SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO TRA
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO TRA
- Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito denominata anche “TA”), con sede in Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx 00, iscritta al Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale n. 00403110505, n° REA FI – 637708, Capitale Sociale €. 30.709.743,90 i.v., in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa Xxxx Xxxxx, da una parte,
E
- La Società ……… (di seguito denominata anche “Appaltatore“), rappresentata da ……. nato a … il …, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale della Società con sede legale in … a … CAP … Provincia di …, iscritta al Registro delle imprese di … con numero di Repertorio Economico Amministrativo … ed avente codice fiscale … e P. IVA …. dall’altra parte;
di seguito complessivamente anche “Parti”
PREMESSO
a) che TA gestisce gli Aeroporti Xxxxxxx Xxxxxxxx di Firenze e Xxxxxxx Xxxxxxx di Pisa (di seguito anche “Aeroporti”) in base alle convenzioni
n. 28 del 14 dicembre 2001 e n. 40 del 20 ottobre 2006 relative all’affidamento in concessione totale rispettivamente degli scali di Firenze e di Pisa;
b) che TA con bando di gara inviato all’ufficio pubblicazioni dell’U.E. in data XX.XX..2016, pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito della società xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, ha bandito la gara pubblica europea per l’affidamento del servizio di cui in oggetto;
c) che nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l’offerta entro le ore XX.00 del giorno XX.XX.2016;
d) che l’Appaltatore ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità previste dal “Disciplinare di gara” la propria offerta;
e) che la TA, in data XX.XX.2016, aggiudicava in via definitiva l’affidamento dei servizi in oggetto all’Appaltatore;
f) che TA intende affidare all’Appaltatore l’esecuzione di tali attività;
g) che l’Appaltatore ha presentato le polizze assicurative richieste e tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula;
h) che l’Appaltatore ha verificato e comprovato, prima dell’inizio dell’attività, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, della Società e dei propri addetti impiegati nell’appalto, previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative in materia per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
i) che il presente contratto viene stipulato in attesa del completamento delle verifiche di legge in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara.
Tanto premesso,
Le Parti, preso atto della narrativa che precede, la dichiarano e la riconoscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; pertanto convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2
Oggetto dell’appalto e Modalità di esecuzione
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di presidio ICT e reperibilità (di seguito “Servizio”) da svolgersi presso gli aeroporti “Xxxxxxx Xxxxxxxx” di Firenze e “Xxxxxxx Xxxxxxx” di Pisa meglio descritti e specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, che viene considerato a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere espletati con le modalità, i termini e le condizioni previste nel citato Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 3
Decorrenza e durata
Il presente contratto avrà decorrenza a partire dal XX.XX.XXXX fino al XX.XX.XXXX. Avrà durata biennale, con possibilità di proroga fino ad 1 anno, esercitabile solo da TA e con l’obbligo di accettazione da parte dell’Appaltatore agli stessi prezzi, patti e condizioni normative.
Articolo 4
Corrispettivi e Modalità di pagamento
Il prezzo netto dell’appalto è stabilito nella somma di € nel
biennio.
Le attività oggetto del presente contratto di cui all’art. 2 saranno retribuite sulla base del “Modello Offerta Economica” presentata dall’Appaltatore in sede di gara che, controfirmata per formale ed integrale accettazione viene allegata al presente Contratto.
L'importo complessivo di cui sopra si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, pertanto ogni errore di valutazione, previsione o incompletezza, anche se non rilevato prima della presentazione dell’offerta, si intende a completo rischio e carico dell’Appaltatore stesso.
Il compenso delle prestazioni si intende a corpo, comprensivo del costo del personale impiegato, dei suoi trasferimenti, consumi di carburante, costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento del servizio in oggetto.
L’importo contrattuale suddetto dovrà essere fatturato secondo quanto sotto riportato:
l’Appaltatore dovrà emettere mensilmente le seguenti 2 (due) fatture:
- una per lo scalo di Pisa recante la dicitura “Servizio reso per lo scalo aeroportuale di Pisa” per importo pari a……………. al seguente indirizzo di posta elettronica:
xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
- una per lo scalo di Firenze recante la dicitura “Servizio reso per lo scalo aeroportuale di Firenze” per importo pari a……………. al seguente indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
Il pagamento relativo alle forniture verrà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese, purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombenti prescritti dalla legge.
Articolo 4-bis Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
s.m.i. In particolare, il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo.
Il Fornitore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.
L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:
CIG …………………………
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di Toscana Aeroporti SpA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.:
(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa,
secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto, non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”. Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di Toscana Aeroporti SpA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.
Il Fornitore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Toscana Aeroporti SpA e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 5 Inadempienze e penali
Fatto salvo il maggior danno, in caso di ritardo e/o mancato rispetto dell’orario previsto all’articolo 2 del Capitolato Speciale, TA si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 100 Euro per ogni ora di ritardo e/o mancato presidio.
TA provvederà inoltre a contestare, documentandole, le inadempienze derivanti dalla mancata esecuzione dei servizi nei tempi e modi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Tale contestazione avverrà mediante l’invio da parte di TA di una raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 giorni dal
verificarsi dell’inadempienza e darà luogo all’applicazione di penali nelle seguenti misure, salvo il maggior danno:
1. Inadempienze che comportino eventuali ritardi dei voli assistiti o altri disservizi contestati dalle Compagnie Aeree, anche se parziali (a titolo puramente esemplificativo, nel caso in cui l’Appaltatore non provveda con risorse sufficienti a garantire gli standards di servizio), TA a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di applicare una penale sul fatturato complessivo mensile per le attività in oggetto secondo la seguente griglia:
• 3% per le prime cinque inadempienze contestate
• 6% a partire dalla sesta fino alla nona
• 10% per la decima.
2. Inadempienze rispetto alle specifiche tecniche richieste dal capitolato e riguardanti gli standard richiesti, anche se parziali, TA a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di applicare una penale sul fatturato complessivo mensile per le attività in oggetto secondo la seguente griglia:
• 6% a partire dalla sesta fino alla nona inadempienza contestata
• 10% per la decima.
In caso di ulteriori inadempienze accertate, TA potrà applicare una penale pari a un quinto del fatturato mensile relativo al servizio contestato, riservandosi di risolvere il contratto o provvedere all’esecuzione d’ufficio a mezzo di altra Azienda, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni di immagine e materiali eventualmente patiti da TA. Ciò salvo ed impregiudicato il diritto di TA al risarcimento dei danni ad essa derivanti dall’inadempimento dell’appaltatore.
Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per TA di costituzione in mora dell’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, TA avrà la facoltà, a sua esclusiva ed insindacabile descrizione, di porre le suddette
somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da TA allo stesso Appaltatore.
L’assenza o il mancato rinnovo dei permessi di accesso aeroportuali citati, non potranno essere addotti quale scusante per il mancato rispetto degli SLA.
Laddove l’ammontare delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di penale, superi il 10% del corrispettivo contrattuale, TA ha il diritto di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016
Articolo 6 Ispezioni, Materiali e Mezzi
TA si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni al fine di valutare l’efficienza del servizio reso e il rispetto degli standard previsti.
In caso di disservizi e/o reclami da parte di Vettori e utenti, si applicherà la disciplina di cui al precedente art. 5.
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio per il tramite di propri dipendenti con i propri capitali e dotandosi di quant’altro necessario all’organizzazione dell’attività, assumendone il relativo rischio.
Articolo 7 Personale
Nello svolgimento dell’attività l’Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA.
L’Appaltatore dovrà fornire a TA i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto con indicazione della mansione svolta.
L’Appaltatore dovrà altresì rispettare la normativa tempo per tempo vigente in materia di avviamento al lavoro.
L’Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al
riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.
Qualora la TA venga in conoscenza, a mezzo di comunicazione proveniente da un dipendente dell’Appaltatore, da un’associazione sindacale, da un legale o da qualsivoglia altro soggetto, della esistenza di un debito rimasto inadempiuto da parte dell’Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, sospenderà immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.
Ove TA riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell’art. 29, comma 2, D. lgs 276/2003, verserà le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall’Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all’Appaltatore. Con il pagamento al richiedente la TA sarà liberata dall’obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore per l’importo corrispondente a quanto versato Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l’Appaltatore comunichi per scritto a TA la sua opposizione, quest’ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la TA abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell’Appaltatore.
Il personale dell’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.
Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all’aeroscalo rilasciato dalla competente Direzione Circoscrizionale.
ENAC e TA potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell’esecuzione del Servizio.
L’Appaltatore dovrà comunicare, mediante lettera, la persona del/dei Responsabile/i dei rapporti con TA nonché del Responsabile con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D. Lgs. 81/2008 .
Articolo 8 Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell’Aeroporto assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all’interruzione dell’operatività a causa dell’esecuzione dei servizi di cui è affidatario .
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore si impegna a cooperare, con i datori di lavoro presenti nell’area interessata dall’attività lavorativa inerente il servizio oggetto del presente contratto, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività stessa.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi .
L’Appaltatore è, e si dichiara pertanto in perfetta conoscenza, dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito. Dichiara altresì di avere avuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da TA in relazione alla propria attività.
L’Appaltatore dichiara inoltre di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
E’ unito al presente contratto come allegato, il documento unico di valutazione dei rischi e delle misure adottate per eliminare le interferenze (DUVRI) predisposto da TA.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 81/2008 TA dichiara che i costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a Euro 0,00 (Euro zero/00 nessun costo).
L’Appaltatore dovrà garantire la presenza in aeroporto delle risorse ritenute necessarie all’espletamento del servizio e la rintracciabilità di un referente che potrà essere contattato per le eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie. Il nominativo del Referente dell’Appaltatore dovrà essere comunicato per iscritto a TA .
L’Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell’Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente TA da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.
L’Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all’emissione dei necessari PASS aeroportuali onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio TA previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al “corso security” rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. TA organizza i suddetti corsi, settimanalmente, presso la propria Funzione Security. La durata è di 4 ore a persona ed il relativo costo è pari a €100,00+IVA procapite. I costi della suddetta formazione saranno sostenuti dall’Appaltatore secondo quanto previsto in calca al presente contratto.
L’Appaltatore, consapevole che l’attività oggetto del presente contratto è inerente all’esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora dovessero verificarsi situazioni in cui unilateralmente l’Appaltatore intenda interrompere il presente rapporto contrattuale, lo stesso si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che TA non abbia provveduto alla sostituzione dell’Appaltatore o comunque fino a che TA non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.
Articolo 9
Configurazione del rapporto ed obblighi di solidarietà
1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs.10 settembre 2003,
n. 276 le parti si danno reciproco atto che il presente rapporto si configura quale contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, caratterizzato dalla organizzazione delle risorse necessarie da parte dell’Appaltatore, che assume a totale proprio carico la piena responsabilità del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte dell’Appaltatore, del rischio d'impresa.
2) Clausola sociale: fatto salvo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile, la società aggiudicataria si impegna, nel caso in cui dovesse effettuare nuove assunzioni per far fronte all’attività appaltata, a scegliere il personale da assumere, in considerazione delle specifiche professionalità acquisite e in coerenza con la propria organizzazione di impresa, prioritariamente fra le risorse precedentemente impiegate dagli attuali gestori degli appalti in essere per i servizi oggetto di affidamento, nei siti aeroportuali di Firenze e Pisa.
Articolo 10
Divieto di cessazione del contratto
Il presente contratto non potrà essere ceduto. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione in danno dell’Appaltatore, salva ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni.
In caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il contratto dovrà essere espressamente escluso dalla successione prevista dall’art. 2558 c.c . L’Appaltatore si impegna inoltre ad usare, nell’esecuzione dell’attività la diligenza e la cura necessaria richieste dalla natura della prestazione.
Articolo 11 Esonero responsabilità
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga a tenere indenne TA da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati, nell’esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore esonera espressamente TA da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di TA.
Articolo 12 Assicurazioni
L’Appaltatore ha presentato prima della stipula del presente contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività, le seguenti polizze, aventi contenuto conforme a quello richiesto dal disciplinare di gara e che vengono accettate da TA:
- Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con un massimale minimo per sinistro e per annuo assicurativo, per ciascuna sezione di polizza, di almeno € 3 milioni. La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare TA fra i Terzi e
prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di TA.
- Polizza per la Responsabilità Civile Professionale stipulata con primaria Compagnia assicurativa avente congruo massimale riferito alla tipologia di attività svolta. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di cui all’appalto e prevedere esplicitamente la copertura per i danni da interruzione e/o sospensione di attività di TA o di terzi.
La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi ad avvisare TA dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
In caso di proroga contrattuale, l’Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di proroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.
Nell’ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dall’Appaltatore a Toscana Aeroporti S.p.A. entro i termini richiesti, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà facoltà di non stipulare e/o risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 13 Cauzione definitiva
L’Appaltatore ha altresì prodotto a TA una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. TA ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del
contratto in danno dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di TA e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 Codice Civile. In caso di escussione totale o parziale delle garanzia, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto; in mancanza TA tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione.
Articolo 14
Trattamento dati personali da parte di TA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali .
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge .
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 ed 8 del D. Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è la Committente TA con sede legale in xxx xxx Xxxxxxx 00 Xxxxxxx; la società TA. ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e
la cui copia sarà consegnata all’Appaltatore su richiesta.
Articolo 15
Trattamento dei dati personali da parte dell’Appaltatore L’Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D. Lgs 196/2003 ( codice sulla Privacy ) sul trattamento dei dati personali. In particolare dichiara di:
1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA.
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell’Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l’obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a TA, a mezzo fax/email, qualunque variazione all’elenco dei nominativi di cui all’art. 7 del presente contratto;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati.
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l’eventuale interpello preventivo all’Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a TA.
TA si riserva, di richiedere all'Appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai
punti precedenti.
Articolo 16
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, il Consulente si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi a quanto previsto nel Codice Etico di TA e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (“Modello 231”) adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/01 che il Consulente medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.
In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità del Consulente sarà facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 17
Clausola risolutiva espressa e recesso
Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, TAE si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nell’eventualità di:
a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
b) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
c) frode nell'esecuzione dei servizi;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) subappalto abusivo;
g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.
TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:
a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l’applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. TA si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti, comunicandolo all’Appaltatore con preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 50/2016.
Articolo 18 Patto di riservatezza
L’Appaltatore dà atto e si dichiara consapevole che, nell’ambito dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, ha accesso e/o riceve, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata della Società come definite al successivo art. 2, ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall’uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l’attività di TA. L’Appaltatore riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di TA o dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, agenti o consulenti, incluse, senza pretesa di esaustività, le liste o i database relativi a clienti, politiche dei prezzi, obbiettivi e scopi di investimento, piani e operazioni aziendali, operazioni finanziarie, libri e registri, relazioni e documenti, contratti ed accordi, elenchi e rubriche (anche telefoniche), libri, rolodexes, lettere, brevetti registrati e/o in corso di registrazione, marchi e modelli di utilità (inclusi loghi e trade dress) registrati e/o in corso
di registrazione, denominazioni commerciali, modelli commerciali, denominazioni commerciali, nomi di servizi, diritti d’autore, registrati e/o in corso di registrazione, tutte le invenzioni, le attività di ricerca sia relative alla produzione sia di carattere scientifico, idee, relazioni od altre creazioni o lavori creativi (siano o meno brevettabili, o comunque suscettibili di tutela ai sensi delle leggi speciali), insieme a tutti i segreti d’impresa, tecnici o commerciali, specifiche, formule, tecnologie, programmi di elaborazione dati per computer, software e relativi sistemi e procedure (inclusi, senza pretesa di esaustività, documentazione di sistemi, manuali di software, dischetti, nastri, CD-Roms e software od informazioni contenute in ogni altro genere di supporti registrabili), processi e know-how, così come ogni altra informazione orale o scritta, ricevuta da TA come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115- bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 (collettivamente indicate come le “Informazioni Riservate della Società”), sono patrimonio prezioso specifico ed esclusivo di TA e devono essere trattate dall’Appaltatore con il massimo riserbo e nel solo ed esclusivo interesse di TA.
L’Appaltatore si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate della Società ai soli fini dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni che è chiamato a svolgere in TA e si obbliga: (a) a non divulgare alcuna Informazione Riservata della Società a terzi se non previo consenso scritto di TA e (b) a non rilasciare dichiarazioni, interviste, comunicati che abbiano come contenuto, anche solo occasionale o marginale, le Informazioni Riservate della Società e (c) a non fare menzione di tali Informazioni Riservate della Società in pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico. Resta inteso che la trasmissione di Informazioni Riservate della Società dall’Appaltatore ai propri rappresentanti o consulenti si intenderà consentita a condizione che detti rappresentanti e consulenti siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente accordo e siano impegnati a rispettarli.
Gli impegni dell’Appaltatore di cui al presente accordo non si estenderanno a quelle informazioni che:
(i) siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro, non per negligenza o violazione degli impegni di confidenzialità dell’Appaltatore;
(ii) siano già note all’Appaltatore purché esse non siano state comunicate a quest'ultimo da terzi vincolati da impegni di confidenzialità, noti all’Appaltatore nei confronti di TA;
(iii) siano successivamente comunicate all’Appaltatore senza vincolo di confidenzialità, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre parti dette informazioni;
(iv) siano rese pubbliche da TA mediante comunicati, pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico; o
(v) debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari.
L’Appaltatore si obbliga inoltre:
(a) a non assumere incarichi con terzi che siano incompatibile con l’incarico svolto in nella Società o che possano richiedere l’utilizzazione e/o l’impiego delle Informazioni Riservate;
(b) a non trasmettere informazioni o documenti finalizzati alla conclusione di mandati aventi per oggetto quanto indicato al precedente punto (a).
In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, l’Appaltatore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l’uso di Informazioni Riservate della Società.
L’Appaltatore manterrà lo stesso grado di diligenza nel tutelare la confidenzialità delle Informazioni Riservate della Società e nel non trattare argomenti aventi ad oggetto l’attività di TA che il medesimo osserva in relazione ai propri know-how e informazioni confidenziali.
Articolo 19 Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione dell’appalto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.
Articolo 20 Disposizioni generali
20.1 Cause di forza maggiore
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
20.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati
Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.
20.3 Validità delle clausole contrattuali e tolleranza
20.3.1 L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.
20.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle
Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.
20.4 Divieto di cessione del Contratto
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Consulente non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..
20.5 Divieto di cessione del credito
Al Consulente è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di TA in virtù del Contratto, pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..
Articolo 21
Responsabile dell’esecuzione del Contratto
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA, dell’esecuzione del presente Contratto è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Articolo 22 Allegati – Norma di rinvio
Allegati:
a) Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Offerta economica presentata;
c) Offerta tecnica presentata;
d) Duvri
Norma di rinvio
Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale D’Appalto e relativi allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l’Appaltatore e TA. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Pisa, …………………
Il sottoscritto Dr. Xxxxxxx
Società Aeroporto Toscano SpA L’Amministratore Delegato Direttore Generale Dott.ssa Xxxx Xxxxx
L’Appaltatore
Gestione dei permessi aeroportuali
Ufficio PASS
TARIFFARIO IN VIGORE A PISA
DESCRIZIONE | COSTO (IVA inclusa) |
PASS per persone fisiche | |
Emissione PASS definitivo con durata fino a 3 mesi | € 18,30 |
Emissione PASS definitivo con durata da 3 mesi a 5 anni | € 48,80 |
Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) | 50% costo PASS originario |
Emissione PASS di accesso con scorta con durata massima 24 ore | € 6,10 |
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 07.00-20.00 | € 35.00 per ora o frazione |
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 20.00-07.00 | € 40.00 per ora o frazione |
PASS per mezzi | |
Emissione PASS definitivo | € 24,40 |
Emissione PASS giornaliero (validità 24 ore) | € 12,20 |
Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) | € 12,20 |
TARIFFARIO IN VIGORE A FIRENZE
DESCRIZIONE | COSTO (IVA inclusa) |
PASS per persone fisiche | |
Cauzione | € 25,00 |
Emissione PASS definitivo con durata fino a 5 anni | € 52,00 |
Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) | € 10,00 |
Emissione PASS di accesso con scorta con durata massima 24 ore | - |
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 07.00-20.00 | € 35.00 per ora o frazione |
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 20.00-07.00 | € 40.00 per ora o frazione |
PASS per mezzi |
Cauzione | € 25,00 |
Emissione PASS definitivo | € 40,00 |
Emissione PASS giornaliero (validità 24 ore) | - |
Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) | € 10,00 |