Alla polizza sono allegate unicamente le Condizioni generali valide per il contratto.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni generali (CG) CombiRisk Business
C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili
Alla polizza sono allegate unicamente le Condizioni generali valide per il contratto.
Indice
Copertura assicurativa
C0.1 Esclusioni generali C0.2 Luogo di assicurazione
C0.3 Copertura di nuove aziende e nuove sedi C0.4 Spese per la riduzione dei danni
C0.5 Adeguamento automatico della somma assicurata C0.6 Valore assicurato per installazioni
Sinistro
C0.7 Obblighi in caso di sinistro
C0.8 Valutazione del danno e trattazione del sinistro C0.9 Procedura peritale
C0.10 Franchigia / Limitazioni di prestazioni e somme C0.11 Sottoassicurazione
C0.12 Violazione degli obblighi di diligenza C0.13 Calcolo dell'indennizzo
C0.14 Pagamento dell'indennizzo C0.15 Garanzia del credito reale C0.16 Prescrizione
Disposizioni generali
C0.17 Aggravamento e diminuzione del rischio C0.18 Cumulo di assicurazioni e coassicurazione C0.19 Obblighi di diligenza
C0.20 Luogo di notifica / Polizze di coassicurazione C0.21 Basi contrattuali integrative
C0.22 Definizioni
Copertura assicurativa C0.1 Esclusioni generali
C0.1.1 Non sono assicurati:
a) prestazioni dei vigili del fuoco, della polizia o di altri organi tenuti al soccorso;
b) cose, spese e proventi contro i rischi che sono o dovrebbero essere assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione;
c) cose, spese e proventi per i quali sia stata stipulata un'assicu- razione separata. Questa clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clau- sola analoga;
d) danni
_ dovuti ad eventi bellici;
_ dovuti a violazione della neutralità;
_ dovuti a rivoluzione, ribellione, insurrezione;
_ dovuti a disordini interni;
_ che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qual-
siasi ordine vi abbiano contribuito, siano da attribuire in modo immediato o meno a
_ materiale radioattivo;
_ scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
_ contaminazione radioattiva;
_ rifiuti nucleari e combustibile nucleare;
_ ordigni esplosivi nucleari o qualsiasi arma nucleare; e alle contromisure adottate.
La Società risponde soltanto se il contraente prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi.
Edizione 09.2021
C0.1.2 Inoltre, non sono assicurati:
a) danni che siano da attribuire in modo diretto o indiretto a terremoti (= scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse provocate dal cedimen- to di cavità create artificialmente;
b) indipendentemente dalla loro causa, i danni provocati dalle acque di bacini artificiali o altri impianti idrici;
c) Non sono assicurati da questo contratto e da eventuali appen- dici i danni di qualsiasi tipo, a prescindere da eventuali con- cause, riconducibili direttamente o indirettamente al terrorismo.
C0.1.3 Valgono inoltre le esclusioni previste dalle Condizioni generali (CG) dei rami coassicurati nonché dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.
C0.2 Luogo di assicurazione
C0.2.1 Assicurazione al luogo di stazionamento
La garanzia si estende alle sedi designati nella polizza e alle aree che ne fanno parte. Per le merci e installazioni assicurati per tali luoghi vige la libertà di circolazione. A parte nel ramo d'assicura- zione contro l'incendio e i danni causati dagli eventi naturali - beni mobili, l'indennizzo e limitato alla somma dichiarata del luogo con la somma più elevata e le somme d'assicurazione non vengono cumulate. I beni mobili delle aziende agricole sono assicurati nel luogo in cui si trovano per l'utilizzo aziendale.
C0.2.2 Assicurazione esterna
Al di fuori dei luoghi indicati all'art. C0.2.1 delle CG, le merci e installazioni assicurate in circolazione o in esposizione sono assi- curate al primo rischio in tutto il mondo nei limiti della somma assicurata concordata in polizza.
L'assicurazione esterna è valida per le merci e installazioni assicu- rate situate temporaneamente e per un periodo non superiore ai due anni al di fuori delle sedi indicate in polizza.
Non sono assicurati i danni da eventi naturali al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. I beni mobili delle aziende agricole che, a scopo di utilizzo aziendale, sono situati nella zona di confine con un paese straniero sono coperti contro i danni da eventi naturali.
L'assicurazione esterna non è valida per nuove aziende e nuove sedi se queste sono coperte ai sensi dell'art. C0.3 delle CG.
C0.3 Copertura di nuove aziende e nuove sedi
C0.3.1 Sono comprese nell'assicurazione le aziende che, nel corso della durata contrattuale, vengano costituite o rilevate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, al cui capitale sociale conferente dirit- to di voto il contraente partecipi direttamente o indirettamente con una quota minima del 50 %. Tale criterio si applica anche alle nuove sedi.
C0.3.2 Il contraente si impegna a notificare alla Società eventuali nuove sedi entro 6 mesi dalla costituzione o dal rilevamento dell'azienda (dalla data del collaudo in caso di edifici di nuova costruzione). L'omissione della notifica farà decadere questa copertura assicura- tiva.
C0.4 Spese per la riduzione dei danni
C0.4.1 È previsto anche il rimborso delle spese per la riduzione dei danni.
C0.4.2 Se tali spese sommate all'indennizzo superano la somma assicu- rata, vengono rimborsate soltanto se disposte dalla Società.
C0.5 Adeguamento automatico della somma assicurata
C0.5.1 Ogni anno, alla scadenza del premio, la somma assicurata per merci e installazioni viene adeguata all'andamento dei prezzi e il premio viene calcolato nuovamente sulla base della nuova somma assicurata. Per l'adeguamento della somma assicurata è determi- nante il livello di rincaro rilevato al 30 giugno nell'ambito dell'indu- stria metallurgica e meccanica. Il livello di rincaro viene determina- to in base a una formula di calcolo approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private ovvero dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ed è valido per il successivo anno civile.
C0.5.2 Eventuali assicurazioni complementari restano escluse dall'ade- guamento automatico.
C0.6 Valore assicurato per installazioni
L'assicurazione viene stipulata al valore a nuovo, a meno che non è stata concordata la copertura al valore attuale.
I tunnel in plastica sono sempre assicurati al valore attuale.
Sinistro
C0.7 Obblighi in caso di sinistro
C0.7.1 Qualora si verifichi un evento assicurato, il contraente o l'avente diritto deve:
a) informare immediatamente la Società attraverso uno dei se- guenti canali:
centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dalla Svizzera 0800 22 33 44
centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dall'estero x00 00 000 00 00
Telefax x00 00 000 00 00
E-Mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Agenzia vedi polizza
b) comunicare per iscritto alla Società tutte le informazioni relati- ve alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, permettendole di effettuare qualsiasi inchiesta utile al riguardo;
c) produrre i dati necessari al fine di motivare il proprio diritto all'indennizzo e l'entità dell'obbligo di indennizzo e, su richie- sta, presentare entro un termine adeguato una distinta firmata delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, provvista dell'indicazione del valore;
d) durante e dopo il sinistro, fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate, nonché per ridurre il danno, atte- nendosi alle disposizioni della Società;
e) evitare di apportare alle cose danneggiate modifiche che pos- sano ostacolare o impedire l'accertamento della causa o dell'entità del danno, a meno che tali modifiche non vengano apportate allo scopo di ridurre il danno o nell'interesse pubbli- co;
f) rispondere di qualsiasi atto od omissione che riduca o annulli il diritto di regresso della Società.
C0.7.2 In caso di furto, nonché di danni causati da disordini interni e danneggiamenti dolosi, egli deve inoltre:
a) avvisare tempestivamente la polizia e non rimuovere o modifi- care le tracce senza il consenso della polizia;
b) in base alle istruzioni della polizia o della Società, adottare secondo coscienza tutte le misure finalizzate alla scoperta del colpevole e al recupero della refurtiva;
c) informare tempestivamente la Società qualora vengano recupe- rate cose rubate o qualora gli pervengano notizie al riguardo.
