PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO
PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE
Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni)
Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento dal 31.03.2020
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art.1 – Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.
1.1. Il “PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE” è un piano individuale pensionistico (PIP) attuato mediante un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, le cui prestazioni sono finalizzate all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e sono direttamente collegate al valore delle quote dei fondi “CONTROL”, “MEDIUM”, “POWER”.
1.2. Il contratto è disciplinato dal Regolamento, dalle condizioni generali di contratto, dalla nota informativa, dal modulo di adesione accettato dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti.
1.3. Il regolamento dei fondi “CONTROL”, “MEDIUM”, “POWER” e il regolamento della gestione separata “OSCAR 100%” formano parte integrante delle condizioni generali di contratto.
1.4. Il presente PIP prevede due fasi distinte:
▪ una prima fase in cui l’aderente, attraverso una sequenza di contributi accumula il capitale costitutivo della prestazione in forma di rendita. Questo periodo è definito FASE DI ACCUMULO e la sua durata corrisponde alla differenza tra l’età dell’aderente prevista per il pensionamento, secondo quanto stabilito dal regime obbligatorio di appartenenza e quella al momento della data di decorrenza del contratto;
▪ una seconda fase, in cui il capitale maturato viene convertito in una rendita e la Compagnia inizia a corrispondere la prestazione pensionistica all’aderente, definita FASE DI EROGAZIONE.
Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e di durata
2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti dell’aderente, a fronte del pagamento dei contributi, ad eseguire a favore suo, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione pensionistica alla scadenza della durata dell’assicurazione oppure la prestazione in caso di premorienza dell’aderente qualora quest’ultimo deceda prima della detta scadenza.
2.2. L’assicurazione è conclusa sulla vita dell’aderente.
2.3. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’aderente, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.
2.4. La fase di accumulo scade e di conseguenza si procede alla erogazione della prestazione pensionistica, quando l’aderente raggiunge l’età pensionabile, ovvero dal momento in cui si maturano i requisiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che vi sia stata una partecipazione a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.
2.5. L’aderente può comunque decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Art. 3 – Conclusione del contratto.
3.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui l’aderente, a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione completo in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione del modulo di adesione. In quest’ultimo caso, il modulo di adesione e la comunicazione di
accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dall’aderente nel momento in cui l’eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all’indirizzo dell’aderente indicato nel modulo di adesione.
3.2. In ogni caso il contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata nel modulo di adesione, alla duplice condizione che, entro tale data, Arca Vita S.p.A. non abbia spedito comunicazione scritta all’aderente di rifiuto dell’adesione e sia stato effettuato il versamento del primo contributo.
Art. 4 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui l’aderente è informato che il contratto è concluso.
4.1. L’aderente può revocare l’adesione fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare l’adesione (numero dell’adesione; dati anagrafici dell’aderente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.
4.2. Nell’eventualità che la dichiarazione di revoca dell’adesione sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest’ultima è tenuta a restituire all’aderente la somma eventualmente corrispostale quale primo contributo in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di adesione pari ad € 24,00. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5.
4.3. L’aderente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero dell’adesione; dati anagrafici dell’aderente).
4.4. Nell’eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 4.3, è tenuta a restituire all’aderente una somma pari al valore complessivo delle quote attribuite al contratto, determinato alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso, maggiorata di tutti i costi applicati al contributo e diminuita delle spese di adesione pari ad € 24,00. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5. L’efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell’assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto dell’aderente alla restituzione di cui al presente comma.
4.5. Nei casi di cui ai precedenti commi, 4.2 e 4.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell’avente diritto sul conto corrente bancario indicato nel modulo di adesione e s’intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l’ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l’anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna all’aderente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.
Art. 5 – Durata, decorrenza e cessazione dell’assicurazione.
5.1. La durata dell’assicurazione è quella indicata nel modulo di adesione accettato dalla Compagnia.
5.2. La decorrenza dell’assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nel modulo di adesione accettato dalla Compagnia alla duplice
condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso e l’aderente abbia pagato il primo contributo alla Compagnia: in difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l’aderente abbia pagato il primo contributo alla Compagnia. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui l’aderente abbia pagato il primo contributo alla Compagnia.
5.3. La cessazione dell’assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso dell’aderente nell’esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell’aderente; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto che non sia parziale; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di trasferimento; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso dell’aderente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.
Art. 6 – Dichiarazioni dell’aderente.
6.1. Le dichiarazioni dell’aderente devono essere esatte e complete. In particolare l’inesatta indicazione dell’età dell’aderente potrebbe comportare la rettifica della data di accesso alla fase di erogazione delle prestazioni.
Art. 7 – Composizione e pagamento dei contributi.
7.1. L’aderente è tenuto al pagamento alla Compagnia dei contributi periodici così come indicato nel modulo di adesione, accettato dalla Compagnia. L’aderente può inoltre corrispondere eventuali contributi aggiuntivi. I contributi possono essere versati con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, senza l’applicazione di interessi di frazionamento. Il primo contributo deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un’unica soluzione mediante addebito automatico sul conto corrente bancario dell’aderente in conformità del modulo di adesione.
7.2. In caso di estinzione del conto corrente bancario dell’aderente, i contributi potranno essere versati mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A., n. 878572 acceso presso la Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, filiale di Verona, via Oberdan 11 (IBAN: IT 42 P 05387 11700 000000878572). È fatto salvo il successivo comma 7.3.
7.3. La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto all’aderente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte dell’aderente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.
7.4. I versamenti dell’aderente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio dell’aderente stesso. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell’adempimento dell’obbligo di pagamento del primo contributo non oltre il momento della conclusione del contratto, il primo contributo si considera pagato alla data dell’ordine di bonifico dell’aderente o dell’eventuale valuta fissa a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell’assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, il primo contributo si intende pagato alla Compagnia nel momento in cui quest’ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.
7.5. Nel corso della durata contrattuale l’aderente può, in qualunque momento:
▪ modificare la periodicità di pagamento dei contributi, con effetto dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla richiesta;
▪ variare l’importo dei contributi futuri, con effetto dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla richiesta;
▪ sospendere il versamento dei contributi, con effetto immediato; in tale caso il contratto resta in vigore per gli importi già versati sino alla scadenza contrattuale, senza subire alcuna penalizzazione; sarà altresì possibile riprendere il versamento dei contributi da una qualsiasi data successiva.
7.6. I contributi periodici versati nel primo anno sono ridotti delle spese di adesione, pari a complessivi € 24,00, imputate con la medesima periodicità di versamento scelta dall’aderente; i contributi periodici versati successivamente al primo anno sono ridotti invece delle spese di incasso, pari a complessivi € 24,00 annui, imputate con la medesima periodicità di versamento scelta dall’aderente.
7.7. Non è prevista alcun’altra spesa direttamente a carico dell’aderente al di fuori di quanto previsto ai precedenti comma 7.6.
Art. 8 - Attribuzione del numero di quote e determinazione della posizione individuale.
8.1. Ciascun contributo versato dall’aderente, sia esso periodico od aggiuntivo, verrà utilizzato per l’acquisto di quote di uno o più dei fondi interni prescelti dall’aderente stesso.
8.2. Al contratto è tempo per tempo attribuito un numero di quote dei fondi pari al numero delle quote dei fondi acquistate con i contributi periodici investiti e con gli eventuali contributi liberi investiti, aumentato del numero di quote acquisito per il tramite di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e diminuito del numero delle quote corrispondenti ad ognuno degli eventuali valori di riscatto parziale, anticipazioni o rate di XXXX (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) del cui pagamento sia fatta richiesta ai sensi dei successivi artt.12, 13 e 14.
8.3. Il numero delle quote dei fondi corrispondenti ai contributi periodici investiti o all’eventuale contributo aggiuntivo investito contestuale alla decorrenza del contratto, è pari all’importo di tali contributi, diviso per il valore unitario della quota del fondo alla prima data di valorizzazione successiva alla data di versamento, purché siano trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dalla data di versamento stessa ed il contratto si sia concluso o, altrimenti, alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di conclusione del contratto o, se posteriore, di versamento del contributo.
8.4. Il numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascun contributo aggiuntivo investito non contestuale alla decorrenza contrattuale è pari all’importo di quest’ultimo diviso per il valore unitario della quota del fondo alla prima data di valorizzazione successiva alla data di versamento. In quest’ultimo caso la data di investimento sarà quella immediatamente successiva a detto giorno.
8.5. Il numero delle quote dei fondi corrispondenti a ciascun valore di riscatto parziale è pari all’importo di quest’ultimo diviso per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti alla data di ricevimento della dichiarazione di riscatto parziale di cui al successivo art.12, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella del detto ricevimento.
8.6. Il numero delle quote dei fondi corrispondenti a ciascun valore di anticipazione è pari all’importo di quest’ultima diviso per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione di cui al successivo art.13, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella del detto ricevimento.
8.7. Il valore della quota dei fondi viene pubblicato giornalmente sul sito internet di Arca Vita S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
8.8. Nel corso del contratto l’aderente può inoltre richiedere che i contributi periodici futuri siano investiti in fondi interni diversi da quelli scelti in precedenza (redirection). L’operazione avrà effetto dalla ricorrenza di pagamento del contributo successiva al ricevimento della richiesta, sempre che quest’ultima sia precedente di almeno 15 giorni la
ricorrenza relativa al versamento del contributo. In caso contrario, la modifica verrà applicata dal contributo periodico successivo. L’aderente potrà effettuare l’operazione di redirection rispettando il periodo minimo di un anno dall’iscrizione al PIP ovvero dall’ultima redirection effettuata.
Art. 9 - Sospensione e differimento delle operazioni di acquisto e vendita di quote.
9.1. In caso di eccezionali eventi di turbativa dei mercati, Arca Vita S.p.A. potrà differire l’acquisto di quote o l’effettuazione di operazioni di disinvestimento e, correlativamente, potrà differire la data di valorizzazione ai fini delle determinazioni di cui al precedente art.8.
9.2. Per eccezionali eventi di turbativa dei mercati si intendono sospensioni o restrizioni di mercati, interruzione delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.
Art. 10 - Prestazioni assicurate.
10.1. Nel caso in cui l’aderente sia in vita alla scadenza dell’assicurazione, sempre che non sia anteriormente ad essa intervenuta la cessazione della stessa, la Compagnia corrisponderà all’aderente le prestazioni previste all’art. 10 del Regolamento del PIP. In particolare l’aderente potrà optare per il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile scelta tra quelle disponibili ed elencate al successivo art. 11, pagabile in rate posticipate con le modalità di erogazione e di rivalutazione riportate nell’Allegato 3, al quale si rimanda. La rendita si ottiene applicando al capitale maturato alla scadenza della fase di accumulo, al netto della eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita. Il capitale maturato alla scadenza è dato dal numero delle quote attribuite al contratto alla data di scadenza moltiplicato per il valore unitario della quota alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della documentazione completa indicata al seguente art.18.
10.2. In caso di morte dell’aderente, avvenuta prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica e sempre che non sia anteriormente ad essa intervenuta la cessazione dell’assicurazione, la Compagnia corrisponderà agli eredi ed agli eventuali diversi beneficiari, una somma pari al numero delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso, completa della relativa documentazione, moltiplicato per il valore unitario della quota alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso completa della documentazione indicata al seguente art.18.
Art. 11 - Tipologie di rendita previste.
11.1. A scelta dell’aderente, la prestazione pensionistica periodica potrà essere erogata in una delle seguenti forme:
1. rendita annua vitalizia rivalutabile;
2. rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, di minore importo rispetto alla rendita di cui al punto 1, quella dell’aderente e quella di altra persona designata; al decesso della testa principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente, nella misura del 50% o del 75%, a seconda di quanto scelto dell’aderente, sulla testa superstite e corrisposta alla/e persona/e designata/e;
3. rendita annua certa e successivamente vitalizia rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui al punto 1, da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
4. rendita annua vitalizia differita rivalutabile che verrà corrisposta all’aderente, in caso di sopravvivenza, all’ all’epoca stabilita successiva all’esercizio del diritto alla prestazione.
Si rimanda al successivo Allegato 3 per la determinazione dei coefficienti di conversione e delle condizioni di assicurazione utilizzati per ciascuna tipologia di prestazione periodica.
Art.12 – Trasferimento e riscatto.
12.1. Prima della cessazione dell’assicurazione a qualsiasi causa dovuta, nei casi e con le modalità previste all’art.12 del Regolamento del PIP, l’aderente può esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento, con apposita dichiarazione che deve essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui la dichiarazione di riscatto o di trasferimento si riferisca (numero dell’adesione o numero della polizza; dati anagrafici dell’aderente).
12.2. In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore complessivo delle quote attribuite al contratto, determinato alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto di cui al comma 12.1.
12.3. In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto parziale, la Compagnia corrisponderà una somma pari ad una parte, indicata nella dichiarazione di riscatto parziale, del valore di riscatto, corrispondente al valore complessivo delle quote attribuite al contratto alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale. Il diritto di riscatto parziale non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione dell’assicurazione, ma soltanto la diminuzione del numero di quote attribuite al contratto. La dichiarazione di riscatto parziale s’intenderà indeterminata, inficiata da errore e, comunque, inefficace sia qualora non indichi la parte del valore di riscatto per la quale il diritto di riscatto parziale sia esercitato; sia qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di riscatto parziale in misura superiore al valore di riscatto del contratto al momento del ricevimento da parte della Compagnia della detta dichiarazione; sia qualora non siano soddisfatta le condizioni richiamate al comma 12.1.
12.4. In caso di efficace esercizio del diritto di trasferimento, la Compagnia provvederà a trasferire una somma pari al valore complessivo delle quote attribuite al contratto, determinato alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di trasferimento di cui al comma 12.1, ridotta delle spese relative alla operazione stessa, quantificate in € 100,00.
Art.13 – Anticipazioni
13.1. L’aderente può inoltre conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e misure indicati all’art.13 del Regolamento del PIP.
13.2. In caso di efficace esercizio del diritto all’anticipazione, la Compagnia corrisponderà una somma pari ad una parte, indicata nella richiesta di anticipazione, del valore di riscatto, corrispondente al valore complessivo delle quote attribuite al contratto alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di anticipazione. L’esercizio del diritto all’anticipazione non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione dell’assicurazione, ma soltanto la diminuzione del numero di quote attribuite al contratto. La richiesta di anticipazione s’intenderà indeterminata, inficiata da errore e, comunque, inefficace sia qualora non indichi la parte del valore di riscatto per la quale il diritto all’anticipazione sia esercitato; sia qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di anticipazione in misura superiore al valore di riscatto del contratto al momento del ricevimento da parte della Compagnia della detta dichiarazione; sia qualora non siano soddisfatta le condizioni richiamate al comma 13.1.
Art.14 - Prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX)
14.1 L’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, può richiedere che l’intera posizione individuale, così come determinata ai sensi del precedente art.8, o una parte di essa venga erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito XXXX), in rate trimestrali, fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. I requisiti di accesso, al momento della richiesta di XXXX, sono:
▪ cessazione dell’attività lavorativa;
▪ raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
▪ maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla XXXX, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
oppure
▪ inoccupazione, a seguito di cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
▪ raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente.
14.2 La porzione di posizione individuale destinata a XXXX (nel seguito “xxxxxxxx XXXX”) verrà investita nel fondo “CONTROL”, ovvero il comparto più prudente del PIP, salvo diversa indicazione da parte dell’aderente al momento della richiesta. Nel caso in cui il xxxxxxxx XXXX non sia costituito dalla totalità della posizione individuale e qualora i contributi al PIP siano investiti in più fondi interni, il xxxxxxxx XXXX verrà calcolato e disinvestito in maniera proporzionale dai fondi interni di provenienza.
14.3 Il xxxxxxxx XXXX viene calcolato alla prima data di valorizzazione successiva all’accertamento da parte della Compagnia dei requisiti di accesso; il trasferimento del xxxxxxxx XXXX al fondo “CONTROL” o al diverso fondo interno indicato dall’aderente, sarà effettuato contestualmente.
14.4 La rata di XXXX da erogare viene espressa nel numero di quote costante che si ottiene dividendo il numero di quote totali che costituiscono il xxxxxxxx XXXX per il numero delle rate di XXXX previste, determinate in base agli anni mancanti al pensionamento di vecchiaia.
14.5 Il valore di ciascuna rata di XXXX da erogare viene quindi ricalcolato tempo per tempo, ad ogni ricorrenza di rata, moltiplicando il numero di quote costante sopra determinato per il valore di quota unitario, determinato alla prima data di valorizzazione successiva alla ricorrenza della rata. Dall’ammontare della prima rata viene prelevato il costo fisso a copertura degli oneri amministrativi della XXXX, pari ad € 50,00. Le quote relative alle rate di XXXX successive alla prima sono disinvestite in numero costante di volta in volta, in corrispondenza di ciascuna ricorrenza di XXXX periodica, determinandone il relativo controvalore in base alla prima data di valorizzazione successiva alla ricorrenza della rata.
14.6 Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha facoltà di richiedere, sul solo montante residuo non afferente a XXXX, riscatti, anticipazioni e la prestazione pensionistica, nei casi previsti dalla normativa.
14.7 In caso di decesso dell’aderente in corso di erogazione della XXXX, sia l’ammontare della XXXX non ancora erogato che l’eventuale montante residuo non destinato alla XXXX,
seguiranno le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, co. 3, D. Lgs 252/2005.
14.8 In corso di erogazione della XXXX l’Aderente ha facoltà di richiederne la revoca; ciò comporterà quindi la cessazione dell’erogazione delle rate residue. Il xxxxxxxx XXXX residuo, non ancora erogato, rimarrà investito nello stesso fondo interno scelto per la XXXX.
14.9 Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica, la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
Art.15 - Trasferimento di quote tra i fondi (switch).
15.1. L’aderente può richiedere che la composizione del suo capitale investito tra i diversi fondi interni venga variata (switch volontario).
15.2. Il contratto prevede inoltre che l’aderente possa attivare un piano di switch automatici, completamente gratuiti, definito opzione Life Strategy. Con la sottoscrizione di questa opzione, attivabile solo ed esclusivamente alla decorrenza del contratto, la ripartizione tra i fondi avverrà automaticamente in base all’età dell’aderente. Alla ricorrenza annuale della polizza immediatamente successiva al passaggio ad un’altra fascia di età verrà effettuato un trasferimento di quote che determinerà la nuova composizione del capitale investito, come indicato nella seguente tabella:
Età | Opzione Life Strategy | ||
POWER | MEDIUM | CONTROL | |
Da 18 a 40 | 100% | 0% | 0% |
41 | 90% | 10% | 0% |
42 | 80% | 20% | 0% |
43 | 70% | 30% | 0% |
44 | 60% | 40% | 0% |
45 | 50% | 50% | 0% |
46 | 40% | 60% | 0% |
47 | 30% | 70% | 0% |
48 | 20% | 80% | 0% |
49 | 10% | 90% | 0% |
50 | 0% | 100% | 0% |
51 | 0% | 90% | 10% |
52 | 0% | 80% | 20% |
53 | 0% | 70% | 30% |
54 | 0% | 60% | 40% |
55 | 0% | 50% | 50% |
56 | 0% | 40% | 60% |
57 | 0% | 30% | 70% |
58 | 0% | 20% | 80% |
59 | 0% | 10% | 90% |
Oltre 59 | 0% | 0% | 100% |
E’ facoltà dell’aderente, comunque, interrompere il trasferimento automatico tra i fondi in qualsiasi momento; in ogni caso, una volta interrotto, tale meccanismo non potrà più essere ripristinato. L’opzione eventualmente attiva si estingue inoltre a seguito di versamenti aggiuntivi.
15.3. L’aderente può effettuare uno switch volontario nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima operazione di switch volontario.
15.4. A seguito di uno switch la Compagnia opera con la seguente modalità:
Switch volontari:
▪ il disinvestimento viene effettuato alla prima data di valorizzazione successiva alla ricezione da parte di Arca Vita S.p.A. della richiesta, completa della relativa documentazione;
▪ il reinvestimento nei nuovi fondi prescelti dall’aderente, derivante dal controvalore delle quote disinvestite, viene effettuato il medesimo giorno.
Switch automatico a seguito di opzione Life Strategy:
▪ il disinvestimento viene effettuato alla prima data di valorizzazione successiva alla ricorrenza annuale dalla data di decorrenza del contratto;
▪ il reinvestimento nei nuovi fondi, derivante dal controvalore delle quote disinvestite, viene effettuato il medesimo giorno.
Una volta eseguita l’operazione di switch, sia esso volontario od automatico, la Compagnia invierà tempestivamente all’aderente una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.
Art.16 - Variazioni contrattuali.
16.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui al successivo comma del presente articolo.
16.2. La Compagnia può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali: per conformarle a sopravvenute disposizioni di legge ovvero per adeguarle all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia ovvero quando ricorra un motivo giustificativo.
16.3. La Compagnia provvederà a dare comunicazione ad ogni aderente interessato dalle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente, dal momento della comunicazione, avrà 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale volontà di sciogliersi dal contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sotto pena di nullità. L'aderente interessato dalle suddette modifiche potrà trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dall’aderente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.
Art. 17 - Beneficiari.
17.1. Nel caso di decesso dell’aderente, nel corso della fase di accumulo, il capitale previsto dall’assicurazione principale viene riscattato ed erogato agli eredi.
Art. 18 - Pagamenti della Compagnia.
18.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto.
A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 18.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:
▪ originale del modulo di adesione con eventuali appendici contrattuali (copia in caso di riscatto parziale, non necessario in caso di richiesta di XXXX);
▪ copia di un documento d’identità in corso di validità di ciascun avente diritto;
▪ dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all’avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso e in caso di XXXX); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l’avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest’ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.
18.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:
▪ per il pagamento della somma dovuta a seguito dell’esercizio del diritto di recesso
- dichiarazione di recesso firmata dall’aderente;
- lettera di conferma del contratto.
▪ per il pagamento del valore di riscatto, anche parziale
- dichiarazione di riscatto firmata dall’aderente;
- documentazione idonea, ai sensi dell’art.12 del Regolamento del PIP che attesti la facoltà di riscattare, anche parzialmente, la posizione individuale.
▪ per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
- dichiarazione attestante la volontà di trasferimento firmata dall’aderente;
- documentazione idonea, ai sensi dell’art.12 del Regolamento del PIP che attesti la facoltà di richiedere il trasferimento della posizione individuale.
▪ per il pagamento di anticipazioni
- richiesta di anticipazione, firmata dall’aderente;
- documentazione idonea, ai sensi dell’art.13 del Regolamento del PIP che attesti la facoltà di richiedere una anticipazione sul valore della posizione individuale.
▪ per la richiesta di Xxxxxxx Integrativa Temporanea Anticipata (XXXX)
- richiesta di XXXX, firmata dall’aderente;
- attestazione di cessazione attività lavorativa;
- certificazione rilasciata dall’Ente previdenziale pubblico di appartenenza attestante la data prevista per la pensione di vecchiaia.
- documento che attesti il contributo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori, se necessario;
- attestazione di cessazione attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno 24 mesi, se necessario.
▪ per il pagamento della prestazione pensionistica, ovvero alla scadenza della fase di accumulo
- richiesta di pagamento firmata dall’aderente, contenente l’indicazione della tipologia di rendita prescelta e della eventuale quota del valore della posizione maturata da erogare in forma di capitale;
- documentazione attestante la maturazione dei requisiti per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.
▪ per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza dell’aderente, ovvero nel corso della fase di accumulo
- comunicazione, firmata dai beneficiari, del decesso dell’aderente contenente la richiesta di pagamento, indicante per ciascuno il relativo domicilio;
- copia del codice fiscale di ciascun beneficiario;
- certificato anagrafico di morte dell’aderente contenente la data di nascita;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se l’aderente ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l’atto notorio deve
riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale.
18.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:
▪ qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché l’aderente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che l’aderente è deceduto senza lasciare testamento;
▪ qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l’originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l’autorizzazione dell’esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l’esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all’esercente la potestà parentale o al tutore;
▪ nel caso in cui siano indicati come beneficiari “nascituri”, eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l’eventuale persona dalla quale i “nascituri” possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.
18.4. In fase di erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia potrà inoltre richiedere documentazione comprovante l’esistenza in vita dell’aderente (o del beneficiario reversionario), anche in forma di autocertificazione.
18.5. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o del modulo di adesione potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.
18.6. La Compagnia, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, tranne nel caso di richiesta di riscatto o trasferimento, per cui sono validi i termini stabiliti dall’art.12 del Regolamento del PIP. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l’ordine di bonifico ed a rischio dell’avente diritto. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L’importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata o di valore di riscatto non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l’evento assicurato o sia stata ricevuta la dichiarazione di riscatto.
Art. 19 - Tasse ed imposte.
19.1. Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico dell’aderente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.
Art. 20 - Foro competente.
20.1. Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’aderente.
Art. 21 - Lingua e legge applicabile.
21.1. Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l’unica lingua del rapporto.
21.2. Al contratto si applica la legge italiana.
Allegato 1
Condizioni di assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia
1. Oggetto: Prestazioni assicurate
Alla scadenza contrattuale verrà erogata una rendita vitalizia secondo una delle forme previste dall’art.11 delle condizioni generali di contratto, a scelta dell’aderente. L’importo annuo della rendita si ottiene applicando il coefficiente di conversione, corrispondente alla tipologia di rendita prescelta, alla posizione individuale maturata che l’aderente decide di trasformare in rendita, al netto di eventuali imposte in vigore alla data di trasformazione.
2. Pagamento della rendita
Xxxxxxxx rendita avrà decorrenza dalle ore 24 del primo giorno successivo al ricevimento della richiesta di erogazione della prestazione, corredata dalla relativa documentazione così come prevista all’art.17 delle condizioni generali di contratto, e sarà erogata in rate posticipate con periodicità, da scegliersi da parte dell’aderente, fra mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente fatto salvo quanto previsto in caso di erogazione di rendita su due teste o di rendita pagabile in modo certo per un determinato periodo. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.
3. Coefficienti di conversione per le rendite vitalizie rivalutabili
I coefficienti di conversione, relativi alla prestazione pensionistica di rendita vitalizia rivalutabile e di rendita rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia di cui all’art.11 delle condizioni generali di contratto, sono riportati nelle seguenti tabelle distinti per età e periodicità di pagamento della rendita stessa.
Coefficienti di conversione per le rendite vitalizie rivalutabili applicabili ai versamenti effettuati a partire dal 1° Gennaio 2020
RENDITA VITALIZIA | |||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,02557 | 0,02540 | 0,02532 | 0,02530 | 0,02527 |
51 | 0,02621 | 0,02604 | 0,02595 | 0,02593 | 0,02590 |
52 | 0,02688 | 0,02670 | 0,02661 | 0,02658 | 0,02656 |
53 | 0,02759 | 0,02740 | 0,02731 | 0,02728 | 0,02725 |
54 | 0,02833 | 0,02813 | 0,02804 | 0,02800 | 0,02797 |
55 | 0,02912 | 0,02891 | 0,02880 | 0,02877 | 0,02873 |
56 | 0,02994 | 0,02972 | 0,02961 | 0,02957 | 0,02953 |
57 | 0,03081 | 0,03057 | 0,03046 | 0,03042 | 0,03038 |
58 | 0,03173 | 0,03148 | 0,03135 | 0,03131 | 0,03127 |
59 | 0,03270 | 0,03244 | 0,03231 | 0,03226 | 0,03222 |
60 | 0,03374 | 0,03345 | 0,03331 | 0,03327 | 0,03322 |
61 | 0,03483 | 0,03453 | 0,03438 | 0,03433 | 0,03428 |
62 | 0,03600 | 0,03568 | 0,03552 | 0,03546 | 0,03541 |
63 | 0,03724 | 0,03689 | 0,03672 | 0,03667 | 0,03661 |
64 | 0,03856 | 0,03819 | 0,03801 | 0,03794 | 0,03788 |
65 | 0,03997 | 0,03957 | 0,03938 | 0,03931 | 0,03925 |
66 | 0,04148 | 0,04105 | 0,04084 | 0,04077 | 0,04070 |
67 | 0,04311 | 0,04265 | 0,04242 | 0,04234 | 0,04227 |
68 | 0,04486 | 0,04436 | 0,04411 | 0,04403 | 0,04395 |
69 | 0,04675 | 0,04621 | 0,04594 | 0,04585 | 0,04577 |
70 | 0,04880 | 0,04821 | 0,04792 | 0,04782 | 0,04772 |
71 | 0,05102 | 0,05037 | 0,05005 | 0,04995 | 0,04984 |
RENDITA CERTA CINQUE ANNI, IN SEGUITO VITALIZIA | |||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,02555 | 0,02539 | 0,02531 | 0,02528 | 0,02526 |
51 | 0,02620 | 0,02602 | 0,02594 | 0,02591 | 0,02588 |
52 | 0,02687 | 0,02669 | 0,02660 | 0,02657 | 0,02654 |
53 | 0,02757 | 0,02738 | 0,02729 | 0,02726 | 0,02723 |
54 | 0,02831 | 0,02811 | 0,02801 | 0,02798 | 0,02795 |
55 | 0,02909 | 0,02888 | 0,02878 | 0,02874 | 0,02871 |
56 | 0,02991 | 0,02969 | 0,02958 | 0,02954 | 0,02951 |
57 | 0,03078 | 0,03054 | 0,03043 | 0,03039 | 0,03035 |
58 | 0,03169 | 0,03144 | 0,03132 | 0,03128 | 0,03124 |
59 | 0,03266 | 0,03240 | 0,03227 | 0,03222 | 0,03218 |
60 | 0,03369 | 0,03341 | 0,03327 | 0,03322 | 0,03318 |
61 | 0,03478 | 0,03448 | 0,03433 | 0,03428 | 0,03423 |
62 | 0,03594 | 0,03561 | 0,03546 | 0,03540 | 0,03535 |
63 | 0,03716 | 0,03682 | 0,03665 | 0,03660 | 0,03654 |
64 | 0,03847 | 0,03810 | 0,03792 | 0,03786 | 0,03780 |
65 | 0,03987 | 0,03948 | 0,03928 | 0,03922 | 0,03915 |
66 | 0,04137 | 0,04094 | 0,04073 | 0,04066 | 0,04059 |
67 | 0,04297 | 0,04252 | 0,04229 | 0,04222 | 0,04214 |
68 | 0,04470 | 0,04421 | 0,04396 | 0,04388 | 0,04380 |
69 | 0,04656 | 0,04602 | 0,04576 | 0,04567 | 0,04558 |
70 | 0,04857 | 0,04798 | 0,04769 | 0,04760 | 0,04751 |
71 | 0,05073 | 0,05010 | 0,04978 | 0,04968 | 0,04958 |
RENDITA CERTA DIECI ANNI, IN SEGUITO VITALIZIA | |||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,02551 | 0,02535 | 0,02527 | 0,02524 | 0,02522 |
51 | 0,02615 | 0,02598 | 0,02589 | 0,02587 | 0,02584 |
52 | 0,02681 | 0,02664 | 0,02655 | 0,02652 | 0,02649 |
53 | 0,02751 | 0,02732 | 0,02723 | 0,02720 | 0,02717 |
54 | 0,02825 | 0,02805 | 0,02795 | 0,02792 | 0,02788 |
55 | 0,02902 | 0,02881 | 0,02870 | 0,02867 | 0,02863 |
56 | 0,02983 | 0,02960 | 0,02949 | 0,02946 | 0,02942 |
57 | 0,03068 | 0,03045 | 0,03033 | 0,03029 | 0,03025 |
58 | 0,03158 | 0,03133 | 0,03121 | 0,03117 | 0,03113 |
59 | 0,03253 | 0,03227 | 0,03214 | 0,03210 | 0,03205 |
60 | 0,03354 | 0,03326 | 0,03312 | 0,03308 | 0,03303 |
61 | 0,03461 | 0,03431 | 0,03416 | 0,03411 | 0,03406 |
62 | 0,03573 | 0,03542 | 0,03526 | 0,03521 | 0,03516 |
63 | 0,03693 | 0,03659 | 0,03643 | 0,03637 | 0,03631 |
64 | 0,03820 | 0,03784 | 0,03766 | 0,03760 | 0,03754 |
65 | 0,03955 | 0,03916 | 0,03897 | 0,03891 | 0,03884 |
66 | 0,04099 | 0,04057 | 0,04037 | 0,04030 | 0,04023 |
67 | 0,04252 | 0,04207 | 0,04185 | 0,04178 | 0,04171 |
68 | 0,04416 | 0,04367 | 0,04343 | 0,04336 | 0,04328 |
69 | 0,04590 | 0,04538 | 0,04512 | 0,04503 | 0,04495 |
70 | 0,04776 | 0,04719 | 0,04691 | 0,04682 | 0,04673 |
71 | 0,04973 | 0,04912 | 0,04881 | 0,04871 | 0,04862 |
Coefficienti di conversione per le rendite vitalizie rivalutabili applicabili ai versamenti effettuati entro il 31 Dicembre 2019
RENDITA VITALIZIA | |||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,03774 | 0,03738 | 0,03721 | 0,03715 | 0,03709 |
51 | 0,03838 | 0,03801 | 0,03783 | 0,03777 | 0,03771 |
52 | 0,03905 | 0,03867 | 0,03848 | 0,03842 | 0,03836 |
53 | 0,03976 | 0,03937 | 0,03917 | 0,03911 | 0,03905 |
54 | 0,04051 | 0,04010 | 0,03990 | 0,03983 | 0,03977 |
55 | 0,04129 | 0,04087 | 0,04066 | 0,04059 | 0,04052 |
56 | 0,04213 | 0,04168 | 0,04147 | 0,04140 | 0,04132 |
57 | 0,04300 | 0,04254 | 0,04232 | 0,04224 | 0,04217 |
58 | 0,04394 | 0,04346 | 0,04322 | 0,04314 | 0,04306 |
59 | 0,04492 | 0,04442 | 0,04418 | 0,04409 | 0,04401 |
60 | 0,04597 | 0,04545 | 0,04519 | 0,04511 | 0,04502 |
61 | 0,04709 | 0,04654 | 0,04627 | 0,04618 | 0,04609 |
62 | 0,04828 | 0,04770 | 0,04742 | 0,04733 | 0,04723 |
63 | 0,04955 | 0,04894 | 0,04864 | 0,04854 | 0,04844 |
64 | 0,05090 | 0,05026 | 0,04994 | 0,04984 | 0,04973 |
65 | 0,05235 | 0,05167 | 0,05133 | 0,05122 | 0,05111 |
66 | 0,05390 | 0,05318 | 0,05283 | 0,05271 | 0,05259 |
67 | 0,05557 | 0,05481 | 0,05443 | 0,05431 | 0,05419 |
68 | 0,05738 | 0,05657 | 0,05617 | 0,05604 | 0,05590 |
69 | 0,05934 | 0,05847 | 0,05804 | 0,05790 | 0,05776 |
70 | 0,06146 | 0,06052 | 0,06006 | 0,05991 | 0,05976 |
71 | 0,06376 | 0,06275 | 0,06226 | 0,06210 | 0,06194 |
RENDITA CERTA CINQUE ANNI, IN SEGUITO VITALIZIA | |||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,03771 | 0,03736 | 0,03718 | 0,03712 | 0,03707 |
51 | 0,03835 | 0,03798 | 0,03780 | 0,03774 | 0,03768 |
52 | 0,03902 | 0,03864 | 0,03845 | 0,03839 | 0,03833 |
53 | 0,03972 | 0,03933 | 0,03914 | 0,03907 | 0,03901 |
54 | 0,04047 | 0,04006 | 0,03986 | 0,03979 | 0,03973 |
55 | 0,04125 | 0,04083 | 0,04062 | 0,04055 | 0,04048 |
56 | 0,04208 | 0,04164 | 0,04142 | 0,04135 | 0,04128 |
57 | 0,04295 | 0,04249 | 0,04226 | 0,04219 | 0,04212 |
58 | 0,04387 | 0,04339 | 0,04316 | 0,04308 | 0,04300 |
59 | 0,04485 | 0,04435 | 0,04411 | 0,04403 | 0,04395 |
60 | 0,04589 | 0,04537 | 0,04511 | 0,04503 | 0,04494 |
61 | 0,04700 | 0,04645 | 0,04618 | 0,04609 | 0,04600 |
62 | 0,04818 | 0,04760 | 0,04732 | 0,04722 | 0,04713 |
63 | 0,04943 | 0,04882 | 0,04852 | 0,04843 | 0,04833 |
64 | 0,05076 | 0,05012 | 0,04981 | 0,04971 | 0,04960 |
65 | 0,05219 | 0,05151 | 0,05118 | 0,05107 | 0,05097 |
66 | 0,05372 | 0,05301 | 0,05266 | 0,05254 | 0,05243 |
67 | 0,05537 | 0,05461 | 0,05424 | 0,05411 | 0,05399 |
68 | 0,05714 | 0,05633 | 0,05594 | 0,05581 | 0,05568 |
69 | 0,05905 | 0,05819 | 0,05777 | 0,05763 | 0,05749 |
70 | 0,06112 | 0,06019 | 0,05974 | 0,05959 | 0,05944 |
71 | 0,06335 | 0,06236 | 0,06187 | 0,06171 | 0,06155 |
RENDITA CERTA DIECI ANNI, IN SEGUITO VITALIZIA | |||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile |
50 | 0,03763 | 0,03728 | 0,03711 | 0,03705 | 0,03699 |
51 | 0,03826 | 0,03790 | 0,03772 | 0,03766 | 0,03760 |
52 | 0,03892 | 0,03855 | 0,03836 | 0,03830 | 0,03824 |
53 | 0,03962 | 0,03923 | 0,03904 | 0,03897 | 0,03891 |
54 | 0,04035 | 0,03995 | 0,03975 | 0,03968 | 0,03961 |
55 | 0,04112 | 0,04070 | 0,04049 | 0,04042 | 0,04036 |
56 | 0,04193 | 0,04149 | 0,04128 | 0,04121 | 0,04113 |
57 | 0,04278 | 0,04233 | 0,04211 | 0,04203 | 0,04196 |
58 | 0,04369 | 0,04321 | 0,04298 | 0,04290 | 0,04283 |
59 | 0,04464 | 0,04415 | 0,04391 | 0,04383 | 0,04374 |
60 | 0,04566 | 0,04514 | 0,04489 | 0,04480 | 0,04472 |
61 | 0,04673 | 0,04619 | 0,04592 | 0,04583 | 0,04575 |
62 | 0,04787 | 0,04730 | 0,04702 | 0,04693 | 0,04684 |
63 | 0,04908 | 0,04848 | 0,04819 | 0,04809 | 0,04799 |
64 | 0,05036 | 0,04973 | 0,04942 | 0,04932 | 0,04922 |
65 | 0,05173 | 0,05106 | 0,05074 | 0,05063 | 0,05052 |
66 | 0,05318 | 0,05248 | 0,05214 | 0,05203 | 0,05191 |
67 | 0,05474 | 0,05399 | 0,05363 | 0,05351 | 0,05339 |
68 | 0,05639 | 0,05560 | 0,05522 | 0,05509 | 0,05496 |
69 | 0,05815 | 0,05732 | 0,05691 | 0,05677 | 0,05664 |
70 | 0,06003 | 0,05914 | 0,05870 | 0,05856 | 0,05841 |
71 | 0,06202 | 0,06107 | 0,06061 | 0,06045 | 0,06030 |
Il coefficiente di conversione in rendita viene individuato applicando una correzione all’età a scadenza dell’aderente, in base all’anno di nascita, come indicato nella seguente tabella:
Generazione dei nati | Correzione dell'età |
Dal 1927 al 1938 | +3 |
Dal 1939 al 1947 | +2 |
Dal 1948 al 1957 | +1 |
Dal 1958 al 1966 | 0 |
Dal 1967 al 1977 | -1 |
I coefficienti di conversione, relativi alle rimanenti tipologie di prestazioni pensionistiche di cui all’art.11 delle condizioni generali di contratto, sono calcolati per età, periodicità di pagamento e tipologia di rendita scelta e sono depositati presso la sede di Arca Vita S.p.A.. All’atto della richiesta della prestazione pensionistica la Compagnia porterà a conoscenza dell’aderente l’ammontare di prestazione relativo alle diverse opzioni di rendita. In qualsiasi momento della vita del contratto, comunque, l’aderente potrà richiedere di conoscere la valorizzazione dei suddetti coefficienti.
4. Basi di determinazione dei coefficienti di conversione
Tutti i coefficienti di conversione sono calcolati applicando le seguenti basi tecniche:
I. Basi demografiche
Le probabilità di sopravvivenza vengono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità, indifferenziata per sesso, denominata A62I come elaborata dall’ANIA con ipotesi di presenza del sesso femminile nella misura del 40%.
II. Basi finanziarie
Tasso di interesse dello 0% annuo composto posticipato.
Poiché le ipotesi su cui si basa il calcolo dei coefficienti di conversione abbracciano un lunghissimo arco di tempo, Arca Vita S.p.A. si riserva il diritto di variare in futuro le basi tecniche di calcolo dei coefficienti stessi, in funzione dei risultati tecnici constatati sul portafoglio di polizze o in caso di evoluzione della mortalità attesa in base alle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da un altro qualificato organismo pubblico e comunque non negli ultimi tre anni di contratto prima della percezione della prestazione pensionistica e neppure in corso di erogazione della prestazione pensionistica stessa.
5. Caricamenti applicati
a) costi di gestione
Ai fini della determinazione della misura di rivalutazione da utilizzare per il calcolo della rivalutazione annuale della rendita erogata, Arca Vita S.p.A sottrae una commissione dell’1,2 al valore relativo dell’aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione “OSCAR 100%”.
b) costi di erogazione della rendita
Il caricamento per il pagamento della rendita, incluso nel corrispondente coefficiente di conversione, è pari allo 0,5%.
6. Criteri di adeguamento
La rendita assicurata viene rivalutata il 31/12 di ogni anno in base ai risultati conseguiti dalla gestione separata “OSCAR 100%”, A tal fine Arca Vita S.p.A. gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata “OSCAR 100%” attività di importo non inferiore alle riserve matematiche relative all’insieme delle posizioni assicurative collegate alla suddetta gestione. La misura di rivalutazione è pari al 100% del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata “OSCAR 100%” al netto della commissione di cui al precedente punto 5., lettera a). Il tasso annuo di rendimento finanziario verrà dichiarato da Arca Vita S.p.A. entro il 31/12 di ogni anno. La rendita annua rivalutata il 31/12 dell’anno di accesso alla prestazione pensionistica da parte dell’aderente sarà ottenuta rivalutando la rendita iniziale su base composta per il periodo compreso tra la data di decorrenza ed il 31/12 stesso, sulla base della misura di rivalutazione indicata al precedente punto 5., lettera a). La rendita annua rivalutata il 31/12 degli anni successivi sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione relativa all’anno successivo, al netto delle imposte di legge.
7. Tasse, bolli ed imposte
Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia in fase di conversione da capitale maturato in rendita sia in fase di erogazione sulla rendita convenuta, sono a carico dell’aderente.
Regolamento dei fondi interni
Art. 1 - Istituzione e denominazione dei fondi interni
Arca Vita S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in fondi interni, denominati “POWER”, “MEDIUM” e “CONTROL”.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le risorse dei fondi interni “POWER”, “MEDIUM” e “CONTROL”, costituiscono patrimonio separato ed autonomo, con gli effetti di cui all’art. 2117 c.c., riconoscendo le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.
Art. 2 - Scopo dei fondi interni
Lo scopo dei fondi interni è di realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un contratto espresso in quote del fondo interno prescelto.
I fondi interni collegati al contratto sono tre; il numero dei fondi interni collegati al contratto potrà variare nel corso del tempo, o a seguito della messa a disposizione di nuovi comparti o gestioni separate o a seguito di operazioni di fusioni, regolamentate al successivo art. 4. Arca Vita S.p.A. può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia stessa.
Arca Vita S.p.A. assume l’esclusiva responsabilità nei confronti dell’aderente per l’attività di gestione del fondo.
Art. 3 - Caratteristiche dei fondi interni
Nelle descrizioni che seguono, viene indicata per il fondo interno la classe di rischio connessa all’investimento. La classe di rischio viene determinata in base alla volatilità annua attesa del fondo e viene individuata tramite degli intervalli di volatilità descritti nella tabella sottostante.
Profilo di rischio | Volatilità (banda di oscillazione) |
Basso | 0,01% - 0,49% |
Medio-Basso | 0,50% - 1,59% |
Medio | 1,60% - 3,99% |
Medio-Alto | 4,00% - 9,99% |
Alto | 10,00% - 24,99% |
Molto Alto | 25% e oltre |
3.1. Fondo interno “POWER”
3.1.1 Obiettivi del fondo e profilo di rischio
Il fondo “POWER” si pone come finalità l’investimento prevalente sui mercati azionari globali e con un limitato investimento sui mercati monetari e obbligazionari. Il fondo si rivolge dunque ad un investitore che mira ad accrescere in modo rilevante il valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo e che è disposto a sostenere il livello di rischio elevato tipico di questo genere di investimenti. Il profilo di rischio è di tipo alto.
3.1.2 Parametro oggettivo di riferimento del fondo (benchmark)
Allo scopo di confrontare il rendimento del fondo con un indice di mercato rappresentativo del fondo stesso, viene individuato un indice di riferimento. Gli indici che compongono il parametro oggettivo di riferimento del fondo sono i seguenti:
Descrizione | % |
ML UME Corpo & Large Cap | 1,25% |
JPM EMU Aggregate (Tutte le scadenze) | 9,96% |
JPM Euro 3 mesi | 5,00% |
JPM (Titoli di Stato) USA | 1,25% |
MSCI USA | 31,37% |
MSCI Giappone | 4,13% |
MSCI Pacifico ex Giappone | 4,12% |
MSCI Europa | 41,27% |
MSCI Emerging Market Free | 1,65% |
E’ previsto che l’indice di riferimento venga sottoposto a revisione una volta ogni tre anni. La politica di investimento del fondo interno e delle relative scelte di portafoglio non si propone di replicare la composizione dell’indice di riferimento. Per tale ragione il rendimento del fondo può discostarsi anche in maniera significativa dal rendimento dell’indice prescelto; quest’ultimo pertanto costituisce solo uno strumento di confronto per il risultato ottenuto dal fondo interno.
3.1.3 Tipologie e caratteristiche delle attività del fondo
Il Comparto può investire nelle seguenti categorie di attività finanziarie:
- OICR armonizzati;
- titoli di Stato, emissioni di Enti Sovranazionali e titoli obbligazionari;
- titoli azionari quotati su mercati regolamentati senza vincoli di capitalizzazione dimensione, settore di appartenenza della Società Emittente;
- strumenti monetari che rientrino nelle seguenti tipologie: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
Gli investimenti in OICR sono effettuati nei confronti degli emittenti che consentono l’accesso alle informazioni sulle strategie poste in essere dal Gestore delegato e sulla struttura dei costi degli strumenti finanziari utilizzati. La Società Istitutrice deve disporre di flussi informativi sufficienti ad una adeguata valutazione dell’investimento effettuato ed alla predisposizione delle segnalazioni statistiche di vigilanza.
Non è consentito l’investimento in OICR che prevedano commissioni di entrata, commissioni di uscita e/o periodi di lock up.
L’investimento diretto in strumenti derivati (non tramite OICR), coerentemente con il profilo di rischio - rendimento del Comparto, avviene per finalità di riduzione del rischio d’investimento o di efficiente gestione e si rivolge generalmente verso strumenti quotati, in quanto tale caratteristica consente di limitare sia i rischi operativi, sia i rischi connessi alla scarsa liquidabilità, alla difficoltà di valutazione e alla limitata trasparenza di tali strumenti. La percentuale di investimento in eventuali strumenti derivati non quotati, sarà residuale rispetto al totale del Portafoglio. Le vendite di divisa a termine a scopo di copertura e i successivi eventuali acquisti a termine per chiusura della copertura stesse possono essere effettuate sul mercato O.T.C..
E’ consentito l’investimento in OICR che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una più efficiente gestione.
Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti emessi/gestiti da Società del gruppo di appartenenza della Società Istitutrice. In questo caso la Società Istitutrice garantisce che tali investimenti siano effettuati alle migliori condizioni possibili per l’aderente con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura degli stessi.
Nell’attività di gestione del Portafoglio, il rating, quando utilizzato, non viene applicato in modo esclusivo o meccanico, ma vengono effettuate valutazioni più ampie in base ad informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo.
3.1.4 Limiti di investimento, stile di gestione e controllo del rischio
I limiti di investimento propri del fondo interno “POWER” e che caratterizzano lo stile di gestione dello stesso sono definiti mediante la metodologia del Relative-Var.
Con questa metodologia viene stabilita una allocazione di riferimento nelle diverse asset class che trae origine dalla composizione dell’indice di riferimento di cui al punto 3.1.2 e che ha, quali asset ammissibili, gli asset previsti al punto 3.1.3 che coprono i sotto-indici dell’indice di riferimento e con pesi pari a quelli dell’indice di riferimento stesso e che è pertanto riassumibile nella tabella che segue:
Strumenti finanziari | % |
Titoli azionari, OICR azionari e derivati di natura azionaria | 82,54% |
di cui: - area Europa | 41,27% |
- area USA | 31,37% |
- area Giappone | 4,13% |
- area Pacific ex Japan | 4,12% |
- area Emerging Markets | 1,65% |
Titoli obbligazionari, OICR obbligazionari e derivati di natura obbligazionaria. | 12,46% |
di cui: - area USA non Corporate | 1,25% |
- area Europa non Corporate | 9,96% |
- Corporate | 1,25% |
Strumenti del mercato monetario, OICR monetari e Cash | 5,00% |
Questa allocazione di riferimento assume il ruolo di allocazione strategica rispetto alla quale il gestore, attraverso le proprie scelte di allocazione tattica, può discostarsi, ma solo in misura limitata, essendo tale scostamento contingentato in funzione del predefinito valore di rischio di sottoperformance (detto Relative-Var) che viene tollerato rispetto alla performance dell’indice di riferimento in un arco temporale prefissato e con un livello di confidenza molto elevato.
Per il fondo interno “POWER” viene prefissato un livello di Relative-Var dello 0,90% su base settimanale con un livello di confidenza del 95%, il che significa che le scelte di scostamento che il gestore può adottare rispetto a quelle rappresentate nella tabella devono essere tali da comportare una performance al lordo delle commissioni dirette del fondo che nel 95% dei casi è superiore a quella dell’indice di riferimento o tutt’al più inferiore ma solo entro il limite dello 0,90% su base settimanale.
Le allocazioni tattiche così ottenute e che dipendono dal livello ex-ante di volatilità delle singole asset class, dalle correlazioni che tempo per tempo sussistono e dalle view del gestore, vengono monitorate ex-post verificando che effettivamente nel 95% dei casi hanno prodotto performance in linea con il livello di Relative-Var prefissato.
3.1.5 Determinazione del valore della quota del fondo
ll valore unitario delle quote del fondo è determinato da Arca Vita S.p.A. mensilmente, l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Il patrimonio netto del fondo risulta dalla valorizzazione delle attività, al netto delle eventuali passività, secondo le seguenti modalità:
- Il valore netto del fondo interno è determinato in base ai valori di mercato di attività e passività, entrambi riferiti allo stesso giorno di valutazione o al primo giorno utile precedente.
- Il valore delle disponibilità in deposito, dei crediti, degli interessi maturati è rappresentato dall’intero valore nominale degli stessi, salvo che l’incasso dell’importo sia ritenuto improbabile, in tal caso da tale valore sarà dedotto un importo ritenuto adeguato per rifletterne il valore reale.
- Il valore degli strumenti finanziari quotati o negoziati in mercati regolamentati sarà quello relativo all’ultima quotazione disponibile nel giorno di valutazione.
- Il valore degli investimenti in quote di OICR sarà quello relativo all’ultimo NAV (Net Asset Value) disponibile nel giorno di valutazione.
- Nel caso di attività non quotate in borsa od in altro mercato regolamentato la valutazione sarà basata sul presumibile valore di realizzo determinato in buona fede e secondo criteri di prudenza.
La valorizzazione viene effettuata mensilmente. Nella determinazione del patrimonio netto si tiene inoltre conto degli oneri di pertinenza del fondo indicati all’art. 3.1.8 del presente regolamento. Arca Vita S.p.A. provvede al calcolo del valore unitario delle quote dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. In caso di eventi di rilevanza eccezionale per i fondi interni e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più strumenti finanziari o quote di OICR, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi del fondo, Arca Vita S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la valutazione del fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.
3.1.6 Pubblicazione del valore delle quote
Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet di Arca Vita S.p.A. all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
3.1.7 Credito d’imposta
I crediti d’imposta maturati sulle attività del fondo vengono attribuiti interamente al fondo stesso.
L’attribuzione al fondo interno avverrà nel momento in cui tali crediti si manifestano e cioè per gli utili da negoziazione sui fondi, al momento del realizzo, mentre per gli utili non realizzati, al 31/12 di ogni anno.
3.1.8 Spese del fondo
Nel valore mensile delle quote del fondo sono imputate e detratte le seguenti spese:
• Spese che gravano sul patrimonio del fondo come commissione di gestione
a) la commissione annua di gestione, pari a 1,95%, viene calcolata pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.
• Altre spese che gravano sul patrimonio del fondo:
b) le imposte e le tasse a carico del fondo;
c) gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività d’impiego delle risorse. Gli oneri inerenti la compravendita di titoli e di quote di OICR emessi, promossi o gestiti da società del gruppo non saranno fatti gravare sul fondo;
d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – ai sensi di legge;
e) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP;
f) le eventuali spese legali e giudiziarie relative sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti.
Le suddette spese, trattenute da Arca Vita S.p.A. dal valore delle quote del fondo, vengono calcolate pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.
Qualora il patrimonio del fondo interno venga investito in quote di OICR, su questo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dagli stessi OICR.
Le commissioni di gestione applicate dagli stessi OICR saranno pertanto giornalmente riaccreditate in maniera integrale dalla Compagnia al fondo interno.
3.2 Fondo interno “MEDIUM”
3.2.1 Obiettivi del fondo e profilo di rischio
Il fondo “MEDIUM” si pone come finalità l’investimento dinamico prevalentemente sui mercati azionari globali ed, in misura minore, sui mercati obbligazionari e monetari. Il fondo si rivolge dunque ad un investitore che mira ad accrescere in modo significativo il valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo. Il profilo di rischio è di tipo alto.
3.2.2 Parametro oggettivo di riferimento del fondo (benchmark)
Allo scopo di confrontare il rendimento del fondo con un indice di mercato rappresentativo del fondo stesso, viene individuato un indice di riferimento. Gli indici che compongono il parametro di riferimento del fondo sono i seguenti:
Descrizione | % |
ML UME Corpo & Large Cap | 3,42% |
JPM EMU Aggregate (Tutte le scadenza) | 27,39% |
JPM Euro 3 mesi | 5,00% |
JPM (Titoli di Stato) USA | 3,42% |
MSCI USA | 23,09% |
MSCI Giappone | 3,04% |
MSCI Pacifico ex Giappone | 3,04% |
MSCI Europa | 30,38% |
MSCI Emerging Market Free | 1,22% |
E’ previsto che l’indice di riferimento venga sottoposto a revisione una volta ogni tre anni. La politica di investimento del fondo interno e delle relative scelte di portafoglio non si propone di replicare la composizione dell’indice di riferimento. Per tale ragione il
rendimento del fondo può discostarsi anche in maniera significativa dal rendimento dell’indice prescelto; quest’ultimo pertanto costituisce solo uno strumento di confronto per il risultato ottenuto dal fondo interno.
3.2.3 Tipologie e caratteristiche delle attività del fondo
Il Comparto può investire nelle seguenti categorie di attività finanziarie:
- OICR armonizzati;
- titoli di Stato, emissioni di Enti Sovranazionali e titoli obbligazionari;
- titoli azionari quotati su mercati regolamentati senza vincoli di capitalizzazione dimensione, settore di appartenenza della Società Emittente;
- strumenti monetari che rientrino nelle seguenti tipologie: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
Gli investimenti in OICR sono effettuati nei confronti degli emittenti che consentono l’accesso alle informazioni sulle strategie poste in essere dal Gestore delegato e sulla struttura dei costi degli strumenti finanziari utilizzati. La Società Istitutrice deve disporre di flussi informativi sufficienti ad una adeguata valutazione dell’investimento effettuato ed alla predisposizione delle segnalazioni statistiche di vigilanza.
Non è consentito l’investimento in OICR che prevedano commissioni di entrata, commissioni di uscita e/o periodi di lock up.
L’investimento diretto in strumenti derivati (non tramite OICR), coerentemente con il profilo di rischio - rendimento del Comparto, avviene per finalità di riduzione del rischio d’investimento o di efficiente gestione e si rivolge generalmente verso strumenti quotati, in quanto tale caratteristica consente di limitare sia i rischi operativi, sia i rischi connessi alla scarsa liquidabilità, alla difficoltà di valutazione e alla limitata trasparenza di tali strumenti. La percentuale di investimento in eventuali strumenti derivati non quotati, sarà residuale rispetto al totale del Portafoglio. Le vendite di divisa a termine a scopo di copertura e i successivi eventuali acquisti a termine per chiusura della copertura stesse possono essere effettuate sul mercato O.T.C..
E’ consentito l’investimento in OICR che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una più efficiente gestione.
Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti emessi/gestiti da Società del gruppo di appartenenza della Società Istitutrice. In questo caso la Società Istitutrice garantisce che tali investimenti siano effettuati alle migliori condizioni possibili per l’aderente con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura degli stessi.
Nell’attività di gestione del Portafoglio, il rating, quando utilizzato, non viene applicato in modo esclusivo o meccanico, ma vengono effettuate valutazioni più ampie in base ad informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo.
3.2.4 Limiti di investimento, stile di gestione e controllo del rischio
I limiti di investimento propri del fondo interno “MEDIUM” e che caratterizzano lo stile di gestione dello stesso sono definiti mediante la metodologia del Relative-Var.
Con questa metodologia viene stabilita una allocazione di riferimento nelle diverse asset class che trae origine dalla composizione dell’indice di riferimento di cui al punto 3.2.2 e che ha, quali asset ammissibili, gli asset previsti al punto 3.2.3 che coprono i sotto-indici dell’indice di riferimento e con pesi pari a quelli dell’indice di riferimento stesso e che è pertanto riassumibile nella tabella che segue:
Strumenti finanziari | % |
Titoli azionari, OICR azionari e derivati di natura azionaria | 60,77% |
di cui: - area Europa | 30,38% |
- area USA | 23,09% |
- area Giappone | 3,04% |
- area Pacific ex Japan | 3,04% |
- area Emerging Markets | 1,22% |
Titoli obbligazionari, OICR obbligazionari e derivati di natura obbligazionaria | 34,23% |
di cui: - area USA non Corporate | 3,42% |
- area Europa non Corporate | 27,39% |
- Corporate | 3,42% |
Strumenti del mercato monetario, OICR monetari e Cash | 5,00% |
Questa allocazione di riferimento assume il ruolo di allocazione strategica rispetto alla quale il gestore, attraverso le proprie scelte di allocazione tattica, può discostarsi, ma solo in misura limitata, essendo tale scostamento contingentato in funzione del predefinito valore di rischio di sottoperformance (detto Relative-Var) che viene tollerato rispetto alla performance dell’indice di riferimento in un arco temporale prefissato e con un livello di confidenza molto elevato.
Per il fondo interno “MEDIUM” viene prefissato un livello di Relative-Var dello 0,70% su base settimanale con un livello di confidenza del 95%, il che significa che le scelte di scostamento che il gestore può adottare rispetto a quelle rappresentate nella tabella devono essere tali da comportare una performance al lordo delle commissioni dirette del fondo che nel 95% dei casi è superiore a quella dell’indice di riferimento o tutt’al più inferiore ma solo entro il limite dello 0,70% su base settimanale.
Le allocazioni tattiche così ottenute e che dipendono dal livello ex-ante di volatilità delle singole asset class, dalle correlazioni che tempo per tempo sussistono e dalle view del gestore, vengono monitorate ex-post verificando che effettivamente nel 95% dei casi hanno prodotto performance in linea con il livello di Relative-Var prefissato.
3.2.5 Determinazione del valore della quota del fondo
ll valore unitario delle quote del fondo è determinato da Arca Vita S.p.A. mensilmente, l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Il patrimonio netto del fondo risulta dalla valorizzazione delle attività, al netto delle eventuali passività, secondo le seguenti modalità:
- Il valore netto del fondo interno è determinato in base ai valori di mercato di attività e passività, entrambi riferiti allo stesso giorno di valutazione o al primo giorno utile precedente.
- Il valore delle disponibilità in deposito, dei crediti, degli interessi maturati è rappresentato dall’intero valore nominale degli stessi, salvo che l’incasso dell’importo sia ritenuto improbabile, in tal caso da tale valore sarà dedotto un importo ritenuto adeguato per rifletterne il valore reale.
- Il valore degli strumenti finanziari quotati o negoziati in mercati regolamentati sarà quello relativo all’ultima quotazione disponibile nel giorno di valutazione.
- Il valore degli investimenti in quote di OICR sarà quello relativo all’ultimo NAV (Net Asset Value) disponibile nel giorno di valutazione.
Nel caso di attività non quotate in borsa od in altro mercato regolamentato la valutazione sarà basata sul presumibile valore di realizzo determinato in buona fede e secondo criteri di prudenza.
La valorizzazione viene effettuata mensilmente. Nella determinazione del patrimonio netto si tiene inoltre conto degli oneri di pertinenza del fondo indicati all’art. 3.2.8 del presente regolamento. Arca Vita S.p.A. provvede al calcolo del valore unitario delle quote dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al
giorno di valorizzazione. In caso di eventi di rilevanza eccezionale per i fondi interni e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più strumenti finanziari o quote di OICR, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi del fondo, Arca Vita S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la valutazione del fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.
3.2.6 Pubblicazione del valore delle quote
Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet di Arca Vita S.p.A. all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
3.2.7 Credito d’imposta
I crediti d’imposta maturati sulle attività del fondo vengono attribuiti interamente al fondo stesso.
L’attribuzione al fondo interno avverrà nel momento in cui tali crediti si manifestano e cioè per gli utili da negoziazione sui fondi, al momento del realizzo, mentre per gli utili non realizzati, al 31/12 di ogni anno.
3.2.8 Spese del fondo
Nel valore mensile delle quote del fondo sono imputate e detratte le seguenti spese:
• Spese che gravano sul patrimonio del fondo come commissione di gestione
a) la commissione annua di gestione, pari a 1,75%, viene calcolata pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.
• Altre spese che gravano sul patrimonio del fondo:
b) le imposte e le tasse a carico del fondo;
c) gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività d’impiego delle risorse. Gli oneri inerenti la compravendita di titoli e di quote di OICR emessi, promossi o gestiti da società del gruppo non saranno fatti gravare sul fondo;
d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – ai sensi di legge;
e) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP;
f) le eventuali spese legali e giudiziarie relative sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti.
Le suddette spese, trattenute da Arca Vita S.p.A. dal valore delle quote del fondo, vengono calcolate pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.
Qualora il patrimonio del fondo interno venga investito in quote di OICR, su questo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dagli stessi OICR.
Le commissioni di gestione applicate dagli stessi OICR saranno pertanto giornalmente riaccreditate in maniera integrale dalla Compagnia al fondo interno.
3.3 Fondo interno “CONTROL”
3.3.1 Obiettivi del fondo e profilo di rischio
Il fondo “CONTROL” si pone come finalità l’investimento prevalente sui mercati obbligazionari e monetari con un limitato investimento sui mercati azionari. Si prefigge quindi la moderata crescita del valore delle quote in un orizzonte temporale di medio periodo. Il fondo si rivolge dunque ad un investitore che mira ad ottenere dei rendimenti moderati nel medio periodo con una contenuta propensione al rischio.
Il profilo di rischio è di tipo medio-alto.
3.3.2 Parametro oggettivo di riferimento del fondo (benchmark)
Allo scopo di confrontare il rendimento del fondo con un indice di mercato rappresentativo del fondo stesso, viene individuato un indice di riferimento. Gli indici che compongono il parametro oggettivo di riferimento del fondo sono i seguenti:
Descrizione | % |
ML UME Corpo & Large Cap | 6,44% |
JPM EMU Aggregate (Tutte le scadenze) | 51,56% |
JPM Euro 3 mesi | 17,79% |
JPM (Titoli di Stato) USA | 6,44% |
MSCI USA | 6,75% |
MSCI Giappone | 0,89% |
MSCI Pacifico ex Giappone | 0,89% |
MSCI Europa | 8,88% |
MSCI Emerging Market Free | 0,36% |
E’ previsto che l’indice di riferimento venga sottoposto a revisione una volta ogni tre anni. La politica di investimento del fondo interno e delle relative scelte di portafoglio non si propone di replicare la composizione dell’indice di riferimento. Per tale ragione il rendimento del fondo può discostarsi anche in maniera significativa dal rendimento dell’indice prescelto; quest’ultimo pertanto costituisce solo uno strumento di confronto per il risultato ottenuto dal fondo interno.
3.3.3 Tipologie e caratteristiche delle attività del fondo
Il Comparto può investire nelle seguenti categorie di attività finanziarie:
- OICR armonizzati;
- titoli di Stato, emissioni di Enti Sovranazionali e titoli obbligazionari;
- titoli azionari quotati su mercati regolamentati senza vincoli di capitalizzazione dimensione, settore di appartenenza della Società Emittente;
- strumenti monetari che rientrino nelle seguenti tipologie: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
Gli investimenti in OICR sono effettuati nei confronti degli emittenti che consentono l’accesso alle informazioni sulle strategie poste in essere dal Gestore delegato e sulla struttura dei costi degli strumenti finanziari utilizzati. La Società Istitutrice deve disporre di flussi informativi sufficienti ad una adeguata valutazione dell’investimento effettuato ed alla predisposizione delle segnalazioni statistiche di vigilanza.
Non è consentito l’investimento in OICR che prevedano commissioni di entrata, commissioni di uscita e/o periodi di lock up.
L’investimento diretto in strumenti derivati (non tramite OICR), coerentemente con il profilo di rischio - rendimento del Comparto, avviene per finalità di riduzione del rischio d’investimento o di efficiente gestione e si rivolge generalmente verso strumenti quotati, in quanto tale caratteristica consente di limitare sia i rischi operativi, sia i rischi connessi alla
scarsa liquidabilità, alla difficoltà di valutazione e alla limitata trasparenza di tali strumenti. La percentuale di investimento in eventuali strumenti derivati non quotati, sarà residuale rispetto al totale del Portafoglio. Le vendite di divisa a termine a scopo di copertura e i successivi eventuali acquisti a termine per chiusura della copertura stesse possono essere effettuate sul mercato O.T.C..
E’ consentito l’investimento in OICR che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una più efficiente gestione.
Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti emessi/gestiti da Società del gruppo di appartenenza della Società Istitutrice. In questo caso la Società Istitutrice garantisce che tali investimenti siano effettuati alle migliori condizioni possibili per l’aderente con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura degli stessi.
Nell’attività di gestione del Portafoglio, il rating, quando utilizzato, non viene applicato in modo esclusivo o meccanico, ma vengono effettuate valutazioni più ampie in base ad informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo.
3.3.4 Limiti di investimento, stile di gestione e controllo del rischio
I limiti di investimento propri del fondo interno “CONTROL” e che caratterizzano lo stile di gestione dello stesso sono definiti mediante la metodologia del Relative-Var.
Con questa metodologia viene stabilita una allocazione di riferimento nelle diverse asset class che trae origine dalla composizione dell’indice di riferimento di cui al punto 3.3.2 e che ha, quali asset ammissibili, gli asset previsti al punto 3.3.3 che coprono i sotto-indici dell’indice di riferimento e con pesi pari a quelli dell’indice di riferimento stesso e che è pertanto riassumibile nella tabella che segue:
Strumenti finanziari | % |
Titoli azionari, OICR azionari e derivati di natura azionaria | 17,77% |
di cui: - area Europa | 8,88% |
- area USA | 6,75% |
- area Giappone | 0,89% |
- area Pacific ex Japan | 0,89% |
- area Emerging Markets | 0,36% |
Titoli obbligazionari, OICR obbligazionari e derivati di natura obbligazionaria | 64,44% |
di cui: - area USA non Corporate | 6,44% |
- area Europa non Corporate | 51,56% |
- Corporate | 6,44% |
Strumenti del mercato monetario, OICR monetari e Cash | 17,79% |
Questa allocazione di riferimento assume il ruolo di allocazione strategica rispetto alla quale il gestore, attraverso le proprie scelte di allocazione tattica, può discostarsi, ma solo in misura limitata, essendo tale scostamento contingentato in funzione del predefinito valore di rischio di sottoperformance (detto Relative-Var) che viene tollerato rispetto alla performance dell’indice di riferimento in un arco temporale prefissato e con un livello di confidenza molto elevato.
Per il fondo interno “CONTROL” viene prefissato un livello di Relative-Var dello 0,30% su base settimanale con un livello di confidenza del 95%, il che significa che le scelte di scostamento che il gestore può adottare rispetto a quelle rappresentate nella tabella devono essere tali da comportare una performance al lordo delle commissioni dirette del fondo che nel 95% dei casi è superiore a quella dell’indice di riferimento o tutt’al più inferiore ma solo entro il limite dello 0,30% su base settimanale.
Le allocazioni tattiche così ottenute e che dipendono dal livello ex-ante di volatilità delle singole asset class, dalle correlazioni che tempo per tempo sussistono e dalle view del gestore, vengono monitorate ex-post verificando che effettivamente nel 95% dei casi hanno prodotto performance in linea con il livello di Relative-Var prefissato.
3.3.5 Determinazione del valore della quota del fondo
ll valore unitario delle quote del fondo è determinato da Arca Vita S.p.A. mensilmente, l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Il patrimonio netto del fondo risulta dalla valorizzazione delle attività, al netto delle eventuali passività, secondo le seguenti modalità:
- Il valore netto del fondo interno è determinato in base ai valori di mercato di attività e passività, entrambi riferiti allo stesso giorno di valutazione o al primo giorno utile precedente.
- Il valore delle disponibilità in deposito, dei crediti, degli interessi maturati è rappresentato dall’intero valore nominale degli stessi, salvo che l’incasso dell’importo sia ritenuto improbabile, in tal caso da tale valore sarà dedotto un importo ritenuto adeguato per rifletterne il valore reale.
- Il valore degli strumenti finanziari quotati o negoziati in mercati regolamentati sarà quello relativo all’ultima quotazione disponibile nel giorno di valutazione.
- Il valore degli investimenti in quote di OICR sarà quello relativo all’ultimo NAV (Net Asset Value) disponibile nel giorno di valutazione.
- Nel caso di attività non quotate in borsa od in altro mercato regolamentato la valutazione sarà basata sul presumibile valore di realizzo determinato in buona fede e secondo criteri di prudenza.
La valorizzazione viene effettuata mensilmente. Nella determinazione del patrimonio netto si tiene inoltre conto degli oneri di pertinenza del fondo indicati all’art. 3.3.8 del presente regolamento. Arca Vita S.p.A. provvede al calcolo del valore unitario delle quote dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. In caso di eventi di rilevanza eccezionale per i fondi interni e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più strumenti finanziari o quote di OICR, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi del fondo, Arca Vita S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la valutazione del fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.
3.3.6 Pubblicazione del valore delle quote
Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito internet di Arca Vita S.p.A. all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
3.3.7 Credito d’imposta
I crediti d’imposta maturati sulle attività del fondo vengono attribuiti interamente al fondo stesso.
L’attribuzione al fondo interno avverrà nel momento in cui tali crediti si manifestano e cioè per gli utili da negoziazione sui fondi, al momento del realizzo, mentre per gli utili non realizzati, al 31/12 di ogni anno.
3.3.8 Spese del fondo
Nel valore mensile delle quote del fondo sono imputate e detratte le seguenti spese:
• Spese che gravano sul patrimonio del fondo come commissione di gestione
a) la commissione annua di gestione, pari a 1,45%, viene calcolata pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.
• Altre spese che gravano sul patrimonio del fondo:
b) le imposte e le tasse a carico del fondo;
c) gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività d’impiego delle risorse. Gli oneri inerenti la compravendita di titoli e di quote di OICR emessi, promossi o gestiti da società del gruppo non saranno fatti gravare sul fondo;
d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – ai sensi di legge;
e) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP;
f) le eventuali spese legali e giudiziarie relative sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti.
Le suddette spese, trattenute da Arca Vita S.p.A. dal valore delle quote del fondo, vengono calcolate pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione del fondo stesso.
Qualora il patrimonio del fondo interno venga investito in quote di OICR, su questo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dagli stessi OICR.
Le commissioni di gestione applicate dagli stessi OICR saranno pertanto giornalmente riaccreditate in maniera integrale dalla Compagnia al fondo interno.
Art. 4 - Fusione tra fondi interni
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto di un fondo interno diminuisca e sia inferiore ad un importo indicato dal consiglio di amministrazione della Compagnia come il livello minimo a cui il fondo interno può essere gestito in maniera economicamente efficiente, o qualora si verifichino cambiamenti nella situazione politica ed economica che influenzino il fondo interno, la Compagnia può deliberare la fusione del patrimonio di un fondo interno con il patrimonio di un altro fondo interno della Società, avente le stesse caratteristiche, in quel momento esistente ed attribuire le quote del fondo interno in questione come quote di un altro fondo interno. La fusione potrà essere attuata previa comunicazione all’aderente in cui verranno indicate le modalità operative e gli effetti per il contratto; l’aderente potrà riscattare il contratto manifestando la sua volontà alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione stessa. Il riscatto sarà esercitato con le modalità previste all’art.12 delle condizioni generali di contratto. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte dell’aderente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, procederà a trasferire il valore della polizza nel nuovo fondo. La determinazione del valore di polizza da trasferire verrà effettuata nel giorno di riferimento indicato nella sopra descritta comunicazione.
Art. 5 - Partecipanti ai fondi interni
Ai fondi interni possono partecipare le persone fisiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del fondo interno prescelto.
Art. 6 - Destinazione dei versamenti
L’aderente decide, nel rispetto delle condizioni generali di contratto, di destinare i versamenti effettuati al netto delle spese di adesione e di incasso in quote di uno o più tra i fondi interni denominati “POWER”, “MEDIUM” e “CONTROL”.
I capitali conferiti al fondo interno prescelto sono investiti da Arca Vita S.p.A. nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi.
Art. 7 - Revisione contabile
I fondi interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 8 del D.P.R. 31/3/1975 n.136, che attesta la rispondenza di ciascun fondo interno al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.
Art. 8 - Modifiche regolamentari
La Compagnia può modificare i criteri di investimento dei fondi interni esistenti nei seguenti casi:
1) quando sia necessario, a fronte di mutate esigenze gestionali, modificare i criteri di investimento, al fine di perseguire gli interessi degli assicurati e quindi adottando scelte diverse ma in senso più favorevole agli stessi
oppure
2) quando muti la normativa primaria e secondaria che disciplina gli attivi e gli investimenti dei fondi interni.
L’aderente che non accetti le modifiche dei criteri di investimento può riscattare il contratto comunicando la sua volontà alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione dalla stessa. Il riscatto sarà esercitato con le modalità previste all’art. 12 delle condizioni generali di contratto.
Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte dell’aderente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.
Regolamento della gestione interna separata “OSCAR 100%” denominata in Euro
1. Gestione separata “OSCAR 100%”
Arca Vita S.p.A. (di seguito la “Società”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta ed indicata nel seguito con il nome “OSCAR 100%”.
Il valore delle attività gestite (di seguito le “Attività”) non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione “OSCAR 100%” (di seguito le “Riserve”).
Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.
La gestione “OSCAR 100%” è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.
2. Politica di investimento
La politica di investimento delle Attività della gestione “OSCAR 100%” è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:
- valorizzazione della qualità dell’attivo in un’ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.
Le risorse della gestione “OSCAR 100%” sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011.
La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo1 delle Attività – appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:
A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire; A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;
A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili2: massimo 35% delle Riserve da coprire;
A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;
A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;
B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;
D) depositi (depositi bancari o presso altri entri creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.
La gestione “OSCAR 100%” può investire in attività emesse da controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le “Controparti Infragruppo”) nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.
1 Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell’impresa (vedi Art.8 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.
2 Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.
In conformità a quanto previsto da quest’ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragruppo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l’operatività con le Controparti Infragruppo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.
E’ possibile l’impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l’utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d’interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.
3. Determinazione del tasso annuo di rendimento
Il tasso annuo di rendimento finanziario di “OSCAR 100%” relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al rendimento finanziario lordo annuo di “OSCAR 100%” relativo al periodo di osservazione il cui termine (31 ottobre) cada nell’anno solare di riferimento. Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.
Il rendimento finanziario lordo annuo di “OSCAR 100%” si ottiene rapportandone il risultato finanziario di competenza dell’esercizio finanziario di certificazione alla giacenza media di “OSCAR 100%” nel corso del detto esercizio finanziario.
Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “OSCAR 100%”, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle Attività della gestione separata e di quelle relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione “OSCAR 100%” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.
Il rendimento della gestione “OSCAR 100%” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
4. Operazioni straordinarie
È espressamente previsto che la gestione “OSCAR 100%” possa formare oggetto, in tutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioni separate, nonché di scissione o di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da una gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.
5. Modifiche al regolamento
La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione “OSCAR 100%” in occasione delle operazioni di cui al precedente punto 4 o al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
6. Certificazione della gestione “Oscar 100%”
La gestione “OSCAR 100%” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.