AID 12289
ALLEGATO A8 - Disciplinare d’incarico
SEDE DI DAKAR
Disciplinare d’Incarico
per la realizzazione dell’intervento “[titolo]” nell’ambito dell’Iniziativa di Emergenza in favore delle popolazioni colpite dalla crisi umanitaria ed economica in Mali e Senegal
AID 12289
tra
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Sede di Dakar (d’ora in poi “Sede AICS”) codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Titolare della Sede estera AICS di Dakar, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
e
[“denominazione completa dell’ente esecutore” - “sigla del soggetto esecutore”], (d’ora in poi “Ente esecutore”) iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ex art. 26, comma 3, Legge 125/2014 con decreto n. [……] del [gg/mm/aaaa], con sede in [ ], rappresentato da
[………..],
oppure (per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia)
[“denominazione completa dell’ente esecutore” - “sigla del soggetto esecutore”], (d’ora in poi “Ente esecutore”) con sede in [……….], rappresentato da [ ] e parte dell’Accordo stipulato
con [“denominazione completa dell’ente” - “sigla dell’ente”], iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ex art. 26, comma 3, Legge 125/2014 con decreto n. [……] del [gg/mm/aaaa],
d’ora in poi, anche “Le Parti”,
PREMESSA
• Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e xx.xx. e ii., concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” ed in particolare l’art. 10 e l’art. 26, comma 4;
• Visto lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, approvato con il D.M. 22/07/2015, n. 113 e xx.xx. e ii.;
• Visto il regolamento contabile dell’AICS, approvato con il D.I. 1002/2500 del 15/12/2015 e xx.xx. e ii.;
• Vista la delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 49 del 05/02/2018 e xx.xx. e ii.;
• Vista la Call for Proposals relativa all’Iniziativa “[titolo]” pubblicata il [gg/mm/aaaa];
• Vista la graduatoria approvata con atto n. [..…] del [gg/mm/aaaa] e pubblicata sul sito web dell’AICS il [gg/mm/aaaa].
si conviene e stabilisce quanto segue Articolo 1
OGGETTO
1. La Sede AICS affida a “[sigla dell’ente esecutore]” l’intervento “[titolo]” da realizzarsi in [..…], secondo quanto descritto nella documentazione di cui all’art. 19 del presente Disciplinare.
2. Quanto indicato in premessa e la documentazione allegata costituiscono parte integrante del presente Disciplinare d’incarico.
Articolo 2 PERSONALE
1. L’Ente esecutore s’impegna per il personale locale impiegato nell’ambito del progetto ad osservare la normativa in vigore in …….
2. Il rapporto di lavoro tra l’Ente esecutore ed il personale impiegato dalla stessa nell’ambito del progetto ed ogni eventuale contenzioso da ciò discendente non coinvolge in alcun modo la Sede AICS.
3. L’Ente esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del progetto e s’impegna a rispettare le norme e misure di sicurezza indicate dall’Ambasciata d’Italia a ………..
4. Nel caso di mancato rispetto da parte dell’Ente esecutore di quanto previsto in materia di sicurezza, la Sede AICS può sospendere il finanziamento previsto dal presente Disciplinare d’incarico.
Articolo 3 GARANZIA FIDEIUSSORIA
1. Nel caso in cui intenda richiedere un anticipo alla Sede AICS, l’Ente esecutore si impegna a presentare una garanzia fideiussoria pari al 30% (trenta per cento) dell’anticipo stesso ai sensi dall’art. 26, comma 4, della Legge 125/2014 e xx.xx. e ii..
2. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’Ente esecutore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
oppure (per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia)
2bis. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’Ente esecutore può essere bancaria o assicurativa e deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana bancaria ed assicurativa.
3. Congiuntamente al pagamento della terza rata, viene autorizzato lo svincolo della polizza fideiussoria su richiesta dell’Ente esecutore. Trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione del rapporto finale, la polizza fideiussoria si intende svincolata senza necessità di ulteriori atti amministrativi.
4. Nel caso in cui l’Ente esecutore rinunci, per iscritto, all’anticipo, le Parti sottoscrivono un apposito addendum al presente Disciplinare, nel quale devono essere descritte nel dettaglio le modalità dei pagamenti, che avverranno a stati di avanzamento dietro rendicontazione delle attività.
Articolo 4 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
1. Il finanziamento totale relativo al presente incarico è pari a EUR [importo in cifre],00 (euro
[importo in lettere]/00).
2. I pagamenti dovuti all’Ente esecutore vengono effettuati dalla Sede AICS nella suddetta valuta, tramite trasferimento bancario sul conto corrente dedicato acceso in ……. o in Italia, sulla base del “Piano Finanziario” e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del presente Disciplinare, secondo le seguenti modalità:
a) una prima rata di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00) pari al 50% (cinquanta per cento) del totale, entro [……] giorno/i lavorativo/i dalla firma del presente Disciplinare, purché l’Ente esecutore comprovi l’inizio delle attività programmate mediante idonea documentazione certificata dalla Sede AICS;
a) una seconda rata di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00) pari al 40% (quaranta per cento) del totale, da erogarsi entro […..] giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto, attesta la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto intermedio recante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l’80% (ottanta per cento) dell’anticipo del finanziamento. La Sede AICS si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dall’Ente esecutore.
Xxxxx termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della Sede AICS;
b) una terza rata, a saldo, di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00), pari al 10% (dieci per cento) del totale, da erogarsi entro [……] giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS attesta il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull’eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto recante l’ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dall’Ente esecutore per la realizzazione del progetto. In tale occasione l’Ente esecutore deve altresì consegnare il verbale di donazione ai beneficiari - individuati nel documento di progetto - dei beni mobili presi in carico e dei beni immobili eventualmente ripristinati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del presente Disciplinare. La Sede AICS s’impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni lavorativi 30 (trenta) dalla ricezione della documentazione predisposta dall’Ente esecutore. Xxxxx termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della sede AICS competente.
Articolo 5 COSTI AMMISSIBILI
1. Nell’ambito del progetto di cui al presente Disciplinare possono essere previsti acquisti di beni e servizi, nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente funzionali ed indispensabili al progetto.
2. Sono costi ammissibili anche quelli sostenuti per le polizze fideiussorie di cui all’art. 3 del presente Disciplinare.
3. I costi amministrativi ammissibili sono le spese sostenute dalla sede nazionale dell’Ente esecutore, dopo la stipula del presente Disciplinare per la gestione del progetto, ivi comprese le relative spese correnti. L’onere finanziario relativo ai costi amministrativi non deve superare il 7% (sette per cento) del totale dei costi effettivamente sostenuti per il progetto ed approvati in sede di rendicontazione, al netto delle spese relative alla garanzia fideiussoria.
Articolo 6
RAPPORTI E RENDICONTAZIONI
1. L’Ente esecutore ai fini dell’erogazione del finanziamento nei termini previsti dall’art. 4 del presente Disciplinare, è tenuto a presentare alla Sede AICS, un rapporto contenente lo stato di avanzamento ed un rapporto finale, corredati rispettivamente di un rendiconto finanziario intermedio e di un rendiconto finale, recanti l’ammontare delle spese sostenute per il progetto.
2. Il rapporto intermedio deve comunque essere presentato entro […] mesi dalla stipula del presente Disciplinare, indipendentemente dal raggiungimento o meno della percentuale di spesa di cui all’art. 4, comma 1. La presentazione del rapporto finale e del relativo rendiconto finanziario, conformi al piano di spesa originariamente proposto, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal completamento del progetto. L’Ente esecutore deve inoltre presentare un rapporto nel caso si verifichino condizioni di straordinarietà (es. interruzione temporanea delle attività dovuta a cause di forza maggiore).
3. L’Ente esecutore s’impegna a fornire quando richiesto dalla Sede AICS, informazioni tecniche sull’andamento dei progetti e/o dati descrittivi e finanziari ed a partecipare alla valutazione dei progetti.
Articolo 7 ACQUISTI
1. I lavori e gli acquisti di servizi e forniture relativi al progetto devono essere effettuati secondo i principi di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx. e ii., e secondo quanto indicato nel documento “Manuale di gestione e rendicontazione per l’esecuzione dei progetti di aiuto umanitario”.
2. I beni acquistati per lo svolgimento del programma devono essere consegnati - di norma - alla controparte locale al termine delle attività, a titolo di dono del Governo italiano. Per il manifestarsi di nuove esigenze, nel quadro dell’economia generale dell’azione di cooperazione e per garantire maggior tempestività alla realizzazione degli interventi, la Sede AICS può autorizzare una diversa destinazione di detti beni.
Articolo 8 VERIFICHE E CONTROLLI
1. L’AICS e la sua Sede estera possono effettuare in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, verifiche in ordine allo svolgimento del Progetto e ai risultati conseguiti fino a detto momento.
Articolo 9
MODIFICHE DELL’INIZIATIVA
1. Qualora successivamente alla stipula del presente disciplinare d’incarico si determinino circostanze tali da imporre una modifica delle attività programmate nel progetto, l’Ente esecutore predispone una richiesta di variante non onerosa che consenta di gestire la circostanza imprevista mantenendo inalterati gli obiettivi e le finalità dell’intervento.
2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:
a) le richieste di estensione temporale del progetto;
b) le varianti fra macrovoci (A, B, C, D, E ed F come indicate nel Piano finanziario);
c) le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all’interno della medesima macrovoce superiori al 15% (quindici per cento) dell’importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.
3. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:
a) le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all’interno della medesima macrovoce che non superino il 15% (quindici per cento) dell’importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.
Nel caso di variazioni non soggette ad autorizzazione, queste devono essere comunque indicate nei Rapporti, oltre che comunicate alla Sede AICS.
4. In nessun caso l’Ente esecutore può richiedere fondi addizionali nell’ambito del presente incarico.
Articolo 10
RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEI PROGETTI
1. La Sede AICS non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal Progetto di cui al presente Disciplinare, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per “causa di forza maggiore” quali – a mero titolo esemplificativo – eventi bellici, calamità naturali, disordini, ecc.
2. È attribuita all’Ente esecutore in via esclusiva la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale alle persone e alle cose appartenenti a terzi che si dovessero verificare nell’esecuzione del progetto di cui al presente Disciplinare.
3. L’Ente esecutore s’impegna a:
- Assicurare la preparazione degli accordi necessari con tutte le Autorità locali coinvolte (nel caso di importazioni deve far riferimento alle procedure di esenzione emanate dal Governo locale o dalla struttura preposta dallo stesso per gestire la situazione di emergenza in corso);
- Rispettare la normativa italiana vigente (anche ad eventuale integrazione di quanto previsto nel manuale) per gli eventuali acquisti di beni e servizi nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente indispensabili al progetto, necessari alla realizzazione dell’intervento;
- Stipulare i necessari contratti con le imprese, i fornitori locali e il personale tecnico che operano nei progetti;
- Provvedere alle necessarie attività di supervisione;
- Curare il trasporto di tutte le forniture, coordinandosi con la Sede AICS.
Articolo 11 VISIBILITA’
1. L’Ente esecutore s’impegna a realizzare tutte le attività previste negli allegati specifici assicurando che le stesse siano conosciute dalle Autorità centrali, da quelle locali, dai beneficiari finali e dalle Agenzie internazionali presenti nell’area come attività finanziate dal
Governo italiano. L’Ente esecutore assume analogo impegno in relazione alle opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.
2. L’Ente esecutore, relativamente al progetto è tenuto ad attenersi alle linee guida in materia di comunicazione e visibilità fornite dall’Ufficio Comunicazione dell’AICS.
Articolo 12
RISOLUZIONE DELL’INCARICO
1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni del presente Disciplinare da parte dell’Ente esecutore, la Sede AICS notifica all’Ente esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandola a provvedere all’adempimento entro un termine perentorio non inferiore a 30 (trenta) giorni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, il contratto s’intende risolto quando, trascorso il termine assegnato, l’Ente esecutore non abbia adempiuto all’obbligazione.
Articolo 13
RECUPERO FONDI EROGATI IN CASO DI IRREGOLARITA’ O INADEMPIENZE
1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto di termini e/o condizioni contrattuali, l’Ente esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo. La Sede AICS può procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
2. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, la Sede AICS può procedere all’escussione della garanzia di cui all’art. 3 del presente Disciplinare.
Articolo 14
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
1. Nel caso in cui si verificassero eventi dovuti a “cause di forza maggiore” – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all’ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni di insicurezza, ecc. – che impediscano il regolare svolgimento delle attività di progetto, l’Ente esecutore notificherà il verificarsi dell’evento, motivandolo e comprovandolo, alla Sede AICS, che si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.
2. All’esito di predetta procedura, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, la Sede AICS comunica all’Ente esecutore gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell’impossibilità oggettiva di prosecuzione delle attività, il progetto viene sospeso ed eventualmente concluso.
3. Nell’ipotesi di risoluzione per cause di forza maggiore sono riconosciuti all’Ente esecutore i costi sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13.
Articolo 15 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del presente Disciplinare, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.
Articolo 16 NORMATIVA APPLICABILE
1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare d’Incarico, o non disciplinato dalla Legge 125/2014 e xx.xx. e ii. e dalla relativa disciplina di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano in materia di contrattualistica e di obbligazioni, nonché in materia di normativa antimafia ex D.lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii..
Articolo 17 SOSPENSIONE DEL PROGETTO
1. La sospensione ha carattere di eccezionalità ed è concessa al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento dell’approvazione dell'iniziativa.
2. La Sede AICS autorizza la sospensione di un progetto in presenza di una richiesta motivata dell'esecutore. Durante l’eventuale periodo di sospensione non possono essere effettuate spese a carico dell'iniziativa, fatte salve spese che assolvano ad obblighi di legge. L’eventuale garanzia fornita per l’erogazione di contributi a titolo di anticipazione deve essere parimenti sospesa.
Articolo 18
ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DURATA DEL PRESENTE DISCIPLINARE D’INCARICO
1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della firma da parte di entrambi contraenti e rimane in vigore fino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste.
2. Eventuali modifiche al presente Disciplinare devono essere concordate per iscritto tra le Parti.
3. Le attività di progetto devono essere realizzate entro […] mesi dalla stipula del presente Disciplinare, fatto salvo quanto previsto dai precedenti art. 12 e 14 o eventuali successive eventuali estensioni su autorizzazione della Sede AICS.
Articolo 19
DOCUMENTI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO
I documenti allegati al presente Disciplinare d’incarico che ne costituiscono parte integrante sono:
a) la Proposta di Progetto sintetica (All. A1) e relativi allegati;
b) il Piano finanziario (All. A4);
c) la Dichiarazione di esclusività (All. A9);
d) il Manuale di gestione e rendicontazione per l’esecuzione dei progetti di aiuto umanitario (All. A10);
e) l’Accordo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con [“denominazione completa dell’ente” - “sigla dell’ente”], stipulato in data [gg/mm/aaaa]; [opzionale]
f) l’Accordo/i con il/i partner [“denominazione completa dell’ente” - “sigla dell’ente”], stipulato/i in data [gg/mm/aaaa]. [opzionale]
Dakar, [gg/mm/aaaa]
Per l’Ente esecutore
…………………………………………..
(firma leggibile, specificare Nome Cognome e funzione – Rappresentante Legale o suo Delegato)
Per l’AICS
………………………………………………………..
Titolare della Sede estera AICS di Dakar