Contract
CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI FARMACIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXXXXX XX E L’ ASSOCIAZIONE AIPRAS – ONLUS PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA
Il DIPARTIMENTO DI FARMACIA - (d’ora in poi denominato DIPARTIMENTO) dell’Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Partita Iva n. 00876220633, rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento di Farmacia in qualità di Direttore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3 del giorno 05.06.2020;
E
l’Associazione AIPRAS-Onlus (Associazione Italiana per le Ricerche sull’Ambiente e la Salute umana/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), codice fiscale 92046740624, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx (XX), rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Telese il 10/06/1970, in qualità di Presidente (di seguito denominato anche FINANZIATORE);
Premesso che
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" prevede che "Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica" (art. 1);
- l'art. 18, comma 5, della l. 240/2010 s.m.i. prevede che: "La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: ... f) ... a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi";
- secondo quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni” dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, emanato con decreto rettorale n. 3557 del 19 ottobre 2015, “Le
borse di studio sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento/Centro, oggetto di specifiche convenzioni mediante l’utilizzazione di fondi a ciò destinati nelle medesime convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, ed imprese, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi assicurativi”.
- il Dipartimento ha interesse a svolgere, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Xxxx Xx Xxxxx, una ricerca dal titolo “Valutazione della qualità del suolo attraverso l'identificazione di idonei indicatori. Relazioni della qualità del suolo sulla qualità ambientale, degli alimenti e dell'acqua e ripercussioni sulla sull’ambiente e la salute umana”.
VISTO
- che l’Associazione AIPRAS-Onlus è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta presso la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate a far data dal 21/09/2010 al numero: 41808;
- l’Associazione AIPRAS-Onlus ha come finalità la formazione, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, promuove e sostiene la ricerca scientifica finalizzata allo studio di fattori ambientali di rischio per la salute umana;
- l'interesse del Finanziatore, a contribuire alla sopradetta attività di ricerca mediante il finanziamento di nr. 1 (una) Borsa di studio per attività di ricerca espresso dal Consiglio Direttivo dell’Associazione AIPRAS-Onlus, riunitosi in data 04/04/2020;
Convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il Dipartimento svolgerà un progetto di ricerca dal titolo “Valutazione della qualità del suolo attraverso l'identificazione di idonei indicatori. Relazioni della qualità del suolo sulla qualità ambientale, degli alimenti e dell'acqua e ripercussioni sulla sull’ambiente e la salute umana”.
Il Finanziatore contribuirà allo svolgimento della suddetta attività di ricerca con il finanziamento di nr. 1 (una) Borsa di studio per attività di ricerca.
Il responsabile delle attività di ricerca per il Dipartimento sarà la Dott.ssa Xxxx Xx Xxxxx, che sovrintenderà allo svolgimento della ricerca e guiderà l'attività del borsista.
Il referente per il Finanziatore sarà il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Presidente dell’Associazione.
ARTICOLO 2 – CONTRIBUTO
Il Finanziatore si obbliga ad erogare al Dipartimento una somma pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) quale contributo ai sensi dell’articolo 1 della presente convenzione.
Il Dipartimento nell’ambito del contributo sopra specificato si impegna a compiere gli atti di propria competenza occorrenti per istituire nr. 1 (una) Borsa di studio per attività di ricerca dell’importo totale lordo di euro 6.000,00 annui di durata pari a sei mesi.
Resta inteso che in caso di rinuncia dell'assegnatario o di decadenza per mancata accettazione, la borsa potrà essere conferita dal Dipartimento ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.
ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il Finanziatore dovrà erogare il contributo di cui all’articolo 2 in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e in ogni caso prima della pubblicazione del relativo bando.
La somma dovrà essere erogata dal Finanziatore mediante bonifico bancario su x/x x.00000 intestato al Dipartimento di Farmacia presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Napoli, Agenzia n.40 di Xxx Xxxxxxx, XXX 00000, CAB 00000 XXXX XX00X0000000000000000000000.
ARTICOLO 4 - RISOLUZIONE
Fermo restando l’obbligo del Finanziatore di effettuare il versamento di cui al precedente articolo nel termine ivi indicato ed il correlativo diritto del Dipartimento di esigere l’effettuazione del versamento, il Dipartimento stesso si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida e messa in mora ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, nel caso in cui il Finanziatore risulti inadempiente all’obbligo di pagamento di cui all’articolo 2.
Il Dipartimento non è obbligato a dar corso all'istruttoria per l'indizione della Borsa di studio per attività di ricerca sino a che il Finanziatore non abbia effettuato il versamento dovuto.
E’fatto comunque salvo il diritto dell’Università di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Finanziatore.
ARTICOLO 5 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Su richiesta del Finanziatore, il Responsabile della ricerca provvederà alla trasmissione di una relazione sull’attività svolta nell’ambito della ricerca di cui all’articolo 1.
Benché in forza della presente convenzione non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Dipartimento, la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi.
ARTICOLO 6 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
Il Dipartimento potrà pubblicare liberamente i risultati della ricerca.
Al fine di tutelare i diritti spettanti al Dipartimento, e per esso all’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, ai sensi dell’articolo 5, è fatto divieto al Finanziatore di utilizzare o diffondere i risultati del progetto di cui lo stesso venga a conoscenza, anche casualmente, senza il preventivo consenso scritto del Dipartimento, pena la risoluzione della presente convenzione e la conseguente richiesta risarcitoria.
In ogni caso la parte che procede alla pubblicazione dovrà menzionare nella pubblicazione che la ricerca è stata resa possibile anche grazie al godimento di una borsa di studio per attività di ricerca assegnata dall'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX con il contributo del Finanziatore; lo stesso obbligo graverà sul borsista che intenderà pubblicare i risultati della ricerca.
ARTICOLO 7 – DURATA
La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione, ma sospensivamente condizionata al versamento del contributo da parte del Finanziatore ai sensi dell'art. 3.
La presente convenzione avrà efficacia per tutta la durata della Borsa di studio per attività di ricerca e potrà essere rinnovata previa richiesta scritta da parte del soggetto Finanziatore.
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Napoli in via esclusiva.
ARTICOLO 9 – PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
ARTICOLO 10– Registrazione
La presente convenzione può essere soggetta a registrazione in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con onere di spese a carico della Parte che ne faccia richiesta.
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma e controfirma digitale e trasmissione a mezzo PEC.
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Letto confermato e sottoscritto.