TRA LA
Accordo di Cooperazione
TRA LA
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO/BOZEN
E IL
Centro Arbitrale Internazionale VIAC della Camera dell’economia Federale Austriaca
Preambolo
La Camera di commercio di Bolzano e il VIAC – Vienna International Arbitral Center della Camera dell’economia Federale Austriaca, (singolarmente la “Parte” e collettivamente le “Parti”) desiderano affermare il loro impegno per la promozione efficiente dell’arbitrato internazionale e della risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in generale, e intendono rendere pubblica questa amichevole collaborazione stipulando un Accordo di Cooperazione nei termini di seguito indicati.
Le Parti riconoscono che la risoluzione delle controversie attraverso l'arbitrato e altre procedure alternative di risoluzione delle controversie può contribuire in modo significativo a promuovere gli scambi commerciali e le transazioni economiche tra le Parti in Alto Adige/Italia e Austria, conferendo così fiducia e stabilità alle reciproche relazioni.
La Camera di commercio di Bolzano e l’AFEC/VIAC gestiscono affermati centri per l’arbitrato commerciale internazionale in Alto Adige/Italia e Austria. Il presente accordo non conferisce in alcun modo poteri di rappresentanza reciproci.
Le Parti prendono preliminarmente atto:
1. Di una crescente richiesta nei rapporti di affari internazionali di procedura arbitrali e di mediazione come mezzi efficienti, efficaci e riservati per la risoluzione delle controversie;
2. della necessità di promuovere attivamente l’arbitrato commerciale internazionale e la mediazione al fine di favorire una migliore comprensione dei vantaggi dell’arbitrato e della mediazione tra gli operatori economici internazionali.
Le Parti concordano di usare la massima diligenza per:
1. Promuovere l’arbitrato e la mediazione
Le Parti collaboreranno nella promozione dell’arbitrato commerciale e della mediazione internazionale e, ove possibile, per facilitare, coorganizzare e ospitare convegni, conferenze e seminari relativi all’arbitrato e alla mediazione commerciale
internazionale supportando l’altra parte nei propri settori di competenza; le Parti intendono promuovere gli scopi del presente Accordo attraverso visite reciproche di rappresentanti designati.
2. Promuovere i servizi relativi all’arbitrato e alla mediazione
Le Parti si assistono reciprocamente, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, su base non esclusiva, fornendo raccomandazioni sui servizi di arbitrato e mediazione offerti dall'altra Parte. Le Parti sono reciprocamente autorizzate a fornire tali raccomandazioni agli utenti esistenti e potenziali.
3. Arbitri e mediatori
Le Parti possono scambiarsi reciprocamente, su richiesta e nel rispetto delle linee guida interne applicabili, elenchi di arbitri e mediatori/mediatrici e/o esperti/e idonei/e.
4. Locali e strutture
Le Parti contraenti assicurano reciproca assistenza per l'organizzazione di locali/strutture (compresi i servizi amministrativi, l'assunzione di prove, la traduzione, l'archiviazione di documenti, ecc.) per lo svolgimento di riunioni e udienze, in particolare nei locali della Camera di commercio di Bolzano e della Camera dell’economia federale austriaca. I rispettivi costi sono a carico dell'istituzione richiedente.
5. Scambio di informazioni
Le Parti si scambiano, ove appropriato, informazioni e consulenze di natura generale, pubblicazioni e altro materiale relativo a tutte le forme di risoluzione alternativa delle controversie.
6. Costi
Salvo diverso accordo tra le Parti, ciascuna di esse si fa carico dei costi sostenuti per la realizzazione dei propri obiettivi nell’ambito del presente Accordo di cooperazione.
7. Pubblicità
Le Parti potranno pubblicizzare e promuovere gli obiettivi del presente Accordo di cooperazione con mezzi idonei e appropriati, ad esempio fornendo un link verso i rispettivi siti web; le Parti potranno collaborare per promuovere e diffondere l'arbitrato come strumento di risoluzione delle controversie scaturenti da transazioni economiche e commerciali internazionali e, in particolare, collaborare per organizzare seminari, conferenze e programmi di formazione.
8. Data di entrata in vigore / durata
Il presente Accordo entrerà in vigore immediatatmente dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti e avrà una durata di cinque (5) anni a partire dall’ultima sottoscrizione. Ad ogni scadenza il presente Accordo si rinnoverà tacitamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni se nessuna parte chiede la risoluzione.
9. Termine
Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La risoluzione avrà effetto trenta (30) giorni dopo che l’altra Parte avrà ricevuto la comunicazione scritta di risoluzione, fermo restando che la risoluzione non pregiudicherà il completamento di qualsiasi programma o attività in corso al momento della risoluzione.
10. Varie
Il presente Accordo sarà noto come ”Accordo di cooperazione fra VIAC e Camera di commercio di Bolzano” ed è redatto in tre (3) originali, in lingua inglese, tedesca ed italiana.
Sottoscritto in data 2022.
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx |
Segretaria generale del VIAC A nome e per conto del VIAC/AFEC | Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano |