IMPRESA]
Châtillon, lì
Prot.
Spett.le
[IMPRESA]
[Indirizzo] [Città]
Inviata a mezzo Raccomandata A/R
Oggetto: contratto di appalto di servizi di assistenza e manutenzione per il sistema di automazione d’impianto - impianti idroelettrici di Bard (AO) e Pont-Saint-Xxxxxx (AO) - C.V.A. S.p.A. - n. [•] – CIG 8186867060.
(Rif. Gara n. 0000004812)
Con riferimento alla Vostra offerta (“Offerta”) del [•] Vi affidiamo l’appalto di servizi di cui all’oggetto (“Servizi”), ai termini ed alle condizioni riportate nel seguente [Schema di] Contratto.
***
[SCHEMA DI] CONTRATTO TRA
COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – COMPAGNIE VALDOTAINE DES
EAUX S.p.A. siglabile C.V.A. S.p.A. società a socio unico con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 01013130073, capitale sociale € 395.000.000,00 interamente versato, in persona del [•] e legale rappresentante dott. [•], (di seguito anche “C.V.A.” o “Committente”),
E
la Società [•], con sede legale in [•], Via [•], codice fiscale e partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], R.E.A. [•], in persona del [•] e legale rappresentante, dott. [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei necessari poteri (di seguito anche “Impresa” o “Appaltatore”),
di seguito congiuntamente ma indistintamente “Parti” e singolarmente “Parte”,
PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i. procedura per l’aggiudicazione, sulla base del criterio del prezzo più basso, dell’appalto per l’affidamento dei Servizi indicati in Contratto;
- l’Appalto di Servizi è stato aggiudicato all’Appaltatore che ha formulato la migliore offerta (“Offerta”);
- l’Appaltatore ha prodotto la documentazione e le garanzie necessarie per la stipulazione del contratto d’appalto (“Contratto”);
- la Committente ha effettuato presso gli enti istituzionali competenti le verifiche d’ufficio per la comprova del possesso, da parte dell’Appaltatore, dei prescritti requisiti di ordine generale;
- l’Impresa, ha espressamente manifestato nella sua offerta la volontà di impegnarsi ad effettuare l’appalto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l’Impresa, con la seconda sottoscrizione sulla lettera di accettazione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente atto, ivi incluse le Condizioni Generali di Appalto di Servizi (“Condizioni Generali”), e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e le condizioni specificate nella lettera di accettazione;
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, i documenti forniti dall’Appaltatore con la propria Offerta o in occasione della sottoscrizione del contratto, nonché le Condizioni Generali e gli altri documenti allegati indicati all’art. “Allegati” costituiscono, in modo unitario e inscindibile, parte essenziale ed integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente uniti ad esso.
2. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti, prevarranno le disposizioni da cui scaturiscono le obbligazioni maggiormente vincolanti per l’Appaltatore o di maggior favore per la Committente. In ogni caso, le Parti prendono atto che, nel caso in cui dovesse insorgere un contrasto tra le Condizioni Generali e le previsioni di cui al presente Contratto, quest’ultime prevarranno sulle prime.
3. L’Impresa dichiara che da quanto descritto nel Contratto, nelle Condizioni Generali e negli Allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’Offerta.
Articolo 2. Oggetto e luogo dei Servizi
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto costituita dall’assistenza e manutenzione dei sistemi per l’automazione d’impianto per
le centrali di Bard (AO) e Pont-Saint-Xxxxxx (AO), conformemente alle prescrizioni, alle condizioni e ai termini previsti nel Contratto, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati.
2. I Servizi dovranno essere eseguiti presso:
Centrale idroelettrica di Bard (AO) - Xxx. Xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxx (XX);
Centrale idroelettrica di Pont-Saint-Xxxxxx (AO) - Via Breda n. 2, 11026 Pont-Saint- Xxxxxx (AO).
3. Salvo il rispetto delle previsioni di cui all’art. 6 “Trasporti” delle Condizioni Generali, l’assicurazione dei mezzi di trasporto, di proprietà dell’Appaltatore o comunque da lui reperiti, è a carico dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore dovrà provvedere alla copertura assicurativa del materiale trasportato.
Articolo 3. Efficacia del Contratto
1. Il Contratto ha effetto dalla data di ricezione da parte della Committente dell’accettazione dell’Impresa del testo del Contratto proposto dalla Committente (“Data di Efficacia del Contratto”).
2. Ai fini dell’obbligazione del pagamento del Corrispettivo da parte della Committente, il Contratto si intenderà perfezionato unicamente alla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti nel Contratto ed elencati al comma 1 dell’art. “Risoluzione”.
Articolo 4. Durata dei Servizi e termini di realizzazione dell’Appalto
1. L’Appaltatore si impegna ad iniziare i Servizi il 01/04/2020 (“Data di inizio dei Servizi”).
Le Parti redigeranno e sottoscriveranno il verbale di inizio dei Servizi. Qualora l’Appaltatore non inizi i Servizi entro il termine sopra indicato, verrà ad esso assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto.
2. I Servizi dovranno essere resi dall’Appaltatore dalla Data di inizio dei Servizi sino al
31/03/2024.
3. Al termine dei Servizi la Committente, effettuata una sommaria verifica, redigerà il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto dall’Appaltatore. Le Parti procederanno alle operazioni di verifica di conformità, secondo quanto indicato all’art. 5 delle Condizioni Generali.
Articolo 5. Attività in prossimità di impianti in esercizio
1. Qualora le attività oggetto dell’Appalto dovessero essere eseguite su o in prossimità di impianti in esercizio, l’Appaltatore è tenuto a richiedere e ottenere per iscritto l’autorizzazione a iniziarle da parte della Committente.
2. L’Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l’esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti di qualsiasi genere.
3. Nel caso si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti della Committente, l’Appaltatore dovrà chiedere ed ottenere per iscritto, preventivamente, l’autorizzazione ad iniziare le attività da parte della Committente ed attenersi a tutte le disposizioni da questa impartite.
Articolo 6. Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il Corrispettivo contrattuale presunto complessivo, comprensivo del valore dei Servizi oggetto di diritto di opzione indicato negli allegati Specifica Tecnica ed Elenco Prezzi, ammonta a [•] (euro[•/•]), oltre IVA, come per legge. L’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato il suddetto Corrispettivo in sede di formulazione dell’Offerta e di considerarlo remunerativo, satisfattivo sotto ogni aspetto.
2. Nell’importo contrattuale sopra indicato sono compresi gli oneri della sicurezza che ammontano a € 0,00 (eurozero/00).
3. L’Appaltatore potrà emettere fattura secondo i seguenti termini:
Canone: 100% del Corrispettivo al termine di ciascun anno, ovvero:
o al 31/12/2020; al 31/12/2021; al 31/12/2022; al 31/12/2023; al 31/03/2024.
Censimento e Presa in carico: 100% del Corrispettivo al termine delle attività di ciascun impianto.
Manutenzione preventiva programmata: 100% al termine delle attività di ciascun impianto.
Manutenzione opzionale: 100% al termine delle attività.
4. Le fatture dovranno essere intestate a:
C.V.A. S.p.A a s.u. - Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx (XX), partita IVA 01013130073.
Le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. Per la ricezione delle fatture la Committente ha attivato un canale accreditato al quale è associato il seguente codice destinatario: IZ3OU8E. Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tale codice nell’apposito campo “CodiceDestinatario” del formato XML. Il mancato inserimento del codice destinatario all’interno della fattura elettronica impedirà la corretta ricezione della stessa che non sarà presa in carico da parte della Società.
Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data inserita nella ricevuta di consegna della fattura elettronica.
5. Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 95, di pari data) che ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/1972, la Committente, ove previsto, applicherà la scissione dei pagamenti dell’IVA (“split payment”) sulle fatture ricevute versando direttamente all'Erario l'IVA esposta nelle fatture stesse. L’Appaltatore, ove applicabile, dovrà pertanto emettere fattura con IVA riportando l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72". Resta inteso che, anche in assenza di tale dicitura, la Committente applicherà alle fatture il regime di split payment.
6. Tenuto conto della natura del Contratto e della previsione dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231/2002, la Committente pagherà l’Appaltatore, con valuta fissa per il beneficiario, al terz’ultimo Giorno Lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.
7. Le fatture sono pagate al 100% dell'importo, fatta salva l’applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed il suo pagamento sarà comunque sottoposto:
- alla sussistenza delle condizioni previste in Contratto e nei suoi Allegati; al ricevimento di tutti i documenti richiesti nel Contratto ed elencati al comma 1 dell’art. “Risoluzione”;
- all’acquisizione da parte della Committente del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
In difetto, ovvero nell’ipotesi in cui i documenti di cui sopra abbiano un contenuto negativo, la Committente ha la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture dell’Appaltatore e di ogni altro pagamento a qualsiasi titolo ad esso dovuto.
9. Eventuali rate di pagamento corrisposte prima dell’accettazione dei Servizi da parte della Committente hanno la natura di acconti, anche in deroga all’art. 1666 cod. civ..
00.Xx Corrispettivo non è soggetto a revisione o adeguamento.
Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dall’art. 3, comma 1, della legge (L.) 13 agosto 2010, n. 136.
3. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento dei Subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
4. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 L. n. 136/2010 la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali Subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai Servizi di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
5. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente, dall’Appaltatore, dai Subappaltatori e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Articolo 8. Garanzia dell’Appaltatore sui componenti forniti e Periodo di Garanzia
1. Senza pregiudizio per il diritto della Committente di chiedere la risoluzione del Contratto e l’integrale risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità” delle Condizioni Generali, l’Appaltatore si obbliga a effettuare, a proprie spese e su richiesta della Committente, tutti i lavori necessari per eliminare tempestivamente ogni e qualunque vizio, difformità o difetto dell’Appalto, anche mediante la sostituzione di apparecchiature e/o materiali difettosi per tutto il periodo di garanzia (“Garanzia”).
2. La durata della Garanzia su tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature oggetto dei Servizi, sarà di 24 mesi dall’accettazione finale avvenuta con Verbale di verifica di conformità definitivo e positivo.
3. Per i ricambi e gli accessori la durata della Garanzia è di 24 mesi dal termine di consegna presso C.V.A. di tutte le parti di ricambio e degli accessori.
4. Per il caso di vizi occulti, la Garanzia decorrerà dal giorno in cui la Committente ha ottenuto effettiva e completa conoscenza dell’esistenza dei vizi stessi. Per tutti gli interventi di riparazione, la Garanzia, per il componente riparato e per l’insieme di componenti coinvolti, nel caso gli effetti del guasto del componente abbiano avuto ripercussioni su un insieme più ampio di componenti, si intenderà per un nuovo periodo di Garanzia a partire dalla rimessa in servizio.
5. Durante il periodo di garanzia sopra indicato (“Periodo di garanzia”), l’Impresa è tenuta ad intervenire gratuitamente e tempestivamente, a fronte di qualunque anomalia strutturale e funzionale e nel caso gli effetti del guasto del componente abbiano avuto ripercussioni su un insieme più ampio di componenti, si intenderà protratta dello stesso periodo iniziale a partire dalla rimessa in servizio.
6. Qualora l’Appaltatore non provveda all’eliminazione dei vizi e dei difetti e/o alla sostituzione di materiali o macchinari difettosi entro il termine indicatogli dalla Committente, quest’ultima potrà provvedere direttamente o per tramite di imprese dalla stessa incaricate, deducendo l’importo da quanto ancora dovuto all’Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente a ricorrere a tutti i rimedi previsti dalla legge o dal Contratto.
7. Dalla verifica e dal controllo della rispondenza da parte della Committente delle parti dei Servizi oggetto di sostituzione in Garanzia, le Parti convengono che decorrono le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 cod. civ. e i previsti termini per la denuncia si intendono triplicati.
Articolo 9. Sospensione dei Servizi
1. Il periodo di sospensione relativo alle ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 9 delle Condizioni Generali è pari a 180 giorni.
Articolo 10. Subappalto ALTERNATIVA A
1. L’Appaltatore ha dichiarato che per l’esecuzione del presente Appalto non si avvarrà di subappaltatori di alcuna natura e pertanto si intende vietato qualsiasi affidamento di attività in subappalto.
ALTERNATIVA B
1. L’Appaltatore potrà avvalersi di terzi per l’esecuzione di parte dei Servizi oggetto dell’Appalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, della vigente normativa in materia e senza pretendere ulteriori compensi e a condizione che i predetti terzi siano stati preventivamente approvati per iscritto da parte della Committente.
2. In sede di offerta l’Appaltatore ha indicato le seguenti attività e parti di Servizi che intende subappaltare:
Descrizione delle prestazioni |
Il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo dell’Appalto.
3. A tal fine l'Appaltatore dovrà richiedere alla Committente il modulo “dichiarazione generale subappaltatori” e successivamente avanzare la richiesta ad avvalersi del subappalto – almeno 30 giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni - inviando alla Committente apposita istanza scritta contenente:
(i) l’indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e il relativo importo;
(ii) l’indicazione della/e ditta/e designata/e come subappaltatrice/i;
(iii) fotocopia di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx/x xxxxx/x xxxxxxxxxxxxxxx/x;
(xx) dichiarazione generale subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
(v) l’allegata “Autocertificazione di Idoneità Tecnico Professionale (ITP) per le/il imprese/lavoratore autonomo subappaltatrici/tore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” debitamente compilata, datata e firmata, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del titolare/rappresentante dell’impresa;
(vi) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore attestante l’esistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con l’impresa affidataria del subappalto;
(vii) le comunicazioni del subappaltatore di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
(viii) copia del contratto di subappalto riportante specificamente, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro ed un’apposita clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. I contratti di subappalto dovranno contenere specifiche disposizioni atte ad assicurare:
a) il potere di ispezione e di verifica da parte della Committente dell’esecuzione dell’Appalto;
b) la facoltà dell’Appaltatore di cedere in favore della Committente il diritto al risarcimento dei danni causati dal Subappaltatore;
c) il diritto della Committente, in caso di cessazione del Contratto, di sostituirsi all’Appaltatore stesso nei suddetti contratti di subappalto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore formalità.
4. L’Appaltatore, inoltre, prima dell’inizio delle attività di subappalto, consegna all’Unità preposta alla gestione tecnica i documenti di cui all’art. “Adempimenti e obblighi dell’appaltatore” relativi al subappaltatore.
5. In ogni caso l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato nella propria Offerta con riguardo al ricorso al subappalto.
6. Si fa luogo al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi previste nell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
Articolo 11. Comunicazione dei sub-contratti non costituenti subappalto
1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente – per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto non costituenti subappalto ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/16 – il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
Articolo 12. Adempimenti ed obblighi delle Parti
1. Le Parti si impegnano a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro concernenti l’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ex articolo 26, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e a promuovere il coordinamento negli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ex articolo 26, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai sensi dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli obblighi di cui al precedente comma non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso.
Articolo 13. Adempimenti ed obblighi dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce l’effettiva correttezza delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati impiegati nonché la regolarità in materia di determinazione e versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce di corrispondere a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione del Contratto la retribuzione contrattualmente pattuita che, in ogni caso, non può essere inferiore ai livelli minimi retributivi stabiliti dal vigente contratto collettivo di lavoro applicato.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore provvede a dotare ciascun proprio lavoratore subordinato di una personale tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità dell’Impresa medesima e del lavoratore. Ciascun lavoratore è a sua volta tenuto ad esporre in modo visibile la tessera di riconoscimento per l’intera durata della prestazione di lavoro svolta presso le pertinenze della Committente. E’ altresì cura dell’Appaltatore accertarsi che anche i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto eventualmente impiegati nell’esecuzione dell’Appalto abbiano provveduto a dotarsi di una tessera di riconoscimento rispondente ai requisiti formali stabiliti dal vigente ordinamento.
4. L’Impresa è tenuta ad impiegare personale di gradimento della Committente ed è tenuta a procedere all’allontanamento e/o sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per la Committente – di quei dipendenti per i quali la Committente avanzasse apposita richiesta. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga sotto la propria responsabilità a svolgere le prestazioni contrattuali avvalendosi esclusivamente di propri diretti lavoratori dipendenti e dei propri subappaltatori e con l’obbligo di ottenere analogo impegno da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere dell’Appaltatore, anche con riguardo alle altre prestazioni di cui al presente articolo.
5. In qualsiasi momento durante l’esecuzione dei Servizi la Committente potrà verificare e richiedere all’Appaltatore l’esatto e puntuale adempimento di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, nonché l’esatto adempimento degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi posti a suo carico dalle vigenti leggi.
6. L’Impresa attesta, altresì, di:
a) aver fornito ai propri dipendenti una dettagliata informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’incarico, su quelli esistenti nell’ambiente in cui questo deve essere svolto, e sulle misure preventive e protettive, tenuto conto anche di quanto comunicato dalla Committente;
b) pretendere l’osservanza, da parte dei propri dipendenti, delle predette misure preventive e protettive nonché delle misure adottate in coordinamento con la Committente, e più specificamente provvedere a tutte le obbligazioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c) mettere a disposizione del proprio personale dispositivi di protezione individuali e generali conformi ai requisiti di legge e a vigilare sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione da parte del proprio personale;
d) ove presente, aver provveduto e provvedere all’adempimento di tutto quanto previsto nel DUVRI – documento unico valutazione rischi interferenze che sarà redatto e sottoscritto dalle Parti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., e successive modifiche ed integrazioni, sui contenuti del quale dichiara e garantisce sin d’ora che provvederà diligentemente a formare ed informare adeguatamente il personale che verrà adibito alle attività contrattuali, prima che queste abbiano inizio.
e) aver ricevuto dalla Committente dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ex articolo 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
7. L’Appaltatore si impegna a manlevare ed a tenere indenne la Committente di qualsiasi costo, spesa, danno, pagamento a qualsiasi titolo richiesti alla Committente dai dipendenti e collaboratori dell’Appaltatore. A tal fine, ai sensi dell’art. 1242 cod. civ. la Committente potrà portare in compensazione quanto eventualmente tenuta a versare ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove applicabile, con quanto dovrebbe corrispondere all’Appaltatore a titolo di compenso, fino a totale o parziale estinzione dei debiti.
8. L’Appaltatore, inoltre, prima dell’inizio delle attività dell’Appalto, consegna all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto di cui all’art. “Domicilio e Comunicazioni” i seguenti documenti:
a) dichiarazione/autocertificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
b) nominativo e mansioni dell'incaricato all'assolvimento dei compiti di cui all'Articolo 97 del D.Lgs. 81/08;
c) estremi delle denunce presentate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili nell'ultimo anno;
d) Documento di Valutazione dei Rischi;
e) Dichiarazione relativa all'Articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (lavoro irregolare);
f) Elenco dei lavoratori che saranno impegnati dall’Appaltatore nell’esecuzione dell’Appalto con indicazione per ognuno di essi (i) dei dati identificativi [ivi compreso il codice fiscale] e (ii) della tipologia di contratto di lavoro stipulato. Ultimate le attività oggetto dell’Appalto e quale condizione per l’accettazione dei Servizi da parte della Committente, l’Appaltatore dovrà consegnare l’elenco dei lavoratori effettivamente impiegati nell’Appalto durante tutta la durata dello stesso;
In particolare, con riferimento ai cantieri temporanei mobili la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari (Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008), nonché nelle fattispecie di Appalto nelle quali non vi sia un Cantiere temporaneo mobile, la documentazione di cui alle lettere d) ed e) può essere sostituita dalla trasmissione dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII e/o dell’art. 26 del D.Lgs. m. 81/2008.
9. Qualora l’Appaltatore sia un lavoratore autonomo, la documentazione da produrre sarà la seguente:
a) dichiarazione di conformità ex X.Xxx. n. 81/2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
b) l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione;
c) qualora richiesto dal X.Xxx. n. 81/2008, gli attestati della propria formazione;
d) qualora richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008, gli attestati inerenti la propria idoneità sanitaria. In particolare, con riferimento ai cantieri temporanei mobili la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari (allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008), nonché nelle fattispecie di Appalto nelle quali non vi sia un Cantiere temporaneo mobile, la documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) può essere sostituita dalla trasmissione dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII e/o dell’art. 26 del D.Lgs. m. 81/2008.
10.Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto nel Documento di Politica integrata adottato dalla Committente consultabile presso:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.
Articolo 14. Sicurezza
1. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni deve redigere e consegnare, all’Unità della Committente preposta alla gestione tecnica del Contratto, ove previsto dalla normativa vigente, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività.
2. Le Parti, dopo attenta analisi in merito, hanno valutato che l’oggetto del Contratto non presenta rischi interferenziali posto che l’attività oggetto dello stesso verrà svolta con modalità tali da escluderli e senza che vi sia, in alcun modo, alcun accesso dell’Appaltatore né all’interno della propria azienda, né all’interno di una singola unità produttiva della stessa, ovvero non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
Articolo 15. Copertura assicurativa
1. In relazione ai Servizi, l’Appaltatore, entro e non oltre 15 giorni dalla Data di efficacia del Contratto e comunque entro la data di avvio dell’attività oggetto del Contratto, se precedente, dovrà stipulare, o dimostrare di avere già stipulato, a sua cura e spese, con primarie compagnie assicuratrici, una congrua polizza assicurativa a copertura:
- dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di Appalto, con massimale non inferiore a € 500.000,00;
- di qualsiasi danno subito dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, con massimale non inferiore al valore del Corrispettivo.
2. Le Polizze dovranno essere valide e mantenute operanti per tutta la durata dell’Appalto e fino a 2 mesi dall’avvenuta accettazione definitiva da parte della Committente dei Servizi oggetto d’Appalto o fino a 30 giorni dal termine del Periodo di Garanzia se successivo.
3. In caso di Xxxxxxx stipulate dall’Appaltatore antecedentemente al Contratto, le stesse dovranno essere operanti anche per le finalità del Contratto nonché coprire l’intero oggetto contrattuale e le obbligazioni sopra indicate, sotto l’esclusiva responsabilità del medesimo Appaltatore, anche con riguardo ad ogni adempimento a ciò preposto, compresi eventuali oneri di informazione o comunicazione alla compagnia assicurativa.
4. Le Polizze non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni previste nel Contratto, negli Allegati e delle leggi. Pertanto l’Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali nelle stesse previsti.
5. Eventuali franchigie resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
6. L’Appaltatore si impegna a esibire gli originali e a fornire copia alla Unità Richiedente della Committente dei documenti contrattuali relativi alle Polizze e, in particolare, alle quietanze dei premi, entro 5 giorni successivi alla stipula delle Polizze o entro 5 giorni successivi alla Data di efficacia del Contratto, in caso di Polizze esistenti precedentemente al Contratto o entro 5 giorni successivi al pagamento dei premi delle Polizze. Gli originali e le copie di tali documenti dovranno comunque essere forniti dall’Appaltatore entro 7 giorni dalla richiesta della Committente.
7. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio alla compagnia assicurativa ogni integrazione, modificazione o informazione relativa all’Appalto e al Contratto, affinché la compagnia ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere le Polizze sempre in vigore, valide e adeguate ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante la comunicazione e la richiesta alla compagnia assicurativa e la presa d’atto e il riscontro positivo di quest’ultima dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 30 giorni da verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
8. Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà la facoltà della Committente di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 in danno dell’impresa oltre al risarcimento del danno nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità” delle Condizioni Generali.
9. La Committente potrà a sua completa discrezione, stipulare personalmente una o più polizze assicurative a spese dell’impresa, detraendone i relativi premi dal corrispettivo contrattuale.
Articolo 16. Penali
1. Fermo restando il diritto alla risoluzione del presente Contratto, all’Appaltatore:
a) in caso di ritardo rispetto al termine di 48 ore indicato nella Specifica Tecnica al punto
2.2 verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 500,00 (eurocinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo.
