ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera...
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.9.2018
COM(2018) 611 final ANNEX
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
ALLEGATO ACCORDO SULLO STATUS
tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia
L’UNIONE EUROPEA,
e l’EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,
di seguito denominate le “parti”,
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito denominata “l’Agenzia”) coordina la cooperazione operativa tra Stati membri dell’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, anche nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
CONSIDERANDO che l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di paese candidato all’adesione all’Unione europea dal 2005, coopera strettamente con l’Unione nella gestione dei flussi migratori e nella lotta contro l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera,
CONSIDERANDO che le parti si atterranno alle disposizioni contenute nelle dichiarazioni allegate al presente accordo sullo status,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dispongano di poteri esecutivi nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
CONSIDERANDO che tutte le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia devono rispettare pienamente i diritti fondamentali,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo disciplina i diritti e gli obblighi dei membri di una squadra dell’Agenzia nella gestione dei flussi migratori e nella lotta contro l’immigrazione
illegale e la criminalità transfrontaliera nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in cui dispongono di poteri esecutivi, nonché altri aspetti necessari all’esecuzione delle azioni a cui partecipano i membri di una squadra dell’Agenzia e le autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. Il presente accordo non estende l’ambito di applicazione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (di seguito denominato “accordo di riammissione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia”). Con riferimento alle operazioni di rimpatrio di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il presente accordo riguarda soltanto il sostegno operativo fornito per operazioni di rimpatrio eseguite in conformità con l’accordo di riammissione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
3. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i membri delle squadre dispongono di poteri esecutivi nelle zone dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia previste dal piano operativo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(1) “azione”: un’operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un’operazione di rimpatrio;
(2) “operazione congiunta”: l’azione intesa a contrastare l’immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, oppure intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alla frontiera tra l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e uno Stato membro, e l’impiego di membri di una squadra dell’Agenzia nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per un determinato periodo di tempo, in conformità con il piano operativo;
(3) “intervento rapido alle frontiere”: l’azione intesa a far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate, alla frontiera tra l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e uno Stato membro, condotta per un periodo limitato in conformità con il piano operativo;
(4) “operazione di rimpatrio”: l’operazione coordinata dall’Agenzia che implica un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell’ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia in modo forzato o su base volontaria in conformità con l’accordo di riammissione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
(5) “controllo di frontiera”: l’attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e che consiste in verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e nella sorveglianza della frontiera tra i valichi;
(6) “membro di una squadra”: un membro del personale dell’Agenzia o un membro di una squadra di guardie di frontiera degli Stati membri partecipanti, comprese le guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri presso l’Agenzia, dispiegato durante un’azione; può comprendere altro personale competente le cui funzioni sono definite nel piano operativo;
(7) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea;
(8) “Stato membro di appartenenza”: lo Stato membro al quale appartiene un membro di una squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;
(9) “dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(10) “Stato membro partecipante”: lo Stato membro che partecipa a un’azione nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell’ambito della squadra;
(11) “Agenzia”: l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
(12) “poteri esecutivi dei membri di una squadra”: i poteri necessari per svolgere i compiti richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio condotte nel territorio
dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia durante l’azione congiunta prevista dal piano operativo.
Articolo 3
Avvio dell’azione
1. L’avvio di un’azione può essere proposto su iniziativa dell’Agenzia alle autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Le autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono chiedere all’Agenzia di valutare la possibilità di avviare un’azione.
2. L’esecuzione di un’azione richiede il consenso delle autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e dell’Agenzia.
Articolo 4
Piano operativo
Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l’Agenzia e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è convenuto un piano operativo che ha il consenso dello Stato membro o degli Stati membri confinanti con l’area operativa. Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, il modus operandi, lo scopo operativo e gli obiettivi, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell’Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la durata prevedibile dell’azione, l’area geografica in cui si svolgerà, una descrizione dei compiti, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, e istruzioni specifiche per i membri della squadra, anche in merito all’autorizzazione a consultare banche dati e portare armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la composizione dei membri delle squadre nonché l’impiego di altro personale competente, disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia responsabili della cooperazione con i membri delle squadre dell’Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che hanno il comando durante il periodo di impiego dei membri della squadra nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la posizione nella catena di comando dei membri della squadra, e il tipo di attrezzatura tecnica che sarà
utilizzato; la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere. La valutazione dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e all’Agenzia.
Articolo 5
Compiti e competenze dei membri della squadra
1. I membri della squadra hanno l’autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2. I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare poteri nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o di altro personale competente dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità con il piano operativo.
L’Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare alla persona incaricata dalla polizia di frontiera dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.
Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell’Agenzia. Il direttore esecutivo può prendere opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione dell’azione.
4. I membri della squadra indossano, se del caso, le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano inoltre, ove opportuno, un’identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all’articolo 8.
5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati in conformità con la legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza e la legislazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Prima dell’impiego dei membri della squadra, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati, al quadro giuridico pertinente e alle relative condizioni d’uso.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e conformemente alla sua legislazione nazionale. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente. Prima dell’impiego dei membri della squadra, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia informa l’Agenzia in merito all’uso permesso della forza fisica e di mezzi di coercizione, nonché alle condizioni del ricorso agli stessi.
