CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA C.C.I
Appendice 7
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO DELLA C.C.I.
(in vigore dal 1° giugno 1975)
CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA C.C.I
La C.C.I. raccomanda alle parti che desiderano far riferimento all'arbitrato della
C.C.I. di includere nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola:
«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento».
CONCILIAZIONE FACOLTATIVA
Articolo 1
Commissione Amministrativa di Conciliazione Comitato di Conciliazione
1) Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.
I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.
2) Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori - per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa - e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno. alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.
Articolo 2
Domanda di conciliazione
La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretario Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato. La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonché
dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.
Articolo 3
Funzioni del Comitato di Conciliazione
1) Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unicamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.
2) Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, lo ascolta.
3) Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.
Articolo 4
Formula di conciliazione
1) Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.
2) Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.
3) Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della CCI interessati, invitandoli ad operarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.
Articolo 5
Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine
1) Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.
2) Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali. Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.
ARBITRATO
Articolo 1
Corte d'arbitrato
1) Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere nel modo qui sotto indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.
2) La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.
3) Xxxxxx al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.
4) La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.
5) Il Segretario della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.
Articolo 2
Scelta degli arbitri
1) La Corte d'arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono - a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte - tenendo conto della loro nazionalità,
residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.
2) Le controversie possono essere risolve da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione «l'arbitro» sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.
3) Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo in comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a parti- re dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.
4) Quando sono previsti tre arbitri,, ciascuna parte designa, rispettiva- mente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. li terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si sono accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.
5) Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.
6) Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato di- verso da quelli cui le parti sono soggette. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, cui le parti sono soggette.
Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, cui la parte è soggetta, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.
7) In caso di ricusazione di un arbitro da una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricusazione.
8) Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di ricusazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata, dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.
Articolo 3
Domanda di arbitrato
1) Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretario della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretario, dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato. La data di ricezione della domanda da parte del Segretario della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.
2) La domanda deve contenere, in particolare:
a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti;
b) illustrazione delle pretese della parte attrice;
c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso;
d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.
3) Il Segretario trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.
Articolo 4
Risposta alla domanda
1) Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'art. 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.
La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretario un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretario ne informerà la corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.
2) Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.
Articolo - 5
Domanda riconvenzionale
1) La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto dall'art. 4.
2) La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.
Articolo 6
Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni
Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.
Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.
Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.
Articolo 7
Mancanza di convenzione arbitrale
Quando prima facie non esiste tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non si riferisce alla Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.
Articolo 8
Effetti della convenzione arbitrale
1) Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.
2) Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.
3) Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l'esistenza prima facie di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.
4) Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.
5) Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro e eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitrato a tale titolo.
Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte d'arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.
Articolo 9
Deposito a copertura delle spese di arbitrato
1) La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investiva. Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.
2) I depositi debbono essere di regola versati in parti eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.
3) Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.
4) Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.
L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.
Articolo 10
Trasmissione del fascicolo all'arbitro
Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretario trasmette il fascicolo al- l'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.
Articolo 11
Regole applicabili alla procedura
Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento sono quel- le stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.
Articolo 12
Luogo dell'arbitrato
Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.
Articolo 13
Atto di missione
1) Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:
a) nome e cognome e qualificazione delle parti,
b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato,
c) esposizione sommaria delle pretese delle parti,
d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere,
e) nome e cognome, xxxxxxxxxxxxxx e indirizzo dell'arbitrato,
f) luogo dell'arbitrato,
g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore,
h) ogni altra condizione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.
2) L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.
Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell’atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti dall'art. 8, paragrafi 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all'espirazione del quale l'arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.
3) Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.
4) L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.
5) in tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.
Articolo 14
Istruzione della causa
1) L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.
2) L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.
3) L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.
Articolo 15
1) Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretario della Corte.
2) Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.
3) L'arbitro stabilisce la lingua e le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.
4) L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.
5) Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.
Articolo 16
Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.
Articolo 17
Lodo reso a seguito di accordo delle parti
Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunziato sull'accordo delle parti.
Articolo 18
Termine per la pronunzia del lodo
1) Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.
2) La Corte può eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.
3) In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 sub 8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.
Articolo 19 Deliberazione in caso di tre arbitri
Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.
Articolo 20
Decisione sulle spese di arbitrato
1) li lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono esser ripartite tra le parti.
2) Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.
3) Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.
Articolo 21
Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato
Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.
Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.
Nessun lodo può essere pronunziato senza essere stato approvato, per quanto attiene ai requisiti di forma, dalla Corte.
Articolo 22
Pronunzia del lodo
Il lodo si considera pronunziato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.
Articolo 23
Notifica del lodo alle parti
1) Quando il lodo è pronunziato, il Segretario della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.
2) Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segreta- rio Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusiva- mente alle parti che ne facciano richiesta.
3) A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.
Articolo 24
Carattere definitivo ed esecutivo del lodo
1) Il lodo è definitivo.
2) Per il fatto dì sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.
Articolo 25
Deposito del lodo
1) Ogni lodo pronunziato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.
2) L'arbitro e il Segretario della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempìmento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.
Articolo 26
Regola generale
In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale.
ALLEGATO 1
STATUTO DELLA CORTE
Articolo 1
Nomina dei Membri
I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CCI per due anni, in base all'Art. III 3 i dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.
Articolo 2
Composizione
La Corte di Arbitrato è formata da un Presidente, cinque Vice Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.
La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti, in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al «Presidente», vale indistintamente per ambedue.
Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della CCI, il Consiglio può nominare membri supplenti.
In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.
Articolo 3
Funzioni e poteri
Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Inter- nazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.
Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.
Articolo 4
Delibere e numero legale
Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di maggioranza, il voto del Presidente decide.
Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.
Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto consultivo.
ALLEGATO II
TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO
(in vigore dal 1° Gennaio 1972)
1) Tassa di iscrizione
Tutte le parti che richiedano o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare una tassa di iscrizione di 50 $ USA. Non può essere accettata alcuna domanda senza il versamento contestuale di detta tassa.
La tassa di iscrizione è dovuta da ciascuna delle parti anche nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI. La tassa di iscrizione è definitivamente acquisita dalla CCI.
