AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 XXXXX - Xxx. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
DISCIPLINARE DI GARA
GARA PONTE A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 54 e 60 D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, PER LA DURATA DI MESI 12 (DODICI), EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI MESI 12 (DODICI).
NUMERO DI GARA: 8176796
1. PREMESSE
Con deliberazione n. 699/DG del 25/06/2021, l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, ha deliberato di affidare, mediante accordo quadro, il servizio di ventiloterapia domiciliare per le esigenze della ASL di Rieti.
Con deliberazione n. /DG del , è stata approvata la rettifica di agli atti di gara a causa del passaggio dal Sistema Acquisti Telematici Regione Lazio – X.XXX.XX. al Sistema Acquisti telematici Regione Xxxxxx Xxxxxxx – SATER.
Il presente disciplinare contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta che ha come scopo la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (in seguito: Codice), per l’affidamento del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare in base al prezzo massimo rimborsabile da parte della ASL di Rieti.
Si precisa che le forniture e i servizi connessi dovranno rispettare le caratteristiche minime, considerati quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara e stabiliti nel Capitolato Tecnico.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx. L’Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL di Rieti, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti.
I quantitativi indicati Disciplinare di gara sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell’Accordo.
Unico limite della fornitura è l’importo complessivo dell’Accordo, così come di seguito valorizzato. L’operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione dell’Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.
La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell’Accordo, inoltrati al fornitore dal responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l’emissione dell’ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le
quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, e per la ASL di Rieti di corrispondere il pagamento dell’importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.
L’appalto è suddiviso in 14 (quattordici) lotti, ad aggiudicazione distinta e separata. È possibile presentare offerta per uno o più dei lotti in gara.
L’ASL di Rieti sottoscriverà un unico Accordo quadro con tutti i soggetti risultati idonei.
La pluralità di fornitori, per ciascun lotto di gara, è necessaria al fine di garantire ai prescrittori l’esercizio della discrezionalità tecnica in merito alla tipologia di ventilatori maggiormente compatibili con le condizioni sanitarie del paziente.
Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.
Con gli operatori economici sottoscrittori dell’accordo quadro l’ASL di Rieti sottoscriverà, nel periodo di validità dell’accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura che saranno aggiudicati, a discrezione assoluta dell’Azienda, secondo i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:
- alla Ditta i cui prodotti fossero ritenuti, secondo motivata dichiarazione del sanitario prescrittore, maggiormente idonei al raggiungimento del beneficio sperato per il paziente;
- in caso di assenza di indicazioni da parte del prescrittore, verrà adottato un meccanismo di rotazione collocando le ditte secondo l’ordine di sorteggio che verrà effettuato, in seduta pubblica, in sede di apertura della busta recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica”. (Per ciascun lotto la prima ditta sorteggiata sarà presa a riferimento di rotazione rispetto alle altre ditte che di volta in volta subentreranno secondo il rispettivo ordine alfabetico.)
Per i pazienti già in carico all’ASL di Rieti al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, secondo le indicazioni del competente servizio dell’ASL, dovrà essere garantita la funzionalità continua del ventilatore attualmente in uso (cfr. presidi di proprietà dell’ASL di Rieti) e assicurati i servizi di manutenzione. In tal caso, sarà cura del competente servizio dell’ASL di Rieti ed obbligo della ditta accettarne le decisioni, effettuarne la riconduzione (ai fini economici e contrattuali), secondo tempistica e modalità che saranno stabilite dall’Azienda, all’interno di uno dei profili assistenziali (lotti) di gara, sulla base della affinità tra ventilatore in uso, tipologia di paziente e tipologia di presidio in gara.
Nel caso in cui la Ditta fornitrice del ventilatore attualmente in uso non sia sottoscrittrice dell’Accordo Quadro o non sia più in grado di fornire il presidio, i pazienti saranno presi in carico dalla ditta individuata secondo i criteri sopra delineati, fermo restando la disponibilità, da parte della stessa, del ventilatore attualmente in uso o di ventilatore ritenuto comunque idoneo dal competente servizio della
ASL.
Oggetto dell’appalto è l’erogazione del servizio di ventiloterapia domiciliare comprendente:
• la fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature presso il domicilio dell’assistito o eventualmente presso il reparto ospedaliero per il periodo di training;
• l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature per tutta la durata del contratto;
• la fornitura e la consegna di tutto il materiale consumabile e semiconsumabile previsto in base al profilo presso il domicilio dell’assistito, ivi incluso l’obbligo da parte del provider di fornire il modello di interfaccia prescritta dallo specialista;
• la fornitura delle eventuali apparecchiature aggiuntive, con copertura manutentiva di tipo full- risk (estensione della garanzia integrale);
• l’assistenza tecnica necessaria a garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature fornite al domicilio dell’assistito tutto il periodo contrattuale ad eccezione della fattispecie relativa
all’uso inappropriato delle attrezzature da parte dell’assistito.
• il controllo e la messa a disposizione dell’ufficio protesi della ASL di Rieti dei dati dei pazienti assistiti: riscontro di accessi domiciliari e utilizzo apparecchiature.
• l’istruzione all’uso dell’apparecchiatura all’assistito e/o a un suo familiare e/ o convivente. Per l’ASL di Rieti costituiscono obiettivi primari del servizio:
• il vantaggio di prestazioni maggiormente efficaci per i propri pazienti;
• l’ottimizzazione del controllo di gestione;
• il contenimento dei costi e la pianificazione della spesa;
• il monitoraggio del territorio e la gestione delle relative informazioni;
• il massimo comfort degli assistiti attraverso un puntuale e pianificato servizio di consegna domiciliare.
2. DOTAZIONE INFORMATICA
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice.
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito descritte.
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi, per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e all’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
4.1 DOCUMENTI DI GARA
Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso: All. 1 – Capitolato speciale con relativi Allegati;
All. 2 – Schema istanza di partecipazione;
All. 3 – Patto di Integrità;
All. 4 – Atto designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;
All. 5 – Schema di Contratto;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della ASL di Rieti: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx
e sul sito internet della piattaforma SATER: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/
4.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti. Per inviare un quesito, cliccare sul comando “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” posto al di sotto della tabella. Il comando resterà abilitato fino al termine previsto per l’invio dei quesiti.
Tale comando non sarà abilitato nel caso in cui:
- non è stato ancora raggiunto il termine “Rispondere dal” indicato nel bando;
- è stato raggiunto il termine di scadenza previsto per la presentazione dell’offerta;
- il bando si trova al momento in rettifica;
- il bando è stato revocato.
Per maggiori dettagli, consultare il manuale “Invio di un chiarimento”.
Nell'area CHIARIMENTI in fondo alla schermata, sarà possibile visualizzare eventuali risposte ai quesiti pubblicati dalla Stazione Appaltante.
Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx da inoltrare entro la data indicata sulla piattaforma SATER.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.
4.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l’ASL di Rieti e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere della ditta
concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti subappaltatori indicati.
5. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto dell’appalto è l’erogazione del servizio di ventiloterapia domiciliare comprendente:
• la fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature presso il domicilio dell’assistito o eventualmente presso il reparto ospedaliero per il periodo di training;
• l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature per tutta la durata del contratto;
• la fornitura e la consegna di tutto il materiale consumabile e semiconsumabile previsto in base al profilo presso il domicilio dell’assistito, ivi incluso l’obbligo da parte del provider di fornire il modello di interfaccia prescritta dallo specialista;
• la fornitura delle eventuali apparecchiature aggiuntive, con copertura manutentiva di tipo full-risk (estensione della garanzia integrale);
• l’assistenza tecnica necessaria a garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature fornite al domicilio dell’assistito tutto il periodo contrattuale ad eccezione della fattispecie relativa all’uso inappropriato delle attrezzature da parte dell’assistito.
• il controllo e la messa a disposizione dell’ufficio protesi della ASL di Rieti dei dati dei pazienti assistiti: riscontro di accessi domiciliari e utilizzo apparecchiature.