2. Le Parti convengono che:
(i) la Committente avrà il diritto di dedurre l’importo dovuto a titolo di penale dal corrispettivo o da ogni altra somma che dovesse versare all’Appaltatore;
(ii) in nessun caso l’ammontare complessivo della suddetta penale potrà essere superiore al 10/% del Corrispettivo;
(iii) la Committente avrà sempre il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità”
delle Condizioni Generali, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento.
3. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari alla percentuale indicata al comma 2 che precede, la Committente avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., oltre a richiedere all’Impresa il risarcimento di tutti i maggiori danni sofferti, nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità” delle Condizioni Generali. Resta inteso che, in tali ipotesi, l’Appaltatore non avrà alcun diritto ad indennizzi di sorta.
Articolo 17. Risoluzione
1. La Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. in tutte le ipotesi previste nel presente Contratto e nelle allegate Condizioni Generali, nonché nell’ipotesi in cui entro 45 giorni dalla Data di efficacia dello stesso, o in ogni caso entro diverso termine pattuito tra le Parti, l’Appaltatore non abbia consegnato alla Committente i documenti di seguito indicati, ovvero anche successivamente nel caso in cui, ove consegnati, gli stessi abbiano un contenuto non soddisfacente per la Committente:
comunicazione, conforme al modulo allegato, attestante il numero del conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto.
In ogni caso i documenti di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e, qualsivoglia loro modifica o variazione dovrà essere dall’Appaltatore comunicata senza indugio alla Committente, la quale avrà, in difetto di comunicazione o in ragione del contenuto di tali variazioni, la facoltà di procedere con la risoluzione del Contratto, salvo il diritto al maggior danno, nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità” delle Condizioni Generali.
2. L’Offerta presentata dall’Appaltatore include le dichiarazioni (“Dichiarazioni Generali”) rilasciate dallo stesso sotto la sua piena e diretta responsabilità. Come previsto con il rilascio di dette Dichiarazioni Generali, nel caso in cui, successivamente alla conclusione del presente Contratto, venga rilevata l’inesattezza e/o la mendacità ovvero muti la circostanza oggetto anche di una sola di tali dichiarazioni, la Committente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto per inadempimento del contraente, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
In ogni caso resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno della Committente, nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità” delle Condizioni Generali.
Articolo 18. Domicilio e Comunicazioni
1. Salvo quanto previsto nel presente Contratto, in espressa deroga a quanto indicato nel Certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Parti, ogni comunicazione tra l’Impresa e la Committente dovrà avvenire per iscritto e avrà validità solo se inviata ai seguenti indirizzi:
o Committente:
Unità Emittente, gestione amministrativa del Contratto: C.V.A. S.p.A. a s.u. - Funzione Acquisti Appalti - PEC xxxxxxxxxxxxxxx.x@xxx.xxxxxx.xx / email xxxxxxx00.xxxxxxxx@xxxxxx.xx - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXXX (XX); referente: geom. Xxxxxxx XXXXXXXX - tel. 0000-000000;
Unità Richiedente, gestione tecnica del Contratto: C.V.A. S.p.A. a s.u. - C.V.A. S.p.A. a s.u. – Funzione Elettromeccanica – PEC xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXXX (XX);
referenti:
- xxx. Xxxxxx XXXXXXX - tel. 0166/822984, cell. 0000000000 – email xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx;
- Sig. DE XXXXXX Xxxxx - tel. 0166/823044, cell. 0000000000 – email xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx.
o Appaltatore: alla c.a. [•], indirizzo [•], indirizzo PEC [•] / email [•].
In caso di variazione di tale domicilio, l’Appaltatore ha l’onere di informare la Committente per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute all’indirizzo indicato.
Articolo 19. Allegati
1. Si allegano al presente contratto, a formarne parte essenziale ed integrante, i seguenti documenti:
- Elenco Prezzi
- Specifica Tecnica (agosto 2019) e relativi allegati (Schema di Architettura Centrale Bard - Foto regolatore di velocità gruppo centrale di Pont-Saint-Xxxxxx)
- Modulo “Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato”
C.V.A. S.p.A. a s.u. [•]
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OA/mb