CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE
fra mediatore ed Organismo
(revisione 2.7 - in vigore dal 6 ottobre 2019)
Le presenti condizioni di collaborazione regolano i rapporti economici e professionali fra mediatore ed Organismo.
Quota associativa
Nessuna quota associativa annuale sarà dovuta dal mediatore all'Organismo.
Contributo iniziale di iscrizione
Sarà dovuto dal mediatore un contributo iniziale una tantum, pari a € 150.00 (euro centocinquanta) IVA compresa, da corrispondere entro un anno dall’iscrizione negli elenchi ministeriali. Nessun contributo sarà comunque dovuto nel caso in cui entro un anno dall’iscrizione l’Organismo non abbia assegnato al mediatore alcuna mediazione.
Regimi dei compensi
Il mediatore all’atto dell’iscrizione o anche successivamente, ma con scelta avente validità annuale, potrà optare per uno dei due seguenti regimi di compenso:
Regime 1 (denominato “condiviso”):
Al mediatore compete il 70% (settanta per cento) dell’imponibile sulle somme effettivamente incassate
per indennità di mediazione:
Nelle sole ipotesi di cui all'art. 17, comma 5-ter, del D. Lgs. 28/2010, cioè quando la mediazione si conclude negativamente al primo incontro e non è possibile richiedere alcuna somma alle parti secondo tariffa, al mediatore compete il 50% delle spese di avvio del procedimento.
Le percentuali di cui sopra si riferiscono ad importi al lordo di IVA, se dovuta, degli oneri contributi e previdenziali, se dovuti, e di qualsiasi altro onere previsto per legge e si riferisce alle spese di mediazione effettivamente incassate, dedotte le spese di incasso, l'IVA se dovuta e qualsiasi altra tassa. Ad esempio, se l'organismo incassa un imponibile di 100 euro per spese di mediazione, la somma lorda accantonata per il pagamento del compenso al mediatore sarà pari a 70 euro.
Con il termine “indennità di mediazione” o “spese di avvio del procedimento”, ai fini del presente documento, ci si riferisce unicamente alle somme incassate dall'organismo secondo tariffa e non alle altre somme incassate dall'organismo ad altro titolo (diritti di segreteria, spese per raccomandate, spese per fax, altri rimborsi).
Nel caso in cui una delle parti sia ammessa al patrocinio a carico dello Stato, con conseguente esenzione dal pagamento della tariffa, il mediatore incaricato nulla avrà a pretendere dall’organismo per la quota della parte.
L’effettuazione di qualsiasi pagamento in favore del mediatore avverrà previa emissione di fattura o ricevuta occasionale.
Tutte le somme sono incassate dall'Organismo che pagherà al mediatore la quota spettante solamente dopo l'effettivo incasso.
Il mediatore si assicura che le parti abbiano provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, nell’esatto importo risultante dal sistema informativo dell’Organismo. Nei soli casi in cui residuino delle somme da pagare derivanti dalla conclusione dell’accordo fra le parti o dalla redazione di una proposta da parte del mediatore, quest’ultimo provvede a consegnare o a trasmettere alle parti stesse il prospetto riepilogativo dei costi della procedura con le istruzioni per effettuare il pagamento del dovuto; il tutto come elaborato in automatico dal sistema.
Il mediatore collabora con l'Organismo, anche successivamente alla chiusura del procedimento, per la verifica dell'effettivo pagamento delle somme dovute da ciascuna parte, per l’incasso in ogni forma consentita, e potrà anche sollecitare direttamente le parti al pagamento del dovuto.
Regime 2 (denominato “esclusivo”):
Al mediatore compete il 100% (cento per cento) delle somme dovute dalle parti per indennità di mediazione.
Nelle ipotesi di cui all'art. 17, comma 5-ter, del D. Lgs. 28/2010, cioè quando la mediazione si conclude negativamente al primo incontro e non è possibile richiedere alcuna somma alle parti secondo tariffa, al mediatore non compete nulla.
La fatturazione, la riscossione e la consegna del verbale alle parti saranno esclusivamente a carico del mediatore, fermo restando l’obbligo del mediatore di tenere aggiornato il fascicolo per finalità statistiche, di depositare telematicamente il verbale e di annotare sul fascicolo l’avvenuta riscossione.
Scelta del regime dei compensi
La scelta del regime dei compensi va fatta dal mediatore subito dopo l’avvenuta iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il Ministero.
La scelta si effettua unicamente mediante comunicazione da effettuarsi via pec all’Organismo all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx.
In mancanza di comunicazione il regime di default sarà il regime 1 (denominato “condiviso”).
La scelta ha validità annuale, con decorrenza dalla data della comunicazione, non potrà essere modificata nel corso di validità e si applicherà a tute le procedure di mediazione assegnate nel corso di validità indipendentemente dalla chiusura della procedura.
Competenze informatiche
Il mediatore deve avere una buona conoscenza delle tecnologie informatiche. Deve possedere uno scanner che abbia possibilità di scansione di fogli multipli con software per la formazione di file PDF.
Utilizzo del sistema informatico aziendale
Il mediatore si impegna ad utilizzare, per la gestione delle mediazioni, il sistema informatico dell’Organismo, raggiungibile all’indirizzo xxxxxxx.xx e ad utilizzare, in particolare, tale sistema informatico per l’accettazione degli incarichi, le comunicazioni alle parti, la redazione dei verbali, il deposito dei verbali, delle proprie fatture, e per quant’altro sarà richiesto dall’Organismo per una completa gestione informatizzata del rapporto.
Skype o sistema alternativo
Il mediatore deve possedere un account skype (xxx.xxxxx.xxx) e deve essere disponibile a mantenere aggiornato un abbonamento skype che consenta di effettuare chiamate senza limiti. In alternativa all'abbonamento a skype è possibile scegliere qualsiasi altro gestore telefonico o applicativo software simile, a condizione che consenta la possibilità di effettuare più chiamate e/o videochiamate in contemporanea.
Assegnazione delle controversie
L’assegnazione delle controversie sarà effettuata dal responsabile dell’Organismo, anche previo concordamento con i delegati provinciali, sulla base di criteri di rotazione e della competenza territoriale.
L’Organismo terrà in debita considerazione la specializzazione per materia, se opportunamente
documentata (nel massimo di cinque materie predeterminate).
Rifiuto della mediazione
Se il mediatore intenda rifiutare l'incarico ricevuto per la singola controversia, dovrà indicarne il giustificato motivo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 180 del 2010. In mancanza di indicazione del motivo, il sistema non accetterà il rifiuto.
Disponibilità di una sede
L’iscrizione negli elenchi dei mediatori dell’Organismo presuppone la disponibilità di locali idonei allo svolgimento delle sessioni di mediazione. I locali devono essere attrezzati con una sala d’attesa, un locale per le sessioni di mediazione ed uno o più locali di servizio.
Tale disponibilità deve risultare, alternativamente:
● dalla stipula di contratto di comodato tra il responsabile dell'organismo ed il mediatore, con relativa registrazione e successiva comunicazione al Ministero della Giustizia degli estremi di registrazione del contratto;
● da previ accordi che il mediatore abbia preso con altri mediatori dell’organismo che già operino
presso una sede operativa comunicata al Ministero della Giustizia.
Nella prima delle suddette alternative, gli oneri di registrazione del contratto di comodato sono posti per metà a carico del mediatore e per metà a carico dell’Organismo. Il contratto sarà predisposto dall’Organismo ed inviato al mediatore, già sottoscritto dal responsabile dell'Organismo, subito dopo il completamento della procedura di registrazione dei dati sul sito dell’Organismo. Il mediatore dovrà provvedere alla registrazione, anticipando per intero il dovuto, e ad inviare copia dell’atto registrato all'Organismo, che, a sua volta, provvederà a rimborsare la quota di rispettiva pertinenza ed a comunicare la nuova sede al Ministero.
Nella seconda delle suindicate ipotesi, il mediatore dovrà accludere, alla documentazione da trasmettere all’Organismo, una dichiarazione del responsabile della sede operativa di accettazione del mediatore presso la propria sede.
Nel dare la disponibilità della sede i mediatori che esercitino la professione forense devono assicurarsi di rispettare l'art. 62 del Codice deontologico forense. Nessun addebito potrà mai porsi a carico dell'Organismo per eventuali sanzioni disciplinari che l'avvocato possa subire dagli organi forensi per la violazione del suddetto articolo.
Disponibilità di sistema di riscossione
Onde facilitare la riscossione delle spese di mediazione al termine delle singole procedure, è consigliato al mediatore la registrazione di un account e l'uso del sistema PIN+ di SumUp. A tal fine il mediatore potrà registrarsi sul sito xxxxx.xx ed acquistare il lettore PIN+ o altro similare eventualmente proposto. Il costo del dispositivo è abbastanza contenuto.
L'organismo provvederà a rilasciare, con email riservata, al mediatore le coordinate bancarie e le altre informazioni utili da inserire in corrispondenza del sistema di riscossione.
Si precisa che il sistema di riscossione immediata al termine dell'ultima sessione è solamente uno dei modi con cui le parti possono procedere al pagamento delle somme dovute. L'utilizzo del sistema, pertanto, non è obbligatorio, anche se vivamente consigliato.
Peraltro, acquistando il sistema PIN+, lo si potrà utilizzare, oltre che per le mediazioni Camecon, anche per altre tipologie di riscossione (ad esempio, la propria primaria attività) cambiando semplicemente l'account di accesso prima di far effettuare il pagamento al cliente.
La commissione di riscossione, pari attualmente all'1,95%, è a carico dell’Organismo.
Promozione
Il mediatore si impegna a promuovere l’Organismo utilizzando l’apposita pagina di promozione
presente sul sito.
Scioglimento della collaborazione
È possibile, in qualsiasi momento e reciprocamente, sciogliersi da qualsiasi vincolo di collaborazione con semplice comunicazione e senza obbligo di motivazione.