SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ TRA IL COMUNE DI PONTIDA E GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA AVENTI PER OGGETTO LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE
CITTÀ di PONTIDA
Provincia di Bergamo
Settore Amministrativo
Ufficio Segreteria-Contratti
SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ TRA IL COMUNE DI PONTIDA E GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA AVENTI PER OGGETTO LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE
Premessa:
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme l’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta dall'Amministrazione comunale, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.
Il presente “Patto di integrità” si applica, fatta salva la facoltà dell’adozione di specifici patti/protocolli in relazione alla complessità degli interventi, anche a tutte le procedure sopra e sotto soglia, relative a:
Lavori a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, lettera g) e dell’art. 122, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Lavori scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli Accordi di Programma stipulati tra privati e Amministrazione Comunale ;
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti- corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori del Comune, impiegati ad ogni livello nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.
Art. 1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’ Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:
-dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
-si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa.
Al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012.
-si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
-assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
-si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiani dei cantieri.
-si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del “codice di comportamento dei dipendenti del Comune e del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
L’ Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
• esclusione dalla procedura di gara;
• escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
• risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
• escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
• segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.