Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Assicurazione della Responsabilità civile d’Impresa
Edizione 2020
Indice
A. Delimitazione della copertura d’assicurazione 3
1. Oggetto dell’assicurazione 3
3. Spese per la prevenzione dei danni 3
6. Disposizioni complementari per le pretese fondate su lesioni corporali e danni materiali
7. Restrizioni all’estensione della copertura 4
9. Validità temporale e prestazioni della Compagnia 6
10. Attività in qualità di committente dell’opera 7
11. Impianti di telecomunicazione presi in locazione o leasing 7
12. Danni a terreni, stabili e locali presi in affitto, leasing o noleggio 7
13. Danni a veicoli terrestri e natanti derivanti dalle operazioni di carico e scarico 7
15. Responsabilità civile privata durante viaggi di lavoro 8
16. Perdita di chiavi affidate 8
17. Protezione giuridica in caso di procedimento penale o di procedimento disciplinare di diritto pubblico 8
18. Spese di avviso in caso di richiamo di prodotti 8
19. Radiazioni ionizzanti e laser 9
20. Utilizzo occasionale di veicoli a motore di terzi 9
22. Accordo di esonero da responsabilità 9
24. Responsabilità civile derivante dalla proprietà di terreni, stabili, locali e impianti 9
25. Esportazione inconsapevole negli USA/Canada 10
26. Smarrimento dei documenti del cliente 10
27. Danni patrimoniali per trasmissione o pubblicazione di dati 10
C. Obblighi durante la durata del contratto 10
28. Eliminazione di una situazione pericolosa 10
29. Basi per il calcolo dei premi 10
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Assicurazione della Responsabilità civile d’Impresa
Edizione 2020
31. Obbligo di denuncia del danno 11
33. Liquidazione dei sinistri e processo 11
34. Procedimento arbitrale o convenzione di arbitrato 11
35. Costi per danni di reputazione (comunicazione in situazioni di crisi) 11
A. Delimitazione della copertura d’assicurazione
1. Oggetto dell’assicurazione
a) L’assicurazione di responsabilità civile d’impresa protegge il patrimonio dell’assicurato dalle pretese legali di responsabilità civile avanzate da terzi. Essa comprende in particolare:
– il rischio installazioni, ovvero l’eventualità che risultino dei danni derivanti dalla proprietà o dal possesso di beni fondiari, stabili o impianti destinati all’impresa assicurata.
– il rischio esercizio, ovvero l’eventualità che risultino dei danni derivanti da procedure e processi aziendali nell’area dell’impresa o in luoghi di lavoro esterni.
– il rischio prodotti, ovvero danni derivanti dalla fornitura di prodotti e lavori.
b) È assicurata la responsabilità civile basata sulle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile derivante dall’attività indicata nella polizza:
– danni corporali, ovvero uccisione, ferimento o altri danni alla salute di xxxxx.
– danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi (la compromissione del funzionamento di una cosa senza pregiudizio alla sua sostanza non è equiparata al danno materiale).
– danni patrimoniali causati allo stesso danneggiato e riconducibili a un danno corporale o materiale assicurato.
– danni ad animali, ovvero uccisione, ferimento o altri danni alla salute nonché perdita di animali appartenenti a terzi.
c) L’estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti CGA, da eventuali condizioni complementari e dalle disposizioni della polizza e delle aggiunte.
2. Persone assicurate
È assicurata la responsabilità civile:
a) del contraente.
Se il contraente è una società di persone (per es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari in comune (per es. una comunità d’eredi) o se egli ha con- cluso l’assicurazione per conto di terzi, vale quanto segue: i soci, i membri della comunità di proprietari in comune
o le altre persone al cui nome è intestata l’assicurazione, hanno gli stessi diritti ed obblighi del contraente.
b) dei rappresentanti del contraente come pure delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa, nell’esercizio delle loro incombenze per conto dell’impresa assicurata.
c) dei lavoratori e di altri ausiliari del contraente nel compimento della loro attività per l’impresa assicurata. Tuttavia sono escluse, le pretese di ricorso o compensatorie formulate da terzi in merito a prestazioni effettuate ai lesi.
Non è assicurata la responsabilità civile delle imprese e dei professionisti indipendenti ai quali il contraente fa ricorso, come per es. i subappaltatori.
Rimangono coperte le pretese avanzate contro un assicurato in merito ai danni causati da tali imprese o professionisti.
d) del proprietario del fondo, se il contraente è soltanto proprietario dell’edificio, ma non del fondo (diritto di superficie).
Nella polizza o nelle CGA, il termine contraente designa le per- sone menzionate alla lettera a), comprese le società e le isti- tuzioni (per es. le affiliate) che sono state incluse nel contratto come «co-assicurate», mentre il termine assicurati comprende tutte le persone menzionate alle lettere da a) a d) qui sopra.
3. Spese per la prevenzione dei danni
Se, in rapporto con un evento imprevisto, la sopravvenienza di lesioni corporali o di danni materiali assicurati è imminente, la copertura assicurativa si estende pure alle spese a carico dell’assicurato per le misure appropriate e immediate che ha preso per ovviare a questo pericolo (spese di prevenzione dei danni).
Sono escluse dall’assicurazione:
– le misure prese quando il pericolo è scongiurato, quali l’eliminazione di prodotti difettosi o di rifiuti o il riempimento d’installazioni, di recipienti e condotte.
– le spese dovute alla constatazione di fuoriuscite, di perturbamento di funzionalità o inerenti alla constatazione delle cause del danno, compreso il necessario spurgo di queste installazioni, dei recipienti e di condotte come pure le spese di riparazione e di modifica su quest’ultimi (per es. spese di risanamento).
– le misure di prevenzione prese a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.
4. Veicoli a motore
a) È assicurata la responsabilità civile in qualità di detentore del veicolo e derivante dall’uso di veicoli a motore e rimorchi
– per i quali non sono prescritte alcuna licenza di circolazione né targa.
– le cui targhe sono depositate presso le autorità competenti.
– per i quali è stato rilasciato un particolare attestato di assicurazione per circolare senza licenza di circolazione e targa sulle strade pubbliche o nell’area aziendale pubblicamente accessibile.
Non è assicurata la responsabilità civile di persone
– che hanno utilizzato il veicolo per tragitti non autorizzati dalle autorità o che esse stesse non erano autorizzate a compiere.
– che erano responsabili per tali utenti di veicoli.
– per conto delle quali sono avvenuti tali tragitti o di persone che ne erano a conoscenza.
b) È assicurata anche la responsabilità civile derivante dall’uso di veicoli a motore immatricolati per lo svolgimento di lavori (ad es. utilizzo di un dispositivo di sollevamento), per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione ai sensi della Legge federale svizzera sulla circolazione stradale e a condizione che il rischio lavorativo non sia coperto da un’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli a motore.
5. Ciclomotori, biciclette
È assicurata la responsabilità civile derivante dall’uso azien- dale di biciclette nonché di motorini, biciclette elettriche e at- trezzi simili a veicoli, a condizione che il danno non sia coperto o non dovrebbe essere coperto da un’assicurazione di respon- sabilità civile prevista dalla legge.
6. Disposizioni complementari per le pretese fondate su lesioni corporali e danni materiali inerenti all’ambiente
a) È considerato come danno all’ambiente:
– la perturbazione durevole dello stato dell’aria, delle acque (compreso le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna tramite qualsiasi cosa.
– ogni stato di fatto definito in virtù del diritto applicabile come danno all’ambiente.
b) Le pretese fondate su lesioni corporali e danni materiali in rapporto con un danno all’ambiente sono assicurate purché questo danno sia la conseguenza di un evento
unico, repentino e imprevisto e che inoltre necessiti misure immediate come l’annuncio alle autorità competenti, l’allarme alla popolazione e la messa in atto di misure di prevenzione o di misure atte a diminuire il danno.
Sono pure assicurate le pretese fondate su lesioni corporali e danni materiali in rapporto con un danno all’ambiente derivante da una fuoriuscita di sostanze dannose per il suolo e le acque come combustibile e carburanti liquidi, acidi, basi e altri prodotti chimici
(escluse le acque reflue e altri rifiuti relativi all’esercizio) per via di corrosione da ruggine o di difetto di impermeabilità di una installazione fissata saldamente sul terreno, purché la fuoriuscita necessiti misure
immediate secondo il precedente paragrafo. La copertura assicurativa è accordata unicamente se il contraente può provare che l’installazione in questione è stata realizzata, mantenuta o messa fuori servizio in modo corretto e conformemente alle prescrizioni.
c) In complemento all’art. 7 CGA, sono escluse dall’assicurazione le pretese:
– in rapporto con diversi eventi simili che, insieme, hanno causato il danno all’ambiente o in rapporto con continui danni all’ambiente che non risultano da un evento unico, repentino e imprevisto (per es. infiltrazione goccia a goccia e occasionale di sostanze dannose
nel suolo, fuoriuscite ripetute di sostanze liquide fuori da recipienti mobili). Rimane riservata la lettera b), capoverso 2 di cui sopra.
– in rapporto con la rigenerazione di specie protette e la rimessa in stato di ecosistemi protetti o che risultono dal perturbamento dell’aria come delle acque, del suolo, della flora o della fauna che non
sono di proprietà civile. Rimane riservata la copertura delle spese di prevenzione del danno conformemente all’articolo 3 CGA.
– in rapporto con depositi di rifiuti e inquinamento del suolo e delle acque già esistenti all’inizio del contratto.
– in rapporto con la proprietà o l’esercizio d’installazioni che servono al deposito, trattamento, trasferimento
o all’eliminazione di residui o d’altri rifiuti o materiali riciclabili.
Per contro, la copertura assicurativa è accordata per installazioni appartenenti all’impresa e che servono al compostaggio o al deposito di breve durata di residui o altri rifiuti provenienti principalmente dall’impresa o che servono alla depurazione o al trattamento delle acque reflue dell’impresa.
d) L’assicurato ha l’obbligo di provvedere affinché:
– la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l’eliminazione di sostanze nocive all’ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni legali e delle autorità.
– la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e d’allarme, siano eseguiti e garantiti, a regola d’arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità.
– le decisioni emesse dalle autorità in merito ai risanamenti e a misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.
7. Restrizioni all’estensione della copertura
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni propri
le pretese derivanti da danni:
– del contraente.
– che riguardano la persona del contraente (ad es. perdita di sostegno).
– di persone che vivono in comunione domestica con l’assicurato responsabile.
b) multe e «punitive or exemplary damages»
le pretese per indennizzi con carattere penale, in particolare «punitive» o «exemplary damages».
c) dolo
la responsabilità civile dell’autore per danni causati perpetrando intenzionalmente un crimine o un delitto.
d) responsabilità civile contrattuale
– le pretese derivanti da una responsabilità assunta in via contrattuale, che travalica le prescrizioni di legge o per inadempimento degli obblighi di assicurazione previsti dalla legge o dal contratto.
e) detentori di veicoli a motore
la responsabilità civile del detentore e/o quella derivante dall’uso di veicoli a motore (sono fatti salvi gli artt. 4 e 5 delle CGA).
f) danni all’ambiente
le pretese contestuali a danni all’ambiente incombenti o sopravvenuti ai sensi dell’art. 6 a) e c) delle CGA, a
condizione che tali pretese non rientrino espressamente nella copertura assicurativa di cui agli artt. 3 e 6 b) delle CGA.
g) terreni, stabili e opere
le pretese per danni a terreni, stabili e altre opere determinati da lavori di demolizione, movimento terra o costruzione.
h) materiali e rischi speciali
le pretese correlate a
– amianto.
– prodotti di prevenzione, stimolazione, sostegno o conclusione di gravidanze – ad es. anticoncezionali, preservativi, induttori dell’ovulazione, farmaci abortivi.
– prodotti di origine umana, compresi sangue ed emoderivati.
– silicone e suoi derivati (impianti) qualora utilizzati sul corpo umano.
– fabbricazione di tabacco e generi voluttuari contenenti tabacco o nicotina.
– urea-formaldeide.
– idrocarburi alogenati – ad esempio percloroetilene, tricloroetano, CKW, FCKW, PCB, PCP, CFC, dibenzodiossina o dibenzofurano.
– ossichinolina.
– metil-ter-butil-etere (MTBE).
– BSE, TSE, sindrome di Creutzfeldt-Jakob nonché altre encefalopatie causate da prioni mutati.
Sono altresì escluse le pretese per danni alla salute correlati ai campi elettromagnetici (CEM).
i) elevata probabilità e/o presa in conto
la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone che sono incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali.
k) danni da lavorazione e danni agli oggetti affidati
non sono assicurati i danni alle cose
– che un assicurato ha noleggiato, locato o altrimenti accettato per uso proprio.
– che un assicurato ha accettato in custodia, per trasporto o per altri motivi (ad es. in conto commissione, a fini espositivi).
– sulle quali o con le quali l’assicurato ha svolto o avrebbe dovuto svolgere un’attività direttamente. Per attività ai sensi della frase precedente si intendono anche la progettazione e la direzione, l’atto di impartire istruzioni e disposizioni, la sorveglianza e il controllo e lavori simili.
Se un’attività riguarda soltanto parti di cose immobili, l’esclusione riguarda soltanto le pretese derivanti da danni su queste stesse parti, nonché a parti limitrofe che si trovano nelle immediate vicinanze dell’area di attività.
– derivanti da danni a veicoli terrestri, natanti o aeromobili.
l) adempimento del contratto
le pretese per adempimento di contratti, ovvero pretese che sopravvengono in loro vece, di prestazioni sostitutive per inadempimento o per adempimento non corretto, anche se queste sono fatte valere in via extracontrattuale. Le pretese e/o gli esborsi in relazione al rilevamento e all’eliminazione di difetti e danni sulle cose fabbricate o consegnate dal contraente o per suo conto oppure sui lavori effettuati, nonché le pretese per perdite di reddito e danni patrimoniali a seguito di tali difetti e danni.
m) beni immateriali
la responsabilità civile derivante dalla concessione di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di fabbricazione o edilizi, software o dati elaborati da computer (non è considerata concessione di
software la cessione di cose nelle quali sono incorporati software per la loro gestione).
n) danni patrimoniali
le pretese derivanti da pregiudizi economici che non sono consecutivi né ad un danno corporale assicurato né ad un danno materiale assicurato, arrecato alla persona lesa.
o) danni nucleari
la responsabilità civile per danni nucleari ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare e relative spese.
p) richiamo
le pretese per spese in relazione al richiamo o al ritiro di prodotti, nonché le necessarie misure supplementari preparatorie o le spese per l’adozione di altre misure in sostituzione del richiamo o del ritiro.
q) detentori di natanti e aeromobili
la responsabilità civile
– in qualità di detentore e/o derivante dall’uso di natanti o aeromobili di qualunque genere, per i quali in Svizzera è o sarebbe prescritta dalla legge l’assicurazione
di responsabilità civile e/o sussiste un obbligo di prestare garanzia o sono o devono essere immatricolati all’estero.
– da pretese per danni dovuti a lavori su aeromobili o veicoli spaziali nonché pezzi che sono fabbricati, trasformati o consegnati dall’assicurato o che sono
evidentemente destinati alla costruzione o al montaggio in aeromobili o veicoli spaziali.
r) binari di diramazione, funivie
la responsabilità civile derivante dall’esistenza e/o dall’esercizio di binari di raccordo, funivie/teleferiche e funicolari di ogni genere adibite al trasporto di persone (personale dell’impresa o terzi) e di sciovie.
s) prestito di personale
la responsabilità civile di persone ai sensi dell’art. 2 lett.
b) e c) delle CGA che sono prestate o date in locazione a terzi, derivante dall’attività per tali terzi.
t) impianti di trattamento dei rifiuti e impianti di riciclaggio
la responsabilità civile per danni causati da materiali apportati a un impianto di trattamento dei rifiuti o di riciclaggio (tranne gli impianti per il trattamento delle acque reflue).
u) dati e software
le pretese derivanti dal danneggiamento (come alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o dati elaborati da computer, tranne qualora si tratti della conseguenza di un danno assicurato a supporti dati (hardware).
v) organismi geneticamente modificati
la responsabilità civile per danni derivanti dall’uso di
– organismi geneticamente modificati o prodotti equiparati a causa dell’alterazione di materiale genetico.
– organismi patogeni per le loro caratteristiche patogene. Qualora l’impresa assicurata sia soggetta in tal senso all’obbligo di denuncia o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera o qualora esistesse un tale
obbligo in caso di relativo utilizzo all’estero, laddove questo avvenisse in Svizzera. Tale esclusione non trova
applicazione se l’assicurato argomenta in maniera credibile, circa l’importazione e/o la messa in circolazione dei summenzionati organismi e prodotti, di non essere stato in alcun modo a conoscenza di alcuna loro mutazione genetica.
Per i mangimi legati a modificazioni genetiche è esclusa in ogni caso la responsabilità civile derivante dalla fabbricazione o dal commercio di mangimi o additivi per mangimi e/o loro parti integranti.
8. Validità territoriale
L’assicurazione è valida per i danni e i costi assicurati soprav- venuti in tutto il mondo, tranne Stati Uniti e Canada.
9. Validità temporale e prestazioni della Compagnia
a) Validità temporale
1. L’assicurazione si estende ai danni che si sono verificati nel corso della durata del contratto e che non sono però annunciati alla Compagnia più di 60 mesi dopo la fine del contratto.
2. È considerato come momento della sopravvenienza del danno quello in cui un danno è constatato per la prima volta (indipendentemente da chi). In caso di dubbio una lesione corporale è considerata come tale, nel momento in cui il leso consulta per la prima volta un medico in merito ai sintomi relativi al suo stato di salute, anche se la causalità sarà stabilita successivamente. È considerata come data di sopravvenienza per le spese di prevenzione del danno
il momento in cui è constatata per la prima volta che un danno è imminente.
3. Si ritiene che tutti i danni di un danno di serie secondo la lett. b) cifra 4 qui sotto si siano verificati nel momento in cui si è verificato il primo danno secondo la cifra 2 precedente. Se il primo sinistro di un danno di serie
si è verificato prima dell’inizio contrattuale, non sono assicurate tutte le pretese relative alla medesima serie.
4. I danni e/o le spese causate prima dell’inizio del contratto sono coperti soltanto se l’assicurato dichiara in modo credibile che non era a conoscenza, al momento della conclusione del contratto, di un atto o di una omissione all’origine della sua responsabilità. Questa disposizione si applica pure alle pretese derivanti da un danno di serie secondo la lett. b)
cifra 4 qui sotto, allorquando un danno o delle spese appartengono a una serie o sono stati causati prima dell’inizio del contratto.
Se per i danni e/o spese secondo il capoverso qui sopra la copertura è data da un’eventuale assicurazione precedente, in tali casi il presente
contratto rappresenta, nel quadro delle disposizioni applicabili, una copertura delle differenze di somma assicurata (assicurazione complementare). Le prestazioni provenienti dall’assicurazione precedente antecedono questo contratto e sono dedotte dalla somma d’assicurazione del presente contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto per cessazione dell’attività assicurata (escluso il fallimento) o per decesso del contraente, sono assicurati anche i danni sopravvenuti solo successivamente alla fine
del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge. I danni che si verificano nel corso della durata di questa post assicurazione di rischio e che non rientrano in un
danno di serie sono considerati sopravvenuti il giorno della fine del contratto. Non sono assicurate le pretese per danni causati dopo la fine del contratto.
6. La cifra 4 cpv. 1 sopra vale per analogia se, nel corso della durata del contratto, viene modificata la delimitazione della copertura d’assicurazione (tra cui anche la modificazione della somma d’assicurazione e/o della franchigia).
b) Prestazioni della Compagnia
1. Le prestazioni della Compagnia consistono nel pagamento degli indennizzi dovuti in caso di pretese giustificate e nella difesa degli assicurati contro le pretese ingiustificate. Esse comprendono pure gli interessi del danno e gli interessi di mora, le spese di riduzione del danno, di perizia, d’avvocati, di giustizia, d’arbitrato, di mediazione, le spese di prevenzione del danno assicurati e altre spese (per es. le spese versate alla parte avversaria) e sono limitate dalla somma d’assicurazione, rispettivamernte la sottoassicurazione, fissata nella polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta.
2. Se le pretese e i costi per evento o i danni di serie eccedono la somma di assicurazione stabilita nella polizza – comprese pretese e costi correlati ai rischi per i quali sono stabiliti dei sublimiti – la prestazione sostitutiva massima della Compagnia si limita all’ammontare della somma di assicurazione stabilita nella polizza (indennizzo massimo).
3. La somma di assicurazione o il sublimite sono intesi come garanzia doppia per ogni anno assicurativo, vale a dire che viene erogata al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento e le spese di prevenzione dei danni nonché per eventuali altri costi assicurati
in via cumulativa sopravvenuti nel medesimo anno assicurativo.
4. La totalità di tutte le pretese per sinistri aventi la stessa causa (ad es. più pretese per danni riconducibili allo stesso difetto, come in particolare a un errore di sviluppo, costruzione, produzione o istruzione, allo stesso difetto o errore di un prodotto o di una sostanza o allo stesso atto od omissione) è considerata come un unico danno (danno di serie). Il numero di danneggiati, attori o aventi diritto è irrilevante.
5. Le prestazioni e i loro limiti sono basati sulle disposizioni del contratto di assicurazione (comprese quelle relative alla somma di assicurazione e
alla franchigia), che erano valide al momento dell’insorgenza del danno secondo la lett. a) cifre 2, 3 e 4 di cui sopra.
B. Ampliamenti di copertura
10. Attività in qualità di committente dell’opera
a) L’assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti del contraente, nella sua qualità di committente dell’opera, per costruzioni situate all’interno della Svizzera con un importo di costruzione fino a CHF
1 000 000 (secondo il preventivo), per danni causati a terreni, fabbricati e altre opere di terzi, e dovuti a lavori di demolizione, di scavo e di costruzione.
b) La copertura assicurativa non si estende alle pretese correlate alla realizzazione, ristrutturazione o all’ampliamento ecc. di lavori di costruzione:
– il cui costo complessivo secondo il preventivo supera CHF 1 000 000 (vale a dire che in caso di superamento di questo importo la copertura assicurativa decade completamente).
– che non sono né parzialmente né totalmente funzionali all’attività assicurata.
– che vengono aggiunti a lavori di costruzione di terzi.
– in occasione dei quali viene dotata di sottomurazione o sottopassaggio un’opera adiacente.
– su pendii con inclinazione di oltre il 25 % o sulle rive di corsi d’acqua.
– per le quali si prevedono perforazioni del suolo (ad es. sonde termometriche o fondazioni su pali).
– che comportano un’alterazione della superficie freatica o del deflusso sotterraneo.
– nei quali vengono eseguiti lavori che provocano forti vibrazioni come brillamento o infissione di pali.
– per i quali vengono infisse palancole mediante percussione o vibrazione.
– che riguardano il progetto di costruzione stesso o il rispettivo terreno.
– correlati alla diminuzione della produttività o al prosciugamento di sorgenti.
Le prestazioni della Compagnia restano limitate alla parte dell’indennizzo che eccede l’estensione della copertura (somma o condizioni di assicurazione) di un’altra assicurazione eventual- mente in essere (ad es. assicurazione responsabilità civile del committente), che in linea di massima ha l’obbligo di fornire la prestazione per il medesimo danno (copertura della differenza).
11. Impianti di telecomunicazione presi in locazione o leasing
A parziale modifica dell’art. 7 k) delle CGA, l’assicurazione si estende alle pretese per danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione o leasing come telefoni, telefax, videotele- foni, impianti di videoconferenza, segreterie telefoniche, server voice-mail, cavi facenti direttamente parte di tali apparecchi e centraline (dispositivi interni).
A integrazione dell’art. 7 delle CGA, sono escluse da questa copertura supplementare le pretese per danni a telefoni cellu- lari, pager, sistemi radio professionali, PC portatili e fissi, im- pianti in rete e unità centrali, reti via cavo, software e dati.
Le prestazioni della Compagnia restano limitate alla parte dell’indennizzo che eccede l’estensione della copertura
(somma o condizioni di assicurazione) di un’altra assicurazione eventualmente in essere (ad es. assicurazione di cose), che in linea di massima ha l’obbligo di fornire la prestazione per il medesimo danno (copertura della differenza).
12. Danni a terreni, stabili e locali presi in affitto, leasing o noleggio
a) A modifica dell’art. 7 k) delle CGA, l’assicurazione si estende anche alla responsabilità civile prevista dalla legge per danni a
1. terreni, stabili e locali presi in affitto, leasing o noleggio.
2. a parti di stabili e locali – utilizzati insieme ad altri locatari, beneficiari di leasing, affittuari o con il proprietario – come atrio d’ingresso, vano scale, posti auto.
3. impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua calda, ascensori per persone e merci, scale mobili, impianti di condizionamento e aerazione, impianti sanitari che servono esclusivamente gli stabili e i locali menzionati.
b) A integrazione dell’art. 7 delle CGA sono escluse le pretese per
1. danni a locali fitness e multifunzionali, stadi, sale da concerto nonché aree espositive e fieristiche noleggiate, locate o prese in leasing.
2. danni a locali nei quali sono custoditi materiali o sostanze tossiche o corrosive, laddove il danno sia riconducibile all’effetto di tali materiali o sostanze.
3. danni a terreni, stabili e locali presi in affitto, leasing o a noleggio per meno di sei mesi.
4. danni a spazi abitativi presi in affitto, leasing o a noleggio per accogliere lavoratori o richiedenti asilo.
5. danni dovuti all’azione graduale dell’umidità e danni che sopravvengono progressivamente: danni da usura, a tappezzeria, colori e simili.
6. spese per il ripristino della condizione originale del terreno, dello stabile o dei locali intenzionalmente modificati da un assicurato o su richiesta di quest’ultimo.
7. danni a mobilia, macchine e apparecchi, anche qualora siano collegati in modo fisso al terreno, allo stabile o ai locali. È fatta salva la lett. a cifra 3 di cui sopra.
Le prestazioni della Compagnia restano limitate alla parte dell’indennizzo che eccede l’estensione della copertura (somma o condizioni di assicurazione) di un’altra assicurazione eventualmente in essere (ad es. assicurazione di cose), che in linea di massima ha l’obbligo di fornire la prestazione per il medesimo danno.
13. Danni a veicoli terrestri e natanti derivanti dalle operazioni di carico e scarico
a) L’assicurazione si estende anche alle pretese per danni sopravvenuti incidentalmente su veicoli terrestri e natanti di terzi (ivi comprese soprastrutture e semirimorchi), nonché su container di terzi a causa delle operazioni di carico e scarico.
b) A integrazione dell’art. 7 delle CGA sono escluse le pretese per danni
1. al carico stesso.
2. a veicoli terrestri e natanti nonché container presi a noleggio, in locazione o in leasing dall’azienda assicurata.
3. causati dalle operazioni di carico e scarico di merci sfuse.
Si definiscono sfuse le merci trasbordate o scaricate alla rinfusa e senza imballaggio come cereali, sabbia, ghiaia, pietre, massi, carbone, rottami di ferro, materiale da demolizione e scavo nonché rifiuti.
Sono escluse le merci liquide.
4. a seguito di riempimento o carico eccessivo.
14. Rischi accessori
L’assicurazione si estende anche alla responsabilità civile de- rivante
– dall’organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento di eventi e incontri aziendali di ogni genere (ad es. feste
o escursioni aziendali, corsi di formazione, giornate delle porte aperte, manifestazioni pubblicitarie, assemblee generali).
– dalla partecipazione a esposizioni e fiere.
– dal corpo di pompieri o dall’infermeria aziendale, dagli asili nido e dalle mense per il personale aziendali.
– dalle associazioni aziendali (ad es. associazione sportiva).
15. Responsabilità civile privata durante viaggi di lavoro L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale dell’assicurato in qualità di persona privata durante viaggi d’af- fari e soggiorni temporanei per motivi di lavoro, a condizione che non sia assicurata diversamente (copertura sussidiaria) per tali scopi. È assicurata anche la responsabilità civile di legge per danni arrecati ai locali affittati per uso proprio.
A modifica dell’art. 8 delle CGA, tale copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
16. Perdita di chiavi affidate
In caso di smarrimento di chiavi affidate per l’accesso a stabili, locali e impianti, la copertura assicurativa si estende anche ai costi per la necessaria modifica o sostituzione di serrature e delle relative chiavi.
I sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge sono equipa- rati ai meccanismi con chiave e serratura.
