CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI
Stato febbraio 2019
1. Campo di applicazione
Queste Condizioni contrattuali generali regolano l’acquisto e l’utilizzo delle prestazioni supplementari di MeteoSvizzera.
Il presente rapporto contrattuale è soggetto al dirit- to privato. L’eventuale acquisto di prestazioni dell’offerta di base è soggetto al diritto pubblico.
2. Fornitura delle prestazioni supplementari
MeteoSvizzera fornisce al Cliente prestazioni sup- plementari nella quantità convenuta per l’utilizzo secondo un contratto separato e il paragrafo 10 di queste condizioni contrattuali.
3. Modalità di fornitura
MeteoSvizzera fornisce le prestazioni supplemen- tari con l’ausilio delle tecnologie della comunicazio- ne a sua disposizione.
Il Cliente ha l’obbligo di accettare le prestazioni supplementari sulla base dei canali di distribuzione utilizzati da MeteoSvizzera.
MeteoSvizzera trasmette le prestazioni supplemen- tari al destinatario indicato dal Cliente. La messa a disposizione e la gestione dell’infrastruttura per il ricevimento delle prestazioni supplementari sono di competenza del Cliente e le rispettive spese sono a suo carico.
4. Termini di consegna
MeteoSvizzera garantisce la consegna entro i ter- mini previsti di quelle prestazioni supplementari che sono a sua disposizione.
In caso di mancata fornitura o di fornitura errata di prestazioni supplementari, MeteoSvizzera ha il diritto, ma non l’obbligo, di fornire successivamente le prestazioni supplementari previste dal contratto.
5. Difetti di trasmissione
Con l’invio da parte di MeteoSvizzera i rischi per la trasmissione delle prestazioni supplementari sono assunti dal Cliente.
Le parti si segnaleranno senza indugi eventuali difetti di trasmissione riconducibili a difetti delle linee di trasmissione e/o degli apparecchi.
Ciascuna delle parti provvederà a far riparare le proprie linee di trasmissione e/o i propri apparecchi accollandosene i costi.
6. Correttezza / Completezza
MeteoSvizzera non si assume alcuna responsabili- tà in merito alla correttezza dal punto di vista del contenuto delle prestazioni supplementari fornite.
MeteoSvizzera non garantisce e non risponde per la completezza delle prestazioni supplementari fornite.
MeteoSvizzera garantisce tuttavia la fornitura delle prestazioni supplementari disponibili. Per il resto è esclusa qualsiasi ulteriore garanzia da parte di XxxxxXxxxxxxx, nella misura consentita dalla legge.
MeteoSvizzera non si assume alcuna responsabili- tà per l’eventuale perdita delle prestazioni supple- mentari trasmesse.
7. Prestazioni di terzi
MeteoSvizzera esclude qualsiasi garanzia o re- sponsabilità per le prestazioni fornite da terzi e non risponde per i ritardi nella fornitura di prestazioni da parte di terzi.
Qualora venissero riscontrate carenze o errori nelle prestazioni dei fornitori, XxxxxXxxxxxxx si impegna affinché il fornitore della prestazione li rimuova. MeteoSvizzera non risponde tuttavia per la rimo- zione delle carenze o degli errori delle prestazioni.
8. Prezzi
Per le prestazioni supplementari il Cliente è debitore dei prezzi concordati nel contratto.
Ulteriori eventuali costi aggiuntivi (spese, costi supplementari relativi, ecc.) sono indicati separatamente.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni.
In assenza di accordi specifici l’indirizzo di consegna è anche l’indirizzo per la fatturazione.
9. Ritardo nei pagamenti
In caso di mancato rispetto delle scadenze nei pagamenti, MeteoSvizzera ha il diritto di sospende- re la fornitura delle prestazioni supplementari fino all’avvenuto pagamento di tutti gli importi in sospe- so, inclusi gli interessi di mora del 5 %.
A partire dal secondo sollecito e per ogni sollecito, il Cliente deve a MeteoSvizzera l’importo di CHF 20.00 a titolo di indennizzo, nonché l’intero ammontare dei costi di esecuzione e di esercizio e di esercizio dei diritti.
10. Diritto di utilizzo
Al Cliente viene concesso il diritto di utilizzare le prestazioni supplementari secondo lo specifico contratto sottoscritto separatamente. Qualsiasi altro utilizzo è vietato.
Previo consenso di XxxxxXxxxxxxx, il Cliente è autorizzato a pubblicare le prestazioni supplemen-
tari acquistate nel contesto dei propri prodotti o nel quadro di pubblicazioni scientifiche.
Previo consenso di XxxxxXxxxxxxx, il Cliente è autorizzato a mettere a disposizione di terzi le prestazioni supplementari acquistate nell’ambito e per la durata di un incarico o di un progetto di ricer- ca. Per il resto l’inoltro diretto a terzi delle presta- zioni supplementari acquistate è vietato, sia gratui- tamente sia a pagamento.
Per una modifica dei formati e layout grafici delle prestazioni supplementari, come pure dei contenu- ti, il Cliente è tenuto a richiedere l’autorizzazione scritta di XxxxxXxxxxxxx.
Tutti i diritti immateriali e i diritti di utilizzo sono mantenuti dai relativi soggetti di diritto indipenden- temente dal fatto che si tratti di MeteoSvizzera o dei suoi fornitori.
11. Obblighi di protezione
Il Cliente garantisce che non venga effettuato alcun altro utilizzo delle prestazioni supplementari fornite oltre a quelli autorizzati.
Il Cliente provvederà a istruire adeguatamente i suoi collaboratori, ad adottare le misure di prote- zione usuali nel settore e a eseguire periodicamen- te dei controlli in modo tale da escludere qualsiasi impiego contrario al contratto.
Se il Cliente mette a disposizione di terzi le presta- zioni supplementari acquistate conformemente ai termini del contratto, egli è tenuto ad assicurarsi tramite contratto che esse siano utilizzate esclusi- vamente nell’ambito e per la durata dell’incarico, rispettivamente del progetto, e che esse non siano trasmesse ad altri.
Nel caso si verifichi un impiego delle prestazioni supplementari secondo modalità contrarie al con- tratto, XxxxxXxxxxxxx pone al Cliente un termine di 5 giorni lavorativi per l’eliminazione della situazione contraria al contratto e il ripristino di condizioni conformi al contratto.
Nel caso in cui il Cliente non ripristini le condizioni conformi al contratto entro il termine fissato di 5 giorni lavorativi, il Cliente dovrà pagare una penale convenzionale pari alla dodicesima parte del valore delle prestazioni supplementari acquistate presso MeteoSvizzera nell’anno precedente. Nel caso le condizioni non conformi si verifichino nel corso del primo anno, il Cliente dovrà pagare una penale pari al valore delle prestazioni supplementari, diviso per i mesi della durata del contratto.
Dopo la scadenza del termine di 5 giorni lavorativi il Cliente ha tempo ulteriori 72 ore per ristabilire una situazione conforme ai termini del contratto. Se non adempie tale obbligo, XxxxxXxxxxxxx ha il diritto di recedere interamente dal contratto, senza ulteriore preavviso. Le somme già versate restano a Meteo- Svizzera. Il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento dell’importo previsto per l’anno in cor- so. Per la risoluzione del contratto da lui causata, il Cliente dovrà inoltre pagare a XxxxxXxxxxxxx un’ulteriore penale convenzionale pari alla metà del valore delle prestazioni supplementari acquistate nell’anno precedente presso MeteoSvizzera. Nel caso le condizioni non conformi si verifichino nel corso del primo anno, il Cliente dovrà pagare una
penale pari alla metà del valore delle prestazioni supplementari definite contrattualmente.
Qualora MeteoSvizzera rinunci a recedere dal contratto, il Cliente dovrà tuttavia pagare una pena- le convenzionale equivalente alla metà del valore delle prestazioni supplementari acquistate nell’anno precedente presso MeteoSvizzera. Nel caso tutto ciò si verifichi nel corso del primo anno, il Cliente dovrà pagare una penale equivalente alla metà del valore delle prestazioni supplementari definite contrattualmente.
Il Cliente riconosce, in considerazione delle partico- lari esigenze di protezione di XxxxxXxxxxxxx, che l’ammontare della penale convenzionale è confor- me al presente contratto e, soprattutto, riconosce che non è eccessiva.
Il pagamento della penale convenzionale non eso- nera il Cliente dai sui obblighi contrattuali. In parti- colare è esclusa la deduzione della penale conven- zionale da un’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte di MeteoSvizzera.
MeteoSvizzera si riserva espressamente il diritto di farsi risarcire ulteriori danni.
12. Citazione della fonte
Nella misura in cui la pubblicazione delle presta- zioni supplementari fornite è consentita ai sensi delle condizioni di utilizzo concordate, la fonte dovrà essere citata come indicato qui di seguito.
In caso di utilizzo in forma riconoscibile in un testo e/o in prodotti grafici “Fonte: MeteoSvizzera”.
13. Garanzia per evizione
MeteoSvizzera dichiara di essere essa stessa autorizzata relativamente alle prestazioni supple- mentari fornite. Qualora terzi dovessero accusare il Cliente di violazione dei diritti d’autore per via dell’uso delle prestazioni supplementari fornite o basarsi su ciò per far valere pretese nei confronti del Cliente, XxxxxXxxxxxxx si accollerà le spese di difesa nonché gli ulteriori danni, a condizione che venga provato che la violazione dei diritti d’autore è imputabile a un comportamento doloso o a colpa grave di XxxxxXxxxxxxx.
Il Cliente ha l’obbligo di informare XxxxxXxxxxxxx delle pretese avanzate e di autorizzarla per iscritto a condurre la difesa, inclusa la possibilità di con- cludere una transazione. MeteoSvizzera non è responsabile per violazioni dei diritti di protezione riconducibili al comportamento del Cliente.
14. Responsabilità
Le parti rispondono l'una nei confronti dell'altra per i danni che possono derivare dal presente contratto solo se vi è stata premeditazione o negligenza grave nel provocare danni diretti e immediati. Per quanto consentito dalla legge, è esclusa anche la responsabilità per danni indiretti e mediati.
Per quanto consentito dalla legge, è esclusa la responsabilità per persone ausiliarie.
15. Disdetta
Il presente contratto è stipulato a tempo indetermi- nato.
Entrambe le parti possono disdire il presente con- tratto mediante lettera raccomandata per la fine di ogni mese rispettando un preavviso di 6 mesi.
Una disdetta pervenuta dopo il termine di preavvi- so stabilito ha effetto a partire dal successivo ter- mine di disdetta.
Entrambe le parti possono disdire per iscritto il contratto con effetto immediato per motivi importan- ti. È da considerarsi motivo importante in particola- re una violazione grave degli obblighi contrattuali.
16. Modifica del catalogo
MeteoSvizzera si riserva il diritto di rimuovere, con un preavviso di almeno 6 mesi, singole prestazioni supplementari dalla propria offerta.
17. Validità del contratto
Il presente contratto contiene la totalità delle dispo- sizioni contrattuali. Xxxx sostituisce integralmente gli eventuali accordi orali o scritti anteriori alla stipu- la del contratto.
18. Divieto di cessione e trasmissione
Il presente rapporto contrattuale, i singoli diritti e obblighi che ne conseguono e le pretese nei con- fronti del partner contrattuale possono essere tra- sferiti a terzi solo previo consenso scritto del part- ner contrattuale.
MeteoSvizzera è autorizzata a negare il suo con- senso per ragioni oggettive, soprattutto se il nuovo partner contrattuale non offre una garanzia suffi- ciente per l’adempimento del contratto.
19. Tutela della riservatezza
Ai sensi della Legge federale del 17 dicembre 2014 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Xxxxx sulla trasparenza, LTras, RS 152.3), il pre- sente rapporto contrattuale è in linea di principio pubblico. La segretezza e in particolare i segreti professionali, di fabbricazione o d’affari del Cliente sono protetti ai sensi della LTras. art. 7 cpv. 1 lett.
G. Il Cliente tutela i segreti di XxxxxXxxxxxxx. È riservato l’adempimento degli obblighi legali di fornire informazione.
20. Riserva della forma scritta
Le eventuali modifiche e integrazioni delle Condi- zioni contrattuali generali richiedono la forma scrit- ta. Ciò vale anche per la pattuizione della forma scritta stessa. Non esistono patti accessori verbali.
21. Nullità parziale / Inefficacia parziale
Nel caso una disposizione delle Condizioni contrat- tuali generali risulti nulla o inefficace, tale nullità o inefficacia non influenzerà in alcun modo né le restanti disposizioni né le Condizioni contrattuali generali nel loro complesso.
Le parti provvederanno a colmare di comune ac- cordo la lacuna nella regolamentazione createsi. Qualsiasi regolamentazione sostitutiva dovrà esse- re conforme allo scopo commerciale, all’equilibrio ottenuto e allo spirito del contratto.
22. Accordi derogatori scritti
Eventuali accordi derogatori scritti sono prioritari rispetto alle Condizioni contrattuali generali.
23. Modifica Condizioni contrattuali generali
MeteoSvizzera si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle Condizioni con- trattuali generali.
Le Condizioni contrattuali generali modificate ver- ranno rese note al Cliente per iscritto o in altro modo appropriato e saranno considerate approvate qualora il Cliente non si opponga entro il termine di 1 mese.
24. Accomodamento delle diversità di opinione
Le diversità di opinione e le controversie verranno regolate per quanto possibile in buona fede per via negoziale.
25. Diritto applicabile e foro competente
Questo contratto è soggetto esclusivamente al diritto privato svizzero.
Unico foro competente è quello di Zurigo.