SERVIZIO AMBIENTE
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APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA, L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
ALLEGATO “F”
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI
Per accettazione:
Timbro e Firma del Legale Rappresentante: Data: _ Pagina 1 di 22
APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA, L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
ALLEGATO F | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE |
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (ART. 26 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008). |
Committente - R.U.P. | |
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Datore di Lavoro | |
FIRMA .................................................................................................. |
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – DUVRI
Negli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, il datore di lavoro committente è tenuto ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre tali rischi, nonché la stima dei relativi costi della sicurezza, di cui all’Art. 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006, N. 163, non assoggettabili a ribasso d’asta.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, DUVRI, è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al contratto di appalto, che contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e temporale, le interferenze lavorative tra le diverse attività.
Il DUVRI, da considerarsi alla stregua delle specifiche tecniche di cui all’Art. 68 del D.Lgs. 12 aprile 2006, N. 163, deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e, pertanto, deve essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.
Il DUVRI è, infine, un documento “dinamico”: la valutazione dei rischi da interferenze, effettuata prima dell’espletamento dell’appalto, deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate nell’affidamento dei lavori e di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo resesi necessarie nel corso dell’effettuazione dell’appalto o allorchè, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.
Nello specifico, il datore di lavoro committente è tenuto alla redazione del DUVRI ed alla stima dei costi della sicurezza da interferenze, in caso di:
❑ lavori, servizi e forniture che possono essere influenzati dal peculiare contesto ambientale in cui si svolgono;
❑ lavori, servizi e forniture che possono generare interferenze con le altre attività presenti nella sede di esecuzione;
mentre ne è esentato in caso di:
❑ mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa;
❑ servizi per i quali non è prevista la esecuzione in locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento degli stessi, ovvero in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro committente;
❑ servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
Per rischi da interferenze si intendono quei rischi che, nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture in un determinato contesto, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alla normale effettuazione degli stessi, quali:
❑ quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di diversi appaltatori;
❑ quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
❑ quelli immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
❑ quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente, che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.
Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive, individuate nel DUVRI, necessarie per l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze, quali:
❑ gli apprestamenti previsti;
❑ le misure preventive e protettive ed i DPI previsti per lavorazioni interferenti;
❑ gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi;
❑ i mezzi ed i servizi di protezione collettiva previsti;
❑ le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
❑ gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
❑ le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi della sicurezza da interferenze deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura e quindi non a percentuale.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo della stessa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo gli stessi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, del servizio o della fornitura.
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del lavoro, del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto o intervengano fattori che generano interferenze, il committente procede all’aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza, attraverso l’effettuazione di un sopralluogo congiunto con l’appaltatore e la redazione di un apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento.
Nel DUVRI non vanno riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
Obblighi connessi con i contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. (...) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
ARTICOLO 28 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (...), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
GLOSSARIO:
LAVORATORE
Articolo 2, Comma 1, Lettera a) del D.Lgs. N. 81/2008
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
DATORE DI LAVORO
Articolo 2, Comma 1, Lettera b) del D.Lgs. N. 81/2008
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
AZIENDA
Articolo 2, Comma 1, Lettera c) del D.Lgs. N. 81/2008
il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
UNITA’ PRODUTTIVA
Articolo 2, Comma 1, Lettera t) del D.Lgs. N. 81/2008
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
LUOGHI DI LAVORO
Articolo 62, Comma 1, Lettera a) del D.Lgs. N. 81/2008
luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonchè ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
DIRIGENTE
Articolo 2, Comma 1, Lettera d) del D.Lgs. N. 81/2008
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
PREPOSTO
Articolo 2, Comma 1, Lettera e) del D.Lgs. N. 81/2008
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Articolo 2, Comma 1, Lettera i) del D.Lgs. N. 81/2008
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Articolo 2, Comma 1, Lettera l) del D.Lgs. N. 81/2008
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
PREVENZIONE
Articolo 2, Comma 1, Lettera n) del D.Lgs. N. 81/2008
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
SALUTE
Articolo 2, Comma 1, Lettera o) del D.Lgs. N. 81/2008
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 2, Comma 1, Lettera q) del D.Lgs. N. 81/2008
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
PERICOLO
Articolo 2, Comma 1, Lettera r) del D.Lgs. N. 81/2008
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
RISCHIO
Articolo 2, Comma 1, Lettera s) del D.Lgs. N. 81/2008
probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
NORMA TECNICA
Articolo 2, Comma 1, Lettera u) del D.Lgs. N. 81/2008
specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.
