vigore;
- il Regolamento RE-01-CSP/CSE;
- il Codice Deontologico CO-01;
- il Regolamento per l’uso del Marchio RE-04;
- il Calendario delle sessioni d’esame Schema MOD-CAL-CSP-CSE (ove disponibile)
Per attivare il processo di certificazione Il/la Candidato/a deve:
1. compilare la richiesta di certificazione AIASCERT /MOD-RICH_CSP_CSE;
2. specificare per quale delle due posizioni richiede l’ammissione;
3 sottoscrivere il Regolamento RE-01-CSP/CSE;
5. Sottoscrivere il CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
6. accettare di rispettare le Norme di deontologia professionale indicate nel documento CO-01;
7. accettare di rispettare il Regolamento relativo alla concessione ed all'uso del Marchio RE 04.
AIASCERT garantisce che il trattamento dei dati del Candidato e degli iscritti al Registro delle persone certificate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 (cd. GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, cd. Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Il dettaglio della documentazione da presentare per attivare il processo di richiesta della certificazione, coerentemente con i requisiti minimi dello Schema, è riportato nel citato modulo MOD-RICH- CSP/CSE.
• Esame documentale
Viene compiuto dalla Commissione che istruisce la pratica e le conclusioni possono essere:
- il/la Candidato/a non è ammesso;
- il/la Candidato/a può essere ammesso/a direttamente all’esame;
- il/la Candidato/a è in possesso dei requisiti previsti al punto 5.3 e può essere ammesso direttamente alla
sessione orale dell’esame
- occorrono ulteriori informazioni o evidenze per completare la valutazione della candidatura; in questo caso verranno fornite indicazioni specifiche all’interessato/a;
la valutazione conclusiva dell’esame documentale viene trasmessa al/alla Candidato/a, con le suddette indicazioni.
8. MATERIE D’ESAME
Le materie d’esame rispecchiano quanto riportato nell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 (*1), nonché misure generali di
tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08 (*2) (vedi tabella seguente)
(*1) L’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 indica i seguenti contenuti dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 98 comma 3:
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA
PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PARTE TEORICA
- Modulo giuridico per complessive 28 ore
• La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
• Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo
I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
• La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
- Modulo tecnico per complessive 52 ore
• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
• Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
• Le malattie professionali ed il primo soccorso
• Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
• Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
• I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
• I rischi chimici in cantiere
• I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
• I rischi connessi alle bonifiche da amianto
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Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo Schema AIASCERT-CSP/CSE | Revisione 10 del 22/07/21 | ||
• I rischi biologici • I rischi da movimentazione manuale dei carichi • I rischi di incendio e di esplosione • I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati • I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza - Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore • I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. • I criteri metodologici per a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza • PARTE PRATICA per complessive 24 ore • Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo • Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza • Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento • Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite • Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali • Test finalizzati a verificare le competenze cognitive MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. | |||
(*2) I principi e le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08 sono in particolare: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, |
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Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo Schema AIASCERT-CSP/CSE | Revisione 10 del 22/07/21 | ||
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. |
Le materie d’esame sono suddivise nelle tre aree appresso indicate:
8.1 Area del sapere (comune a CSP e CSE)
Legislazione e indirizzi comunitari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro Normativa, standards e linee guida in materia di sicurezza e salute nei cantieri
Processi costruttivi e produttivi Organizzazione del cantiere
Criteri e metodi di valutazione dei rischi e di pianificazione della sicurezza nelle costruzioni, in un’ottica di sistema di gestione integrato.
DLgs 152/2006 e ss.mm.ii;
Conoscenza della Norma UNI ISO 45001:2018 ed in particolare della Conoscenza del Contesto e della Valutazione dei Rischi
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679
8.2 Area del saper fare
CSP
a) Comprensione di documenti progettuali e tecnici
b) Pianificazione delle attività al fine della loro esecuzione in condizioni di sicurezza
c) Capacità relazionali con i progettisti e il committente al fine di promuovere e condividere scelte progettuali e organizzative volte all’integrazione della sicurezza nella fase di progettazione.
d) Elaborazione delle “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” di cui all’art. 18,
comma 1, punto f) del DPR 554/99
e) Elaborazione e preparazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, e del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.Lgs. 812/08).