• l’istruzione all’uso dell’apparecchiatura all’assistito e/o a un suo familiare e/ o convivente. Per l’ASL di Rieti di Rieti costituiscono obiettivi primari del servizio:
• il vantaggio di prestazioni maggiormente efficaci per i propri pazienti;
• l’ottimizzazione del controllo di gestione;
• il contenimento dei costi e la pianificazione della spesa;
• il monitoraggio del territorio e la gestione delle relative informazioni;
• il massimo comfort degli assistiti attraverso un puntuale e pianificato servizio di consegna domiciliare.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
NUMERO LOTTO | TIPOLOGIA VENTILATORE | FABBISOGNO MEDIO STIMATO |
LOTTO 1 | CPAP | 715 |
LOTTO 2 | AUTOCPAP | 150 |
LOTTO 3 | BIPAP S BIPAP AUTO | 42 |
LOTTO 4 | BIPAP ST | 22 |
LOTTO 5 | BIPAP AVAPS | 33 |
LOTTO 6 | VENTILATORI PER VENTILAZIONE SERVO -ADATTATIVA (ASV) | 1 |
LOTTO 7 | PRESSO-VOLUMETRICO <16 H NON INVASIVA | 13 |
LOTTO 8 | PRESSO-VOLUMETRICO <16 H INVASIVA | 3 |
LOTTO 9 | PRESSO-VOLUMETRICO >16 H NON INVASIVA | 7 |
LOTTO 10 | PRESSO-VOLUMETRICO >16 H INVASIVA | 14 |
LOTTO 11 | APPARECCHIO ASSISTENZA TOSSE | 14 |
LOTTO 12 | MOBILIZZATORE SECREZIONI CON SISTEMA OSCILLATORIO O PERCUSSIVO | 1 |
LOTTO 13 | ASPIRATORI | 36 |
LOTTO 14 | SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO AD ALTI FLUSSI, UMIDIFICATO E RISCALDATO | 5 |
Il valore complessivo, per un periodo di 1 anno di gara posto a base d’asta, è complessivamente stimato in € 945.079,80 (oltre IVA). Tenuto conto di quanto previsto dall’opzione di cui all’art. 6 del presente disciplinare, l’Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto, come da tabella seguente:
BASE D’ASTA ANNUALE € 945.079,80 IVA ESCLUSA
+ MESI 12 (DODICI) RINNOVO € 945.079,80 IVA ESCLUSA
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 1.890.159,60 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge - nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero - suddiviso per singolo lotto come dettagliatamente sopra indicato.
In considerazione della natura del servizio di fornitura oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
L’appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante.
6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
6.1 DURATA
L’Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di mesi 12, naturali e consecutivi, a decorrere dalla stipula del contratto.
La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di mesi 12 (dodici). In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di fornitura di cui al Capitolato Speciale.
Per le prestazioni oggetto dell’appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale.
Eccezione a quanto sopra è da rinvenirsi in caso di attivazione di apposita convenzione da parte di Consip o della Centrale Acquisti della Regione Lazio: per i prezzi contrattuali che dovessero risultare superiori rispetto a quelli praticati nella convenzione la ditta aggiudicataria dovrà procedere al ribasso degli stessi per adeguarli a questi ultimi.
6.2. OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata mesi 12 (dodici). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata, salvo interruzione anticipata per aggiudicazione della procedura di gara centralizzata.
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
8. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
9.1. REQUISITO DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
(per le Società Cooperative e per i Consorzi tra Società Cooperative di Produzione e Lavoro) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
Economico ex D.M. 23 giugno 2004 e ss.mm.ii., per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Detta iscrizione deve comunque risultare dalla CCIAA competente per territorio.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il requisito di cui alle lettere a) e b) deve essere posseduto da tutti i concorrenti, sia in forma singola sia associata. Il mancato possesso del predetto requisito è causa di esclusione dalla gara. Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
9.2. REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale d‘impresa: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale anni 2018 – 2019 – 2020 non inferiore al valore posto a base d’asta con riferimento al/i lotto/i per cui si partecipa, All. 1 al CSA.
Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di presentazione dell'offerta. Tale requisito è considerato congruo in rapporto all’entità, alla durata ed alla rilevanza dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII, parte I, del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Referenze bancarie, L’operatore economico dovrà produrre, altresì, dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nelle dichiarazioni dovrà essere attestato che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
È possibile produrre anche una sola dichiarazione bancaria purché la stessa attesti formalmente le motivazioni in ordine alle quali non viene prodotta la seconda referenza.
In tal caso l’Ente appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’integrazione con altra documentazione ritenuta idonea a certificare la capacità economica e finanziaria della concorrente ai sensi dell’art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice.
9.3. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) un elenco relativo a 3 (tre) principali forniture/servizi nel settore di attività oggetto di gara effettuate negli anni 2018 – 2019 – 2020 rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione:
- della tipologia di fornitura/servizio;
- dei committenti (pubblici o privati);
- degli importi;
- dell’anno di realizzazione delle prestazioni. A tal proposito si specifica che:
• se trattasi di destinatari pubblici è necessario indicare la denominazione corretta dell’ente pubblico destinatario delle forniture ed i relativi contatti (struttura di riferimento, telefono, fax, e- mail, PEC);
• se trattasi di forniture effettuate presso privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
9.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 9.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al Paragrafo 9.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 2 lett.
a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
9.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 9.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione:
1- una dichiarazione sottoscritta dalla ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
2- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
3- copia dell’originale o di copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento all’interno del DGUE (Parte II, Sezione C).