7. Prima dell’impiego dei membri della squadra, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
La consultazione delle banche dati nazionali è effettuata unicamente da persone autorizzate dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che hanno l’autorizzazione ad accedere alle pertinenti banche dati nazionali.
L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può autorizzare la condivisione di dati ricavati dalle sue banche dati nazionali con membri della squadra, qualora ciò sia necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per le operazioni di rimpatrio.
Articolo 6
Sospensione e cessazione dell’azione
1. Il direttore esecutivo dell’Agenzia può sospendere o porre fine all’azione, dopo averne informato per iscritto l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia non ha rispettato le disposizioni dell’accordo o del piano operativo. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può sospendere o porre fine all’azione, dopo averne informato per iscritto l’Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell’accordo o del piano operativo. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ne comunica i motivi all’Agenzia.
3. In particolare il direttore esecutivo dell’Agenzia o il ministro dell’Interno dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può sospendere o porre fine all’azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.
4. La cessazione dell’azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.
Articolo 7
Privilegi e immunità dei membri della squadra
1. I privilegi e le immunità accordati ai membri della squadra dell’Agenzia sono intesi a garantire un esercizio efficace delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo nel territorio dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 8.
3. I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione penale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia e l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato penale commesso da un membro della squadra. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi
al giudice, il direttore esecutivo dell’Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, certifica alle autorità giudiziarie competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia se l’atto in questione è stato compiuto nell’esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. In attesa di tale certificazione, l’Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere l’eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti del membro della squadra.
Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo, il procedimento non è avviato. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia è vincolante per le autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
I privilegi concessi ai membri della squadra e l’immunità dalla giurisdizione penale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia non li sottraggono alla competenza giurisdizionale dello Stato membro di appartenenza.
4. I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia e l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, certifica alle autorità giudiziarie competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia se l’atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell’esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo, il procedimento non è avviato. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia è vincolante per le autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
I membri della squadra in relazione ai quali viene avviato un procedimento non hanno più il diritto di invocare l’immunità giurisdizionale nei controricorsi direttamente collegati all’azione in giudizio principale.
5. Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per i membri della squadra, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
6. I membri della squadra non sono tenuti all’obbligo di rendere testimonianza.
7. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell’esercizio di funzioni ufficiali, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell’Agenzia, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell’Agenzia nell’esercizio di funzioni ufficiali, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può richiedere che l’Agenzia risarcisca i danni.
8. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell’Agenzia come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di
sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
9. L’immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia non li sottrae alla competenza giurisdizionale dei rispettivi Stati membri di appartenenza.
10. I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
11. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
12. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, concede l’ingresso di oggetti destinati all’uso personale dei membri della squadra e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia autorizza altresì l’esportazione di tali oggetti.
13. I membri della squadra non sono soggetti a ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all’uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L’ispezione di detto xxxxxxxx personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato del membro o dei membri della squadra.
Articolo 8
Documento di accreditamento
1. L’Agenzia, in collaborazione con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, rilascia a ciascun membro della squadra un documento redatto nelle lingue ufficiali delle parti che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le
competenze di cui all’articolo 5 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.
2. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia senza l’obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3. Il documento di accreditamento è restituito all’Agenzia al termine dell’azione.
Articolo 9
Diritti fondamentali
1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un’operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
1. Si procede al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dell’Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2. Il trattamento di dati personali da parte dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è soggetto alle sue leggi nazionali.
3. Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi da parte dell’Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso di trasferimento di dati personali all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 45/2001 da parte dell’Agenzia di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.
4. Nell’eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l’Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, ne informano l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
5. L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l’azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
6. L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliscono una relazione comune sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile
dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia, nonché all’autorità competente per la protezione dei dati personali nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia riferiscono al suo direttore esecutivo.
Articolo 11
Controversie e interpretazione
1. Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti delle competenti autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e da rappresentanti dell’Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono definite esclusivamente per via negoziale tra l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 12
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato. Il presente accordo può essere denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. La parte che intende recedere unilateralmente dall’accordo notifica tale intenzione per iscritto all’altra parte tramite i canali diplomatici.
L’accordo prende fine il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica.
4. Il presente accordo può essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo comune tra le parti espresso per iscritto. Le modifiche entrano in vigore in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.
5. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell’Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e, nel caso dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, al ministero degli Affari esteri.
Articolo 13
Relazione con altri accordi
Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi che incombono alle parti in virtù di altri accordi internazionali dai quali entrambe le parti sono vincolate.
Articolo 14
Autorità competenti per l’applicazione dell’accordo
1. L’autorità competente per l’applicazione del presente accordo nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è il ministero dell’Interno.
2. L’autorità dell’Unione europea competente per l’applicazione del presente accordo è l’Agenzia.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del
18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di detti paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le due parti concordano che l’astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere l’eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dello Stato ospitante nei confronti di un membro della squadra include l’astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro del membro della squadra in questione dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia al suo Stato membro di appartenenza, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia.