CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Atti 632/14 all. 9
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL TRASFERIMENTO DI UN REPARTO DI DIALISI AM- BULATORIALE, ATTUALMENTE PRESENTE AL PRIMO E TERZO PIANO DEL PAD.TALAMONA AL PIANO RIALZATO DEL PAD 7 (AREA DE GA- SPERIS/TRIFOGLIO CRITICO) DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDA- LE NIGUARDA CA’ GRANDA
INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 4
Art.1.Oggetto dell'appalto 4
Art.2.Ammontare dell’appalto 4
Art.3.Modalità di stipulazione del contratto 5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 5
Art.4.Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 5
Art.5.Documenti che fanno parte integrante del contratto 5
Art.6.Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 6
Art.7.Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 6
Art.8.Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 6
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 7
Art.9.Consegna e inizio dei lavori 7
Art.10. Termine per l’ultimazione dei lavori 7
Art.11. Sospensione dei lavori 7
Art.12. Penali in caso di ritardo 8
Art.13. Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma 8
Art.14. Inderogabilità dei termini di esecuzione 9
Art.15. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 9
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 10
Art.16. Anticipazione 10
Art.17. Pagamenti in acconto 10
Art.18. Pagamenti a saldo 10
Art.19. Revisione dei prezzi 11
Art.20. Cessione del contratto e cessione dei crediti 11
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 12
Art.21. Valutazione dei lavori a misura 12
Art.22. Valutazione dei lavori a corpo 12
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 12
Art.23. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 13
Art.24. Riduzione delle garanzie 13
Art.25. Assicurazione a carico dell’impresa 13
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 14
Art.26. Variazione dei lavori 14
Art.27. Varianti per errori od omissioni progettuali 14
Art.28. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 14
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 15
Art.29. Norme di sicurezza generali 15
Art.30. Sicurezza sul luogo di lavoro 15
Art.31. Piano di Sicurezza 15
Art.32. Piano operativo di sicurezza 15
Art.33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 16
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 17
Art.34. Subappalto 17
Art.35. Responsabilità in materia di subappalto 17
Art.36. Pagamento dei subappaltatori 17
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 17
Art.37. Controversie 17
Art.38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 17
Art.39. Risoluzione del contratto - esecuzione d’ufficio dei lavori 17
CAPO 11 - DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE 20
Art.40. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 20
Art.41. Termini per il collaudo 20
Art.42. Presa in consegna dei lavori ultimati 20
CAPO 12 - NORME FINALI 21
Art.43. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 21
Art.44. Attività progettuali esecutive, integrative di dettaglio e di cantiere 23
Art.45. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 24
Art.46. Custodia del cantiere 25
Art.47. Cartello di cantiere 25
Art.48. Spese contrattuali, imposte, tasse 25
Art.49. Documenti e disegni esecutivi di cantiere 25
Art.50. Documenti e disegni “as built” 27
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art.1. Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori occorrenti per il rifacimento degli impianti elettrici e speciali con opere di adeguamento antincendio e di comple- tamento edile ed affini per consentire il trasferimento di un reparto di DIALISI AMBU- LATORIALE, attualmente presente al primo e terzo piano del pad.Talamona al piano rialzato del pad 7 (area De Gasperis/trifoglio critico) dell’ Azienda Ospedaliera– Ospedale Niguarda Cà Granda.
Le opere oggetto dell’appalto risultano individuate e definite dai documenti che fanno parte integrante del contratto (elencati al successivo 0) ed in particolare dal progetto esecutivo dell’intervento e dalle relazioni tecniche allegate al presente Ca- pitolato.
L’appalto comprende comunque tutte le opere, finiture, dotazioni o simili, anche non espressamente individuate o descritte nel presente Capitolato o nei richiamati documenti, che si rendano indispensabili, in quanto prescritte da leggi, normative o riconducibili alle “norme di buona tecnica”, per rendere le opere oggetto dell’appalto collaudabili e per considerarle realizzate “a regola d’arte”.
Art.2. Ammontare dell’appalto
Le opere, appaltate a corpo , sommate agli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, danno un totale di Euro 1.460.268,77 + IVA, come meglio sotto specificato:
Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subap- palta- bile | ||||||
Impianti tecno- logici* | OG11 | III | SI | € 850.414,26 | 58,24 | Prevalente | 30% |
Opere edili ed affini | OG1 | II | SI | € 609.854,51 | 41,76 | Scorporabile | 100% |
Totale | €1.460.268,77 | 100% |
*Nell’importo relativo agli impianti tecnologici sono previste le seguenti lavorazioni:
Impianto elettrico e speciali | € 383.015,77 |
Impianto meccanico condizionamento | € 307.592,22 |
Impianto meccanico idrico-sanitario | € 66.239,62 |
Impianto meccanico gas medicinali | € 74.725,66 |
Oneri per la sicurezza | € 18.840,99 |
Art.3. Modalità di stipulazione del contratto
I lavori di cui al presente Capitolato sono appaltati e liquidati a corpo.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invaria- bile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna succes- siva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si ap- plica ai prezzi unitari del Listino Prezzi del Comune di Milano ed. 2013 –dei vari arti- coli ottenuti con l’analisi prezzi per gli articoli non presenti nei listini sopraccitati .
I prezzi unitari di cui sopra, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusiva- mente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addi- zioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006, e che siano estranee ai lavori già previ- sti.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderen- te alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio ri- spondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, su valutazione della Direzione Lavori e comunque più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o, apparentemen- te non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le prescrizioni tecniche par- ticolari, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capi- tolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei ri- sultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art.5. Documenti che fanno parte integrante del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documen-
ti:
❑ Progetto edile (completo di relazioni tecniche specifiche ed elaborati grafici);
❑ Progetto elettrico (completo di relazioni tecniche specifiche ed elaborati gra- fici);
❑ Progetto meccanico (completo di relazioni tecniche specifiche ed elaborati grafici);
❑ Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare di gara
Non fanno parte del seguente appalto unicamente la realizzazione degli impianti dati/fonia di cui sono state previste le sole predisposizioni delle vie cavi.
Il Capitolato Speciale d’Appalto sarà sottoscritto dalle parti e depositato presso l’Ufficio competente a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari.
La Direzione Lavori si riserva di consegnare all’Impresa, nel corso dei lavori e nell’ordine che riterrà opportuno, eventuali disegni supplementari delle opere da e- seguire (disegni o schemi esplicativi e/o opere sostitutive).
⮚ Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in ma- teria di lavori pubblici
Non fanno invece parte del contratto il computo metrico allegato al progetto.
Art.6. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equi- vale a dichiarazioni di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del pro- getto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art.7. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunica- zione dipendente dal contratto.
L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e, nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale, delle persone autorizzate alla con- duzione dei lavori.
Ogni variazione del domicilio o delle persona di cui sopra deve essere tempesti- vamente comunicata alla Stazione Appaltante.
Art.8. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente ai sistemi e subsistemi di impianti oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, pro- venienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’articolo 167 del DPR 207/10.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.9. Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’accettazione formale dell’offerta da parte dell’Amministrazione Appaltante, in seguito a consegna, risultante da apposito ver- bale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta accettazione, previa convoca- zione dell’esecutore (art.153, del DPR 207/10).
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la con- segna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inu- tilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il con- tratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della ga- ranzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei la- vori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti pre- videnziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Art.10. Termine per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 154 (centocinquantaquattro), naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’Appaltatore si obbliga, per quanto di sua competenza, alla rigorosa ottemperan- za del cronoprogramma dei lavori tenendo presente che durante le opere si svolge- ranno le attività di posa dell’impianto di acqua osmotizzata e dei relativi apparecchi di produzione e sterilizzazione (vedi cronoprogramma) e il montaggio delle strutture che sosterranno i televisori sospesi a soffitto .
Art.11. Sospensione dei lavori
Qualora si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori proceda- no utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. In caso di sospensione dei lavori si applicano l’articolo 158 e seguenti del DPR 207/10.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scaden- ze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cu- ra della Direzione dei Lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedi- mento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, ac- cettato dall’ Azienda Ospedaliera. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte dell’ Azienda Ospedaliera.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presen- tazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art.12. Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene ap- plicata una penale pari 500 (cinquecento) euro al giorno.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in oc- casione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condi- zione di ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen- to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art.13. Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma
⮚ Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori il progetto costruttivo delle opere da realizzarsi congiuntamente da un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; ta- le programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquida- zione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrat- tuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, me- diante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indica- zioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultima- zione.
⮚ Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o in- tegrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
⮚ per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
⮚ per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavo- ri, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committen- te;
⮚ per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabi- lità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui be- ni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricon- dotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
⮚ per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
⮚ qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed ag- giornato.
⮚ I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronopro- gramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al periodo precedente.
Art.14. Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di dilazione dei termini dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
⮚ il ritardo nella installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tec- nologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
⮚ l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni ri- scontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sa- nitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
⮚ l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di do- ver effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o e- spressamente approvati da questa;
⮚ il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
⮚ il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
⮚ le eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
⮚ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale dipendente.
Art.15. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavo- ri o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale supe- riore a 20 gg. (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza l’obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito al- la risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art.16. Anticipazione
Si stabilisce che non verrà corrisposta alcuna anticipazione.
Art.17. Pagamenti in acconto
⮚ I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) ogni qual- volta il credito dell’Impresa raggiunge il 30% dell’importo complessivo dell’appalto al netto del ribasso d’asta, mediante emissione di certificato di pagamento, per la percentuale dei lavori eseguita, verificata nelle misure in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, nel rispetto della realizzazione del- le quote percentuali delle opere, indicate nel cronoprogramma approvato dalle parti. L’importo dovuto viene determinato con riferimento alle percentuali in- dividuate nella tabella di cui all’art.02 del presente capitolato speciale, al net- to del ribasso d’asta applicato in percentuale all’importo a base d’asta ribassa- bile, maggiorati della percentuale corrispondente alla quota parte degli oneri della sicurezza.
⮚ A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collet- tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assi- stenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
⮚ Entro i 30 giorni successivi alla scadenza relativa ai lavori eseguiti di cui sopra, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del proce- dimento emette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pa- gamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il 00/00/00 ” con l’indicazione della data.
⮚ Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento della percentuale sopra indicata.
Art.18. Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazio- ne, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’Appaltatore e, per la Stazione Appal- tante, dal Responsabile del procedimento entro 90 giorni dalla sua redazione.
Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria , non costi- tuisce comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione
avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art.19. Revisione dei prezzi
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile.
Art.20. Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nul- lo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo pres- so la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pa- gamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.21. Valutazione dei lavori a misura
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi desumendoli dal Listino Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici del Comune di Milano 2013, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo ”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura in caso di variazioni si inten- de sempre compresa ogni misura occorrente per dare l’opera compiuta sotto le con- dizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere, delle forniture e dei conseguenti oneri di sicu- rezza verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3 del presente capitolato speciale.
Art.22. Valutazione dei lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultan- ze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il la- voro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti con- traenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal ca- pitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, sia- no rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola
dell’arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro desumibili dalla tabella di cui all’art.2* per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro esegui- to.
Il computo metrico ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l’Appaltatore era tenu- to, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art.23. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006, è ri- chiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un de- cimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, e- messa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 6 mesi oltre il termine pre- visto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appal- tante prima della formale sottoscrizione del contratto.
Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, ri- chieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie, o restituzioni.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo.
Art.24. Riduzione delle garanzie
L’importo della cauzione di cui all’articolo 23* è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della ca- tegoria prevalente.
Art.25. Assicurazione a carico dell’impresa
Ai sensi del D.M.LL.PP. 01/12/2000 (Fissazione in via provvisoria del limite di im- porto degli appalti di lavori pubblici per gli obblighi previsti dall’art. 129 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006,in materia di garanzie), non sono previste assi- curazioni a carico dell’impresa appaltatrice in quanto i lavori a base d’appalto sono inferiori a 10 milioni di DSP (20,748 miliardi di lire).
L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente costituire una polizza assicurativa per re- sponsabilità civile terzi con il massimale del 5% della somma totale dei lavori a base d’asta con un minimo di 500.000 Euro, e una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni a carico dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o del- la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, durante il corso dei lavori ed inoltre tenga indenne la Stazione Appaltante da rischi di esecuzio- ne sempre nel corso dell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certifi-
cato di collaudo, l’importo della somma assicurata deve corrispondere all’importo del contratto.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art.26. Variazione dei lavori
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere in oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del paga- mento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle pre- scrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del DPR 207/10 e dall’articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto dalla Dire- zione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Diret- tore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo del 5% delle categorie di lavoro dell’appalto, come determinabili dalla tabella di cui all’art.2*, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzio- nalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obietti- ve esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti, non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art.27. Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del pro- getto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profi- lo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Art.28. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3*.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3* non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla for-
mazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.29. Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso in condi- zione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti di- sposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art.30. Sicurezza sul luogo di lavoro
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, l’indicazione dei con- tratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al ri- spetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di sicurezza e le disposi- zioni contenute nel decreto legislativo n°81 del 09 aprile 2008.
