IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI
IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI
Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
al Registro delle Imprese e all’Artigianato
Attività di installazione soggette alla disciplina connessa agli impianti posti al servizio degli edifici Inizio dell'attività
Informazioni aggiuntive
Casi particolari
Struttura interna di impresa non del settore
Trasferimento sede da altra provincia
Trasferimento dell'azienda
Apertura di Unità locale
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti tecnico – professionali
Requisiti di onorabilità
Incompatibilità
Il Responsabile Tecnico
Il rapporto di immedesimazione con l’impresa
Nomina del responsabile tecnico
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo
Titoli di studio abilitanti per il Decreto Ministeriale 37/08
Attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale
Esperienza professionale specializzata Definizioni relative agli impianti Riferimenti normativi
Attività di installazione soggette alla disciplina connessa agli impianti posti al servizio degli edifici
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio; nell'ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Sono possibili le abilitazioni limitate.
Inizio dell'attività
Le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l’Artigianato nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando l’apposita modulistica da allegare alla pratica telematica. Si sottolinea che, concettualmente e giuridicamente, la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.
Informazioni aggiuntive
L'installazione di impianti fotovoltaici, solari - termici richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato:
alla distribuzione di energia elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera "a)" (impianti elettrici)
al riscaldamento dell'immobile, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera "c)" (impianti di riscaldamento)
al riscaldamento dell'acqua, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera "d)" (impianti idrici - sanitari) Rientra nella sfera di applicazione della legge anche l'installazione di:
impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lett. "c)";
piste di pattinaggio sul ghiaccio, rientra nell'attività prevista dalla lett. "c)";
impianti di condizionamento mediante sistema "split", rientra nell'attività prevista dalla lett. "c)";
impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lett. "d)" e/o lett. "a)";
impianti di riscaldamento "alternativo" di ambienti (stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), sono assimilabili ad un "impianto termico", se fissi e se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (attività prevista dalla lett. "c"). Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico. Non sono, viceversa, considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe.
impianti di riscaldamento "alternativo" di ambienti (stufe caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), sono assimilabili ad un "impianto termico", se fissi e se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è minore a 15 kW, (attività prevista dalla lett. "c" "relativamente all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali").
Le abilitazioni individuate dalle lettere "a)" e "b)" sono state modificate, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare. Per individuare l'esatto contenuto dell'abilitazione occorre pertanto fare riferimento, non solo alla lettera, ma anche alla data del riconoscimento e alla legge di riferimento indicata nella posizione dell'impresa o del responsabile tecnico.
Casi particolari
Struttura interna di impresa non del settore
Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.
Trasferimento sede da altra provincia
In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.
Trasferimento dell'azienda
L'impresa che si intesti un’attività di impiantistica già attiva a seguito di: trasferimento di azienda o di ramo di azienda, conferimento di azienda, fusione, scissione e incorporazione, con il medesimo responsabile tecnico deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. Se invece si avvale di diverso responsabile tecnico, gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. ed il modello relativo al nuovo responsabile tecnico. Per ogni eventuale nuovo amministratore dell'impresa deve allegare, altresì, un nuovo modello.
Apertura di Unità locale
L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (S.c.i.a.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.
Requisiti per l'esercizio dell'attività Requisiti tecnico - professionali
Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
a) titolo di studio diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
b) titolo di studio ed esperienza professionale:
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di un anno; L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale in qualità di:
titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all’lNAIL per attività tecnico manuale; - collaboratore familiare, lavorante iscritto all’lNAIL per attività tecnico manuale; -dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; ed altresì, l'apprendistato);
associato in partecipazione, lavorante iscritto all’lNAIL per attività tecnico manuale. L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese che non svolgano attività di impiantistica ma che all’interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, è necessario che l’impresa abbia regolarmente iscritto nel R.E.A. una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.
- titolo o attestato di formazione ed esperienza professionale titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" lett. D) è di due anni continuativi. L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese che non svolgano attività di impiantistica ma che all’interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, è necessario che l’impresa abbia regolarmente iscritto nel R.E.A. una struttura interna dedicata all'attività impiantistica;
c) esperienza professionale specializzata : aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività per almeno tre anni 1:
- alle dirette dipendenze di una impresa del settore, in qualità di: operaio installatore con la qualifica di specializzato. Sono presi in considerazione esclusivamente i seguenti livelli contrattuali:
- contratto metalmeccanici-industria: livello V – VI;
- contratto metalmeccanico-artigiano: livello IV – III – II/bis;
- contratto edilizia-piccola industria: livello III – IV;
- collaboratore coordinato e continuativo 2;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale) 3;
- prestatore di lavoro intermittente 4;
5
- prestatore di lavoro ripartito .
- nella forma di collaborazione tecnico-manuale continuativa (con qualifica di lavorante iscritto all’lNAIL quale operaio specializzato), in qualità di:
- titolare, amministratore, socio;
- collaboratore familiare;
- associato in partecipazione.
- esperienza professionale NON specializzata:
- Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività per almeno sei anni continuativi:
Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" lett. D) è di quattro anni continuativi.
- nella forma di collaborazione tecnico-continuativa (con qualifica di lavorante iscritto all’INAIL), in qualità di:
- titolare, amministratore, socio;
- collaboratore familiare;
- associato in partecipazione.
1 Escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato
2 Il collaboratore coordinato e continuativo è un figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale. Gli interessati, pertanto, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.
3 Fattispecie che va valutata caso per caso. Dal 10 gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato.
4 Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 10 gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.
5 Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.
Casi Particolari.
Nei seguenti casi il requisiti tecnico-professionale è riconosciuto:
Soggetto già iscritto ai sensi del D.M. 37/2008 presso altre camere di commercio, il cui possesso dei requisiti, pertanto è stato accertato, purché cancelli la precedente posizione, prima o contestualmente alla presentazione
della S.c.i.a. riferita alla medesima attività;
Xxxxxxxx titolare o amministratore/socio lavorante di società) di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte che dimostra di avere svolto l’attività per almeno un anno, prima o dopo dell’entrata in vigore della legge 46/90 – (art. 6 Legge n. 25/96 e Circolare n.° 3562/C del 7 luglio 2003).
Tale riconoscimento è finalizzato alla continuità dell’attività svolta, ma non viene esteso al medesimo quale requisito per la qualifica di responsabile tecnico.
Requisiti di onorabilità
È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:
il titolare di impresa individuale e l'institore; tutti i soci di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.); tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative
Incompatibilità
II responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Pertanto, al responsabile tecnico di un'impresa è escluso l'esercizio di qualsiasi attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 5 agosto 2008, Prot. 0014963; del 8 agosto 2008, prot. 0016827). Con il disposto di cui all'art. 3, comma 2, dove si prevede che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, precisa il Ministero, il legislatore ha voluto esprimere la necessità che la qualifica di responsabile tecnico non può essere in nessun caso attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal D.M. n. 37/2008, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica. Tale carica è incompatibile, altresì, con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di:
membro del consiglio di amministrazione;
socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il soggetto medesimo sia rivestito di poteri di amministrazione e/i di rappresentanza;
liquidatore di una società
(Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 1° ottobre 2008, Prot. 0029404).
Nel caso di Xxxxxxxxx che svolga la libera professione, “è essenziale che non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l’unica discriminante è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell’attività di impresa (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 7 aprile 2010, Prot. 23274)”.
Il medesimo non può assumere, contemporaneamente, la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica, mediante la stipula di un contratto di collaborazione a progetto, in quanto non viene assicurata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 7 ottobre 2008, Prot. 0031288).
Diversamente dalla figura del Responsabile tecnico l’incompatibilità non si applica al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel 1° ma non nel 2° comma dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008. Il D.M. n. 37/2008 (art. 3, comma 1) e la legge n. 46/90 (art. 2, comma 2), infatti, fondano l'abilitazione dell'impresa sulla qualificazione tecnico- professionale dell'imprenditore e del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l'impresa può proporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di
responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 10 ottobre 2008, Prot. 0022694).
Pertanto, non vi è incompatibilità nel caso in cui l’imprenditore e/o socio-legale rappresentante di due o più società, abilitano più imprese del settore.
Analogamente un socio non amministratore di una S.r.l. che conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (cosiddetto "socio d'opera", figura prevista dal Codice civile), può essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima, (non applicabile al socio non amministratore nel caso di solo “socio di capitale”, poiché si ritiene che manchi il rapporto di immedesimazione, richiesto per il responsabile tecnico). (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 25 marzo 2009, Prot. 0027066).
Avvertenza Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.
Il Responsabile Tecnico
Il rapporto di immedesimazione con l’impresa
Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell’impresa. Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione del decreto, deve avere un “rapporto di immedesimazione con l’impresa”; deve, pertanto, essere dipendente, o socio o familiare o in possesso di apposita procura. Il termine “immedesimazione”, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell’Industria, con la Circolare n.° 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”. Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione – continua lo stesso Ministero – deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest’ultimo che consenta al “preposto responsabile tecnico” di operare in nome e per conto dell’impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa. Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:
il titolare;
il lavoratore dipendente;
il socio prestatore d’opera;
il familiare collaboratore;
il procuratore;
l’associato in partecipazione.
Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. n.° 37/2008, stabilisce che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (vedi “Incompatibilità”).
Il rapporto tra il RT e l’impresa può essere anche part-time, sia nei casi in cui esso sia associato in partecipazione che dipendente.
Nomina del responsabile tecnico
L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico. Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di
s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di S.a.s. (L. 443/85 e L.R. 3/86).
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, utilizzando l’apposita modulistica.
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, presentando l’apposita modulistica.
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo
Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa nel comunicare la cessazione dell'unico responsabile tecnico, contestualmente deve, con la stessa domanda/denuncia, comunicare la sospensione dell'attività. L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.
Tiitoli di studio abilitanti per il decreto ministeriale 37/08
(elenco indicativo e non esaustivo)
Laurea e Diplomi universitari: Accorpamenti | |||||||
Laurea quinquennali | lett. a) | lett. b) | lett. c) | lett. d) | lett. e) | lett. f) | lett. g) |
• ingegneria | X | X | X | X | X | X | X |
• architettura | X | X | X | X | X | X | X |
• fisica | X | X | X | X | X | X | X |
Diploma universitario (conseguiti vigente il vecchio ordinamento) | lett. a) | lett. b) | lett. c) | lett. d) | lett. e) | lett. f) | lett. g) |
• ingegneria elettrica | X | ||||||
• ingegneria delle telecomunicazioni | X | X | X |
Laurea triennale 6 | lett. a) | lett. b) | lett. c) | lett. d) | lett. e) | lett. f) | lett. g) |
Classe di laurea 04 (d.m. 509/99) o L17 e L23 (d.m. 270/04) • scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile | X | X | X | ||||
Classe di laurea 08 (d.m. 509/99) o L7 (d.m. 270/04) • ingegneria civile ed ambientale | X | X | X | X | |||
Classe di laurea 09 (d.m. 509/99) o L8 (d.m. 270/04) • ingegneria dell’informazione | X | X | |||||
Classe di laurea 10 (d.m. 509/99) o L9 (d.m. 270/04) • ingegneria industriale | X | X | X | X | X | X | |
Classe di laurea 25 (d.m. 509/99) o L30 (d.m. 270/04) • scienze e tecnologie fisiche | X | X | X | X | X | X | X |
Classe di laurea 21 (d.m. 509/99) o L27 (d.m. 270/04) • scienze e tecnologie chimiche | X | X | X | X | X | X | X |
Ingegneria, Architettura e Fisica: Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti ", conseguite con il vecchio ordinamento.
6 Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrino nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.
Ingegneria, equiparazione:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: -4/S architettura e ingegneria edile, -25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica,
-26/S ingegneria biomedica, -27/S ingegneria chimica, -28/S ingegneria civile, -29/S ingegneria dell'automazione, -30/S ingegneria delle telecomunicazioni, -31/S ingegneria elettrica, -32/S ingegneria elettronica, -34/S ingegneria gestionale, -36/S ingegneria meccanica, -35/S ingegneria informatica, -37/S ingegneria navale, -33/S ingegneria energetica e nucleare, -38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio. -61/S scienza e ingegneria dei materiali, -lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: - LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, -LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, -LM-21 ingegneria biomedica, -LM-22 ingegneria chimica, -LM-23 ingegneria civile, -LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, -LM-25 ingegneria dell'automazione, -LM-26 ingegneria della sicurezza, -LM-27 ingegneria delle comunicazioni, -LM-28 ingegneria elettrica; - LM-29 ingegneria elettronica, -LM-30 ingegneria energetica e nucleare, -LM-31 ingegneria gestionale, -LM-32 ingegneria informatica, -LM-33 ingegneria meccanica, -LM-34 ingegneria navale, -LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio. -LM- 53 scienza e ingegneria dei materiali,
Architettura, equiparazione:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: -3/S Architettura del paesaggio, -4/S Architettura e ingegneria edile -lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: -LM-3 Architettura del paesaggio, -LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
Fisica, equiparazione:
lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: -20/S Fisica, -50/S Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria, -66/S Scienze dell'universo -lauree magistrali previste dal d.m. 207/04: -LM-17 Fisica", -LM-44 Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria, -LM-58 Scienze dell'universo
Diplomi di istruzione tecnica: Accorpamenti | |||||||
lett. a) | lett. b) | lett. c) | lett. d) | lett. e) | lett. f) | lett. g) | |
• elettronica industriale | X | X | X | X | |||
• elettrotecnica | X | X | X | X | |||
• energia nucleare | X | X | X | X | |||
• fisica industriale | X | X | X | X | X | X | X |
• informatica | X | X | X | X | |||
• telecomunicazioni | X | X | X | X | |||
• costruzioni aeronautiche | X | X | X | X | |||
• edilizia | X | X | X | X | |||
• industria metalmeccanica | X | X | X | X | |||
• industria mineraria | X | X | X | X | |||
• industria navalmeccanica | X | X | X | X | |||
• meccanica | X | X | X | X | |||
• meccanica di precisione | X | X | X | X | |||
• termotecnica | X | X | X | X |
Guida all’attività di impiantistica (D.M. 37/2008)
e di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale degli artigiani
• chimica industriale | X | X | |||||
• industria tintoria | X | X | |||||
• materie plastiche | X | X | |||||
• metallurgia | X | X | |||||
Limitazioni per la maturità tecnica nautica | lett. a) | lett. b) | lett. c) | lett. d) | lett. e) | lett. f) | lett. g) |
• capitani | X | ||||||
• macchinisti | X | X | X | ||||
• costruttori navali | X | ||||||
• aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili | X | X | X |
Diplomi di maturita’ e qualifica professionali: accorpamenti | |||||||
Diplomi di maturita’ professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato | lett. a) | lett. b) | lett. c) | lett. d) | lett. e) | lett. f) | lett. g) |
• tecnico delle industrie elettriche | X | X | X | X | |||
• tecnico delle industrie elettroniche | X | X | X | X | |||
• tecnico delle industrie meccaniche | X | X | X | X | |||
• tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo | X | X | X | X | |||
• tecnico dei sistemi energetici | X | X | X | X |
Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A. | lett. a) | lett. b) | lett. c) | lett. d) | lett. e) | lett. f) | lett. g) |
• addetto manutenzione elaboratori elettronici | X | X | X | X | |||
• installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche | X | X | X | X | |||
• operatore alle macchine utensili | X | X | X | X | |||
• installatore di impianti idro-termosanitari | X | X | X | X | |||
• installatore di impianti idraulici e termici | X | X | X | X | |||
• montatore e riparatore di apparecchi radio- televisivi | X | X | X | X |
• installatore di impianti telefonici | X | X | X | X | |||
• apparecchiatore elettronico | X | X | X | X | |||
• elettricista installatore elettromeccanico | X | X | X | X | |||
• operatore elettrico | X | X | X | X | |||
• operatore elettronico industriale | X | X | X | X | |||
• operatore per telecomunicazioni | X | X | X | X | |||
• operatore meccanico | X | X | X | X | |||
• operatore termico | X | X | X | X | |||
• frigorista | X | X | X | X |
Avvertenza Per le attività attinenti il titolo di studio si ricorda che sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.
Attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall'Xxx.xx Reg.le Lavoro e Formazione Professionale ai sensi della legislazione vigente in materia formazione professionale, legge 21 dicembre 1978 n. 845.
TITOLO | LETTERE ABILITATE |
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettromeccanico | A - B - G |
Attestato di qualifica professionale di tecnico impiantista idro-termo-sanitario | C - D - E - G |
Attestato di qualifica professionale di bruciatorista (26/10/2005) | C |
Attestato di qualifica professionale di impiantista di cantiere; meccanico elettricista | A - G |
Attestato di qualifica professionale di ascensorista manutentore | F |
Attestato di qualifica professionale di elettricista impiantista di bassa tensione | A |
Attestato di qualifica professionale di impiantista idro-termo-elettrico | A - C - D - E - G |
Attestato di qualifica professionale di idraulico | C - D - E - G |
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettronico | B |
Attestato di qualifica professionale di montatore - manutentore | F |
Installatore/manutentore di sistemi elettromeccanici (21/05/03) | A - B - G |
Patentino di abilitazione di I grado rilasciato dal Ministero del lavoro | C -D - E -G |
Avvertenza Per le attività attinenti gli attestati di qualificazione professionale si ricorda che sono necessari 4 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a due anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.
Esperienza professionale specializzata.
Elenco semplificativo ma non esaustivo di esperienza lavorativa abilitante:
ESPERIENZA LAVORATIVA ABILITANTE | LETTERE ABILITATE |
Apparecchiatore elettronico | A B F G |
Elettricista Installatore Elettromeccanico | A B F G |
Addetto manutenzione elaboratori elettronici | A B F G |
Frigorista | C D E G |
Installatore apparecchiature elettriche ed elettroniche | A B F G |
Installatore impianti idraulici e termici | C D E G |
Installatore impianti idro-termosanitari | C D E G |
Installatore impianti telefonici | A B F G |
Montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi | A B F G |
Operatore elettrico | A B F G |
Operatore elettronico industriale | A B D F G |
Operatore delle macchine utensili | C D E G |
Operatore meccanico | C D E G |
Operatore per telecomunicazioni | A B F G |
Operatore termico | C D E G |
Avvertenza Per le attività attinenti l’esperienza professionale specializzata si ricorda che sono necessari 3 anni:
• o alle dirette dipendenze di una impresa del settore; • o nella forma di collaborazione tecnico-manuale continuativa (con qualifica di lavorante iscritto all’lNAIL quale operaio specializzato);
Definizioni relative agli impianti
Ai fini delle presenti istruzioni (art. 2 regolamento ministeriale) si intende per:
1) | punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente; |
2) | potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; |
3) | uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4; |
4) | ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; |
5) | impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; |
6) | impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; |
7) | impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; |
8) | impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio. |
9) | CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano; |
10) | UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione |
Riferimenti normativi
Legge 5 marzo 1990, n.° 46; Norme sulla sicurezza degli impianti.
D.P.R. 18 aprile 1994, n.° 392 e D.P.R. 9 maggio 1994, n.° 608; Modifiche alla legge n.° 46 ed al regolamento di applicazione.
D. Lgs. 31 marzo 1998, n.° 112, art. 22, comma 3, lett. A)
D.P.R. 14 dicembre 1999, n.° 558; Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59); art. 9.
D.M. 22 gennaio 2008, n.° 37 – In vigore dal 27 marzo 2008; Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – quaterdecies, comma13, lettera a) della legge n.° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. (Gazzetta Ufficiale n.° 61 del 12 marzo 2008).
Legge 18 giugno 2009, n° 69
Legge 30 luglio 2010, n° 122
Circolare del M.S.E. n.° 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485