Contratto di Prestazione di servizi
Allegato 4.1.f
Contratto di Prestazione di servizi
Il presente schema regola lo svolgimento di una prestazione di servizi che prevede attività di carattere tecnico- scientifico diverse da quelle indicate nel Regolamento agli art. 3, 4, 5, 6 e 7, purché coerenti con le finalità istituzionali dell’Ateneo.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Tra
il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento rappresentato dal suo Direttore Prof. , nato a il domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R.
a seguito di approvazione da parte di , nella seduta del , (indicato in seguito come il “Contraente”),
e
la società/ente , C.F./P.I. , con sede legale in , via
, rappresentata da , nato/a a il
, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società/ente, (in seguito indicata il “Committente”),
Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente Contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
a) “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto.
b) “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso.
c) “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
d) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
e) “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto e in ragione di essa.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il Committente affida al Contraente, che accetta, la prestazione di servizi relativa a (descrizione della natura ed oggetto della prestazione ed impegno di tempo previsto; oppure inserire “quanto previsto nell’allegato costituente parte integrante del presente Contratto”).
2. La prestazione sarà svolta presso .
Articolo 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale
1. Il Contraente svolge tale prestazione sotto la direzione del Prof. , cui compete la re- sponsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente Contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
- per il Committente ;
- per il Contraente: .
Articolo 4 – Durata e rinnovo
1. Il presente Contratto ha durata di (oppure “e terminerà il ") a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti.
Articolo 5 – Impegno economico
1. Il Committente, per le prestazioni di cui all’art. 2, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento, un corrispettivo economico pari a € oltre I.V.A.
2. Il pagamento dell’ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di
interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento) nei seguenti termini:
o Prima rata per € oltre I.V.A. entro giorni dalla firma del contratto;
o Seconda rata per € oltre I.V.A. entro giorni da ;
o
Oppure:
Tale importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro giorni dal ricevimento della fattura elettronica che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, sarà inviata attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento) (specificare “alla firma del contratto”, “al termine dell’attività”, o altra data)
3. Il Committente dichiara, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al comma 1, di essere: soggetto privato oppure Pubblica Amministrazione rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 oppure Pubblica Amministrazione NON rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72.
Articolo 6 – Diritti delle parti sui Risultati
1. Il Contraente concede espressamente al Committente il diritto gratuito e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente contratto, riservandosi il diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 9.
2. Le Parti si danno atto che dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, il Politecnico, in qualità di titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati e dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui programmi per elaboratore e sulle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente contratto, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi all’utilizzazione di quanto conseguito.
Articolo 7 – Diritti di accesso alle conoscenze
1. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
2. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del
presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
4. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti
1. Il presente contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra Parte.
Articolo 9 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto;
• ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
• a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
• a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
• quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
• le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
• le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
• le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
• le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
Articolo 10 – Accesso alla sede della prestazione
1. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente Contratto, è chiamato a frequentare la sede di esecuzione dell’attività oggetto della prestazione è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
2. Qualora si rendesse necessario, il Committente consente al personale del Contraente, incaricato dello svolgimento della prestazione, l’accesso alle proprie strutture (oppure: strutture di
), di volta in volta individuate, (eventuale: nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
3. Il personale di ciascuna Parte contraente non può utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Articolo 11 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
- la scheda rischio-mansione,
- relativi all’attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all’Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
- Società - Servizio prevenzione e protezione, ………….
Articolo 12 – Trattamento dei dati
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
• Per il Politecnico di Torino: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
• Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è
6. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.
Articolo 13 – Recesso e risoluzione
1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di prestazione sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. (Opzionale. Se inserito dovrà essere riportato il riferimento in calce al Contratto per sottoscrizione specifica di questa clausola) “Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata dell’oggetto;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.
La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
In caso di risoluzione del Contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.”
Articolo 14 - Clausola di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 15 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il foro di Torino.
Articolo 16 – Registrazione e spese
1. Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente Contratto sono a carico di .
Torino,
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER LA SOCIETÀ / ENTE | |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ) |
Pur essendo le clausole del presente Contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 6 (Diritti delle parti sui Risultati), 7 (Diritti di accesso alle conoscenze), 8 (Utilizzo dei segni distintivi delle parti), 9 (Riservatezza), 13 (Recesso e risoluzione), 14 (Clausola di forza maggiore) e 15 (Legge applicabile e Controversie).
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