Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi
Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi
1 Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali
1.1 Le presenti Condizioni generali trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante gli ordini di cui costituiscono allegato nonché parte integrante e sostanziale.
1.2 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni generali, le forniture di beni sono disciplinate dal D. Lgs. 50/16 e s.m.i, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.
1.3 Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale a Genova in via Morego 30 (nel seguito anche “IIT”). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di IIT.
2 Condizioni di fornitura dei beni e servizi
2.1 Ordini
2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all’esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell’ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all’ordine se non successivamente all’invio di quanto al presente articolo.
2.1.3 Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l’analisi dell’offerta, non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell’ordine.
2.2 Consegne
2.2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nell’ordine.
2.2.2 I beni s'intendono resi "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (secondo Incoterms 2010), salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine.
2.2.3 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di IIT, nel luogo di consegna convenuto.
2.2.4 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine, e nel caso di emissione di fattura immediata (come previsto al seguente articolo 4) copia della medesima.
2.2.5 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell’ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate.
2.2.6 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente all’IIT ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.
2.2.7 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, IIT avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo zero virgola uno per cento (0,1%) dell’importo complessivo dell’ordine fino a un massimo del dieci per cento (10%) dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto per IIT al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2.2.8 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti (20) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, IIT avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
2.2.9 L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni.
2.2.10 Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di IIT. IIT si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra.
2.3 Collaudo dei beni e servizi - Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento
2.3.1 L’accettazione del bene o servizio avverrà solo a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione che sarà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data della consegna e/o dal completamento dell’installazione, ove prevista, o dal completamento dell’attività richiesta, anche in assenza del Fornitore.
2.3.2 I beni o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell’ordine, s’intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto stesso.
2.3.3 Nelle ipotesi di esito negativo del collaudo, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da IIT.
2.3.4 Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di 24 mesi, salvo maggior termine riportato sul contratto, dalla data di accettazione da parte IIT.
2.4 Vizi del bene acquistato
2.4.1 I beni forniti devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010, ove applicabile.
2.4.2 Qualora il bene venduto non sia conforme alla suddetta direttiva IIT ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
2.4.3 Ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2.4.4 In caso contrario IIT avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla denuncia al Fornitore.
2.4.5 In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare a IIT le spese e i pagamenti legittimamente eseguiti per la vendita, mentre IIT deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.
2.4.6 In deroga all'art. 1495 del Codice Civile, IIT ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 giorni dalla scoperta.
2.4.7 Ai sensi dell'art. 1494 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso IIT al risarcimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti.
2.5 Documentazione Tecnica e Modifiche
2.5.1 La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste da IIT, non esime il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente prive di difetti.
2.5.2 Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare a IIT ogni modifica o miglioria nel bene o nell’oggetto della prestazione ritenuta necessaria o appropriata per il corretto rispetto del contratto.
2.5.3 Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta degli enti preposti di IIT non potranno essere addotte quale fondamento di alcuna pretesa da parte del Fornitore.
3 Condizioni particolari di fornitura per i servizi
3.1 I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell’ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza.
3.2 Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto di IIT. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni.
3.3 Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT -norme sulla sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile del Fornitore
3.3.1 Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.
3.3.2 Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da IIT.
3.3.3 Il Fornitore deve rilasciare a IIT il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del d.lgs 81/2008.
3.3.4 Ai fini della verifica il Fornitore deve esibire, a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale.
3.3.5 In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di IIT, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti.
3.3.6 Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
3.3.7 La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT.
3.3.8 Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa, ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del d.lgs. 81/2008. La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto.
3.3.9 Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
3.3.10 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o a IIT e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di IIT. A tal fine, il Fornitore assume l’obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all’oggetto della prestazione e di fornirne copia a IIT.
3.3.11 Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, originati dall’attività del Fornitore, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, al trattamento, al trasporto ed al conferimento dei medesimi presso impianto autorizzato, fornendo, a semplice richiesta di IIT, dimostrazione di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
4 Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione
4.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell’ordine e non può essere modificato. L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle disposizioni di legge) sull’importo del corrispettivo.
4.2 Il corrispettivo è omnicomprensivo e sarà liquidato, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro trenta (30) giorni dalla data di accettazione secondo quanto previsto al precedente articolo 2, punto 2.3.1, fatte salve le diverse condizioni pattuite, qualora ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto, e debitamente indicate nell’ordine e/o nel contratto.
4.3 La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all’espletamento della procedura di pagamento. In particolare la fattura
dovrà riportare: il numero dell’ordine di IIT, il codice CIG (ove previsto), il codice CUP (ove previsto), la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva di una o più delle suddette informazioni sostanziali, IIT provvederà a richiedere al Fornitore le dovute modifiche/integrazioni sostanziali con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che IIT non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali.
4 . 4 La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge, e trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dall’allegato A del DM n. 55/2013. Le fatture saranno accettate esclusivamente se emesse in “scissione dei pagamenti” (cd. Split Payment) secondo quanto previsto dal Decreto Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018, le fatture emesse da professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, dovranno essere emesse in regime di XXX ad esigibilità immediata. Si comunica inoltre il Codice Univoco Ufficio UFU7Q0 che dovrà essere sempre inserito nella fattura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica al nostro Ufficio destinatario.
4.5 Le fatture pervenute con il regime IVA errato saranno respinte. Al Fornitore non è consentito cedere, né in tutto né in parte, a terzi i crediti derivanti dal contratto.
5 Garanzia fidejussoria
Il Fornitore dovrà rilasciare, se richiesta da IIT, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le fideiussioni, a scelta dell'offerente, possono essere bancarie o assicurative e devono prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 2) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6 Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.)
6.1 Con l’accettazione dell’ordine, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all’esecuzione del contratto, con le modalità previste dalla predetta Xxxxx, consapevole che l’inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
6.2 Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a IIT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6.3 IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della predetta Xxxxx.
6.4 Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi Legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l’apposito modulo. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura). La mancata comunicazione dei dati, nella forma prevista, non consente a IIT di eseguire il pagamento del corrispettivo.
6.5 Considerato che un Fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con IIT è ammissibile che lo stesso comunichi il “conto corrente dedicato” una volta sola valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione il Fornitore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con IIT (presenti e futuri) si avvarrà – fatte salve le eventuali successive modifiche – di uno o più conti correnti dedicati indicandone puntualmente gli estremi identificativi senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa/ordine.
7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
7.1 Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di IIT nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
7.2 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 7.1 conferisce a IIT la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto di IIT a chiedere il risarcimento dei danni.
8 Trattamento dei dati
8.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito per brevità “Regolamento”, si precisa che IIT provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali di IIT, ed in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell’eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 12 del Regolamento.
8.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IIT, con sede in Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx. Il Responsabile della protezione dei dati, di seguito “DPO”, al quale il Fornitore si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti, è il Responsabile del Dipartimento Data Protection, Rödl&Partner, Milano (telefono 000 00000; mail xxx@xxx.xx).
8.3 Qualora l’oggetto del presente ordine preveda il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di una o più categorie di interessati gestiti dalla Fondazione IIT, quest’ultima, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare nella esecuzione del presente contratto. Il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato del Regolamento in materia di protezione dei dati personali e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto di quanto imposto dall’articolo 28 del suddetto Regolamento e delle istruzioni ricevute dal Titolare. Il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del Regolamento e successive norme attuative, rimanendo l’unico responsabile di tutti i danni subiti da IIT in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni. In particolare il Fornitore si impegna ad attenersi alle seguenti istruzioni:
A) è autorizzato ad operare il trattamento di dati personali di cui IIT è Titolare esclusivamente per le finalità previste dal contratto ed opererà sulla base delle istruzioni di dettaglio che gli saranno, se del caso, fornite dal Referente del contratto di cui IIT è Titolare.
B) si avvarrà soprattutto di strumenti informatici, operando con logiche strettamente correlate alle finalità delle prestazioni che esso è obbligato a rendere nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni in materia, anche in ordine alla sicurezza dei dati.
C) dovrà adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l’integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti particolari dal Regolamento. In particolare, dovranno essere rigorosamente osservate le misure stabilite dal Regolamento in materia di misure minime di sicurezza (art. 32 del Regolamento). In aggiunta, dovrà adottare eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, previa approvazione della stima presentata dal Responsabile riguardo ai costi delle misure eccedenti il dettato normativo.
D) adotterà ogni misura in linea con le disposizioni del Regolamento, atta a: adeguarsi alla normativa rilevante; istituire un modello organizzativo coerente con le disposizioni di legge; evitare danni o irregolarità prevedibili.
E) individuerà tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguono materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali per conto del Titolare e li nominerà per iscritto “incaricati del trattamento”, fornendo loro, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento.
F) provvederà ad erogare adeguata formazione agli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate.
G) notificherà al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale immediatamente, dopo esserne venuto a conoscenza.
H) comunicherà al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio DPO, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento.
I) terrà per iscritto, laddove applicabile, un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento.
J) consentirà al Titolare ed a suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e le relative misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche.
K) darà tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei diritti di cui all’art. 12 del Regolamento, valutando con il Titolare la legittimità delle stesse e coordinandosi con il Titolare al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.
L) garantirà gli adempimenti e le incombenze, anche formali, verso l’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l’Autorità. In particolare: fornirà informazioni sulle operazioni di trattamento svolte; consentirà l’accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento; consentirà l’effettuazione di controlli; compirà quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
M) consentirà infine al Titolare ed ai suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e delle misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche. A richiesta del Titolare, il Responsabile provvederà all’autocertificazione o alla certificazione - con oneri a carico del Titolare - da parte di Enti Privati specializzati in materia di sicurezza e la cui attendibilità è riconosciuta a livello europeo. Sono escluse dalle verifiche le attrezzature, le strutture, i dati o le informazioni che non siano essenziali ai fini del presente ordine e che si riferiscano all’attività propria del Responsabile.
La presente nomina ha efficacia dalla sottoscrizione del presente ordine da parte del Fornitore e cesserà a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione da parte di IIT.
9 Confidenzialità
Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, prodotto, processo o prototipo fornito da IIT al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al Contratto (“Informazioni Riservate”), il Fornitore si impegna, per la durata del Contratto e per i 3 (tre) anni successivi, a: (i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di IIT, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.
10 Proprietà Intellettuale
Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei beni e dei servizi forniti a IIT non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa.
XXX è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito nell’adempimento del contratto.
IIT è inoltre titolare piena ed esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti da tali risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all’estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna.
Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei risultati in capo a IIT.
11 Adempimenti ex legge 231/2001
11.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxx-xx-xxxxxxx/000-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-x- controllo/file, alla cui osservanza formalmente s’impegna con la sottoscrizione/accettazione delle presenti Condizioni.
11.2 A tale riguardo, il Fornitore dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da IIT e si obbliga a mantenerli attuati per l’intera durata del contratto.
11.3 Le Parti espressamente convengono che l’inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l’inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale a IIT è, sin d’ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata A/R al Fornitore che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) di: 1) Sospendere l’esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa) 2) Risolvere il contratto. fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno comunque subito da IIT e di manlevare IIT per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
11.4 In ottica di massima garanzia i fornitori hanno a disposizione l’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx cui segnalare in massima confidenzialità qualsiasi violazione o sospetta violazione essi ravvisassero nei rapporti con IIT.
11.Gestione degli adempimenti ambientali
11.1 Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell’esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di IIT, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti, nonché a prendere visione del modello organizzativo, del Codice Etico e della Politica Ambientale di IIT come adottati da quest’ultima e rinvenibili sul sito internet aziendale: xxx.xxx.xx.
11.2 IIT si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
11.3 In caso di subappalto del Fornitore, da eseguire nei modi e termini previsti al precedente punto 3.2, quest’ultimo, come ivi previsto resta responsabile nei confronti di IIT per il corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali da parte dei suoi fornitori.
11.4 Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da IIT ai sensi del precedente punto 11.2, conferisce a quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
12 Legge applicabile
Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.
13 Foro competente Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Genova, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.
In ottemperanza all’articolo 1341 del Codice Civile e seguenti il Fornitore dichiara con la propria sottoscrizione di aver letto attentamente tutte le clausole sopra riportate riferite alle presenti “Condizioni generali di acquisto per la fornitura di beni e servizi”, ed in particolare di approvare quelle di cui agli articoli e ai punti:
2.1. Ordini;
2.2 Consegne;
2.3 Collaudo dei beni e servizi – Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento;
2.4 Vizi del bene acquistato;
3 Condizioni particolari di fornitura per i servizi;
3.3 Prestazioni di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità dell’IIT – norme sulla sicurezza; dei lavoratori, responsabilità civile del fornitore;
4 Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione;
5 Garanzia Fidejussoria;
6 Tracciabilità dei flussi finanziari;
7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
9 Proprietà Intellettuale;
10 Adempimenti ex lege 231/2001;
11 Gestione degli adempimenti ambientali;
12 Legge applicabile;
13 Foro competente Il Fornitore
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