CONTRATTO DI RICERCA
REP.
CIG ZBA22A920B
CONTRATTO DI RICERCA
TRA
Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale (C.F. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00 x.x.x. 00000 Xxxxxx, indirizzo PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx (in
seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014.
E
Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo- Musei Reali di Torino con sede e domicilio fiscale in Torino, piazzetta Reale, 1 - 10122, Codice Fiscale 97792420016, indirizzo PEC: mbac-mr-
xx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (in seguito indicato come Musei Reali), rappresentati da Xxxxxx Xxxxxxx in qualità
di Direttore munito dei necessari poteri di firma.
PREMESSO CHE
a) con specifico Accordo di collaborazione sottoscritto in data 27 luglio 2017 tra i Musei Reali ed il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale –è stato attivato un Progetto pilota finalizzato a valutare le performance di efficienza ed efficacia delle attività svolte dai musei italiani dotati di autonomia ai sensi della riforma attuata con il D.P.C.M 171/2014 e successivi decreti attuativi, ai fini di identificare le best practice per il settore;
b) i Musei Reali intendono proseguir la suddetta collaborazione, mediante affidamento al Politecnico di un approfondimento della ricerca nel campo della misura delle prestazioni di efficienza, efficacia ed impatto dei Musei dotati di Autonomia, in particolare con due aree di analisi: impatto individuale post-visita e stato delle risorse digitali; supporto alla predisposizione del Bilancio Sociale e Bilancio di Genere;
c) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
d) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014.
SENTITI
il Responsabile della ricerca Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, co-responsabile Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx che controfirmano per accettazione il presente atto;
il Responsabile Gestionale Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx che controfirma il presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 - OGGETTO
I Musei Reali affidano al Politecnico l'esecuzione del seguente programma di ricerca: "Good Practice Musei: la misurazione per il Museo del futuro ".
Tale programma di ricerca consiste nella definizione ed implementazione di un insieme di indicatori di prestazione per misurare efficienza, efficacia ed impatto dell’attività del Museo (si veda Allegato 1 per il dettaglio) La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata alla Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, co-responsabile Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, che in caso di necessità potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.
Art.2 - DURATA
Il presente contratto avrà la durata di dieci mesi con inizio dalla stipula del contratto stesso e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che deve pervenire all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima della scadenza e l’altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso Politecnico di Milano e Musei Reali.
Art.3 - CORRISPETTIVO
Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1 Musei Reali si impegnano a versare al Politecnico Dipartimento di Ingegneria Gestionale la somma di € 7.000,00 (euro settemila) oltre IVA con aliquota di legge (22%), per complessivi € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta).
La spesa viene imputata al Bilancio 2018 voce del Piano dei Conti 1.1.3.080 “Onorari e compensi per prestazioni professionali”.
Art.4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata dai Musei Reali con le seguenti modalità:
• 20% alla data di firma del contratto più l’importo relativo alle marche da bollo (16,00 euro ogni 4 pagine di contratto)
• 80% alla data di ricezione del report finale di chiusura del progetto.
La somma suddetta verrà versata dai Musei Reali al Politecnico specificando la causale, entro 30 giorni, dietro presentazione di regolare/i fattura/e emesse in formato elettronico al codice univoco IPA S8DQ24 e corredate di CIG.
Art.5 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: n. 139300038075 presso Banca d’Italia, Agenzia di: Tesoreria dello Stato-Sezione di Milano - IBAN: XX00X0000000000000000000000 Intestato a Politecnico di Milano.
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza
- PLVMHL71A19B963K.
Art.6 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Le parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.
Art.7 - UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA RICERCA
Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 6, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico.
Documenti forniti dai Musei Reali, studi ed esiti riservati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 6, possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte dagli stessi Musei Reali.
Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della ricerca che non siano, ai sensi del precedente art. 6, sottoposti a riservatezza/segretezza, Musei Reali si impegnano a citare espressamente il Politecnico.
Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
Art.8 - SICUREZZA
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza
prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza
Art.9 - ASPETTI AMBIENTALI
Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali dai Musei Reali o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.
In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:
- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
Art.10 - RESPONSABILITA’
I Musei Reali esonerano il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all’ambiente, dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale. Inoltre, i Musei Reali dovranno adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.
Art.11 - RISERVATEZZA
I Musei Reali sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come
riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in virtu’ del presente contratto. Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dai Musei Reali, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dai Musei Reali in virtu’ del presente contratto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà decorsi cinque anni dalla scadenza del contratto.
Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.
Art.12 - DOCUMENTAZIONE
Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che Musei Reali possano aver fornito al Politecnico con riferimento all’oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà dei Musei Reali. Il Politecnico si impegna a restituire ai Musei Reali quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione da parte dei Musei Reali anche prima della scadenza del contratto, salvo che l’utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della ricerca: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto si risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate tutte le spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’effettivo ritiro del materiale suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale tacitazione di ogni ulteriore spettanza.
La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati dai Musei Reali al termine della sperimentazione potranno essere smaltiti dal Politecnico dopo sei mesi ed entro un anno dalla conclusione del contratto. I costi di smaltimento rimangono in carico dei Musei Reali.
Art.13 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.
Art.14 - ONERI FISCALI
Gli oneri di bollo, a carico del Politecnico, saranno assolti in modo virtuale a cura dello stesso, titolare dell’aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993
Art. 15 - PRIVACY
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.
Titolare per quanto concerne il presente articolo sono i Musei Reali come sopra individuati, denominati e domiciliati. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione Generale e il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Gestionale.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.
Art.16 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA
Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della ricerca del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall’Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento all’Ente, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome dell’Ente senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei committenti dell’Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web dell’Ateneo.
Art.17 - MODALITA’ DI FIRMA
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.
POLITECNICO DI MILANO Musei Reali di Torino Dipartimento di Ingegneria Gestionale Il Direttore
Xxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Il Responsabile della Ricerca Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Co-responsabile della Ricerca Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile Gestionale (Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx)