CONDIZIONI GENERALI (CG) ARTE PRIVATA
CONDIZIONI GENERALI (CG) ARTE PRIVATA
EDIZIONE 06.2022
DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMO
A 1 | INIZIO E DURATA | |
A 2 | FACOLTÀ DI MODIFICARE IL CONTRATTO | |
A 3 | TUTELA DELLE COSE ASSICURATE | |
A 4 | DENUNCIA DI SINISTRO | |
A 5 | OBBLIGHI | |
A 6 | VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE | |
A 7 | VALUTAZIONE DEL DANNO NELL'ASSICURAZIONE DI COSE | |
A 8 | DISDETTA IN CASO DI SINISTRO | |
A 9 | CAMBIO DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO | |
A 10 | AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO | |
A 11 | FORO COMPETENTE | |
A 12 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | |
A 13 | ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ | |
A 14 | ASSUNTORE DEL RISCHIO | |
A 15 | SANZIONI ED EMBARGHI |
ASSISTANCE
B 1 | SERVIZIO DI EMERGENZA | 5 |
B 2 | SERVIZIO DI BLOCCO |
MOBILIA DOMESTICA
C 1 | DISPOSIZIONI COMUNI | |
C 2 | ALL RISK |
ARTE E OGGETTI DI VALORE
DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMI
Per una migliore leggibilità il testo utilizza la sola forma maschile.
Inizio del contratto
La copertura assicurativa decorre dal giorno fissato nella proposta. La Società ha tuttavia il diritto di respingere la proposta. Se essa fa uso di questa possibilità, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente. Per il periodo di copertura accordato, il premio è dovuto proporzionalmente.
Diritto di revoca
Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.
Durata del contratto
La copertura assicurativa vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per iscritto o per e-mail alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Restano salvi eventuali accordi che prevedano la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. La disdetta deve pervenire alla parte contraente entro l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di disdetta. Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue alla data di scadenza convenuta nella polizza.
A 2 FACOLTÀ DI MODIFICARE IL CONTRATTO
Modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d’indennizzo
In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d’indennizzo, la Società può richiedere l’adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni almeno 25 giorni prima della fine del periodo di assicurazione.
Disdetta in caso di adeguamento del contratto
Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l’intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l’ultimo giorno del periodo di assicurazione.
Modifiche di premio, franchigia o dei limiti d’indennizzo delle coperture regolamentate per legge (per esempio nell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali) non danno diritto di disdetta se imposte da un’autorità federale.
A 3 TUTELA DELLE COSE ASSICURATE
Gli assicurati sono obbligati a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.
Contatti
Centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dalla Svizzera 0800 22 33 44
Centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dall'estero x00 00 000 00 00 Indirizzo della Società o dell’agenzia
generale competente vedi polizza E-mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx Sito internet xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx
Obbligo di contattare la Società
In caso di sinistro la Società deve essere informata immediatamente attraverso uno dei canali menzionati all'articolo A4.
Informazioni sul sinistro
Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La Società può esigere una denuncia scritta del sinistro.
Obbligo di provare il verificarsi e l'importo del danno L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce in sé prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.
Esami e documentazione
La Società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla Società.
Richieste risarcitorie di terzi
Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La liquidazione del sinistro da parte della Società impegna gli assicurati.
Obbligo di informare la polizia in caso di furto
In caso di furto occorre informare immediatamente la polizia e richiedere un’inchiesta ufficiale. È necessario denunciare la perdita delle cose assicurate al servizio/all’autorità competente (Servizio oggetti smarriti, Polizia ecc.). La Società dev’essere informata immediatamente se gli oggetti vengono ritrovati.
Bagaglio di viaggio
La perdita o il danneggiamento del bagaglio di viaggio dev’essere confermato dall’agenzia di viaggi o dall’azienda di trasporto.
c) i periti stabiliscono causa, entità e circostanze particolari del danno. Deve essere calcolato il valore che gli oggetti assicurati, recuperati e danneggiati ovvero distrutti avevano immediatamente prima e dopo l'evento; in caso di assicurazione del valore a nuovo è necessario calcolare il valore di riacquisto a nuovo e, nell'assicurazione stabili, anche il valore attuale e il valore venale. Se le conclusioni dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti delle due conclusioni;
d) le conclusioni formulate dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo una parte non dimostri che esse si discostano in misura considerevole dallo stato di fatto;
e) ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e la metà di quelle dell'arbitro.
A 6 VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE
In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali, di obblighi di diligenza o di altri obblighi, la Società può ridurre o negare l’indennizzo, salvo il contraente non dimostri che tale violazione non abbia esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni dovute dall’assicuratore.
A 7 VALUTAZIONE DEL DANNO NELL'ASSICURAZIONE DI COSE
Valutazione del danno
La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto scelto di comune accordo o mediante procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l’applicazione della procedura peritale.
Procedura peritale
Per la procedura peritale valgono i seguenti principi:
a) prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro con le stesse modalità. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ha ricevuto l'invito scritto in tal senso, la controparte può richiedere che tale perito sia nominato dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro, qualora i due periti non si accordino sulla scelta della persona a cui affidare questo ruolo;
b) possono essere ricusati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano imparentati o altrimenti legati a una delle parti. Se il motivo di ricusazione viene contestato, la decisione spetta al giudice competente; in caso di opposizione motivata, questi nomina il perito o l'arbitro;
Assicurazione per conto altrui
In caso di assicurazione per conto altrui, la Società si riserva di calcolare il danno esclusivamente con il contraente.
Elenco delle cose interessate dal sinistro
Su richiesta della Società il contraente è tenuto a fornire un elenco delle cose presenti prima e dopo il sinistro e delle cose interessate dal sinistro, complete di indicazione dei valori.
Consegna delle cose già indennizzate
Ove vengano recuperate cose che hanno già beneficiato dell'indennizzo, è necessario rimborsare alla Società l'indennizzo stesso, dedotto l'eventuale deprezzamento, oppure consegnare le cose alla Società.
Presa in consegna di cose salvate o danneggiate La Società non è tenuta a prendere in consegna cose salvate o danneggiate.
Riparazione, risarcimento in natura o indennizzo in contanti
La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un indennizzo in contanti.
A 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Se si verifica un sinistro risarcibile, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal il contratto interamente o in parte tramite comunicazione scritta o per e-mail. La Società è tenuta a comunicare la disdetta al più tardi quando provvede alla liquidazione dell’indennizzo; il contraente entro quattro settimane da quando riceve la notifica della suddetta liquidazione.
Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cesserà 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.
In caso di risoluzione del contratto da parte della Società, la sua responsabilità cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.
A 9 CAMBIO DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO
Termine di notifica
I cambi di abitazione devono essere notificati alla Società entro 30 giorni.
Domicilio in CH / FL
In caso di cambiamento di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la Società ha il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i premi alle nuove circostanze.
In caso di controversie giuridiche, il contraente o l’avente diritto può intentare una causa presso la sede della Società oppure presso il suo domicilio o sede in Svizzera. Qualora il contraente risieda nel Principato del Liechtenstein oppure l'oggetto dell'assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è quello di Vaduz.
Domicilio al di fuori di CH / FL
Se il contraente trasferisce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa si estingue al più tardi alla fine dell’anno assicurativo in corso.
Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein le disposizioni imperative della Legge del Principato del Liechtenstein prevalgono sulla LCA.
A 10 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
A 13 ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ
Notifica delle variazioni
Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, di cui le parti in sede di compilazione del questionario della proposta abbiano accertato l'entità, deve essere tempestivamente notificato alla Società tramite comunicazione scritta o per e-mail.
Aggravamento del rischio
In caso di aggravamento del rischio, la Società può esigere un relativo aumento del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, dando un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffario dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite e-mail, o esigere una riduzione del premio. Se la Società respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d’accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite e-mail, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della Società. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui la Società riceve la comunicazione.
La portata dell’assicurazione è indicata nella polizza. Non esiste protezione assicurativa per le coperture dei capitoli B - D che non figurano nella polizza.
Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione Arte Privata è:
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito detta “Società”).
La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.
ASSISTANCE
B 1 SERVIZIO DI EMERGENZA
Eventi e prestazioni assicurati
Sono assicurate:
B 1.1.1 L'assistenza 24 ore su 24 nei casi di emergenza
Se, in seguito a un evento improvviso e imprevisto, si verifica una situazione di emergenza che presuppone un intervento immediato per evitare ulteriori danni alla mobilia domestica assicurata, la Società organizza 24 ore su 24 l'intervento immediato di artigiani in grado di attuare le necessarie misure di emergenza.
Le spese per il personale incaricato di attuare le misure di emergenza disposte dalla Società sono assicurate fino a CHF 1'000 per evento.
B 1.1.2 La segnalazione di personale specializzato
Per gli eventi che non costituiscono una situazione d'emergenza ai sensi dell'articolo B1.1.1, la Società fornisce i numeri telefonici di artigiani idonei e normalmente disponibili nei casi di emergenza.
