ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del
D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un “Accordo Quadro per la fornitura, in acquisto, di complessivi n.64 autobus nuovi di fabbrica classe I, categoria M3, da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania”.
TRA
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI, di seguito ACaMIR, C.F.
n. 95040910630, con sede presso il Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, nella persona dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato ad Avellino, il 28/12/1968, nella qualità di Commissario, legale rappresentante p.t dell’ACaMIR, domiciliato per la carica presso la sede societaria, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù della Legge Regionale della Campania n. 3 del 28 Marzo 2002 istitutiva dell’ACaMIR, come modificata dalla L.R. n. 38 del 23 dicembre 2016, mail pec: xxxx@xxx.xxxx-xxxxxxxx.xx
E
Il Fornitore……………………, di seguito ……………, sede legale in …………., alla via …….., capitale sociale Euro ………., C.F./P.IVA: …………, nella persona del …………, nato a ………., il , nella
qualità di ………….., legale rappresentante p.t di …………., domiciliato ai fini del presente presso la sede societaria, giusta poteri allo stesso conferiti dal ………., mail pec: ……………
PREMESSO CHE
a. l’ACaMIR, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla DGR n.151 del 21/03/2017 e dalla Convenzione n. rep. 276/2017, stipulata con la Regione Campania per l’attuazione dell’intervento denominato “Acquisto di materiale rotabile su gomma destinato al TPL campano” e individuato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 29 novembre 2016, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha inteso procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura in acquisto di autobus, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario;
b. con Determinazione del Commissario n. ………. del ……….. è stata indetta è stata indetta la gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un “Accordo quadro per la fornitura, in acquisto, di complessivi
n.64 autobus nuovi di fabbrica classe I, categoria M3, da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania”;
c. con la medesima determinazione del Commissario n. ………. del sono stati approvati gli atti
di gara;
d. il bando di gara è stato inviato sulla GUUE in data ………. e pubblicato sulla GUUE del
…………., sulla GURI 5° serie Speciale contratti pubblici n. ……… del …………, sui quotidiani il
…………, il ……….., il ………….. ed. ……….. ed Il ………… in data , sul sito del ministero
Infrastrutture e Trasporti in data …………., sul BURC in data e sul sito dell’ACaMIR in data
………………;
e. con Determinazione del Commissario dell’ACaMIR n. ……….. del ………… è stata nominata la Commissione giudicatrice;
f. Con verbale n. …………del , la Commissione giudicatrice proponeva di aggiudicare la gara de
qua alla società ;
g. Con Determina del Commissario n. ……… del è stata disposta, tra l’altro, l’aggiudicazione
della gara CUP B20A17000010008 CIG …………… alla Società ………... con sede in
…………….alla ………… CF - P.IVA …………., con il ribasso globale offerto del %
sull’importo a base di gara per un totale di Euro …………..oltre Iva, comprensivo degli oneri da interferenza pari a zero, in conformità a quanto proposto dalla Commissione Aggiudicatrice;
h. tutti controlli di legge sull’aggiudicatario ai fini della sottoscrizione del contratto hanno avuto esito
…………..;
i. è stata inoltrata la richiesta di informativa antimafia di cui all’Art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, con nota prot. …………… del ……….. e, decorso infruttuosamente il termine di legge di 30 giorni, l’ACaMIR ritiene di dover stipulare il presente contratto sotto la condizione risolutiva che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto ipso iure, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture e dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
j. con Determinazione del Commissario dell’ACaMIR n. ……… del …………., tra l’altro, è avvenuta la presa d’atto dell’esito ……….. dei controlli ex art.80 D.lgs 50/2016 e dell’efficacia dell’aggiudicazione, disposta con la medesima Determinazione del Commissario, in favore di
……….., con sede in ……… alla Via ………., CF - P.IVA , con il ribasso globale offerto del
……….% sull’importo a base di gara per un totale di Euro oltre Iva, comprensivo degli oneri da
interferenza pari a zero;
k. Con Determinazione del Commissario dell’ACaMIR n. ……. del ………., tra l’altro l’ACaMIR ha approvato le graduatorie rimodulate dalla commissione di valutazione per ex lotto 1. In particolare per
……………………………………………………….;
l. le suddette Aziende assegnatarie sono obbligate a garantire, per l’acquisto di ogni singolo autobus, la quota di cofinanziamento del 30% del costo netto di ogni veicolo, oltre l’IVA sull’intero importo di acquisto di ciascun autobus;
m. ai sensi di quanto stabilito dal richiamato Disciplinare tecnico - amministrativo della procedura di assegnazione, tale quota può essere garantita, mediante:
- la trasmissione di un provvedimento dell’organo amministrativo societario attestante la copertura finanziaria dell’intero importo a proprio carico (30% dell’importo a base di gara per ogni autobus assegnato oltre IVA sull’intero importo), corredato da fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’ACaMIR a garanzia della copertura dell’intero importo, come sopra specificato;
- in alternativa, autorizzazione dell’Azienda a garantire la copertura finanziaria dell’intero importo a proprio carico attraverso la trattenuta dai corrispettivi spettanti dai contratti di servizio, anche se sottoscritti con altri Enti committenti, secondo modalità e tempistiche da concordarsi con la Regione. Tale autorizzazione deve essere corredata dall’attestazione della Regione, o dell’Ente committente, che la somma necessaria a garantire il cofinanziamento dell’importo del 30% per l’acquisto degli autobus assegnati trova copertura nei corrispettivi spettanti in esecuzione dei contratti di servizio;
n. la Direzione Generale Mobilità con Decreto n. ……….. del ha eseguito la ricognizione della
quota di cofinanziamento garantita dalle aziende (30% del costo netto di ogni veicolo, oltre IVA sull’intero importo di acquisto di ciascun autobus) che si sono avvalse della facoltà di garantire la copertura finanziaria per il tramite dei corrispettivi spettanti dai contratti di servizio, pari a complessivi
€ ……………….. da allocare su un istituendo capitolo di entrata correlato a un capitolo di spesa nell’ambito del Bilancio Gestionale della Regione Campania per il triennio …….., all’interno della Missione …… Trasporti e diritto alla mobilità - Programma ……. - Titolo ……. - attribuito alla responsabilità gestionale della Direzione Generale per la Mobilità 50 08 02;
o. l’impegno di spesa, per l’ACaMIR, relativo alla quota del cofinanziamento regionale, pari al 70% del costo di acquisto di ogni veicolo, sarà assunto con successivo atto alla stipula dei contratti applicativi;
p. Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e prestazionale, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
q. la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’ACaMIR, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di autobus, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di
accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo stabilito, i contratti applicativi di fornitura delle singole Società Contraenti, che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia;
r. i singoli contratti applicativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Società Contraenti e Fornitore e riporteranno l’esatto quantitativo della fornitura di autobus richiesta ed il luogo di esecuzione;
s. Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
t. il presente Accordo Quadro per l’ACaMIR non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore.
Tutto ciò premesso, le Parti ut supra rappresentate e domiciliate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso tutti gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro il Capitolato Tecnico di riferimento ed i suoi Allegati, l’Offerta Tecnica ed economica di Fornitore.
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
1. I termini indicati nell’Accordo Quadro e/o nei contratti applicativi hanno il significato di seguito specificato:
• Società Contraente/i: Società di TPL, risultate assegnatarie degli autobus, che utilizza/utilizzano l’Xxxxxxx Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia mediante i contratti applicativi ;
• Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Società Contraenti possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 5;
• Accordo Quadro: Contratto stipulato tra ACaMIR e Fornitore;
• Contratto Applicativo: il contratto di fornitura di autobus, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Società Contraenti impegnando Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e prestazionale e nell’Offerta Tecnica di Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate da Fornitore medesimo nell’Offerta Economica;
• Certificato di verifica di conformità: attestazione di esecuzione a regola d’arte delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali rilasciato dalle Società Contraenti a Fornitore.
ARTICOLO 3
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Fermo restando quanto previsto nel presente Accordo Quadro, quest’ultimo ed i singoli contratti applicativi di fornitura del medesimo sono regolati in via gradata:
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dalle norme regolatrici della fonte di finanziamento;
- dalla normativa europea di settore vigente indicata nel capitolato tecnico di riferimento .
2. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei contratti applicativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro ed i contratti applicativi di Fornitura, l’ACaMIR le Società Contraenti da un lato e Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’ACaMIR, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e prestazionale.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’ACaMIR affida a Fornitore, che accetta, la fornitura di n. 64 (sessantaquattro) autobus,
marca ………….., modello …………, nuovi di fabbrica classe I, categoria M3, da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania, CUP B20A17000010008 CIG
……………, della gara indetta con determinazione del Commissario n. ……. del , come da
offerta in sede di gara.
2. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle seguenti Società Contraenti, a fornire i relativi autobus assegnati, tramite la stipula dei seguenti Contratti applicativi di Fornitura:
-…………………………………………
…………………………………
3. Gli autobus dovranno essere forniti con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, Contratto Applicativo, nel Capitolato Tecnico e prestazionale e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
4. L’ACaMIR, su disposizione della Regione e/o previa sua autorizzazione e, verificata, altresì, la disponibilità all’acquisto delle società di TPL, si riserva la facoltà di richiedere a Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati, ex art. 106, comma 12 del Dlgs n. 50/2016.
5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’ACaMIR, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di autobus e non è fonte, per l’ACaMIR di alcuna obbligazione nei confronti di Fornitore.
6. La stipula del presente Accordo Quadro obbliga Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo stabilito, i contratti applicativi di fornitura delle singole Società Contraenti, che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.
ARTICOLO 5
DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO QUADRO
1. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro cui i Contraenti possono concludere il contratto applicativo.
2. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni, dalla data di decorrenza dello stesso.
3. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in forma di scrittura privata con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.
4. Il presente Accordo Xxxxxx viene inviato da ACaMIR a mezzo PEC a Fornitore che procederà, entro il termine indicato dall’ACaMIR, ad apporre la propria firma digitale e lo restituirà all’ACaMIR tramite PEC. L’ACaMIR provvederà ad apporre la propria firma digitale ed a darne comunicazione a Fornitore a mezzo PEC.
5. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di ricezione di Fornitore, a mezzo PEC, della comunicazione di avvenuta sottoscrizione dello stesso.
6. Ferma restando la validità ed efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi di Fornitura, non sarà più possibile aderire all’Accordo Quadro, qualora sia esaurito il quantitativo previsto, anche eventualmente incrementato.
ARTICOLO 6 COPERTURA FINANZIARIA
1. L’acquisto degli autobus di cui al precedente art. 4, coerentemente con Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale, trova copertura finanziaria:
a. con le risorse provenienti dal fondo ex art. 1, comma 224 L. 190/2014 riparto 2015/2016 – Decreto di impegno n. 125 del 27.04.2017;
b. contributo a carico delle società assegnatarie, determinato nella misura del 30% del costo di acquisto di ogni veicolo, oltre IVA sull’intero importo;
2. In particolare, la copertura finanziaria del 70% del costo di acquisto di ogni veicolo da garantire con i suddetti fondi pubblici (precedenti lett. a), del presente Accordo Quadro è garantita:
- con Decreto Dirigenziale n. 125 del 27.04.2017 sono state impegnate a favore di ACaMIR le risorse Fondo ex art 1, comma 224, L. 190/2014 riparto 2015-2016 pari a € 29.025.304,66, imputate come segue sulle diverse annualità: esercizio 2017 € 11.610.121,86, esercizio 2018 € 8.707.591,40,
esercizio 2019 € 8.707.591,40;
- La delibera n. 267/2018 ha, altresì, disposto l’utilizzo delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pari a €11.441.385,00 di cui al D.D. n. 25 del 23.01.2017 dello stesso Ministero che disciplina le modalità di utilizzo del finanziamento per l’acquisto degli autobus destinati al TPL regionale ed interregionale, a valere sul fondo di cui al comma 866, Art. 1 della L. n. 208 del 28/12/2018.
Dunque, con determina del Commissario n. 244 del 08/10/2018, si è dato atto:
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 267 del 08.05.2018 recante, fra l’altro, l’approvazione del nuovo Piano dei fabbisogni di materiale rotabile su gomma e, segnatamente, della rimodulazione degli stessi fabbisogni e dei nuovi valori di fornitura riportati nell’Allegato n. 2 del medesimo atto giuntale ed indicati nella precedente tabella n. 1;
- della rimodulazione di cui sopra, relativamente al Lotto 1 CUP B20A17000010008 (da riappaltare), al Lotto n. 3 CUP B20A17000010008 - CIG 7084467F19 ed al Lotto n. 4 CUP B20A17000010008 - CIG 70845080F377/2018 (entrambe già aggiudicati giusta D.C. n. 77/2018), che rientra nella disponibilità finanziaria assicurata dalla Regione Campania con il sopra citato Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Mobilità di impegno contabile
n. 125 del 27.04.2017 per un importo complessivo post-gara di € 29.025.304,66 a valere sulle risorse ministeriali di cui al Fondo ex art 1, comma 224, L. 190/2014 riparto 2015-2016.
3. Per le risorse di cui al precedente lett. b), le società di TPL, in fase di manifestazione di interesse, hanno già autorizzato la Regione Campania a garantire la copertura finanziaria dell’intero importo a proprio carico, attraverso la trattenuta dai corrispettivi spettanti dai contratti di servizio, secondo modalità e tempistiche da concordarsi con la Regione stessa e gli Enti Committenti. Sempre in fase di
manifestazione di interesse, le società di TPL si sono impegnate a trasmettere entro 15 giorni dalla chiusura della procedura di assegnazione degli autobus, il provvedimento attestante la copertura finanziaria dell’intero importo a carico delle stesse, emesso dall’organo amministrativo competente, ovvero espressa autorizzazione alla Regione Campania alla trattenuta dai contratti di servizio della quota di cofinanziamento a proprio carico.
4. In particolare:
- …………………………………..
- …………………………………….
- ………………………………………
ARTICOLO 7
VALORE ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo per la fornitura di n. 64 (sessantaquattro) autobus, nuovi di fabbrica classe I, categoria M3, da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania, CUP B20A17000010008 CIG , della gara indetta con determinazione del Commissario n.
………. del …………., è fissato in €………….. (……../00) al netto dell’IVA, pari al % di ribasso
dell’importo a base di gara.
2. Il costo unitario di ciascun autobus è pari ad € , IVA esclusa, così come offerto in sede di
gara, corrispondente alla percentuale di ribasso offerto.
3. Nella seguente tabella sono rappresentati gli importi dovuti suddivisi per singolo Contratto Applicativo, con indicato il valore a carico della Società Contraente di TPL e quello del cofinanziamento regionale:………………………………………………………………………………………………
4. I corrispettivi indicati nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti applicativi, si riferiscono alla fornitura di autobus prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
ARTICOLO 8
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il Fornitore potrà emettere fattura intestata alla Società Contraente solo dopo la consegna degli autobus, come indicato nel successivo articolo 11, ed in seguito ed all’esito positivo delle verifiche amministrative prescritte dalla normativa vigente.
2. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse (protocollo di ricezione da parte dalla Società Contraente).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all’Accordo Quadro ed al singolo Contratto applicativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere spedita alla Società Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini stabiliti. Una copia della fattura dovrà essere trasmessa anche ad ACaMIR.
4. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro ed il CUP (Codice Unico di Progetto), comunicati dalle Società Contraenti saranno inseriti, a cura di Fornitore, nelle fatture e dovranno essere indicati dalle Società Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come al successivo articolo.
5. I corrispettivi di cui al precedente articolo 7 saranno erogati al Fornitore come di seguito:
a. il 30% del costo di acquisto di ogni veicolo, oltre l’IVA sull’intero importo d’acquisto, sarà erogato
dalle Società Contraenti;
b. il 70% del costo di acquisto di ogni veicolo, sarà erogato da ACaMIR, su delega di pagamento da parte della Società Contraente di TPL, secondo quanto pattuito nei capitolati tecnici di riferimento e/o nei stipulandi Contratti applicativi di fornitura.
6. In particolare, con la delegazione di pagamento nei confronti di ACaMIR da parte della Società Contraente, ai sensi dell’art. 1269 del c.c., per il pagamento ad Fornitore della quota di cofinanziamento regionale, l’ACaMIR provvederà, mediante bonifico sul conto corrente dedicato come comunicato da Fornitore, al pagamento del 70 % dell’imponibile di ciascuna fattura.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Società Contraenti e all’ACaMIR, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati da Fornitore nei confronti della Società Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Società Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente.
9. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società Contraente.
ARTICOLO 9
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro o nei Contratti applicativi, si conviene che, in ogni caso, le Società Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti applicativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
ARTICOLO 10 OBBLIGAZIONI GENERALI DI FORNITORE
1. Sono a carico di Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione della prestazione contrattuale.
2. Gli autobus dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Capitolati Tecnici di riferimento, nell’offerta tecnica, nei Contratti applicativi e nei relativi Allegati; in ogni caso, Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e/o dei contratti
applicativi, resteranno ad esclusivo carico di Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Accordo Quadro e nei dei contratti applicativi, e Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle società Contraenti e/o dell’ACaMIR, assumendosene ogni relativa alea.
4. E’ obbligo di Fornitore adottare, nell’esecuzione del contratto, tutte le misure atte a garantire l’incolumità del personale comunque interessato; rimane pertanto stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e/o danni.
5. Il Fornitore si assume inoltre la piena responsabilità per danni a persone e a cose della Società Contraente o di terzi per fatto dell’Impresa e dei suoi dipendenti, nell’espletamento del contratto, tenendo perciò sollevata ed indenne la Società Contraente da qualsiasi pretesa.
6. Il Fornitore, come da programma presentato nell’offerta tecnica, deve fornire alle Società Contraenti i corsi di addestramento per gli istruttori di guida delle medesime Società di TPL e per il personale di manutenzione, la cui qualità e portata siano sufficienti a consentire un uso soddisfacente, nonché una buona manutenzione e riparazione dei veicoli e di tutti gli apparati di bordo.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Società Contraenti e ACaMIR, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi;
b. sottoscrivere il/i contratto/i Applicativo/i con le Società Contraenti, entro due (2) mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.
c. comunicare tempestivamente alle Società Contraenti e ACaMIR, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti applicativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
x. xxxxxxxxx e tenere indenne l’ACaMIR e le Società Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza.
ARTICOLO 11 CONSEGNA DEGLI AUTOBUS
1. Ciascun veicolo si intende consegnato alla data in cui si verificano le condizioni di cui al Capitolato tecnico di riferimento. La verifica delle suddette condizioni avverrà in contraddittorio tra l’ACaMIR, alle Società contraenti di TPL contraente ed Fornitore.
2. Fornitore deve garantire, durante le operazioni di consegna, la presenza di personale tecnico adeguatamente qualificato ed autorizzato ed autorizzato per eventuali interventi e spiegazioni che dovessero rendersi necessarie sui veicoli.
3. Prima della consegna alle Società contraenti di TPL, gli autobus dovranno essere allestiti anche con gli apparati elettronici di bordo di tipo ITS, che non costituiscono oggetto della presente fornitura. Fornitore dovrà assicurare il supporto tecnico che dovesse occorrere all’allestitore ITS ai fini della corretta installazione e dell’efficace interfacciamento degli apparati elettronici di bordo con gli apparati del Centro Servizi Regionale e dei Centri di Controllo Aziendali.
4. Nell’eventualità che la ACaMIR non dovesse essere pronta a far eseguire l’installazione degli apparati elettronici di bordo di tipo ITS, che non costituiscono oggetto della presente fornitura, nei tempi compatibili con il programma di consegna dei veicoli predisposto da Fornitore, i veicoli stessi potranno comunque essere collaudati e successivamente consegnati alle Società contraenti di TPL, anche senza i suddetti impianti di tipo ITS a bordo.
5. A tal fine, le date degli interventi per l’allestimento dei veicoli saranno concordate tra l’ACaMIR ed Fornitore con un anticipo congruo, in modo da consentire a Fornitore di concordare adeguatamente tempi e modalità di intervento da parte dell’allestitore ITS, al quale dovranno essere riconosciuti non meno di 15 giorni naturali e consecutivi di tempo per organizzarsi ai fini dell’esecuzione degli interventi di installazione.
6. In ogni caso, Fornitore deve realizzare il cablaggio del veicolo secondo una logica di LAN di bordo, in modo tale che tutti gli apparati ITS, che compongono il sistema di bordo, sia quelli che sono oggetto della presente fornitura, sia quelli che non sono oggetto della presente fornitura, siano tra di loro connessi secondo un layout coerente con il numero e la tipologia di apparati elencati.
7. In fase di collaudo dei veicoli, Fornitore dovrà consegnare alla commissione di collaudo la certificazione della rete LAN di bordo, conseguita con l’utilizzo di appropriati strumenti di misura delle prestazioni.
8. È richiesto che la consegna degli autobus venga completata entro, e non oltre, 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla decorrenza del primo contratto applicativo, fatto salvo il caso in cui Fornitore, in sede di gara, abbia offerto un tempo inferiore per il completamento della fornitura.
9. I veicoli dovranno essere forniti suddivisi in 2 (due) tranche nel rispetto della seguente tempistica:
- 55% dei veicoli costituenti la fornitura complessiva quale deriva dalla stipula dei contratti applicativi al 210° (duecentodecimo) giorno dalla data di stipula del primo contratto applicativo (salvo ribasso sui tempi, offerto in sede di gara);
- 45% dei veicoli costituenti la fornitura al 90° (novantesimo) giorno dalla data della prima tranche di consegna.
00.Xx mancato rispetto dei termini di consegna, che verranno definitivamente fissati nei Contratti applicativi, tenuto conto di quanto previsto nel Capitolato tecnico di riferimento e di quanto contenuto nell’Offerta Tecnica presentata da Fornitore in sede di gara, darà luogo all’applicazione delle penali.
11.Qualora il mancato rispetto del termine ultimo di consegna comporti anche la necessità di varianti dei veicoli dettate da vincoli legislativi che dovessero sopravvenire, qualunque spesa aggiuntiva connessa con l’adeguamento sarà a carico di Fornitore, inclusi eventuali oneri aggiuntivi per la gestione dei veicoli adeguati.
12. La consegna deve aver luogo presso i siti indicati dall’ACAMIR di intesa con la Società contraente e secondo le prescrizioni indicate dalla stessa.
13.Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano alla Società contraente il ricevimento della fornitura, è possibile ordinare una temporanea sospensione dei termini o eventuale proroga.
14.Fornitore che, per causa di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di proroghe alla Società contraente.
15.Dalla data di consegna di ogni veicolo completo di tutta la documentazione e degli allestimenti, la proprietà ed i relativi rischi sono trasferiti in capo alla Società contraente. Permane in capo a Fornitore l’obbligo di garantire la Società contraente come previsto al successivo articolo 12.
16.Fornitore garantisce, altresì, la Società contraente da eventuali pretese od azioni di terzi in ordine a tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da brevetto.
00.Xx ricevimento della fornitura non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell’art.1698 codice civile.
ARTICOLO 12
GARANZIE ED ASSISTENZA POST – VENDITA
1. Ciascuno degli autobus forniti, nel loro complessivo allestimento, deve essere coperto dalle garanzie minime di seguito elencate:
a. di base (ovvero estesa all’intero veicolo, inclusi tutti gli apparati di bordo richiesti nel presente capitolato) non inferiore a 2 anni;
b. non inferiore a complessivi 7 anni per la corrosione passante;
c. non inferiore a complessivi 7 anni per cedimenti strutturali (rotture e/o deformazioni dell’autotelaio).
2. I periodi di garanzia decorrono dalla data di consegna del veicolo.
3. Le caratteristiche delle garanzie ed assistenza post – vendita sono dettagliatamente descritte nell’art. 5 del Capitolato tecnico e prestazionale, che si intende qui integralmente riportato e trascritto.
4. Fornitore ha offerto in sede di gara un periodo di garanzia di base, oltre i primi 24 mesi, pari a ……….
mesi.
5. I rapporti tra il Fornitore e l’Azienda di TPL contraente e proprietaria del veicolo e tra il Fornitore e l’ACaMIR, che gestirà il sistema di monitoraggio della flotta per conto della Regione Campania, siano essi di natura tecnica od amministrativa, saranno tenuti per il tramite del RDA.
6. Il Responsabile della Assistenza (RDA) è la persona designata dal Fornitore ad agire in nome e per conto del Fornitore stesso per l’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni da effettuare in favore dell’Azienda di TPL, proprietaria dei veicoli, e/o della Regione Campania durante il periodo di validità della garanzia.
7. Il Fornitore deve comunicare a ciascuna Azienda di TPL con cui stipulerà il Contratto Applicativo per la fornitura dei veicoli oggetto della presente Fornitura, il nominativo del RDA attraverso la Scheda “Caratteristiche del Veicolo” (IPO-A) dallo stesso predisposta secondo il fac-simile allegato al capitolato.
ARTICOLO 13 MANUTENZIONE FULL SERVICE
1. La manutenzione full service, offerta in sede di gara, è vincolante per Fornitore.
2. L’offerta per il servizio di manutenzione non impegna in alcun modo la Società Contraente di TPL ad affidare il servizio di manutenzione a Fornitore. La Società Contraente di TPL potrà attivare la manutenzione full service in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia base, per una durata che verrà concordata tra le parti.
3. Il corrispettivo verrà determinato moltiplicando il chilometraggio effettivamente percorso per il costo chilometrico, offerto in gara pari a ………. €/km, per veicolo, così come segue: €/Km x percorrenza effettuata da ogni autobus oggetto del contratto.
4. Il servizio di manutenzione, con riferimento al profilo di missione degli autobus comprenderà:
- l’effettuazione delle operazioni relative alla manutenzione ispettiva, programmata, alla sostituzione di complessivi, agli interventi a guasto;
- la fornitura e posa in opera di ricambi e materiali di consumo;
- l’effettuazione di soccorsi in linea;
- i rabbocchi e sostituzioni dei lubrificanti, dei liquidi refrigeranti e altri fluidi (ad esclusione dell’urea);
- le sostituzione dei materiali soggetti ad usura;
- le sostituzione delle batterie;
- la fornitura e gestione degli pneumatici;
- controlli e revisioni periodiche previste dalle leggi vigenti (es. impianto antincendio, estintori, ecc…);
- controllo preliminare e predisposizione dei veicoli per la seduta di revisione annuale MCTC con l’attuazione di tutte le attività tecnico-amministrative volte al superamento delle prove periodiche;
- revisione annuale presso MCTC;
- qualsiasi altra operazione, prevedibile o meno, che si rendesse necessaria per consentire il corretto e pieno funzionamento su strada degli autobus, inclusi gli apparati di bordo per l’ITS installati dal Fornitore in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato tecnico e prestazionale.
5. Le caratteristiche della manutenzione full service sono dettagliatamente descritte nell’art. 5.4 del Capitolato tecnico di riferimento, che si intende qui integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 14
VERIFICHE DI CONFORMITÀ/COLLAUDI
1 Anche ai sensi dell’art. 102 del Dlgs n. 50/2016, l’ACaMIR potrà effettuare apposite verifiche di conformità/collaudi della fornitura, relativamente agli autobus oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e prestazionale e nell’Offerta tecnica.
2 Le predette verifiche/collaudi saranno eseguite da una Commissione nominata dall’ACaMIR e composta da massimo tre componenti. Fornitore sostiene inoltre i costi in economia di viaggio, vitto ed alloggio dalla commissione incaricata per il collaudo dei veicoli in numero di 3 persone, con espressa esclusione di ogni altra e qualsiasi spesa o costo non attinente al collaudo.
3 Tempi e modalità delle verifiche/collaudi sono stabiliti nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento a cu si fa espresso rinvio.
ARTICOLO 15
CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
1. L’offerta dell’aggiudicatario è stata corredata da cauzione provvisoria, come definita e nelle modalità previste dall’art. 93 del Dlgs n. 50/2016: Polizza n. ………… del ………………, rilasciata da
……………, pari a € , corrispondente al due per cento (2%) dell’importo complessivo posto
a base di gara.
2. La suddetta cauzione provvisoria, rilasciata in favore di XXxXXX, copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei Contratti applicativi, per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
3. La suddetta cauzione provvisoria è svincolata proporzionalmente in ragione del valore economico di ciascun contratto applicativo al momento della sottoscrizione dello stesso.
ARTICOLO 16 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento di Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti applicativi di fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore
comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Società contraente e/o dall’ACaMIR, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Società contraente e/o l’ACaMIR hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo contratto applicativo e/o l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti di Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell’Accordo Quadro o nei Contratti applicativi, si conviene che, in ogni caso, le Società contraenti e/o dall’ACaMIR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti applicativi e/o l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACaMIR o delle società contraenti;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Xxxxxxx Quadro e dei contratti applicativi;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel Contratto applicativo;
3. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi di fornitura, la Società contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i.
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata a Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Società contraente e/o dall’ACaMIR al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. L’ACaMIR, fermo restando quanto previsto nel presente articolo, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara e utilmente posizionati in graduatoria. al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 17 RECESSO
1. L’ACaMIR e le Società Contraenti, per quanto di proprio interesse, nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti di Fornitore, anche se non gravi, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun
singolo contratto applicativo di fornitura e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro Xxxxxxxxx un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto applicativo di fornitura.
ARTICOLO 18 DIRITTI D’AUTORE
1. L’ACaMIR e le Società Contraenti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore abbia utilizzato nell’erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, dispositivi o soluzioni tecniche o quant’altro costituisca oggetto di privatistica o di brevetto di terzi.
2. Nella suddetta ipotesi, Fornitore avrà l’obbligo di farsi carico a proprio rischio e spese dell’eventuale contenzioso derivatone, sollevando espressamente l’ACaMIR e le Società Contraenti da ogni e qualsiasi responsabilità.
ARTICOLO 19
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto a Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i singoli contratti applicativi, a pena di nullità della cessione medesima.
ARTICOLO 20 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Fornitore e l’ACaMIR e le Società Contraenti sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Fornitore acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti applicativi di fornitura.
2. Fornitore assume:
a. l’obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. n. 196/2003, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
b. l’obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente l’ACaMIR in caso di anomalie e/o di emergenze;
c. l’obbligo di indicare il referente di Fornitore per la parte “protezione dei dati personali”.
ARTICOLO 22 TRASPARENZA
1. Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il presente Accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa di Fornitore, con facoltà di ACaMIR di incamerare la cauzione provvisoria prestata.
ARTICOLO 23 DIVISIBILITÀ DELLE CLAUSOLE
1. Qualora una clausola del presente atto venisse dichiarata invalida, l’atto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone la finalità.
2. Qualora questo non fosse possibile, la clausola invalida sarà disapplicata e, se incidente sull’equilibrio contrattuale complessivo, si procederà ad una revisione delle pattuizioni al fine della conservazione del contratto.
ARTICOLO 24 COMPLETEZZA DEL CONTRATTO
1. Tutti documenti richiamati nelle premesse, costituiscono la totalità dei patti stipulati tra le Parti. In particolare si intendono qui espressamente richiamati il Capitolato Tecnico e prestazionale, l’offerta economica, l’offerta tecnica ed il Contratto applicativo.
2. Nessuna modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della parte contro la quale tale modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sia stata azionata.
ARTICOLO 25
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI
1. Fornitore si obbliga ad aderire e rispettare il protocollo di legalità, conformandosi alle disposizioni contenute nel “Protocollo di legalità in materia di appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 07.09.07 e si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell’art. 8 del suddetto protocollo, ed in particolare:
a) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare imprese, danneggianti, furti di beni personali o di cantiere);
c) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
d) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate attraverso escussione della cauzione definitiva;
e) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
f) la sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
g) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o , quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguibile, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita ) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto-Legge n° 143/1991.
ARTICOLO 26
SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI
1. Sono a carico di Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Rimangono in capo all’ACaMIR e alle Società Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
3. Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che Fornitore è tenuto a versare sull’intero importo d’acquisto dell’autobus, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
4. Sono a carico di Fornitore anche le spese relative alla pubblicazione del bando sulla GURI, sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216 del Dlgs n.50/2016, per l’indizione e l’aggiudicazione.
ARTICOLO 27 RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente atto si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
ARTICOLO 28 ALLEGATI
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati:
- ………………………;
- ………………………;
Per ACaMIR Per Fornitore
……………………………………. ……………………..
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza di tutti i documenti richiamati nel presente contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano, inoltre, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti, nel presente Contratto, nonché nei documenti ad esso allegati o comunque richiamati e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare le Parti dichiarano di approvare specificamente:
- Articolo 8 - fatturazione e modalità di pagamento ;
- Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse;
- Articolo 10 – Obbligazioni generali del Fornitore;
- Articolo 11 – Consegna degli autobus;
- Articolo 16 – Risoluzione;
- Articolo 17 – Recesso;
- Articolo 20 – Foro Competente.
Per ACaMIR Per Fornitore
……………………………………. ……………………..