2) Spese di conciliazione
Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà della tassa amministrativa calcolata sulla base della tariffa sottoriportata. Se l'ammontare della lite non è dichiarato, la tassa amministrativa è fissata dal Segretariato.
3) Spese di arbitrato
a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e la tassa amministrativa. A queste possono aggiungersi le spese personali dell'arbitro (o degli arbitri), e dandosene il caso, le spese di perizia o altre del genere.
b) Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all'arbitro (o agli arbitri) le parti - o, in caso di difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato o la domanda riconvenzionale - debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e la tassa amministrativa (calcolata sulla base della tariffa sottoriportata).
c) La Corte fissa gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata o li determina a propria discrezione se l'ammonta- re della controversia non è dichiarato.
d) Quando una vertenza è deferita a più arbitri, la corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.
e) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà della tassa amministrativa corrisposta per la conciliazione viene detratta da quella dovuta per la procedura arbitrale.
f) Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.
g) Qualora una pratica, che non abbia fatto oggetto di precedente tentativo di conciliazione, sia ritirata prima dell'inoltro dell'incartamento all'arbitro (o agli arbitri), i versamenti effettuati dalle parti vengono loro rimborsati, con la detrazione di una somma pari alla metà della tassa amministrativa.
4) Tariffa per il calcolo della tassa amministrativa e degli onorari degli arbitri
Per calcolare l'ammontare della tassa amministrativa e degli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) occorre applicare a ogni scaglione progressivo del valore della lite le percentuali indicate e addizionare quindi le cifre così ottenute.
a) Tassa amministrativa
Valore della lite Tassa amministrativa*
inferiore | a | 10.000 $ | 3% | (minimo | |
(USA) | 150$) | ||||
da | 10.000 $ | a | 50.000 $ | 2 % | |
da | 50.000 $ | a | 200.000 $ | 1,5 % | |
da | 200.000 $ | a | 600.000 $ | 1 % | |
da | 600.000 $ | a | 1.500.000 $ | 0,5 % | |
da | 1.500.000 | a | 3.000.000 $ | 0,2 % | |
$ | |||||
da | 3.000.000 | a | 10.000.000 $ | 0,1 % | |
$ | |||||
oltre | 10.000.000 $ | 0,05 % |
*-V. n. 2,3 (b), 3 (b), 3 (g).
b) Onorari degli arbitri
Valore della lite Onorari*
Minimo Massimo
inferiore | a | 10.000 (USA) | $ 600 $ | 10 | % | |
da | 10.000 $ | a | 50.000 $ | 1,5 % | 6 | % |
(min. | 600 | ||||||
$) | |||||||
da | 50.000 $ | a | 200.000 $ | 0,8 % | 3 | % | |
da | 200.000 $ | a | 600.000 $ | 0,5 % | 2 | % | |
da | 600.000 $ | a | 1.500.000 $ | 0,3 % | 1,5 | % | |
da | 1.500.000 | a | 3.000.000 $ | 0,2 % | 0,6 | % | |
$ | |||||||
da | 3.000.000 | a | 10.000.000 $ | 0,1 % | 0,3 | % | |
$ | |||||||
oltre | 10.000.000 $ | 0,1 % | 0,15 | % |
X. x. 0 (x), 0 (x).
Gli incoterms della CCI sono stati pubblicati per la prima volta nel 1936, come brochure n. 92. Sono stati aggiornati nel 1953, come brochure n. 274, comprendendovi due nuovi termini adottati nel 1967 e nuovamente nel 1976 includendovi il nuovo termine «Fob aeroporto», l'edizione 1980 comprende altri due nuovi termini: «Franco vettore» e «Nolo o porto e assicurazione pagati sino a». Il preesistente termine «Nolo o porto pagato sino a» è stato modificato.
L'edizione 1980 degli Incoterms è stata pubblicata per la prima volta nel marzo dello stesso anno, in inglese e francese come brochure n. 350 da:
ICC Services S.A.R.L. 38, Cours Xxxxxx 1èr 75008 XXXXX 000
STATUTO
DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CREMONA
Art. 1
È istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona e come emanazione della stessa una Camera Arbitrale con i seguenti compiti:
a) organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie sia di natura nazionale sia internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
b) fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali, attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.
Art. 2
La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto da un Presidente, un Vice Presidente rappresentante della Giunta camerale e da tre membri.
Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona; Vice Presidente è il rappresentante della Giunta Camerale.
Art. 3
La Giunta camerale nomina, oltre al proprio rappresentante, gli altri membri del Consiglio della Camera Arbitrale nelle persone di due Magistrati e di un Notaio, ancorché non più in servizio attivo.
Tutti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
Art. 4
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal suo membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra vari membri, da quello di essi più anziano di età.
Art. 5
Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente; esso deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da almeno due membri del Consiglio.
Spetta ai componenti del Consiglio un gettone di presenza, la cui entità è determinata dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona.
Art. 6
I1 Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
Art. 7
I1 Consiglio delibera con la presenza di almeno tre componenti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
Art. 8
La Giunta della Camera di Commercio nomina un proprio funzionario all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio.
Art. 9
I1 Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera stessa.
In caso di sua assenza o impedimento, funge da Segretario il membro più giovane del Consiglio.
Art. 10
Il Consiglio cura la formazione di un elenco di Arbitri scelti tra persone di particolare e provata esperienza nelle materie arbitrali.
Art. 11
La formazione dell'elenco degli arbitri ed i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale sono disciplinati dal regolamento annesso al presente statuto, di cui fa parte integrante.
Art. 12
La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.
CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CREMONA
REGOLAMENTO
Capo 1° Disposizioni Generali
Art. 1
La Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona, presta, a richiesta, la sua opera per promuovere la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale mediante procedimenti:
- di conciliazione;
- di arbitrato rituale;
- di arbitrato irrituale o libero;
- di arbitraggio;
- di perizia contrattuale.
Art. 2
Si fa luogo ad uno dei procedimenti predetti quando esista tra le parti contendenti una convenzione che preveda:
a) I'esperimento di un tentativo di conciliazione da parte della Camera Arbitrale;
b) la soluzione delle controversie mediante arbitrato rituale o irrituale, demandato alla Camera Arbitrale;
c) la definizione, mediante arbitraggio o perizia contrattuale, demandati alla Camera Arbitrale, di punti controversi del rapporto.
L'Arbitrato demandato alla Camera Arbitrale sarà di regola irrituale, salvo che le parti ne abbiano pattuito espressamente il carattere rituale.
Art. 3
Si fa luogo al procedimento di arbitrato irrituale ogni qualvolta tra le parti è convenuta per iscritto una clausola che rinvii all’arbitrato della Camera di Commercio I.A.A. o di un ente da essa promanante, senza esplicito riferimento all'arbitrato rituale.
Capo 2°
Arbitri - Arbitratori - Periti
Art. 4
Per la nomina di arbitri, arbitratori e periti il Consiglio della Camera Arbitrale forma ogni quinquennio un elenco di persone particolarmente esperte in materia legale, commerciale e tecnica in genere, per complessivi 20 nominativi, tra cui 10 avvocati, 5 dottori commercialisti o ragionieri, 2 ingegneri, 1 chimico, 2 dottori in agraria.
Per particolari esigenze, il Consiglio della Camera Arbitrale può nominare, in qualsiasi momento, persone di specifica competenza quali arbitri unici o componenti del Collegio arbitrale.
In qualsiasi momento gli arbitri, gli arbitratori ed i periti possono, per gravi motivi, essere cancellati dall'elenco con deliberazione riservata, non motivata ed insindacabile del Consiglio, previa audizione dell'interessato.
Le norme relative agli arbitri di cui ai seguenti articoli del presente capo, si applicano anche agli arbitratori ed ai periti.
Art. 5
Ove il compromesso o la clausola compromissoria abbiano previsto il deferimento della controversia alla Camera Arbitrale senza precisare le modalità di designazione degli Arbitri, la controversia stessa si intenderà demandata ad un Arbitro Unico, la cui nomina sarà fatta dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità a quanto stabilito nell'articolo precedente.
Sono fatte salve le diverse modalità di designazione di un Collegio Arbitrale, previste nel compromesso o nella clausola compromissoria, fermo restando che in caso di mancato accordo delle parti sulla scelta del terzo Arbitro o sulla nomina dell'Arbitro Unico, queste verranno fatte dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale con le modalità di cui all'articolo precedente.
Art. 6
Non possono essere nominati Xxxxxxx coloro che abbiano interesse nell'affare di cui è controversia ovvero abbiano rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti.
È facoltà delle parti di ricusare per uno dei motivi suddetti o per altri gravi e specifici motivi, tutti gli Arbitri o alcuni soltanto; la ricusazione deve essere fatta con comunicazione scritta, per lettera raccomandata, alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 gg. dalla data della comunicazione della nomina dell'Arbitro o degli Arbitri non graditi alla parte ricusante, ovvero entro 7 gg.
dal giorno in cui successivamente sia venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione sopravvenuto.
Sulla proposta di ricusazione decide inoppugnabilmente il Consiglio della Camera Arbitrale.
Art. 7
Accettato il mandato gli Arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dimissioni devono in ogni caso essere presentate al Presidente della Camera Arbitrale, al quale va sollecitamente segnalata ogni altra eventuale necessità di sostituzione degli Arbitri stessi.
Art. 8
La sostituzione dell'Arbitro, venuto a mancare per qualunque motivo nel corso del procedimento, dovrà avvenire, a cura di chi lo aveva nominato, entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito rivoltogli dal Presidente della Camera Arbitrale, che provvede nel caso di inadempimento, salvo che la nomina non sia già di sua competenza.
Capo 3°
Norme comuni ai vari tipi di procedimento arbitrale
Art. 9
La parte che intenda promuovere uno dei procedimenti di cui al precedente art.
1 deposita presso la segreteria una domanda scritta, indirizzata alla Camera Arbitrale, previamente notificata alla controparte, e corredata di copia del contratto contenente la clausola compromissoria, o di copia dell'atto di compromesso se stilato a parte.
La domanda deve indicare:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società la ragione o denominazione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) gli estremi del contratto o rapporto giuridico cui la controversia si riferisce o, in caso di arbitraggio o perizia contrattuale, l’elemento contrattuale da determinare;
c) i quesiti da sottoporre agli arbitri;
d) il tipo di procedimento prescelto e cioè se è richiesto un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale, un arbitraggio o perizia contrattuale;
e) il nome dell'Arbitro prescelto dalla parte in caso di Collegio Arbitrale;
f) la dichiarazione di sottomissione, nei casi previsti dal presente Regolamento, alle relative sanzioni, nonché di esonero di responsabilità per la Camera di Commercio e per gli Arbitri.
Art. 10
La domanda deve essere accompagnata dal deposito di una somma a titolo di copertura delle spese di costituzione del Collegio Arbitrale.
Detta somma sarà determinata anno per anno dal Consiglio della Camera Arbitrale in rapporto al valore della controversia.
Art. 11
I1 Segretario della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda di cui art. 9.
Il Segretario notifica alla controparte o alle controparti l'invito, stilato dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale, a procedere alla nomina di un loro Arbitro nonché alla formulazione dei rispettivi quesiti, mediante atto da notificarsi alla parte istante entro il termine di giorni 20 dalla data di notificazione dell'invito predetto e da depositarsi presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei successivi giorni 5 unitamente ad eventuali allegati. Di detto deposito il Segretario dà comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante.
L'omessa formulazione dei quesiti secondo le modalità previste nel comma 2° del presente articolo non preclude peraltro la facoltà di comparire in giudizio e di formulare i quesiti stessi nella prima riunione del Collegio Arbitrale o dall'Arbitro Unico.
Art. 12
Il Segretario della Camera Arbitrale, non appena effettuati gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11, invita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento gli arbitri designati a procedere, ove sia di loro competenza, nel termine di gg. 10 dal ricevimento della raccomandata, alla nomina del terzo arbitro.
Ricevuta la comunicazione della designazione, ove gli arbitri abbiano raggiunto l'accordo, il segretario notifica senza indugio alle parti l'avvenuta nomina, dandone altresì comunicazione all'arbitro nominato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed invitandolo a convocare prontamente il Collegio.
Art. 13
Se gli Arbitri designati dalle parti non si accordano sulla nomina del terzo arbitro, ovvero se le parti abbiano deferito la controversia ad un arbitro unico e non si siano accordate sulla nomina di esso, il Segretario della Camera Arbitrale trasmette il fascicolo al Presidente o al Vice Presidente della Camera stessa, che provvede alla nomina del terzo Arbitro o dell'Arbitro unico,
scegliendolo tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, o richiedendone la nomina al Consiglio della Camera Arbitrale ai sensi del comma 2 del predetto articolo.
L'atto di nomina, a cura del Xxxxxxxxxx, viene prontamente notificato alle parti e comunicato all'arbitro designato con l'invito a convocare al più presto il Collegio.
Art. 14
Ove una delle parti, che abbia sottoscritto la clausola compromissoria o un compromesso, non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 10 gg. da quello del ricevimento dell'invito di cui all'art. 11 comma 2, vi provvede il Presidente o il Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità all'articolo precedente.
Della nomina di cui al precedente comma il Segretario dà pronta notizia per lettera raccomandata alle parti, all'Arbitro come sopra nominato ed all'altro Arbitro, con l'invito degli Arbitri a procedere alla nomina del terzo Arbitro.
Art. 15
L'Arbitro unico, ovvero il terzo Arbitro, ricevuta la comunicazione di nomina, fissa entro 20 gg. la prima riunione, alla quale invita le parti con atto da notificarsi alle stesse e da comunicarsi agli altri Arbitri con raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell'invito sarà fatta menzione sulle conseguenze della mancata comparizione delle parti.
Le parti debbono comparire personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.
In tale riunione gli Arbitri sottoscrivono la dichiarazione di accettazione della loro nomina.
Art. 16
Qualora la parte che abbia promosso il procedimento non si presenti alla riunione senza adeguata giustificazione, l'Arbitro Unico (o il Collegio) pronuncia con ordinanza l’estinzione del procedimento decidendo altresì in ordine alle spese.
L'altra parte, ove sia intervenuta, può tuttavia chiedere che si proceda anche in assenza della parte attrice, nel qual caso l'Arbitro Unico (o il Collegio) dispone con ordinanza, da notificarsi alla parte assente, la prosecuzione del procedimento.
Qualora la parte convenuta non si presenti, il giudizio si svolgerà in sua assenza.
Il Segretario della Camera Arbitrale annota sul registro di cui all'articolo 11 la data della prima seduta degli Arbitri ed il fatto dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte degli stessi.
Art. 17
La sede arbitrale è fissata in Cremona presso gli uffici della Camera di Commercio.
Art. 18
Udite le parti, gli Arbitri tentano di conciliarle. Dell'eventuale componimento amichevole si redige il processo verbale sottoscritto dalle parti e dagli Arbitri.
Art. 19
In difetto di conciliazione, gli Arbitri assegnano alle parti i termini per produrre i loro documenti e per presentare eventuali memorie e repliche. Gli Arbitri procedono quindi all'istruzione probatoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritengono più opportuno.
Art. 20
I verbali degli atti istruttori devono essere sottoscritti dagli Arbitri o dal componente del Collegio da essi delegato all'istruzione e sono depositati in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
Le spese per gli accertamenti tecnici devono essere anticipate dalla parte che li richiede, ma spetta agli Arbitri stabilire, nella propria decisione, a chi in definitiva debba far carico la spesa relativa.
Art. 21
Capo 4°
Norme relative agli Arbitri rituali
L'arbitrato rituale è regolato dalle norme del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dall'articolo seguente sulla liquidazione delle spese.
Art. 22
Gli arbitri sono autorizzati a liquidare le spese dell'arbitrato e gli onorari ad essi dovuti, secondo la seguente tabella proposta dal Consiglio della Camera arbitrale:
fino a L. 3.000.000
dal 15 al 20%
da L. 3.000.001 a L. 6.000.000 dal 10 al 15%
da L. 6.000.001 a L. 50.000.000 dall’8 al 12%
da L.
50.000.001
da L.
100.000.001
da L.
200.000.001
da L.
500.000.001
da L.
750.000.001
a L.
100.000.000
a L.
200.000.000
a L.
500.000.000
a L.
750.000.000
a L.
1.000.000.000
dal 2 al 6%
dall’1,2 al 2,5%
dallo 0,75 allo
0,80%
dallo 0,50 allo
0,80%
dallo 0,40 allo
0,60%
oltre L. 1.000.000.000 compenso da stabilirsi da parte del Consiglio della Camera Arbitrale.
Il valore della controversia sarà determinato in base ai criteri previsti dal codice di procedura civile.
Qualora la stessa sia da considerarsi di valore indeterminabile, il valore della controversia sarà compreso, secondo il prudente apprezzamento degli arbitri, nello scaglione che va da L. 6.000.001 ad L. 50.000.000 ovvero in quello immediatamente successivo, avuto riguardo all'importanza economica ed alla complessità della causa.
La liquidazione degli onorari arbitrali sarà effettuata frazionando il valore della controversia tra i diversi scaglioni, e procedendo alla somma dei risultati ottenuti dall'applicazione delle relative aliquote.
Nel caso di Arbitro unico, gli onorari arbitrali sono ridotti del 30%.
Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salvo una maggior attribuzione all'Arbitro estensore delle decisioni o a quell'Arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari accertamenti istruttori.
Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute in via solidale, ma l'Arbitro o gli Arbitri hanno il potere di decidere a quale delle parti incombe l'onere del pagamento o in quale proporzione esso debba essere ripartito.
L'ammontare degli onorari arbitrali, liquidati ai sensi del presente articolo, tenuto altresì conto della complessità della controversia, dovrà essere comunicato per conoscenza al Consiglio della Camera arbitrale che, in caso di inadempienza e previa diffida, potrà procedere insindacabilmente alla sospensione o alla radiazione dell'Arbitro o degli Arbitri dall'elenco previsto dall'art. 4 del Regolamento.
Art. 23
Capo 5°
Norme relative agli arbitrati irrituali
Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da qualsiasi formalità di procedimento, salvo il rispetto delle garanzie fondamentali della difesa, e decidono quali amichevoli compositori ispirandosi alla prassi di correttezza negli affari cui si riferisce la controversia.
La decisione, estesa per iscritto e motivata, sarà redatta in tanti originali quante sono le parti.
Le spese di procedimento e gli onorari arbitrali sono liquidati a norma dell'articolo precedente.
Art. 24
La decisione degli Arbitri è comunicata alle parti a mezzo posta con plico raccomandato spedito entro 10 giorni dalla pronuncia.
Gli Arbitri daranno altresì comunicazione dell'avvenuta pronuncia alla Segreteria della Camera Arbitrale.
Capo 6°
Norme relative agli arbitraggi
Art. 25
Gli arbitratori, salva diversa statuizione delle parti, decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.
Art. 26
Si applicano agli arbitraggi le norme di cui artt. 23 e 24.
Capo 7° Procedimenti di conciliazione
Art. 27
Se tra due soggetti sorge una contestazione, ciascuno di essi può rivolgere alla Camera Arbitrale domanda scritta perché interponga i suoi buoni uffici per una conciliazione.
Nella domanda devono essere indicati gli elementi di cui ai punti a) e b) dell'articolo 9.
La domanda deve essere accompagnata dal deposito di cui art. 10.
Art. 28
Pervenuta la domanda, il Segretario la sottopone al Presidente, il quale l'assegna ad un relatore membro del Consiglio.
I1 Presidente invita le parti davanti ad una Commissione composta da lui stesso, dal relatore e da un altro membro del Consiglio, pure nominato dal Presidente o dal Vice Presidente. La Commissione tenta di conciliare le parti o, quanto meno, di indurle alla stipulazione di un compromesso in arbitri rituali o irrituali con la formulazione dei quesiti in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale.
Nel caso che la conciliazione riesca, la Commissione redige una convenzione che dovrà essere sottoscritta da tutte le parti.
Di detta convenzione, redatta in tanti originali quante sono le parti, verrà fatta consegna alle parti stesse.
In caso di mancata conciliazione nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto, ai fini della conciliazione, può pregiudicare in alcun modo i diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale sia avanti ai Tribunali.
Art. 29
Capo 8° Sanzioni
Le parti che faranno ricorso alla Camera Arbitrale secondo le modalità previste dal presente Regolamento, si assoggetteranno, come previsto nelI'articolo 9 lettera f), alle sanzioni di cui agli articoli seguenti accettandone l'applicazione, con esclusione di qualsiasi eccezione o impugnativa, tranne quella prevista dall'articolo 33.
Art. 30
I nomi delle parti che, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, non provvedono alla nomina del proprio arbitro, o in qualsiasi modo non osservino le norme del presente Regolamento, sono affissi nell'albo di cui all'articolo seguente comma 1°, salvo la facoltà di ricorso previsto dal'articolo 33.
I nomi delle parti inadempienti sono pure pubblicati, per una sola volta, nei periodici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona.
Art. 31
Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato irrituale o in un arbitraggio, non fosse data esecuzione nel termine di un mese dalla data della sua comunicazione o nel diverso termine fissato dagli Arbitri, la Segreteria della Camera Arbitrale, su richiesta della
parte interessata, invita con lettera raccomandata l'altra parte ad adempierla entro il termine di gg. 15. Scaduto detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto, un estratto della decisione, a cura della Segreteria, è affisso nei locali della Camera di Commercio di Cremona fino ad adempimento avvenuto.
Del mancato adempimento è presa nota in un apposito registro tenuto costantemente in libera visione di chiunque possa avervi interesse, ed è data notizia nel Bollettino della Carnera di Commercio di Cremona; inoltre il nome dell'inadempiente è comunicato alle Associazioni commerciali interessate per i provvedimenti di loro competenza, tra i quali, ove possibile, la esclusione dell'inadempiente dalla frequenza dei mercati.
Il procedimento del presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento delle spese e competenze di cui all'articolo 22.
La Camera Arbitrale, il suo Presidente, i suoi Organi e per essi la Camera di Commercio di Cremona, nonché gli Arbitri componenti del Collegio, o l'Arbitro Unico, nella esplicazione delle loro funzioni in conformità del presente Regolamento non contraggono alcuna responsabilità.
Art. 32
Le sanzioni di cui all'articolo precedente sono applicate, su richiesta della parte creditrice, anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti all'esecuzione di un accordo conciliativo. In tal caso la Segreteria della Camera Arbitrale dà comunicazione alla parte inadempiente della richiesta pervenuta con l'avvertimento che, ove non sia dimostrato entro 20 giorni l'avvenuto adempimento, si farà luogo all'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 30 e 31.
Art. 33
Contro l'applicazione delle sanzioni previste negli articoli precedenti la parte interessata può ricorrere al Consiglio della Camera Arbitrale che, con provvedimento insindacabile, può eccezionalmente sospendere o dichiarare inapplicabili i previsti provvedimenti.
DELLA CAMERA ARBITRALE
STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CREMONA
Art. 1
È istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona e come emanazione della stessa una Camera Arbitrale con i seguenti compiti:
c) organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie sia di natura nazionale sia internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
d) fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali, attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.
Art. 2
La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto da un Presidente, un Vice Presidente rappresentante della Giunta camerale e da tre membri.
Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona; Vice Presidente è il rappresentante della Giunta Camerale.
Art. 3
La Giunta camerale nomina, oltre al proprio rappresentante, gli altri membri del Consiglio della Camera Arbitrale nelle persone di due Magistrati e di un Notaio, ancorché non più in servizio attivo.
Tutti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
Art. 4
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal suo membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra vari membri, da quello di essi più anziano di età.
Art. 5
Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente; esso deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da almeno due membri del Consiglio.
Spetta ai componenti del Consiglio un gettone di presenza, la cui entità è determinata dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona.
Art. 6
I1 Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
Art. 7
I1 Consiglio delibera con la presenza di almeno tre componenti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
Art. 8
La Giunta della Camera di Commercio nomina un proprio funzionario all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio.
Art. 9
I1 Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera stessa.
In caso di sua assenza o impedimento, funge da Segretario il membro più giovane del Consiglio.
Art. 10
Il Consiglio cura la formazione di un elenco di Arbitri scelti tra persone di particolare e provata esperienza nelle materie arbitrali.
Art. 11
La formazione dell'elenco degli arbitri ed i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale sono disciplinati dal regolamento annesso al presente statuto, di cui fa parte integrante.
Art. 12
La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.
CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CREMONA
REGOLAMENTO
Capo 1°
Disposizioni Generali
Art. 1
La Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona, presta, a richiesta, la sua opera per promuovere la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale mediante procedimenti:
- di conciliazione;
- di arbitrato rituale;
- di arbitrato irrituale o libero;
- di arbitraggio;
- di perizia contrattuale.
Art. 2
Si fa luogo ad uno dei procedimenti predetti quando esista tra le parti contendenti una convenzione che preveda:
d) I'esperimento di un tentativo di conciliazione da parte della Camera Arbitrale;
e) la soluzione delle controversie mediante arbitrato rituale o irrituale, demandato alla Camera Arbitrale;
f) la definizione, mediante arbitraggio o perizia contrattuale, demandati alla Camera Arbitrale, di punti controversi del rapporto.
L'Arbitrato demandato alla Camera Arbitrale sarà di regola irrituale, salvo che le parti ne abbiano pattuito espressamente il carattere rituale.
Art. 3
Si fa luogo al procedimento di arbitrato irrituale ogni qualvolta tra le parti è convenuta per iscritto una clausola che rinvii all’arbitrato della Camera di Commercio I.A.A. o di un ente da essa promanante, senza esplicito riferimento all'arbitrato rituale.
Capo 2°
Arbitri - Arbitratori - Periti
Art. 4
Per la nomina di arbitri, arbitratori e periti il Consiglio della Camera Arbitrale forma ogni quinquennio un elenco di persone particolarmente esperte in materia legale, commerciale e tecnica in genere, per complessivi 20 nominativi, tra cui 10 avvocati, 5 dottori commercialisti o ragionieri, 2 ingegneri, 1 chimico, 2 dottori in agraria.
Per particolari esigenze, il Consiglio della Camera Arbitrale può nominare, in qualsiasi momento, persone di specifica competenza quali arbitri unici o componenti del Collegio arbitrale.
In qualsiasi momento gli arbitri, gli arbitratori ed i periti possono, per gravi motivi, essere cancellati dall'elenco con deliberazione riservata, non motivata ed insindacabile del Consiglio, previa audizione dell'interessato.
Le norme relative agli arbitri di cui ai seguenti articoli del presente capo, si applicano anche agli arbitratori ed ai periti.
Art. 5
Ove il compromesso o la clausola compromissoria abbiano previsto il deferimento della controversia alla Camera Arbitrale senza precisare le modalità di designazione degli Arbitri, la controversia stessa si intenderà demandata ad un Arbitro Unico, la cui nomina sarà fatta dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità a quanto stabilito nell'articolo precedente.
Sono fatte salve le diverse modalità di designazione di un Collegio Arbitrale, previste nel compromesso o nella clausola compromissoria, fermo restando che in caso di mancato accordo delle parti sulla scelta del terzo Arbitro o sulla nomina dell'Arbitro Unico, queste verranno fatte dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale con le modalità di cui all'articolo precedente.
Art. 6
Non possono essere nominati Xxxxxxx coloro che abbiano interesse nell'affare di cui è controversia ovvero abbiano rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti.
È facoltà delle parti di ricusare per uno dei motivi suddetti o per altri gravi e specifici motivi, tutti gli Arbitri o alcuni soltanto; la ricusazione deve essere fatta con comunicazione scritta, per lettera raccomandata, alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 gg. dalla data della comunicazione della nomina dell'Arbitro o degli Arbitri non graditi alla parte ricusante, ovvero entro 7 gg. dal giorno in cui successivamente sia venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione sopravvenuto.
Sulla proposta di ricusazione decide inoppugnabilmente il Consiglio della Camera Arbitrale.
Art. 7
Accettato il mandato gli Arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dimissioni devono in ogni caso essere presentate al Presidente della Camera Arbitrale, al quale va sollecitamente segnalata ogni altra eventuale necessità di sostituzione degli Arbitri stessi.
Art. 8
La sostituzione dell'Arbitro, venuto a mancare per qualunque motivo nel corso del procedimento, dovrà avvenire, a cura di chi lo aveva nominato, entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito rivoltogli dal Presidente della Camera Arbitrale, che provvede nel caso di inadempimento, salvo che la nomina non sia già di sua competenza.
Capo 3°
Norme comuni ai vari tipi di procedimento arbitrale
Art. 9
La parte che intenda promuovere uno dei procedimenti di cui al precedente art.
1 deposita presso la segreteria una domanda scritta, indirizzata alla Camera Arbitrale, previamente notificata alla controparte, e corredata di copia del contratto contenente la clausola compromissoria, o di copia dell'atto di compromesso se stilato a parte.
La domanda deve indicare:
g) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società la ragione o denominazione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
h) gli estremi del contratto o rapporto giuridico cui la controversia si riferisce o, in caso di arbitraggio o perizia contrattuale, l’elemento contrattuale da determinare;
i) i quesiti da sottoporre agli arbitri;
j) il tipo di procedimento prescelto e cioè se è richiesto un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale, un arbitraggio o perizia contrattuale;
k) il nome dell'Arbitro prescelto dalla parte in caso di Collegio Arbitrale;
l) la dichiarazione di sottomissione, nei casi previsti dal presente Regolamento, alle relative sanzioni, nonché di esonero di responsabilità per la Camera di Commercio e per gli Arbitri.
Art. 10
La domanda deve essere accompagnata dal deposito di una somma a titolo di copertura delle spese di costituzione del Collegio Arbitrale.
Detta somma sarà determinata anno per anno dal Consiglio della Camera Arbitrale in rapporto al valore della controversia.
Art. 11
I1 Segretario della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda di cui art. 9.
Il Segretario notifica alla controparte o alle controparti l'invito, stilato dal Presidente o dal Vice Presidente della Camera Arbitrale, a procedere alla nomina di un loro Arbitro nonché alla formulazione dei rispettivi quesiti, mediante atto da notificarsi alla parte istante entro il termine di giorni 20 dalla data di notificazione dell'invito predetto e da depositarsi presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei successivi giorni 5 unitamente ad eventuali allegati. Di detto deposito il Segretario dà comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante.
L'omessa formulazione dei quesiti secondo le modalità previste nel comma 2° del presente articolo non preclude peraltro la facoltà di comparire in giudizio e di formulare i quesiti stessi nella prima riunione del Collegio Arbitrale o dall'Arbitro Unico.
Art. 12
Il Segretario della Camera Arbitrale, non appena effettuati gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11, invita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento gli arbitri designati a procedere, ove sia di loro competenza, nel termine di gg. 10 dal ricevimento della raccomandata, alla nomina del terzo arbitro.
Ricevuta la comunicazione della designazione, ove gli arbitri abbiano raggiunto l'accordo, il segretario notifica senza indugio alle parti l'avvenuta nomina, dandone altresì comunicazione all'arbitro nominato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed invitandolo a convocare prontamente il Collegio.
Art. 13
Se gli Arbitri designati dalle parti non si accordano sulla nomina del terzo arbitro, ovvero se le parti abbiano deferito la controversia ad un arbitro unico e non si siano accordate sulla nomina di esso, il Segretario della Camera Arbitrale trasmette il fascicolo al Presidente o al Vice Presidente della Camera stessa, che provvede alla nomina del terzo Arbitro o dell'Arbitro unico, scegliendolo tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, o richiedendone la nomina al Consiglio della Camera Arbitrale ai sensi del comma 2 del predetto articolo.
L'atto di nomina, a cura del Xxxxxxxxxx, viene prontamente notificato alle parti e comunicato all'arbitro designato con l'invito a convocare al più presto il Collegio.
Art. 14
Ove una delle parti, che abbia sottoscritto la clausola compromissoria o un compromesso, non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 10 gg. da quello del ricevimento dell'invito di cui all'art. 11 comma 2, vi provvede il Presidente o il Vice Presidente della Camera Arbitrale in conformità all'articolo precedente.
Della nomina di cui al precedente comma il Segretario dà pronta notizia per lettera raccomandata alle parti, all'Arbitro come sopra nominato ed all'altro Arbitro, con l'invito degli Arbitri a procedere alla nomina del terzo Arbitro.
Art. 15
L'Arbitro unico, ovvero il terzo Arbitro, ricevuta la comunicazione di nomina, fissa entro 20 gg. la prima riunione, alla quale invita le parti con atto da notificarsi alle stesse e da comunicarsi agli altri Arbitri con raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell'invito sarà fatta menzione sulle conseguenze della mancata comparizione delle parti.
Le parti debbono comparire personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.
In tale riunione gli Arbitri sottoscrivono la dichiarazione di accettazione della loro nomina.
Art. 16
Qualora la parte che abbia promosso il procedimento non si presenti alla riunione senza adeguata giustificazione, l'Arbitro Unico (o il Collegio) pronuncia con ordinanza l’estinzione del procedimento decidendo altresì in ordine alle spese.
L'altra parte, ove sia intervenuta, può tuttavia chiedere che si proceda anche in assenza della parte attrice, nel qual caso l'Arbitro Unico (o il Collegio) dispone con ordinanza, da notificarsi alla parte assente, la prosecuzione del procedimento.
Qualora la parte convenuta non si presenti, il giudizio si svolgerà in sua assenza.
Il Segretario della Camera Arbitrale annota sul registro di cui all'articolo 11 la data della prima seduta degli Arbitri ed il fatto dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte degli stessi.
Art. 17
La sede arbitrale è fissata in Cremona presso gli uffici della Camera di Commercio.
Art. 18
Udite le parti, gli Arbitri tentano di conciliarle. Dell'eventuale componimento amichevole si redige il processo verbale sottoscritto dalle parti e dagli Arbitri.
Art. 19
In difetto di conciliazione, gli Arbitri assegnano alle parti i termini per produrre i loro documenti e per presentare eventuali memorie e repliche. Gli Arbitri procedono quindi all'istruzione probatoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritengono più opportuno.
Art. 20
I verbali degli atti istruttori devono essere sottoscritti dagli Arbitri o dal componente del Collegio da essi delegato all'istruzione e sono depositati in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
Le spese per gli accertamenti tecnici devono essere anticipate dalla parte che li richiede, ma spetta agli Arbitri stabilire, nella propria decisione, a chi in definitiva debba far carico la spesa relativa.
Capo 4°
Norme relative agli Arbitri rituali
Art. 21
L'arbitrato rituale è regolato dalle norme del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dall'articolo seguente sulla liquidazione delle spese.
Art. 22
Gli arbitri sono autorizzati a liquidare le spese dell'arbitrato e gli onorari ad essi dovuti, secondo la seguente tabella proposta dal Consiglio della Camera arbitrale:
da Euro
1.550,01
da Euro
3.100,01
da Euro
25.825,01
da Euro
51.650,01
da Euro
103.295,01
da Euro
258.230,01
da Euro
387.345,01
fino a
Euro1.550,00
ad Euro
3.100,00
ad Euro
25.825,00
ad Euro
51.650,00
ad Euro
103.295,00
ad Euro
258.230,00
ad Euro
387.345,00
ad Euro
516.460,00
dal 15 al 20%
dal 10 al 15%
dall’8 al 12%
dal 2 al 6%
dall’1,2 al 2,5%
dallo 0,75 allo
0,80%
dallo 0,50 allo
0,80%
dallo 0,40 allo
0,60%
oltre Euro 516.460,00 compenso da stabilirsi da parte del Consiglio della Camera Arbitrale.
Il valore della controversia sarà determinato in base ai criteri previsti dal codice di procedura civile.
Qualora la stessa sia da considerarsi di valore indeterminabile, il valore della controversia sarà compreso, secondo il prudente apprezzamento degli arbitri, nello scaglione che va da Euro 3.100,01 ad Euro 25.825,00 ovvero in quello immediatamente successivo, avuto riguardo all'importanza economica ed alla complessità della causa.
La liquidazione degli onorari arbitrali sarà effettuata frazionando il valore della controversia tra i diversi scaglioni, e procedendo alla somma dei risultati ottenuti dall'applicazione delle relative aliquote.
Nel caso di Arbitro unico, gli onorari arbitrali sono ridotti del 30%.
Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salvo una maggior attribuzione all'Arbitro estensore delle decisioni o a quell'Arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari accertamenti istruttori.
Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute in via solidale, ma l'Arbitro o gli Arbitri hanno il potere di decidere a quale delle parti incombe l'onere del pagamento o in quale proporzione esso debba essere ripartito.
L'ammontare degli onorari arbitrali, liquidati ai sensi del presente articolo, tenuto altresì conto della complessità della controversia, dovrà essere comunicato per conoscenza al Consiglio della Camera arbitrale che, in caso di inadempienza e previa diffida, potrà procedere insindacabilmente alla sospensione o alla radiazione dell'Arbitro o degli Arbitri dall'elenco previsto dall'art. 4 del Regolamento.
Capo 5°
Norme relative agli arbitrati irrituali
Art. 23
Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da qualsiasi formalità di procedimento, salvo il rispetto delle garanzie fondamentali della difesa, e decidono quali amichevoli compositori ispirandosi alla prassi di correttezza negli affari cui si riferisce la controversia.
La decisione, estesa per iscritto e motivata, sarà redatta in tanti originali quante sono le parti.
Le spese di procedimento e gli onorari arbitrali sono liquidati a norma dell'articolo precedente.
Art. 24
La decisione degli Arbitri è comunicata alle parti a mezzo posta con plico raccomandato spedito entro 10 giorni dalla pronuncia.
Gli Arbitri daranno altresì comunicazione dell'avvenuta pronuncia alla Segreteria della Camera Arbitrale.
Capo 6°
Norme relative agli arbitraggi
Art. 25
Gli arbitratori, salva diversa statuizione delle parti, decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.
Art. 26
Si applicano agli arbitraggi le norme di cui artt. 23 e 24.
Capo 7°
Procedimenti di conciliazione
Art. 27
Se tra due soggetti sorge una contestazione, ciascuno di essi può rivolgere alla Camera Arbitrale domanda scritta perché interponga i suoi buoni uffici per una conciliazione.
Nella domanda devono essere indicati gli elementi di cui ai punti a) e b) dell'articolo 9.
La domanda deve essere accompagnata dal deposito di cui art. 10.
Art. 28
Pervenuta la domanda, il Segretario la sottopone al Presidente, il quale l'assegna ad un relatore membro del Consiglio.
I1 Presidente invita le parti davanti ad una Commissione composta da lui stesso, dal relatore e da un altro membro del Consiglio, pure nominato dal Presidente o dal Vice Presidente. La Commissione tenta di conciliare le parti o, quanto meno, di indurle alla stipulazione di un compromesso in arbitri rituali o
irrituali con la formulazione dei quesiti in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale.
Nel caso che la conciliazione riesca, la Commissione redige una convenzione che dovrà essere sottoscritta da tutte le parti.
Di detta convenzione, redatta in tanti originali quante sono le parti, verrà fatta consegna alle parti stesse.
In caso di mancata conciliazione nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto, ai fini della conciliazione, può pregiudicare in alcun modo i diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale sia avanti ai Tribunali.
Capo 8° Sanzioni
Art. 29
Le parti che faranno ricorso alla Camera Arbitrale secondo le modalità previste dal presente Regolamento, si assoggetteranno, come previsto nelI'articolo 9 lettera f), alle sanzioni di cui agli articoli seguenti accettandone l'applicazione, con esclusione di qualsiasi eccezione o impugnativa, tranne quella prevista dall'articolo 33.
Art. 30
I nomi delle parti che, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, non provvedono alla nomina del proprio arbitro, o in qualsiasi modo non osservino le norme del presente Regolamento, sono affissi nell'albo di cui all'articolo seguente comma 1°, salvo la facoltà di ricorso previsto dal'articolo 33.
I nomi delle parti inadempienti sono pure pubblicati, per una sola volta, nei periodici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona.
Art. 31
Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato irrituale o in un arbitraggio, non fosse data esecuzione nel termine di un mese dalla data della sua comunicazione o nel diverso termine fissato dagli Arbitri, la Segreteria della Camera Arbitrale, su richiesta della parte interessata, invita con lettera raccomandata l'altra parte ad adempierla entro il termine di gg. 15. Scaduto detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto, un estratto della decisione, a cura della Segreteria, è affisso
nei locali della Camera di Commercio di Cremona fino ad adempimento avvenuto.
Del mancato adempimento è presa nota in un apposito registro tenuto costantemente in libera visione di chiunque possa avervi interesse, ed è data notizia nel Bollettino della Carnera di Commercio di Cremona; inoltre il nome dell'inadempiente è comunicato alle Associazioni commerciali interessate per i provvedimenti di loro competenza, tra i quali, ove possibile, la esclusione dell'inadempiente dalla frequenza dei mercati.
Il procedimento del presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento delle spese e competenze di cui all'articolo 22.
La Camera Arbitrale, il suo Presidente, i suoi Organi e per essi la Camera di Commercio di Cremona, nonché gli Arbitri componenti del Collegio, o l'Arbitro Unico, nella esplicazione delle loro funzioni in conformità del presente Regolamento non contraggono alcuna responsabilità.
Art. 32
Le sanzioni di cui all'articolo precedente sono applicate, su richiesta della parte creditrice, anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti all'esecuzione di un accordo conciliativo. In tal caso la Segreteria della Camera Arbitrale dà comunicazione alla parte inadempiente della richiesta pervenuta con l'avvertimento che, ove non sia dimostrato entro 20 giorni l'avvenuto adempimento, si farà luogo all'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 30 e 31.
Art. 33
Contro l'applicazione delle sanzioni previste negli articoli precedenti la parte interessata può ricorrere al Consiglio della Camera Arbitrale che, con provvedimento insindacabile, può eccezionalmente sospendere o dichiarare inapplicabili i previsti provvedimenti.