Art.31. Piano di Sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezio- ni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicu- rezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo n°81/08 e segg.
L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzio- ne una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurez- za di coordinamento, nei seguenti casi:
⮚ per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria espe- rienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rap- presentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli or- gani di vigilanza.
⮚ per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tu- tela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurez- za, anche in seguito ai rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzio- ne si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazio- ne di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
Nei casi di cui sopra (punto primo), qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, le proposte si intendono accolte.
Nei casi di cui sopra (punto secondo), qualora il Coordinatore non si sia pronuncia- to entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sette giorni lavorativi le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui sopra (punto primo), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui sopra (punto secondo), qualora l’eventuale accoglimento delle mo- dificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art.32. Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione dell’Appalto, deve predisporre e consegnare al Direttore dei la- vori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un pia- no operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà comprendere almeno i contenuti minimi previsti nel punto 3.2 dell’allegato XV del decreto legislativo 81/08, con riferimento allo specifi- co cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 31*.
Art.33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità ai contenuti previsti dal decreto legislativo 81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere ag- giornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei la- vori e quindi periodicamente, a richiesta del Direttore dei Lavori o del Coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiara- zione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art.34. Subappalto
Il subappalto sarà consentito nei limiti prescritti dalle normative vigenti in mate- ria.
Art.35. Responsabilità in materia di subappalto
I rapporti e le relative procedura fra l’Appaltatore, la Stazione Appaltante e i su- bappaltatori verranno regolamentate dalle vigenti legislazioni in materia.
Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n°81/08 e successive norme ed integrazioni, provvedono a verificare, ognuna per propria com- petenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalle normative vigenti in materia.
Art.36. Pagamento dei subappaltatori
Il pagamento dei subappaltatori verrà regolamentato dalle vigenti legislazioni in materia, comunque l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi su- bappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effet- tuate.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art.37. Controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Art.38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e nor- me vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
⮚ nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle a- ziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
⮚ i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in- dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
⮚ è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei ri- spettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disci- plini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autoriz- zato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio de- gli altri diritti della Stazione Appaltante.
⮚ è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia pre- videnziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dal- le leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (ventipercento) sui pa- gamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accan- tonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’Appaltatore delle somme così accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo ad alcun risarcimento.
Art.39. Risoluzione del contratto - esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice let- tera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adem- pimenti, nei seguenti casi:
⮚ frode nell’esecuzione dei lavori;
⮚ inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiun- zioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
⮚ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
⮚ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infor- tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
⮚ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
⮚ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pre- giudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
⮚ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzia- le del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
⮚ non corrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
⮚ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n°81/08 o ai piani di sicurezza, inte- granti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurez- za.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita, da parte dell’Appaltatore, dei re- quisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure san- zionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Ammi- nistrazione e nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del DPR 207/10.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la conte- stuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di con- sistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procede, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresen- tante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali dei predetti materiali, attrezzature e mezzi d’opera deb- bano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riuti- lizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo.
⮚ ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di com- pletamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera ogget- to di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dal- le parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadem- piente medesimo.
⮚ ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
o l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
o l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato.
o l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finan- ziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno do- cumentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione del- le opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 comma 4 del Decreto Le- gislativo n° 163 del 12 aprile 2006, si rendano necessari lavori suppletivi che ecceda- no il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla li- quidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (diecipercento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
La Stazione Appaltante ha facoltà, anche in caso di grave inadempimento dell’originario appaltatore, di avvalersi della possibilità di interpellare il 2° classifi- cato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle me- desime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
CAPO 11 - DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE
Art.40. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione previo accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazio- ne Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi previ- sta dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio del mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripri- stino.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o total- mente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento somma- rio se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei Lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita ma- nutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo definitivo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art.41. Termini per il collaudo
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i succes- sivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
La stazione appaltante si riserva di sostituire il certificato di collaudo con il certi- ficato di regolare esecuzione.
Art.42. Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o total- mente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, on- de essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stes- se.
La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine pe- rentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Re-
sponsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art.43. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misu- re di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri che se- guono:
⮚ la fedele esecuzione del progetto costruttivo e degli ordini impartiti per quan- to di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni con- trattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabi- li, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che even- tualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di ag- giunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
⮚ i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfe- zionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la ma- nutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;
⮚ l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni re- sponsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
⮚ l’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno or- dinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impie- garsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le o- pere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di ef- fettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
⮚ le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
⮚ il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continui- tà degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacen- ti le opere da eseguire;
⮚ il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e ap- provvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltato- re;
⮚ la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso par- ziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire diret- tamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appal- tante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compati- bilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
⮚ la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
⮚ le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, non- ché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
⮚ l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
⮚ la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi- genti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
⮚ la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredi, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo sedie, macchina da scrivere, macchina da cal- colo e materiale di cancelleria;
⮚ la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del di- rettore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno ad astenersi dal ri- produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
⮚ la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del dipendente;
⮚ l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a ri- chiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
⮚ l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai la- vori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, os- servando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di preven- zione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il per- sonale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;
⮚ l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, supplementari e quant’altro ne- cessario, a proprie spese, al fine di evitare la presenza, a volte involontaria, degli ospiti dell’Azienda Ospedaliera all’interno dell’area di cantiere. Questi dovranno essere tenuti lontano dai lavori e mai coinvolti a nessun titolo. Il cantiere dovrà essere ben protetto ed assolutamente non accessibile agli ospi- ti dell’Azienda, specialmente nei giorni di chiusura. È fatto divieto di accata- stare od abbandonare materiale di qualsiasi natura all’esterno dell’area di cantiere recintata;
Art.44. Attività progettuali esecutive, integrative di dettaglio e di cantiere
L'Appaltatore assume con la presentazione dell’offerta e l'aggiudicazione dell'ap- palto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti della Stazione Appaltante, responsabile anche della correttezza dei proget- ti da esso accettata.
Incombe comunque sull'Appaltatore l'onere di provvedere a sua cura e spese alla progettazione costruttiva e di cantiere delle opere tutte, secondo il dettaglio che sa- rà richiesto dalla Direzione dei Lavori o che risulterà comunque necessario per l'ese- cuzione delle opere a regola d'arte e perfettamente funzionali.
Nella redazione delle progettazioni di cui sopra l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente statale o regionale.
In particolare l'Appaltatore è tenuto a verificare, integrare se necessario, e a far propri, assumendone ogni conseguente responsabilità, i calcoli e i disegni posti a ba- se d’appalto, nonché a verificare il progetto in ogni sua singola parte, per pervenire ad un adattamento degli elaborati progettuali alla realtà operativa dell’Impresa e per tenere conto fin dall’inizio delle opere, delle relazioni fra le singole lavorazioni, come passaggi di condotti impiantistici di ogni genere all’interno delle strutture, ecc. ecc.
Sui calcoli e i disegni esecutivi delle opere, completi di ogni dettaglio, redatti dal- l'Appaltatore e consegnati alla Stazione Appaltante per approvazione almeno 15 gior- ni prima dell'inizio dei relativi lavori, in n°2 copie unitamente ad un supporto magne- tico od ottico in formato autocad di tutti gli elaborati, la Direzione Lavori formulerà le osservazioni che riterrà opportune.
Dovrà altresì essere presentata, in n°2 copie, una relazione illustrativa delle qua- lità e caratteristiche dei materiali che l'Appaltatore intenderà impiegare.
L'Appaltatore provvederà a fare introdurre nel progetto le modifiche relative se approvate dalla Direzione dei Lavori e dalla Stazione Appaltante senza poter avanza- re pretese o richieste per indennizzi o rimborsi né per giustificare altresì intralci o ritardi nello sviluppo dei lavori.
L'Appaltatore una volta ottenuta l’approvazione della Stazione Appaltante è tenu- to a presentare ed ottenere il benestare alla esecuzione dei lavori sulla base del pro- getto delle opere in argomento, da parte di tutte le Autorità ed Uffici Competenti.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore ogni onere, incombenza o spesa per denun- ce, presentazioni agli uffici preposti, prove collaudi o verifiche richiesti da Norme e Regolamenti sia locali che nazionali.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a sue spese alle assistenze necessarie per le presta- zioni del professionista, nominato dalla Stazione Appaltante, per il collaudo tecnico- amministrativo delle opere e ad ottemperare a quanto necessario per le prove richie- ste dalla Direzione Lavori.
È altresì a carico dell'Appaltatore, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, im- pianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuar- ne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori mediante apposito ordine di servizio.
Potrà essere ordinato il deposito presso l’Ufficio della Direzione Lavori di campioni di materiale e forniture muniti di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore e conservati nei modi più atti a garantirne l’autenticità.
È inoltre a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dalla Direzio- ne Lavori e/o dal Collaudatore per l'accertamento della Qualità e della resistenza dei materiali, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati ap- provati dalla Direzione Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.
L'impresa dovrà inoltre prestarsi ad ogni possibile richiesta della Direzione dei La- vori, per la collaborazione nella stesura dei disegni e documenti contabili sia in fase di accertamento dell’avanzamento lavori che per la compilazione della contabilità finale.
Art.45. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
⮚ il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:
o tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanza- mento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte,
o le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
o le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
o le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
⮚ il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli e- lementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere e- seguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conser- vazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su suppor- to cartografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessi- tà d’esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confi- ni e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori.
L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazio- ne fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezio- nabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevol-
mente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art.46. Custodia del cantiere
È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione ap- paltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art.47. Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 500 di base e 500 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n°1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curan- done i necessari aggiornamenti periodici.
Art.48. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
⮚ le spese contrattuali;
⮚ le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche oc- correnti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
⮚ le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferi- mento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla ge- stione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
⮚ le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfeziona- mento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di col- laudo.
A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diretta- mente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art.49. Documenti e disegni esecutivi di cantiere
I disegni esecutivi sono un documento integrante il presente Capitolato Speciale d'Appalto.
I particolari indicati sui disegni ma non menzionati nelle prescrizioni, o viceversa, saranno eseguiti come se fossero menzionati nelle prescrizioni o indicati sui disegni.
L'Appaltatore dovrà consultare i disegni esecutivi di progetto per rilevare l'esatta posizione delle opere da eseguire, le aperture di tutte le apparecchiature e degli im- pianti per poi fare le proprie considerazioni e redarre il progetto costruttivo come indicato all’art. 44 del presente capitolato.
Le posizioni e i percorsi di tutte le opere e/o apparecchiature illustrate sui dise- gni, si intendono indicative e saranno meglio definite in fase di redazione del proget- to costruttivo e in fase realizzativa.
Ciò significa che prima e durante l'esecuzione di tutti i lavori (la posa dei manufat- ti edilizi, i percorsi degli impianti, le altezze di posa ecc.), questi saranno accura-
tamente verificati e definiti in modo da:
• evitare interferenze con impianti o parti di essi e oggetti di qualunque gene- re anche interrati;
• assicurare la facilità di ispezione, manutenzione o sostituzione;
• assicurare una facile posa dei cavi elettrici ;
• effettuare una posa ordinata e raggiungere un gradevole effetto estetico.
Le presenti prescrizioni tecniche e i disegni allegati non descrivono nei particolari le varie parti delle opere da eseguire pertanto l' Appaltatore, come parte del suo la- voro, dovrà aggiungere tutti i particolari necessari al completamento di ogni singola opera e di ogni singolo accessorio prima di eseguire i lavori. I disegni esecutivi do- vranno essere integrati e/o sostituiti dai disegni esecutivi di cantiere (shop dra- wings).
L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori un elenco di disegni co- struttivi e disegni esecutivi di cantiere che saranno presentati prima dell'esecuzione delle opere. Nell'elenco dovrà essere predisposto lo spazio per l'indicazione della da- ta di presentazione, approvazione, ecc.
Sarà a carico dell'Appaltatore, durante tutto il periodo dell'esecuzione delle ope- re, aggiornare continuamente tale elenco con tutte le indicazioni opportune.
L'Appaltatore potrà richiedere alla Direzione dei Lavori copia degli elaborati grafi- ci che userà nella preparazione dei disegni costruttivi e nei disegni esecutivi di can- tiere: dette copie gli saranno addebitate.
L'Appaltatore dovrà preparare e sottoporre per l'approvazione i disegni esecutivi di cantiere particolareggiati (particolari costruttivi e di montaggio), di tutte le opere da eseguire, di tutti i materiali e le apparecchiature descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Tale Xxxxxx dovrà essere eseguito nel minor tempo possibile, prima dell'inizio del- l'esecuzione delle opere. In caso di dubbi, spetterà alla Stazione Appaltante interpre- tare i disegni costruttivi e di montaggio.
Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore, in modo particolare sui seguenti punti, riguardo ai disegni costruttivi di cantiere e alla loro presentazione:
− Dove possibile, i disegni esecutivi di cantiere dovranno essere tutti delle stesse dimensioni e piegati in formato UNI A4, corrispondenti alle dimensioni dei documenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
− I disegni dovranno essere in ordine di piano, seguiti dai particolari, disegni parziali ecc. Essi dovranno essere sempre tenuti aggiornati e dovranno contenere tutte le indicazioni in merito al peso e alle dimensioni dei vari materiali.
L'Appaltatore dovrà presentare tempestivamente e in ogni caso non meno di 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, i disegni esecutivi di cantiere per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori e/o della Stazione Appaltante.
Non saranno concesse proroghe all'Appaltatore sulla data di completamento dei lavori in caso di ritardi dovuti alla mancata tempestività nelle presentazioni dei dise- gni esecutivi di cantiere. Quando non è diversamente richiesto o specificato, i disegni saranno presentati in duplice copia.
Se i disegni esecutivi di cantiere si differenziano delle clausole di contratto, l'Ap- paltatore dovrà informare la Direzione dei Lavori per iscritto al momento della pre- sentazione dei disegni, spiegando i motivi che la hanno indotta al cambiamento.
I disegni presentati saranno esaminati dalla Direzione dei Lavori, e se non diver- samente richiesto o specificato, ogni disegno sarà timbrato e controfirmato.
La Direzione dei Lavori tratterrà una copia dei disegni per il suo archivio e resti- tuirà l'altra copia all'Appaltatore.
I disegni con il timbro della Stazione Appaltante "NON APPROVATO" o "APPROVATO
CON NOTE" dovranno essere ovviamente corretti dall'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà continuare a sottoporre copia dei suoi disegni corretti fino a quando sarà rilasciata l'approvazione finale.
Dopo l'approvazione dei disegni esecutivi di cantiere, l'Appaltatore dovrà fornire le copie per tutti gli interessati come sarà richiesto.
In particolare l'Appaltatore dovrà fornire agli altri (se esistenti), tutti i disegni ne- cessari per l'installazione e per coordinare adeguatamente il suo lavoro con quello degli altri Appaltatori.
Inoltre una copia dei disegni sarà sempre disponibile in cantiere.
L'approvazione dei dati presentati o dei disegni esecutivi di cantiere inerenti le opere edili da realizzare, il montaggio dei materiali, apparecchiature, dispositivi e/o disposizione degli stessi non solleverà l'Appaltatore dalla responsabilità di fornire gli stessi con le dimensioni, capacità, quantità, qualità, particolari di installazione che li rendano idonei a soddisfare le richieste del Contratto.
Tale approvazione non solleverà l'Appaltatore dalla responsabilità riguardante e- ventuali errori contenuti nei dati e sui disegni presentati.
La sistemazione nello spazio disponibile di accessori e/o apparecchiature di marca diversa da quella indicata, anche se approvata, rimane sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore.
Art.50. Documenti e disegni “as built”
L'Appaltatore dovrà tenere aggiornati presso di sé i disegni esecutivi di cantiere di tutte le opere realizzate e, al completamento del lavoro, dovrà presentare alla Sta- zione Appaltante numero due copie di tutti i disegni particolareggiati finali del co- struito (as built) di tutte le opere architettoniche, dei materiali impiegati e di tutti gli impianti oggetto dell’appalto, comprese le Dichiarazioni di Conformità previste per legge e le evidenze delle prove di primo impianto effettuate.
Tale materiale sarà raccolto in cartelle pesanti, munite di indice per una rapida con- sultazione. Le cartelle, in duplice copia, di cui al punto precedente saranno inviate per essere esaminate ed approvate.
Il costo per la preparazione di tutto quanto sopra sarà sostenuto dall'Appaltatore e fino a quando non avrà presentato tutto quanto sopra richiesto, non sarà autorizzata la liquidazione finale.
SI ACCETTA TUTTO IL PRESENTE CAPITOLATO COMPOSTO DA 50 ARTICOLI E IN N° 27 PAGINE
Il Legale Rappresentante della Ditta Offerente: (firma e timbro)