Torino, 27 giugno 2011
CONTRATTI DI
LAVORO
Torino, 27 giugno 2011
Dott. Xxxxxxxxxxxx Xxxx
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
COMMITTENTI
Possono stipulare questi contratti soggetti:
Ð imprenditori
Ð non imprenditori (sia per l’attività istituzionali sia per l’eventuale attività commerciale)
Ð professionisti
Ð cittadini privati
LAVORATORI
La figura di collaboratore:
Ð non può essere ricoperta da soggetti societari
Ð non è legittima in presenza di un elevato numero di ausiliari del collaboratore e/o significativo impiego di capitali
IPOTESI TASSATIVE AMMESSE
Le collaborazioni coordinate e continuative non ricondotte a progetto sono ammesse nelle seguenti ipotesi:
Ð durata non superiore a 30 giorni con compenso non superiore a 5.000 euro, per ciascun committente ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore;
Ð agenti e rappresentanti di commercio disciplinate da disposizioni specifiche; Ð professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali,
esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
Ð associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
Ðsportive associate e a gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
Ð componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
Ð partecipanti a collegi e commissioni compresi gli organismi aventi natura tecnica; Ð soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia oppure i titolari di pensione di anzianità o di invalidità che abbiano raggiunto il 65° anno di età se uomini e 60 anni di età se donne.
AUTONOMIA
Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino:
Ð modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da
parte del committente indirizzi di ordine generale);
Ð l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente;
Ð un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore;
Ð l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del
lavoratore.
DURATA
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può essere stipulato dall'azienda per ottenere dal collaboratore una prestazione sia a
tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Se il contratto è a tempo determinato la durata va
indicata:
Ð espressamente oppure,
Ð mediante un evento al verificarsi del quale il rapporto si conclude. Tale evento deve essere ben individuabile.
La Commissione deve verificare che la durata del contratto sia coerente con il tempo fisiologico occorrente per raggiungere il risultato specifico
dedotto in contratto
SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
1. L’attività del collaboratore deve dar luogo ad un chiaro risultato finale, oppure al soddisfacimento di un’esigenza temporanea del
committente. In particolare deve:
• caratterizzarsi per la specificità
• conservare margini di autonomia, ancorché coordinabili con
l’organizzazione del committente
• essere valutata e valutabile indipendentemente dal tempo di
esecuzione
2. Nell’ipotesi di istanza di certificazione relativa a più contratti di collaborazione aventi le stesse caratteristiche è necessario valutare le motivazioni che giustificano il coinvolgimento di più lavoratori autonomi per la realizzazione del risultato
3.
Qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati
analoghe a quelle che svolgono prestazioni che sono oggetto del contratto di collaborazione da certificare le parti devono evidenziare in modo molto rigoroso gli elementi di autonomia dell’attività e le distinzioni con il lavoro subordinato
• addetti alla somministrazione di cibi e bevande al pubblico
• operai edili che svolgono attività meramente esecutive
• prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound
CORRISPETTIVO
E’ necessario che il contratto preveda:
Ð un compenso in funzione del risultato. La previsione di un compenso orario per il collaboratore non è incompatibile con il lavoro coordinato e continuativo, purché tale previsione sia coerente e funzionale con la tipologia di prestazione da svolgere
Ð i tempi di erogazione del compenso liberamente scelti dalle
parti
Ð le modalità di pagamento del compenso
Non è indispensabile che venga prevista una specifica disciplina dei rimborsi spese.
COORDINAMENTO
La Commissione deve verificare che il contratto preveda forme di coordinamento del lavoratore coordinato e continuativo al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa.
Vincoli di orario per il collaboratore non sono incompatibili con il lavoro coordinato e continuativo, purché essi siano necessari in funzione del coordinamento tra il collaboratore stesso e l'organizzazione produttiva del committente.
Le parti potranno prevedere, laddove le caratteristiche dell’attività lo necessitino, l’utilizzo delle attrezzature del committente descrivendo in contratto in modo dettagliato le modalità applicative.
MISURE DI SICUREZZA
Se lo svolgimento dell’attività è prevalentemente interna all’azienda
è opportuno che il contratto preveda clausole di tutela sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
PROROGA
La Commissione non certifica un contratto che prevede una proroga
incondizionata della durata.
Per prorogare un contratto oggetto di certificazione è necessario che le parti, quindici giorni prima della scadenza originaria, trasmettano alla Commissione una espressa richiesta adeguatamente motivata.
La Commissione:
• valuta di estendere la certificazione per la maggiore durata richiesta dalle parti anche senza una ulteriore audizione
• comunica alle parti l’esito di tale valutazione prima della scadenza originaria del contratto
Se il contratto oggetto di certificazione è prorogato dalle parti senza la descritta procedura, cessano gli effetti della certificazione sul contratto medesimo.
RINNOVO DEL CONTRATTO
E’ ammesso che il medesimo committente e collaboratore
possano stipulare in successione
autonomi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di più attività.
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
LAVORO A PROGETTO
COMMITTENTI
Possono stipulare questi contratti soggetti:
Ð imprenditori
Ð non imprenditori (sia per l’attività istituzionali sia per l’eventuale attività commerciale)
Ð professionisti
Ð cittadini privati
LAVORATORI
La figura di collaboratore:
Ð non può essere ricoperta da soggetti societari
Ð non è legittima in presenza di un elevato numero di ausiliari del collaboratore e/o significativo impiego di capitali poiché la collaborazione deve essere prevalentemente personale.
IPOTESI DI ESCLUSIONE
Le disposizioni sul lavoro a progetto non sono obbligatorie nelle seguenti ipotesi:
Ð collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore a 30 giorni con compenso non superiore a 5.000 euro per ciascun committente, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore;
Ð agenti e rappresentanti di commercio;
Ð professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
Ð attività comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Ð componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
Ð partecipanti a collegi e commissioni compresi gli organismi aventi natura tecnica;
Ð soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia oppure i titolari di pensione di anzianità o di invalidità che abbiano raggiunto il 65° anno di età se uomini e 60 anni di età se donne.
AUTONOMIA
Nel contratto non devono risultare clausole che
disciplinino:
Ð modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale);
Ð l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente;
Ð un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore;
Ð l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore.
DURATA
Il contratto di lavoro a progetto deve essere a tempo determinato.
La durata va indicata in contratto:
Ð con una data finale, oppure
Ð mediante un evento al verificarsi del quale il rapporto si conclude. Tale evento deve essere ben individuabile.
La Commissione deve verificare che la durata del contratto sia coerente con il tempo fisiologico occorrente per raggiungere il risultato specifico
dedotto in contratto
PROGETTO O PROGRAMMA DI LAVORO E ATTIVITÀ DEL COLLABORATORE
1. Non è necessario distinguere nel contratto se l’attività sia riconducibile ad una nozione di progetto, ovvero a quella di programma
2. Non è legittimo un progetto o programma che riproduce sostanzialmente l’oggetto sociale della società senza individuare un azione economica specifica che possa essere ricondotta ad un risultato “interno” allo scopo societario, risultato da riferirsi all’attività dell’azienda e non a quella del lavoratore
3. nell’ipotesi di istanza di certificazione relativa a più contratti a progetto aventi le stesse caratteristiche è necessario valutare le motivazioni che giustificano il coinvolgimento di più lavoratori autonomi per la realizzazione del risultato
4. qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati che
svolgono prestazioni analoghe a quelle che sono oggetto del contratto di collaborazione da certificare le parti devono evidenziare in modo molto rigoroso gli elementi di autonomia dell’attività e le distinzioni con il lavoro subordinato
• addetti alla somministrazione di cibi e bevande al pubblico
• operai edili che svolgono attività meramente esecutive
• prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound
CORRISPETTIVO
E’ necessario che il contratto preveda:
Ð un compenso in funzione del risultato. La previsione di un compenso orario per il collaboratore non è incompatibile con il lavoro a progetto, purché tale previsione sia coerente e funzionale con la tipologia di prestazione da svolgere
Ð i tempi di erogazione del compenso liberamente scelti dalle parti
Ð le modalità di pagamento del compenso
Non è indispensabile che venga prevista una specifica disciplina dei rimborsi spese.
COORDINAMENTO
La Commissione deve verificare che il contratto preveda forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione della prestazione lavorativa.
Vincoli di orario per il collaboratore non sono incompatibili con il lavoro a progetto, purché essi siano necessari in funzione del coordinamento tra il collaboratore stesso e l'organizzazione produttiva del committente.
Le parti potranno prevedere, laddove le caratteristiche dell’attività lo necessitino, l’utilizzo delle attrezzature del committente descrivendo in contratto in modo dettagliato le modalità applicative.
MISURE DI SICUREZZA
Se lo svolgimento dell’attività è prevalentemente interna
all’azienda è opportuno che il contratto preveda clausole di tutela sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche ai lavoratori a progetto.
PROROGA
La Commissione non certifica un contratto che prevede una proroga
incondizionata della durata.
Per prorogare un contratto oggetto di certificazione è necessario che le parti, quindici giorni prima della scadenza originaria, trasmettano alla Commissione una espressa richiesta adeguatamente motivata.
La Commissione:
• valuta di estendere la certificazione per la maggiore durata richiesta dalle parti anche senza una ulteriore audizione
• comunica alle parti l’esito di tale valutazione prima della scadenza originaria del contratto
Se il contratto a progetto oggetto di certificazione è prorogato dalle parti senza la descritta procedura, cessano gli effetti della certificazione sul contratto medesimo.
RINNOVO DEL CONTRATTO
E’ ammesso che il medesimo committente e collaboratore possano stipulare in successione autonomi contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di più progetti o programmi di lavoro. In questo caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti - ed in particolare la prova della sussistenza dei diversi progetti - sia particolarmente rigorosa.
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
PRESTAZIONI OCCASIONALI
(art. 61, comma 2 del D.Lgs.
276/2003)
COMMITTENTI E COLLABORATORI
I committenti possono essere soggetti imprenditori e non imprenditori (sia per l’attività istituzionali sia per l’eventuale attività commerciale), professionisti o cittadini privati.
La figura di collaboratore non può essere ricoperta da soggetti societari. Non è ammesso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di un elevato numero di ausiliari del collaboratore e/o significativo impiego di capitali.
Si concretizzano i rapporti in esame qualora l’attività si sviluppi in una pluralità di prestazioni programmate distinte contrattualmente, rese per adempiere al contenuto di convenzioni susseguitesi in un arco temporale
ATTIVITÁ AMMESSE
L’attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa può riguardare sia l’attività tipica dell’azienda sia un’attività accessoria a questa ultima.
AUTONOMIA
Il contratto non può prevedere le modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato ma sono ammessi da parte del committente solo
indirizzi di ordine generale.
Il collaboratore non può essere inserito in una struttura gerarchica del committente e non sono ammesse clausole che prevedono un assiduo e costante controllo dell’incarico affidato.
Il committente non può esercitare alcun potere disciplinare nei confronti del collaboratore.
Inoltre:
• nell’ipotesi di istanza di certificazione relativa a più collaborazioni coordinate e continuative aventi le stesse caratteristiche è necessario valutare le motivazioni che giustificano il coinvolgimento di più lavoratori autonomi per la realizzazione del risultato (al fine di evitare che l’ordinaria attività dell’azienda sia realizzata con soli collaboratori coordinati e continuativi);
• qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati che svolgono prestazioni che sono oggetto del contratto di collaborazione da certificare le parti devono evidenziare in modo molto rigoroso gli elementi di autonomia dell’attività da svolgere.
DURATA
Per le caratteristiche della tipologia contrattuale in esame la durata non può che essere a tempo determinato.
In questo caso, la Commissione deve verificare dalla pluralità dei contratti di collaborazione oggetto di
certificazione che non emerga una durata complessiva superiore a 30 giorni, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore.
La verifica va effettuata in base all’anno solare, ossia, al fine che qui interessa, corrispondente al periodo 1
gennaio – 31 dicembre.
CORRISPETTIVO
La Commissione deve verificare dalla pluralità dei contratti di collaborazione oggetto di
certificazione che non emerga un compenso superiore a 5.000 euro.
La verifica va effettuata in base al medesimo anno solare di riferimento della durata, ossia,
al fine che qui interessa, corrispondente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.
PROROGA
Benché in astratto è possibile una proroga del contratto in esame, per la sua esiguità, si ritiene in concreto non realizzabile.
RINNOVO DEL CONTRATTO
Qualora il contratto di collaborazione coordinata e continuativa costituisca un rinnovo di un precedente rapporto tra le parti, la Commissione non è tenuta ad effettuare particolari indagini di legittimità non essendo previste particolari condizioni da rispettare.
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
LAVORO AUTONOMO
ART. 2222 CODICE CIVILE
COMMITTENTI E LAVORATORI
I committenti possono essere soggetti imprenditori e non imprenditori (sia per l’attività istituzionali sia per l’eventuale attività commerciale), professionisti o cittadini privati.
Il lavoratore deve essere una persona fisica e deve svolgere l’attività personalmente seppure con l’ausilio non prevalente di suoi collaboratori.
ATTIVITÁ AMMESSE
L’attività oggetto della prestazione di lavoro autonomo può riguardare sia l’attività tipica dell’azienda sia un’attività accessoria a questa ultima.
AUTONOMIA
Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino:
Ð modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale);
Ðl’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente;
Ð un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore;
Ð l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore.
DURATA
In via generale il contratto non ha limiti di durata in quanto in questa fattispecie manca il coordinamento.
La Commissione tuttavia, verifica che:
Ð la prestazione non si protragga per un periodo significativo di tempo dal momento che in questo caso potrebbe rinvenirsi, nei fatti, il requisito del coordinamento;
Ð il contratto non preveda una programmazione di prestazioni che dovranno essere svolte nel tempo nel qual caso va attentamente valutata la sussistenza della prestazione occasione di cui all’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003.
CORRISPETTIVO
Non ci sono limiti alla misura del compenso pattuito dalle parti. Fermo restando il compenso complessivamente stabilito dalle parti, è ammessa la clausola contrattuale che preveda la sua erogazione in più tranche.
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
ASSOCIANTE
Deve essere un soggetto imprenditore, indipendentemente dalla veste giuridica rivestita.
ASSOCIATO
Deve essere un lavoratore, cioè una persona fisica che apporta il proprio lavoro con attività prevalentemente personale
ATTIVITÁ AMMESSE
L’attività oggetto della prestazione di lavoro autonomo può riguardare sia l’attività tipica dell’azienda sia un’attività accessoria a questa ultima.
TERE DI CONTROLLO DELL’ASSOCIATO
PO
Il contratto deve prevedere il potere di controllo dell’associato sulla gestione dell’affare o sull’impresa dell’associante, di solito attraverso il diritto al rendiconto annuale.
Tale potere di controllo deve essere effettivo e non fittizio e quindi esige un controllo rigoroso da parte della Commissione di Certificazione.
ALEATORIETÁ DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’associato deve essere aleatorio, in quanto commisurata agli utili eventualmente conseguiti dall’associante.
La Commissione di Certificazione verifica che il contratto indichi i criteri di individuazione dell’utile di impresa.
Il contratto può prevedere che l’associato non partecipi alle perdite dell’impresa, ovvero che l’associato percepisca un acconto periodico sul compenso finale, salvo conguaglio.
Non può essere certificato il contratto che preveda la partecipazione ai ricavi anziché agli utili dell’impresa, né il contratto che preveda un guadagno minimo garantito per l’associato.
Il corrispettivo deve essere adeguato al valore del lavoro apportato dall’associato. Non può quindi essere certificato il contratto che preveda un compenso palesemente fittizio o iniquo.
AUTONOMIA
Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino:
Ð modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale);
Ðl’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente;
Ð un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore;
Ð l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore.
DURATA
Il contratto di associazione può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
RINNOVO DEL CONTRATTO
Le medesime parti possono stipulare diversi contratti per la gestione di uno o più affari, o possono rinnovare il medesimo contratto in caso di prolungamento dell’associazione.
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
CONTRATTO DI APPALTO
ORGANIZZAZIONE DI MEZZI DA PARTE DELL’APPALTATORE
A) Natura imprenditoriale dell’appaltatore
L’appaltatore deve essere dotato di una vera e propria struttura imprenditoriale effettivamente utilizzata per l'esecuzione dell'appalto in questione.
Negli appalti in cui prevale il know-how aziendale e/o l’organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore, la Commissione di certificazione deve verificare in modo rigoroso la titolarità del potere direttivo in capo all’appaltatore e la coerenza tra le mansioni dei lavoratori e l’opera o il servizio dedotto nel contratto d’appalto.
L’appaltatore può utilizzare entro certi limiti capitali, macchine o attrezzature del committente, a condizione che sussistano i requisiti della organizzazione dei mezzi e del rischio d’impresa in capo all’appaltatore.
B) Esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore
Il potere direttivo sui lavoratori impiegati nell’appalto deve essere
in capo esclusivamente al datore di lavoro appaltatore.
C) Funzionalità delle mansioni rispetto all’opera o al servizio
Le mansioni dei dipendenti dell’appaltatore devono essere funzionali esclusivamente alla realizzazione dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di appalto.
RISCHIO D’IMPRESA
Dal contratto deve risultare che l’appaltatore è esposto all’eventuale risultato negativo dell’attività.
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
PRESUPPOSTI NORMATIVI
sussistenza delle condizioni di legge alle quali è subordinata l’operatività dell’apprendistato professionalizzante:
• esistenza di una disciplina regionale dei profili formativi e di una disciplina contrattuale collettiva di categoria che regolamenti i contenuti del contratto (durata, retribuzione, livelli di inquadramento ecc).
oppure, in assenza di disciplina regionale:
• esistenza di una disciplina contrattuale collettiva nazionale di categoria che regolamenti i contenuti del contratto specificando i profili oppure rinviando a quelli elaborati dall’ISFOL (xxx.xxxxx.xx).
Qualora difettino i presupposti normativi indicati per l’instaurazione dell’apprendistato professionalizzante, trova applicazione la disciplina del “vecchio” apprendistato, contenuta nella legge n. 25/1955 e nell’art. 16 legge n. 196/97.
ORGANICO AZIENDALE
Devono essere rispettati i limiti numerici all’assunzione di apprendisti.
Nelle aziende artigiane con più di tre dipendenti si deve ritenere che ai fini del rispetto della proporzione del 100% debbano computarsi tutti i dipendenti specializzati e qualificati assunti a tempo indeterminato, a prescindere da una rigida corrispondenza tra le competenze del personale in forza e quelle cui tendono i rapporti di apprendistato; ciò nella misura in cui il personale specializzato e qualificato sia presente in numero sufficiente da garantire il trasferimento delle competenze all’apprendista.
LAVORATORI
L’età dell’apprendista deve essere:
Ð compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni di età Ð a partire da 17 anni, se in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003.
In generale l’apprendistato professionalizzante è precluso ai lavoratori minorenni, per i quali rimane applicabile il vecchio apprendistato della legge n.
25/1955 a condizione che abbiano compiuto l’età minima per l’accesso al lavoro (attualmente fissata in 15 anni).
E’ consentito che un lavoratore, al termine del periodo di
apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione.
DURATA
•rispetto dei limiti di durata definiti dal CCNL, in misura non superiore a 6 anni;
• i periodi di apprendistato svolti presso diversi datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima se non sono separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscono alle stesse attività.
La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia previsto dal contratto collettivo di riferimento. Infatti, la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire corrispondenti congrue durate del tirocinio.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
1. Rispetto da parte del datore di lavoro del CCNL applicato.
2. Inquadramento dell’apprendista non inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
3. Specifica indicazione della prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito e alla qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto.
4. Trattamento economico dell’apprendista, corrispondente ad un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello della qualifica da conseguire, determinato senza alcun riferimento a tariffe di cottimo.
FORMAZIONE
Definizione del piano formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro, in cui deve essere indicata la concreta articolazione della formazione da erogare al lavoratore (in particolare, il percorso di formazione formale e non formale dell’apprendista e la ripartizione fra formazione interna o esterna all’azienda).
Con riferimento a tali aspetti la regolamentazione contrattuale prevale rispetto alla contemporanea previsione eventualmente presente in norme regionali.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
LINEE GUIDA
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
ORGANICO AZIENDALE
Devono essere rispettati i limiti numerici all’assunzione di apprendisti.
LAVORATORI
L’età dell’apprendista in generale deve essere compresa tra i 15 e i 24 anni (elevabili a 26 anni, per assunzioni effettuate in aree svantaggiate).
Per i giovani portatori di handicap è compresa tra i 15 e i 26 anni (elevabili a 28 anni, per assunzioni effettuate in aree svantaggiate).
Per il settore artigiano è compresa tra i 15 e i 29 anni (per le qualifiche ad alto contenuto professionale).
DURATA
•Rispetto dei limiti di durata definiti dal CCNL, in misura non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni (5 anni, per il settore artigiano per qualifiche elevate individuate tassativamente dal CCNL).
•Valutazione di eventuali periodi precedenti di apprendistato per la stessa attività presso altri datori di lavoro, non separati da interruzioni superiori ad un anno .
La formulazione della norma consente alle parti di ridurre il periodo di apprendistato rispetto alla previsione del CCNL, fermo restando il limite minimo di 18 mesi.
CONTRATTO
1. Rispetto da parte del datore di lavoro del CCNL applicato.
2. Specifica indicazione della prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito e della qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto.
3. Trattamento economico dell’apprendista conforme alle previsioni dei contratti collettivi e assenza di un qualsiasi riferimento ad una retribuzione basata su tariffe di cottimo.
4. Indicazione del tutor aziendale.
FORMAZIONE
• Impegno da parte del datore di comunicare agli uffici della provincia l’instaurazione del rapporto di apprendistato ai fini dell’attività formativa esterna.
• Impegno da parte del datore di lavoro di impartire gli insegnamenti necessari al
conseguimento della qualifica con l’affiancamento di un tutor aziendale qualificato.