CSE
a) Comprensione di documenti progettuali e tecnici.
b) Organizzazione del coordinamento fra le imprese e i lavoratori autonomi; realizzazione del coordinamento fra i RLS.
c) Capacità comunicative e relazionali con le imprese, i lavoratori autonomi, i RLS, la direzione lavori, il committente, gli organi di vigilanza e controllo.
d) Valutazione delle proposte delle imprese esecutrici, finalizzate al miglioramento della sicurezza in cantiere ed adeguamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle modifiche eventualmente intervenute, del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 12, comma1 del Dlgs 81/2008 e del fascicolo dell’opera di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.lgs 81/08.
e) Elaborazione e preparazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e del fascicolo dell’opera di cui all’art. 4, comma 1, lettera b, e) comma 2 del D.Lgs. 81/2008 nel caso di designazione in corso d’opera.
f) Aggiornamento PSC e Fascicolo.
g) Verifica di idoneità tecnico professionale
h) Conoscenza della Norma UNI ISO 45001:2018 ed in particolare della Leadership e del Change Management Conoscenza della Norma UNI ISO 45001:2018 ed in particolare della Leadership e del Change Management
8.3 Area del saper essere (comune a CSP e CSE)
a) Competenze personali: attitudine ad agire in maniera autonoma ed in piena responsabilità.
b) Competenze professionali: Attitudini ad esercitare efficacemente le mansioni specifiche del Coordinatore con tutte le conoscenze necessarie a questo scopo. La nozione di competenza ingloba non solo le capacità richieste per l’esercizio dell’attività professionale, ma anche e di più l’insieme dei comportamenti, la facoltà di analisi, la capacità di decisione, la comunicazione informativa, ecc.
c) Competenze sociali: Sviluppare le capacità e l’attitudine alle relazioni umane.
d) Obiettivi: Essere capaci ad assumersi responsabilità; essere capaci ad aiutare gli altri; essere capaci a collaborare con gli altri.
Il contenuto del test per la prima prova scritta, i casi di studio proposti per la seconda prova scritta e gli obiettivi della prova orale, come descritti al paragrafo 7 del presente bando, sono coerenti con le materie e gli argomenti sopra riportati.
9. MODALITA’ D’ESAME
9.1 Contenuti e criteri di valutazione
La valutazione delle competenze del Candidato sarà effettuata dalla Commissione d’esame sulla base delle seguenti
prove:
a) prima prova scritta di verifica delle conoscenze;
b) seconda prova scritta su conoscenze e competenze;
c) prova orale
I candidati in possesso di consolidate e comprovate esperienze e competenze professionale, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.3, sono esonerati dalle prove scritte di cui ai punti a) e b) precedenti, e sono ammessi direttamente alla prova orale (punto 9.1.d).
9.1.a) Prima prova scritta: test con risposte chiuse (verifica di conoscenze)
- Il test consta di 60 domande per ognuna delle quali sono indicate tre possibili risposte delle quali una sola è corretta, oppure scelta vero/falso. Il/la Candidato/a dovrà indicare qual è la risposta corretta.
- il test deve essere completato entro il tempo di circa un’ora
- vengono assegnati 1,5 punti per ogni risposta esatta
- il/la Candidato/a deve conseguire un punteggio minimo pari a 60 punti
NOTA: Questo test è comune per entrambe le posizioni da certificare.
9.1.b) Seconda prova scritta: svolgimento di temi (conoscenze e competenze)
Il/la Candidato/a dovrà svolgere brevemente tre casi di studio che ripropongono situazioni applicative, tipiche del cantiere per il CSE, e tipiche per la fase di progettazione per il CSP:
- Questa prova deve essere completata entro il tempo di due ore;
- i punteggi sono espressi in trentesimi per ciascun caso di studio;
- il punteggio minimo complessivo deve essere pari a 60 punti.
Il superamento degli esami scritti, secondo i parametri indicati, consente l’accesso all’esame orale.