Eventi e prestazioni non assicurati
L'assicurazione non copre:
B 1.2.1 Eliminazione del danno
le spese per eliminare definitivamente il danno;
B 1.2.2 Contratti di garanzia, servizio o manutenzione
le spese oggetto di contratti di garanzia, servizio o manutenzione;
B 1.2.3 Danni consecutivi
i danni consecutivi che si verificano a causa di un evento assicurato;
B 1.2.4 Prestazioni in garanzia
le prestazioni in garanzia che si rendono necessarie in seguito agli interventi immediati effettuati dal personale incaricato dalla Società;
B 1.2.5 Manutenzione e servizio ordinario
tutte le prestazioni legate in modo diretto o indiretto alla manutenzione e al servizio ordinario;
B 1.2.6 Inconvenienti
le spese per gli inconvenienti legati a un evento assicurato (ad es. spese di riacquisto degli oggetti danneggiati o per scopi di polizia);
B 1.2.7 Assenza dell'autorizzazione della Società
i costi per le misure adottate che la Società non ha preventivamente autorizzato;
B 1.2.8 Prevenzione
i danni per cui l'avente diritto ha omesso per propria colpa di adottare misure di prevenzione adeguate.
Disposizioni complementari
B 1.3.1 Clausola di sussidiarietà
Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.
Assicurati
Sono assicurati i soggetti che hanno registrato presso la Società i dati riguardanti le proprie carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché i propri documenti d'identità, gli abbonamenti e i telefoni cellulari.
Cose assicurate
B 2.2.1 Xxxxx, documenti d’identità e telefoni cellulari
Se registrati presso la Società, fruiscono della copertura assicurativa
a) tutte le carte di credito, carte bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte carburante e cliente, nonché tutti i documenti d'identità e gli abbonamenti personali rilasciati a nome dell'assicurato dal soggetto con cui questi intrattiene un rapporto contrattuale, a condizione che tale soggetto abbia sede in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero;
b) tutti i telefoni cellulari registrati presso un gestore di rete svizzero.
La Società garantisce il trattamento riservato dei dati e il loro utilizzo esclusivamente in relazione a denunce di smarrimento. Il contraente riceve conferma scritta della prima registrazione e delle successive variazioni.
Validità temporale
In deroga alle condizioni generali (CG) Arte Privata,
A Disposizioni comuni per tutti i rami, la copertura assicurativa decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Società ha ricevuto per la prima volta i dati da registrare.
Eventi e prestazioni assicurati
B 2.4.1 Eventi assicurati
Il servizio di blocco è a disposizione degli assicurati 24 ore su 24 in caso di furto, smarrimento e scomparsa di cose assicurate.
B 2.4.2 Prestazioni assicurate
a) La Società garantisce l'immediato inoltro delle denunce di furto o smarrimento all'azienda competente per procedere al blocco, sempre che questa sia immediatamente raggiungibile.
b) Sono assicurati i danni patrimoniali che si verificano in seguito a un evento assicurato a causa dell'uso indebito di
– carte registrate ai sensi dell'articolo B2.2.1 a). La Società assume la parte del danno di cui, secondo le condizioni contrattuali generali, gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del soggetto con il quale hanno stipulato il contratto per l'uso della carta (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, ecc.), se detto soggetto rifiuta di farsene carico, fino a un importo massimo di CHF 5'000 per carta ovvero di CHF 10'000 per evento;
– telefoni cellulari registrati ai sensi dell'articolo B2.2.1 b) e utilizzati da estranei. La Società assume la parte del danno di cui gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del gestore di rete ai sensi delle condizioni contrattuali generali, fino a un importo massimo di CHF 300 per evento.
c) Nei casi d'emergenza, se necessario, la Società informa i familiari e il datore di lavoro degli assicurati in merito ai fatti e alle misure adottate.
d) Se i documenti d'identità, gli abbonamenti, le carte e/o i telefoni cellulari registrati devono essere sostituiti al di fuori del domicilio, la Società assiste gli assicurati durante le procedure di sostituzione.
e) La Società rimborsa le spese ovvero le tasse addebitate per il blocco e la sostituzione di carte (comprese carte SIM e schede di abbonamento) e documenti d'identità registrati.
Eventi e prestazioni non assicurati
L'assicurazione non copre:
B 2.5.1 Spese per inconvenienti e danni derivanti dallo smarrimento di carte
le spese legate a inconvenienti, giacenze di contante sulla carta, servizi in abbonamento non goduti o altri danni patrimoniali derivanti dallo smarrimento di carte, di abbonamenti, documenti d'identità o telefoni cellulari (fatti salvi gli articoli B2.4.2 b) e B2.4.2 e));
B 2.5.2 Spese per il riacquisto
le spese per il riacquisto di telefoni cellulari e servizi in abbonamento;
B 2.5.3 Xxxxx causati con colpa grave
i danni causati dall'assicurato con colpa grave (se ad es. una carta sottoposta all'obbligo di firma non è stata sottoscritta, se il codice PIN è stato custodito insieme
alla carta o se non viene effettuata la denuncia immediata di smarrimento);
B 2.5.4 Dichiarazione errata
i danni verificatisi a seguito di dichiarazioni errate o di notifiche di variazione tardive;
B 2.5.5 Irreperibilità
i danni che si verificano a causa dell'impossibilità di contattare l'indirizzo di blocco dichiarato.
Disposizioni complementari
B 2.6.1 Obbligo di notifica e giustificativi
a) Gli assicurati notificano per iscritto alla Società, mediante apposito modulo, i dati delle carte di credito, bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte carburante e cliente, nonché i documenti d'identità, i telefoni cellulari e gli abbonamenti personali.
b) Eventuali modifiche dei dati registrati devono essere immediatamente comunicate per iscritto alla Società.
c) Il risarcimento delle spese assicurate per il blocco e la sostituzione di carte e documenti d'identità deve essere richiesto alla Società sulla base dei giustificativi originali.
B 2.6.2 Assicurazione multipla
Qualora la stessa prestazione sia prevista da più garanzie, il diritto all'indenizzo è limitato a una sola volta per evento. Le prestazioni derivanti da garanzie diverse non sono cumulabili.
MOBILIA DOMESTICA
Assicurati
Xxxxxxx come assicurati il contraente e le persone che convivono nel medesimo nucleo familiare.
Validità territoriale
La copertura assicurativa vale:
C 1.2.1 Presso il domicilio
presso il domicilio, nel luogo indicato nella polizza. Se nella polizza sono indicati più luoghi, è considerato domicilio il luogo indicato al quale è assegnata la cosa assicurata interessata;
C 1.2.2 Fuori domicilio
fuori domicilio, per cose assicurate che si trovano temporaneamente, per non più di 2 anni, in qualunque xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx;
C 1.2.3 Cambiamento di abitazione
in caso di cambiamento di abitazione entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, anche durante il trasloco e nel nuovo luogo di assicurazione.
Cose e spese assicurate
Sono assicurati:
C 1.3.1 Mobilia domestica
La mobilia domestica La quale comprende:
a) tutti i beni mobili e gli animali domestici destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
b) gli attrezzi e gli utensili professionali di proprietà degli assicurati e utilizzati dagli stessi per l'attività di lavoro dipendente;
c) i beni mobili di proprietà di terzi in leasing e a noleggio (compresi gli animali domestici) destinati a un utilizzo privato;
d) costruzioni mobili, incluso il contenuto abituale di proprietà degli assicurati e destinati a un utilizzo privato. Queste sono coperte se sono ubicate sullo stesso fondo in cui si trova la mobilia domestica assicurata dell'immobile di residenza o di vacanza.
C 1.3.2 Valori precuniari
Denaro contante, carte di credito e carte cliente, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate, che siano proprietà privata degli assicurati e non si riferiscano all’attività commerciale.
C 1.3.3 Le spese
Le spese di sgombero, le maggiori spese per il mantenimento del tenore di vita, le spese per il cambiamento di serrature, nonché le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza e le spese sostenute per la duplicazione dei documenti come certificati, passaporti, carte d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili collegate a un danno assicurato.
Se menzionati nella polizza sono assicurati:
C 1.3.4 Ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno
I ciclomotori soggetti all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria destinati a un utilizzo privato.
C 1.3.5 Altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio)
Questi comprendono:
a) i beni mobili affidati in custodia destinati a un utilizzo privato (compresi gli animali domestici);
b) effetti di ospiti (esclusi valori pecuniari);
c) gli attrezzi e gli utensili professionali affidati in custodia utilizzati dagli assicurati per l'attività di lavoro dipendente.
Copertura in virtù di accordi speciali
Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, è assicurato:
C 1.4.1 Ripristino di dati
il ripristino di dati su dispositivi elettronici.
Esclusioni generali
Non sono assicurati:
C 1.5.1 Veicoli a motore
i veicoli a motore (fatta esclusione per ciclomotori per cui non è prescritta un’assicurazione responsabilità civile), i rimorchi di veicoli a motore, le case mobili (mobile home) e le roulotte, compresi i relativi accessori (fatto salvo l’articolo C1.3.4);
C 1.5.2 Natanti
i natanti per i quali sia prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i relativi accessori;
C 1.5.3 Velivoli
i velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori;
C 1.5.4 Obbligo di assicurazione
rischi e danni a oggetti per cui sussiste l'obbligo di copertura presso un istituto di assicurazione cantonale;
C 1.5.5 Assicurazione preesistente
gli oggetti, le spese e i ricavi per i quali esista un'assicurazione particolare. Questa clausola non trova applicazione qualora la suddetta assicurazione contenga una clausola analoga;
C 1.5.6 Prestazioni dei vigili del fuoco e della polizia
le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso;
C 1.5.7 Acqua proveniente da laghi artificiali o impianti idrici artificiali
indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali;
C 1.5.8 Contaminazione
i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell’azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici come anche i danni dovuti ad armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
C 1.5.9 Danni collegati
i danni
a) direttamente o indirettamente collegati a:
– eventi bellici;
– violazione della neutralità;
– rivoluzione, ribellione, insurrezione;
– disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
– terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
– materiale radioattivo;
– scissione o fusione del nucleo dell’atomo;
– contaminazione radioattiva;
– scorie e combustibili nucleari;
– ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare; e le relative contromisure.
Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli C1.5.9 a) o C1.5.9 b) al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.
Determinazione della somma assicurata per la mobilia domestica
C 1.6.1 Importo necessario per il riacquisto
La somma assicurata per la mobilia domestica deve corrispondere all'importo necessario per riacquistare tutte le cose assicurate al valore a nuovo.
C 1.6.2 Sottoassicurazione
Se la somma assicurata è inferiore al valore di riacquisto, si verifica la sottoassicurazione (articolo C1.9).
Calcolo del danno
C 1.7.1 Valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno
Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti.
Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.
C 1.7.2 Valore di risarcimento
Il valore di risarcimento equivale:
a) per la mobilia domestica, i ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno e gli altri beni di terzi
– all’importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per gli oggetti non più utilizzati si applica il
valore venale (= valore a nuovo meno il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi);
b) per i valori pecuniari
– in caso di denaro contante, al valore nominale;
– in caso di monete, medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, al prezzo di mercato;
– in caso di cartevalori ai costi della dichiarazione di nullità nonché alle eventuali perdite di interessi e dividendi. In caso di esito negativo del processo di ammortamento, si aggiunge il prezzo di mercato per le cartevalori non ammortizzate;
– in caso di altri valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2, all'entità del danno provato.
C 1.7.3 Danni preesistenti
Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.
C 1.7.4 Valore affettivo
L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente previsto dalla polizza.
C 1.7.5 Spese
Il danno viene calcolato come segue:
a) Maggiori spese per il mantenimento del tenore di vita
Ovvero spese che risultano dall’impossibilità di utilizzare i locali assicurati danneggiati nonché dalla perdita di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
b) Spese di sgombero
Ovvero le spese sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti delle cose assicurate e il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. L'assicurazione copre inoltre i costi per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.
Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
c) Spese per vetrate, porte e serrature di emergenza Ovvero spese richieste per l’attuazione delle misure adottate.
d) Spese per il cambiamento di serrature Ovvero spese pagate per il cambiamento o la
sostituzione delle serrature e delle relative chiavi nei luoghi di rischio designati nella polizza, nonché alle cassette di sicurezza prese in affitto dall'avente diritto.
e) Spese per la duplicazione dei documenti Ovvero spese sostenute per la duplicazione dei documenti come certificati, passaporti, carte
d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili oppure loro copie.
Calcolo dell'indennizzo
C 1.8.1 Sequenza di calcolo
L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:
a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
c) il limite dell'indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l'articolo C1.8.2). Per le spese assicurate di cui all'articolo C1.3.3 è previsto un indennizzo supplementare fino all'importo pattuito.
Per l'assicurazione danni da eventi naturali si applicano le disposizioni di legge.
C 1.8.2 Spese per la limitazione del danno
Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano complessivamente la somma assicurata, ne è previsto il rimborso soltanto se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.
Sottoassicurazione
C 1.9.1 Calcolo
Se la somma assicurata della mobilia domestica è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento al momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.
C 1.9.2 Rinuncia a far valere la sottoassicurazione
Questa regola non si applica a:
a) valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2;
b) spese ai sensi dell'articolo C1.3.3;
c) danneggiamento di stabili;
d) danni causati dalla rottura di vetri;
e) copertura «Ripristino di dati su dispositivi elettronici»;
f) ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi dell'articolo C1.3.4;
g) altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio) ai sensi dell'articolo C1.3.5.
C 1.9.3 Rinuncia al computo della sottoassicurazione
Fino a un danno pari al 10 % della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 20’000, si rinuncia alla rivalsa per la sottoassicurazione. Se viene superato uno dei due limiti sopra citati, la sottoassicurazione viene fatta valere sull'intero importo del danno.
Xxxxxx e danni assicurati
Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita e smarrimento.
Non sono assicurati
I danni dovuti a:
C 2.2.1 Usura e logoramento
normale usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deterioramento e imbrattamento;
C 2.2.2 Azione del clima
azione del clima, come temperatura, umidità o secchezza dell'aria, nonché azione della luce e di altri tipi di irradiazione;
C 2.2.3 Caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative
caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative dell'oggetto stesso;
C 2.2.4 Animali domestici
graffi, morsi, escrementi, secrezioni e vomito di animali domestici;
C 2.2.5 Penetrazione di acqua attraverso abbaini e finestre da tetto aperti
acqua penetrata nello stabile attraverso abbaini e finestre da tetto aperti o aperture del tetto praticate in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere;
C 2.2.6 Confisca
realizzazione forzata ai sensi della legislazione sull'esecuzione, confisca e altre disposizioni delle autorità;
C 2.2.7 malversazione e frode; C 2.2.8 roditori e parassiti;
C 2.2.9 Virus
virus informatici; nonché danni a:
C 2.2.10 Attrezzature sportive e biciclette
attrezzature sportive e biciclette, compreso l'intero equipaggiamento, durante l'utilizzo nel corso di competizioni;
C 2.2.11 Animali domestici
animali domestici in seguito a malattia.
Valgono inoltre le esclusioni generali previste all’articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) Arte Privata, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.
Spese assicurate
In relazione al danno assicurato sono coperte le seguenti spese (indennizzo supplementare fino all'importo pattuito):
C 2.3.1 Spese assicurate dalle «Disposizioni comuni»
Spese di cui all'articolo C1.3.3 delle condizioni generali (CG) Arte Privata, C1 Mobilia domestica – Disposizioni comuni;
C 2.3.2 Spese per perdita d'acqua
Spese per i maggiori consumi causati dalla rottura di una condotta con conseguente fuoriuscita incontrollata di acqua e che vengono addebitati nella fattura dell'azienda del servizio idrico;
C 2.3.3 Spese dovute al gelo
Spese per lo sghiacciamento e la riparazione di condotte idriche congelate o danneggiate dal gelo, installate all'interno dello stabile dal contraente in qualità di inquilino, e relative apparecchiature collegate.
Danni assicurati agli stabili
Entro i limiti della somma assicurata per la mobilia domestica sono assicurati presso il domicilio:
C 2.4.1 Danneggiamento dello stabile
i danni allo stabile in caso di furto assicurato o tentato furto;
C 2.4.2 Danni all'interno dello stabile
i danni causati all'interno dello stabile da un soggetto non autorizzato introdottosi nello stabile stesso.
Limitazioni delle prestazioni
C 2.5.1 Danni da eventi naturali
Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private».
I danni che si verificano in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.
Sono considerati danni da eventi naturali i danni conseguenti ai seguenti eventi: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti; l'elenco è da considerarsi conclusivo.
C 2.5.2 Gioielli
Per i gioielli, cioè oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo, in caso di furto, perdita e smarrimento si applicano le limitazioni delle prestazioni previste nella polizza. Non è prevista
invece alcuna limitazione delle prestazioni in caso di rapina, ossia furto mediante minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati o di persone che lavorano nel nucleo familiare, nonché per incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio.
C 2.5.3 Valori pecuniari
I valori pecuniari di cui all'articolo C1.3.2 delle condizioni generali (CG) Arte Privata, C1 Mobilia domestica – Disposizioni comuni sono limitati alla somma concordata nella polizza.
C 2.5.4 Bagaglio sostitutivo
Le spese per gli acquisti che si rendono indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio affidato a un vettore per il trasporto, sono limitati alla somma indicata nella polizza.
Obblighi
C 2.6.1 Contenuto di casseforti
La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se la persona che ne è responsabile porta le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.
C 2.6.2 Requisiti per le casseforti
Le casseforti devono essere installate a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore.
C 2.6.3 Soggiorni in albergo
Durante i soggiorni in albergo valori pecuniari e gioielli devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa con sé o non li sorveglia personalmente.
C 2.6.4 Violazione degli obblighi
In caso di violazione di un obbligo di cui all'articolo C2.6, si applica l'articolo A6 delle Condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni.
ARTE E OGGETI DI VALORE
Cose assicurate
D 1.1.1 Oggetti assicurati
Sono assicurati gli oggetti indicati nella polizza (inclusi eventuali cornici, vetri protettivi e piedistalli) come:
a) oggetti d'arte; p. es. dipinti, grafiche, disegni e sculture;
b) oggetti di antiquariato e da collezione; x.xx. mobili, libri antichi, autografi e antichità;
c) gioielli, ossia oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo;
d) pellicce, strumenti musicali e altri oggetti speciali; che sono di proprietà del contraente o delle persone che convivono nel medesimo nucleo familiare o che sono in loro possesso.
D 1.1.2 Nuovi acquisti di oggetti
Per i nuovi acquisti di oggetti di cui all'articolo D1.1.1 a) e D1.1.1 b) sussiste un'assicurazione automatica fino a concorrenza degli importi limite indicati nella polizza. La copertura assicurativa è valida per il periodo indicato nella polizza, a partire dalla data del passaggio di proprietà. Al termine di tale periodo si estingue l'assicurazione automatica.
Spese qassicurate
D 1.2.1 Spese di sgombro
Ovvero le spese collegate al verificarsi di un sinistro sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti delle cose assicurate e il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. L'assicurazione copre inoltre i costi per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.
Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
D 1.2.2 Spese per la duplicazione dei documenti
Ovvero le spese sostenute per la duplicazione dei documenti coinvolti in un evento assicurato e relativi agli oggetti assicurati di cui agli articoli D1.1.1 a) e D1.1.1 b), come perizie, certificati, cataloghi e documenti che provino l'origine di tali oggetti.
D 1.2.3 Spese di trasporto e di stoccaggio
Ovvero le spese necessarie per il trasporto e lo stoccaggio delle cose assicurate, qualora il luogo indicato nella polizza, dopo un tentato furto ovvero a causa di un altro evento assicurato, non offra più una protezione sufficiente per le cose assicurate o non sia più adatto per la custodia di tali cose.
D 1.2.4 Spese di sorveglianza
Ovvero le spese per la sorveglianza del luogo indicato nella polizza, qualora i dispositivi di chiusura o altri elementi di sicurezza, dopo un tentato furto ovvero a causa di un altro evento assicurato, non offrano più una protezione sufficiente per le cose assicurate.
D 1.2.5 Danni agli stabili
Sono assicurati nel luogo indicato nella polizza:
a) i danni allo stabile in caso di furto assicurato o tentato furto;
b) i danni causati all'interno dello stabile da un soggetto non autorizzato introdottosi nello stabile stesso.
In caso di diritti derivanti da un altro contratto, la copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni della Società che vanno oltre le prestazioni dell'altro contratto.
Validità territoriale
La copertura assicurativa vale:
D 1.3.1 Presso il domicilio
presso il domicilio, nel luogo indicato nella polizza. Se nella polizza sono indicati più luoghi, è considerato domicilio il luogo indicato al quale è assegnata la cosa assicurata interessata;
D 1.3.2 Fuori domicilio
fuori domicilio, per cose assicurate che si trovano temporaneamente, per non più di 2 anni, in qualunque xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx;
D 1.3.3 Cambiamento di abitazione
in caso di cambiamento di abitazione entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, anche durante il trasloco e nel nuovo luogo di assicurazione.
In caso di trasporto degli oggetti assicurati è necessario osservare gli obblighi di cui all'articolo D1.7.1.
Xxxxxx e danni assicurati
Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita e smarrimento.
Non sono assicurati
I danni dovuti a:
D 1.5.1 Usura e logoramento
normale usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deterioramento e imbrattamento;
D 1.5.2 Azione del clima
azione del clima, come temperatura, umidità o secchezza dell'aria, nonché azione della luce e di altri tipi di irradiazione;
D 1.5.3 Caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative
caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative dell'oggetto stesso;
D 1.5.4 Animali domestici
graffi, morsi, escrementi, secrezioni e vomito di animali domestici;
D 1.5.5 Penetrazione di acqua attraverso abbaini e finestre da tetto aperti
acqua penetrata nello stabile attraverso abbaini e finestre da tetto aperti o aperture del tetto praticate in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere;
D 1.5.6 Confisca
realizzazione forzata ai sensi della legislazione sull'esecuzione, confisca e altre disposizioni delle autorità;
D 1.5.7 malversazione e frode; D 1.5.8 roditori e parassiti;
D 1.5.9 Obbligo di assicurazione
i rischi e i danni a oggetti per cui sussiste l'obbligo di copertura presso un istituto di assicurazione cantonale;
D 1.5.10 Prestazioni dei vigili del fuoco e della polizia
le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso;
D 1.5.11 Acqua proveniente da laghi artificiali o impianti idrici artificiali
indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali;
D 1.5.12 Contaminazione
i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici come anche i danni dovuti ad armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
D 1.5.13 Danni collegati
i danni
a) direttamente o indirettamente collegati a:
– eventi bellici;
– violazione della neutralità;
– rivoluzione, ribellione, insurrezione;
– disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
– terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
– materiale radioattivo;
– scissione o fusione del nucleo dell’atomo;
– contaminazione radioattiva;
– scorie e combustibili nucleari;
– ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare; e le relative contromisure.
Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli D1.5.13 a) o D1.5.13 b) al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.
Limitazioni delle prestazioni per gioielli
Per i gioielli di cui all'articolo D1.1.1 c) si applicano le limitazioni delle prestazioni concordate nella polizza in caso di furto, perdita e smarrimento. Non è prevista invece alcuna limitazione delle prestazioni in caso di rapina, ossia furto mediante minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti dei contraenti o di persone che convivono o che lavorano nel medesimo nucleo familiare, nonché per incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio.
Obblighi
D 1.7.1 Trasporto degli oggetti assicurati
A integrazione delle disposizioni sugli obblighi di diligenza delle condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni per tutti i rami, il trasporto degli oggetti assicurati di cui agli articoli D1.1.1 a) e D1.1.1 b) deve essere effettuato a regola d'arte. L'imballaggio deve essere adatto alla cosa assicurata, al mezzo di trasporto e al percorso.
D 1.7.2 Contenuto di casseforti
La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se le persone responsabili portano le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.
D 1.7.3 Requisiti per le casseforti
Le casseforti devono essere installate a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore.
D 1.7.4 Soggiorni in albergo
Durante i soggiorni in albergo i gioielli devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa o non li sorveglia personalmente.
D 1.7.5 Violazione degli obblighi
In caso di violazione di un obbligo di cui all'articolo D1.7, si applica l'articolo A6 delle Condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni.
Calcolo del danno
D 1.8.1 Danno totale o perdita totale
Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti.
D 1.8.2 Danno parziale o perdita parziale
In caso di danni parziali, il danno è calcolato in base alle spese necessarie per il restauro o la riparazione e viene risarcito un eventuale deprezzamento.
Per le cose assicurate che costituiscono un insieme, paia, parure, serie o oggetti costituiti da più parti, il danno è calcolato come segue:
a) in caso di danno parziale
in base ai costi di restauro e di un eventuale deprezzamento oppure;
in base alle spese necessarie per l'acquisto di una cosa equiparabile per completare il paio o l'insieme e di un eventuale deprezzamento.
Qualora non fosse possibile completare adeguatamente il paio o l'insieme, è risarcito il relativo deprezzamento;
b) in caso di perdita parziale
in base alle spese necessarie per l'acquisto di una cosa equiparabile per completare il paio o l'insieme e di un eventuale deprezzamento.
Qualora non fosse possibile completare adeguatamente il paio o l'insieme, è risarcito il relativo deprezzamento.
Il danno è calcolato fino al massimo a concorrenza del valore di risarcimento.
D 1.8.3 Valore di risarcimento
Il valore di risarcimento equivale:
a) per gli oggetti con valori pattuiti
al valore pattuito tra il contraente e la Società per ogni singolo oggetto assicurato e indicato nel contratto assicurativo. In caso di danno totale di oggetti con valori pattuiti l'avente diritto è così esonerato dall'onere di prova riguardo all'entità del danno. Ciò vale in deroga all'articolo A1.5.3 delle condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni per tutti i rami. La seconda frase di tale articolo non si applica;
b) per gli oggetti nell'ambito dell'assicurazione automatica
all'importo necessario per l'acquisto di un oggetto del medesimo tipo e qualità, al massimo per il prezzo di acquisto pagato.
D 1.8.4 Danni preesistenti
Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.
D 1.8.5 Spese
Il danno è calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo D1.2.
Calcolo dell'indennizzo
D 1.9.1 Sequenza di calcolo
L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:
a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
c) l'indennizzo massimo corrisponde al valore pattuito di ogni singolo oggetto assicurato e ai limiti indicati per l'assicurazione automatica e per le spese (fatto salvo l'articolo D1.9.2).
D 1.9.2 Spese per la limitazione del danno
Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano il valore pattuito per ogni singolo oggetto assicurato ovvero i limiti indicati per l'assicurazione automatica, esse vengono liquidate solo se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.