Le imprese ausiliarie, a loro volta, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B, Parte II, Parte III, Parte IV.
Resta fermo l'onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. La dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente non deve considerarsi inclusa nel DGUE.
Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento
11. SUBAPPALTO
L’Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura del servizio e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’ art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.
E’ consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2.
Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l’affidatario dimostri in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all’art.80. A tal fine il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice.
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.
12. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo a base di gara, con riferimento al/i lotto/i per cui si partecipa, All. 1 al CSA, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 All 1.2 13 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. con versamento a favore della ASL DI Rieti presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti e assegni;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
13. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, laddove dovuto e se previsto, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi di gara”.
La ricevuta del pagamento deve essere inserita all’interno della documentazione amministrativa In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sintema AVCpass
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di prestazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.) di cui all'art. 45 del prefato Decreto, che si siano accreditati al Sistema secondo quanto di seguito precisato, ed in possesso dei requisiti di ordine
generale definiti dall'art. 80 (rubricato “Cause di esclusione”) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
In particolare, si specifica che:
• per partecipare al bando è necessario cliccare sul comando “Partecipa”;
• per scaricare gli allegati è necessario cliccare sul comando “Scarica Allegati”
• per predisporre l’offerta, cliccare sul comando posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla piattaforma SATER, pena la sua irricevibilità.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Il concorrente esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nella/e ultima/e ora/e utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE deve essere compilato utilizzando il modello presente su Sistema acquisti SATER.
Le dichiarazioni sostitutive, il Patto d’integrità devono essere redatte sui modelli predisposti dall’Amministrazione e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura sul SATER. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Saranno considerate inammissibili le offerte:
• in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
• che non hanno la qualificazione necessaria;
• il cui prezzo supera l’importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Saranno considerate irregolari le Offerte:
• che non rispettano i documenti di gara;
• che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
Deposito telematico documentazione amministrativa; Deposito telematico documentazione tecnica;
Deposito telematico offerta economica e dettaglio offerta economica.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle
guide per l’utilizzo della piattaforma. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx, firmata digitalmente.
Quanto richiesto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente i cui poteri risultino dalla dichiarazione DGUE, in caso contrario, dovrà essere prodotta copia dell’atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore corredata da dichiarazione di conformità all’originale.
La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla ara, di qualsivoglia indicazione di carattere economico.
17.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER.
Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente dal legale Rappresentante o da altro soggetto abilitato ad impegnare il concorrente e allegato all’interno della busta “documentazione amministrativa”. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, Art. 105 comma 6 del Codice;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 9.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere compilato sul Sistema e sottoscritto con firma digitale:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
17.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di cui al form “Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva” allegato al presente Disciplinare firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.
• nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 10 del presente Disciplinare;
• nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
✓dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente indichi le
prestazioni che intende subappaltare nei limiti dell’importo contrattuale xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) se dovuto, prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’A.N.A.C., di cui all’art. 14 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;
3) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 12 del presente Disciplinare:
i. documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del Codice nei casi di cui all’art. 9 comma 9°. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di riduzione della garanzia di cui al precedente art. 12, almeno uno dei seguenti documenti:
- copie conformi all’originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 11° e 12°, del presente Disciplinare;
- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza e la sua vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato al presente Disciplinare di Gara;
4) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’X.X.XX. ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all’art. 14 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
5) Disciplinare, Capitolato tecnico, Patto di Integrità Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, Schema di Contratto (allegati al presente Disciplinare), nonché degli eventuali chiarimenti, tutti debitamente firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
6) comunicazione, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, contenente i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
7) comunicazione, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante;
8) DICHIARAZIONE, redatta a cura dell’operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesti:
- dichiarazione relativa all’obbligo di attuare, a favore dei propri lavoratori dipendenti,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio;
- la disponibilità della ditta a fornire eventuale idonea campionatura a titolo gratuito su richiesta della stazione appaltante in sede di analisi delle offerte tecniche;
- di non aver nulla a recriminare qualora l’Azienda/e ritenesse a suo insindacabile giudizio di non procedere, in tutto o in parte, all’acquisto di quei prodotti ritenuti non più idonei alle proprie esigenze;
- di offrire apparecchiature e/o prodotti di ultima generazione;
- la disponibilità alla sostituzione, alle medesime condizioni, dei prodotti aggiudicati con altri aventi caratteristiche analoghe e di più recente tecnologia, successivamente disponibili sul mercato;
- di comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante eventuali problematiche circa l’utilizzo dei prodotti, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti o danni provocati dal loro impiego;
- la disponibilità alla sostituzione del materiale in via di scadenza;
- la disponibilità a mettere a disposizione della stazione appaltante un Product Specialist dedicato al supporto degli utilizzatori;
9) Autocertificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
10) Idonee referenze bancarie di cui al capitolo 9.2 del presente Disciplinare;
11) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
I documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
Tutti i documenti, DGUE, dichiarazione sostitutiva e la documentazione a corredo dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
18. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA
18.1 Documentazione Tecnica
Entro il termine previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx, un’offerta tecnica, per ciascun lotto al quale partecipa, costituita dalla sotto elencata documentazione firmata digitalmente.
