BRESCIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'XXXXXX XXXXXXX (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALLA RISKS - LOTTO 1
POLIZZA RCTOP - LOTTO 2
Sommario
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA CONTRATTUALE, BASI D’ASTA ART. 2 CLAUSOLA BROKER
⮚ ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 3 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
ART. 4 STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 5 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO ART. 6 PAGAMENTI
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA’
ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY ART. 10 RISOLUZIONE
ART. 11 SPESE E IMPOSTE ART. 12 FORO COMPETENTE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA CONTRATTUALE, BASI D’ASTA
La gara d’appalto è suddivisa in n. 2 (due) lotti funzionali, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative da garantire.
Lotto 1: Polizza ALL RISKS PROPERTY
Lotto 2: Polizza RCT/O – RC PROFESSIONALE – RC PRODOTTI
Tutte le Compagnie Assicurative, in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria offerta per l’aggiudicazione di uno, alcuni o tutti i lotti oggetto di gara.
Un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di appalto.
Le offerte dovranno comunque essere presentate in modo distinto e riguardare specificatamente ogni singolo lotto.
Per ogni singolo lotto:
- ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta;
- l’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine qualora, decorsi i 180 gg, non si fosse ancora addivenuti all’aggiudicazione.
La durata dei contratti oggetto di gara è fissata in anni 3 (tre) anni, con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2025.
L’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari ad un ulteriore triennio, previa adozione di apposito atto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, o di maggior favore per l’Istituto Zooprofilattico (d’ora in poi IZSLER/Istituto/Ente).
La durata dei contratti, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016) per un periodo massimo di 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Per ciascun lotto, l’Ente si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula di polizza, a norma e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
Importo in € lordo a base d’asta per il triennio 31.12.2022- 31.12.2025 | |||
Polizza RCT/O – RC Professionale – RC Prodotti | |||
Trattandosi inoltre di servizio di natura prettamente intellettuale, come previsto all’art. 95 comma 10 del codice dei contratti (D. Lgs 50/2016), non viene fornita da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice e non viene richiesta all’operatore economico l’indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’appalto è finanziato con Fondi propri di bilancio IZSLER.
CPV Lotto 1 - All Risks: 66515200-5 - Servizi di assicurazione di proprietà
CPV Lotto 2 - RCT/OP: 66516400-4 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
Per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’IZSLER si avvale, ai sensi del D.Lgs 209/2005, del servizio della Società di Brokeraggio assicurativo INSER S.p.A. con sede legale in Trento e sede operativa in Brescia. I contratti assicurativi verranno gestiti dalla sede INSER di Brescia, quindi tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara d’appalto saranno gestiti, per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice (Contraente), dal Broker.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato (IZSLER) al Broker (INSER) e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
La remunerazione del broker, per l’esecuzione delle attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale, sul premio imponibile del:
• 9% del premio imponibile per i rami All risks e RCTOP
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente. Con l’apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza di pagamento, la società certifica e garantisce al contraente che nessuna erogazione, mediante pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né direttamente né indirettamente attraverso terzi, al broker incaricato o a società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni regolarmente indicate nel bando e nei documenti pubblici di gara. La società si impegna altresì a rendicontare annualmente il contraente di ogni somma corrisposta al broker in esecuzione del presente contratto. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 3 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 è richiesta cauzione definitiva di aggiudicazione rilasciata da una Compagnia terza che non sia la stessa Compagnia affidataria del lotto di riferimento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante capofila con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale.
In caso di difformità da quanto richiesto dall’IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni.
ART. 4 STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con l’aggiudicatario verrà stipulato il contratto, trascorso il termine dilatorio (c.d. stand still) e conclusisi favorevolmente tutti i controlli in ordine ai requisiti di ordine generale e professionale.
Il contratto (polizza) firmato digitalmente verrà stipulato tramite scrittura privata, a mezzo posta elettronica certificata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all’art. 100 e seguenti del D.lgs 50/2016.
Per ciascun lotto, l’Ente si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula a norma e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
La prima annualità contrattuale è riferita al periodo 31.12.2022/31.12.2023.
Il testo del capitolato tecnico del lotto affidato coincide con il testo del contratto (polizza) e ciascuna clausola ivi contenuta sarà parimenti indicata nella polizza assicurativa.
ART. 5 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
È fatto assoluto divieto alla Compagnia assicurativa di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell’Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l’esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d’azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica e professionale) necessari per contrarre con l’Istituto in relazione allo specifico oggetto contrattuale.
Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell’Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art.106 del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa espresso richiamo.
La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara; viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.
La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.
L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
ART. 6 PAGAMENTI
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
La prima rata di premio è riferita al periodo 31.12.2022 – 31.12.2023.
Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato:
• entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
• entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
• entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società assicurativa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 xx.xx. ii. la Società assicurativa da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 xx.xx. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La società assicurativa assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.
La stessa deve comunicare all’IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).
Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’assicuratore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.
La compagnia assicurativa si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA’
Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 4 del 10.12.2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l’altro, ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f), nonché al personale a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art. 2, comma 2, lett. h)).
Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs
30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: xxx.xxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente “– “Disposizioni generali” – sotto-sezione di primo livello “Atti generali”, sotto-sezione di secondo livello “Codice Disciplinare e codice di condotta”.
L’operatore economico dovrà accettare il PATTO DI INTEGRITA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI
REGIONE LOMBARDIA, che si allega al presente capitolato, come da dichiarazione da rendere in fase di autocertificazione.
ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY
Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Con X.Xxx n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l’altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.
L’IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
- per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo; per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
L’Istituto dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
Base giuridica del trattamento: Consenso dell’interessato ex art 6 GDPR
Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali ai fini della liceità dello stesso ex art. 6 del GDPR. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di IZSLER per le finalità sopra descritte.
La ditta aggiudicataria dovrà essere nominata, con provvedimento separato, responsabile del trattamento dei dati ex articolo 29 del regolamento UE 2016/679, per le attività collegate con l’esecuzione del contratto.
ART. 10 RISOLUZIONE
In aggiunta alle fattispecie previste dai singoli capitolati di polizza, il contratto potrà essere altresì, risolto nei seguenti casi:
- grave inadempimento;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n.136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.
L’Amministrazione ha diritto di recedere qualora le polizze assicurative di cui trattasi divengano acquisibili mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore (assicuratore) non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
ART. 11 SPESE E IMPOSTE
Sono a carico della compagnia aggiudicataria le imposte, il rimborso per le spese di pubblicità legale, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l’imposta di bollo il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore del servizio assicurativo.
ART. 12 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente il Foro di Brescia.