Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
La presente polizza è stipulata tra
Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
Via Lago di Pusiano, 4 36015 Schio (VI)
e
Società Assicuratrice Agenzia di
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30 06 2018 |
Alle ore 24.00 del : | 30 06 2020 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni : | 30 06 |
SOMMARIO
DEFINIZIONI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INGENERALE
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.3 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.4 | Aggravamento di rischio |
Art.5 | Diminuzione del rischio |
Art.6 | Durata e proroga del contratto |
Art.7 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.8 | Regolazione del premio |
Art.9 | Revisione del prezzo |
Art.10 | Recesso |
Art.11 | Modifiche dell’Assicurazione |
Art.12 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.13 | Oneri fiscali |
Art.14 | Foro competente |
Art.15 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.16 | Obbligo di cooperazione dell’assicurato in caso di sinistro |
Art.17 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.18 | Coassicurazione e delega |
Art.19 | Clausola broker |
Art.20 | Rinvio alle norme di legge |
Art.21 | Obbligo in caso di sospensione, cessazione dell’attività, alienazione dello stabilimento o procedura concorsuale |
Art.22 | Limiti di risarcimento |
Art.23 | Scoperto – Franchigia |
Art.24 | Datazione dell’inquinamento |
Art.25 | Inserimento stabilimento in corso di polizza |
Art.26 | Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori |
Art.27 | Estensione territoriale |
Art.28 | Ispezioni tecniche e documentazione |
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art.2 | Inizio e termine delle garanzie |
Art.3 | Gestione delle vertenze di danno – Spese legali |
GARANZIA BASE SEZIONE 1 ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO
SEZIONE 2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art.2 | Sottolimite per interventi di bonifica interni allo stabilimento |
Art.3 | Condizioni di assicurazione |
Art.4 | Pluralità di autori del danno |
SEZIONE 3 ESCLUSIONI
Art.1 | Esclusioni comuni a tutte le sezioni |
Art.2 | Delimitazioni relative alla Sezione 1 |
Art.3 | Esclusioni relative alla Sezione 1 |
Art.4 | Esclusioni relative alla Sezione 2 |
SEZIONE 4 GARANZIE OPZIONALI
Art.1 | Garanzia A – Danni da amianto |
Art.2 | Garanzia B – Danni all’interno dello stabilimento assicurato |
Art.3 | Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi |
Art.4 | Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose |
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
DEFINIZIONI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • la Società Contraente; • i membri del Consiglio di Amministrazione nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività. |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Consulente : | Curtis Srl |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Polizza : | Il documento che prova l’assicurazione |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale : | La somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione |
Periodo di assicurazione : | Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti |
Bonifica : | Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana |
Condizioni originarie : | Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale |
Danno ambientale : | Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali |
Elemento interrato : | Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna |
Inquinamento : | Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una |
o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l’Assicurato svolge la sua attività | |
Interventi di bonifica : | Ogni intervento di Messa in sicurezza d’emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio |
Matrici ambientali : | Il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere |
Messa in sicurezza d’emergenza : | Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all’interno od all’esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi |
Messa in sicurezza permanente : | L’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente |
Prestatori di lavoro : | Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. |
Ripristino post-bonifica : | Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso |
Ripristino del danno ambientale : | Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: o Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; o Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; o Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo |
Risorse naturali : | o Le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; o Le acque superficiali, sotterranee e costiere; o Il suolo e sottosuolo |
Servizi naturali : | Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività |
Spese : | Le Spese effettivamente sostenute; |
Stabilimento : | Il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione |
(od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura |
Art.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Art.3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.4 – Aggravamento di rischio
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Art.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.6 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art.7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto purché la Società Assicuratrice abbia provveduto a presentare, direttamente o per il tramite del broker, il DURC aggiornato.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art.8 – Regolazione del premio (non operante)
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.9 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste dall’Art.4 - “Aggravamento del rischio”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte,
pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 250%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art.7 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dell’Art.5 - “Diminuzione del rischio” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.10 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art.9 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art.9 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Il Contraente ha diritto di recesso ad ogni scadenza annuale con un preavviso di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A/R o PEC da parte della Società
Art.11 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail, pec o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.13 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.14 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del Tribunale di Vicenza.
Art.15 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al consulente, entro 10 giorni lavorativi da quando l’Ufficio preposto ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).
Art.16 - Obbligo di cooperazione dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
• del progettista;
• del direttore dei lavori;
• dell‘impresa che dovrà eseguire gli Interventi .
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).
Art.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società s’impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.18 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.19 - Consulente
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Curtis Srl, con sede legale in Treviso, Rivale Castelvecchio, iscritta al RUI – Sezione B
– con il n. B000487552, consulente incaricato dal Contraente per la gestione del contratto.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Curtis Srl, e in particolare:
- Il Consulente provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Consulente.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Consulente, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Consulente, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Consulente si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Consulente. La Società provvederà
anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Consulente.
- In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Consulente provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il Consulente provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Consulente il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Consulente qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Art.20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l’attività;
b) se l’Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all’Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell’ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell’Assicurato.
L’eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l’inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.
Art.22 – Limiti di risarcimento
Il Massimale indicato nella Sezione 5 rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.
Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Art.23 – Scoperto - Franchigia
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Sezione 5.
Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Sezione 5, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.
Art.24 – Datazione dell’inquinamento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l’evento che cagiona l’Inquinamento, la Società terrà indenne l’Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.
Art.25 – Inserimento stabilimento in corso di polizza
Nel caso d’inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento.
Art.26 – Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori
Premesso che l’Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.
L’Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Art.27 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.
Art.28 – Ispezioni tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s’impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
GARANZIA BASE
SEZIONE 1 ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO
Definizione valida solo per la presente Sezione :
"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento.
Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art.2 – Inizio e termine delle garanzie
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’evento che cagiona l’Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata alla Sezione 5.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
Art.3 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.
SEZIONE 2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
Definizione valida solo per la presente Sezione :
“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
Fermo quanto previsto dall’Articolo che segue, la Società rimborserà all’Assicurato:
a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 1 della Sezione 5., le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;
in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art.13 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.
La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.
Art.2 – Sottolimite spese per interventi di bonifica interni allo stabilimento
Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimite pari all’importo indicato al punto 2 della Sezione 5., da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.
Art.3 – Condizioni di assicurazione
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.
Art.4 – Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.
SEZIONE 3 ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni
L'Assicurazione non comprende:
1) I danni o le Spese:
a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento;
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f. causati da amianto;
g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d’insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d’invasione, salvo che l'Assicurato provi che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dall’art.21 delle norme che regolano l’Assicurazione in generale;
j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
n. causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo Stabilimento;
o. causati da pozzi perdenti;
2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all’Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
Art.2 – Delimitazioni relative alla Sezione 1
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;
Art.3 – Esclusioni relative alla Sezione 1
a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dello Stabilimento;
b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.
Art.4 – Esclusioni relative alla Sezione 2
La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.
SEZIONE 4 GARANZIE OPZIONALI
Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza
Garanzia A – Amianto
Danni da amianto
A parziale deroga dell’esclusione di cui all’Art.1 Sezione 3 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d’incendio, esplosione e scoppio.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio
Spese di rimozione e smaltimento
Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s’intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto. La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
Garanzia B – Beni all’interno dello stabilimento assicurato
A deroga dell’esclusione di cui all’Art.3 Sezione 3 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l’Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell’art.1 Sezione 3 lettera a), l’Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l’utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:
SOSTANZE | RIFIUTI | |||
ESPLOSIVI | RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) | |||
GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE | RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU) | |||
MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI | RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI | |||
MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI | RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI | |||
MATERIE COMBURENTI | ||||
MATERIE TOSSICHE | ||||
MATERIE CORROSIVE | ||||
SOSTANZE CHIMICHE | ||||
……………………………… |
e dai seguenti veicoli:
TIPO | TARGA | PESO A PIENO CARICO Q.li |
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio
Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;
L’art.25 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” s’intende abrogato e così sostituito: “L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il
pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”
Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose
Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell’art.1 Sezione 3 lettera a) e lettera b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:
Sostanza | Quantità (ton/anno) |
La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Sezione 5.
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Attività Assicurata: Gestione di un impianto di trattamento, stoccaggio provvisorio, compostaggio ed incenerimento di RSU ed RS
Ubicazione Stabilimento/i: Via Lago di Pusiano – Schio (VI) Data di retroattività : 31.12.1995
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Scoperto xx% minimo €.xx.000,00 massimo €.xx.000,00
Euro 3.000.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1 b) Euro 3.000.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 2)
Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No) | ||||
Garanzia A - Amianto | Si No ⌧ | Sottolimite Danni da Amianto: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo | |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo | |||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si ⌧ No | Sottolimite €.500.000,00 | Franchigia/ Scoperto 0% col minimo di €.0,00 ed il massimo di €.0,00 | |
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si No ⌧ | Sottolimite | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo | |
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si No ⌧ | Sottolimite | Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di ed il massimo | |
Premio minimo imponibile comunque dovuto Imposte Premio lordo |
Rate annuali 🗹 | semestrali | ciascuna di Euro | (di cui Euro | per imposta) |
scadenti il 30.06 | di ogni anno, a partire dal 30.06.2018 |
prima rata (fino al | ) Euro | (di cui Euro | per imposta) | |
Regolazione del Premio | SI | NO 🗹 | Parametro: | (v. art. 2.20) |
Conteggio del Premio |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
xx xx xx xx | xx xx xx xx |
Documento firmato digitalmente |