9.1.c) Esame orale
La prova orale è volta a:
a) accertare il possesso, da parte del Candidato, delle competenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere come CSP di essere in grado di svolgere le attività di coordinatore della progettazione di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/08; e come CSE attività di coordinatore dell’esecuzione secondo l’art. 92 del D.Lgs. 81/08
b) accertare le conoscenze e la capacità del Candidato per sostenere correttamente una discussione su tematiche di cultura di base relative al quadro normativo;
c) accertare il possesso, da parte del Candidato, della capacità di esprimersi con chiarezza e con proprietà di linguaggio nonché della capacità di relazionarsi con gli altri soggetti coinvolti nelle problematiche della sicurezza sul lavoro;
d) accertare il possesso, da parte del/della Candidato/a, delle competenze organizzative e metodologiche necessarie per impostare correttamente le relazioni con le organizzazioni coinvolte, illustrando, eventualmente, specifici casi concreti; inoltre si terrà conto, in questa sede, dell’eventuale possesso di significative esperienze lavorative nel settore delle costruzioni, in particolare in attività tecniche e/o gestionali;
e) discussione di un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) presentato dal Candidato e da lui redatto;
f) chiarire eventuali carenze resesi evidenti nella precedente prova scritta;
g) verificare, se del caso e a giudizio della Commissione di Xxxxx, le dichiarazioni rese e i documenti presentati dal/la Candidato/a nella domanda di ammissione.
La durata della prova è di circa un’ora.
Ogni Commissario esprime un voto per ogni domanda formulata al candidato nelle seguenti aree: A area del sapere (40 punti)
B area del saper fare (40 punti)
C area del saper essere (20 punti)
per ogni risposta data viene formulato un giudizio costituito dalla media delle valutazioni espresse dai Commissari. Per ogni area si determina un voto calcolando la media dei giudizi ottenuti nelle singole domande formulate per ogni area stessa.
La votazione finale della Commissione di Esame è costituita dalla somma delle medie dei punteggi ottenuti per ogni area.
Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio uguale o superiore a 66/100 con un minimo di 24/40 per le aree di cui alle voci A e B e 12/20 per la voce C.
9.1.d) Xxxxx orale per candidati in possesso di comprovata e consolidata competenza ed esperienza rientranti nei requisiti riportati al Paragrafo 5.3.
Per i candidati in possesso dei requisiti di cui al par. 5.3, la prova orale, oltre agli argomenti previsti al punto 9.1.c), comprenderà la discussione della documentazione e dell’elaborato specifico citato al paragrafo 5.3, presentato e valutato preventivamente per l’ammissione all’orale.
La durata prevista per questa prova orale è di almeno un’ora e le modalità finali di valutazione sono analoghe a
quelle descritte al punto 9.1.c), e precisamente:
Ogni Commissario valuta il candidato, sulla base delle domande formulate, nelle seguenti aree:
A area del sapere 30 punti - max 90 punti per la commissione
B area del saper fare 30 punti - max 90 punti per la commissione
C area del saper essere e
consapevolezza del ruolo 40 punti - max 120 punti per la commissione
Per ogni area il voto finale è determinato calcolando la somma dei giudizi dei singoli Commissari; La votazione finale della Commissione è costituita dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni area;
Per il superamento della prova orale per candidati di comprovate e consolidate competenza ed esperienza è richiesto un punteggio uguale o superiore a 240/300, con un minimo di 70/90 per le aree A) e B), e di 100/120 per l’area C).
9.2 Valutazione finale e conclusiva
Il voto finale degli esami condotti con prova scritta e orale risulterà compreso tra un minimo di 186 punti ed un massimo di 280 punti.
Il voto finale degli esami per i candidati con comprovata esperienza condotti con la sola prova orale risulterà compreso tra un minimo di 240 ed un massimo di 300 punti.
Nel caso di superamento delle prove, la Commissione di Esame si riserva comunque la facoltà di indicare all’interessato/a eventuali aree che necessitino di un consolidamento della preparazione (vedi anche sezione 10.2 “Notifica”).
10.CONDUZIONE DELL’ESAME
Nel corso dello svolgimento delle prove scritte sono presenti in sala almeno due Commissari d’esame. Non è ammessa durante l’esame l’introduzione e l’uso in sala di testi di norme, volumi, computer portatili, palmari, telefoni cellulari, ecc. I/le Candidati/e che non si attenessero a questa disposizione saranno immediatamente allontanati e la loro prova di esame annullata.
Per altre infrazioni di minore gravità i/le Candidati/e saranno richiamati formalmente una prima volta, mentre al
ripetersi dell’infrazione saranno allontanati e la loro prova di esame annullata.
All’esame orale saranno presenti tre Commissari di esame le cui competenze devono coprire, complessivamente, le materie di esame di cui al § 7 del presente Bando.
Alle prove di esame può presenziare, in qualità di osservatore, un membro del Comitato di Garanzia.
11.1 Requisiti
11.RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
L’attestato di certificazione AIASCERT -CSP/CSE sarà rilasciato a quei Candidati che:
⮚ hanno i titoli richiesti;
⮚ hanno superato le prove di esame previste dal presente bando con conseguente delibera di certificazione da parte di AIASCERT, a firma dell’Amministratore Unico;
⮚ sono in regola con i pagamenti.
11.2 Notifica (comunicazione)
Il/la Candidato/a per il/la quale sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo che precede riceverà comunicazione scritta a cura del Servizio Certificazione AIASCERT. La comunicazione potrà indicare le eventuali aree nelle quali la Commissione di Xxxxx ritiene comunque consigliabile che egli/ella migliori la propria preparazione.
Il/la Candidato/a è tenuto/a a:
- completare il pagamento relativo all’iscrizione al Registro; Le persone certificate hanno diritto a:
- essere iscritte nel Registro AIASCERT delle persone certificate nella sezione relativa a questo bando;
- ricevere il timbro AIASCERT;
- utilizzare il Marchio AIASCERT
Il timbro e il tesserino saranno rilasciati unicamente su richiesta del certificato e a seguito del pagamento della quota riportata sul tariffario.
Le persone certificate sono tenute a verificare l’esattezza dei dati riportati sul Certificato, sul tesserino e sul timbro, segnalando al Servizio di Certificazione AIASCERT eventuali errori.
Il Registro delle persone certificate viene aggiornato e pubblicato a cura del Servizio Certificazione AIASCERT sul Sito di AIASCERT e sulla piattaforma di ACCREDIA.
11.3 Validità
La certificazione delle figure professionali di CSE e CSP ha validità triennale a decorrere dall’iscrizione nel Registro AIASCERT.
L’iscrizione avrà vigore dal primo giorno del mese successivo alla delibera da parte dell’Amministratore Unico.
12.TERMINI APPLICABILI ALLA PROVA DI ESAME E RIPETIZIONE DELLA STESSA
La domanda di iscrizione agli esami ha validità triennale dalla data della sua accettazione. Entro tale termine, prorogabile di sei mesi su motivata richiesta dell’interessato/a, il processo di certificazione si deve completare; in caso contrario deve essere presentata una nuova richiesta di certificazione.
Il superamento della prova scritta ha validità biennale ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale; decorso tale termine, la prova scritta dovrà essere ripetuta. Ciò comporta un nuovo versamento della quota relativa (vedi Tariffario).
Il/la Candidato/a che non superi la prova scritta o la prova orale può ripresentarsi in qualsiasi altra sessione di esame, entro il suddetto termine di validità. Ciò comporta un nuovo versamento della quota relativa (vedi Tariffario).
13.MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Durante il periodo di validità della Certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato alle seguenti condizioni:
- assenza di provvedimenti da parte del Servizio Certificazione AIASCERT nei confronti dell’interessato/a;
- assenza di evidenze di violazione del Codice Deontologico AIASCERT/CO-01 da parte dell’interessato/a;
- assenza di reclami che evidenzino gravi carenze di professionalità da parte dell’interessato/a;
- pagamento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione al Registro AIASCERT.
La certificazione è sospesa o revocata in base a quanto indicato al capitolo 8 del Regolamento AIASCERT/RE-01- CSP/CSE
Nota: l’evidenza di eventuali dichiarazioni non veritiere da parte del Candidato nell’iter di certificazione comporta
l’interruzione dell’iter di certificazione stesso o la decadenza della certificazione, qualora già concessa.
14.RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
Entro 90 giorni dalla data di scadenza della certificazione triennale le persone certificate ed iscritte nel registro sono tenute, come definito dal Regolamento AIASCERT/RE-01-CSP/CSE a fare richiesta di rinnovo al Servizio Certificazione AIASCERT e produrre sollecitamente quanto segue:
- Curriculum aggiornato delle esperienze professionali pertinenti alla propria figura professionale specifica, corredato da documentazione oggettiva relativamente all’esperienza specifica maturata nel triennio;
- Documentazione comprovante l’avere espletato nel triennio, attività di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 91 e/o dell’art. 92 del D. Lgs.81/08, in uno o più cantieri di entità complessiva superiore o uguale a 2000 giorni-uomo;
- Le evidenze circa il proprio aggiornamento professionale quali una fotocopia degli attestati di partecipazione e di verifica dell’apprendimento relativi a corsi / seminari di formazione e di aggiornamento su temi attinenti le materie di cui al § 8 del presente bando, per almeno due giorni all’anno (in media) , comprendendo comunque nell’aggiornamento continuo quanto previsto dalla normativa in vigore per le figure professionali in questione. Potrà fornire anche la copia di articoli pubblicati, evidenze di relazioni a seminari, convegni, ecc.. Nel conteggio delle ore di formazione ai fini dell’aggiornamento triennale sono conteggiabili anche ore documentate di docenza relative agli argomenti dell’Allegato XXX xxx X. Xxx. 00/00Xx Docenza deve essere stata condotta presso Enti di formazione accreditati, abilitati ad erogare la formazione su tematiche di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. Eventuali corsi o argomenti ripetuti verranno comunque conteggiati una sola volta;
- Una dichiarazione nella quale si autocertifica l’inesistenza di reclami non gestiti con soddisfazione del cliente esplicitati dall’utenza o di un reclamo giustificato da parte del Servizio Certificazione AIASCERT o di un’organizzazione per la quale si è operato in posizione di CSP o CSE
- Evidenza di aver assolto ai diritti di segreteria AIASCERT
AIASCERT esamina la documentazione ricevuta e valuta l’opportunità di concedere o meno il rinnovo della
certificazione formalizzando l’analisi sul modulo AIASCERT/MOD-VERCERT.
15.ACQUISIZIONE DI UNA SECONDA CERTIFICAZIONE
Nel caso che un/a Candidato/a sia già certificato/a in una delle posizioni oggetto del presente Bando e desideri ottenere la certificazione anche per l’altra posizione si applicano le seguenti disposizioni:
15.1 Domanda di ammissione
Il/la Candidato/a inoltrerà normale domanda di ammissione, specificando il possesso di una delle due certificazioni, e dichiarando soltanto i requisiti diversi per la nuova certificazione desiderata.
15.2 Prove di esame
Il/la Candidato/a dovrà sottoporsi soltanto alla prova orale, che si riterrà superata se verrà raggiunto un punteggio pari ad almeno 60/90, con un minimo di 15/20 per la capacità relazionale e 25/40 per ciascuna delle tre aree cultura di base e competenze tecniche e metodologiche sugli argomenti oggetto di esame (v. § 7)
15.3 Quote
Si applicano quote ridotte rispetto a quelle normali (vedi Tariffario)
16.ACQUISIZIONE DI ENTRAMBE LE CERTIFICAZIONI (CSP E CSE)
Nel caso in cui un/a Candidato/a chieda di certificarsi per entrambe le posizioni oggetto del presente Bando si applicano le seguenti disposizioni:
16.1 Domanda di ammissione
Il/la Candidato/a, nell’inoltrare la domanda di ammissione, specificherà l’interesse per l’acquisizione di entrambe le
due certificazioni.
16.2 Prove di esame
Il/la Candidato/a dovrà sottoporsi a tutte le prove di esame previste dal presente bando (§ 8).
16.3 Quote
Si applicano le quote previste dal Tariffario.
17.RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DI CANDIDATI GIA’ IN POSSESSO
DI CERTIFICAZIONE AIASCERT
Nel caso che un/a Candidato/a, già certificato/a da parte di AIASCERT, desideri ottenere la certificazione per una delle posizioni oggetto del presente bando, si applicano le seguenti disposizioni.
17.1 Domanda di ammissione
Il/la Candidato/a inoltrerà normale domanda di ammissione (MOD-RICH_CSP_CSE), specificando il possesso della certificazione AIASCERT
17.2 Prove di esame
Il/la Candidato/a dovrà sottoporsi a tutte le prove di esame previste dal presente bando (§ 8). Le capacità relazionali si intendono comunque provate, salvo evidenze contrarie.
17.3 Quote
Si applicano quote ridotte rispetto a quelle normali (vedi Tariffario)
18.RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Il/la Candidato/a che intende conseguire una o entrambe le Certificazioni oggetto del presente Bando può richiedere informazioni e chiarimenti riguardanti lo schema AIASCERT a:
AIASCERT S.r.l.
Istituto di Certificazione per la Prevenzione VIA G. FARA 35 – 00000 XXXXXX
tel. 00-00 00 00 00 / Fax 00-00 00 00 00
Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
19. ALLEGATI
19.1 Missione delle figure professionali oggetto del piano di lavoro
19.1.1 CSP
- Intervenire nella programmazione, nella concezione dell’opera (compresi l’esercizio e gli interventi successivi prevedibili), nel coordinamento della progettazione e delle scelte tecniche, ed eventualmente nella valutazione tecnica delle offerte, al fine di integrare la sicurezza nella progettazione dell’opera e nella pianificazione dei lavori nonché di migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori nell’esecuzione dei lavori.
- Tenere conto, nella redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e nella predisposizione del fascicolo dell’opera, dei principi generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto legislativo n° 81/08 e successive modificazioni e integrazioni intervenute alla data del presente documento.
- Nel quadro della sua missione di coordinamento, di valutazione e di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il CSP partecipa alla definizione del programma dell’opera, alla concezione architettonica, all’individuazione delle necessità di interventi successivi sull’opera, alla definizione dei tempi e dei costi per la sicurezza, all’applicazione delle tecniche di valutazione e di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute (Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera).
19.1.2 CSE
- Intervenire nella preparazione del cantiere, nella organizzazione dell’esecuzione dei lavori, nel controllo delle condizioni di sicurezza nell’esecuzione dei lavori, nell’eliminazione o nella riduzione dei rischi indotti dalle attività simultanee o successive, al fine di integrare la sicurezza nelle scelte tecniche e di migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori nell’esecuzione dei lavori.
- Nel quadro della sua missione di coordinamento, di valutazione e di prevenzione dei rischi per la sicurezza e salute nei cantieri, il coordinatore per l’esecuzione, nelle scelte tecniche e/o organizzative, nella verifica dell’attuazione delle misure contenute nel psc, nell’adeguamento della valutazione della durata dei lavori o delle fasi di lavoro, durante la preparazione e la realizzazione del cantiere, e nell’adeguamento del Piano di sicurezza e coordinamento e del Fascicolo dell’opera, tiene conto dei principi generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 16, comma 1, del Decreto legislativo n° 81/08 e successive modificazioni e integrazioni intervenute alla data del presente documento.
19.2 Glossario
♦ Educazione
Tutte le azioni che portano una persona all’acquisizione di una conoscenza e di un comportamento nella sua indipendenza e capacità. Si mira ad un obiettivo non esclusivo di capacità intellettuali, di riflessione critica sulle conoscenze, di presa di distanza in rapporto all’esperienza diretta, di maggior autonomia rispetto a tutte le situazioni impreviste. (1)
♦ Formazione
Insieme delle attività aventi come obiettivo di permettere ad un individuo di acquisire le conoscenze necessarie per
soddisfare i suoi bisogni e quelli dell’impresa che la impiega. (1)
♦ Formazione di base
Prima tappa di formazione ad un impiego ove l’obiettivo è quello di trasmettere le attitudini, conoscenze, competenze fondamentali al livello richiesto. Insegnamenti dove l’obiettivo è l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze elementari necessarie alla vita in società. (1)
♦ Insegnamenti
Generalmente azioni da far acquisire agli allievi di conoscenze generali o specifiche, tecniche o pratiche, di xxxx o metodi di pensiero. (1)
♦ Obiettivo di formazione
Insieme delle aspettative della applicazione della formazione; l’obiettivo di formazione mira all’acquisizione di una competenza. Gli obiettivi di formazione possono essere elencati in termini di capacità a condurre delle attività identificate, oppure a raggiungere dei comportamenti indicati nella formazione, mirando le condizioni in cui l’attività si svolge nel sistema di lavoro.(1)
♦ Politica di Prevenzione
La richiesta ed il livello di sicurezza e di protezione della salute aumentano in funzione dell’evoluzione dell’economia, della dinamica e della tecnica del mondo del lavoro, così come evolve il sistema dei valori della società. La politica di prevenzione consiste nel definire degli orientamenti, delle strategie e dei mezzi suscettibili a contenere i rischi professionali secondo i principi della Direttiva 391/89/CEE. (1)
♦ Sapere
Conoscenza acquisita nel settore con lo studio e l’esperienza. (1)
Nel futuro della formazione professionale si colloca sotto questa definizione l’insieme delle conoscenze generali e tecnologiche, l’insieme delle informazioni che è necessario possedere per esercitare con facilità una attività professionale (1)
♦ Saper fare
Competenza tecnica e/o abilità unita all’esperienza nell’esercizio di una attività professionale. (1)
♦ Saper essere
Dopo il sapere (conoscenza) e il saper fare, una terza nozione è stata introdotta: il saper essere. Nonostante la loro imprecisione, questi termini richiamano una concezione globale delle competenze, che tiene conto dello sviluppo sociologico del lavoro, portato non solamente come mezzo d’inserimento professionale, ma egualmente come mezzo d’inserimento sociale. Queste tre dimensioni di sapere possono essere considerate come i componenti di un modello pluridimensionale di competenze professionali, secondo una logica di sistema, a completamento dei sistemi di attività, messa in evidenza dall’analisi del lavoro. Nonostante tutto, il concetto di saper essere che ha sempre un significato molto generale, si interpreta troppo spesso come una dimensione psicologica che si raffronta alle condizioni tecniche del lavoro, e non traduce concretamente il contesto professionale delle situazioni. (1)
♦ Sistema di lavoro
Adattare il lavoro all’uomo - Dare un carattere sociale al lavoro - Interessare l’uomo al lavoro - Natura del lavoro accettabile - Xxxxxx pregiudizio per l’uomo. (1)
♦ Sistema di gestione integrato della sicurezza
la prevenzione dei rischi deve integrarsi in un insieme coerente che comprende la produzione, l’organizzazione, le condizioni di lavoro e il dialogo sociale.
♦ CSP
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la
progettazione)
♦ CSE
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori)
♦ AIASCERT
AIASCERT è l’organizzazione indipendente creata da Aias per la certificazione delle figure professionali che operano nei settori della Sicurezza, Salute e protezione Ambientale in conformità allo schema elaborato secondo gli standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 in sostituzione della norma UNI XXX XX 00000.
♦ OdC
Organismo di certificazione
♦ Organismo di certificazione
Un Organismo di Certificazione è un ente indipendente incaricato di verificare la rispondenza di un'entità (sistema qualità, sistema di gestione ambientale, prodotti, processi) a una norma di riferimento.
Nel caso del presente bando, l’Organismo di Certificazione è un ente indipendente incaricato di verificare, in conformità a criteri predefiniti, che una persona sia in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per ricoprire il ruolo di Coordinatore per la progettazione (CSP) o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) con competenza, capacità, professionalità e correttezza.
(dal sito web AIASCERT)
Comitato di Garanzia E' l'Organo Tecnico Scientifico - super partes - a cui è affidato il controllo sull'applicazione dello "Schema AIASCERT". La composizione del CdG è tale da assicurare l'equilibrata rappresentanza dei Soggetti interessati alla Certificazione delle figure professionali che operano nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, in modo da evitare che prevalgano interessi di parte ed in modo da assicurare una equilibrata presenza delle "competenze" nelle diverse aree in cui il Comitato è chiamato ad operare
♦ Organizzazione
Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.
Confronta:
(Regolamento (CE) N. 761/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 “Emas”, in linea anche con BS OHSAS 18001-2007: Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, avente o meno personalità giuridica, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa).
(Norma italiana UNI EN ISO 14001:2015, con sostituzione della locuzione “avente o meno personalità giuridica” alla locuzione “registrata o meno”. La corrispondente locuzione inglese è “incorporated or not”)
♦ Parte interessata
Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di un’organizzazione.
(Norma italiana UNI EN ISO 14001:2015)
Nel Regolamento Emas: “Soggetto interessato”: “Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione”.
(Regolamento (CE) N. 761/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 “Emas”)
(1) documento ufficiale CEE – divisione V/F/5 – Commissione della Comunità Europea Salute e Sicurezza, Bruxelles, 1994
19.3 Modulistica
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER CSP / CSE TARIFFARIO PER ADERIRE ALLO SCHEMA AIASCERT-CSP e CSE
19.4 Tipologia Lauree, ex Art 98 DLgs 81/08
Lauree magistrali | |
LM-4 | ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA |
LM-20 | INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA |
LM-21 | INGEGNERIA BIOMEDICA |
LM-22 | INGEGNERIA CHIMICA |
LM-23 | INGEGNERIA CIVILE |
LM-24 | INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI |
LM-25 | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE |
LM-26 | INGEGNERIA DELLA SICUREZZA |
LM-27 | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI |
LM-28 | INGEGNERIA ELETTRICA |
LM-29 | INGEGNERIA ELETTRONICA |
LM-30 | INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE |
LM-31 | INGEGNERIA GESTIONALE |
LM-32 | INGEGNERIA INFORMATICA |
LM-33 | INGEGNERIA MECCANICA |
LM-34 | INGEGNERIA NAVALE |
LM-35 | INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO |
LM-69 | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE |
LM-73 | SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI |
LM-74 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE |
Lauree specialistiche |
BAN-CSP/CSE | Pag. 26/29 | ||
Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo Schema AIASCERT-CSP/CSE | Revisione 10 del 22/07/21 | ||
4/S | ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE | ||
25/S | INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA | ||
26/S | INGEGNERIA BIOMEDICA | ||
27/S | INGEGNERIA CHIMICA | ||
28/S | INGEGNERIA CIVILE | ||
29/S | INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE | ||
30/S | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | ||
31/S | INGEGNERIA ELETTRICA | ||
32/S | INGEGNERIA ELETTRONICA | ||
33/S | INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE | ||
34/S | INGEGNERIA GESTIONALE | ||
35/S | INGEGNERIA INFORMATICA | ||
36/S | INGEGNERIA MECCANICA | ||
37/S | INGEGNERIA NAVALE | ||
38/S | INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO | ||
74/S | SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI | ||
77/S | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | ||
86/S | SCIENZE GEOLOGICHE |
Diplomi di Laurea | ||
Diploma | Equiparato a laurea | |
ARCHITTETTURA INGEGNERIA EDILE | 4/S | ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE |
INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 25/S | INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA |
INGEGNERIA BIOMEDICA | 26/S | INGEGNERIA BIOMEDICA |
INGEGNERIA CHIMICA | 27/S | INGEGNERIA CHIMICA |
INGEGNERIA CIVILE | 28/S | INGEGNERIA CIVILE |
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 30/S | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI |
INGEGNERIA ELETTRICA | 31/S | INGEGNERIA ELETTRICA |
NGEGNERIA ELETTRONICA | 32/S | INGEGNERIA ELETTRONICA |
INGEGNERIA NUCLEARE | 33/S | INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE |
INGEGNERIA GESTIONALE | 34/S | INGEGNERIA GESTIONALE |
INGEGNERIA INFORMATICA | 35/S | INGEGNERIA INFORMATICA |
INGEGNERIA MECCANICA | 36/S | INGEGNERIA MECCANICA |
INGEGNERIA NAVALE | 37/S | INGEGNERIA NAVALE |
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO | 38/S | INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO |
SCIENZE FORESTALI E SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 74/S | SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI |
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 77/S | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE |
SCIENZE GEOLOGICHE | 86/S | SCIENZE GEOLOGICHE |
Xxxxx xxxxxxxxxx nelle classi | ||
L7 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
BAN-CSP/CSE | Pag. 27/29 | ||
Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo Schema AIASCERT-CSP/CSE | Revisione 10 del 22/07/21 | ||
L8 | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE | ||
L9 | INGEGNERIA INDUSTRIALE | ||
L17 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | ||
L23 | SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA | ||
CLASSE 8 | Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale | ||
CLASSE 9 | Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione | ||
CLASSE 10 | Classe delle lauree in ingegneria industriale | ||
CLASSE 4 | Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile |
19.5 Riferimenti legislativi richiamati infra
(1)
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
In particolare l’interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – atte ad integrare il requisito in questione.
L’elenco è il seguente:
1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall’articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell’elenco presentato dall’interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.
Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
1 Oggetto: art. 12, X.Xxx. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
1. il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
2. un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive.
Al riguardo va premesso che l’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell’allegato XIV. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che “l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività”.
Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell’ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all’aggiornamento secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.
Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l’allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.
(2)
INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza. Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall’allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008.
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). In particolare l’istante evidenzia che “diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”.
Ciò posto l’interpellante chiede se “considerato come l’All. XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?”
La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall’allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell’art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L’allegato XIV prevede espressamente che “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. […]. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.”
Pertanto, il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.
Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante