Contract
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020
INDICE
1. OGGETTO
2. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI. AVVALIMENTO
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
8. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA
9. SUBAPPALTO
10. SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
12. CODICE ETICO
PREMESSA
L’INVALSI, sia in qualità di ente in house del MIUR che attraverso apposita Convenzione o altro eventuale atto con altri enti e Istituzioni, sarà affidatario di progetti nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020.
Per l’assolvimento di tali funzioni, sulla base di quanto disposto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 allegata al verbale del 13 aprile 2015 e nella Determinazione n. 47 del 29 febbraio 2016, l’INVALSI ha la necessità di acquisire da un Operatore Economico, altamente specializzato, un adeguato supporto di natura tecnica e gestionale, specificamente mirato al raggiungimento degli obiettivi di regolarità, efficienza ed efficacia gestionale propri degli interventi di riferimento.
A tal fine, l’Amministrazione scrivente intende giungere alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), mediante l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del citato Codice, per l'affidamento di contratti specifici aventi ad oggetto servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse alla programmazione europea 2014-2020, in un unico lotto di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 1 marzo 2016, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 4 marzo 2016, e sui quotidiani Libero, Il Foglio, Corriere di Roma e Gazzetta dello Sport ed. Lazio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, pari a € 2.150,00 al netto dell'IVA, (euro duemilacentocinquanta/00), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più conveniente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
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La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx., nella Sezione Bandi di gara - Bandi di gara 2016 - Procedure aperte.
In ragione di quanto previsto dall’art. 41 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e smi come modificato dall’art. 1 comma 2 bis lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, si precisa che l'INVALSI si è determinato a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di:
1. Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo ovvero dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, non inferiore a quanto di seguito indicato: € 1.000.000,00 (unmilione/00), di cui al punto 17.2 lettere a) del Bando di gara per una serie di motivazioni.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore dell'Accordo Quadro aggiudicato tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dall'Accordo Quadro aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, della legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto garantisce comunque, attraverso una procedura aperta, la competizione tra gli operatori economici, con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro al primo classificato.
Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.
L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n.35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.l’A.N.A.C. ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tral’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.
L’art.9 della suindicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1° gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00”.
Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda il successivo par.2.
In adempimento a quanto previsto dall’art.6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla Deliberazione dell’A.N.A.C. n.111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n.15, l'INVALSI procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP.
1. OGGETTO
Oggetto della gara è LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato 5), nello Schema di Accordo Quadro (Allegato 4) e nello Schema di singolo contratto (Allegato 4A).
In particolare, costituiscono oggetto dell'Accordo Quadro i seguenti servizi:
• supporto ai compiti di gestione;
• supporto ai compiti di certificazione;
• supporto alla rendicontazione.
Tutti i servizi sopraindicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.
I menzionati servizi saranno richiesti dall'INVALSI, in relazione a ciascun Progetto di ricerca, al contraente aggiudicatario dell'Accordo Quadro attraverso la stipula di singoli contratti, conformi allo Schema di singolo contratto di cui all’allegato 4A del presente Disciplinare di gara.
Le figure professionali previste sono le seguenti: “Manager”, “Consulente Senior”, “Consulente Junior”.
Il prezzo unitario (tariffa giornaliera) delle suddette figure professionali è oggetto di offerta e non potrà superare l’importo posto a base d’asta di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara.
Le attività oggetto del presente appalto saranno svolte di norma presso la sede dell'INVALSI.
Figura professionale | Vincolo |
Manager | La tariffa giornaliera è oggetto di offerta e non potrà superare l’importo a base d’asta unitario di cui al Paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara |
Consulente senior | La tariffa giornaliera è oggetto di offerta e non potrà superare l’importo a base d’asta unitario di cui al Paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara |
Consulente junior | La tariffa giornaliera è oggetto di offerta e non potrà superare l’importo a base d’asta unitario di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara |
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, l'INVALSI ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard-Allegato 8). Prima della stipula del singolo contratto l'INVALSI dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente:
661027075D.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della L. 241/1990 e dell’art.11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara che potrebbe comportare un prolungamento delle attività della Commissione di gara, la durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
E’ designato quale Responsabile del procedimento, la dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, ferma restando la competenza dell'INVALSI in ordine alla necessità di nominare il direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativamente al singolo contratto di fornitura.
Importi
Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro è di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) IVA esclusa.
In relazione all'Accordo Quadro, i quantitativi effettivi da fornire saranno determinati sulla base di contratti specifici fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 IVA esclusa.
I singoli contratti specifici avranno ad oggetto i seguenti servizi (uno o più servizi):
• supporto ai compiti di gestione;
• supporto ai compiti di certificazione;
• supporto alla rendicontazione.
L’importo massimo di ogni singolo contratto è determinato dalla sommatoria dei prodotti fra i prezzi unitari (tariffe giornaliere) offerti per singola figura professionale ed il relativo numero di giornate/uomo (GG/uomo) per ciascuna figura professionale corrispondente al fabbisogno stimato dell'INVALSI come dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico.
L'INVALSI potrà variare i quantitativi di ciascun appalto specifico nei limiti di un quinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro si obbliga ad accettare i singoli contratti specifici dell'INVALSI sino a concorrenza del valore massimo previsto per l'Accordo Quadro.
Si precisa che il valore massimo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'INVALSI nell'arco temporale di durata dell'Accordo stesso.
Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'INVALSI nei confronti dell'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro.
L’INVALSI si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che l’Operatore economico aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.
Durata dell'Accordo Quadro
L'Accordo Quadro avrà una durata di 8 (otto) anni dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile fino a 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il relativo importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.