Il concorrente dovrà inserire in tale busta:
• Per ciascun lotto di interesse l’elenco delle attrezzature e dei relativi materiali di consumo con descrizione dei modelli proposti;
• Documentazione relativa alle apparecchiature messe a disposizione, recante tutte le informazioni e le caratteristiche tecnico/funzionali delle attrezzature stesse tenuto conto di quanto riportato all’allegato 2 al CSA denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti.” Per ogni apparecchiatura dovrà essere allegata la scheda tecnica e il foglietto illustrativo/istruzioni per l’uso redatto in lingua italiana o eventuale traduzione allegata. Deve essere riportata (o può essere resa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) la conformità alle
norme di riferimento vigenti indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia (marchio CE e norme CEI 62-5 (EN 60601-1).
Per ogni lotto possono essere messe a disposizione più apparecchiature e, pertanto, dovranno essere prodotte tante schede tecniche per quante sono le apparecchiatura proposte.
• Documentazione relativa al materiale di consumo messo a disposizione (tenuto conto di quanto riportato all’allegato 2 al CSA denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti.”) recante tutte le informazioni e le caratteristiche tecnico/funzionali dello stesso. Per ogni articolo dovrà essere allegata la scheda tecnica e foglietto illustrativo/istruzioni per l’uso redatto in lingua italiana o eventuale traduzione allegata. Deve essere riportata (o può essere resa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) la conformità alle norme di riferimento vigenti indicate nel del Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia.
Per ogni lotto, in relazione alle varie voci previste come riportate all’allegato n. 2 al CSA sopra richiamato, possono essere messi a disposizione più modelli di consumabile, pertanto, per ogni articolo proposto dovrà essere allegata la relativa documentazione tecnica.
Deve essere resa una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca che:
- la ditta partecipante è produttrice o distributrice del prodotto offerto (se distributrice indicare i riferimenti del produttore);
- conformità CE;
- numero di registrazione dei dispositivi medici nel repertorio del Ministero;
- l’impegno, a richiesta della commissione giudicatrice, di concedere le attrezzature e il software comprensivo del telemonitoraggio offerti in visione, prova o dimostrazione, con assunzione in proprio di qualsiasi spesa a tal fine necessaria (trasporto, consegna, installazione, collaudo, consumabili, ritiro e quant’altro necessario).
Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o procuratore autorizzato a norma di legge).
Si precisa che quanto verrà indicato nella documentazione presentata costituisce impegno formale per l’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto aggiudicato.
Si sottolinea che la descrizione analitica dei lotti è riportata nell’allegato n. 2 al CSA e che le caratteristiche tecniche ivi riportate sono da intendere minime.
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
L’offerta tecnica e tutti i documenti in essa contenuti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
19. DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inserire in tale busta la documentazione di seguito indicata.
⮚ Dichiarazione – rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore, nonché eventuale procura ove tale soggetto sia diverso da quello indicato nella documentazione amministrativa – di accettazione dei prezzi indicati nella documentazione di gara relativi ai lotti di interesse;
⮚ Xxxxxxx prezzi scontato dei materiali di consumo per eventuali acquisti.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La seduta pubblica virtuale si terrà in luogo e data che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti a mezzo PEC. Potranno presenziare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero soggetti indicati nel certificato della CCIAA (da presentarsi in copia), ovvero persona munita di idonea delega o procura rilasciata dal titolare/legale rappresentante con documento di identità valido.
In tale seduta pubblica, la commissione di gara, verificata l’integrità dei plichi pervenuti nei termini di scadenza, procederà all’apertura della I^ Busta e alla verifica dell’esistenza all’interno della documentazione richiesta.
La positiva verifica del contenuto della 1^ busta è condizione essenziale per l'ammissione alla gara e l'esame della documentazione tecnica. La 2^ busta non verrà aperta qualora si verificassero mancanze essenziali nella documentazione contenuta nella prima.
L’apertura della busta contenente la documentazione tecnica avverrà in seduta pubblica, mentre la valutazione tecnica di detta documentazione, volta ad accertare la rispondenza ai requisiti richiesti nel CSA e nei relativi allegati, avverrà in seduta riservata.
Non saranno ammessi alla sottoscrizione dell’accordo quadro gli operatori economici le cui offerte tecniche non siano rispondenti alle disposizioni del CSA e dei suoi allegati.
In seduta pubblica si procederà all’apertura della busta recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica”. In detta seduta si procederà, per ciascun lotto, al sorteggio che determinerà l’ordine di rotazione delle ditte. La prima ditta sorteggiata sarà presa a riferimento di rotazione rispetto alle altre ditte che di volta in volta subentreranno secondo il rispettivo ordine alfabetico.
Per ciascun lotto verrà definito l’elenco di tutti gli operatori economici provvisoriamente ammessi alla sottoscrizione dell’accordo quadro. L’Accordo quadro diverrà vincolante per l’Azienda USL di Rieti solo dopo l’adozione del relativo provvedimento deliberativo del Direttore Generale.
La conclusione dell’accordo quadro definitiva diviene efficacie dopo la verifica del possesso dei requisiti relativi a quanto dichiarato.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, questo dovrà presentare la documentazione sopraindicata con riferimento a ciascun soggetto riunito.
Qualora non dovesse essere adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, le ditte che entreranno a far parte dell’accordo quadro non avranno nulla a pretendere salva la restituzione della cauzione provvisoria.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TELEMATICA
La prima seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, avrà luogo in una data che verrà preventivamente comunicata sul Sistema nella sezione dedicata alla presente procedura e alla sezione Avvisi e Bandi della pagina web della Committenza (xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx).
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.
Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l’operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/), cliccando sul link “sistema acquisti” abilitato all’atto dell’avvio della seduta da parte della stazione appaltante.
Effettuato l’accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione “Bandi scaduti” e successivamente “Bandi pubblicati”.
Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando “bandi scaduti” e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando “seduta virtuale”, abilitato all’atto dell’avvio della seduta da parte della stazione appaltante.
Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.
Alle sedute virtuali pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
Il Seggio di gara, istituito ad hoc, presieduto dal RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP/ Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 76, comma 2 bis, del Codice.
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione a SATER
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara presieduto dal RUP, procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche al fine di riscontrare la loro rispondenza alle caratteristiche minime previste nel capitolato di gara.
La Commissione individua gli operatori che hanno prodotto offerta tecnica non rispondente alle caratteristiche minimali richieste e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti di cui sopra.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo sblocco e quindi all’apertura dell’offerta economica, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
In seduta pubblica si procederà all’apertura della busta recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica”. In detta seduta si procederà, per ciascun lotto, al sorteggio che determinerà l’ordine di rotazione delle ditte. La prima ditta sorteggiata sarà presa a riferimento di rotazione rispetto alle altre ditte che di volta in volta subentreranno secondo il rispettivo ordine alfabetico.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell’Offerta Tecnica:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti che hanno presentato offerta rispondente, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, a quanto previsto nella documentazione di gara, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, anche con riferimento al singolo lotto.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stipulazione del contratto di accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva intestata in favore dell’Azienda da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, nonché copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.. 445/2000
delle garanzie assicurative di cui all’art.17 del Capitolato di gara.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
Il contratto sarà stipulato in una delle modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice, con oneri a carico del contraente.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non previste per la presente procedura.
26. PENALI
Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua
insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
Ai fini dell'opponibilità all’Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la Azienda cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.
L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda. L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture/Servizi oggetto
di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta.
L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
29. RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l’Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all’Appaltatore, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall’Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.
L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall’Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
30. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
31. OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00
(millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
32. OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DI FILIERA
In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’ASL e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
33. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Rieti.
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ASL di Rieti.
• Responsabile del trattamento è l’Avv. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – Tel.: 0000000000 - 000000000 e- mail: xxx@xxx.xxxxx.xx - PEC: xxx.xxx.xxxxx@xxx.xx;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
• con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
36. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell’allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere.