DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
ETICHETTA DI PROTOCOLLO
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Firmato il 02/12/2016 11:46
Seriale Certificato: 667
Valido dal 05/09/2014 al 05/09/2017
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura aperta esperita ai sensi dell’articolo 60, commi 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
Alla Società/RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società “XXXXXXXX” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito dell’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE/WTO.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR/442/0008125/16 del 30/11/2016, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta” ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 3, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 per la fornitura di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico” e per un arco temporale di 31 (trentuno) mesi decorrenti dall’01/06/2016;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 37.115.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il XX/XX/XXXX con ID n. XXXX/X XXX- XXXXx, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. 141
Sigla: MG Classifica: PR.442
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del 05/12/2016, ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
d) sono pervenute n. X offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del XX/XX/XXXX, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società “XXXXX”, con sede legale in , _ – , al prezzo di Euro , , cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di un servizio di monitoraggio a distanza di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria mediante l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici comunemente definiti “Braccialetti elettronici”, nel seguito denominata anche “fornitura”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data XX/XX/XXXX, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
Nello specifico, la fornitura consta dei seguenti elementi:
1. Creazione di un “Centro Elettronico di Monitoraggio” (CEM) per il monitoraggio dei dispositivi installati, la gestione del servizio e l’interazione con le Forze di Polizia;
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2. Connettività e consegna degli allarmi:
• servizi di connettività tra i dispositivi elettronici ed il “Centro Elettronico di Monitoraggio”, nonchè tra il “Centro Elettronico di Monitoraggio” e i punti d’accesso dedicati delle Forze di Polizia, per comunicare in tempo reale le situazioni di allarme;
• consegna alle Sale Operative degli allarmi provenienti dai dispositivi elettronici;
• allestimento postazioni “client” presso le Sale Operative delle Forze di Polizia per la ricezione e gestione degli allarmi inviati dal “Centro Elettronico di Monitoraggio”;
3. Dispositivi elettronici di sorveglianza per il monitoraggio dei soggetti destinatari del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
4. Gestione logistica dei dispositivi elettronici in modo tale che gli stessi vengano resi disponibili all’occorrenza nel luogo e nel tempo previsto nel rispetto delle procedure operative, con connesso servizio di installazione, attivazione, disattivazione, disinstallazione e manutenzione dei dispositivi elettronici di sorveglianza presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria;
5. “Software” gestionale in grado di interfacciarsi con i dispositivi di monitoraggio dislocati sul territorio e con gli applicativi di Sala Operativa in uso alle Forze di Polizia;
6. Assistenza e manutenzione dell’intero “sistema” h24 e 7/7 gg per tutta la durata del contratto nel rispetto dei livelli di servizio previsti;
7. Formazione del personale delle Forze di Polizia.
✓ MACRO VOCI DETTAGLI DI COSTO
VOCE di COSTO | IMPORTO | |
A | Allestimento postazioni FF.PP. | € 400.000,00 |
B | Dispositivi elettronici in esercizio (costo a consuntivo calcolato sul numero degli effettivi dispositivi installati nei mesi di esercizio, minimo 27 mesi) | € 23.760.000,00 |
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C | Servizio C.E.M. in esercizio (costo a consuntivo calcolato sul numero del carico medio dei dispositivi attivi nei mesi di esercizio , minimo 27 mesi) | € 12.880.000,00 |
D | Servizio di MEV | € 75.000,00 |
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui al successivo articolo 4.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà chiedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di Euro 44.538.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura massima di 9 (nove) mesi.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
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a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza,
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peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi degli articoli 101 e 102, commi 1, del D.Lgs.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare tre distinti “Direttori dell’Esecuzione del contratto”, uno per ogni Forza di Polizia interessata dalla fornitura in argomento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tali nomine verrà data comunicazione all’Impresa.
I Direttori dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovranno assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifiche di conformità ) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La durata complessiva dell’intero progetto è di 31 (trentuno) mesi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni
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di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo nr. 50 /2016 e comunque in ogni caso decorrenti dall’01/06/2016.
Sigle e Acronimi
Nell'ambito del presente atto negoziale vengono usati i seguenti acronimi:
ACRONIMO DESCRIZIONE
A.G. Autorità Giudiziaria
A.P.N. Access Point Network
C.E.M. Centro Elettronico di Monitoraggio
D.P.S. Dipartimento della Pubblica sicurezza
F.P. Forza di polizia
FF.PP. Forze di polizia
Articolo 4.bis
(Approntamento alle verifiche finali “Fase 1 e 2” e Piani di collaudo “Fase 1 e 2”) 4.bis.1 – Approntamento alla verifica finale e verifica finale - Piano di collaudo “Fase 1” 4.bis.1.1 – Approntamento alla verifica finale “Fase 1”
L’Impresa, entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 32, comma 8, del X.xxx.xx xx. 00/0000, di cui al precedente articolo 4, dovrà approntare alla verifica funzionale quanto previsto dalla “Fase 1” della fornitura e nello specifico:
⮚ l’allestimento del “Centro Elettronico di Monitoraggio” realizzato e le relative funzionalità connesse quali:
• il “software” gestionale;
• la “connettività” con le Forze di Polizia interessate;
• la verifica della funzionalità dei dispositivi elettronici nei vari scenari previsti;
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• la verifica della corretta fruizione del “software” gestionale mediante “client web” negli uffici provinciali e negli uffici minori;
• l’installazione delle postazioni di lavoro previste per gli uffici provinciali.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
4.bis.1.2 - Verifica finale “Fase 1”
La predetta verifica sarà eseguita da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dall’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
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Le apparecchiature e i “software” forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
4.bis.1.3 - Piano di collaudo “Fase 1”
Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1.1 ed antecedentemente alla verifica finale della “Fase 1”, l’Impresa dovrà presentare un “Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 0” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti.
Tale “Piano di collaudo della fase 1”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di collaudo della fase 1” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 0” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
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4.bis.2 – Approntamento alla verifica finale e verifica finale - Piano di collaudo “Fase 2”
4.bis.2.1 – Approntamento alla verifica finale “Fase 2”
L’Impresa, entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1.2, provvederà ad approntare alla verifica quanto previsto nella realizzazione della “Fase 2” e nello specifico:
• l’integrazione del “software” gestionale con gli applicativi di sala operativa;
• l’installazione delle postazioni di lavoro per gli uffici minori.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
4.bis.2.2 - Verifica finale “Fase 2”
La predetta verifica sarà eseguita dalla medesima Commissione, designata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1.2, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dall’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
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Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature e i “software” forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
4.bis.2.3 - Piano di collaudo “Fase 2”
Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2.1 ed antecedentemente alla verifica finale della “Fase 2”, l’Impresa dovrà presentare un “Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 0” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti.
Tale “Piano di collaudo della fase 2”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di collaudo della fase 2” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 0” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
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Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
Articolo 5
(Dispositivi di sorveglianza elettronici e connesse specifiche per la loro gestione, reportistica derivante e connettività)
5.1 – Dimensionamento servizio di attivazione dispositivi elettronici di sorveglianza - Scenari
5.1.1 – Dimensionamento servizio di attivazione dispositivi elettronici di sorveglianza
Il servizio erogato dall’Impresa deve consentire, mensilmente, l’attivazione media di un numero 1000 di dispositivi con la capacità di attivarne anche il 20% in più per un periodo minimo di 27 mesi. Per “attivazione” si intende l’intero ciclo di vita di un braccialetto associato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che comprende la fornitura, l’attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo stesso.
Eventuali sostituzioni di dispositivi non funzionanti non concorrono al raggiungimento del numero di attivazioni previste contrattualmente.
Al raggiungimento del predetto limite massimo di attivazioni non sarà richiesta l’attivazione di altri dispositivi fino al termine dell’anno in corso, ma solo la disinstallazione dei dispositivi attivi al termine della misura.
L’Impresa a fronte della sottoscrizione del presente atto negoziale, è a conoscenza che:
1. attualmente sono attivi n. 2000 dispositivi di sorveglianza elettronica gestiti nell’ambito della Convenzione Quadro in materia di “telefonia fissa, mobile e servizi ICT” tuttora vigente ed al momento attiva fino al 31/12/2018;
2. il “surplus” allo stato registrato sulla base della “lista” di attesa derivante dalle richieste di attivazione da parte dell’Autorità Giudiziaria è all’incirca pari a 208 unità in aggiunta ai 2.000 “dispositivi di sorveglianza elettronici” già attivi;
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3. nell’ipotesi di eventuali disponibilità di “dispositivi di sorveglianza elettronici” attivabili nell’ambito della quota contrattuale (2.000 unità) prevista dalla menzionata e vigente “Convenzione quadro”, le “nuove” attivazione richieste dall’Autorità Giudiziaria verrebbero contrattualizzate nell’ambito della medesima “Convenzione Quadro” fino al raggiungimento della capienza negozialmente disciplinata (2.000 unità) e non insisterebbero sull’atto negoziale stipulato a seguito della presente procedura di gara;
4. nell’ipotesi di attivazioni di “dispositivi di sorveglianza elettronici” nell’immediatezza del termine di scadenza dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura di gara, l’operatore economico dovrà garantire il completamento del “ciclo di vita” dello stesso fino alla sua disattivazione, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione; ove tecnicamente consentito, di trasferire la gestione all’operatore economico aggiudicatario di una successiva procedura concorrenziale indetta.
Nello scenario “anti-stalking” il dispositivo per il soggetto e quello per la vittima valgono complessivamente come unica singola attivazione.
Il pagamento della quota parte relativa alle attivazioni annue avverrà a consuntivo sulla base del numero di dispositivi elettronici effettivamente attivati.
Le scorte dei dispositivi, gli apparati installati presso il Centro Elettronico di Monitoraggio (C.E.M.), il personale impiegato sul campo e all’interno del suddetto C.E.M. e tutte le componenti del “servizio” devono essere opportunamente dimensionati al fine di poter garantire i livelli di servizio specificati al successivo articolo 6.
L’Impresa deve garantire la disponibilità di dispositivi elettronici di sorveglianza, per i vari scenari applicativi di seguito descritti, per l’intera durata del servizio in accordo al numero massimo di attivazioni annue previste.
L’Impresa deve provvedere alla gestione logistica dei dispositivi elettronici di sorveglianza in modo tale che gli stessi vengano resi disponibili nel luogo previsto su tutto il territorio nazionale.
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L’installazione e la disinstallazione dei dispositivi elettronici di sorveglianza e di quanto necessario per la configurazione del sistema è a carico dell’Impresa, che è tenuta a completare le attività entro i limiti temporali definiti nel successivo Articolo 6, Paragrafo 6.2.
5.1.2 – Scenari
Il dispositivo di monitoraggio a distanza deve poter essere applicato nei seguenti scenari:
⮚ Monitoraggio domiciliare;
⮚ Tracciamento;
⮚ Monitoraggio domiciliare con tracciamento;
⮚ “Anti-stalking”.
Monitoraggio domiciliare
È lo scenario in cui il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria impone di monitorare il soggetto all’interno di uno o più luoghi predefiniti (es. il proprio domicilio) secondo le modalità e negli orari stabiliti dalla stessa Autorità Giudiziaria..
In caso di allontanamento non autorizzato o di manomissione dei dispositivi di controllo elettronico, deve essere generato un allarme verso il C.E.M. in modo da allertare le FF.PP., secondo quanto descritto nel Paragrafo 4.3.1. del capitolato tecnico di gara, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente contratto.
È lo scenario in cui il provvedimento dell’A.G. impone di tracciare gli spostamenti del soggetto generando un allarme qualora il soggetto acceda a determinate ‘zone di esclusione’ o esca da prefissate ‘zone di inclusione’, senza che venga effettuato il monitoraggio domiciliare.
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Monitoraggio domiciliare con tracciamento
È lo scenario in cui il provvedimento dell’A.G. impone di monitorare il soggetto all’interno di uno o più luoghi predefiniti (es. il proprio domicilio) secondo le modalità e negli orari stabiliti dalla stessa
A.G. e, contestualmente, di tracciarne gli spostamenti generando un allarme qualora il soggetto acceda a determinate ‘zone di esclusione’ o esca da prefissate ‘zone di inclusione’.
Anti-stalking
È lo scenario in cui, in aggiunta a quanto previsto nello scenario descritto nel paragrafo 0 del menzionato capitolato tecnico di gara, la potenziale vittima di aggressione venga dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell’aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il C.E.M..
5.2 – Connettività
Connettività tra C.E.M. e Sale operative delle FF.PP.
Relativamente al servizio di connettività tra il C.E.M. e la Polizia di Stato (PdS), l’Arma dei Carabinieri (CC) e la Guardia di Finanza (GdF), per la ricezione degli allarmi legati alla gestione dei dispositivi di sorveglianza, l’Impresa deve predisporre una connettività basata su tunnel “VPN- IPSec” su “Internet”, mantenendo la gestione dei dispositivi separata per ciascuna Forza di Polizia. Per la predisposizione della connettività fra il C.E.M. e le FF.PP. l’Impresa dovrà rendere disponibile:
• 1 (una) connessione ridondata alla rete “Internet” per ogni sito del C.E.M. con banda e livelli di servizio adeguati alle esigenze del servizio richiesto;
• 3 (tre) coppie di concentratori “VPN” (fisici o virtuali) presso ogni sito del C.E.M., una per ogni FF.PP.;
• 1 (una) connessione alla rete “Internet” presso la Guardia di Finanza;
• 1 (una) coppia di concentratori “VPN” (fisici) presso la Guardia di Finanza.
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La gestione dei concentratori “VPN” presso il C.E.M. e presso la Guardia di Finanza sarà a carico dell’Impresa, fermo restando che le Forze di Polizia. devono essere messe in condizione di avere una supervisione sullo stato degli apparati di competenza e delle relative connessioni (fisiche e logiche).
Inoltre l’Impresa effettuerà il monitoraggio costante dei tunnel “VPN” fra il C.E.M. e le Forze di Polizia.
In caso di disservizio, l’Impresa è tenuta ad analizzare la problematica e a porvi rimedio in collaborazione con la F.P. coinvolta secondo i livelli di servizio riportati nel successivo articolo 6, Paragrafo 6.2.3.
Si precisa che la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, per quanto riguarda la connettività alla rete “Internet” e il concentratore “VPN”, utilizzeranno risorse interne.
Nel caso dell’Arma dei Carabinieri, la sessione “VPN” sarà instaurata dalla stessa verso il C.E.M. e sarà mantenuta attiva attraverso dei “keep alive”.
Connettività delle sale e centrali operative
Il concentratore di ciascuna Forza di Polizia è connesso alle Sale Operative tramite la propria rete ministeriale.
Comunicazioni fra dispositivi elettronici di sorveglianza e C.E.M.
In ambito “indoor”, presso il domicilio indicato dall’A.G., le comunicazioni fra i dispositivi elettronici di sorveglianza e il C.E.M. devono avvenire preferenzialmente attraverso rete radiomobile, previa verifica che la copertura sia sufficiente e stabile anche, eventualmente, mediante l’utilizzo di schede SIM.
In alternativa, deve essere attivata una linea fissa voce e dati dal domicilio al C.E.M. alla quale collegare la stazione fissa di monitoraggio.
Ciò premesso, l’Impresa è tenuta alla fornitura, attivazione, manutenzione e dismissione delle schede SIM e delle linee telefoniche fisse (voce e dati) necessarie per le comunicazioni “indoor”.
In ambito “outdoor” le comunicazioni fra dispositivi elettronici di sorveglianza e il C.E.M. devono avvenire attraverso la rete radiomobile.
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L’Impresa è tenuta alla fornitura, attivazione, manutenzione e dismissione delle schede SIM necessarie per le comunicazioni “outdoor”.
In ogni caso, il traffico dati mobile dei vari dispositivi deve essere inoltrato verso tanti “APN” quanti sono gli operatori di telefonia mobile a cui si è ricorso in fase di offerta, rendendo conseguentemente disponibili i predetti “APN”.
Tutte le comunicazione tra i dispositivi elettronici di sorveglianza e il C.E.M. devono essere crittografate tramite un protocollo di crittografia che utilizzi una chiave almeno a “128 bit”.
5.3 – “Software” gestionale
L’Impresa, nell’ambito dell’istituzione del “Centro Elettronico di Monitoraggio” di cui al precedente articolo 4.bis, deve fornire, presso le postazioni del medesimo Centro, un “software” per la gestione del servizio in grado di interfacciarsi con i dispositivi di monitoraggio.
Il software, attraverso un’unica interfaccia, deve essere in grado di monitorare a distanza la presenza o l’assenza del soggetto in uno specifico luogo e in un determinato istante temporale e di ricevere, inoltrare e gestire gli eventi d’allarme e le comunicazioni con le Forze di Polizia relativamente alle procedure operative e alla gestione logistica del servizio.
Il “software” deve essere di tipo “web-based” e deve permettere agli utenti di effettuare sia dalle postazioni stand-alone oggetto del servizio che da altre postazioni nelle sale operative delle Forze di Polizia, le seguenti operazioni in base al profilo assegnato:
• l’autenticazione tramite credenziali di accesso e il “logging” dell’attività svolta da ciascun utente (accesso, modifica impostazioni, ecc);
• la creazione e la gestione di differenti profili d’accesso;
• il controllo dei processi di comunicazione (tra i dispositivi elettronici di sorveglianza, tra gli stessi e il C.E.M., tra il C.E.M. e le FF.PP.);
• la configurazione remota dei parametri di controllo dei dispositivi in tempo reale, senza causare interruzione del servizio;
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• la gestione degli allarmi: “check” consegna allarme in sala operativa, presa in carico da parte dell’operatore, trattamento e chiusura dell’allarme;
• la visualizzazione dell’allarme su mappa cartografica attraverso le coordinate “GPS”;
• la visualizzazione dei dati legati all’allarme (identificativo della persona posta sotto sorveglianza, provvedimento dell’Autorità Giudiziaria);
• la presentazione grafica, a “monitor”, degli eventi;
• l’elaborazione e la stampa di statistiche relative al servizio:
o riepilogo eventi per detenuto/dispositivo con possibilità di selezione su data e detenuto singoli, con i totali per tipologia di evento;
o statistiche sulla tipologia di evento per provincia/regione di detenzione, per anno, confronto mensile/trimestre, per reato, per durata della pena;
o statistiche per tipologia di dispositivo;
• la registrazione e il “logging” degli eventi per singolo dispositivo di controllo e la stampa degli stessi;
• la definizione di zone di inclusione e di esclusione;
• la definizione di intervalli temporali di coprifuoco e la gestione di tali eventi, consentendo anche la gestione di permessi giornalieri o di frazioni di giorno;
• la localizzazione dei soggetti monitorati;
• la gestione dell’anagrafica relativa ai soggetti da monitorare a distanza;
• la gestione dell’inoltro degli allarmi a più postazioni contemporaneamente;
• l'inserimento delle attività e degli eventi pianificati e la relativa visualizzazione grafica;
• l’interfacciamento con le postazioni client richieste presso le centrali operative delle FF.PP.,
• la gestione del “trouble ticketing” relativo all’intero Sistema (dispositivi elettronici, connettività, apparati presso il C.E.M., postazioni “client”, ecc..);
• la gestione della rubrica telefonica.
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È richiesta altresì l’integrazione del “software” gestionale con gli applicativi ‘112NUE’ e ‘CC112NG’ in uso, rispettivamente, nelle Sale operative della Polizia di Stato e nelle Centrali operative dell’Arma dei Carabinieri
Il “software” gestionale deve essere in grado di effettuare da remoto la sincronizzazione temporale degli orologi presenti sui dispositivi al fine di recuperare eventuali disallineamenti e di aggiornare l’orario quando entrano in vigore l’ora solare e l’ora legale.
Il software in fornitura deve permettere la definizione di intervalli temporali di coprifuoco per ciascun soggetto monitorato secondo le richieste dell’A.G..
Il software in fornitura deve permettere la definizione di zone di inclusione e di esclusione per ciascun soggetto monitorato secondo le richieste dell’A.G. e, contestualmente, la definizione di una o più aree limitrofe accedendo o fuoriuscendo dalle quali viene generato un allarme verso il C.E.M. Il “software” in fornitura deve effettuare il “logging” di tutte le operazioni compiute dagli operatori in servizio presso il C.E.M. o presso le FF.PP., gli eventi relativi ai dispositivi di monitoraggio, le interazioni con i presidi delle FF.PP..
I “log” devono venir memorizzati su più dispositivi in modo tale da evitare la perdita dei dati.
In caso di rottura o danneggiamento, l’Impresa deve provvedere all’immediata sostituzione in modo da ripristinare quanto prima la ridondanza e scongiurare la perdita dei dati.
Deve essere inoltre possibile estrarre il “log” degli eventi relativi ad un singolo soggetto monitorato e procedere alla stampa dello stesso.
I “log” devono essere conservati per tutta la durata del servizio e consegnati all’Amministrazione al termine dello stesso. Inoltre, gli stessi possono essere richiesti dall’Amministrazione in qualsiasi momento nel corso del contratto.
L’Impresa, infine, deve provvedere all’integrazione del “software” gestionale con gli applicativi di Sala operativa della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
5.4 – Linee dedicate - Sistema di registrazione delle chiamate
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5.4.1 – Linee dedicate/Numeri verdi
L’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione dell’approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale, relativamente alla “Fase 1”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.2, provvederà all’attivazione di nr. 2 (due) numeri verdi rispettivamente per le comunicazione dei soggetti e delle Forze di Polizia verso il “Centro Elettronico di Monitoraggio”, nel rispetto dei livelli di servizio di cui al successivo articolo 6, Paragrafo 6.2.4., nonché provvedere alla fornitura di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
5.4.2 – Sistema di registrazione delle chiamate
L’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione dell’approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale, relativamente alla “Fase 1”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.2, provvederà ad allestire, all’interno del C.E.M., un sistema di registrazione delle chiamate effettuate coi soggetti monitorati e con le FF.PP..
Le modalità e i tempi di conservazione di tali registrazioni devono essere in linea con la normativa vigente.
Inoltre, l’Impresa deve rendere disponibili, per le esigenze dell’A.G., le registrazioni acquisite.
Al termine del servizio l’Impresa è tenuta a consegnare all’Amministrazione su supporto digitale le registrazioni delle quali è in possesso .
5.5 – Inoltro degli allarmi - Notifiche ed eventi di allarme 5.5.1 - Inoltro degli allarmi
Per la Polizia di Stato gli allarmi dovranno essere inoltrati alla Questura e al Commissariato distaccato competente per territorio.
L’allarme dovrà essere ricevuto dall’applicativo “112NUE” installato presso le Questure e i Commissariati distaccati.
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Per l’Arma dei Carabinieri una parte degli allarmi verrà inoltrata direttamente alle postazioni di sala operativa (60 Comandi Provinciali con il software “CC112NG”) e una parte, nelle more dell’ installazione del software “CC112NG”, verrà inoltrata alle postazioni “client stand-alone”. Gli allarmi destinati per competenza ai Comandi di Compagnia dell’Arma dei Carabinieri devono essere inoltrati per conoscenza anche ai relativi Comandi Provinciali.
Per il Corpo della Guardia di Finanza gli allarmi verranno inoltrati direttamente alle postazioni presso i Comandi provinciali previste in fornitura.
In caso di mancata ricezione dell’allarme (ad esempio per un malfunzionamento legato alla connettività o agli applicativi) o di mancata presa in carico dell’allarme da parte dell’operatore di sala operativa, il personale di supporto presso il C.E.M. è tenuto a comunicare telefonicamente l’allarme all’operatore di sala operativa.
L’Impresa deve concordare con ciascuna Forze di Polizia le tipologie di allarmi che devono essere inoltrati e quali tra questi devono essere considerati “critici”.
5.5.2 – Notifiche ed eventi di allarme
Il “software” gestionale, di cui al precedente Paragrafo 5.3, deve essere in grado di ricevere le notifiche degli eventi inviate dai dispositivi elettronici di sorveglianza e di permettere la gestione degli stessi da parte del personale in forza al “Centro Elettronico di Monitoraggio”, al fine di monitorare lo stato del servizio.
Si riporta di seguito un elenco minimo di eventi che il “sistema” deve essere in grado di segnalare in tempo reale e gestire:
1. Eventi relativi alla pianificazione oraria del monitoraggio domiciliare: il soggetto sotto sorveglianza ha lasciato il domicilio durante il coprifuoco, non è rientrato prima dell’inizio del coprifuoco, è rientrato in ritardo rispetto a quanto programmato, è presente presso il domicilio quando invece dovrebbe essere fuori.
2. Eventi relativi ai braccialetti elettronici RF e/o GPS: il braccialetto è stato installato correttamente, la batteria del dispositivo è quasi scarica, è stata rilevata assenza di
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movimento, l'integrità del braccialetto è stata compromessa, il braccialetto è stato rimosso dal corpo, sono state rilevate delle interferenze a radio frequenza, la copertura radiomobile non è disponibile, la copertura radiomobile è stata ripristinata, il soggetto sotto sorveglianza è entrato/uscito in/da una zona di esclusione, il soggetto sotto sorveglianza è fuoriuscito/rientrato da una zona di inclusione.
3. Eventi relativi alla stazione fissa di monitoraggio: la stazione fissa è stato inclinata, spostata o alterata, è stato rilevato un disturbo in prossimità della stazione, la stazione ha interrotto il monitoraggio o è fuori servizio, la stazione non è più alimentata ed ha attivato la batteria tampone, la batteria tampone della stazione è quasi scarica, l’alimentazione di rete è stata ripristinata la stazione si è spenta, la connettività telefonica non è disponibile o è tornata disponibile, l’alloggiamento della SIM è stato aperto.
5.6 – Assistenza e manutenzione
L’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione dell’approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale, relativamente alla “Fase 1”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.2, provvederà ad erogare un servizio di assistenza e manutenzione dell’intero sistema h24 e 7/7 giorni per tutta la durata del contratto, nel rispetto dei livelli di servizio descritti nel successivo articolo 6.
Tale servizio deve coprire, in particolare:
• la manutenzione “hardware”, in termini di ripristino o sostituzione dei dispositivi malfunzionanti o degli apparati guasti;
• la manutenzione “software”, in termini di modifica della configurazione dei dispositivi e degli apparati o aggiornamento delle release software;
• l’assistenza al personale delle Forze di Polizia e ai soggetti monitorati attraverso i due numeri verdi (per le chiamate in ingresso);
Saranno definiti, di concerto con le FF.PP., i malfunzionamenti al verificarsi dei quali la società aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione alla F.P. di competenza.
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5.7 – Reportistica
L’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione dell’approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale, relativamente alla “Fase 1”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.2, dovrà produrre un “report” con cadenza mensile ed uno con cadenza trimestrale che contenga almeno i seguenti indicatori:
Il “report” a cadenza mensile deve contenere almeno i seguenti indicatori:
• numero di dispositivi installati nel mese precedente;
• numero di dispositivi disinstallati nel mese precedente;
• numero di dispositivi attivi al termine del mese precedente;
• numero di dispositivi installati nel corso di ciascun anno di servizio;
• numero di dispositivi disinstallati nel corso di ciascun anno di servizio;
• numero di dispositivi installati dall’inizio del servizio;
• numero di dispositivi disinstallati dall’inizio del servizio;
• durata media del provvedimento dall’inizio del servizio, suddivisa per tipo.
Inoltre, l’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione dell’approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale, relativamente alla “Fase 1”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.2, dovrà produrre un “report” uno con cadenza trimestrale relativamente ai livelli di servizio previsti al successivo articolo 6.
Inoltre, al fine di verificare tale rilevazione deve rendere disponibile all’Amministrazione uno strumento per monitorare le prestazioni del servizio e, in particolare, il rispetto dei livelli di servizio definiti in modo da offrire una visione dell’andamento delle metriche di qualità sopra definite.
I dati sopra indicati devono essere forniti sia come dato globale a livello nazionale/regionale/provinciale, sia suddivisi per F.P.
Il mancato rispetto del termine fissato (mensilmente e trimestralmente) per la presentazione dei “report” di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
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5.8 – Manutenzione Evolutiva – “Piano di Lavoro”
La “Manutenzione Evolutiva (MEV)” si riferisce all’introduzione di nuove funzioni o alla modifica di funzioni preesistenti al “sistema” utilizzato. Il servizio in oggetto comprende, pertanto, tutti gli interventi finalizzati a modificare le applicazioni attraverso lo sviluppo di nuove funzionalità, la modifica di funzionalità esistenti, l’integrazione con altre funzionalità/servizi, per un volume massimo non superabile di “PF” da sviluppare pari a 500 (cinquecento), durante l’intero arco contrattuale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di “MEV” possono essere innescati da:
• introduzione di nuove modalità di gestione del sistema;
• introduzione e/o modifiche di regolamenti interni;
• introduzione e/o modifiche di xxxxxx organizzative interne;
• modifiche, anche massive, a carattere funzionale, alle applicazioni. Il servizio è erogato presso la sede dell’aggiudicatario.
Il dimensionamento degli interventi di “MEV” in termini di impegno progettuale dovrà essere effettuato, ove possibile, utilizzando la metrica dei “Punti Funzione IFPUG ver. 4.3.” Laddove la metrica dei “Punti Funzione” non risulti applicabile, il dimensionamento degli interventi sarà effettuato direttamente in “Giorni/Persona”.
L’insieme degli interventi effettuati durante la vigenza contrattuale non potrà superare il massimale previsto dal contratto.
L’Amministrazione, con apposita comunicazione (lettera formale o mail), richiede la stima di un intervento di manutenzione, trasmettendo all’Impresa i requisiti utente nonché tutte le altre informazioni necessarie per una puntuale valutazione tra cui:
• la data prevista di inizio e di fine attività;
• eventuali ulteriori date, scadenze critiche e/o vincoli per l’aggiudicatario;
• la metrica utilizzata per la misurazione del servizio (punti funzione o giorni persona);
• eventuali dettagli sui livelli di servizio applicabili.
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L’Impresa, sulla base della documentazione fornita, e se necessario, previa ulteriore analisi dei requisiti anche mediante incontri di approfondimento con gli Uffici competenti, fornisce la stima ed il “Piano di lavoro” che sarà sottoposta ad approvazione dell’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà cura di notiziare contestualmente l’Impresa e la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio per l’Attività Contrattuale per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, dell’avvenuta approvazione del “Piano di lavoro”.
Le attività devono essere concluse entro 20 (venti) gg solari dall’avvenuta approvazione del “Piano di lavoro” di cui al precedente capoverso salvo diversa indicazione contenuta nella richiesta stessa.
L’Impresa esegue l’intervento secondo le modalità e le tempistiche approvate dall’Amministrazione. La valutazione economica del servizio di “MEV” può essere effettuata sulla base delle seguenti metriche:
• “PF”
• “GG/PP”,solo nei casi residuali di inapplicabilità dei “PF” quali: Procedure batch; Procedure ETL; Interventi su BI o basi di dati; Parametrizzazione e/o configurazione di pacchetti software; etc..
L’Amministrazione nella richiesta di stima individua la metrica che sarà utilizzata nello specifico intervento richiesto.
L’aggiudicatario si impegna a garantire una produttività media giornaliera non inferiore a 2,1 “PF”. In particolare, per gli interventi misurati in GG/PP, la quantificazione economica sarà effettuata a corpo in fase di definizione dell’intervento, secondo il seguente criterio:
• accertamento della congruità dell’offerta valutando l’”effort” in giorni persona proposto dal fornitore;
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• valutazione del costo del singolo giorno persona applicando il metodo di calcolo: Costo PF * 2,1 (produttività media giornaliera).
Tale valore costituisce un riferimento fisso ai fini della fatturazione, indipendentemente dall’effettivo consumo di risorse a cui l’Impresa potrà andare incontro in corso d’opera. Solo in casi eccezionali, a fronte di eventi imprevisti di forza maggiore, tale valore potrà essere riconsiderato, previa approvazione da parte dell’Amministrazione.
Nel caso di interventi quantificati in “PF”, la quantificazione inizialmente definita può essere eccezionalmente rivista al termine della fase di analisi entro uno scostamento massimo del 10%.
In caso di scostamento la prosecuzione dell’intervento è soggetta all’approvazione dell’Amministrazione che potrebbe a suo insindacabile giudizio cancellare definitivamente l’intervento senza alcuna ulteriore remunerazione delle attività successive alla fase di analisi.
Il dimensionamento in “PF” degli interventi dovrà essere effettuato secondo le modalità di conteggio consigliate da AGID (già CNIPA) in “Governo dei Contratti ICT” e “Strategie di Acquisizione delle Forniture ICT” e descritte nel Manuale ufficiale delle Regole di Conteggio dei Punti Funzione IFPUG: “Function Point : Manuale sulle Regole del Conteggio” nell’ultima versione disponibile.
Verifica delle attività di manutenzione evolutiva/adeguativa
La verifica delle attività di manutenzione evolutiva previste nel presente atto negoziale dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che dovrà rilasciare idonea dichiarazione attestante il corretto funzionamento delle componenti “software” realizzate.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà quindi cura di notiziare formalmente e comunque secondo le modalità sopradescritte l’Amministrazione dell’esito di ogni verifica funzionale espletata.
Le verifiche funzionali saranno eseguite presso gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti nella presente realizzazione.
Articolo 6
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(Procedure operative e Livelli di servizio)
6.1 - Procedure operative
Il presente articolo disciplina le modalità operative delle varie fasi dall’attivazione dei dispositivi elettronici di sorveglianza con indicazione dei relativi livelli di servizio.
ATTIVAZIONE
1. La F.P. riceve comunicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria per l'applicazione della misura del braccialetto elettronico;
2. La F.P. informa il C.E.M. mediante comunicazione via PEC;
3. Il C.E.M., dopo aver coordinato internamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, si accorda con il presidio provinciale della F.P. per l'installazione del braccialetto elettronico, confermando l’appuntamento mediante comunicazione via PEC e attraverso una chiamata telefonica;
4. Il C.E.M., qualora la copertura radiomobile presso il domicilio del soggetto sia carente, dopo aver posto in essere le attività volte all’attivazione di una linea fissa, comunica via PEC alla
F.P. la data di attivazione della stessa;
5. A seguito dell'esito positivo dell'installazione del braccialetto elettronico, il presidio provinciale della F.P., presente nella fase realizzativa, trasmette al C.E.M. il verbale di corretta installazione del braccialetto elettronico.
Negli scenari in cui è previsto il tracciamento, contestualmente alla comunicazione di cui al punto 2, la F.P. comunicherà anche le zone di esclusione e di inclusione da configurare sul “sistema” per monitorare il soggetto in ambito “outdoor”.
Per poter definire in maniera inequivocabile tali zone, il tecnico installatore deve recarsi insieme al personale della F.P. presso l’area da monitorare ed effettuare le necessarie verifiche.
TRASFERIMENTO
1. La F.P. riceve comunicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria per il trasferimento del soggetto presso altro domicilio;
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2. La F.P. informa il C.E.M. mediante comunicazione via PEC;
3. Il C.E.M., dopo aver coordinato interamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, si accorda con il presidio provinciale di F.P. per l'installazione del braccialetto elettronico, confermando l’appuntamento mediante comunicazione via PEC e attraverso una chiamata telefonica;
4. Il C.E.M., qualora la copertura radiomobile presso il domicilio del soggetto sia carente, dopo aver posto in essere le attività volte all’attivazione di una linea fissa, comunica via PEC alla
F.P. la data di attivazione della stessa;
5. A seguito dell'esito positivo dell'installazione del braccialetto elettronico, il presidio provinciale della F.P., presente nella fase realizzativa, trasmette al C.E.M. il verbale di corretta installazione del braccialetto elettronico.
CESSAZIONE
1. La F.P. riceve comunicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria per la cessazione della misura del braccialetto elettronico in essere;
2. La F.P. informa il C.E.M. mediante comunicazione via PEC;
3. Il C.E.M. provvede alla disattivazione del braccialetto elettronico e alla successiva disinstallazione;
4. A seguito dell’avvenuta disinstallazione del braccialetto elettronico, il presidio provinciale della F.P., presente nella fase operativa, trasmette al C.E.M. il verbale di corretta disinstallazione del braccialetto elettronico.
PERMESSO
1. La F.P. riceve comunicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria per l’autorizzazione, in regime occasionale o ricorrente, all’allontanamento dalla sede individuata come domicilio;
2. La F.P. informa il C.E.M. mediante comunicazione via PEC della data e l'ora di inizio e fine permesso, almeno mezz’ora prima dell’inizio dello stesso;
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3. Nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria disponga la revoca o la modifica di un permesso già accordato, la F.P. informa il C.E.M. mediante comunicazione via PEC comunicando la revoca o la nuova data e ora di inizio e fine permesso, almeno mezz’ora prima dell’inizio dello stesso.
Ognuna delle fasi sopra indicate e relativa ai vari scenari applicativi deve essere svolta in accordo con quanto riportato nell’offerta tecnica dell’Impresa che costituisce parte integrante del presente atto negoziale e deve comunque prevedere gli adempimenti e le verifiche di cui ai Paragrafi 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3 del capitolato tecnico
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
6.2 – Livelli di servizio
I guasti relativi al sistema oggetto del servizio si suddividono in guasti non bloccanti e guasti bloccanti.
Per guasto non bloccante si intende un guasto, un malfunzionamento o un’anomalia che blocca o invalida o impedisce l'uso di funzionalità non essenziali o non critiche del sistema senza compromettere il servizio in quanto esistono una o più procedure alternative per superare pienamente l’inconveniente.
Per guasto bloccante si intende un guasto, un malfunzionamento o un’anomalia tale da impedire l’utilizzo del servizio o di una o più funzioni essenziali alla fruizione del servizio.
I livelli di servizio richiesti prescindono da eventuali malfunzionamenti derivanti da impedimenti e condizioni d’ambiente non imputabili all’Impresa, secondo quanto verrà appurato di volta in volta dal personale dell’Amministrazione.
Si riportano di seguito i livelli di servizio che l’Impresa è tenuta a rispettare.
6.2.1 – Livelli di Servizio infrastruttura
Nella seguente tabella si distingue tra guasto a livello centrale, periferico e relativi ai soggetti monitorati.
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S’intendono guasti a livello centrale tutti i guasti che interessano la connettività fra il C.E.M. e le FF.PP., la disponibilità dei numeri verdi, gli apparati installati presso il C.E.M. e i concentratori installati presso la Guardia di Finanza.
A livello periferico si fa distinzione fra Uffici provinciali (Questure, Comandi Provinciali) e Uffici cd. minori (Commissariati, Comandi di compagnia).
INFRASTRUTTURA | Tempi di ripristino |
- Guasto a livello centrale | |
- - bloccante | 4 ore |
- - non bloccante | 24 ore |
- Guasto a livello periferico (provinciale) | |
- - bloccante | 8 ore |
- - non bloccante | 36 ore |
- Guasto a livello periferico (uffici minori) | |
- - bloccante | 24 ore |
- - non bloccante | 48 ore |
- Guasto c/o soggetti monitorati | |
- - bloccante | 8 ore |
- - non bloccante | 36 ore |
Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
6.2.2. - Installazione / disinstallazione dei dispositivi
Nella seguente tabella si riportano i livelli di servizi relativi all’installazione e alla disinstallazione dei dispositivi.
In ogni caso, il tempo decorre a partire dalla notifica del provvedimento della A.G. dalla F.P. al C.E.M., fino alla formale comunicazione dell’esito alla F.P. competente.
INSTALLAZIONE / DISINSTALLAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI
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Tempo di installazione dispositivi di monitoraggio | |
- con attivazione di linea fissa | 10 gg |
- con connettività radiomobile | 4 gg |
Tempo di disattivazione dispositivi di monitoraggio (dal termine della misura) | 4h |
Tempo di disinstallazione dispositivi di monitoraggio (dal termine della misura) | 2 gg |
Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
6.2.3 - Inoltro degli allarmi
Nella seguente tabella si riportano i livelli di servizi relativi all’inoltro degli allarmi dal C.E.M. alle FF.PP.
Si distinguono i diversi casi di inoltro dell’allarme a seconda che il sistema sia funzionante (allarme trasmesso al client attraverso il software gestionale), che vi sia un guasto che non consenta l’inoltro telematico dell’allarme (chiamata telefonica in caso di guasto bloccante a livello centrale/periferico) o che l’allarme non sia stato preso in carico dalla F.P. competente.
INOLTRO ALLARMI CRITICI DA C.E.M. A FF.PP. | |
- allarme trasmesso dal software gestionale | 10 sec |
- chiamata telefonica (in caso di guasto bloccante a livello centrale/periferico) | 1 min |
- chiamata telefonica (in caso di mancata presa in carico) | 2 min |
Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
6.2.4 – Numeri verdi/Linee dedicate
Nella seguente tabella si riportano i livelli di servizi relativi ai numeri verdi resi disponibili quali “linee dedicate” dalla società aggiudicataria.
NUMERI VERDI | |
- numero verde FF.PP.: |
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- - tempo medio di risposta | 20 sec |
- - percentuale chiamate perse | 3% |
- numero verde soggetti monitorati: | |
- - tempo medio di risposta | 20 sec |
- - percentuale chiamate perse | 3% |
Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
Articolo 7
(Piano formativo - Servizi di formazione e addestramento) 7.1 – Piano formativo
L’Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, presenterà un documento denominato “Piano formativo”.
Tale “Piano formativo”, che come detto conterrà le modalità di dispiegamento del servizio di formazione e addestramento e individuerà il percorso in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di Formazione” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di Formazione” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in
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danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
7.2 – Servizio di formazione e addestramento
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale favorevole, relativamente alla “Fase 1”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.2, erogherà altresì un servizio di addestramento e formazione dedicato al personale dell’Amministrazione atto ad illustrare l’architettura del progetto, le funzionalità rese disponibili in sala operativa, le procedure operative ed ogni altro elemento utile alla comprensione del servizio e all’impegno del personale di sala operativa nell’ambito dello stesso..
Ciascun corso dovrà essere oggetto di specifica valutazione attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle attività formative.
A conclusione di ogni edizione, le schede di valutazione dovranno essere raccolte e sintetizzate in un unico elaborato al quale dovrà essere allegato l’elenco dei partecipanti.
Per la Polizia di Stato dovranno essere erogati 3 corsi di formazione da tenersi indicativamente presso tre diverse sedi, individuate rispettivamente al Nord, Centro e Sud.
Ciascun corso di formazione sarà frequentato da un numero massimo di 80 partecipanti.
Per l’Arma dei Carabinieri dovranno essere erogati 4 corsi di formazione da tenersi indicativamente presso quattro diverse sedi, una al Nord (Torino), una al Xxxxxx (Xxxx), xxx xx Xxx (Xxxxxx Xxxxxxxx) e una in Sardegna (Iglesias).
Il numero totale dei partecipanti ai corsi di formazione sarà pari a 72.
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Per la Guardia di Xxxxxxx dovranno essere erogati 3 corsi di formazione da tenersi indicativamente presso tre diverse sedi, rispettivamente al Nord, Centro e Sud.
Ciascun corso di formazione sarà frequentato da un numero massimo di 24 partecipanti. Le strutture adibite ai corsi verranno messe a disposizione dalle Forze di Polizia.
Il mancato rispetto delle modalità e dei termini indicati nel “Piano formativo” per l’erogazione del servizio in argomento, comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 13.
Articolo 8
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva
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sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 9
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità funzionale finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità funzionale finale, l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica di conformità funzionale finale con esito negativo, accompagnate da una
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dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento della garanzia definitiva per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità funzionale finale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intera garanzia definitiva nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica di conformità risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
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Articolo 10 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
La quota percentuale del valore economico delle attività subappaltate sarà comunque non superiore al 30% del valore totale della fornitura.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
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Articolo 11 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportin o prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di pr ezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
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c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e s ui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 12 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in
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cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 13
(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale) 13.1 – Approntamento alla verifica finale “Fasi 1 e 2”
I ritardi maturati nelle operazioni di approntamento alla verifica di conformità funzionale finale relativi alle “Fasi 1 e 2” di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.1 e Paragrafo 4.bis.2.1, primo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
13.2 – Piani di collaudo “Fase 1 e 2”
I ritardi maturati nelle operazioni di presentazione dei “Piani di collaudo”, relativamente alle “Fasi 1 e 2” di cui all’articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.1.3 e Paragrafo 4.bis.2.3, primo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
13.3 – Documenti di reportistica
I ritardi maturati nelle operazioni di presentazione dei documenti di reportistica mensili e trimestrali di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.7, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
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13.4 – Infrastruttura
Livello centrale
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 4 (quattro) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,06 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 24 (ventiquattro) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,02 per mille del valore contrattuale;
Livello periferico (provinciale)
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 8 (otto) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,03 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 36 (trentasei) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,01 per mille del valore contrattuale;
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Livello periferico (uffici minori)
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 24 (ventiquattro) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,03 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 48 (quarantotto) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,01 per mille del valore contrattuale;
Guasto (soggetti monitorati)
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 8 (otto) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,06 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di ripristino:
Per ogni ora di ritardo oltre le 36 (trentasei) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,03 per mille del valore contrattuale.
13.5 – Installazione/Disinstallazione dispositivi elettronici
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I ritardi maturati, rispetto ai livelli di servizio, relativamente alle operazioni di installazione/disinstallazione di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.2.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, ed, in misura oraria, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del servizio oggetto di valutazione.
13.6 – Inoltro degli allarmi
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività riferite all’inoltro degli allarmi di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.2.3, saranno applicate le seguenti penalità:
INOLTRO ALLARMI CRITICI DA C.E.M. A FF.PP. | ||
Tipologia allarme | Valore di soglia | Penale |
- allarme trasmesso dal software gestionale | 10 sec | Per ogni 10 sec. in più oltre il valore di soglia sarà applicata una penale pari allo 0,001 ‰ dell’importo contrattuale. |
- chiamata telefonica (in caso di guasto bloccante a livello centrale/periferico) | 1 min | Per ogni minuto in più oltre il valore di soglia sarà applicata una penale pari allo 0,001 ‰ dell’importo contrattuale. |
- chiamata telefonica (in caso di mancata presa in carico) | 2 min | Per ogni 2 min. in più oltre il valore di soglia sarà applicata una penale pari allo 0,001 ‰ dell’importo contrattuale. |
13.7 – Numeri verdi
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In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività riferite ai “numeri verdi” di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.2.4, saranno applicate le seguenti penalità:
NUMERO VERDE FORZE DI POLIZIA/NUMERO VERDE SOGGETTI MONITORATI | |||
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo medio di risposta | 20 secondi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 3% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
13.8 – Piano formativo
I ritardi maturati nelle operazioni di presentazione del “Piano formativo” di cui all’articolo 7, Paragrafo 7.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
13.9 – Servizi di addestramento e formazione
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I ritardi maturati nell’ erogazione dei servizi di addestramento e formazione di cui al precedente articolo 7, Paragrafo 7.2, secondo quanto previsto dal “Piano formativo” approvato dal Direttore dell’esecuzione contrattuale comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
13.10 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 14
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(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Function Point (Importo totale pari a € 75.000,00, esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, nella misura iniziale del 30%, entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi, per ogni singolo modulo realizzato/adeguato/corretto, al termine della fase di disegno o di analisi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla previa consegna e successiva, avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione del “Piano di lavoro” per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione del “Piano di lavoro” da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, nella misura finale del 70%, entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi, dopo l’esito positivo della verifica funzionale prevista per ogni modulo realizzato, e successivamente all’ avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte di un tecnico accreditato dell’Amministrazione ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell’avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte
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di un tecnico accreditato dell’Amministrazione, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Forniture a corpo - Allestimento postazioni client presso sedi FF.PP.(Importo totale pari a
€ 400.000,00 esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale positiva per le varie fasi previste di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.1.2 e 4.bis.2.2, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale positiva per le varie fasi, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a consuntivo (Importo totale pari a €
36.640.000,00, esclusa IVA al 22%)
Attivazioni dispositivi elettronici (Importo pari a € 23.760.000,00, esclusa iva al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di
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ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi bimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente alla consuntivazione dei dispositivi che hanno terminato il proprio ciclo di vita (disattivati al termine di positivo utilizzo) da acquisire tramite il software di gestione oggetto di fornitura da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di consuntivazione dei dispositivi a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizio C.E.M. in esercizio (Importo pari a € 12.880.000,00, esclusa iva al 22% calcolato su 27 mesi di durata contrattuale – Importo bimestrale pari a € 954.074,06)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi bimestralmente sulla scorta della metodologia di rendicontazione di cui ai successivi periodi ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di consuntivazione dei dispositivi a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Modalità di rendicontazione costi del Centro Elettronico di Monitoraggio in esercizio Saranno corrisposti importi percentuali in funzione dei dispositivi effettivamente attivi al periodo di rilevazione operando il seguente calcolo:
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• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥1 e ≤ 1.000, l’Amministrazione liquiderà il 46% del valore mensile del servizio in argomento (Es. - € 438.874,06);
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥1.000 e ≤ 2.000, l’Amministrazione liquiderà il 66% del valore bimestrale del servizio in argomento;
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥2.000 e ≤ 3.000, l’Amministrazione liquiderà l’81% del valore bimestrale del servizio in argomento;
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥3.000 e ≤ 4.000, l’Amministrazione liquiderà il 93% del valore bimestrale del servizio in argomento;
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento sarà > 4.000, l’Amministrazione liquiderà il 100% del valore bimestrale del servizio in argomento.
La “misurazione” da realizzare sempre tramite il “software” di gestione oggetto di fornitura sarà eseguita a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 6890370134 - trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
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Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 6890370134
Conti correnti di riferimento:
Persone autorizzate ad operare sul conto:
CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 15
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(Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 16
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi
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immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
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Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 18
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
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Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 19
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati
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quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 20 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non
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acconsenta ad una modifica proposta da Xxxxxx S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 22 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 23 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in ,
, , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
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L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, Paragrafo 13.10, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2.3, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.4.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.7, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.1, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.2, ultimo comma;
− artcolo 6, Paragrafo 6.2.3, ultimo comma;
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− articolo 6, Paragrafo 6.2.4, ultimo comma;
− articolo 7, Paragrafo 7.1, ultimo comma;
− articolo 7, Paragrafo 7.2, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 13.10, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 8, comma 6;
− articolo 9, comma 4;
− articolo 10, ultimo comma ;
− articolo 12, commi 4 e 6;
− articolo 14, commi 9 e 11;
− articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle
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cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
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E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 29
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto.
Per l’Amministrazione Per l’Impresa
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)