L'individuazione di tale durata è motivata con riferimento all'arco temporale di durata della programmazione europea così come riportato nell'art. 136 del Regolamento CE 1303/2013.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata anche prorogato dell'Accordo Quadro, venga esaurito l’importo massimo contrattuale, l'INVALSI si riserva di richiedere all’Aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali, di incrementare detto importo massimo contrattuale fino alla concorrenza del valore di un quinto. L’Amministrazione contraente, inoltre, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, da esercitare entro 3 anni dalla stipula dell'Accordo Quadro, di ricorrere, per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5 lett. B) del D.lgs. 163/2006, per un importo massimo pari al 10% dell’importo massimo dell'Accordo Quadro.
Il singolo contratto potrà avere durata fino alla data di scadenza (originaria o prorogata) dell'Accordo Quadro. I singoli contratti non potranno superare il termine di scadenza (originaria o prorogata) dell'Accordo Quadro.
Si fa presente che il contenuto degli Allegati 4 e 4A relativi allo Schema di Accordo Quadro e Schema di singolo contratto potranno subire delle modifiche in relazione a specifiche esigenze.
2. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Nella busta“A-Documenti amministrativi” il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
1) Dichiarazione conforme al fac simile di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, debitamente compilata, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nel Bando di gara nonché le ulteriori informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Nella busta “A–Documenti amministrativi”, unitamente alla menzionata dichiarazione conforme all’Allegato 1, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, copia del documento di identità del dichiarante.
Al fine di consentire all'INVALSI di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, si precisa che nell’Allegato 1 il concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta che sia/no
oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e smi, l’impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 38, comma 1bis, del D.Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12- sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto, sia il numero di fax, sia l'indirizzo PEC. L'INVALSI invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta all’Allegato 1, produrre tanti Allegati 1Bis quanti sono:
- I titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- I soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- I soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- Gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- I titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
- I procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di
oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- I soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi; in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett.c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopraelencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta;
diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 1.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art.38, comma 1, lettere b) e c) delD.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
La produzione dell’Allegato 1bis da parte dei surrichiamati soggetti è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme all’Allegato 1 al presente Disciplinare renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.
Trova, comunque, applicazione quanto puntualmente indicato ai paragrafi 4 e 5 del presente Disciplinare.
2) Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;
3) in caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA, copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione;
4) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara. A tal fine si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire:
- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e seguire le istruzioni a video ovvero il manuale del servizio; a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “sistema di riscossione” della medesima;
ovvero
- in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino rilasciatodal punto vendita ove si è effettuato il pagamento;
5) in caso di ricorso al cd. ‘avvalimento’, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto, copia della documentazione indicata nel successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare;
6) con riferimento al punto 14 del Bando di gara, una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, di importo pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) e con validità fino al 180°giorno dal termine di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula dell'Accordo Quadro per fatto del concorrente aggiudicatario e verrà altresì escussa, ai sensi sia dell'art. 38 comma 2 bis e di quanto previsto nel bando di gara, sia dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'INVALSI;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto conto intestato all'INVALSI numero: 0000000691, IBAN: IT 20 R 05584 39100 000000000691, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00437, indirizzo agenzia: xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXXX, CIN: R, ABI: 05584, CAB: 39100, (ii) dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia autentica del titolo.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'INVALSI.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
- da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l'INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate e di poteri dei sottoscrittori;
in alternativa
- da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma.
Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs.163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre nella busta "A-Documenti amministrativi”, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui al paragrafo 8.1 del presente Disciplinare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella busta "A-Documenti amministrativi” la seguente documentazione:
- copia conforme all’originale della certificazione di qualità di cui sopra;
ovvero
- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.
In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, così come definito dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs.
n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscano il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI così come indicata nel punto 18 dell'Allegato 1 al presente Disciplinare;
c) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La/e garanzia/e provvisoria/e verrà/anno svincolata/e contestualmente alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione dell'Accordo Quadro con l’aggiudicatario.
in caso di concordato preventivo con continuità aziendale
- dichiarazione - resa nell’ambito dell’Allegato 1- inerente il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 nonché inerente l’essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal competente Tribunale e di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
oppure
- dichiarazione – resa nell’ambito dell’Allegato 1 - di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del competente Tribunale nonché di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.
Il concorrente, in conformità all’Allegato 11 “Modello per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale”, dovrà in entrambi i casi a pena di esclusione produrre i seguenti documenti:
i) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett.d), del X.X.
00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
ii) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi specifici contratti, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
iii) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso l'INVALSI a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, le risorse necessarie all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e da subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
iv) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici e a subentrare allo stesso in caso di fallimento;
oppure,
in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo:
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
7) la dichiarazione del Patto di Integrità, pena l'esclusione, secondo l'allegato 12 . Tale dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun concorrente singolo, componente il raggruppamento oppure il consorzio;
8) il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCpass.
La presenza nella documentazione contenuta nella busta A di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni sostitutive richieste, secondo i modelli allegati, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria, pari a uno per mille del valore della gara, stabilita in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del predetto termine la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice.
***
La busta “B– Offerta Tecnica” dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara,
1) la Relazione Tecnica in originale, in lingua italiana,
2) i CV, anche in forma anonima, riferiti ai componenti il Gruppo di Lavoro con i requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico.
La presenza nella documentazione contenuta nella busta B di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
La Relazione Tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la stessa Relazione Tecnica dovrà essere conforme al fac-simile di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare.
La Relazione Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta“A–Documenti amministrativi”). In caso di R.T.I. o Consorzio, si veda il successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare.
L’indice e la Relazione Tecnica dovranno essere redatti in lingua italiana.
Si precisa che nel caso in cui i surrichiamati documenti siano redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.
La mancata sottoscrizione della Relazione Tecnica e l'assenza dei CV potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria, pari a uno per mille del valore della gara, stabilita in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del predetto termine la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice.
***
Nella busta “C – Offerta Economica” il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la dichiarazione di offerta, in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta “A – Documenti amministrativi”).
La Dichiarazione di offerta dovrà essere conforme al fac-simile di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare.
In caso di discordanza tra i prezzi offerti e i ribassi percentuali prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera.
La mancata sottoscrizione dell'offerta economica, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria, pari a uno per mille del valore della gara, stabilita in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del predetto termine la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice.
All’interno della busta “C – Offerta Economica”, il Concorrente potrà produrre le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo il costo del lavoro rispetto alle prestazioni oggetto della presente fornitura, le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell’appalto come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al/ai contratto/i collettivo/i applicato/i, gli investimenti da effettuare per l’esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali e l’utile che il Concorrente intende perseguire). Tali giustificazioni dovranno essere prodotte in separata busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni riportante esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale dell’Impresa e la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 -Giustificazioni”. Le giustificazionid ovranno contenere, secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo 6. “Accesso”, le indicazioni del Concorrente sulle partiche lo stesso intende segretare.
La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.
In caso di R.T.I. o Consorzio, per la presentazione dei documenti e dichiarazioni previste (o eventualmente dei certificati che tali dichiarazioni sostituiscono), nonché per il possesso dei requisiti minimi richiesti, vale quanto stabilito nel successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare.
Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di offerta sia redatta in lingua diversa dall’italiano, essa dovrà essere corredata da traduzione giurata.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa alla presente gara la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge n.248/2006 e s.m.i.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzio) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai
quali l’impresa partecipa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L'INVALSI effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
Si applica, altresì, quanto previsto dall’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 così come convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n.114.
4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI. AVVALIMENTO
Condizioni di partecipazione
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
E’ ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
Resta fermo quanto eventualmente previsto nel presente paragrafo 4 in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, nell’Allegato 1 al presente disciplinare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgsn. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella busta “A”–Documenti amministrativi, le seguenti dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento Allegato 9 al presente Disciplinare:
a) Dichiarazione di avvalimento del concorrente sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria nella presente procedura attestante, tra l’altro:
- il possesso da parte dell’impresa ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. In particolare, le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese con riferimento ai seguenti soggetti:
▪ i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
▪ i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
▪ i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
▪ gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
▪ i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
▪ i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
▪ i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e dai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
Al fine di consentire all'INVALSI di valutare la moralità professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.
- l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso l' INVALSI, di messa a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro e d e i s i n g o l i c o n t r a t t i , delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. quanti sono:
▪ i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
▪ i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
▪ i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
▪ gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
▪ i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
▪ i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosiche, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
▪ i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi; in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramod’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art.38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al precedente punto b).
La produzione delle Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art.38, comma 1 lettere b), c) e m) ter del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte dei surrichiamati soggetti dell’impresa ausiliaria è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 38 comma 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006 e smi, l’impresa ausiliaria dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.
In caso di cessione/affito d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte dell'impresa ausiliaria anche con riferiemnto ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art.38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Le sopra richiamate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00 devono essere corredate, a
pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre nella “Busta“A– Documenti amministrativi”e sempre a pena di esclusione:
a) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti. Il predetto contratto dovrà, a pena d’esclusione e ai sensi dell’art.88, comma 1, lett.a) del d.P.R. 207/2010, essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;
ovvero
b) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
L'INVALSI, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non
fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006, e di quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all’esclusione del concorrente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese.
Regole sulla documentazione da produrre
Ferme tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di ammissione, e al successivo paragrafo 5 del presente Disciplinare in ordine ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle buste “A”, “B” e “C”, cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano presentare un’offerta in R.T.I., o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate.
1) Relativamente ai documenti da produrre nella busta “A – Documenti amministrativi”, pena l’esclusione dalla gara:
- la dichiarazione conforme al facsimile di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare dovrà essere presentata:
(i) in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 163/06 sia costituiti che costituendi da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio;
(ii) in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati ai punti 17.2 e 17.3 del Bando dovranno essere posseduti dal Consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti, il tutto come meglio specificato nel seguito del presente Disciplinare.
- la garanzia provvisoria di cui al precedente paragrafo 2, dovrà essere prodotta:
• in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento,
• in caso di R.T.I. costituendo, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande,
• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio,
• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art.34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo;
- In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/06 già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel fac simile di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP – ora A.N.A.C.- n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula secondo le modalità previste dal paragrafo 7;
- in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, la Dichiarazione di cui all’Allegato
1 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda dovrà:
• (solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
• contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio nella presente procedura, dovrà indicare se e quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
- copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;
- documento prodotto secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione indicate al paragrafo 2 lettera d) del presente Disciplinare di gara, attestante l’avvenuto pagamento del contributo inerente il codice di identificazione della procedura di gara (CIG) di cui all’art.1,commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005,n.266.
Nella compilazione della Dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare, inoltre, i requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere così posseduti e dichiarati, a pena di esclusione:
a. con riferimento alle situazioni personali di cui alle lettere a) e b) del punto 17.1 del Bando di gara: (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo); (ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163 del 2006 (sia costituito che costituendo); (iii) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006;
b. con riferimento alla capacità economica di cui al punto 17.2, lettera a) del Bando di gara: (i) dal RTI o consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinari di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere e), del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui all’Allegato 1 relativamente al proprio fatturato; (ii) dal consorzio o, ove indicate, dalle consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.
Inoltre, l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
c. con riferimento al requisito di cui al punto 17.3 lettera a) del Bando di gara: dall’impresa mandataria.
2) Relativamente alla busta “B – Offerta tecnica” e busta “C – Offerta economica”, l’offerta tecnica e l’offerta economica, contenute, rispettivamente, nelle buste “B” e “C”, dovranno essere firmate o siglate in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritte nell’ultima pagina:
• dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
• dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di
R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano corredata da traduzione giurata, dovrà pervenire all'INVALSI, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 – 00153 Roma
- Ufficio del protocollo - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14 aprile 2016 pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico dalla gara.
Il plico
L’offerta dovrà essere contenuta, in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Il plico dovrà essere confezionato nei modi di seguito indicati a seconda che l’impresa partecipi singolarmente, ovvero in R.T.I o Consorzio, costituito o costituendo.
- Per le imprese che partecipano singolarmente: al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, all’esterno, il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza del plico stesso. Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale).
Il plico dovrà altresì recare la seguente dicitura: "GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - OFFERTA”.
- Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi: al fine dell’identificazione della provenienza del plico quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, all’esterno, il timbro o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza del plico stesso:
• dell’impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34,comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituiti;
• del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06.
Il plico dovrà altresì riportare, sempre esternamente, le indicazioni (cioè, la denominazione o ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate e raggruppande nonché la seguente dicitura: "GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - OFFERTA”.
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, comunque, entro e non oltre, il termine perentorio sopra indicato.
Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati la dicitura "GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 -
OFFERTA”, nonché la denominazione dell'Impresa/RTI/Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'INVALSI ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Le Buste
All’interno del plico dovranno essere inserite distinte buste: “A”, “B” e “C”, chiuse, sigillate, sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
La busta “C – Offerta economica” contenente l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.
Le buste dovranno essere confezionate nei modi di seguito indicati a seconda che l’impresa partecipi singolarmente, ovvero in R.T.I o Consorzio, costituito o costituendo.
- Per le imprese che partecipano singolarmente: al fine dell’identificazione della provenienza delle suddette buste, queste ultime dovranno, a pena di esclusione dalla gara, recare all’esterno delle stesse il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza della singola busta. Le buste dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:
busta “A: " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 -
Documenti”
busta “B: " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020-Offerta
tecnica”
busta “C: " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020-Offerta
economica”
- Per i R.T.I e per i Consorzi, costituiti o costituendi: al fine dell’identificazione della provenienza delle predette buste queste ultime dovranno, a pena di esclusione dalla gara, recare all’esterno delle stesse il timbro o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza della singola busta:
- dell’impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06.
Le buste dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:
busta “A: " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 -
Documenti”
busta “B: " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020-Offerta
tecnica”
busta “C: " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020-Offerta
economica”
I contenuti delle buste “B” e “C”, sia in caso di impresa che partecipi singolarmente sia in caso di imprese che partecipino in RTI già costituito o da costituirsi, sia in caso di Consorzio, sono indicati rispettivamente negli Allegati 2 e 3 del presente Disciplinare.
Richiesta informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, dello Schema di Accordo Quadro, dello schema di singolo contratto, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti all'INVALSI.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì
esclusivamente via mail all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e dovranno
pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 5 aprile 2016.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxXxxx nella parte dedicata alla presente procedura.
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro è stabilita a favore di un unico operatore economico, primo classificato nella graduatoria finale. I successivi singoli contratti basati su tale accordo sono affidati entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.
La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n. 163/2006, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.
Criterio | Punteggiomassimo |
PUNTEGGIO TECNICO (PT) | 70 |
PUNTEGGIO ECONOMICO (PE) | 30 |
Totale | 100 |
Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi unitari (tariffe giornaliere) superiori anche ad una sola delle singole basi d’asta di seguito indicate.
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager” Euro = 750,00 (settecentocinquanta/00)
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior” Euro = 650,00(seicentocinquanta/00)
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente junior” Euro = 400,00(quattrocento/00)
I prezzi unitari (tariffe giornaliere) sopra indicati si intendono IVA esclusa. Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
- Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Accordo Quadro e/o nel CapitolatoTecnico e/o nello schema di singolo contratto;
- Offerte che siano sottoposte a condizione;
- Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio;
- Offerte incomplete e/o parziali;
- Offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o nello schema di singolo contratto, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o nello schema di singolo
contratto.
Saranno altresì esclusi:
- I concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- I concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Si procederà, inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall’art.48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a richiedere ai concorrenti sorteggiati secondo le modalità sottoindicate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel Bando di gara. La comprova di detti requisiti sarà svolta esclusivamente tramite la BDNCP. In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la produzione sulla BDNCP, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla relativa richiesta, la seguente documentazione:
- per il requisito cui al punto 17.2, lettera a), del Bando di gara, dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l’importo del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al predetto punto 17.2 lettera a), del Bando di gara, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione.
- per il requisito di cui al punto 17.3, lettera a) del Bando di gara, attestazione di regolare esecuzione (completata o in corso) del contratto richiesto. Trattandosi di contratto eseguito in favore di una Amministrazione/Ente pubblico, questo è provato da certificato di regolare esecuzione rilasciato e sottoscritto dall’Amministrazione/Ente pubblico in favore del quale è stato eseguito il contratto con indicazione dell’oggetto, degli importi e delle date. Tali attestazioni devono essere inserite nel sistema AVCPass ad opera degli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato al punto 17.2 lettere a) del Bando di gara, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto. Nel caso di partecipazione in forma associata, ferma la necessità di comprova del possesso dell’intero requisito, si precisa che la mandataria dovrà comprovare il possesso del requisito in misura maggioritaria.
Per i requisiti di cui ai punti 17.2 e 17.3 del Bando di gara, l'INVALSI procederà alla verifica in
ordine al possesso dei detti requisiti esclusivamente tramite la consultazione della BDNCP. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del X.X.xx. n. 163/06 così come previsto dall’art. 48, comma 1, del detto Decreto.
Si precisa, inoltre, che:
- L'INVALSI si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente l'Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione della gara;
- le offerte anormalmente basse verranno valutate aisensi degli articoli 86, 87, 88 e89 delD.Lgs. n. 163/2006;
- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, l'INVALSI si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall'INVALSI stesso ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. L'INVALSI si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso;
- l'INVALSI provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.
PROCEDURA DI GARA
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dall'INVALSI ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. n. 163/2006, la quale, il giorno 15 aprile 2016 con inizio alle ore 9,30 presso gli uffici dell'INVALSI in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, x. 00, Xxxx, procederà, in seduta aperta al pubblico, nell’ordine:
• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A”, “B” e “C”;
• all’apertura delle buste “A-Documenti amministrativi” di tutte le offerte, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
• al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede dell'INVALSI, dovrà essere comunicato all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'INVALSI e dall’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
Si precisa inoltre che le sedute della Commissione, diverse da quella di apertura delle buste “A”, “B” e “C” e di quella ex art. 121 d.P.R. n. 207/2010 si svolgeranno a porte chiuse.
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti tramite avviso sul sito internet dell'INVALSI, nella sezione dedicata alla presente procedura, con congruo anticipo. La partecipazione del rappresentante del concorrente è regolata da quanto espresso in precedenza.
La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, se possibile nella medesima data del 15 aprile 2016, all’esame del contenuto dei documenti delle buste “A” Documenti amministrativi; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse dell'INVALSI, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo PEC, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, l'INVALSI procederà alla sua esclusione.
Al termine della analisi dei documenti contenuti nelle buste “A” Documenti amministrativi, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, procederà all’apertura delle buste “B” Offerta Tecnica per la verifica della presenza dei documenti presentati.
Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti in esse contenuti, la rispondenza dei servizi offerti e delle modalità di erogazione dei medesimi con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.
Tale accertamento sarà svolto esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nella busta “B – Offerta Tecnica”.
Terminata la fase di accertamento del possesso dei requisiti minimi richiesti, la Commissione procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche in ragione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e, pertanto, all’attribuzione del Punteggio Tecnico sulla base dei criteri di valutazione che seguono.
criterio | Prezzo | punti 30 |
criterio | Qualità | punti 70 |
Per la valutazione dell’Offerta tecnica il punteggio complessivo deriva dalla somma di quelli assegnati in base ai sub criteri di seguito indicati:
1. Qualità della proposta metodologica e delle modalità di erogazione del servizio (massimo di punti 20/70);
2. Organizzazione del servizio, in linea con le esigenze dell’istituto (massimo di punti 25/70);
3. Adeguatezza del gruppo di lavoro(massimo di punti 25/70).
Per l'Offerta tecnica il punteggio massimo pari a 70 è ripartito sulla base dei seguenti elementi e sub elementi:
Elementi | Sub criterio (i) | P. max (wi) |
1) Qualità della proposta metodologica e delle modalità di erogazione del servizio | a) Qualità della proposta metodologica per l’esecuzione delle attività di gestione, certificazione e rendicontazione finanziaria dei singoli progetti in linea con le esigenze dell’istituto | 13 |
b) Modalità di erogazione del servizio | 7 | |
Totale Elemento 1) | 20 | |
2) Organizzazione del servizio, in linea con le esigenze dell’istituto | c) Modalità organizzative per la gestione dei servizi (Struttura Organizzativa, processi di gestione del gruppo di lavoro) | 13 |
d) Modalità di governo della fornitura e pianificazione del servizio | 7 | |
e) Adozione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure, anche informatizzate per l’esecuzione delle attività oggetto del servizio | 5 | |
Totale Elemento 2) | 25 | |
3) Adeguatezza del gruppo di lavoro | f) Conoscenza e competenza professionale specifiche di ciascun profilo professionale per lo svolgimento dei servizi | 25 |
Totale Elemento 3) | 25 | |
Totali Elementi 1), 2), 3) | 70 |
Specificatamente, ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico PT attribuito a ciascuna offerta, la Commissione, procederà in base al metodo di seguito descritto:
(i) Relativamente a ciascun subcriterio (identificato dall’indice i, ad esempio i(d) ), attribuirà
discrezionalmente, a ciascuna offerta, un giudizio cui corrisponde un “coefficiente percentuale”
(ci), secondo quanto di seguito riportato:
Ottimo | 100% |
Più che adeguato | 75% |
Adeguato | 50% |
Parzialmente adeguato | 25% |
Inadeguato | 0% |
(ii) Successivamente, per ciascun subcriterio, procederà a trasformare i “coefficienti percentuali” attribuiti a ogni offerta in punteggi definitivi (PTi), riportando i punteggi in valore assoluto e moltiplicando il coefficiente (ci) per il massimale previsto (wi). Nella determinazione dei punteggi, computerà sino alla seconda cifra decimale.
Per esempio: se al subcriterio i(d) assegnerà un coefficiente percentuale (ci) pari al 50%, il PTi sarà uguale , PTi= ci x wi (di i(d)); PTi= 50% di 6 = 3. Pertanto per ogni subcriterio individuerà un PTi.
(iii) sommerà tra loro tali punteggi ed il risultato di tale somma costituirà il punteggio tecnico provvisorio pt attribuito a ciascuna offerta tecnica:
pt= ∑ PTi
(iv) trasformerà i punteggi provvisori così determinati in Punteggi Tecnici definitivi PT per ogni singolo partecipante attribuendo il punteggio massimo (pari a 70 punti) mettendo in rapporto l’offerta tecnica pt del azienda/ditta a cui viene attribuito il punteggio definitivo con il punteggio tecnico provvisorio più elevato, max (pt),sulla base della seguente formula:
pt
PT= 70 x
----------------
max (pt)
L’intera procedura di calcolo sarà effettuata computando sino alla seconda cifra decimale.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi nonché alla apertura delle buste “C” e dalla lettura dei prezzi offerti.
Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:
1. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art.38, comma 2, del D.Lgs163/2006;
3. all’attribuzione dei relativi punteggi parziali relativi all’offerta economica.
Il punteggio riferito alla voce “offerta economica” verrà determinato attraverso la seguente procedura: per ogni tariffa come esposta al precedente punto 6 e posta a base d’asta,
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager” Euro = 750,00 (settecentocinquanta/00)
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior” Euro = 650,00 (seicentocinquanta/00)
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente junior” Euro = 400,00 (quattrocento/00)
ogni singola società/ditta partecipante dovrà produrre un’offerta migliorativa. Dette offerte saranno quindi ponderate attraverso l'attribuzione dei seguenti pesi:
• per la figura professionale “Manager” - peso 10%
• per la figura professionale “Consulente senior” - peso 40%
• per la figura professionale “Consulente junior” - peso 50%
Quindi verrà elaborata la media aritmetica dei costi giornalieri pesati delle offerte fatte dalla singola società/ditta partecipante con offerte economiche ammesse per i diversi profili professionali di cui al punto 1 e rideterminate secondo i pesi prima esposti.
Dalle “medie delle offerte” così ottenute e calcolate per ogni società/ditta partecipante con offerte economiche ammesse, sarà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:
M . 30
Xi = -----------------
Mi
Dove:
Xi = punteggio normalizzato a 30 con i = 1,… ,K e K = numero ditte partecipanti con offerte
economiche ammesse
Mi = “media aritmetica dei costi giornalieri pesati” con i = 0,………,X x K = numero ditte partecipanti con offerte economiche ammesse
M = “minimo della media aritmetica dei costi giornalieri pesati" M = min (Mi) con i = 1,. ,K e K
= numero ditte partecipanti con offerte economiche ammesse
Il punteggio così determinato sarà computato sino alla seconda cifra decimale.
Ogni Società partecipante dovrà produrre le proprie migliori offerte quali costi giorno/uomo per i profili di cui al punto 1. La mancanza di una sola delle offerte relativamente anche ad uno solo dei profili di cui al punto 1 comporterà l’esclusione dalla gara.
4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (Punteggio Tecnico + Punteggio Economico), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta.
5. in caso di parità in graduatoria, si procederà, tramite sorteggio: a tal fine si rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l’impresa;
6. al calcolo dell’anomalia, ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Nel caso di anomalia, o comunque qualora intenda procedere ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al Responsabile del Procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; lo stesso Responsabile del Procedimento procederà, anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di verifica, in accordo con quanto previsto all’art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.
La Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 ivi comprese le attività di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
Relativamente a quanto previsto dall’art. 12, comma 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il termine viene fissato in 60gg. Tale termine potrà essere prorogato con comunicazione dell'INVALSI a tutti i Concorrenti.
Entro il termine di 5 giorni dall’aggiudicazione, l'INVALSI effettuerà la comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art.79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.
Con riferimento a quanto disciplinato dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, l'INVALSI procederà a richiedere, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del predetto Decreto - di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico -finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel Bando di gara, attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata esclusivamente attraverso la BDNCP. Qualora la predetta documentazione non venga fornita nel termine perentorio di 10 giorni dalla relativa richiesta ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art.6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 così come previsto dall’art.48, comma 2 di detto Decreto.
Si precisa che nelle ipotesi in cui un concorrente venga escluso o, comunque, non partecipi alla gara (di seguito, per brevità, “Concorrente escluso”) dopo che la sua offerta sia stata oggetto di valutazione ed attribuzione di Punteggio Tecnico, la Commissione procederà alla “revisione” dei punteggi tecnici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando una nuova ”riparametrazione” delle stesse senza più prendere in considerazione l’Offerta tecnica del Concorrente escluso. Allo stesso modo, ove una tale ipotesi si verifichi dopo l’attribuzione da parte della Commissione sia dei punteggi tecnici, sia dei punteggi economici, la Commissione stessa procederà alla conseguente “revisione” dei punteggi tecnici e dei punteggi economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, senza più prendere in considerazione l’Offerta (tecnica ed economica) del Concorrente escluso.
Si precisa tuttavia che, in ossequio ai principi di speditezza e celerità delle procedure ad evidenza pubblica, nel caso in cui l’esclusione di un concorrente – o, comunque, qualunque causa
che determini la non partecipazione di un concorrente alla gara – si verifichi successivamente alla chiusura – comprensiva delle eventuali esclusioni – della fase di comprova di cui all’articolo 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, non troverà applicazione il procedimento di “revisione” dianzi indicato.
Pertanto, a seguito delle verifiche di cui al citato articolo 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle eventuali, conseguenti, esclusioni di concorrenti dalla gara, qualunque ulteriore eventuale esclusione dalla – o altra causa che determini la non partecipazione di un concorrente alla – gara non inciderà sui punteggi (tecnici ed economici) già attributi ai concorrenti rimasti in gara.
Accesso
Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell’Offerta Tecnica (in osservanza di quanto indicato all’“Allegato 2 Offerta Tecnica - Schema di Risposta”) sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni
documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.
L'INVALSI garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Rimane inteso che l'INVALSI in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura
Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente all'INVALSI le eventuali variazioni alle dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 9, 10 dell’Allegato 1 al presente Disciplinare di gara producendo apposita dichiarazione resa, in conformità al medesimo Allegato 1, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
Anche l’impresa ausiliaria dovrà, tramite il concorrente, comunicare tempestivamente all'INVALSI le variazioni intervenute alle dichiarazioni di cui alle lettere D ed E della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria” di cui all’Allegato 9 e all’Allegato 11, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria nella presente procedura in conformità a quanto previsto alle lettere D ed E della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria”.
In entrambi i casi al fine di consentire all'INVALSI di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, si precisa che nelle
dichiarazioni di cui al n. 9 punti c) e d) dell’Allegato 1 al presente Disciplinare dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione e destinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. e Consorzi da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa in busta chiusa con la dicitura: " GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - Documenti – variazioni
intervenute”.
L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata al Servizio Affari Legali dell'INVALSI (xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, viene richiesto all’aggiudicatario dell'Accordo Quadro di far pervenire all'INVALSI: nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
- dichiarazione, conforme all’Allegato 10 “Fac simile Dichiarazione familiari conviventi”, resa da i soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6 - 9 - 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.
nel termine di 7 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva per l'Accordo Quadro in favore dell'INVALSI, a garanzia degli impegni contrattuali assunti con la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della serietà dell'offerta presentata per ciascun singolo contratto, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 8.1 del presente Disciplinare di gara; si precisa che,
al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo 8.1 del presente Disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 8.2 del presente Disciplinare di gara;
c) le informazioni, i dati e la comunicazione di nomina del responsabile del Servizio;
d) eventuale e solo nel caso in cui chi sottoscriva l'Accordo Quadro sia differente dal soggetto che ha sottoscritto il "Documento di partecipazione" o non abbia prodotto l'Allegato 1, dichiarazione, resa dal soggetto che sottoscriverà l'Accordo Quadro, conforme all'Allegato 1, nonché specifico atto, autenticato nelle forme di legge, comprovante i poteri di sottoscrizione. Si evidenzia che al fine di consentire all'INVALSI di valutare la moralità professionale ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella dichiarazione dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;
In caso di R.T.I. e di Consorzi:
- la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata:
• in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
• in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell’art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006;
• in caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- la documentazione di cui al precedente punto c) dovrà essere presentata:
• in caso di R.T.I., dall’Impresa mandataria;
• in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nell’Allegato 1 Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP – ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).
Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso.
Scaduto il termine sopra menzionato, l'INVALSI verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'INVALSI si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Ove l'INVALSI non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque), 7 (sette) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, l'INVALSI potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’aggiudicatario cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
Con l’aggiudicatario l'INVALSI stipulerà un ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020, conforme allo Schema di
Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare di gara.
l'INVALSI per tutta la durata dell'Accordo Quadro medesimo potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazione con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione.
AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'operatore economico parte dell’Accordo Quadro dovrà tenere costantemente aggiornato l'INVALSI in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti di cui al punto 17 del Bando di gara producendo all’uopo idonea documentazione amministrativa. In particolare, ha l’obbligo di:
A) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 17 del Bando di gara; B) inviare all'INVALSI con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; C) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.
8. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA
8.1.Cauzione definitiva
Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, garanzia fideiussoria nella misura del 10%.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata per il singolo contratto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo del singolo contratto
specifico, in caso di mancata stipula del singolo contratto specifico medesimo per fatto dell’aggiudicatario.
La cauzione cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli contratti specifici. Qualora l’ammontare delle garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente il singolo contratto specifico, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
L’importo della suddetta cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ENI SO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art.34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel rispetto del fac simile di cui all’Allegato 6 del Disciplinare e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'INVALSI.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
8.2.Polizza assicurativa
L’Aggiudicatario è obbligato a prestare idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato 7B al presente Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto di ciascun Contratto.
In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:
a) Produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste nell’Allegato 7A e nell’Allegato 7B al presente Disciplinare di gara;
ovvero (in via alternativa)
b) Produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano rese conformi ai contenuti dell’allegato 7A e alle condizioni dell’allegato 7B al presente Disciplinare di gara
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i negli Allegati 7A e 7B del Disciplinare. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza. Il documento deve essere redatto in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. Per tutta la durata dei Contratti (comprese le eventuali proroghe) l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato negli allegati 7A e 7B. Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall’Allegato 7A con particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto all’Amministrazione di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell’Allegato 7A e nell’allegato 7B, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al successivo par. 9 del presente Disciplinare, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'INVALSI delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i sub fornitori e di subappaltatori.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'INVALSI delle prestazioni subappaltate.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti condizioni:
- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l’aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso l'INVALSI copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D.Lgs.163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario (Fornitore) deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.
È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario (Fornitore), ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs.
n. 163/2006, di trasmettere all'INVALSI, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario (Fornitore) non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'INVALSI sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
Nel contratto di subappalto, il subappaltatore si impegna a mantenere ed applicare tutte le condizioni dell’Accordo quadro e dei singoli contratti di affidamento applicate dall’Aggiudicatario.
Il contratto di subappalto sarà sottoposto ad autorizzazione da parte della stazione appaltante. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Accordo Quadro allegato.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
10. SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO
10.1 OGGETTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
Oggetto del singolo specifico contratto sono i medesimi servizi (uno o più servizi) oggetto dell’Accordo Quadro, di cui al paragrafo 1, ovvero:
• supporto ai compiti di gestione;
• supporto ai compiti di certificazione;
• supporto alla rendicontazione.
tutto come meglio precisato ed alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella restante parte della documentazione della presente procedura.
L’affidamento di ciascun specifico contratto potrà avvenire unicamente all'aggiudicatario dell’Accordo Quadro.
A tale fine l'INVALSI, qualora intenda affidare un singolo specifico contratto basato sull’Accordo Quadro, inviterà l'aggiudicatario dell’Accordo Quadro a procedere con l'attivazione dei servizi sulla base di una specifica richiesta che sarà all'uopo prodotta dall'Ente.
I singoli specifici contratti affidati nell’ambito del presente Accordo Quadro daranno luogo alla stipula di contratti aventi ad oggetto l’affidamento dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014- 2020.
Ciascun singolo contratto, in particolare, sarà basato sulle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro (ivi incluso il Capitolato Tecnico ivi richiamato).
L'INVALSI procederà alla definizione dell’oggetto del singolo specifico contratto indicando, nella Richiesta, i servizi che l’Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà erogare, e stabilendo l’importo dello specifico contratto. Nella Richiesta dovranno essere precisate le condizioni della fornitura dei servizi richiesti, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
Con riguardo alla durata del singolo contratto specifico si rinvia a quanto previsto dal precedente paragrafo 1 del Disciplinare di gara.
10.2 CONTENUTO DELLA RICHIESTA
L'INVALSI procederà alla definizione dell’oggetto del singolo specifico contratto, stabilendo nella Richiesta:
• la tipologia dei servizi;
• il Gruppo di Lavoro, in termini qualitativi e quantitativi;
• l’eventuale necessità della presenza in sede;
• le giornate lavorative riferite a ciascuna risorsa richiesta.
10.3 VINCOLO NEL CONTRATTO SPECIFICO
Con riferimento a ciascun contratto specifico, l'aggiudicatario dell’Accordo Quadro sarà vincolato ai prezzi unitari da lui stesso offerti per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e dovrà garantire necessariamente, per tutti i servizi oggetto dello specifico contratto, le medesime caratteristiche minime offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
10.4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLO SPECIFICO CONTRATTO
L’affidamento di ciascun contratto specifico potrà avvenire unicamente a seguito di Richiesta rivolta all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro.
La Richiesta, inviata all'indirizzo PEC fornito dall'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, prevederà un termine di 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della Richiesta stessa, per la presentazione del Gruppo di Lavoro relativo ad ogni singolo contratto, e un termine di 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla accettazione da parte dell'INVALSI per la stipula del singolo specifico contratto. Entro i successivi 5 giorni lavorativi, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro sarà tenuto ad attivare il Gruppo di lavoro individuato.
10.5 CONTENUTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
Il contratto specifico verrà stipulato dall’INVALSI con l'Aggiudicatario dell’Accordo Quadro. Oltre alle obbligazioni, già stabilite nell'Accordo Quadro, l’INVALSI:
- dovrà determinare i servizi richiesti, le quantità e l’importo contrattuale;
- potrà prevedere per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale ulteriori penali rispetto a quella già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010;
- potrà prevedere ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro;
- potrà regolamentare il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
- dovrà prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- dovrà prevedere modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- potrà prevedere le modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti INVALSI e in uso nella contrattualistica pubblica.
Si fa presente che il contenuto degli Allegati 4 e 4A relativi allo Schema di Accordo Quadro e Schema di singolo contratto potranno subire delle modifiche in relazione a specifiche esigenze.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), l'INVALSI fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.
Finalità del trattamento
- I dati forniti vengono acquisiti dall'INVALSI per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'INVALSI ai fini della stipula dell' Accordo Quadro e dei rispettivi s ingoli Contratti, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dei contratti stessi.
- Tutti i dati acquisiti dall'INVALSI potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'INVALSI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs.196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'INVALSI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell'INVALSI che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici dell'Istituto che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'INVALSI in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del quale l'INVALSI è ente vigilato, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario, e agli organismi di Audit;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), l ' A c c o r d o Q u a d r o , i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codicefiscale, importo,ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l'INVALSI, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx, n. 35 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 e chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.
12. CODICE ETICO
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti, l’Aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso
l’INVALSI e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti, l’Aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione Amministrazione Trasparente.
ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
• Allegato 1 – Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
• Allegato 1Bis - Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
• Allegato 2 - Offerta Tecnica
• Allegato 3 - Offerta Economica
• Allegato 4 - Schema di Accordo Quadro
• Allegato 4A - Schema di singolo contratto
• Allegato 5 - Capitolato Tecnico
• Allegato 6 - Fac simile di Cauzione per la Stipula dell'Accordo Quadro
• Allegato 7 A – Requisiti Generali delle Coperture Assicurative
• Allegato 7 B – Condizioni di Assicurazione
• Allegato 8 – DVRI standard
• Allegato 9 – Modello di Dichiarazione di Avvalimento
• Allegato 10 – Fac simile Dichiarazione Familiari Conviventi
• Allegato 11 – Modello per le imprese in concordato preventivo concontinuità aziendale
• Allegato 12 - Dichiarazione Patto di Integrità