ACCORDO DI COLLABORAZIONE
UNIFGCLE - Prot. n. 0042423 - II/6 del 10/11/2020 - Delibera Senato Accademico n. 307/2020
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
L’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, di seguito “Dipartimento SAFE”, nella persona del Direttore pro tempore Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, nata a Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (FG) il 16 maggio 1962 e domiciliata per la sua carica in Foggia alla Xxx Xxxxxx, 00, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del ……(INSERIRE DATA DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO)……
e
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”- Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi (CREMOPAR), di seguito “DMVPA-CREMOPAR”, legalmente rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato – per la carica – presso la sede del Dipartimento stesso in Via X. Xxxxxxx n.1 – Napoli (P.I.: IT00876220633), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 28-07-2020.
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;
- ciascuna Parte sottoscrivente organizza e coordina le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione, con l’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;
- che l’Unità di Parassitologia e Malattie Parassitarie (PAR-UNINA) del DMVPA- CREMOPAR ha messo a punto una tecnica per la concentrazione degli elementi parassitari da diverse matrici, basata sull’utilizzo delle innovative tecniche FLOTAC, sistema brevettato da PAR-UNINA;
- che il Dipartimento SAFE lavora da tempo nell’ambito della diagnostica parassitologica su diverse matrici, comprese quelle di interesse alimentare;
- Il DMVPA possiede tutte le attrezzature e le competenze multidisciplinari e di elevata specializzazione tecnologica, necessarie allo svolgimento delle attività progettuali previste;
- È reciproco interesse dei due Enti addivenire ad uno specifico accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse nell’ambito dell’applicazione di protocolli sensibili, accurati e specifici per la diagnosi di protozoi di interesse veterinario e umano.
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
(Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente accordo.
Art. 2 (Obiettivo)
Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di protocolli diagnostici di comune interesse per lo studio di protozoi di interesse veterinario e umano.
Art. 3 (Attività)
Le attività oggetto del presente Accordo riguarderanno lo scambio di informazioni, lo sviluppo di attività di ricerca, la predisposizione di documenti programmatici, la partecipazione a riunioni e ad eventi, l’organizzazione di iniziative.
Il DMVPA-CREMOPAR si impegna a collaborare con il Dipartimento SAFE per realizzare l’obiettivo come riportato all’art.2. La responsabilità scientifica per il DMVPA-CREMOPAR è affidata al Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Professore Ordinario (Gruppo Disciplinare VET/06) del DMVPA, nonché Direttore del CREMOPAR.
Il DMVPA svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente accordo coordinandosi, in base ad esigenze specifiche del Dipartimento SAFE, con il Responsabile scientifico individuato nella Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Art. 4
(Oneri Finanziari)
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Art. 5
Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.
Art. 6
La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.
Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.
Art. 7
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell’altra Parte.
La durata del presente Accordo è di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all’altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Dipartimento SAFE, su richiesta del DMVPA, esclusivamente in presenza di comprovati motivi ed a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti.
Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo di intesa, ma tuttavia necessari per un ottimale conseguimento del suo obiettivo e a definire amichevolmente eventuali controversie che possono sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Napoli.
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
Il presente Accordo garantisce l’ossequio del regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dai personali coordinato con il Decreto legislativo n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo del presente atto sono a carico del Dipartimento SAFE di UNIFG. Il presente accordo viene redatto in un unico originale (se firmato digitalmente) ed è soggetto all’imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università di Foggia, per euro 16,00 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia Prot. n. 7406 del 10/07/2000.
Foggia, ……………………..
Letto, approvato, sottoscritto.
Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia
Prof.ssa Milena Grazie Xxxx Xxxxxxxxxx
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx