REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
SULLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE
Articolo 1- Finalità
1. Il Comune di Padula valorizza le libere aggregazioni sociali, di cui all’art.4, comma 1, del D.Lgs. 117 del 3.07.2017, attraverso cui si esprime la personalità umana e agevola le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
2. Il Comune di Padula promuove e rafforza le risorse, i luoghi e le strutture in grado di avviare processi di aggregazione, di crescita culturale e coesione sociale sul proprio territorio.
3. Il Comune, per il perseguimento del pubblico interesse, intende utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile esistente, non destinato ad uso abitativo e non utilizzato per finalità istituzionali, al fine di assicurarne la migliore fruibilità da parte dei cittadini e favorire lo sviluppo dell'associazionismo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e in coerenza con le linee strategiche dell'Amministrazione.
Articolo 2 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito di locali di proprietà del Comune alle associazioni per l’attuazione di iniziative e progetti aperti a tutti i cittadini e per lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni stesse che, non avendo scopo di lucro, tutelino interessi generali della comunità.
Articolo 3 - Principi generali
1. I destinatari della concessione in comodato d'uso gratuito di locali comunali di cui al presente regolamento sono tutti i soggetti indicati all’art.4, comma 1, del D.Lgs. 117 del 3.07.2017 che, costituiti e/o operanti nel territorio comunale, non svolgono attività economiche a titolo principale, non sono associazioni di categoria ovvero non rientrino nei soggetti indicati dall’art.4, comma 2, del D.Lgs. 117 del 3.07.2017 e non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione mette a disposizione i propri locali, per le associazioni di cui al comma 1 a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio connesso e l'interesse della comunità. Le concessioni in comodato d’uso gratuito di spazi comunali sono infatti disposte affinché le associazioni del territorio possano svolgere la propria attività sociale e realizzare iniziative e progetti a favore della comunità, potenziando una rete di relazioni positive fra le associazioni stesse e con i cittadini e valorizzando al contempo il patrimonio comunale.
3. A tal fine le concessioni vengono effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) Assegnazione, mediante avviso pubblico e mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime, a fronte della realizzazione di un progetto di attività rivolto alla cittadinanza, coerente con gli indirizzi strategici fissati dall’Amministrazione;
b) Utilizzazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche strutturali e la loro posizione nel territorio, in conformità alle linee strategiche dell’Amministrazione.
c) Condivisione degli spazi da parte di più destinatari per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi;
d) Preventiva individuazione di ulteriori forme di sostegno a carico dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei progetti e programmi di attività;
e) Soggetti beneficiari, costituiti e/o operanti nel territorio comunale da almeno un anno (in caso di disponibilità degli immobili si prescinde dal requisito temporale di un anno);
f) Soggetti beneficiari “non a scopo di lucro” e con statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate e in possesso dei requisiti specifici previsti dell’avviso pubblico di cui al successivo articolo 4.
Articolo 4 – Avviso pubblico per la concessione del comodato d'uso gratuito.
1. Il servizio deputato alla gestione del patrimonio predispone, con cadenza annuale, una proposta di deliberazione di competenza della Giunta Comunale che individua i locali di proprietà del Comune, non utilizzati e non strumentali all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, che siano nella disponibilità propria o di altri servizi da concedere in comodato per i fini di cui al presente regolamento.
2. La Giunta Comunale, con ulteriore deliberazione, definisce gli ambiti specifici e le finalità del progetto da realizzare con l’assegnazione degli spazi comunali, individuati ai sensi del precedente comma 1 in conformità agli indirizzi strategici di seguito individuati:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. La Giunta Comunale può prevedere forme di sostegno ulteriori, consistenti in beni e servizi forniti direttamente dall’Ente, ovvero il rimborso parziale dei costi sostenuti per l’attuazione del progetto. In nessun caso possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai volontari, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Con la medesima deliberazione la Giunta conferisce mandato al servizio competente per l'emanazione di un pubblico avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali individuati. L'avviso è affisso all'albo pretorio on line e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
5. Nell'avviso sono indicati:
a) la specifica individuazione e la descrizione dei locali;
b) gli ambiti e le finalità del progetto (tema progettuale) su cui è incentrata l’assegnazione di ciascuno spazio come individuati nell’atto di indirizzo della Giunta Comunale di cui al comma 2;
c) i punteggi dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 5, definiti in coerenza al tema progettuale;
d) i requisiti specifici richiesti ai comodatari in relazione al tema progettuale;
e) la durata del comodato, che non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a 3;
f) eventuale previsione della condivisione degli spazi;
g) gli oneri, gli obblighi e le responsabilità in capo ai comodatari;
h)il termine e ogni altra modalità per la presentazione delle candidature.
Articolo 5 - Procedura per la selezione dei progetti e l’assegnazione dei locali
1. La valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione tecnica nominata dal Responsabile dell’Area Amministrativa.
2. La Commissione formerà la graduatoria assegnando i punteggi previsti nella delibera di indirizzo della Giunta Comunale e relativi ai seguenti fattori:
a) corrispondenza delle attività proposte con gli ambiti specifici e con le finalità (tema progettuale) fissati dell’Amministrazione Comunale con la deliberazione di cui al precedente articolo 4;
b) sviluppo di relazioni positive con il territorio;
c) numero degli operatori impegnati nel progetto;
d) numero degli operatori che quotidianamente svolgono attività all’interno della associazione;
e) adeguata documentazione illustrativa, di aver svolto nel corso degli ultimi due anni attività negli ambiti di intervento di cui alla precedente lettera a);
f) richiesta proveniente da un gruppo o rete di Associazioni.
3.Sul sito istituzionale è pubblicato l'elenco delle domande pervenute e, successivamente alle assegnazioni, l'elenco degli spazi concessi e dei beneficiari.
4. L'aver avuto accesso alla concessione del comodato non osta alla possibilità di concorrere alla formazione di successive graduatorie a seguito di nuovi pubblici avvisi.
Articolo 6 – Accordo di collaborazione e comodato d'uso gratuito.
1. Successivamente all’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione Comunale stipulerà apposito accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto selezionato e la concessione del comodato d’uso gratuito dei locali, finalizzato allo svolgimento delle attività sociali e alla realizzazione del progetto.
2. Il contratto di comodato d'uso prevede la durata, eventuali rinnovi, il divieto di subaffitto e di sub-comodato, la facoltà per il Comune di ispezionare i locali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni provocati al bene stesso o a terzi, l'obbligo in capo al comodatario del risarcimento degli eventuali danni provocati e l'esclusione di responsabilità del Comune in relazione all'utilizzo dei locali assegnati.
3. Gli spazi sono messi a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il comodatario sarà responsabile della gestione e del mantenimento in buono stato degli spazi e degli impianti, fatto salvo il normale deterioramento d’uso.
4. Il comodatario dovrà gestire funzionalmente i locali e le attività nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nell’avviso e nel contratto di comodato. Restano in capo al soggetto selezionato tutti gli oneri e le responsabilità connesse all’ottenimento di licenze, permessi, autorizzazioni e qualsiasi altro tipo di adempimento previsto dalla normativa per lo svolgimento delle attività, imposte, tasse e spese di registrazione.
5. È espressamente vietato il rinnovo tacito, la cessione, il subentro del contratto di comodato ad altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.
6. I beni oggetto del contratto di comodato non possono inoltre essere subaffittati o fatti usare da terzi, anche parzialmente, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso privando a qualsiasi titolo l’utilizzo del bene per gli scopi indicati nel progetto.
Articolo 7 – Oneri e obblighi dell’associazione comodataria.
1. Sono a carico dell’associazione comodataria i seguenti adempimenti:
a) la pulizia dei locali assegnati in comodato, dei servizi igienici e delle parti comuni interne ed esterne;
b) la manutenzione ordinaria dei locali assegnati;
c) il servizio di apertura e chiusura della struttura negli orari stabiliti con il servizio competente.
2. Sono a carico dell’associazione comodataria le spese accessorie inerenti il bene, nonché le spese di manutenzione ordinaria, le imposte e i tributi comunali dovuti.
3. L’associazione comodataria si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività associativa e per le attività proposte a favore della collettività e compatibilmente con la natura e la struttura degli stessi, a custodire e restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso.