BUONE PRASSI
Articolo 2, Comma 1, Lettera v) del D.Lgs. N. 81/2008
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
LINEE GUIDA
Articolo 2, Comma 1, Lettera z) del D.Lgs. N. 81/2008
atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI
Articolo 3, Commi 7- 8 del D.Lgs. N. 163/2006
appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del D.Lgs. 163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs. 163/2006, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I del D.Lgs. 163/2006, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE
Articolo 3, Comma 9 del D.Lgs. N. 163/2006
appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
Articolo 3, Comma 10 del D.Lgs. N. 163/2006
appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs. 163/2006.
CONCESSIONE DI SERVIZI
Articolo 3, Comma 12 del D.Lgs. N. 163/2006
contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006.
CONTRATTO MISTO
Articolo 14, Comma 1 del D.Lgs. N. 163/2006
contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E INTERFERENTI
NEL PRESENTE APPALTO DI:
LAVORI | SERVIZI | FORNITURE |
x | x | x |
INERENTE:
TIPOLOGIA IMPIANTI | ZONA DI LAVORO | INTERVENTI |
impianti di produzione energia termica, termoconvettori, radiatori (incluso le caldaie murali) | CT, SS, SCT, locali caldaia | fornitura calore, esercizio manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
impianti di distribuzione in rete, radiatori, termoconvettori, ventilconvettori, ecc. | Edificio intero | Esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
impianti di produzione acqua calda sanitaria | Locale di produzione acqua calda sanitaria | fornitura calore, esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
impianti di produzione energia frigorifera | CF | Esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica | Edificio intero | manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria |
Impianti solari di produzione di energia termica | Edificio intero | manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria |
terminali scaldanti e di raffrescamento compresi valvole e detentori | Edificio intero | manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria |
impianti di rilevazione incendio, rilevazione fughe gas, allarme incendio | Edificio intero | manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
impianto antincendio, di spegnimento automatico ed estintori, idranti, dispositivi per evacuazione fumo, gruppi motopompa antincendio; gruppi generatori elettrici di emergenza. | Edificio intero | manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Impianti messa a terra Interruttori differenziali Interruttori sgancio emergenza | Edificio intero | manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Impianti elettrici | locali tecnici (CT, CF, SS, SCT) | esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Impianti illuminazione di sicurezza / emergenza | Edificio intero | manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Impianti di protezione scariche atmosferiche | Edificio intero | manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Impianti elevatori, ascensori, montacarichi, servoscale | Edificio intero | manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Porte tagliafuoco | Edificio intero | manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, |
Impianti idrici | Ciascun punto di fornitura | Letture periodiche |
SONO STATI INDIVIDUATI E VALUTATI I FATTORI DI RISCHIO, CHE POSSONO GENERARE INTERFERENZE, DI SEGUITO RIPORTATI:
N. | FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELLA SEDE DI ESECUZIONE | SI | NO |
1 | PRESENZA DI PERSONALE NELLE SEDI COMUNALI | X | |
2 | PRESENZA DI UTENTI / PUBBLICO NELLE SEDI COMUNALI | X | |
3 | DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI | X | |
4 | ATTIVITA’ SOGGETTE A CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI | X | |
5 | PIANO DI EMERGENZA | X | |
6 | EDIFICI DOTATI DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE | X | |
7 | EDIFICI DOTATI DI IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA | X | |
8 | EDIFICI DOTATI DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO | X | |
9 | EDIFICI DOTATI DI SISTEMI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI | X | |
10 | PRESENZA DI ELEMENTI DI PREGIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO | X | |
11 | RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI, SCALE) | X | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
N. | FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE | SI | NO |
1 | ESECUZIONE ALL’INTERNO DELLE SEDI COMUNALI | X | |||
2 | ESECUZIONE ALL’ESTERNO DELLE SEDI COMUNALI | X | |||
3 | ESECUZIONE IN COMPRESENZA DI PERSONALE E / O DI UTENTI | X | |||
4 | ESECUZIONE IN COMPRESENZA DI ALTRE DITTE | X | |||
5 | UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SEDI | X | |||
6 | UTILIZZO DI LOCALI COME SPOGLIATOIO E / O DEPOSITO | X | |||
7 | CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI COMUNALI | X | |||
8 | RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’ACCESSIBILITA’ PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI | X | |||
9 | ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA DI CANTIERE | ALL’INTERNO DELLE SEDI | X | ||
ALL’ESTERNO DELLE SEDI | X | ||||
10 | PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO | X | |||
11 | SPAZI DEDICATI AL CARICO SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO | X | |||
12 | INTERVENTI MURARI | X | |||
13 | INTERVENTI SUGLI IMPIANTI | X | |||
14 | INTERRUZIONE NELLA FORNITURA | ELETTRICITÀ | X | ||
ACQUA | X | ||||
GAS | X | ||||
15 | INTERRUZIONE FUNZIONAMENTO | RETE DATI | X | ||
LINEA TELEFONICA | X | ||||
16 | DISATTIVAZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO | RILEVAZIONE FUMI | X | ||
ALLARME INCENDIO | X | ||||
IDRANTI / NASPI | X | ||||
SISTEMI DI SPEGNIMENTO | X | ||||
17 | INTERRUZIONE EROGAZIONE | RISCALDAMENTO | X | ||
RAFFRESCAMENTO | X |
18 | UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI | X | |
19 | UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI | X | |
20 | UTILIZZO DI FIAMME LIBERE | X | |
21 | UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE | X | |
22 | UTILIZZO DI MATERIALI BIOLOGICI | X | |
23 | UTILIZZO E / O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI | X | |
24 | PRODUZIONE DI POLVERI | X | |
25 | MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | X | |
26 | MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI | X | |
27 | MOVIMENTAZIONE MEZZI | X | |
28 | PRODUZIONE DI RUMORE | X | |
29 | RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO | X | |
30 | RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO | X | |
31 | LAVORO NOTTURNO | X | |
32 | |||
33 | |||
33 | |||
34 | |||
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N.B.
Il presente DUVRI, in merito ai soli edifici dei vari istituti scolastici oggetto dell’appalto e della sede del Tribunale nel suo complesso, come specificato al comma 3-ter, art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contiene la valutazione dei rischi da interferenze standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
I Dirigenti scolastici ed il Presidente del Tribunale, presso i quali saranno eseguiti gli interventi, prima dell’inizio dell’esecuzione, devono, qualora necessario, integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di loro competenza, nei quali verrà espletato l’appalto.
MISURE GENERALI DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE:
INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Prima dell’inizio delle lavorazioni oggetto dell’appalto, l’appaltatore, unitamente al committente ed al datore di lavoro, se diverso dal committente, effettua un attento e approfondito sopralluogo presso la sede interessata, al fine di informarsi reciprocamente in merito a:
❑ rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si opera;
❑ misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione all’attività che si svolge nella sede;
❑ modalità di esecuzione del contratto con specifica delle attività previste, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate dall’appaltatore;
❑ rischi connessi allo svolgimento delle eventuali diverse attività presenti, compresi quelli derivanti da possibili interferenze.
e di valutare e preordinare idonee misure di prevenzione e protezione.
Il committente, a seguito del sopralluogo congiunto, predispone specifico Verbale di Cooperazione e Coordinamento indicante le misure necessarie per eliminare le interferenze e lo mette a disposizione dell’appaltatore ed, eventualmente, del datore di lavoro.
Tale documento è verificato e sottoscritto dalle parti e costituisce aggiornamento del DUVRI e parte integrante allo specifico contratto.
In sede di sopralluogo preventivo vengono stabilite le aree di lavoro interessate all’appalto.
Ove possibile, tali aree devono essere delimitate prima dell’inizio delle lavorazioni, a cura dell’appaltatore, da appositi sbarramenti, contrassegni e segnalazioni.
L’eventuale esistenza di tale obbligo viene riportata nel sopracitato Verbale di Cooperazione e Coordinamento.
In caso di situazioni mutate che richiedano integrazioni rispetto a quanto riportato nel DUVRI, sia preventivamente all’inizio dei lavori che in corso d’opera, il committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra gli interessati, attraverso un altro sopralluogo congiunto, al fine di verificare la presenza di rischi da interferenze che tale nuova situazione potrebbe comportare e definire le eventuali misure atte ad eliminare, o ridurre al minimo, gli stessi rischi.
Di quanto concordato viene data evidenza nella redazione e sottoscrizione di un nuovo Verbale di Cooperazione e Coordinamento ad integrazione del DUVRI.
COMPORTAMENTO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto a:
❑ provvedere affinchè ogni dipendente sia provvisto ed esponga in maniera visibile una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro;
❑ informare dettagliatamente i propri lavoratori, nonchè eventuali lavoratori autonomi e subappaltatori, dei rischi esistenti nella sede e del contenuto del DUVRI;
❑ assolvere, in favore dei propri dipendenti, a tutti gli adempimenti e contribuzioni assicurative e previdenziali regolate e previste dai contratti di categoria e dalle vigenti norme di legge;
❑ adottare, nei confronti dei propri dipendenti, le misure dovute e richieste dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro destinate alla prevenzione dei rischi;
❑ osservare e far osservare, anche ad eventuali subappaltatori, tutte le norme interne, i regolamenti, le procedure di emergenza vigenti all’interno della sede;
❑ dotare il proprio personale sia dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI, necessari all’esecuzione del contratto, che di quelli eventualmente prescritti dal committente in relazione alle condizioni di rischio specifiche del cantiere.
PROCEDURE DI EMERGENZA
L’appaltatore, preliminarmente all’esecuzione del contratto, deve prendere visione del Piano di Emergenza vigente nella sede, localizzare le vie di fuga ed i presidi di emergenza e comunicare al committente e al datore di lavoro eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dell’appalto.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore deve osservare e far osservare le procedure di emergenza vigenti all’interno della sede e, in caso di emergenza e/o evacuazione, attenersi alle stesse.
I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere.
Il committente ed il datore di lavoro della sede in cui si svolgono lavorazioni continuative, con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dell’appaltatore da contattarsi in caso di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.
ACCESSIBILITA’ E PERCORSI
L’attuazione degli interventi e l’installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all’intervento.
In caso di impossibilità ad operare in tal senso, l’appaltatore dovrà concordare con il committente ed il datore di lavoro un percorso alternativo e sicuro per gli utenti e predisporre idonea segnalazione.
Attrezzature e materiali di cantiere devono essere collocati in modo tale da non costituire inciampo. Il deposito non deve essere allocato presso accessi, passaggi, vie di fuga.
Per gli interventi che presuppongono l’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, l’appaltatore deve predisporre specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.
Nel caso di impianti di sollevamento, l’appaltatore deve posizionare la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.
Durante l’intervento, l’appaltatore deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.
AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI
Gli automezzi, previo accordo con il committente, possono accedere e transitare nei cortili, nelle aree di sosta, nelle autorimesse etc. della sede solamente a velocità moderata, ovvero tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.
Per gli interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, l’appaltatore deve operare con la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, nè tantomeno sostare, nel raggio d’azione della macchina operatrice. Qualora le condizioni di esecuzione rendano necessaria la presenza di un secondo operatore in ausilio al conducente del mezzo, tale lavoratore deve essere adeguatamente addestrato e dotato di idonei DPI.
La macchina operatrice deve essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.
L’area di intervento, in ogni caso, deve essere interdetta al transito di persone e mezzi, garantendo percorsi alternativi, opportunamente segnalati.
IMPIANTI, XXXXXXXX ED ATTREZZATURE
Tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere previste nel contratto devono essere conferite dall’appaltatore.
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera che l’appaltatore intende usare nell’esecuzione del contratto devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
E’ fatto assoluto divieto al personale dell’appaltatore di usare attrezzature del committente ed ai dipendenti di quest’ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o al suo personale.
E’ fatto assoluto divieto al personale dell’appaltatore di operare su impianti, macchine ed attrezzature della sede, senza preventiva autorizzazione del committente.
L’eventuale prelievo dell’energia elettrica deve essere preventivamente concordato ed autorizzato ed avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.
IMPIANTI ELETTRICI
L’appaltatore, di norma, nell’esecuzione del contratto deve provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete presente nell’edificio.
In ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, l’appaltatore deve accertare la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dal committente.
Nell’esecuzione dell’intervento, previa specifica autorizzazione del committente ad operare sull’impianto elettrico, l’appaltatore è tenuto a:
🞎 utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
🞎 utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte;
🞎 evitare di utilizzare cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
L’utilizzo di prese per uso domestico e similari è consentito quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non presentano rischi in relazione alla eventuale presenza di acqua e di polveri o di possibili urti; in caso contrario bisogna utilizzare prese a spina del tipo industriale.
L’appaltatore deve verificare, tramite il committente, che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
In linea di principio generale, comunque, gli utilizzatori di potenze superiori a 1000 W non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici senza che tale operazione sia preventivamente valutata e ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica.
I cavi e le prolunghe, se possibile, devono essere sollevati da terra nei punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc., oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.
Ogni eventuale intervento sull’impianto elettrico, preventivamente autorizzato e concordato, deve essere:
🞐 effettuato da personale qualificato;
🞐 eseguito conformemente alle norme di buona tecnica ed, in quanto tale, certificato.
Nell’esecuzione del contratto rimane il divieto assoluto di utilizzo di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.
INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.
L’appaltatore deve preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica degli spazi interni ed esterni della sede e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, devono essere concordate con il committente e con il datore di lavoro titolare delle attività presenti nell’edificio dove si interviene, al fine di accertare che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
PRODOTTI CHIMICI VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ECC.
L’impiego di prodotti chimici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla relativa scheda tecnica, che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del committente e del datore di lavoro.
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
L’appaltatore non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo, al temine dell’intervento, possono essere abbandonati presso la sede rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata.
In ogni caso, prima dell’esecuzione dei lavori, deve essere attuata la necessaria informazione al personale della sede, al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.
POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI
Nel caso di interventi che comportino lo svilupparsi di polveri, l’appaltatore deve operare con la massima cautela, installando aspiratori o segregando gli spazi con teli o barriere.
Tali interventi devono essere programmati e svolti in assenza di terzi.
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, non sia possibile escludere la presenza di terzi durante le lavorazioni, devono essere prese misure atte a informare e tutelare gli stessi, al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
In caso di lavori che, pur effettuati in orari non coincidenti con quelli dell’attività presente nella sede, producano negli ambienti di lavoro polveri o altri residui da lavorazioni, bisogna provvedere ad un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività.
PROIEZIONE DI SCHEGGE E RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Nel caso di interventi che comportino rischi per terzi, i lavori saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza, oltre che di transito, a terzi nelle zone di intervento.
Occorre comunque pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l’area di influenza attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed apposita segnaletica di sicurezza.
RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO
Per i lavori eseguiti in quota l’appaltatore deve provvedere alla segregazione dell’area di intervento, disponendo il divieto di transito e sosta in prossimità a tali postazioni.
Qualora nelle zone adiacenti i medesimi interventi si renda necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l’esecuzione degli stessi deve essere preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi devono essere allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.
FIAMME LIBERE
I lavori necessitanti l’impiego di fiamme devono essere autorizzati dal committente e opportunamente preceduti da:
🞎 verifica della presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
🞎 verifica della presenza di un presidio antincendio in prossimità del punto di intervento;
🞎 accertamento della salubrità dell’aria all’interno di eventuali vani tecnici a rischio;
🞎 informativa agli operatori sulla procedura di gestione dell’emergenza, compreso l’utilizzo dei presidi antincendio disponibili.
In ogni caso, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.
DIVIETO DI FUMO
Nei luoghi di lavoro, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo ove viga un apposito divieto, non è consentito fumare.
TUTELA DELL’AMBIENTE
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni previste, l’appaltatore è tenuto a far si che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria della sede e che ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto, che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Ogni intervento deve prevedere: procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori; un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate.
LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE RISCHIOSE O COMPLESSE
Nei casi di lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio o particolari complessità organizzative o su espressa richiesta del committente, l’appaltatore è tenuto a presentare, almeno una settimana prima dell’inizio delle relative lavorazioni, un impegnativo piano organizzativo riguardante:
❑ il programma di svolgimento delle varie fasi in cui può essere articolato il lavoro;
❑ l’individuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle opere;
❑ il rifornimento dei materiali eventualmente necessari ed il loro stoccaggio;
❑ l’elenco dei principali mezzi d’opera da impiegare.
COMPRESENZA DI PIU’ IMPRESE
In caso di lavori che prevedano la compresenza di più imprese o lavoratori autonomi nella stessa sede, contemporaneamente o in tempi successivi, l’appaltatore verifica la sussistenza e vigila sul mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza durante l’esecuzione degli stessi.
ATTIVITA’ PRESENTE NELLA SEDE
Nel caso di lavori che prevedano interferenze con le attività lavorative presenti nella sede, in particolare per lavori che comportano elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, il datore di lavoro provvede ad informare il proprio personale, anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro, circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il datore di lavoro deve immediatamente attivarsi convocando il responsabile dei lavori e allertando il Servizio Prevenzione e Protezione al fine di fermare le lavorazioni e di valutare l’eventuale sospensione dell’attività svolta nella sede.
Il personale in servizio presso la sede deve sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide, l’appaltatore provvede a:
🞎 arieggiare il locale, ovvero la zona interessata;
🞎 utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando, inoltre, di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
🞎 assicurarsi che gli operatori si comportino scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite schede di rischio, che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli stessi.
EMERGENZA GAS:
Durante gli interventi, in caso di percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale, ovvero la zona interessata, allontanare le persone presenti ed evitare azioni che possono dar luogo alla formazione di inneschi (accendendo apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, ecc.).
Se la fuga di gas dovesse interessare un intero edificio, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.).
Se il gas dovesse permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure. E’ vietato il deposito di bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale.
EMERGENZA ALLAGAMENTO
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:
🞎 intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
🞎 fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed informare tutti gli interessati all'evento.
🞎 accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.
SITUAZIONI NON PREVISTE
In relazione alla organizzazione esistente presso il cantiere del committente, nel caso si rendano necessarie lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili, l’appaltatore, al fine di evidenziare eventuali rischi esistenti ed evitare che il lavoro da compiersi possa interferire o condizionare l’attività presente nella sede, ne informa preliminarmente il committente.
INFORTUNI O INCIDENTI
In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento da parte dell’appaltatore di situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve informarne il committente al fine di verificare le cause che li hanno determinati.
MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE:
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto dell’appalto comprende:
la conduzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, la fornitura di combustibili, la manutenzione ordinaria degli impianti, opere di adeguamento e riqualificazione.
PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA
Durante l’esecuzione di qualsiasi attività lavorativa dell’appalto, il datore di lavoro della ditta esterna deve garantire la presenza di un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze specifiche e adeguate tali da garantire i seguenti aspetti:
che il lavoro venga eseguito conformemente a quanto definito nel presente documento, oltre a quanto evidenziato durante le previste attività di cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro;
che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili
che durante il lavoro sia sempre presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite ed individuate nel presente documento.
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi al Servizio di fornitura di energia, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali di produzione di energia termica e degli impianti di sicurezza per gli edifici comunali, come indicato dalla Determina dell’Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 ''Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture e, in misura ancora più cogente, secondo quanto stabilito dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.
La stima dei costi deve essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Per le attività oggetto del presente DUVRI sono stati calcolati i seguenti costi:
Gli oneri per la sicurezza comprendono l’impiego di idonea segnaletica per la delimitazione dell’area di intervento e l’uso di dispositivi di protezione individuali quali guanti per l’espletamento del servizio di manutenzione. L’attività di coordinamento è stata prevista con cadenza almeno annuale.
Descrizione | Unità di misura | Prezzo Unitario (€uro) | Quantità | Totale (€uro) | |
1 | Addetto alla sorveglianza giornaliera | ora | 22,30 | 30 | 669,00 |
2 | Direttore tecnico di cantiere | ora | 23,75 | 40 | 950,00 |
3 | Responsabile di cantiere per l’impresa | ora | 22,30 | 40 | 892,00 |
4 | Delimitazione aree pericolose realizzate con transenne in tubolare/tondino di ferro zincate a caldo, collegabili a ganci, modulo fino a 110 cm di altezza e fino a 250 cm di lunghezza, compreso allestimento e disallestimento | ||||
4.1 | Per il primo mese | Cad. | 5,14 | 25 | 128,50 |
4.2 | Per ogni mese successivo | Cad. | 0.63 | 75 | 47,25 |
5 | Delimitazione di aree realizzata con la stesura di nastro bicolore ( bianco rosso), sostenuto da paletti in ferro h=1,2 metri a distanza di 2 metri uno dall’altro, compreso allestimento e disallestimento | A corpo/me se | 2,00 | 15 | 30,00 |
6 | Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro – per il primo mese_ | ||||
6.1 | Da 6 Kg classe di fuoco 34°233BC | Cad. | 39,92 | 5 | 199,60 |
7 | Fornitura e posa in opera estintore ad anidride carbonica omologato secondo d.m. 20/12/82, classe di fuoco tipo bc - bombola in acciaio collaudata ispesl, completo di supporto per il fissaggio a parete, carico e pronto all'uso. | ||||
7.1 | Con capacita' 5 Kg classe incendio: 89B-C; | Cad. | 39,92 | 5 | 199,60 |
8 | Cartelli di divieto rettangolari in alluminio, | ||||
8.1 | Dimensioni 333 mm x 125 mm distanza massima di lettura 4 mt. | Cad. | 3,53 | 25 | 88,25 |
9 | Cartelli di pericolo in alluminio | ||||
9.1 | Dimensioni 333 mm x 125 mm distanza massima di lettura 4 mt. | Cad. | 25 | 86,75 | |
10 | Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio, | ||||
10.1 | Dimensioni 333 mm x 125 mm distanza massima di lettura 4 mt. | Cad. | 3.47 | 25 | 86,75 |
11 | Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese | ||||
11.1 | Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora | ora | 51.3 | 22 | 1.128,60 |
SOMMA ANNUALE | 4.506.30 | ||||
SOMMA PER I 5 ANNI | 22.531,50 | ||||
12 | Oneri derivanti dall’applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08 ( es. redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza del cantiere, ecc.) | A corpo | 18.067,00 | ||
13 | Imprevisti ed arrotondamento | A corpo | 9.401.50 | ||
TOTALE COMPLESSIVO PER I 5 ANNI | 50.000,00 |
Si precisa inoltre che in caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra la ditta aggiudicataria e l’eventuale subappaltatore o subappaltatori.
Inoltre non è da escludere che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d’appalto. In tale ipotesi è prevista la possibilità per l’appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che:
• dovranno essere presentate entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della firma del contratto
• naturalmente saranno oggetto di attenta valutazione da parte del committente,
oltre a quanto detto non è possibile escludere che nel corso che nel corso dell’espletamento dei servizi appaltati (cooperazione e coordinamento), emerga la necessità di apportare modifiche al documento.
Anche in tale ipotesi è prevista la possibilità sia per il committente, sia per l’appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI.