Assicurazione Beni strumentali in leasing
Assicurazione Beni strumentali in leasing
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Convenzione Leasing Strumentale SG Leasing
Edizione 02/2022 (Ultimo aggiornamento disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d’Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. x00 0000 000 000 - fax x00 0000 000 000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx. Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 885,9 milioni;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 398,6 milioni;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.439,9 milioni di euro;
• solvency ratio: 388,3 %.
Al contratto si applica la legge italiana.
È una soluzione che ti permette di proteggere i beni strumentali, su cui hai stipulato un leasing, dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e dalla responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso.
L’impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.
470/10/51725/DA INC – Ed. 02/2022 Pag. 1 di 5
SEZIONE I DANNI MATERIALI AI BENI - Che cosa è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | |
GARANZIE DI BASE | ✓ Maggiori costi ✓ Rimborso canoni ✓ Ricorso terzi ✓ Spese e onorari ✓ Spese di demolizione e sgombero Le garanzie di cui alla presente polizza sono da ritenersi operative anche in caso di concessione del bene in uso a terzi autorizzata dal locatore e comunicata alla società assicuratrice. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non ci sono opzioni con riduzione del premio | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
SEZIONE I DANNI MATERIALI AI BENI - Che cosa non è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | |
Rischi esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni: 🗶 di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione; 🗶 ai beni per i quali, al momento dell’entrata in vigore del contratto di leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; 🗶 causati con dolo dell’Assicurato, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o del Conduttore; 🗶 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; 🗶 dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; 🗶 alle macchine che siano installate all'aperto; 🗶 ai beni assicurati verificatisi durante il trasporto 🗶 causati da guasti meccanici ed elettrici; 🗶 a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario. Inoltre non sono coperti danni e/o perdite: 🗶 ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice Stradale (macchine agricole, carrelli e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, la Società risponderà per danni e/o perdite ai suddetti beni sempreché tali danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i beni sono destinati, durante lo spostamento nell’ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l’attività dei beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili esclusi, in ogni caso, i danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto; 🗶 ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore; 🗶 a aeromobili in genere, natanti e/o attrezzature per lavori in acqua, frese per gallerie, carri varo ed autogrù di portata superiore a 20 t. |
Ci sono limiti di copertura? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | ||||
• Per ciascun evento/conduttore/ubicazione opera un limite di risarcimento di € 3.000.000; salvo quanto indicato per le garanzie sotto riportate. | ||||
GARANZIE BASE | Scoperto | Franchigia e/o minimo di scoperto | Limite di indennizzo | |
Furto/rapina | 20% | € 3.000 | € 3.000.000 | |
Furto di macchine operatrici semoventi e/o da cantiere esclusi i carrelli elevatori | 30% | € 10.000 | € 3.000.000 | |
Fenomeno elettrico | € 3.000 | 50% della somma assicurata per singola locazione con il massimo di € 25.822,84 | ||
Ogni altra causa | 10% | € 3.000 | € 3.000.000 | |
Maggiori costi | 3 giorni | 25% della somma assicurata per bene con il massimo di € 50.000 per sinistro fermo il limite di € 200.000 per anno | ||
Rimborso canoni | 10 giorni | € 30.000 per sinistro con il massimo di € 100.000 per anno | ||
Ricorso terzi | € 100.000 | |||
Spese e/o onorari | 3% dell’indennizzo con il massimo di € 15.000 | |||
Spese demolizione e sgombero | 10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 e il massimo di € 50.000 per sinistro |
SEZIONE II RESPONSABILITA’CIVILE VERSO TERZI - Che cosa è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | |
GARANZIE DI BASE | Sono compresi: ✓ I danni di interruzione di attività di terzi. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non ci sono opzioni con riduzione del premio | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
SEZIONE II RESPONSABILITA’CIVILE VERSO TERZI - Che cosa non è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti: 🗶 i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore degli enti assicurati; 🗶 i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei beni oggetto del contratto di locazione; 🗶 i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e/o Costruttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; 🗶 i danni da inquinamento in genere; 🗶 i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Per quanto riguarda i beni semoventi, non è compresa ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge. |
Ci sono limiti di copertura? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | ||||
Per tutte le garanzie opera massimale di € 3.000.000 per sinistro. | ||||
Scoperto | Franchigia e/o minimo di scoperto | Xxxxxxxxx | ||
GARANZIE BASE | Danni di interruzione di attività di terzi | – – – | – – – | € 300.000 per sinistro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro - In caso di sinistro l’Assicurato deve: • denunciare per iscritto alla Società, entro novantasei ore successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza; • denunciare il sinistro entro i termini di legge all'Autorità Giudiziaria. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; • fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Ai sottoscrittori di un contratto di leasing strumentale con SG Leasing |
Quali costi devo sostenere? | |
Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 75,91 di cui Euro 22,77 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 30% dei costi. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Commissione di Garanzia | |
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx | |
xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx | |
e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. |
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero | |
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SG LEASING S.p.A. LEASING BENI STRUMENTALI
Il presente Set Informativo, composto da:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all’Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Mod. 470/10/51725 INC - Ed. 01/2019
SG LEASING
POLIZZA LEASING STRUMENTALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/51725 INC, composte da
n. 11 pagine, formano parte integrante del contratto 470/10/51725
DEFINIZIONI
ASSICURATO, CONTRAENTE, LOCATORE
il soggetto che stipula l’assicurazione ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione.
BENI STRUMENTALI
beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti “cose “.
CONDUTTORE
il locatario delle cose assicurate.
FRANCHIGIA
importo che viene detratto dall’indennizzo risarcimento per ciascun sinistro.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.
POLIZZA
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
la somma che il Contraente deve alla Società.
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SCOPERTO
la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato
SOCIETÀ
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, per il tramite dell'Agenzia di Piacenza - Agente Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxx.
.
Il Contraente si impegna a consegnare agli aderenti della presente polizza collettiva, prima dell’adesione alle coperture assicurative di cui alla polizza medesima, il Set Informativo ad esse relativo.
Il Contraente si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l’ammontare dei costi a carico dei singoli Assicurati con evidenza dell’importo percepito dagli intermediari. Qualora la polizza non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il Contraente si impegna a consegnare ai singoli Assicurati un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell’importo percepito dagli intermediari.
L’Utilizzatore ha facoltà di recedere dall’adesione alla presente polizza, in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a SG Leasing, Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
1. CONDIZIONI GENERALI SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI
1. RISCHI ASSICURATI
La presente polizza garantisce contro tutti i rischi di danni e/o perdite materiali e diretti, salvo le esclusioni di cui all’art. 2 che segue, tutte le cose oggetto di contratto di locazione finanziaria fra l’Assicurato e i terzi conduttori, fatta eccezione per quei beni alla cui assicurazione provvederà direttamente il Conduttore con esplicita approvazione dell’Assicurato. Si intendono incluse in garanzia le cose che il Locatario utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche i beni che il Locatario concede in uso a terzi, fermo l’obbligo del Locatore di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito e di darne comunicazione alla Società Assicuratrice.
2. ESCLUSIONI
Sotto questa Sezione la Società non è obbligata per i danni:
a) di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;
b) ai beni per i quali, al momento dell’entrata in vigore del contratto di leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
c) causati con dolo dell’Assicurato, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o del Conduttore;
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
f) alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
g) ai beni assicurati verificatisi durante il trasporto (v. Cond. Part. 1 che segue );
h) causati da guasti meccanici ed elettrici;
i) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
la Società inoltre non è obbligata per danni e/o perdite:
l) ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice Stradale (macchine agricole, carrelli e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, la Società risponderà per danni e/o perdite ai suddetti beni sempreché tali danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i beni sono destinati, durante lo spostamento nell’ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l’attività dei beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili esclusi, in ogni caso, i danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto;
m) ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore ( x.xx Condizione particolare 2 che segue);
n) a aeromobili in genere, natanti e/o attrezzature per lavori in acqua, frese per gallerie, carri varo ed autogrù di portata superiore a 20 t.
3. SOMME ASSICURATE
Ai soli fini del calcolo del premio, si conviene che il valore convenzionale attribuito a ciascun bene per ciascuna annualità di locazione deve corrispondere al prezzo di fattura originaria di acquisto dello stesso comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio e collaudo (esclusa IVA).
4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Se l’Assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo..
5. NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI
Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto.
Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno all’uopo intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. A richiesta di una delle Parti il terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Se una delle Parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti o i loro Delegati. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all’Assicurato che conferisce alla società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall’indennità dovutagli.
6. MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
b) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate illese, distrutte o avariate;
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.
Le risultanze delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione intenzionale dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato anche dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
L’arbitrato è irrituale e le Parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 810 usque 831 C.P.C., dispensando i Periti da ogni formalità giudiziaria. Il pagamento dell’indennizzo sarà eseguito dalla Società - all’Assicurato o a chi indicato nel contratto di locazione - entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
7. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) per beni nuovi
in caso di sinistro, la Società risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del bene o dei beni colpiti incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal risarcimento verrà dedotto l’eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa polizza.
B) per beni usati
la liquidazione dei sinistri sarà effettuata secondo il criterio di cui al punto A) che precede ma, in ogni caso, la Società non risarcirà un importo superiore al valore del bene danneggiato al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.
C) per macchine operatrici semoventi e/o da cantiere, esclusi carrelli elevatori, in caso di sinistro furto la liquidazione del danno verrà effettuata secondo quanto previsto al punto B) che precede.
8. LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C: per ciascuna cosa assicurata la Società , per nessun titolo , sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
SEZIONE II - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
9. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, e salve le esclusioni di cui all’Art 10) che segue, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate con la presente polizza.
Si considerano inclusi in garanzia, nel limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia RCT, i danni di interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza.
10. DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’assicurazione non comprende:
c) i danni di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
d) per quanto riguarda i beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge;
e) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore degli enti assicurati;
f) i xxxxx conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei beni oggetto del contratto di locazione;
g) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e/o Costruttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
h) i danni da inquinamento in genere;
i ) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
11. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI
12. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
A) in caso di evento che dia luogo a richiesta di indennizzo in base alla presente polizza, l’Assicurato si obbliga e/o obbliga il
Conduttore:
- a darne avviso alla Società a mezzo telefono o telefax, nonchè a farne dettagliata conferma scritta;
- a provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
- a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Società, per eventuali controlli;
- a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;
- a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.
B) Si conviene che - salvo avviso contrario da parte della Società - un incaricato della stessa dovrà poter verificare il danno prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l’incaricato della Società non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui la Società è venuta a conoscenza del sinistro, l’Assicurato potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via definitiva.
13. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1894 C.C.
14. ERRORI ED OMISSIONI
In deroga all’art. 1893 C.C:, gli eventuali involontari errori e/o involontarie omissioni nella descrizione del rischio e/o beni assicurati non costituiranno pregiudizio per la validità della garanzia.
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza della Società tali errori e/o omissioni non appena esso stesso ne venga a conoscenza,e, in caso che le notizie fornite evidenziassero un aggravio del rischio, a convenire con la Società stessa eventuali sovrappremi che si rendessero necessari in conseguenza di detto aggravio.
15. LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di altre polizze da Lui stipulate,c ontro gli stessi danni, sopra la totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, così come si obbliga, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso alla Società. Questa ha diritto di farsi rilasciare dall’Assicurato copia della polizza stipulata con altre Società e può recedere dal contratto dandone comunicazione all’Assicurato nel termine di 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.
In caso di sinistro, l’Assicurato comunicherà alla Società tutte le altre polizze di cui è a conoscenza, per gli stessi rischi, e ne fornirà copia.
Se, al momento del sinistro, esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o dai Conduttori sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione è operante solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente assicurazione.
Se entro 90 giorni dalla denuncia effettuata alla Società, l’Assicurato non ha ottenuto il risarcimento dalle altre assicurazioni, ha la facoltà di richiedere alla Reale Mutua l’anticipo dell’indennizzo in base alle condizioni previste dalla presente Convenzione. La Società avrà il diritto a rivalersi nei confronti delle altre Società di Assicurazioni.
16. ESCLUSIONI.
La Società non è obbligata per i danni :
- verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, , provvedimento di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o con la violenza, salvo che il Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- indiretti da qualsiasi causa originati.
17. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
18. PAGAMENTO DELL’INDENNITA’
Valutato il danno, concordato l’indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l’Assicurazione dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2c).
19 FRANCHIGIA – LIMITE DI RISARCIMENTO
Il pagamento dell’indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione della franchigia fissa o dello scoperto specificati nella corrispondente Sezione di polizza, nelle Condizioni Particolari e/o nella Scheda di Polizza.
In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società non sarà obbligata per un importo superiore a quanto stabilito nella Scheda di Polizza per ciascuna Sezione. Qualsiasi danno risarcito o risarcibile a fronte della presente polizza non ridurrà il limite assicurativo di cui sopra.
20. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
21. FORO COMPETENTE - NORME DI LEGGE
Foro competente è quello di Milano.
Per quanto non regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
A parziale modifica dell’art. 2.g), si precisa che i beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.
2. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER ELABORATORI ED IMPIANTI ELETTRONICI (operante per i beni locati prima del 30/06/92)
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia, che per le apparecchiature assicurate esiste ed opera un CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/ MANUTENZIONE (pezzi di ricambio compresi) stipulato con il Costruttore, Fornitore o con Ditta da questi esplicitamente autorizzata.
L’Assicurato si impegna, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo, ad obbligare il Conduttore a mantenere in vigore detto contratto per tutta la durata della polizza. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito del citato contratto ASSISTENZA TECNICA/MANUTENZIONE.
3. FRESE PER GALLERIE, CARRI VARO, ATTREZZATURE SUBACQUEE ED AUTOGRU’ DI PORTATA SUPERIORE A 20 T.
L’Assicurato si impegna a comunicare, preventivamente la locazione di attrezzature di varo, frese per gallerie, attrezzature subacquee ed autogru di portata superiore a 20 t. che la Società si impegna ad assicurare a condizioni da stabilire di volta in volta.
In nessun caso quindi, le citate apparecchiature potranno ritenersi automaticamente assicurate come previsto dalla presente Polizza Convenzione.
4. CAPITALE RESIDUO
LIquidazione dei danni:
A1) rientrano in garanzia, purché indennizzabili a termini di polizza, solo i danni totali;
A2) s’intende danno totale quando le spese di riparazione o sostituzione del bene danneggiato, calcolate come da art.7, superano il valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
A3) in questo caso la Società indennizzerà come massimo per singolo sinistro, l’importo del Capitale Residuo puro relativo al bene danneggiato calcolato al momento del sinistro;
A4) limitatamente ai beni che l’Assicurato dovrà ritirare per motivi particolari (fallimento, morosità od insolvenza del Conduttore ecc.) e che risulteranno danneggiati e suscettibili di indennizzo a termini di polizza, la Società acconsente ad indennizzare anche i danni parziali, con l’applicazione di una franchigia fissa pari al 20% (ventiprocento) del valore allo stato d’uso del bene stesso calcolato come al punto A - 2;
A5) l’indennizzo non potrà comunque superare l’importo del capitale residuo puro calcolato come al punto A - 3.
5. FENOMENO ELETTRICO
La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero su beni concessi in leasing per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Non sono indennizzabili i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di una franchigia pari ad euro 3.000,00.
itto all’Albo
In ogni caso, per anno assicurativo e per sinistro, la Società non corrisponderà importo superiore al 50% della somma assicurata per singola locazione col massimo di euro 25.822,84.
6. MAGGIORI COSTI
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento del bene assicurato, la Società indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino ad esempio:
- l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causata da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti.
Il limite di indennizzo per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima del 25% della somma assicurata per bene colpito con il massimo di 50.000 Euro per sinistro.
Per tutti i sinistri che colpiscano la polizza durante un’annualità assicurativa la Società non indennizza importo superiore a
200.000 Euro.
Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di 3 giorni.
7. TERRITORIALITA’
Le garanzie prestate con la presente polizza sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
8. RIMBORSO CANONI
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l’inattività totale della macchina stessa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza al Conduttore i canoni di locazione che lo stesso è tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da sinistro. La Società non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell’inattività della macchina causata da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la forniture, stati di guerra;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.
Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e avrà durata massima di 90 giorni.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente garanzia troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione.
Il limite di indennizzo viene stabilito in 30.000,00 Euro per ogni sinistro, con il massimo di 100.000,00 Euro per tutti i sinistri che colpiscano la polizza durante un’annualità assicurativa.
Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di 10 giorni.
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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello 11, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 0000 000 000 - fax
itto all’Albo
x00 0000 000 000 – xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. - xxx.xxxxxxxxxx.xx – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx -
9. RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica.
L’Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Cod. Civ.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
10. SPESE E/O ONORARI
La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzie è prestata entro il limite del 3% dell’indennizzo con il massimo di euro 15.000,00.
11. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, purché ubicato nell’ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria “ Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di 10.000 Euro ed il massimo di 50.000 Euro per sinistro, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
12. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
itto all’Albo
La Società rinuncia ad esercitare il suo diritto di surrogazione, salvo nel caso di dolo nei confronti del Conduttore degli enti assicurati.
SCHEDA DI POLIZZA
SOMME ASSICURATE
SEZIONE I - Danni alle cose:
singolo evento/conduttore/ubicazione euro 3.000.000,00 con il limite per:
singolo ente assicurato euro 3.000.000,00
SEZIONE II - R.C.T.:
per ogni sinistro euro 3.000.000,00
FRANCHIGIA/SCOPERTO PER OGNI SINISTRO
SEZIONE I - Danni alle cose:
Furto/Rapina scoperto 20% minimo euro 3.000,00 Furto di Macchine operatrici semoventi e/o
itto all’Albo
da cantiere esclusi i carrelli elevatori scoperto 30% minimo euro 10.000,00 Ogni altra causa scoperto 10% minimo euro 3.000,00
Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge.
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell'interessato. Tale consenso viene espresso dall'interessato, apponendo la sua firma al Modulo di Adesione e Attestazione del Cliente/Aderente. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte dei soggetti terzi di cui al successivo punto 3.
3. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società -Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato.
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6. Diritti dell'interessato - (artt. 12-23 del Regolamento) -Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono
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