4. Le attrezzature e gli arredi, che l’Associazione intende utilizzare, devono essere perfettamente compatibili con l’uso delle strutture, efficienti, mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli opportuni accessori idonei a proteggere e a salvaguardare tutti coloro che operano nella struttura ed i terzi da eventuali infortuni e danni.
5. Tutti i prodotti, le attrezzature e i materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.
6. L’associazione selezionata è l’unica responsabile del corretto svolgimento delle attività proposte, per le quali impiegherà i necessari operatori. L’associazione deve impiegare nel progetto selezionato personale e operatori, a qualsiasi titolo coinvolti, fisicamente idonei, di provata capacità, onestà e moralità. Gli operatori e il personale deve essere impiegato nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili. Esso è tenuto ad avere un contegno riguardoso e corretto. L’associazione risponde senza eccezioni del buon comportamento dello stesso.
7. L’Associazione assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione delle attività e la formazione degli operatori a qualsiasi titolo coinvolto.
8. L’Associazione deve assicurare l’applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari qualora applicabili, dotando gli operatori dei dispositivi di sicurezza previsti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione all’attività svolta.
9. L’Associazione deve svolgere le attività utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e alle prescrizioni in materia di sicurezza per le attività aperte a pubblico.
Articolo 8- Obblighi a carico dell’ Amministrazione comunale
1. L’Amministrazione Comunale deve provvedere a:
a) consegnare i locali liberi ed in normali condizioni d’usabilità;
b) comunicare all’associazione comodataria il nominativo del Responsabile comunale che curerà i collegamenti con l’Associazione e costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del progetto;
c) qualora previsti, mettere a disposizione beni e servizi direttamente e o erogare il rimborso delle spese riconoscibili.
2. La manutenzione straordinaria dei locali spetta all’Amministrazione comunale. Alla scadenza del contratto, eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla comodataria divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese a carico dell’Amministrazione, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
3. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 9- Responsabile referente per il progetto selezionato
1. All'atto della sottoscrizione dell’accordo il comodatario è tenuto a comunicare al servizio competente il nominativo del Responsabile referente per il progetto selezionato da svolgersi nei locali.
2. Il Responsabile dovrà mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere nella realizzazione delle attività e del progetto e nel rispetto delle norme relative all’utilizzo degli spazi, nonché del rispetto dei patti e delle condizioni dettate nell’accordo.
3. L’Associazione è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri operatori secondo quanto indicato nel progetto presentato e secondo le disposizioni che verranno impartite dal competente servizio comunale, tramite il Responsabile nominato dall’Associazione.
4. Prima dell’avvio dell’anno il Referente dell’Associazione è tenuto a:
a) progettare l’operativa organizzazione delle attività di progetto e comunicarla all’Amministrazione Comunale;
b) inviare al servizio competente un piano di promozione e informazione alla cittadinanza delle attività.
5. Al termine di ciascun anno di attività l'Associazione tramite il Referente inoltrerà una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno.
Articolo 10- Responsabilità dell’associazione comodataria
1. L’Associazione comodataria è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lei imputabile, nel periodo di durata della concessione.
2. L’Associazione si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando l'ente da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.
3. In ogni caso il comodatario è responsabile, in via esclusiva, dell’attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all’utilizzo e della difformità d’uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all’Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.
4. L’Associazione è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. L’Amministrazione Comunale non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature utilizzate dall’Associazione nella realizzazione del progetto.
5. Il comodatario è responsabile di tutti gli oneri conseguenti ed eventuali danni o ammanchi prodotti con colpa o dolo alle proprietà del Comune durante il periodo di utilizzo dell’immobile.
6. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti o infortuni che possano occorrere a persone o cose a seguito dello svolgimento delle attività e dell’occupazione dell’immobile ottenuto in comodato.
7. L’Associazione deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; l'Ente è autorizzata a rivalersi sull’Associazione delle eventuali spese sostenute.
Articolo 11- Riserva d’uso
1. Il contratto deve obbligatoriamente prescrivere che il Comune si riserva l’uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo di comunicare l’evenienza, con congruo anticipo, al legale rappresentante dell’associazione. In ogni caso tale anticipo
non può essere inferiore a una settimana, salvo assenso del legale rappresentante dell’associazione comodataria in caso di preavviso inferiore.