17. Protezione giuridica in caso di procedimento penale o di procedimento disciplinare di diritto pubblico
Quando un sinistro di responsabilità civile assicurato ha per conseguenza l’apertura di un procedimento penale giudizia- rio o di polizia oppure di un procedimento disciplinare di di- ritto pubblico, la Compagnia copre, fino a concorrenza di CHF 500 000 per evento, le spese che l’assicurato deve sostenere per il procedimento penale (es. onorari di avvocato, spese giu- diziarie, spese di perizie, spese aggiudicate alla parte avversa, a eccezione degli indennizzi assegnati per danni) e le spese a carico dell’assicurato nell’ambito del procedimento penale di polizia o di un procedimento disciplinare di diritto pubblico.
Tuttavia, gli obblighi di natura penale (ad es. multe) e le spese che appaiono nella prima notifica di multa sono sempre a ca- rico dell’assicurato.
La Compagnia incarica un avvocato di difendere l’assicurato nel procedimento penale di polizia o nel procedimento disci- plinare di diritto pubblico. Se l’assicurato rifiuta l’avvocato in- caricato dalla Compagnia, è tenuto a proporre egli stesso tre avvocati, di cui la Compagnia ne sceglierà uno. L’assicurato non è autorizzato a incaricare un avvocato senza il consenso preliminare della Compagnia.
La Compagnia ha il diritto di rifiutare il ricorso contro una condanna alla multa o l’appello contro una sentenza in prima istanza se, in base ai documenti ufficiali dell’inchiesta penale o di polizia oppure di un procedimento disciplinare di diritto pubblico, tale procedimento le appare privo di ogni probabilità di successo.
Eventuali indennizzi giudiziari o d’altro genere assegnati all’as- sicurato spettano alla Compagnia fino a concorrenza delle proprie prestazioni, nella misura in cui non costituiscono il rim- borso di esborsi personali dell’assicurato o il risarcimento di servigi da lui resi.
L’assicurato è tenuto a seguire le istruzioni della Compagnia e di informarla immediatamente di tutte le comunicazioni orali o scritte relative all’inchiesta o al procedimento penale di po- lizia o a un procedimento disciplinare di diritto pubblico. Nel caso in cui egli di propria iniziativa o contro le istruzioni della Compagnia prenda misure di qualsiasi tipo, in particolare se fa valere un mezzo d’impugnazione senza il consenso espli- cito della Compagnia, se ne assume interamente il rischio e le spese. Se però risulta che tali interventi o mezzi d’impu- gnazione producono un risultato notevolmente più favorevole, la Compagnia rimborsa le spese che ne derivano, nell’ambito delle presenti condizioni.
18. Spese di avviso in caso di richiamo di prodotti
La copertura assicurativa si estende alle spese di avviso che sono a carico del contraente e correlate al richiamo di
a) componenti di prodotti e prodotti finiti, che l’assicurato ha realizzato, fornito o elaborato e la cui proprietà è passata a terzi.
b) prodotti di terzi che contengono componenti difettose del contraente.
Per spese di avviso si intendono esclusivamente i costi per
– l’informazione dei destinatari dei prodotti tramite i media, ad es. giornali, radio o televisione.
– la comunicazione ai destinatari dei prodotti, ad es. tramite lettera, e-mail, SMS, telefono o telefax.
La condizione preliminare per tale copertura assicurativa è tut- tavia che il richiamo
– sia necessario e adeguato a seguito di difetti del prodotto constatati o desunti in base a fatti oggettivi, per evitare danni assicurati oppure
– sia disposto dalle autorità per evitare tali danni.
19. Radiazioni ionizzanti e laser
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile prevista dalla legge per pretese derivanti da danni dovuti a radiazioni ionizzanti o laser.
Il contraente è tenuto a rispettare le norme di legge e delle autorità nonché a istruire adeguatamente gli operatori prima dell’utilizzo delle apparecchiature. Gli operatori devono osser- vare tali norme e le istruzioni per l’uso delle apparecchiature.
La violazione di tale obbligo fa decadere l’obbligo di fornire la prestazione, tranne qualora alla luce delle circostanze la viola- zione sia da considerarsi non dolosa.
A integrazione dell’art. 7 delle CGA, non sono assicurate le pretese per danni genetici, vale a dire le alterazioni di fattori ereditari.
20. Utilizzo occasionale di veicoli a motore di terzi
a) L’assicurazione copre la responsabilità in qualità di utente di automobili da turismo e furgoncini fino a 3500 kg di peso totale o di motociclette di proprietà di terzi.
È assicurata la responsabilità civile in caso di utilizzo occasionale (al massimo 21 giorni per anno civile) ma non regolare dei veicoli a motore summenzionati per:
1. le pretese avanzate contro un assicurato in qualità di conducente dei veicoli a motore di terzi, purché la responsabilità non sia assicurata dall’assicurazione
responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione e valida al momento del sinistro.
2. il risarcimento del sovrappremio risultante dalla retrocessione effettiva nel sistema dei gradi di premio dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo (perdita di bonus), al massimo tuttavia il 200% del premio lordo annuo secondo la tariffa. Non è accordato alcun indennizzo per il supplemento di premio se
la Compagnia rimborsa le prestazioni di sinistro all’assicuratore del veicolo.
3. sono assicurati i danni da collisione arrecati al veicolo utilizzato, ossia i danni risultanti dall’azione repentina, involontaria e violenta di una forza esterna.
4. se per il veicolo in questione esiste un’assicurazione casco, la Compagnia rimborsa soltanto l’eventuale franchigia contrattuale che l’assicuratore casco mette a carico del suo contraente, come pure l’eventuale sovrappremio risultante dalla retrocessione nel sistema dei gradi di premio (perdita di bonus), senza tener conto del fatto che altri sinistri o una modifica del premio o del sistema di bonus potrebbero subentrare durante il periodo di calcolo. Non è accordato
alcun indennizzo per il supplemento di premio se la Compagnia rimborsa all’assicuratore casco del veicolo le prestazioni di sinistro.
b) Non sono assicurati:
1. i danni arrecati ai veicoli presi in locazione e ai veicoli utilizzati regolarmente.
2. i danni arrecati a un veicolo che un assicurato ha sostituito per utilizzarlo in luogo di un suo proprio veicolo.
3. le pretese risultanti dall’utilizzazione di un veicolo non autorizzata da prescrizioni legali o dalle autorità, o da corse illecite.
4. i danni causati durante la guida su piste o circuiti di gara o su superfici di circolazione destinate a tali scopi, e in caso di partecipazione a corse di allenamento o
a competizioni fuoristrada o durante corsi di guida. Tuttavia, i danni causati durante spostamenti in Svizzera in occasione di lezioni prescritte dalla legge e impartite da istruttori diplomati sono assicurati.
5. le pretese di rivalsa e di compensazione risultanti dall’assicurazione stipulata per il veicolo in questione.
6. i veicoli di proprietà di una persona assicurata ai sensi dell’art. 2 delle CGA.
c) Le nostre prestazioni si limitano a CHF 50 000 per evento e per anno d’assicurazione.
21. Proroga della garanzia
Se il contraente proroga il periodo di garanzia previsto dalla legge relativamente alla fornitura di prodotti (contratto di com- pravendita o di appalto), a parziale modifica dell’art. 7 d) delle CGA la Compagnia rinuncia a far valere i termini più brevi pre- visti dalla legge per le richieste di risarcimento a seguito della fornitura di prodotti difettosi.
Tale rinuncia ha validità soltanto se il periodo di garanzia non supera i 5 anni e se è stato concordato prima dell’insorgenza del danno ai sensi dell’art. 9 a) delle CGA.
22. Accordo di esonero da responsabilità
Se l’assicurato ha stretto accordi di responsabilità civile più se- veri di quanto preveda la responsabilità civile ai sensi di legge, la Compagnia rinuncia a sollevare obiezioni su tale accordo, qualora questo non possa essere fatto valere dall’assicurato o nel caso in cui l’assicurato non voglia farlo valere (ad es. per questioni di politica aziendale).
23. Danni da guardaroba
L’assicurazione copre la responsabilità civile derivante da di- struzione, danneggiamento, furto d’uso o smarrimento di abiti che dietro consegna di una contromarca sono custoditi in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi. Il contenuto degli abiti non è assicurato.
24. Responsabilità civile derivante dalla proprietà di terreni, stabili, locali e impianti
È assicurata la responsabilità civile dell’impresa assicurata in qualità di proprietario (inclusa la proprietà per piani, compro- prietà o proprietà comune), possessore, locatario o affittuario di terreni, stabili, locali e impianti in Svizzera e indipendente- mente dal fatto che gli siano funzionali.
A integrazione dell’art. 7 delle CGA, sono escluse dalla pre- sente copertura complementare
a) le pretese per danni causati da terreni, stabili, locali e impianti di proprietà di casse pensione, cooperative di costruzione/abitazioni, amministrazioni, società e fondi immobiliari così come società d’investimento, che non sono interamente né parzialmente adibiti a uso proprio.
b) in caso di pretese di un altro comproprietario o proprietario per piani, la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà degli altri proprietari, se la causa risiede in parti dello stabile (inclusi i relativi impianti e attrezzature) e terreni di uso comune,
le pretese dei proprietari comuni.
Le prestazioni della Compagnia restano limitate alla parte dell’indennizzo che eccede l’estensione della copertura (somma o condizioni di assicurazione) di un’altra assicurazione eventualmente in essere (ad es. assicurazione responsabilità civile dei proprietari di stabili), che in linea di massima ha l’ob- bligo di fornire la prestazione per il medesimo danno (coper- tura della differenza).
25. Esportazione inconsapevole negli USA/Canada
La copertura assicurativa si estende anche alle pretese da danni che si verificano negli USA / in Canada, cagionati da oggetti che un assicurato ha prodotto, fornito o sui quali ha eseguito lavori, a patto che gli assicurati non fossero o non sa- rebbero potuti essere a conoscenza di un’esportazione degli oggetti negli USA / in Canada (esportazione inconsapevole).
26. Smarrimento dei documenti del cliente
A modifica dell’art. 7 k) delle CGA, l’assicurazione si estende anche alle pretese per distruzione, danneggiamento o smar-
rimento di documenti del cliente acquisiti da un assicurato a scopo di analisi, conteggio, perizia o per finalità analoghe.
27. Danni patrimoniali per trasmissione o pubblicazione di dati
A integrazione dell’art. 1 delle CGA, la copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile degli assicurati per danni patrimoniali da violazione dei diritti della personalità dovuti alla trasmissione o pubblicazione non autorizzata di dati perso- nali da parte dell’assicurato contestualmente ad attività di tipo aziendale.
A integrazione dell’art. 7 delle CGA, non sussiste alcuna co- pertura assicurativa per le pretese
– derivanti da una procedura per la concessione del diritto di consultazione, rettifica o distruzione di dati.
– derivanti dalla pubblicazione o dalla vendita oppure dalla trasmissione di dati a scopo commerciale.
– derivanti dall’inoltro omissivo o errato di comunicazioni ovvero informazioni.
– derivanti da danni nell’ambito di crimini o delitti dolosi (ad es. attacchi di hacker, software dannosi o altro genere di criminalità informatica).
C. Obblighi durante la durata del contratto
28. Eliminazione di una situazione pericolosa
Gli assicurati sono tenuti ad eliminare, a loro spese ed entro un termine conveniente, ogni situazione pericolosa che potrebbe
provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Compagnia.
D. Premio
29. Basi per il calcolo dei premi
I premi sono calcolati in base al metodo indicato nella propo- sta o nella polizza. Se il calcolo dei premi è fondato sui salari o sulla cifra d’affari, deve intendersi per:
a) Salari
Il totale dei salari lordi pagati durante il periodo di assicurazione. Questo totale corrisponderà a quello preso in considerazione per il calcolo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Devono inoltre essere dichiarati i salari delle persone che non devono versare alcuna quota all’AVS. Gli importi versati in virtù di un contratto di locazione di personale
(locazione di lavoro o di servizio) devono essere dichiarati soltanto dal locatario.
b) Cifra d’affari
Il ricavo lordo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, generato per ogni periodo di assicurazione con le merci fabbricate, lavorate o scambiate e/o i servizi prestati in ambito commerciale.
30. Conteggio di premio
Se il calcolo del premio è basato su elementi variabili, ad es. salari pagati, cifra d’affari ecc., all’inizio di ogni periodo di as- sicurazione il contraente è tenuto a corrispondere inizialmente il premio stabilito in via provvisoria. Alla scadenza di ogni pe- riodo di assicurazione o allo scioglimento del contratto si pro- cederà al conteggio del premio.
A tal fine la Compagnia recapita al contraente un modulo con la richiesta di comunicarle tramite tale modulo i dati necessari per l’allestimento del conteggio del premio. L’eventuale pre- mio integrativo risultante dal conteggio del premio deve es- sere versato entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ha richiesto l’importo al contraente. Entro il medesimo termine dalla determinazione dell’importo definitivo del premio, la Compagnia fa pervenire al contraente l’eventuale eccedenza. Le parti contraenti rinunciano tuttavia a ulteriori pagamenti integrativi o restituzioni qualora l’ammontare in eccesso o in difetto del premio sia inferiore a CHF 20.
Se il contraente omette di notificare le relative cifre, nonostante la richiesta, la Compagnia è autorizzata a stabilire il premio definitivo a propria discrezione.
La Compagnia ha il diritto di verificare le informazioni del con- traente. A tale scopo quest’ultimo è tenuto ad autorizzare la Compagnia a consultare tutta la documentazione determi- nante (libri paga, giustificativi, ecc.).
X. Xxxxxxxx
31. Obbligo di denuncia del danno
In caso di sinistro le cui conseguenze presumibili possono ri- guardare l’assicurazione o qualora vengano avanzate pretese di responsabilità civile nei confronti di un assicurato, il con- traente è tenuto a informarne immediatamente la Compagnia.
La Compagnia dovrà inoltre essere informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, viene aperta un’inchiesta della polizia o avviata una procedura penale contro un assicurato oppure se il danneggiato fa valere i propri diritti in sede giu- diziaria.
In caso di violazione dolosa gli assicurati dovranno sostenere personalmente tutte le relative conseguenze.
In caso di violazioni dolose della buona fede contrattuale da parte di un assicurato, decade altresì l’obbligo di fornire la pre- stazione da parte della Compagnia nei confronti di quest’ul- timo, nella misura in cui risulterebbe conseguentemente incre- mentata la prestazione da fornire.
32. Franchigia
La franchigia definita nella polizza vale sempre per singolo si- nistro ed è in via preliminare a carico del contraente.
La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni erogate dalla Compagnia, compresi i costi per la difesa da pretese non fon- date.
Su richiesta del contraente, la Compagnia sostiene la liquida- zione del sinistro nell’ambito della franchigia se le pretese am- montano almeno a CHF 1 000.
Le spese che in tal caso derivano alla Compagnia (indennizzo nonché interessi e costi ai sensi dell’art. 9 b delle CGA, ma al netto dei costi interni della Compagnia) sono a carico del contraente fino a concorrenza dell’importo convenuto della franchigia.
33. Liquidazione dei sinistri e processo
a) La Compagnia conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante degli assicurati
e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola gli assicurati. La Compagnia ha il diritto di versare l’indennizzo direttamente alla parte lesa, senza dedurre un’eventuale franchigia. in tal caso l’assicurato,
rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Compagnia.
Senza l’autorizzazione della Compagnia, gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i rappresentanti di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento, il riconoscimento di responsabilità o di pretese, la conclusione di transazioni e il versamento di indennizzi.
Inoltre gli assicurati devono fornire subito alla Compagnia, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro ed i provvedimenti presi dal danneggiato ed infine consegnarle tutti i documenti e
le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari: convocazioni, comparse, giudizi ecc.) e sostenere la Compagnia il più possibile nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).
b) Se non si può addivenire ad un accordo con il danneg- giato ed è intentato un processo, gli assicurati devono affidare la gestione del processo civile alla Compagnia. Questa ne assume le spese nei limiti dell’art. 9 b) delle CGA. Se è aggiudicato all’assicurato un risarcimento di spese di processo, questo spetta alla Compagnia, purché non si tratti di spese personali dell’assicurato.
34. Procedimento arbitrale o convenzione di arbitrato
Si rende necessario il consenso preventivo di Generali.
35. Costi per danni di reputazione (comunicazione in situazioni di crisi)
Se il contraente rischia una divulgazione sfavorevole da parte dei media a fronte di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti CGA, la Compagnia indennizza le spese per l’immediato impedimento o l’immediata attenuazione di un probabile danno di reputazione. Essa si fa carico dei co- sti di assistenza e affiancamento del contraente da parte di un’agenzia di pubbliche relazioni, d’intesa con la Compagnia o incaricata dalla Compagnia, fino a concorrenza dell’importo massimo di CHF 50 000 per evento (sublimite).
La franchigia non si applica ai costi legati alla comunicazione in situazioni di crisi.
36. Spese per perizie
Generali copre i costi per le perizie necessarie a determinare la responsabilità o l’entità del sinistro e che sono a carico del contraente.
La franchigia non si applica ai costi delle perizie.
37. Cessione di pretese
L’assicurato non è abilitato, senza l’autorizzazione della Com- pagnia, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi.