CAPITOLATO SPECIALE
Università degli Studi di Genova
CAPITOLATO SPECIALE
Affidamento del Servizio di Cassa e dei servizi bancari accessori
Articolo primo
Oggetto del servizio
L’appalto, come meglio specificato nei successivi articoli e negli allegati tecnici, ha per oggetto la gestione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori per l’Università degli Studi di Genova, nel seguito detta “Università” da affidare ad un soggetto abilitato allo svolgimento di attività bancaria ai sensi dell’art.10 D.Lgs. n.385/93, nel seguito detto “Banca”.
Il servizio oggetto dell’appalto comprende:
a. i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi;
b. i servizi di riscossione;
c. la custodia e l’amministrazione di valori mobiliari di proprietà dell’Università o di terzi depositati nell’interesse dell’Università;
d. l’emissione e gestione della carta Multiservizi;
e. il servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi digitali;
f. i servizi on line
Comprende, inoltre, gli ulteriori servizi che l’Università potrà domandare alle condizioni dell’offerta:
g. gli eventuali anticipazioni di cassa
h. il rilascio di garanzie fideiussorie;
i. il conto corrente e di deposito titoli a favore dei dipendenti dell’Università;
Infine, a discrezione della Banca, potranno essere formulate offerte per uno o più servizi sotto indicati che i soggetti destinatari potranno domandare alle condizioni offerte:
j. conto corrente e di deposito titoli a favore degli studenti;
k. altri eventuali servizi che la Banca avrà segnalati nell’offerta e accettati dall’Università
I predetti servizi dovranno essere svolti in conformità alle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato speciale, dello Statuto e dei Regolamenti dell’Università nonché delle linee operative per la contabilità economico-patrimoniale nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx), della legge n.720 del 9/10/1984 e s.m.i. concernente l’istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici, dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e s.m.i., , della legge n.289 del 27/12/2002 (art.28 cc.3,4,5), del decreto MEF n.83361 del 6/7/2005 concernenti l’istituzione del codice SIOPE.
Articolo secondo
Conti correnti
Per l’effettuazione delle operazioni sopra descritte verrà istituito un conto intestato all’Ateneo e conti distinti per fondazioni, lasciti e premi. Potrà, inoltre, essere richiesta l’apertura di ulteriori conti distinti per gestioni particolari.
Il conto intestato all’Ateneo dovrà essere organizzato in “sottoconti” al solo fine dell’individuazione delle entrate delle strutture con autonomia di gestione (nel seguito dette “Strutture”) già esistenti o che verranno istituite in vigenza di servizio in cui si articola l’università, con esclusione di quelle oggetto di girofondi in Banca d’Italia.
Articolo terzo Caratteristiche di esecuzione del servizio
L’Università, oltre che presso le Aree dirigenziali della Direzione generale, opera presso le Strutture riportate nell’allegato tecnico n. 2. Eventuali modificazioni nell’organizzazione interna e nell'articolazione delle sedi dell'Ateneo non comporteranno alcuna variazione delle condizioni contrattuali.
La Banca renderà disponibile il servizio di cassa in tutti i giorni lavorativi per le Banche e nei locali delle agenzie indicate in sede di offerta.
Tutte le agenzie dovranno essere idonee a consentire un regolare svolgimento del servizio ed al loro interno dovrà funzionare almeno uno sportello bancario abilitato ad effettuare tutte le operazioni.
L’Istituto Cassiere dovrà fin dall’inizio del servizio garantire la gestione dell’ordinativo informatico, le cui caratteristiche verranno dettagliate nell’allegato tecnico n° 4 e dovrà altresì, a partire dalla medesima data, mettere a disposizione dell’Università un servizio di Home Banking per accedere a tutte le informazioni sulla situazione di cassa nonché ai dati sulle riscossioni e sui pagamenti effettuati.
Il servizio dovrà essere adeguato anche in termini di personale appositamente dedicato al medesimo, con esperienza nella gestione di servizi di cassa, e dovrà risultare appropriato numericamente e professionalmente alle esigenze.
L’Università ha la facoltà di pretendere i necessari adeguamenti qualora ravvisi difformità rispetto ai requisiti di cui ai commi precedenti, pena la risoluzione per inadempimento.
Articolo quarto
Valore complessivo stimato del contratto
Ai fini dell’art. 29 del D. Lgs. 163/06, il valore stimato dell'appalto è pari a Euro 194.320,00, come risulta dalla tabella degli oneri riportati nell’allegato tecnico n° 6. Si precisa che l’importo è calcolato in via presunta e non impegna l’Università al rispetto delle quantità elencate nella tabella di seguito.
Articolo quinto
Modalità di aggiudicazione della gara
Il servizio sarà affidato mediante procedura aperta e verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163 del 12/4/2006, sulla base dei elementi di valutazione, riportati in allegato tecnico 5.
L’offerta dovrà contenere a pena di esclusione tutti gli elementi di valutazione, elencati in allegato 5.
Articolo sesto Vincoli obbligatori all'offerta
Rispetto agli elementi di valutazione, riportati in allegato 5, sono posti i seguenti vincoli obbligatori, pena l’esclusione dalla gara:
• L’erogazione gratuita del servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi digitali. Qualora fosse proposto altro conservatore, rispetto a quello attualmente in uso, l’avvio dei servizio di Tesoreria dovrà comprendere la migrazione dei dati esistenti;
• La continuità operativa dei servizi on line, come dettagliato nel successivo articolo;
• La periodicità massima per la liquidazione degli interessi: trimestrale;
• La commissione per custodia e amministrazione titoli: gratuita;
• I bonifici verso l’Italia: gratuiti;
• I bonifici verso l’area Euro: gratuiti;
• I pagamenti mediante assegno: gratuiti, salvo il rimborso delle spese postali;
• Il tasso di interesse (attivo e passivo) rapportato all’Euribor a tre mesi, base annua 365 giorni, del terzo giorno lavorativo precedente l’inizio di ciascun trimestre solare
• La valuta massima applicata per il versamento di assegni bancari e circolari: un giorno per assegni su piazza e tre giorni fuori piazza e assegni postali;
• La valuta applicata alle riscossioni ed ai pagamenti in Italia ed area Euro: valuta del giorno dell’operazione (zero giorni);
• La presenza di almeno uno sportello in ciascuno dei capoluoghi di provincia della Liguria, operativo o che la Banca si impegna a rendere operativo con nuove aperture od accordi con altre banche prima dell’inizio del rapporto contrattuale con l’Università, presso le quali sarà possibile eseguire operazioni di cassa a favore di personale universitario, studenti, assegnisti, borsisti italiani o stranieri (in particolare per coloro che non dispongono di c/c bancari).
• Aver aderito quale "prestatore del servizio di pagamento" del Nodo dei pagamenti PA
• Il costo annuale di utilizzo del Pos virtuale pari a zero e commissioni di incasso a carico degli studenti pari a euro 2,50.
• La gratuità dell’attivazione e della gestione della carta Multiservizi per gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Genova.
Articolo settimo Servizi on line
Per i servizi on line si intendono almeno i seguenti:
1. Servizio di profilazione dell’utenza abilitata alla gestione degli ordinativi sul conto unico dell’amministrazione centrale in modo che venga garantita la gestione completa degli ordinativi di propria competenza;
2. Servizio di firma degli ordinativi sul sistema della banca, attraverso i certificati di firma in uso all’università, secondo il workflow che potrà essere ad un solo livello o a più livelli;
3. Servizio di consultazione (tramite interfaccia on line e reportistica da descrivere inseguito);
4. Import/export di file secondo formati standard e/o concordati;
5. Servizio di firma dei flussi degli “stipendi” sul sistema della Banca. In alternativa la banca deve essere in grado di ricevere il flusso in oggetto già firmato.
6. Servizio di riscossione tasse universitarie (come descritto nell’articolo 16)
Per l'esecuzione delle operazioni di competenza connesse al servizio di cassa, la Banca dovrà garantire i suddetti servizi on line, senza oneri aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per l’Università, come dettagliato nell’allegato 4.
Per l’avvio dell’erogazione dei servizi on line e per la manutenzione evolutiva e migliorativa degli stessi, l’ Università richiede obbligatoriamente la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l’Istituto cassiere. Quest’ultimo deve rendere disponibile competenze relative alla progettazione, alla realizzazione (comprese le integrazioni) e test dei servizi on line richiesti. Tale gruppo di lavoro dovrà essere attivato alla stipula del contratto ed essere disponibile per tutta la durata contrattuale, in un numero adeguato di unità di persone.
Articolo ottavo
Rapporti con la Tesoreria dello Stato
La Banca dovrà provvedere alle comunicazioni e gli adempimenti a carico del servizio di cassa previsti dal sistema di Tesoreria Unica e dal sistema dei codici SIOPE, verificandone la corretta ricezione da parte della Banca d’Italia, secondo le prescrizioni della normativa citata nell’articolo primo del presente capitolato.
Articolo nono Rappresentanza e firma dei documenti contabili
L’Università provvederà a comunicare tempestivamente alla Banca i poteri di rappresentanza e di firma dei soggetti autorizzati e le successive variazioni.
Articolo decimo Riscossione delle Entrate
Alla Banca compete la riscossione di tutte le entrate.
La riscossione è da intendersi come pura e semplice esazione, svolta, cioè, senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione nei confronti dei debitori morosi.
Le entrate dell’Università saranno riscosse dalla Banca sulla base di ordinativi di incasso, firmati digitalmente dai soggetti autorizzati e trasmessi mediante collegamento telematico Gli ordinativi di incasso dovranno contenere tutti gli elementi previsti dai regolamenti dell’Università.
Le somme pervenute alla Banca per incassi mediate carta di credito dovranno essere messe a disposizione entro due giorni lavorativi senza oneri per l’Università, salve le commissioni d’incasso previste dall’offerta della banca (Pos fisico) nonché quelle di cui all’articolo sesto (Pos virtuale incasso tasse studentesche).
La Banca dovrà accettare, anche senza ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Università, rilasciandone ricevuta con l’indicazione della clausola “salvi i diritti dell’Università degli Studi di Genova”.
La Banca dovrà dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione Centrale/Strutture, delle somme pervenute, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’individuazione sia dei soggetti che hanno disposto i versamenti, sia delle causali, perché l’Università provveda all’emissione dell’ordinativo di incasso.
Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate dal Cassiere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza e trattenute su un apposito conto infruttifero.
La banca dovrà fornire riscontro informatico dell’esecuzione dell’ordinativo di incasso .
Articolo undicesimo Pagamento delle spese
Alla Banca compete il pagamento delle spese dell’Università, sulla base di ordinativi di pagamento, firmati digitalmente dai soggetti legittimati e trasmessi mediante collegamento telematico. Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere tutti gli elementi previsti dai regolamenti dell’Università.
Gli ordinativi di pagamento potranno essere variati unicamente per recepire eventuali modifiche alle modalità di pagamento o ai codici Siope. In tal caso dovranno essere espressamente approvate dai soggetti di cui al precedente articolo nono. I dati modificati rientrano tra quelli soggetti agli adempimenti indicati al precedente articolo ottavo.
Gli ordinativi di pagamento saranno ammessi al pagamento entro e non oltre un giorno lavorativo dall’invio telematico, fatti salvi eventuali casi di urgenza.
Il pagamento dei mandati potrà avvenire con le modalità indicate dai regolamenti dell’Università, tenuto conto che il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito per l’Università ed i suoi creditori, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge.
La banca dovrà fornire riscontro informatico dell’esecuzione dell’ordinativo di pagamento.
Il pagamento degli stipendi al personale dipendente dovrà essere accreditato, senza alcun onere di ogni natura e tipo né per il personale universitario, né per l’Università, sui conti correnti bancari dei beneficiari, anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con valuta fissa al 24 di ogni mese, ad eccezione dello stipendio del mese di dicembre la cui valuta deve essere in data 16 dicembre.
Nel caso in cui dette valute cadano di sabato o di domenica, o comunque in altra giornata festiva, le stesse devono essere anticipate alla giornata lavorativa immediatamente precedente.
I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa del conto corrente intestato all’Ateneo.
Gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre potranno essere commutati d’ufficio, secondo modalità stabilite fra le Parti, in assegni circolari non trasferibili, all’ordine del creditore.
Articolo dodicesimo Carte di credito aziendali
L’Università potrà utilizzare carte aziendali come strumento di pagamento e di incasso.
Le carte potranno essere fornite da aziende individuate dalle convenzioni CONSIP, da aziende specializzate nella fornitura di carte aziendali o dalla Banca.
L’emissione, la gestione annua e l’estratto conto delle carte non dovrà comportare alcun onere a carico dell’Università, salve le spese fiscali.
La valuta di addebito delle spese non dovrà essere precedente al giorno 15 del mese successivo.
Articolo tredicesimo Pagamenti a carte contabili
La Banca, previa comunicazione dell’Università, dovrà provvedere, senza attendere l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, al pagamento delle rate di ammortamento di eventuali mutui in scadenza nonché al pagamento di spese che, a insindacabile giudizio dell’Università, rivestano carattere di urgenza.
Le ricevute dei suddetti pagamenti costituiscono carte contabili giustificative dell’addebito effettuato dalla Banca all’Università, che dovrà emettere quanto prima i relativi ordinativi per la regolarizzazione contabile.
Nel caso di pagamenti correlati all’uso di carta di credito e di pagamenti di utenze e altre spese periodiche mediante ordini permanenti di addebito (delega R.I.D.) la Banca dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ateneo, delle somme pagate, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle causali, affinché l’Università provveda all’emissione dell’ ordinativo di pagamento.
Nell’eventualità che durante la gestione annuale si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che contemporaneamente l'università debba provvedere a pagamenti urgenti dovuti e non prorogabili, l'istituto cassiere si impegna, dietro adeguato preavviso, ad anticipare la somma necessaria al tasso di interesse previsto in offerta.
Articolo quattordicesimo Condizioni riservate agli studenti
La Banca dovrà aderire, per tutta la durata del contratto, alle iniziative promosse dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio attraverso le quali i giovani meritevoli, in possesso di determinati requisiti, possono ottenere forme di prestito per l’iscrizione ai corsi di studio universitari, anche post-laurea, finanziate da appositi Fondi di garanzia per il credito ai giovani (a solo titolo di esempio: pagamento tasse universitarie, iscrizioni ai corsi post- laurea, locazione immobili, ecc.).
La banca aderirà all’iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale apposita convenzione secondo lo schema tipo stabilito nel Protocollo d’intesa tra il Dipartimento stesso e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
L'Università e la Banca concorderanno le procedure per la verifica dei requisiti degli studenti con appositi protocolli d'intesa.
L'Università e la Banca potranno concordare, con successivi specifici accordi, altre forme di finanziamento agevolato (es. prestiti d’onore), anche personalizzate sulla base delle condizioni di merito degli studenti.
A tempestivo supporto del percorso di studi all'estero, la Banca concederà agli studenti fruitori di contributi di mobilità (“Erasmus +” e altri) un prefinanziamento collegato al contributo senza alcuna spesa di istruttoria ed a interessi zero.
A sostegno dei costi di iscrizione ai corsi di studio universitari (Laurea, Laurea Magistrale e corsi di studio post- laurea), la Banca concederà un finanziamento con durata da 6 a 72 mesi al tasso di interesse Euribor 6 mesi media mese precedente.
Per l'acquisto rateale dei libri di testo, la Banca concederà agli studenti un finanziamento con durata da 6 a 12 mesi con tasso di interesse zero (TAN 0%, TAEG 0%).
Articolo quindicesimo Pagamenti per l’estero
Gli ordini di pagamento per l’estero non SEPA vengono disposti e firmati dai soggetti di cui al precedente articolo nono, utilizzando specifica modulistica.
La Banca provvederà a richiedere l’emissione dell’ordinativo di pagamento, precisando l’importo pagato al creditore e quello relativo alle spese. A richiesta e senza alcuna spesa aggiuntiva la Banca dovrà fornire conferma dell’avvenuto pagamento a favore del creditore.
Articolo sedicesimo Riscossione tasse universitarie
Per la riscossione di tasse e contributi per l’iscrizione a corsi universitari l’Università utilizza attualmente i servizi bancari sia con versamenti online mediante carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron e CartaSi (mediante POS virtuale), sia con versamenti effettuati tramite un “avviso di pagamento” cartaceo (c.d. Bollettino Bancario Freccia) da presentare in banca, stampabile dall’area web di Ateneo dei servizi online agli studenti.
Il pagamento con il bollettino bancario freccia può essere effettuato anche tramite il sistema di homebanking dello studente, se abilitato. Per la generazione e rendicontazione del Bollettino Freccia la Banca deve garantire una comunicazione sicura (attraverso VPN) bidirezionale con i sistemi dell’Ateneo, mediante web services.
In merito al POS virtuale, la Banca deve garantirne la fruibilità in modo da assicurare la piena compatibilità con i sistemi e le procedure in uso presso l’Ateneo.
Nei flussi relativi alle riscossioni deve essere prevista l'informazione del numero di CRO (codice riferimento operazione) oppure il TRN (Transaction Reference Number) della transazione bancaria.
L’Università potrà introdurre nuove forme di riscossione per la contribuzione studentesca In particolare, l’Università intende ampliare le modalità di riscossione includendo anche i versamenti effettuati tramite bonifico bancario.
Articolo diciassettesimo
Mutui e prestazioni di garanzia correlate
In relazione ai mutui precedentemente contratti dall’Università e attualmente in corso di ammortamento, la Banca subentrerà, senza pretendere alcun corrispettivo, nei seguenti obblighi assunti dalla Banca precedente appaltatrice del servizio di Cassa dell’Università:
a) provvedere a curare il servizio di incasso a proprio nome e sui propri conti di qualsiasi titolo o credito dell’Università mandante;
b) accreditare su un unico conto corrente tutte le entrate di competenza dell’Università mandante;
c) accantonare le somme affluenti sul conto corrente di cui sopra sino alla concorrenza di quanto dovuto a titolo di ammortamento, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento del mutuo, agli istituti mutuatari, a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e alle cessionarie a titolo di pagamento di ciascuna rata;
d) mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate, vincolarle a favore degli istituti mutuatari, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e delle cessionarie e provvedere al pagamento delle rate di ammortamento, d’intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento delle rate di ammortamento in scadenza.
La Banca accetterà, senza pretendere alcun corrispettivo se non quanto eventualmente dovuto per le anticipazioni di cassa al tasso di interesse debitore offerto in sede di gara e subentrando alla Banca precedente appaltatrice del servizio di Cassa dell’Università, delega irrevocabile per il pagamento alle scadenze stabilite delle rate semestrali di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate sul conto corrente sopra citato, con l’obbligo anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1269 del codice civile, di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti al pagamento delle citate rate di ammortamento con obbligo del pagamento della mora in caso di ritardo.
A richiesta dell’Università, la Banca è tenuta a prestare, le polizze fideiussorie a garanzia dell’ammortamento dei mutui da contrarsi dall’Università. In tal caso competono alla Banca le commissioni previste nell’offerta.
Articolo diciottesimo Custodia titoli e valori
La Banca assume in custodia titoli e valori di pertinenza dell’Università (premi, lasciti e fondazioni) senza alcun corrispettivo; in particolare dovrà provvedere all’incasso delle cedole, dei dividendi, dei titoli estratti e quant’altro connesso alla gestione stessa, richiedendo, inoltre, istruzioni in ordine al reimpiego dei titoli estratti e/o alle eventuali operazioni di aumento di capitale.
La Banca si impegna a fornire la necessaria consulenza economica e finanziaria per il conseguimento di una maggiore redditività delle risorse.
La Banca assume, altresì, la custodia dei titoli e dei valori depositati da terzi a cauzione in favore dell’Università; l’assunzione e la restituzione delle cauzioni, sia provvisorie che definitive, avverrà sulla base di ordini scritti dell’Università.
Articolo diciannovesimo Riscontri contabili
La Banca dovrà fornire all’Università almeno la documentazione contabile, dettagliata dall’allegato tecnico n. 3 del presente capitolato. In particolare, per ciascun conto:
a) la situazione di cassa mensile con riferimento all’ultimo giorno di ogni mese, entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi;
b) il giornale di cassa contenente la registrazione di tutti i movimenti di cassa, il totale delle entrate e delle uscite e relativo saldo.
Articolo ventesimo
Durata e successione nel servizio di cassa
Il rapporto contrattuale decorrerà dal 1/1/2017 e avrà durata di sette anni.
Fermo restando il disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le Parti potranno concordare successive modifiche alla convenzione che permettano il miglioramento dei servizi e l’aggiornamento in relazione a eventuali modificazioni di natura normativa e/o tecnica che influiscano sull’oggetto della convenzione.
Fermo restando il disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le Parti potranno concordare, nei limiti previsti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010, successive modifiche al contratto che permettano il miglioramento dei servizi e l’aggiornamento in relazione a eventuali modificazioni di natura normativa e/o tecnica che influiscano sull’oggetto della convenzione .
Alla scadenza del contratto o a seguito di cessazione anticipata del rapporto, la Banca dovrà garantire la necessaria collaborazione per il passaggio di consegne ad altra banca, al fine di non causare disfunzioni del servizio. A richiesta dell’Università dovrà garantire un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6 mesi oltre la scadenza del contratto.
Articolo ventunesimo
Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto
In attesa dell’avvio del servizio secondo i termini stabiliti dal contratto, la Banca dovrà garantire la necessaria collaborazione affinché il passaggio delle consegne e gli adeguamenti tecnici avvengano tempestivamente e l’avvio possa avvenire senza causare disfunzioni del servizio.
Viceversa, nelle more della stipulazione del contratto, l’Università ha la facoltà di ordinare l’avvio al servizio alla Banca aggiudicataria, che deve dare immediato corso allo stesso.
Viceversa, nelle more della stipulazione del contratto, l’Università ha la facoltà, secondo le disposizioni di cui all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e salvo quanto previsto dal successivo comma 10 del medesimo decreto, di ordinare l’avvio al servizio alla Banca aggiudicataria, che deve dare immediato corso allo stesso
Articolo ventiduesimo Responsabilità della Banca
La Banca risponde dei fondi di cassa, dei titoli, di tutti i valori o carte contabili affidategli dall’Università, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio assunto.
La Banca, peraltro, è garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.
Articolo ventitreesimo Garanzie
Garanzia a corredo dell'offerta.
L'offerta è corredata da una garanzia secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Cauzione definitiva.
A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, l’Appaltatore sarà obbligato a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 113 d.lgs. n. 163/06 e secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 75 del D.Lgs 163/2006.
Articolo ventiquattresimo Penalità
In caso di ritardato pagamento degli stipendi al personale dell’Università, così come disciplinato dal precedente art. 11, l’Istituto Cassiere sarà obbligato al pagamento degli interessi legali, nella misura prevista, sull’ammontare delle retribuzioni non corrisposte e della rivalutazione monetaria a titolo di «maggior danno» nella misura in cui risulti superiore al tasso dell’interesse legale (artt. 16, L. 412/91 e 22, L. 724/94).
In caso di ritardato pagamento verso un creditore terzo, l’eventuale mora applicata dal creditore nei confronti dell’Università sarà stornata a carico dell’Istituto Cassiere, salva e impregiudicata qualunque richiesta per il maggior danno subito.
Con riferimento all’Art. 7 – “Servizi on-line” del presente Capitolato Speciale d'Appalto e alla garanzia di continuità del servizio per l'ordinativo informatico, è stabilito quanto segue:
1) fermi programmati: vanno comunicati con almeno 15 giorni di anticipo (salvo accordi diversi), in mancanza di tale comunicazione si procederà ad applicare una penale pari a 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni di ritardo;
2) fermi NON programmati (causa guasti o malfunzionamenti dei servizi informatici): premesso che deve essere comunque garantita la possibilità di presentare i documenti contabili (ordinativi di spesa e incasso, estratti conto, verifiche di cassa...) in formato cartaceo, il malfunzionamento non deve superare n. 5 giorni l'anno; in mancanza di tale comunicazione si procederà ad applicare una penale pari a 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ulteriore giorno di fermo.
Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata mediante PEC o lettera raccomandata a.r., alla quale l’Istituto Cassiere avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora entro detto termine l’Istituto Cassiere non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamerare l’importo escutendo la cauzione definitiva in ragione dell’ammontare della penale richiesto.
È fatta salva e impregiudicata, in ogni caso, la richiesta di risarcimento per il maggior danno subito.
Articolo venticinquesimo Attestazione di regolare esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione del contratto verifica che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi applicabile. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle normativa vigente.
Al fine di quanto sopra si applica l’art. 325 del D.P.R. 207/2010.
Articolo ventiseiesimo Risoluzione del contratto
Oltre ai casi previsti negli art.135 e ss. del D.lgs. 163/2006, l’Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A./R, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato nei seguenti casi:
• in caso di applicazione per tre volte, nell’arco di 12 mesi consecutivi, delle penali di cui all’articolo 24;
• nel caso in cui l’Istituto Cassiere non sia in grado, alla data prevista per l’inizio del servizio, di garantire lo standard minimo di servizio cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
• scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta la Banca;
• mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nonché delle spese e commissioni definite in sede di offerta;
• sospensione del servizio da parte della Banca senza giustificato motivo;
• reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale.
Nei suddetti casi, l’Università, oltre all’applicazione delle penalità previste avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione definitiva ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’Istituto Cassiere a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.
L’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di sessanta giorni da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata, ove non ritenesse congrue le migliori proposte della Banca in conseguenza dell’attuazione di nuove norme di legge o di regolamento nonché di procedure di gestione amministrativo-contabile che disciplinino diversamente i tempi e i modi di giacenza delle somme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti all’Università. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università, oltre all’applicazione delle penalità previste, si riserva di procedere all’esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
La Banca deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza dell’Università sui conti correnti e restituire i titoli e valori depositati a custodia.
L’Università si riserva, peraltro, ogni e qualsiasi azione nei confronti della Banca per eventuali danni subiti a causa della mancata ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti dalla controparte.
L’Università procederà in ogni caso alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dal X.Xxx. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 secondo le modalità ivi previste, a titolo esemplificativo:
• qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali all’appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
• nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all’articolo ventottesimo del presente capitolato;
• nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC – dell’Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive ai sensi dell’art. 6 co. 8 D.P.R. 207/2010;
• in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
• sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii
• violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del 27.02.2015) come previsto dall’articolo 2, co. 3 del suddetto Codice.
La risoluzione contrattuale comporterà in ogni caso la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.
Articolo ventisettesimo Recesso
L’Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Codice Civile.
L’intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata all’appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni consecutivi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Trascorso tale periodo, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali
Articolo ventottesimo Subappalto e cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.
I servizi connessi al processo di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici, e degli altri documenti indicati nell’allegato tecnico, o singole fasi del servizio potranno essere subaffidati, in quanto non qualificabili come subappalto ai sensi dell’art. 118 co. 11 del d.Lgs. 163/2006. Eventuali subaffidatari dovranno in ogni caso essere conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all’art. 44 bis, comma 1, del CAD, prevedere e
garantire la materiale conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio nazionale e su server appositamente dedicati.
Articolo ventinovesimo
Cessione di azienda e modifica ragione sociale dell’impresa
L’appaltatore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Università, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l’Università, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.
L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale
Articolo trentesimo Modifiche contrattuali
Si applicano le disposizione degli articolo 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
Articolo trentunesimo
Referenti dell’esecuzione del contratto per la Banca
All’avvio del servizio la Banca deve designare un proprio Responsabile, quale riferimento per tutte le esigenze relative all’esecuzione del contratto, comunicandone all’Università le generalità, unitamente al recapito telefonico, di pec e di posta elettronica. Contestualmente, il Cassiere dovrà altresì designare un Referente tecnico al quale faranno riferimento i tecnici dell’Università per quanto attiene agli aspetti concernenti i collegamenti informatici e telematici. Di detto Referente tecnico dovranno essere comunicate all’Università le generalità, unitamente ai recapiti telefonici e di posta elettronica.
I suddetti soggetti, e gli eventuali sostituti, saranno gli unici referenti dell’appaltatore nei confronti dell’Università ai fini dell’esecuzione del contratto.
Articolo trentaduesimo Domicilio legale
I contraenti eleggono domicilio nella sede delle rispettive amministrazioni.
Articolo trantatresimo Foro competente
Tutte le controversie o vertenze inerenti l’esecuzione del servizio saranno decise in via esclusiva dal Foro di Genova
Articolo trentaquattresimo Spese di registrazione e di rogito
Le spese inerenti alla redazione della contratto, quelle di registrazione della stessa e quanto altro dovuto ai sensi di legge, saranno ad esclusivo carico della Banca aggiudicataria della gara, che dovrà provvedere a versarle secondo le modalità che verranno indicate dall’Università.
Articolo trentacinquesimo Trattamento dati personali
La Banca è responsabile del trattamento dei dati personali dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione della convenzione. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione della convenzione.
La Banca si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all’Università prima della stipula del contratto.
Articolo trentaseiesimo Osservanza delle norme di sicurezza
La Banca è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, in particolare di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di sicurezza resteranno a carico della Banca.
Non sono state identificate situazioni di possibile rischio da interferenze, tuttavia, a seguito della stipula del contratto, si procederà all’elaborazione, in contradditorio, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Articolo trentasettesimo Allegati
Xxxxx parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:
• Allegato tecnico n.1 Organizzazione, dimensione e dati sul personale e la contabilità
• Allegato tecnico n.2 Elenco scuole, dipartimenti, biblioteche e altri centri dell’Università
• Allegato tecnico n.3 Documenti per il riscontri contabile e loro contenuto
• Allegato tecnico n.4 Servizi on line, conservazione sostitutiva e carta multiservizi
• Allegato tecnico n.5 Elementi di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi
• Allegato tecnico n.6 Valore complessivo stimato del contratto
Articolo trentottesimo Disposizioni generali
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Capitolato speciale, valgono le norme sulla Contabilità generale dello Stato, il D.Lgs. 163/2006, il D.P.R. 207/2010, le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed i Regolamenti emanati dall’Università.