C0.7.3 Nell'ambito dell'assicurazione per l'interruzione d'esercizio egli de- ve inoltre:
a) fare il possibile per ridurre il danno durante il periodo di garanzia. Durante tale periodo la Società ha il diritto di prende- re tutte le precauzioni ritenute adatte a questo scopo e di controllare i provvedimenti adottati;
b) notificare alla Società il completo ripristino dell'attività azienda- le se ciò avviene durante il periodo di garanzia;
c) permettere alla Società e ai periti qualsiasi inchiesta utile in merito alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, nonché alla portata dell'obbligo di indennizzo. A questo scopo, su richiesta della Società, egli deve presentare i libri contabili, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e gli altri dati relativi all'andamento degli affari dell'anno precedente alla stipula del contratto, dell'anno amministrativo corrente e dei tre anni precedenti, nonché le assicurazioni contro l'incen- dio e i conteggi sui rimborsi previsti da questi contratti;
d) all'inizio e al termine dell'interruzione o del periodo di garanzia, compilare, su richiesta della Società, un bilancio provvisorio. La Società o il suo perito hanno facoltà di partecipare alla stesura dell'inventario.
C0.8 Valutazione del danno e trattazione del sinistro
C0.8.1 La Società assume la trattazione di un sinistro soltanto nella misura in cui le pretese superano la franchigia fissata.
C0.8.2 L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicu- rata non costituisce alcuna prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
C0.8.3 La valutazione del danno deve essere effettuata dalle parti stesse, da un esperto che goda della fiducia di entrambe oppure mediante
procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.
C0.8.4 Se l'assicurazione è stipulata per conto terzi, il contraente e la Società valutano il danno insieme.
C0.8.5 La Società non è tenuta a rilevare cose salvate o danneggiate.
C0.8.6 Nell'ambito dell'assicurazione contro il furto, l'avente diritto deve restituire, tenendo conto di un eventuale deprezzamento, l'inden- nizzo che gli era stato versato per le cose recuperate o mettere tali cose a disposizione della Società.
C0.8.7 La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un inden- nizzo in contanti.
C0.8.8 In linea di principio, nell'ambito dell'assicurazione per l'interruzione d'esercizio l'accertamento del danno viene effettuato al termine del periodo di garanzia. Se le parti sono d'accordo, il danno può essere valutato prima di tale scadenza.
C0.9 Procedura peritale
C0.9.1 Per la procedura peritale valgono i seguenti principi:
a) Prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito mediante processo verbale o per iscrit- to; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro in base alle stesse modalità. Possono essere ricusati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano impa- rentati o altrimenti legati a una delle parti.
b) I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate immediatamente prima e dopo il sinistro; per l'assicurazione del valore a nuovo deve essere accertata an- che la somma necessaria per il riacquisto delle cose. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro decide in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.
c) Gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro com- petenze sono vincolanti, a meno che non venga provato che essi divergono chiaramente e in misura considerevole dallo stato di fatto. L'onere della prova è a carico della parte che sostiene l'esistenza di dette divergenze.
d) Ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio peri- to; le spese dell'arbitro vengono sostenute a metà tra le parti.
C0.10 Franchigia / Limitazioni di prestazioni e somme
C0.10.1 L'avente diritto deve farsi carico per ogni sinistro della franchigia convenuta nella polizza. Nell'assicurazione danni dovuti a eventi naturali vengono applicate le franchigie disciplinate nel capitolo "Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali" dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS). Per i danni a beni mobili, stabili e da interruzione d'esercizio la franchigia viene sottratta rispettivamente una volta.
C0.10.2 Nei casi per i quali le Condizioni generali o la polizza prevedono limitazioni delle prestazioni, si procede nel modo seguente:
a) prima di tutto il danno viene calcolato in base a quanto previ- sto dal contratto e dalla legge;
b) da questo importo viene dedotta la franchigia;
c) solo in seguito si tiene conto della limitazione delle prestazioni.
Per quel che riguarda l'assicurazione dei danni causati da eventi naturali, vengono applicate le disposizioni legali.
C0.10.3 Se le Condizioni generali contengono limitazioni delle somme, il diritto all'indennizzo per ogni sinistro sussiste una volta sola, an- che se una simile copertura è prevista in diverse polizze.
C0.10.4 Se non è stato convenuto altrimenti, le somme assicurate non si riducono con il versamento dell'indennizzo.
C0.11 Sottoassicurazione
C0.11.1 Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene indennizzato solo nella propor- zione esistente fra somma assicurata e valore di risarcimento, ovvero fra somma assicurata e valore a nuovo qualora si tratti di un'assicurazione al valore a nuovo.
C0.11.2 Tranne che nel caso delle assicurazioni Interruzione d'esercizio e Igiene, l'assicurazione al "primo rischio" prevede l'indennizzo del danno fino a concorrenza della somma assicurata concordata, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.
C0.11.3 Se la cifra d'affari lorda o l'utile lordo d'assicurazione dichiarati ai fini dell'Assicurazione interruzione d'esercizio o l'Assicurazione igiene sono inferiori ai valori effettivi, il danno viene indennizzato solo nella proporzione esistente fra la somma dichiarata e quella accertata. A tal fine è determinante l'esercizio indicato nella poliz- za ovvero quello valido ai sensi delle Condizioni generali (CG) dell'Assicurazione interruzione d'esercizio ovvero igiene.
Un'eventuale sottoassicurazione non viene conteggiata:
_ se la differenza tra la cifra d'affari lorda o l'utile lordo d'assicu-
razione indicati in polizza e i rispettivi valori effettivi è inferiore al 20%;
_ se il danno è inferiore a CHF 100'000.-.
C0.12 Violazione degli obblighi di diligenza
Se un assicurato viola con colpa obblighi legali o contrattuali oppure prescrizioni, la prestazione può essere ridotta o rifiutata a meno che l'assicurato possa dimostrare che ciò non ha influito in alcun modo sul verificarsi del danno e sull'entità della prestazione dovuta dalla Società.
C0.13 Calcolo dell'indennizzo
C0.13.1 l'indennità per le cose assicurate viene calcolata in base al valore di risarcimento al momento del sinistro, dedotto il valore dei resti (danno totale). In caso di danno parziale vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione.
C0.13.2 Un valore affettivo personale viene preso in considerazione solo se espressamente pattuito.
C0.13.3 Il valore di risarcimento corrisponde:
a) per le merci e i prodotti naturali, al prezzo di mercato;
b) per le installazioni, al valore a nuovo;
c) per le costruzioni mobili che non vengono ripristinate nello stesso luogo, al valore che ha il materiale smontato sul luogo di assicurazione al momento di sinistro, dedotte le spese ri- sparmiate per lo smantellamento o la demolizione;
d) per le cose che non vengono più usate, al valore attuale;
e) per le cartevalori e i titoli, alle spese per la procedura d'ammortamento nonché alle eventuali perdite di interessi e dividenti. Se la procedura d'ammortamento non porta all'annul- lamento, la Società versa l'indennità per le cartevalori e i titoli non ammortizzati.
C0.14 Pagamento dell'indennizzo
C0.14.1 L'indennizzo è esigibile quattro settimane dopo che la Società ha ricevuto la documentazione necessaria per la valutazione del dan- no e della propria responsabilità. Una volta trascorse quattro setti- mane dal sinistro è possibile richiedere, a titolo di acconto, l'impor- to che, sulla base degli accertamenti condotti fino a quel momen- to, si prevede sarà dovuto come minimo.
C0.14.2 L'obbligo di pagamento della Società viene differito finché l'inden- nizzo non può essere determinato o versato per cause imputabili al contraente o all'avente diritto.
C0.14.3 In particolare, il pagamento dell'indennizzo non è esigibile
a) finché sussistono dubbi sul fatto che l'avente diritto sia autoriz- zato a riscuotere il pagamento;
b) se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente o l'avente diritto non è ancora terminato.
C0.14.4 A partire dalla sua esigibilità, l'indennizzo si rivaluta applicando un tasso superiore dell'1% al tasso d'interesse SARON medio.
C0.15 Garanzia del credito reale
C0.15.1 Nei confronti dei creditori pignoratizi che abbiano notificato per iscritto il proprio diritto di pegno alla Società e le cui pretese non siano coperte dal patrimonio del debitore, la Società risponde sino a concorrenza dell'indennizzo, anche quando l'avente diritto perde totalmente o parzialmente il proprio diritto all'indennizzo.
C0.15.2 Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignoratizio è l'avente diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.
C0.16 Prescrizione
Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo il verificarsi del fatto su cui si fonda l'obbligo di fornire prestazioni.
Disposizioni generali
C0.17 Aggravamento e diminuzione del rischio
C0.17.1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio la cui estensione è stata determinata dalle parti alla stipula del contratto deve essere tempestivamente notificato per iscritto alla Società.
C0.17.2 In caso di aggravamento essenziale del rischio, la Società può esigere un aumento corrispondente del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevi- mento della notifica con un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si per- venga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffa- rio dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino
all'estinzione del contratto.
C0.17.3 In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, o esigere una riduzione del premio. Se la Società non acconsente alla riduzione del premio o se il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, entro quattro settimane dal momen- to in cui gli è pervenuta la risposta della Società. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal recapito della comunicazione alla Società.
C0.18 Cumulo di assicurazioni e coassicurazione
C0.18.1 Se per le cose già assicurate il contraente stipula altre assicura- zioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo di tempo, deve darne immediata notifica alla Società. La Società ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica con un preavviso di quattro settimane.
Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, il con- traente può recedere dal contratto per iscritto entro quattro setti- mane dall'avvenuta conoscenza del cumulo di assicurazioni;
C0.18.2 Se il contraente si è impegnato ad assumersi una parte del danno, non può stipulare un'altra assicurazione per coprire tale parte. In caso contrario, l'indennizzo viene ridotto in misura pari alla parte del danno che, come convenuto, si assume.
C0.19 Obblighi di diligenza
C0.19.1 Il contraente ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e, in particolare, di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.
C0.19.2 Per quanto riguarda l'assicurazione contro i danni d'acqua, il contraente deve innanzitutto mantenere in efficienza, a proprie spese, le condutture d'acqua nonché le installazioni e gli apparec- chi che vi sono collegati, provvedere alla pulizia delle installazioni idrauliche ingorgate e adottare misure atte a impedire il congela- mento dell'acqua.
C0.19.3 Finché lo stabile o i locali commerciali restano inutilizzati, anche se solo temporaneamente, le condutture d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotati, a meno che il contraente non mantenga in esercizio l'impianto di riscaldamento sottoponendolo a un controllo adeguato.
C0.19.4 Il contraente deve adottare le misure necessarie affinché, dopo il verificarsi di un danno nell'ambito dell'elaborazione elettronica di dati, si possano ricostruire immediatamente i dati e programmi necessari per un'ulteriore elaborazione. Tali misure consistono principalmente nel conservare copie dei dati e dei programmi in modo che non possano andare distrutte insieme agli originali.
C0.20 Luogo di notifica / Polizze di coassicurazione
C0.20.1 Tutte le comunicazioni destinate alla Società vanno recapitate all'agenzia generale competente indicata nella polizza o diretta- mente alla Società stessa;
C0.20.2 Se, nel caso di una polizza che vede coinvolte più società (polizza di coassicurazione), una società è incaricata della gestio- ne, il versamento di premi, le denuncie e le comunicazioni indiriz- zati a quest'ultima si considerano effettuati nei confronti di tutte le società. Eventuali dichiarazioni delle società coinvolte nella polizza per il contraente o l'avente diritto vengono trasmesse a questi ultimi dalla società incaricata della gestione.
C0.20.3 Nel caso delle polizze di coassicurazione, ogni società risponde limitatamente alla propria quota (nessun debito solidale).
C0.21 Basi contrattuali integrative
Si applicano inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG), CombiRisk Business, A Disposizioni comuni a base del contratto.
C0.22 Definizioni
C0.22.1 Valore a nuovo
L'importo richiesto per il nuovo acquisto o la nuova fabbricazione (valore a nuovo) di cose, inclusi i dazi doganali, le spese di trasporto, di installazione e tutte le altre spese accessorie; per danni parziali, al massimo l'importo delle spese di riparazione. Eventuali resti vengono calcolati al valore a nuovo.
C0.22.2 Valore attuale
L'importo richiesto per il nuovo acquisto o la nuova fabbricazione (valore a nuovo) di cose, inclusi i dazi doganali, le spese di trasporto, di installazione e tutte le altre spese accessorie, dedotto il deprezzamento dovuto all'usura o ad altra causa; in caso di danno parziale, al massimo l'importo delle spese di riparazione. Eventuali resti vengono calcolati al valore attuale.
C0.22.3 Prezzo di mercato
Il prezzo valevole immediatamente prima del sinistro, che deve essere pagato per il riacquisto di merce distrutta o danneggiata della stessa qualità, dello stesso tipo e sullo stesso mercato.
C0.22.4 Danno parziale
a) In caso di assicurazione al valore a nuovo:
si parla di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono minori al loro valore a nuovo. Vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione. Eventuali resti e danni pree- sistenti vengono considerati al valore a nuovo.
b) In caso di assicurazione al valore attuale:
si parla di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono minori al loro valore attuale. Vengono rimborsate al mas- simo le spese di riparazione. Eventuali resti e danni preesi- stenti vengono considerati al valore attuale.
C0.22.5 Danno totale
a) In caso di assicurazione al valore a nuovo:
si parla di danno totale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il valore a nuovo.
b) In caso di assicurazione al valore attuale:
si parla di danno totale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il valore attuale.
C0.22.6 Valore assicurato
Il valore stimato al momento della stipula dell'assicurazione o, nel corso della durata contrattuale, ogni volta che viene modificata la somma assicurata. Il valore assicurato è determinante per stabilire la somma assicurata.
C0.22.7 Valore di risarcimento
Il valore stimato al momento del sinistro. Il valore di risarcimento è determinante per l'ammontare dell'indennizzo.
C0.22.8 Disordini interni
Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasio- ne di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.
I disordini interni non rientrano nella definizione di terrorismo.
C0.22.9 Merci
a) Xxxxx prodotte in proprio
Merci in fase di produzione e prodotti finiti.
b) Merci acquistate
Materiale grezzo, materiale d'esercizio (come coloranti, sostan- ze chimiche, lubrificanti, detergenti, materiale di imballaggio), combustibili, stampati, materiale da ufficio e materiale ancora inutilizzato per l'elaborazione di dati, prodotti semifiniti e finiti.
C0.22.10 Installazioni
a) Installazioni aziendali
Xxxxxxxx (comprese le fondamenta e gli allacciamenti alla forza motrice), attrezzi, strumenti, utensili di fabbrica, apparec- chi, pezzi di ricambio, mobilia d'esercizio e di magazzino non- ché installazioni di magazzino, installazioni edili eseguite dal contraente in qualità di locatario, costruzioni mobili.
b) Installazioni d'ufficio
Mobili e macchine d'ufficio quali fax, impianti di telecomunica- zione.
c) Impianti di elaborazione elettronica dei dati Apparecchiature informatiche, apparecchi e macchine.
d) Veicoli aziendali senza targa
Macchine operatrici semoventi, veicoli elettrici, muletti e veicoli analoghi, ciclomotori, biciclette.
C0.22.11 Prodotti del raccolto Prodotti raccolti.
C0.22.12 Proprietà di terzi
Cose prese in custodia, in locazione o in leasing.
C0.22.13 Distributori automatici
Apparecchi che distribuiscono denaro o merci, slot machine e juke-box.
C0.22.14 Costruzioni mobili
Costruzioni non realizzate come installazioni permanenti.
C0.22.15 Valori pecuniari
Valori pecuniari propri e presi in custodia come contante, carte di credito, carte fedeltà, schede telefoniche, schede prepagate per telefoni cellulari, assegni, scontrini di carte di credito, vignette autostradali, biglietti non nominali, abbonamenti e buoni, cartevalo- ri, libretti di risparmio, oro, argento e platino (sotto forma di scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte.