NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige Zusatzrentenfonds der Beschäftigten von Arbeitgebern, die im Gebiet Trentino-Südtirol tätig sind
Iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xx. 00
NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la COVIP il 2 dicembre 2019)
La Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente
Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione
Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
Il Fondo Pensione LABORFONDS si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa
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Indice
SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE
Presentazione di LABORFONDS Informazioni pratiche
La contribuzione
La prestazione pensionistica complementare Proposte di investimento
SCHEDA DEI COSTI
Costi nella fase di accumulo L’indicatore sintetico dei costi (ISC)
ALLEGATO ALLE “INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS
Fonte istitutiva del Fondo Pensione LABORFONDS Destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS Contribuzione
SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Informazioni generali
+ Perché una pensione complementare
+ Lo scopo di LABORFONDS
+ Come si costruisce la pensione complementare
+ La struttura di governo del Fondo
Il finanziamento
+ Il TFR
+ Il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro
L’investimento e i rischi connessi
+ Dove si investe
+ Attenzione ai rischi
+ Le proposte di investimento
+ Linea Garantita
+ Linea Prudente Etica
+ Linea Bilanciata
+ Linea Dinamica
La scelta di investimento
+ Come stabilire il proprio profilo di rischio
+ Le conseguenze sui rendimenti attesi
+ Come modificare la scelta nel tempo
Le prestazioni pensionistiche
+ Cosa determina l’importo della prestazione
La pensione complementare
+ La prestazione in capitale
+ La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX)
+ Cosa succede in caso di decesso
In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento
+ Le anticipazioni
+ Il riscatto della posizione maturata
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
I costi connessi alla partecipazione
+ I costi nella fase di accumulo
+ L’indicatore sintetico dei costi
+ I costi nella fase di erogazione
Il regime fiscale
+ I contributi
+ I rendimenti
+ Le prestazioni
Altre informazioni
+ Per aderire…
+ La valorizzazione dell’investimento
+ La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti
+ La mia pensione complementare
+ Reclami e modalità di risoluzione delle controversie
SEZIONE III – INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Linea Garantita
+ Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Linea Prudente Etica
+ Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Linea Bilanciata
+ Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Linea Dinamica
+ Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Glossario dei termini tecnici utilizzati
SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Gli organi del Fondo
La gestione amministrativa Depositario
La gestione delle risorse L’erogazione delle rendite La revisione contabile
La raccolta delle adesioni
Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente
Informazioni in vigore dal 2 dicembre 2019
Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche del FONDO PENSIONE LABORFONDS e facilitare il confronto tra il FONDO PENSIONE LABORFONDS e le altre forme pensionistiche complementari.
Presentazione del FONDO PENSIONE LABORFONDS
Il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige, in forma abbreviata FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità “LABORFONDS” o “Fondo”), è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta, istituito sulla base dell’accordo (cd. fonte istitutiva) riportato nell’Allegato alla presente Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”, che ne costituisce parte integrante. Nel medesimo Allegato sono riportate le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione.
LABORFONDS non ha scopo di lucro ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
LABORFONDS opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti e secondo le indicazioni di investimento relative alla proposta di investimento da questi scelta.
Possono aderire a LABORFONDS tutti i lavoratori indicati nell’articolo 5 dello Statuto, appartenenti al settore pubblico e privato il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie. A tali accordi, salvo diverso accordo territoriale e/o aziendale, occorre fare riferimento ai fini della determinazione della contribuzione a LABORFONDS, come indicato nell’Allegato alla presente Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Possono altresì aderire a LABORFONDS i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti.
La partecipazione a LABORFONDS consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Informazioni pratiche
LABORFONDS ha sede legale a Bolzano, in via Xxxxxxxxx Xxxxxxx n. 34, ed un’ulteriore sede a Trento, in piazza Erbe n. 2.
Le informazioni agli iscritti e potenziali aderenti vengono fornite presso gli uffici del service amministrativo Pensplan Centrum situati a Bolzano, in via della Mostra nn. 11/13 e a Trento in via Gazzoletti n. 2 c/o il Palazzo della Regione.
Recapiti telefonici: Bolzano 0471 31 76 70 Trento 0000 00 00 00 | Fax: 0000 00 00 00 |
Sito web: | Indirizzo e-mail: |
Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul
regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite ed ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile all’iscritto.
La contribuzione
L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico degli stessi e del datore di lavoro.
I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, in virtù dell’articolo 1, comma 171 primo e secondo periodo e comma 172 della L. n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e nei termini di seguito specificati.
Versamento dei contributi di cui alla L. n. 205/2017 e conseguente “adesione contrattuale”
I contributi di cui alla L. n. 205/2017 sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. Il versamento di tali contributi alla previdenza complementare produce effetti diversi a seconda del fatto che il lavoratore sia già o meno aderente a LABORFONDS:
A. nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a LABORFONDS, detti contributi - c.d. “aggiuntivi” - vanno a sommarsi al TFR ed alle altre eventuali forme di contribuzione ordinaria in capo al lavoratore e al datore di lavoro, in attuazione delle previsioni della L. n. 205/2017, articolo 1, comma 171, primo periodo;
B. nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza complementare oppure aderisca a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o PIP), detti contributi - c.d. “contrattuali” - possono comportare l’attivazione presso LABORFONDS di una posizione individuale alimentata solamente dal versamento degli stessi in attuazione delle previsioni della L. n. 205/2017, articolo 1, comma 171, secondo periodo (determinando quindi, un’adesione c.d. “contrattuale”); tali associati, cd. “aderenti contrattuali”, sono liberi di attivare, unitamente al versamento dei contributi contrattuali, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR nella misura prevista dalla contrattazione di riferimento. L’adesione contrattuale su LABORFONDS, in particolare, viene determinata per effetto delle previsioni contenute nelle fonti contrattuali territoriali ed aziendali introduttive dei suddetti contributi.
La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, riportati nell’Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre pubblicato sul sito web di LABORFONDS (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documentazione - Contratti/accordi collettivi”.
Il TFR maturando può essere destinato al Fondo in misura integrale o parziale, ove ciò sia previsto dalle fonti istitutive (cfr. Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”); il lavoratore può rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro.
Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta: anche tali importi fruiscono della deducibilità dal reddito.
Sono associabili a LABORFONDS anche i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. La misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti in favore delle posizioni individuali dei soggetti fiscalmente a carico possono essere determinate autonomamente da questi o dall’aderente dei quali gli stessi sono a carico ed eseguiti tramite bonifico bancario.
La prestazione pensionistica complementare
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell’Unione europea.
Si può percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Decidendo di trasformare la posizione individuale in rendita, per tutta la durata della vita verrà erogata all’aderente da parte dell’impresa di assicurazione con cui LABORFONDS è convenzionato la pensione complementare, calcolata in base al capitale che si sarà accumulato ed all‘età raggiunta a quel momento. La pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge sia a un’altra persona designata.
Per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi, al momento dell’adesione viene consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che LABORFONDS propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del Fondo.
È anche possibile scegliere la liquidazione in capitale della posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Se si è iscritti ad un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993 oppure se il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, è possibile richiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale.
Per chi aderisca alla previdenza complementare da almeno 5 anni è, inoltre, possibile richiedere la Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia. È possibile accedere alla XXXX al ricorrere di una delle seguenti casistiche:
a. cessazione dell’attività lavorativa che si verifichi entro 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e con almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio;
b. cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore a 24 mesi, qualora manchino 10 anni alla maturazione dell’età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio.
Ai fini della richiesta della prestazione pensionistica complementare in rendita, in capitale o mista non rileva la parte di prestazione eventualmente richiesta in forma di XXXX.
La XXXX potrà essere revocata una volta.
Nel caso in cui l’iscritto decidesse di utilizzare per l’erogazione della XXXX solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimarrebbe inalterato il diritto a chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, nonché le anticipazioni o i riscatti. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
Prima del pensionamento è comunque possibile fare affidamento sulle somme accumulate in LABORFONDS richiedendo una anticipazione della posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la vita personale (ad esempio, spese sanitarie di particolare gravità, acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze (per i lavoratori del settore privato e per i soggetti fiscalmente a carico) o per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua (per i lavoratori del settore pubblico). Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni (che tiene conto dei diversi regimi applicabili agli aderenti lavoratori del settore privato ed ai fiscalmente a carico rispetto ai lavoratori del settore pubblico), disponibile sul sito web di LABORFONDS.
Inoltre, in presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa (quali, ad es., inoccupazione per un periodo di tempo prolungato, cassa integrazione/mobilità, invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, licenziamento, dimissioni), è possibile inoltre riscattare totalmente o parzialmente la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Nel caso in cui l’aderente si trovi nelle situazioni che gli consentono di esercitare il riscatto totale della posizione ed intenda avvalersi di tale prerogativa, dovrà tenere conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno il rapporto associativo con LABORFONDS e, in caso di reiscrizione alla previdenza complementare, dovranno maturare nuovamente i
requisiti di anzianità contributiva che danno diritto ad accedere ad alcuni tipi di prestazione (ad es. gli 8 anni per accedere all’anticipazione per acquisto della prima casa).
Trascorso un periodo minimo di permanenza presso LABORFONDS (dopo 2 anni per gli aderenti del settore privato/fiscalmente a carico; 3 o 5 anni per gli aderenti del settore pubblico), è possibile richiedere di trasferire la posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La portabilità dei contributi aggiuntivi/contrattuali di cui all’articolo 1, comma 171, primo e secondo periodo, dalla L. n. 205/2017 è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati a LABORFONDS, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo o comunque raggiunti i requisiti di pensionamento, si ha la facoltà inoltre di decidere di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
In caso di decesso dell’aderente del settore privato/fiscalmente a carico prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche; in mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico, LABORFONDS deve invece applicare l'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. n. 124/1993 il quale individua il seguente ordine tra gli aventi diritto a riscattare la posizione in caso di decesso prima del pensionamento: il coniuge, in mancanza i figli ovvero i genitori viventi a carico dell'iscritto; in assenza di questi, i beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'iscritto; in ultima istanza, la posizione resta acquisita al Fondo.
Per il caso di decesso dopo il pensionamento, LABORFONDS offre anche la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ai familiari dell’aderente, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.
Si possono trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito web del Fondo.
Alcune forme di prestazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. È possibile verificarne la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale, anch’esso disponibile sul sito web del Fondo.
Proposte di investimento
LABORFONDS è un fondo multicomparto in quanto mette a disposizione degli aderenti quattro comparti d’investimento che si distinguono nel loro profilo di rischio/rendimento e caratteristiche di gestione:
Linea Garantita
Linea Prudente Etica Linea Bilanciata
Linea Dinamica
I flussi di TFR conferiti tacitamente sono obbligatoriamente destinati al comparto Linea Garantita, ai sensi della normativa di settore. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà, vengono destinati alla Linea Garantita anche i contributi contrattuali di coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento degli stessi in attuazione delle previsioni della L.n. 205/2017, articolo 1, comma 171, secondo periodo. Per coloro che sono già aderenti a LABORFONDS, i contributi aggiuntivi che affluiscono al Fondo in attuazione delle previsioni della L. n. 205/2017, articolo 1, comma 171, primo periodo, sono destinati - unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione dell’aderente - al comparto da questo precedentemente scelto.
In caso di richiesta di Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX), la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto Linea Garantita, salvo diversa volontà dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Prima di scegliere è importante fare le opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine, in fase di
adesione al Fondo, verranno poste alcune domande.
È importante conoscere le caratteristiche dell’opzione di investimento scelta perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.
Occorre tener presente che i rendimenti sono soggetti ad oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.
Se si sceglie un’opzione di investimento azionaria, è possibile aspettarsi rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).
Se si sceglie invece un’opzione di investimento obbligazionaria, è possibile aspettarsi una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Infine, bisogna tener presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
Maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto sono presenti nella Nota informativa, disponibile sul sito web del Fondo.
LINEA GARANTITA
Caratteristiche della garanzia: il comparto garantisce la restituzione del capitale versato ed il consolidamento annuale dei risultati della gestione qualora positivi. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il gestore (31.01.2023) e nei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, riscatto per decesso, riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, riscatto ex art. 14, c. 5 D.Lgs. 252/05, anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie nella misura fissata dalla normativa vigente.
Data di avvio dell’operatività della linea: 31.01.2008 Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 215.549.957 Rendimento netto del 2018: -1,51%
Rendimento medio annuo composto | Composizione del portafoglio al 31.12.2018 |
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
LINEA PRUDENTE ETICA
Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 251.885.233 Rendimento netto del 2018: -1,73%
Rendimento medio annuo composto | Composizione del portafoglio al 31.12.2018 |
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
LINEA BILANCIATA
Data di avvio dell’operatività della linea: 10.12.2001 Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 2.084.987.490 Rendimento netto del 2018: -2,23%
Rendimento medio annuo composto | Composizione del portafoglio al 31.12.2018 |
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
LINEA DINAMICA
Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 100.815.826 Rendimento netto del 2018: -5,69%
Rendimento medio annuo composto | Composizione del portafoglio al 31.12.2018 |
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
Scheda dei costi
Dati in vigore dal 2 dicembre 2019
La presente Xxxxxx riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente al FONDO PENSIONE LABORFONDS nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità “LABORFONDS” o “Fondo”), è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.
Costi nella fase di accumulo | |
Tipologia di costo | Importo e caratteristiche |
Spese di adesione | |
5,16 euro da versare una tantum in unica soluzione all’atto dell’adesione in aggiunta alla prima contribuzione. L’importo delle spese di adesione viene ripartito pariteticamente tra datore di lavoro e lavoratore (2,58 euro ciascuno). Tale importo, in capo al lavoratore ed al datore di lavoro, non deve essere corrisposto al Fondo nel caso di adesione determinata dal solo versamento di contributi contrattuali ai sensi dell’art. 1 c. 171, secondo periodo della Legge di Bilancio 2018 (c.d. “adesione contrattuale” o fattispecie ad essa assimilata). Ai soggetti fiscalmente a carico viene prelevato l’importo una tantum di 5,16 euro dalla prima contribuzione versata a LABORFONDS. | |
Spese da sostenere durante la fase di accumulo | |
Direttamente a carico dell’aderente | 10 euro a titolo di quota associativa annua (con restituzione di 2 euro in caso di scelta di ricezione delle comunicazioni in formato elettronico), prelevata in unica soluzione in occasione del primo versamento contributivo effettuato nell’anno. In assenza di contribuzione l’addebito avviene mediante l’annullamento di quote con NAV al 30 novembre oppure, in caso di liquidazione della posizione anteriormente a tale data, contestualmente alla liquidazione stessa. La quota associativa annua viene prelevata secondo le modalità sopra indicate anche rispetto agli aderenti che abbiano convertito l’intera posizione in Rendita integrativa temporanea anticipata – XXXX. L’Assemblea dei Delegati determina ogni anno l’importo delle spese direttamente a carico dell’aderente. |
Indirettamente a carico dell’aderente (gli oneri di gestione amministrativa e del depositario vengono calcolati e prelevati mensilmente dal patrimonio di ciascun comparto; le commissioni di gestione finanziaria in misura fissa vengono prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile dei ratei; ove previste, le commissioni di overperformance (ovvero dello scarto positivo tra rendimento del portafoglio e rendimento del benchmark) vengono calcolate secondo il meccanismo del high water mark relativo e corrisposte annualmente). | |
Linea Garantita | 0,25% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,09% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,10% per commissioni di garanzia, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (15% dell’overperformance). |
Linea Prudente Etica | 0,16% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,10% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (15% dell’overperformance). |
Linea Bilanciata | 0,27% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,22% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (20% dell’overperformance), esclusivamente per quanto concerne la porzione di patrimonio in relazione alla quale il gestore delegato opera con stile attivo. |
Linea Dinamica | 0,25% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,19% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (20% dell’overperformance). |
Spese per l’esercizio di prerogative individuali | |
Anticipazione | Gratuita |
Trasferimento | Gratuito |
Riscatto | Gratuito |
Riallocazione della posizione individuale | Gratuita |
Rendita integrativa temporanea ANTICIPATA - XXXX | Xxxxxxxx |
PRESTAZIONE PENSIONISTICA1 | Gratuita |
N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II - “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” della Nota informativa. |
1 Per i caricamenti applicati dalla Compagnia di assicurazione per l’erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, si rinvia a quanto indicato nel “Documento sulle rendite”, disponibile sul sito internet del Fondo.
L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di Laborfonds, è riportato per ciascun comparto l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
Comparti | Anni di permanenza | |||
2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni | |
Linea Garantita | 0,57% | 0,40% | 0,33% | 0,28% |
Linea Prudente Etica | 0,47% | 0,31% | 0,24% | 0,18% |
Linea Bilanciata | 0,60% | 0,43% | 0,36% | 0,30% |
Linea Dinamica | 0,57% | 0,40% | 0,33% | 0,28% |
ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. L’indicatore sintetico dei costi è stato calcolato in base alla quota associativa annua di 10 euro; l’indicatore non tiene quindi conto dell’eventuale riaccredito di 2 euro per gli aderenti che hanno scelto di ricevere le comunicazioni del Fondo in formato elettronico. |
È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto.
Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).
Per meglio comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di LABORFONDS è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
Il grafico indica, attraverso la barra in colore grigio, l’ISC minimo e massimo dei comparti dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) complessivamente considerati ed appartenenti alla stessa categoria di investimento. Nel grafico, per una più immediata comprensione, l’onerosità di LABORFONDS è evidenziata con un punto rosso; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei FPN (in giallo), dei FPA (in arancione) e dei PIP (in verde).
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
Linea di Laborfonds | Garantita | Prudente Etica | Bilanciata | Dinamica |
Tipologia di comparto | Garantito | Obbligazionario Misto | Bilanciato | Bilanciato |
ISC LABORFONDS | 0,33% | 0,24% | 0,36% | 0,33% |
ISC medio FPN | 0,46% | 0,36% | 0,35% | 0,35% |
ISC medio FPA | 1,22% | 1,12% | 1,47% | 1,47% |
ISC medio PIP | 1,88% | 1,91% | 2,24% | 2,24% |
ISC minimo per tipologia di comparto | 0,29% | 0,18% | 0,21% | 0,21% |
ISC massimo per tipologia di comparto | 2,58% | 2,81% | 3,11% | 3,11% |
Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (xxx.xxxxx.xx).
ALLEGATO ALLE “INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS
Il presente Allegato è parte integrante delle “Informazioni chiave per l’aderente” di LABORFONDS ed indica la fonte istitutiva del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione. Lo stesso è redatto al fine di facilitare l’individuazione, per ciascuna tipologia di lavoratori rientrante nell’ambito dei destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS e per esporre la quantificazione della contribuzione, nonché le relative modalità di versamento, qualora LABORFONDS sia la forma pensionistica di riferimento.
Fonte istitutiva del Fondo pensione LABORFONDS
Il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige" in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” (“LABORFONDS” o “Fondo”) è stato costituito in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra l’Associazione albergatori della Provincia di Trento, l’Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l’Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l’Unione commercio, Turismo e attività di Servizio della Provincia di Trento, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Esercenti Trasporti a Fune della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell’Edilizia dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l’Associazione Provinciale dell’artigianato della Provincia di Bolzano, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l’Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l’Unione contadini della Provincia di Trento, l’Associazione Confesercenti di Trento, l’Associazione Confesercenti dell’Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l’UPIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S.,
F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI,
UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITA’, SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI
LOCALI, SANITA’, STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio- trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori (di seguito denominate “fonti istitutive”). Le “fonti istitutive” vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite, da ciascuna categoria, nell’ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive medesime (di seguito denominati “accordi integrativi”).
Destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Fondo Pensione LABORFONDS, possono aderire al Fondo, anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand’anche eventualmente in modo tacito:
a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali,
territoriali o aziendali;
b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;
c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell’accordo o regolamento che li riguardi;
d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall’art. 1bis del D.P.d.R. 6 gennaio 1978, n. 58.
Il Fondo può essere destinatario di contributi idonei a generare un’adesione contrattuale, ossia di contributi introdotti direttamente da fonti contrattuali a livello territoriale o aziendale (c.d. “contributi contrattuali” ex articolo 1, comma 171, secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ovvero derivanti da specifiche disposizioni normative (per es.: versamento degli importi di cui all’articolo 7, comma 9 – undecies, della Legge 6 agosto 2015 n. 125 – contributo ex Fondo Gas). Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al paragrafo successivo del presente Allegato (“La contribuzione”).
Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.
Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.
La contribuzione
La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al presente Allegato. Generalmente, la contribuzione è versata con periodicità trimestrale al Fondo (nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio) e decorre dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale.
Iscritti lavoratori del settore privato
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il finanziamento del Fondo Pensione LABORFONDS per un lavoratore del settore privato può essere attuato mediante:
il conferimento del TFR maturando; i contributi del datore di lavoro;
i contributi a carico del lavoratore stesso;
i contributi introdotti da specifiche disposizioni normative (ad es. gli importi previsti dall’articolo 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015, c.d. “contributo ex Fondo Gas”) oppure dalla contrattazione collettiva (ad es. il “contributo contrattuale” o casistiche ad esso riconducibili) ai sensi della L. n. 205/2017 nei termini di seguito specificati.
E’ possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura integrale e, se previsto dalle fonti istitutive (cfr. quanto riportato nel presente Allegato), in misura parziale. E’ comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Fermo quanto sopra, per i c.d. “vecchi iscritti” (ovverosia un lavoratore con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in misura totale o parziale secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi1; a coloro che abbiano destinato alla previdenza complementare l’intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così potendo optare per una diversa percentuale di versamento del TFR maturando nella misura definita dai suddetti accordi.
È importante sapere che l’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro, che spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico.
Pertanto, l’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando e/o degli importi previsti dall’articolo 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”), nonché
1 Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi.
l’adesione al Fondo realizzata per effetto del solo versamento dei contributi contrattuali di cui all’art. 1, comma 171 secondo periodo, della L. n. 205/2017, non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.
Al momento dell’adesione, l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà richiedere al proprio datore di lavoro la variazione, in aumento o in diminuzione, della contribuzione scelta, eventualmente utilizzando il modulo “Richiesta variazione contributiva” reperibile sul sito internet di LABORFONDS. Si suggerisce di verificare con il datore di lavoro l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).
Per quanto concerne i contributi di cui alla L.n. 205/2017, si specifica che con tale accezione si intendono quei contributi, di parte datoriale (e non già ai contributi del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell'applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. "contributi contrattuali") in aggiunta agli "ordinari" flussi contributivi (per "ordinari" si intende il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR).
Tale flusso contributivo può essere ricondotto a due macro-casistiche, ovvero alla categoria del c.d. “contributo contrattuale” ed a quella del c.d. “contributo aggiuntivo”. Più nel dettaglio, detti contributi vengono versati a LABORFONDS:
in applicazione dell’articolo 1, comma 171, primo periodo della L. n. 205/2017, per i lavoratori già aderenti a LABORFONDS sia in virtù del versamento dei soli contributi ordinari (anche senza TFR, nei casi in cui ciò sia previsto dalla contrattazione), sia in forma “tacita” con il versamento del solo TFR; in tal caso, tali contributi si aggiungono (c.d. “contributi aggiuntivi”) alle ordinarie voci contributive (così andandosi a consolidare all'interno della stessa posizione individuale ivi aperta);
in applicazione dell’articolo 1, comma 171, secondo periodo, della L. n. 205/2017, per i lavoratori che siano chiamati ad effettuare una scelta rispetto al fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo introdotto dalla normativa o (direttamente) dalla contrattazione di secondo e terzo livello (c.d. “contributi contrattuali”) e:
x. xxxxxxxx espressamente di destinare il contributo contrattuale a LABORFONDS (con conseguente attivazione di una posizione individuale presso quest’ultimo);
b. pur non effettuando una scelta, abbiano già una posizione individuale in essere presso LABORFONDS;
c. pur non effettuando una scelta e non essendo aderenti ad alcun fondo pensione negoziale2, LABORFONDS sia per tali lavoratori il fondo pensione di riferimento ai sensi dell’art. 8, comma 7 lett.
b) del D.Lgs. 252/2005 (quindi, applicando i criteri previsti per la destinazione del TFR tacito).
I “contributi contrattuali” previsti da fonti contrattuali di primo livello (ad esempio, il CCNL) affluiranno alla forma individuata dalla contrattazione collettiva finché i destinatari degli stessi non attivino un’eventuale adesione a LABORFONDS. Per effetto di questa adesione, il fondo nazionale dovrà operare una riunificazione della posizione individuale in essere presso di sé su LABORFONDS, in applicazione dell’articolo 1, comma 172, della L. n. 205/2017.
Per ulteriori informazioni relative al contributo contrattuale/aggiuntivo, per le categorie per le quali lo stesso opera, e alla fonte contrattuale o alla normativa che lo ha introdotto, si rinvia a quanto riportato nelle tabelle di cui al presente Allegato.
Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo, attraverso bonifico bancario o tramite modello F24/F24EP, contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta. In tal caso il versamento è libero sia come misura che come periodicità.
A tal proposito è, infatti, importante sapere che tutti i contributi versati a LABORFONDS da parte dell’aderente e dal datore di lavoro (ad eccezione del TFR) sono deducibili dal reddito (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione II – “Caratteristiche della forma pensionistica”).
2 È il caso di coloro che non aderiscano alla previdenza complementare oppure siano iscritti a fondi pensione aperti o PIP.
In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento al Fondo del TFR maturando, degli importi previsti dall’articolo 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”), nonché contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all’articolo 1, comma 171 della L.n. 205/2017, salva diversa indicazione della contrattazione collettiva o della normativa che ha introdotto questi ultimi. È possibile comunque riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Iscritti lavoratori del settore pubblico
L’adesione di un lavoratore dipendente del pubblico impiego comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita dal contratto collettivo al Fondo. Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molti datori di lavoro, in base al contratto di riferimento, devono ricevere la richiesta di modifica della contribuzione entro il 30 ottobre oppure il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).
Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo, attraverso bonifico bancario o tramite modello F24/F24EP, contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta.
A tal proposito è, infatti, importante sapere che i contributi versati a LABORFONDS da parte dell’aderente e dal datore di lavoro (ad eccezione del TFR) sono deducibili dal reddito (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione II – “Caratteristiche della forma pensionistica”).
I contratti collettivi possono stabilire che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non siano interamente versate al Fondo, ma vengano accantonate figurativamente presso l’INPS - Gestione ex INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all’INPS - Gestione ex INPDAP; quando si verifica tale circostanza, l’INPS – Gestione ex INPDAP provvede al conferimento al Fondo del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
I dipendenti assunti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni successivamente al 31.12.2000 sono in regime TFR. Ai sensi della Nota operativa n. 11 del 25.05.2005, emanata dall’INPS - gestione ex INPDAP, rientrano in regime di TFR anche i lavoratori che, pur essendo stati in regime di TFS in relazione ad un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione (iscritta all’INPS - gestione ex INPDAP), abbiano avuto tra questo e il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato una soluzione di continuità (almeno 1 giorno di intervallo). Ai sensi della Nota operativa di cui sopra, sono in regime di TFS i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, assunti anche dopo ma senza soluzione di continuità rispetto a precedenti servizi presso pubbliche amministrazioni che già rientravano nel regime TFS. Tali dipendenti sono tenuti a compilare la dichiarazione per l’esercizio dell’opzione che costituisce parte integrante del modulo di adesione a LABORFONDS. È in regime di TFS anche il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici e con decorrenza economica successiva al 31 dicembre 2000.
Soggetti fiscalmente a carico degli aderenti
Con riferimento alla contribuzione delle posizioni dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti, è possibile fissare liberamente la misura della stessa. I versamenti contributivi vengono effettuati a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico separato con un trattino dal codice “XSOGGX” (vd. Fac-simile “Contribuzione per soggetto fiscalmente a carico”, reperibile sul sito internet di LABORFONDS).
È importante sapere che i contributi versati a LABORFONDS sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito di quest’ultimo e, per la parte eccedente, dall’aderente al quale risulti a carico (per maggiori informazioni, vd. infra Sezione II Nota informativa – Caratteristiche della forma pensionistica).
Attenzione: LABORFONDS, nelle seguenti tabelle, sintetizza le informazioni relative alla contribuzione contenute nei contratti collettivi/accordi di lavoro aggiornati al momento del deposito annuale della Nota informativa. Pertanto, gli aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente saranno pubblicati nel sito web di LABORFONDS, xxx.xxxxxxxxxx.xx (nella Sezione “Documentazione – Contratti/accordi collettivi”). In ogni caso, è necessario far riferimento ai contratti/accordi che rimangono in ogni caso il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare.
Si fanno comunque salve le specifiche condizioni/modalità di versamento, comprese quelle afferenti ai contributi aggiuntivi (quali i cc.dd. “contributi contrattuali” ed i contributi riconducibili a sistemi di welfare aziendale/premialità), previste dagli eventuali ulteriori contratti collettivi/regolamenti aziendali ed accordi plurisoggettivi, che, sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili nel database di LABORFONDS, sono puntualmente comunicate agli interessati all’atto della raccolta dell’adesione da parte dei soggetti a ciò abilitati.
Indice dei contratti di lavoro distinti per settore
+ AGRICOLTURA………………………………………………………... 13
CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - OPERAI 13
CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI 13
CCPL CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTINO 14
CCNL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI 15
CCNL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - OPERAI ED IMPIEGATI 15
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI 16
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - OPERAI 16
17
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI
CCPL DIPENDENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE 18
CCNL IMPIEGATI AGRICOLI 18
CCPL IMPIEGATI XXXXXXXX XXXX'XXXX XXXXX 00
XXXX'XXXX XXXXX | ||
CCPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI | 20 | |
CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTINO | 20 | |
CCNL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI | 21 | |
CCPL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI DELL’ALTO ADIGE | 22 | |
CCPL UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE | 22 | |
CCNL ZOOTECNIA - OPERAI ED IMPIEGATI | 23 | |
+ | ALIMENTARISTI……………………………………………………….. | 24 |
CCNL ALIMENTARISTI E PANIFICAZIONE - ARTIGIANI | 24 | |
CCNL ALIMENTARISTI - COOPERATIVE | 25 | |
CCNL ALIMENTARISTI – INDUSTRIA | 26 | |
CCNL ALIMENTARISTI - PMI | 26 | |
CCNL PANIFICAZIONE - ASSIPAN/CONFCOMMERCIO | 27 | |
CCNL PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI | 27 | |
+ | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA…………………………………….. | 28 |
CCPL LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA 19
CCPL COMPARTO RICERCA DEL TRENTINO 28
CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO - CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA 29
CCPL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE 30
CCPL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE 31
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE INTERCOMPARTIMENTALE 32
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI,
A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE 33
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO
E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE 34
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO
E BOLZANO- PERSONALE NON DIRIGENZIALE 35
CCPL SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA 36
CCPL SANITA' DEL TRENTINO – DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA 37
CCPL SANITA' DEL TRENTINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE 38
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DIRIGENTI 39
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DOCENTI 40
CCPL SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO 41
+ AZIENDE DI SERVIZI…………………………………………………. 42
CCPL AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE 42
CCNL ELETTRICI 43
CCNL GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS 44
CCNL GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA 45
47
CCNL PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE 48
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA 49
CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI 50
+ CHIMICI…………………………………………………………………. 51
CCNL AREA CHIMICA – ARTIGIANI 51
CCNL CERAMICA E ABRASIVI – INDUSTRIA 51
CCNL GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI – PMI 52
CCNL CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI – INDUSTRIA | 53 | |
CCNL COIBENTI – INDUSTRIA | 53 | |
CCNL CONCERIE | 54 | |
CCNL GOMMA E PLASTICA – INDUSTRIA | 54 | |
CCNL METALLURGIA | 55 | |
CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY – INDUSTRIA | 55 | |
+ | COMMERCIO…………………………………………………………... | 56 |
CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA | 56 | |
CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE – LAVORATORI INTERINALI | 56 | |
CCNL AGENZIE IMMOBILIARI | 57 | |
CCNL COMMERCIO – COOPERATIVE | 57 | |
CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFCOMMERCIO) | 58 | |
CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFESERCENTI) | 59 | |
CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO) | 60 | |
CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE | 60 | |
CCNL FARMACIE PRIVATE | 61 | |
CCNL IMPIANTI SPORTIVI | 61 | |
CCNL LAVORO DOMESTICO – COLF | 62 | |
CCNL ORTOFRUTTA E AGRUMI | 63 | |
CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATI | 63 | |
CCNL PUBBLICI ESERCIZI (FIPE) | 64 | |
CCNL SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI | 64 | |
CCNL STUDI PROFESSIONALI | 65 | |
CCPL STUDI PROFESSIONALI DELL’ALTO ADIGE | 65 | |
CCNL TERME | 66 | |
CCNL TURISMO (FEDERALBERGHI) | 66 | |
CCNL TURISMO (FEDERTURISMO) | 67 | |
CCNL VIGILANZA PRIVATA | 67 | |
+ | CREDITO E ASSICURAZIONI……………………………………….. | 68 |
CCNL ASSICURAZIONI – AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (SNA) | 68 |
CCNL ASSICURAZIONI – AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS) 68
CCNL ASSICURAZIONI – PERSONALE NON DIRIGENTE 69
PROFESSIONALI CCNL CREDITO | 71 | |
+ | EDILIZIA………………………………………………………………… | 72 |
CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI - ARTIGIANI | 72 | |
CCNL CEMENTO, CALCE, GESSO – INDUSTRIA | 72 | |
CCNL EDILI – ARTIGIANI | 73 | |
CCNL EDILI – COOPERATIVE | 74 | |
CCPL EDILI DEL TRENTINO – ARTIGIANI | 75 | |
CCNL EDILI – INDUSTRIA | 76 | |
CCNL EDILI – PMI | 77 | |
CCNL LAPIDEI – PMI | 77 | |
CCNL LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE – INDUSTRIA | 78 | |
CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO – INDUSTRIA | 78 | |
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO – INDUSTRIA | 79 | |
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO – PMI | 79 | |
+ | ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE………………………………………. | 80 |
CCNL AVIS – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE | 80 |
CCNL BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – QUADRI E AREE 70
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 80
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE DELL’ALTO ADIGE 81
CCPL CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELL’ALTO ADIGE 82
CCNL COOPERATIVE SOCIALI 82
CCPL COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO 83
CCNL FEDERCASA 83
CCNL FEDERCULTURE 84
CCPL FONDAZIONI DEL TRENTINO – L.P. 14/2005 84
CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE 85
CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO – CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA 85
CCNL ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO | 86 | |
CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (AGIDAE) | 86 | |
CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (UNEBA) | 87 | |
CCNL MISERICORDIE (ANPAS) | 87 | |
CCNL SANITA’ PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (AIOP) | 88 | |
CCNL SANITA’ PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG) | 88 | |
CCNL SCUOLE MATERNE PRIVATE (FISM) | 89 | |
CCPL SCUOLE MUSICALI DEL TRENTINO | 89 | |
CCL SCUOLE PARITARIE DEL TRENTINO | 90 | |
CCNL SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI) | 91 | |
CCNL SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE (AGIDAE) | 91 | |
+ | METALMECCANICI…………………………………………………… | 92 |
CCNL AREA METALMECCANICA – ARTIGIANI | 92 | |
CCNL METALMECCANICI – COOPERATIVE | 92 | |
CCPL METALMECCANICI DEL TRENTINO – ARTIGIANI | 93 | |
CCNL METALMECCANICI – INDUSTRIA | 93 | |
CCNL METALMECCANICI – PMI | 94 | |
CCNL ORAFI E ARGENTIERI – INDUSTRIA | 95 | |
CCPL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE | 95 | |
+ | PARTI ISTITUTIVE.…………………………………………………… | 96 |
CCPL ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR | 96 | |
CCPL CGIL DEL TRENTINO | 96 | |
CCPL CGIL/AGB DELL’ALTO ADIGE | 97 | |
CCPL CISL DEL TRENTINO | 97 | |
CCPL FISASCAT SGBCISL DELL’XXXX XXXXX | 00 | |
XXXX XXXX-XXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXX | 98 | |
CCPL SGBCISL DELL’ALTO ADIGE | 99 | |
CCPL SGBCISL SCHULESCUOLA – DIRIGENTI | 99 | |
CCPL UIL DEL TRENTINO | 100 |
CCPL UIL/SGK DEL TRENTINO ALTO ADIGE | 100 | |
+ | POLIGRAFICI E SPETTACOLO…..….……………………………… | 101 |
CCNL AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE – INDUSTRIA | 101 | |
CCNL COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO | 101 | |
CCNL EDITORIA E GRAFICA – AREA COMUNICAZIONE | 102 | |
CCNL EDITORIA E GRAFICA – INDUSTRIA | 102 | |
CCNL EDITORIA E GRAFICA – PMI | 103 | |
CCNL ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI | 103 | |
CCNL FOTOLABORATORI | 104 | |
CCNL GIORNALISTI | 104 | |
CCNL IPPICA | 105 | |
CCNL TEATRI – IMPIEGATI E TECNICI | 105 | |
+ | TELECOMUNICAZIONI……………..………………………………… | 106 |
CCNL EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI (AERANTI – CORALLO) | 106 | |
CCNL EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE | 106 | |
CCNL TELECOMUNICAZIONI | 107 | |
+ | XXXXXXX…………………………………………………………………. | 108 |
CCNL AREA TESSILE – ARTIGIANI | 108 | |
CCNL ABBIGLIAMENTO E CALZATURE – PMI | 108 | |
CCNL CALZATURE – INDUSTRIA | 109 | |
CCNL GIOCATTOLI – INDUSTRIA | 109 | |
CCNL INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA (SMI) | 110 | |
CCNL LAVANDERIE | 111 | |
CCNL OCCHIALI – INDUSTRIA | 111 | |
CCNL OMBRELLI | 112 | |
CCNL PELLI – INDUSTRIA (AIMPES) | 112 | |
CCNL PENNE E SPAZZOLE – INDUSTRIA | 113 | |
+ | TRASPORTI……………………………………………………………. | 114 |
CCNL AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI | 114 | |
CCNL AUTO NOLEGGIO | 115 |
CCNL AUTOSCUOLE 116
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – ARTIGIANI 116
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – COOPERATIVE 117
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – INDUSTRIA 118
CCNL IMPIANTI A FUNE 119
CCNL TRASPORTI E POMPE FUNEBRI 119
+ VARI……….……………………………………………………………. 120
CCNL DIRIGENTI – INDUSTRIA 120
CCPL INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITA’ DEL TRENTINO (LAVORI SOCIALMENTE UTILI)
CCPL INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TRENTINO (PROGETTONE)
121
121
CCNL RECAPITO CORRISPONDENZA 122
CCNL SERVIZI POSTALI IN APPALTO 122
CCNL SISTEMA ACLI 123
AGRICOLTURA
CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - OPERAI
(settore commercio)
CCPL per i dipendenti delle cantine sociali della Provincia di Trento - 23.05.2007 sottoscritto da FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai assunti con contratto a tempo indeterminato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46% (50% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
CCPL per i quadri e gli impiegati delle cantine sociali della Provincia di Trento - 12.03.2012 sottoscritto da CONFEDERDIA, FAI-CISL Trentino
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTINO
(settore agricoltura)
CCPL per i dipendenti dei caseifici sociali della Provincia di Trento - 29.07.2009 sottoscritto da Fai Cisl del Trentino
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai e impiegati, che sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’ art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.
CCPL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI
(settore agricoltura)
Contratto integrativo territoriale per il personale dirigente dei Consorzi Agrari sulla previdenza complementare - 21.12.2006 sottoscritto dall'Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari, aderente alla FeNDA-CIDA
Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti dei Consorzi Agrari.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’ art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.
CCPL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE OPERAI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
CCNL per i dipendenti dei consorzi agrari del Trentino Alto Adige - Accordo integrativo territoriale sulla previdenza complementare - 20.02.2001 sottoscritto da SINALCAP e FISASCAT-CISL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
(settore agricoltura)
CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli - 06.08.2013 sottoscritto da AGRITAL-AGCI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - OPERAI
(settore agricoltura)
CCPL per gli operai delle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento - 26.05.2003 sottoscritto da FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a 4 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO QUADRI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
CCPL per i quadri e gli impiegati delle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento - 08.07.2008 sottoscritto da CONFEDERDIA e FAI-CISL Trentino
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL DIPENDENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
CCPL per i dipendenti dei magazzini di frutta dell'Alto Adige - 11.08.2016 sottoscritto da CGIL-AGB, SGB CISL, UIL-SGK e ASGB.
Possono aderire al Fondo i lavoratori con qualifica di impiegato o dirigente assunti a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.
Quota TFR1;5 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 2% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. | |||
+ Operai + Impiegati e dirigenti | 3,45% (50% TFR) 6,91% (100% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 2% | |
1% | 2% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 9,5%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
CCNL IMPIEGATI AGRICOLI
(settore agricoltura)
CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli 19.11.2012 sottoscritto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, CIA, FEDERDIA, AGRI-QUADRI, CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di impiegato o quadro.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,2% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,2% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione imponibile.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
CCPL per gli impiegati agricoli della Provincia di Bolzano - 07.04.1998 sottoscritto da Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, FEDERDIA e l'Associazione Provinciale dei Dipendenti in Agricoltura
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, dopo aver superato il periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
CCPL per i lavoratori dei settori agricoltura e ortofloricoltura Bolzano - 18.06.2008 sottoscritto dall'Associazione altoatesina cacciatori, ASGB, FLAI/GLL-CGIL/AGB, FAI/ SGBCISL, UILA-UIL/SGK
Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. Possono altresì aderire tutti i lavoratori a tempo determinato il cui contratto abbia durata non inferiore a 30 giorni lavorativi.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% 1% | 1,2% 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
(settore agricoltura)
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti - 10/07/2002 (int. Accordo 14.12.2006) sottoscritto da CIA, FLAI-CGIL, FAI- CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA
Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% 1% | 1% 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTINO
(settore agricoltura)
CCPL per i quadri e gli impiegati agricoli della Provincia di Trento - 13.06.2014 sottoscritto da CONFEDERDIA e FAI- CISL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,2% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,2% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
(settore agricoltura)
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - 07.12.2010 sottoscritto da Unione nazionale dei comuni comunità enti montani (UNCEM), Federazione italiana comunità forestali - Federforeste, AGCI- AGRITAL, LEGACOOP-Agroalimentari, FEDAGRI-Confcooperative, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, FNASLA-CISAL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
CCPL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
CCPL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano - 15.05.2018 sottoscritto da CGIL/AGB e FAI CISL/SGB
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,5% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale nazionale e del salario integrativo provinciale.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
CCPL UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
CCPL Unione delle bonifiche delle Province di Trento e Bolzano - 19.09.2007 sottoscritto da Unione delle Bonifiche delle Province Autonome di Trento e Bolzano, FLAI -CGIL, SINDICOB
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti e dirigenti dei Consorzi di Bonifica.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1% | 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1% | 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL ZOOTECNIA - OPERAI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
CCNL per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici - 04.10.2007 sottoscritto da ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;5 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,2% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%4 | 1,2% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
5. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
ALIMENTARISTI
CCNL ALIMENTARISTI E PANIFICAZIONE - ARTIGIANI
(settore artigianato)
CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione - 27.04.2010 sottoscritto da CONFARTIGIANATO Alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI, CLAAI, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11% (16% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL ALIMENTARISTI - COOPERATIVE
(settore cooperative)
CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari - 05.12.2012 sottoscritto da AGRITAL-AGCI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, FEDAGRI- CONFCOOPERATIVE, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a quattro mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’art. 4, c. 3 del D.Lgs. 173/98.
CCNL ALIMENTARISTI - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare - 20.1.2004 e 27.10.2012 sottoscritto da AIDEPI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, UNIONZUCCHERO, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL ALIMENTARISTI - PMI
(settore industria)
CCNL per i lavoratori della piccola e media industria alimentare - 16.09.2010 UNIONALIMENTARI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (primo gennaio - 31 dicembre); contratto di formazione lavoro; contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL PANIFICAZIONE - ASSIPAN/CONFCOMMERCIO
(settore commercio)
CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari (ASSIPAN/CONFCOMMERCIO) - 26.07.2007 sottoscritto da ASSIPAN-Confcommercio, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;3 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | - | - | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al | 50%; 60%; 70%; 80%; | - | - | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
28.04.1993 90%; 100% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
CCNL PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI
(settore commercio)
CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari - 10.12.2009 sottoscritto da FEDERPANIFICATORI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CCPL COMPARTO RICERCA DEL TRENTINO
(settore pubblico impiego)
CCPL per il personale del comparto ricerca della Provincia Autonoma di Trento - 15.11.2005 sottoscritto da A.P.Ra.N.,
C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P., U.I.L. FPL – Enti locali
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | I contributi sono versati con | |||
• dipendenti enti pubblici | 1,24% (18%TFR) | 1% | 1% | |
• dipendenti aziende private | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • dipendenti enti pubblici | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
• dipendenti aziende private | 1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). ). L’aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,33%; 1,66%; l’aderente dipendente di un’azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO - CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA
(settore pubblico impiego)
CCPL del personale insegnante per la formazione professionale - 22.09.2008 sottoscritto da FORMA, CENFOP, FLC- CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | I contributi sono versati con | |||
• dipendenti enti pubblici | 1,24% (18%TFR) | 1% | 1% | |
• dipendenti aziende private | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. | |||
• dipendenti enti pubblici | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | |
1,24%(18% TFR) | ||||
• dipendenti aziende private | 3,45%(50%TFR) | 1% | 1% | |
6,91%(100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). ). L’aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%; l’aderente dipendente di un’azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE
(settore pubblico impiego)
CCPL personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano - 08.10.2007 sottoscritto da ANP, ASGB/SSG, SGBCISL SCUOLA, AGBCGIL SCUOLA
Può aderire al Fondo il personale dirigente scolastico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,50%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE
(settore pubblico impiego)
CCPL personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano - 24.10.2005 sottoscritto da ASGB/SSG, SGBCISL SCUOLA, AGBCGIL SCUOLA, UILSGK Scuola
Può aderire al Fondo il personale docente ed educatuvo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR (posizione stipendiale – ivi compresa l’indennità integrativa speciale – tredicesima mensilità).
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Tutto il personale già in regime di TFR al momento dell’adesione al Fondo Pensione, per il quale viene accantonato annualmente il 100% del TFR presso INPDAP ai fini della previdenza complementare, può in alternativa alla contribuzione minima prevista, versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,5%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - INTERCOMPARTIMENTALE
(settore pubblico impiego)
CCPL Intercompartimentale per il personale dipendente dell'amministrazione provinciale, dei Comuni, delle case di riposo per anziani e delle Comunità Comprensoriali, del Servizio Sanitario Provinciale, dell'Istituto per l'edilizia abitativa sociale, delle aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano e per le aree dirigenziale, medica e veterinaria dell'Alto Adige - 28.10.2016 sottoscritto da SAG, ASGB, CGIL AGB, SGB CISL, UIL-SGK, NURSING UP
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori già in servizio al 31.12.2000 | 1,24%(18%TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti dal 01.01.2001: • inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza • non inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza | 1,24%(18% TFR)5;6 1,24%(18% TFR)5;6 | 1% 1% | 2%7 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Ogni modifica dell’aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. L’aderente può variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% nel rispetto dell’importo massimo deducibile.
4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale (da 1% a 2%, ovvero da 2% a 3% per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza) a condizione che anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%. In tali situazioni aumenta anche la quota di TFR destinata al fondo (si veda la nota n. 6).
5. Ai sensi dell’art. 22 (“Trasformazione dell’indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare”) della L.p. 3 maggio 1999, n. 1 “[…] In attesa dell’emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l’emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) ai fini dell’indennità premio di servizio […]”.
6. La quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18% al 36,5% qualora il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.
7. Ai sensi dell’art. 76 (“Progressione professionale”) del vigente Contratto collettivo intercompartimentale “[…] nell’ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore […].” L’anzianità di servizio utile al passaggio di livello si conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze statali).
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI,
A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE
(settore pubblico impiego)
CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - area non dirigenziale 01.10.2018 sottoscritto da A.P.Ra.N., Consorzio dei Comuni trentini, UPIPA, C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FP, U.I.L. FPL - Enti locali, FE.N.A.L.T.- Enti Locali
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)
CCRL per il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano - 27.02.2006 sottoscritto da Regione Autonoma Trentino Alto- Adige, Camera di Commercio di Bolzano, Camera di Commercio di Trento e DIRER-DIRTA
Possono aderire al Fondo i dirigenti assunti a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova e quelli assunti a tempo determinato decorsi sei mesi dalla data di assunzione.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 1,73% (25% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 2,70%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 2,70%; 3%; 4%; 5%; 6%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)
CCRL per il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano - 01.12.2008 sottoscritto da FPS CISL/SGB, FP CGIL/AGB, UIL/SGK, ASGB Fachgruppe Region, S.A.R., F.E.N.A.L.T., Sindacato Autonomo Camera di Commercio Trento, Sindacato FP CGIL Camera di Commercio Trento, Sindacato FPS CISL Camera di Commercio Bolzano, Sindacato FP CGIL Camera di Commercio Bolzano, Sindacato Fe.N.A.L.T. Camera di Commercio Trento
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, fin dal momento dell’assunzione.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 1,73% (25% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 2,7%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 2,7%; 3%; 4%; 5%; 6%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
(settore pubblico impiego)
CCPL Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, del Consiglio Provinciale, dei Comuni e dei loro Consorzi, delle IPAB, dei Comprensori e dell'APT del Trentino - 22.09.2008
Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA
(settore pubblico impiego)
CCPL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale - 15.09.2006 int. Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie sottoscritto da APRAN, AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI, CIMO-CIDA, FEDERAZIONE CISL MEDICI, FASSID (AIPAC - SNR - SIMET), FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI, FASSID
(AUPI - SINAFO), CGIL FP, CISL FP, UIL FPL - Coordinamento dirigenza SPTA
Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL SANITA' DEL TRENTINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)
CCPL per il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità - 11.06.2007 sottoscritto da APRAN, CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL - Sanità, Nursing Up, Fe.N.A.L.T.
Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DIRIGENTI
(settore pubblico impiego)
CCPL per i dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento - 31.10.2006 sottoscritto da APRAN, ANP, GLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola del Trentino
Possono aderire al Fondo i dirigenti scolastici iscritti nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DOCENTI
(settore pubblico impiego)
CCPL per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento - 29.11.2004 sottoscritto da APRAN, CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA degli Insegnanti
Può aderire al Fondo il personale docente iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405 assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
CCPL SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO
(settore pubblico impiego)
CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazion professionale della Provincia Autonoma di Trento - 17.10.2003 e accordi successivi - sottoscritto da APRAN, CGIL - Scuola, CGIL Funzione Pubblica, CISL - Scuola, UIL - Enti locali, UIL - Scuola, CONF.SAL - SNALS, ANES Scuola - Lisincos
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%.
AZIENDE DI SERVIZI
CCPL AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE
(settore industria)
CCPL per gli addetti alle aziende elettriche private minori, aziende di teleriscaldamento e produttori di biogas della Provincia di Bolzano - 25.01.2018 sottoscritto da Assoimprenditori Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI - SGBC/CISL, ASGB - Gewerkschaft Energiewerker
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, impiegati e quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi, di inserimento, di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,21% | 1,5% +5,00 € per 14 mensilità | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,6%(23% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,21% | 1,5% +5,00 € per 14 mensilità | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL ELETTRICI
(settore industria)
CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico - 25.01.2017 sottoscritto da ASSOELETTRICA, UTILITALIA, ENEL SpA in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica, GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA, SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari SpA, TEMA SpA - Rete Elettrica Nazionale SpA, Energia Concorrente, FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL.
Possono aderire al Fondo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d’inserimento e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,21% | 1,21% + 12,00 Euro al mese | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,9%(42% TFR) 6,91%(100% TFR) 2,2%(32% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1,21% 1,21% | 1,21% + 12,00 Euro al mese 1,21% + 12,00 Euro al mese | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni • con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS
(settore industria)
CCNL per i dipendenti delle imprese del settore Gas e Acqua - ANIGAS/ASSOGAS - 18.05.2017 ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.
4. Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (cfr. art. 7 c. 9-undecies), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve “Fondo Gas”). A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30.11.2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte del Fondo Gas è stato previsto l’accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o frazione d’anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall’inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall’inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un’unica soluzione. I lavoratori interessati dal Contributo ex Fondo Gas possono aderire a Laborfonds anche per effetto del solo conferimento di questo flusso contributivo, quand’anche destinato in modo tacito, qualora ciò sia previsto dall’accordo aziendale applicato. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Contributo ex Fondo Gas non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Contributo ex Fondo Gas a Laborfonds.
CCNL GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA
(settore industria)
CCNL per i dipendenti delle imprese del settore Gas e Acqua - 18.05.2017 sottoscritto da ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | ||||
• iscritti all'INPDAP | 7,41%(100% TFR) | 1,2% | 1,2%5 | |
• iscritti all'INPS Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni • con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni | 6,91%(100% TFR) 2,1% (30% TFR); 6,91%(100% TFR) 1,6%(23% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,2% 1,2% 1,2% | 1,2%5 | |
1,2%5 1,2%5 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,20%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (cfr. art. 7 c. 9-undecies), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve “Fondo Gas”). A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30.11.2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte del Fondo Gas è stato previsto l’accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o frazione d’anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall’inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall’inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un’unica soluzione. I lavoratori interessati dal Contributo ex Fondo Gas possono aderire a Laborfonds anche per effetto del solo conferimento di questo flusso contributivo, quand’anche destinato in modo tacito, qualora ciò sia previsto dall’accordo aziendale applicato. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Contributo ex Fondo Gas non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Contributo ex Fondo Gas a Laborfonds.
5. Dal 1° settembre 2016 il contributo del datore di lavoro è aumentato di 8 euro mensili, parametrati al V livello per 13 mensilità. Si riporta di seguito la tabella della contribuzione, distinta per i diversi livelli contrattuali sulla base della parametrazione vigente alla data del 31 agosto 2016:
Livello
Q 8
7
6
5
4
3
2
1
Parametro
200,74
181,29
167,5
153,69
139,96
131,42
122,95
111,15
100
Mensilità
11,47
10,36
9,57
8,78
8
7,51
7,03
6,35
5,72
Per 13 mensilità
149,16
134,71
124,46
114,2
104
97,65
91,36
82,59
74,31
CCNL PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE
(settore artigianato)
CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione - 29.07.2004 sottoscritto da ANISP-CONFARTIGIANATO, ASSOPULIZIE-CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS -CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11%(16% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE
(settore vari)
CCNL per le imprese e società esercenti servizi ambientali - CCNL del 6.12.2016 e Accordo del 20.6.2017 sottoscritto da FISE ASSOAMBIENTE, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4,5 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4,5 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità. A partire dal 1° maggio 2008 per i Quadri del contratto FISE ASSOAMBIENTE la base retributiva convenzionale sulla quale applicare le misure percentuali è complessivamente pari a € 2.049,09.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.
5. A decorrere dal 01.01.2018 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un contributo "contrattuale" di € 10,00 al mese per 12 mensilità. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1 c. 171 primo periodo della L. n. 205/2017, è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo già iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto. Tale contributo non è revocabile, nè sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto a tale CCNL.
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA
(settore vari)
CCNL servizi ambientali - CCNL del 10.7.2016 e Accordi del 25.7.2017 e del 22.5.2018 sottoscritto da UTILITALIA, CISAMBIENTE, LEGACOOPSERVIZI, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.
5. A decorrere dal 01.10.2016 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un contributo "contrattuale" di € 10,00 al mese per 12 mensilità. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1 c. 171 primo periodo della L. n. 205/2017, è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo già iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto. Tale contributo non è revocabile, nè sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto a tale CCNL.
CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - 31.05.2011 sottoscritto da FISE - CONFINDUSTRIA, LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO - CONFCOOPERATIVE, AGCI - SERVIZI, UNIONSERVIZI-CONFAPI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell’arco dell’anno solare periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,35% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1%(14,47% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1% | 1,35% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.
CHIMICI
CCNL AREA CHIMICA - ARTIGIANI
(settore artigianato)
CCNL Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica - 14.12.2017 sottoscritto da CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11% (16% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL CERAMICA E ABRASIVI - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per gli addetti all'industria piastrelle e refrattari - 16.11.2016 sottoscritto da CONFINDUSTRIA CERAMICA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CSIL, UILTEC-UIL
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,4% | 2,1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese 1,4% 2,1% successivo all’adesione. | ||
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Per le sole aziende produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica,
di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13.03.2008 dal contratto collettivo per gli addetti all’industria chimica, l’aliquota a carico del datore di lavoro è pari all’1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, incrementata dello 0,1% a partire dal 1.7.2019.
CCNL GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI - PMI
(settore industria)
CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, veramica, vetro - 26.07.2016 sottoscritto da UNIONCHIMICA CONFAPI, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC- UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori operai, qualidica speciale, impiegati e quadri, non in prova.
Quota TFR1 | Contributo2;4 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,06% | 1,36% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
1,2% 1,5% 1,3% 1,6% 1,7% 1,7% | ||||
1,06% 1,36% decorrere dal primo mese successivo all’adesione. Lavoratori già occupati al 2,28%(33% TFR); 1,2% 1,5% 28.04.1993 6,91%(100% TFR) 1,3% 1,6% 1,7% 1,7% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni:
+ L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. La percentuale del contributo del datore di lavoro è da intendersi riconosciuta per le aliquote a carico del lavoratore comprese tra il valore % minimo e quello riguardante la fascia contributiva superiore (ad esempio se il lavoratore contribuisce con un’aliquota compresa tra l’1,06% e l’1,19% ha diritto al contributo datoriale pari all’1,36%; se il lavoratore contribuisce con un’aliquota compresa tra l’1,20% e l’1,29% ha diritto al contributo datoriale pari all’1,50% e così via).
CCNL CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica e affini - 19.07.2018 sottoscritto da Federchimica, Farmindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal
È ammessa l’iscrizione per i contratti con durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l’eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima al fondo di almeno 1 mese.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,2% | 2,1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese 1,2% 2,1% successivo all’adesione. | ||
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL COIBENTI - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per i dipendenti dall'industria dei coibenti - 04.04.2013 sottoscritto da ANICTA, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,2% | 1,85% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese 1,2% 1,85% successivo all’adesione. | ||
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL CONCERIE
(settore industria)
CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria - 18.07.2013 sottoscritto da UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28% (33% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL GOMMA E PLASTICA - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per i dipendendi dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, e delle materie plastiche - 10.12.2015 sottoscritto da FEDEREZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOCIAZIONE ITALIANA RICOSTRUTTORI PNEUMATICI, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,56% | 1,56% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | 1,56% | 1,56% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,56%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL METALLURGIA
(settore industria)
CCNL per i dipendendi dalle aziende del settore minerario - 15.02.2017 sottoscritto da ASSOMINERARIA, FILCTEM- CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,2% | 1,8% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR); 6,91%(100% TFR) | decorrere dal primo mese 1,2% 1,8% successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da essi dipendenti, comprese le aziende che producono lampade e display - 19.07.2013 sottoscritto da ASSOVETRO, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi. Per i lavoratori a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR) | decorrere dal primo mese 1,5% 1,5% successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMMERCIO
CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA
(settore artigianato)
CCNL per i dipendenti dalle imprese di acconciatura ed estetica e dalle imprese di tricologia non curativa, Tatuaggio,Piercing e Centri Benessere - 03.10.2011 sottoscritto da CONFARTIGIANATO Benessere – Acconciatori, CONFARTIGIANATO Benessere – Estetica, CNA – Unione benessere e sanità, CASARTIGIANI, CLAAI - Federnas- Unamem, FILCAMS-CGIL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11% (16% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE - LAVORATORI INTERINALI
(settore vari)
CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro - 27.02.2014 sottoscritto da ASSOLAVORO, Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;3 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
CCNL AGENZIE IMMOBILIARI
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi - 27.07.2011 sottoscritto da FIAIP, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL COMMERCIO - COOPERATIVE
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa - 22.12.2011 sottoscritto da ANCC COOP (Lega nazionale delle cooperative e mutue), Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione cooperative italiane), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (A.G.C.I.), FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori a tempo determinato, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFCOMMERCIO)
(settore commercio)
CCNL per i lavoratori dipendenti dei settori del commercio - 30.3.2015 e Accordi Integrativi 24.10.2016 e 26.09.2017 CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
Apprendisti | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,05% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Con riferimento alle aziende agricole, il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFESERCENTI)
(settore commercio)
CCNL per i lavoratori dipendenti dei settori del commercio - 12.07.2016 CONFESERCENTI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1,4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Con riferimento alle aziende agricole, il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)
(settore commercio)
CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) - 19.12.2018 sottoscritto da FEDERDISTRIBUZIONE, FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1,4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da aziende farmaceutiche speciali - 22.07.2013 sottoscritto Federazione ASSOFARM, FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo, superato il periodo di prova, i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato, con durata complessiva di almeno sei mesi maturati nello stesso anno solare con la medesima azienda.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL FARMACIE PRIVATE
(settore commercio)
CCNL dei dipendenti da farmacia privata - 14.06.2012 sottoscritto da FEDERFARMA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato un’anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi. Possono aderire anche gli apprendisti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,55% | 1,05% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 0,55% | 1,05% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
CCNL IMPIANTI SPORTIVI
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi - 22.12.2015 sottoscritto da Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio imprese per l'Italia, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM- UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL LAVORO DOMESTICO - COLF
(settore vari)
CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico - 20.02.2014 FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF, FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,55% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 0,55% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
CCNL ORTOFRUTTA E AGRUMI
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie - 27.06.2017 Associazione Imprese Ortofrutticole - Fruitimprese, FISASCAT-CISL, FLAI-CGIL, UILTuCS-UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a
tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato, stagionali ed avventizi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato, apprendisti, contratto formazione lavoro, stagionali • assunti a tempo indeterminato | 6,91%(100%TFR) 3,46%(50%TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% 1% | 1% 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATI
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati - 12.11.2012 CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT/CISL, UILTuCS-UIL
Possono aderire al Fondo possono aderire al Fondo i lavoratori, a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2,05% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2,05% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo - 08.02.2018 FIPE, Angem, LEGA COOP Produzione e Servizi, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI Servizi, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS UIL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 3,45% (50% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
28.04.1993 6,91%(100% TFR) | ||||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI
(settore commercio)
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati (S.A.F.I.) resi alle imprese pubbliche e private - 16.01.2013 sottoscritto Associazione “Più Servizi”, ANISI, A.N.I.V.P. – Servizi Integrati, Federsicurezza - Confcommercio, UILTuCS
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
CCNL STUDI PROFESSIONALI
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti di studi professionali - 17.04.2015 sottoscritto da CONFPROFESSIONI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, e gli apprendisti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza4 e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 0,80%; 1,05%; 1,30%; 1,55%; 1,80%; 2,05%; 2,30%; 2,55%; 2,80%; 3,05%; 3,30%; 3,55%; 3,80%; 4,05%; 4,30%; 4,55%; 4,80%; 5,05%; 5,30%; 5,55%; 5,80%; 6,05%; 6,30%; 6,55%; 6,80%; 7,05%; 7,30%; 7,55%; 7,80%; 8,05%; 8,30%; 8,55%; 8,80%; 9,05%; 9,30%; 9,55%; 9,80%; 10%.
4. In prima applicazione il contributo a carico del datore di lavoro decorre dal periodo di paga del mese di ottobre 2007, come previsto dall’accordo nazionale del 20 dicembre 2006.
CCPL STUDI PROFESSIONALI DELL'ALTO ADIGE
(settore commercio)
CCPL per i dipendenti di studi professionali nella provincia Autonoma di Bolzano - Südtirol - 19.01.2018 sottoscritto da CONFPROFESSIONI SÜDTIROL/ALTO ADIGE, ASGB COMMERCIO, FILCAMS CGIL/AGB, FISASCAT SGB CI UILTUCS UIL - TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, e gli apprendisti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
6,91%(100% TFR) | ||||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 0,80%; 1,05%; 1,30%; 1,55%; 1,80%; 2,05%; 2,30%; 2,55%; 2,80%; 3,05%; 3,30%; 3,55%; 3,80%; 4,05%; 4,30%; 4,55%; 4,80%; 5,05%; 5,30%; 5,55%; 5,80%; 6,05%; 6,30%; 6,55%; 6,80%; 7,05%; 7,30%; 7,55%; 7,80%; 8,05%; 8,30%; 8,55%; 8,80%; 9,05%; 9,30%; 9,55%; 9,80%; 10%.
CCNL TERME
(settore commercio)
CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende termali - 24.01.2018 sottoscritto da FEDERTERME, FISASCAT-CISL, UILTUCS
Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL TURISMO (FEDERALBERGHI)
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo - 14.04.2012 sottoscritto da FEDERALBERGHl, FIPE, FIAVET, FAITA, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL TURISMO (FEDERTURISMO)
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica - 29.03.2017 sottoscritto da FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, CONFINDUSTRIA AICA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,65% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,65% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL VIGILANZA PRIVATA
(settore commercio)
CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata - 19.02.2013 sottoscritto da ASSIV - Associazione Italiana Vigilanza Confindustria, LEGACCOP SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, AGO - SERVIZI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,5% | 0,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,5% | 0,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CREDITO E ASSICURAZIONI
CCNL ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (SNA)
(settore vari)
CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera (SNA) - 04.02.2011 sottoscritto da UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, UILCA
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%, 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il datore di lavoro contribiusce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con un contributo superiore.
CCNL ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)
(settore industria)
CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera (UNAPASS) - 20.11.2014 sottoscritto da ANAPA, UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, UILCA
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%, 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il datore di lavoro contribiusce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con un contributo superiore.
CCNL ASSICURAZIONI - PERSONALE NON DIRIGENTE
(settore vari)
CCNL per il personale non dirigente dipendente di assicurazioni - 22.02.2017 sottoscritto da ANIA, FIBA-CISL, FISAC- CGIL, F.N.A., SNFIA, UILCA - UIL
Può aderire al Fondo tutto il personale dipendente non dirigente.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 2% | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • conferimento parziale del TFR maturando • conferimento dell'intero TFR maturando • mancato conferimento dell'intero TFR maturando | 50%; 60%; 70%; 80%; 90% 100% 4 | 0,75% 1%6 | 2% 2% 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato n. 13 del CCNL per il personale assicurativo non dirigenziale, agli effetti della determinazione della
retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo al Fondo, va preso in considerazione esclusivamente l’importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché l’indennità di carica per i Funzionari (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale) o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito. Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell’art. 153 del CCNL, dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare anteriore a quello precedente al versamento. Per il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell’anno solare anteriore a quello precedente il versamento. Per l’anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, il relativo versamento avverrà il primo gennaio dell’anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al primo gennaio stesso). Per l’anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota eventualmente versata in più dal primo gennaio dell’anno verrà recuperata dall’Impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione così come descritta al precedente punto (2): 0,75%; 1%; 2% 3%; 4%, 5%, 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Tale opzione è prevista solo per i cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ovvero i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421).
5. Con il combinato disposto dell’art. 82 del CCNL 6 dicembre 1994 e del 1° comma del punto 4.a) e relativa nota a verbale dell’allegato
n. 15 allo stesso CCNL, si è regolamentata per l’ultima volta in sede nazionale la misura minima del contributo a carico delle Imprese, fissando quest’ultima, con decorrenza 1.1.1997, al 2%. Sempre con l’art. 82 del predetto CCNL la determinazione del contributo dell’Impresa è stata demandata, per il futuro, alla sede aziendale nell’ambito e nei limiti di cui all’art. 85 dello stesso CCNL.
6. Si precisa che trattasi del 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il TFR maturando. Il datore di lavoro può optare per un contributo a suo carico più elevato (si veda punto 6.), in tal caso il contributo a carico del lavoratore si adegua automaticamente.
CCNL BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - QUADRI E AREE PROFESSIONALI
(settore vari)
CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane - 21.12.2012 sottoscritto da FEDERCASSE, DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC-CGIL, SINCRA-UGL Credito, UILCA- UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 2% | 4,4% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 2% | 4,4% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Per i lavoratori assunti dopo il 01.01.2001, a partire dal 01.01.2008 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura del 5,20%.
CCNL CREDITO
(settore vari)
CCNL del credito - 31.03.2015 sottoscritto da ABI, DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA, UNISIN
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane.
Per i lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto non è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando essendo la materia demandata alla contrattazione di secondo livello. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.
Quota TFR1;3 | Contributo | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore2 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
EDILIZIA
CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI - ARTIGIANI
(settore artigianato)
CCNL Area legno-lapidei per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 25.03.2014 sottoscritto da CNA Costruzioni, CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CONFARTIGIANATO Marmisti, CASARTIGIANI, CLAAI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11% (16% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL CEMENTO, CALCE, GESSO - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte - 20.03.2013 sottoscritto da FEDERMACO, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FNC-UGL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,4% | 1,9% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,76% (40% TFR) | 1,4% | 1,9% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR ed indennità di funzione quadri: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL EDILI - ARTIGIANI
(settore artigianato)
CCNL edili-artigiani del 24.01.2014 e successivi Accordi del 16.10.2014, del 18.11.2014 e del 27.4.2018, sottoscritti da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA–Costruzioni, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1%4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1%4 | |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un contributo contrattuale mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell’iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-artigiani.
CCNL EDILI - COOPERATIVE
(settore cooperative)
CCNL edili-cooperative del 01.07.2014 e successivi Accordi del 18.11.2014 e del 18.7.2018, sottoscritti da ACI–Produzione e Lavoro e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,1% | 1,1%4 | I contributi sono versati con |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1,1% | 1,1%4 | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un contributo contrattuale mensile di 8 euro, riparametrati su base 100. A partire dal 01.10.2019, il contributo viene aumentato di euro 2 a parametro 100 (operaio comune). Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell’iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-cooperative.
CCPL EDILI DEL TRENTINO - ARTIGIANI
(settore artigianato)
Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Provincia Autonoma di Trento - 28.08.2017 sottoscritto da ANCE Trento, Associazione Artigiani e Piccole Impreseꞏ Fe.X.X.X.X.- U.I.L. di Trento, F.l.L.C.A.- C.I.S.L. di Trento, F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. di Trento
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,5%4 | I contributi sono versati con |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1,5%4 | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il CCPL riconosce espressamente ai lavoratori ai quali si applica il CCNL Edili artigianato la possibilità di aderire a Laborfonds prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il versamento a carico del datore di lavoro per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds di una percentuale maggiorativa dello 0,5% in aggiunta a quella prevista dal CCNL (pari all'1%). Il CCNL Edili artigianato, richiamato dal CCPL , a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un contributo contrattuale mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171 primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell’iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-artigiani.
CCNL EDILI - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL edili-industria del 01.07.2014 e successivo Accordo del 18.11.2014, del 27.04.2018 e del 18.07.2018, sottoscritti da ANCE e Lavoro e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1%4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1%4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR : 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un contributo contrattuale mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. A partire dal 01.10.2019, il contributo viene aumentato di euro 2 a parametro 100 (operaio comune). Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell’iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-industria.
CCNL EDILI - PMI
(settore industria)
CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini - 12 novembre 2014 sottoscritto da Confapi ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL E FILLEA-CGIL.
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, part-time, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, con contratto di formazione di lavoro e apprendisti. Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,1% | 1,1%4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1,1% | 1,1%4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il presente CCNL ha istituito, a partire dallo 01.01.2015, un contributo mensile a carico del datore di lavoro di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti a Laborfonds tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell’iscritto.
Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL
CCNL LAPIDEI - PMI
(settore industria)
CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione di materili lapidei - 05.03.2014 sottoscritto da CONFAPI-ANIEM, Unione nazionale imprese edili manifatturiere e settori affini, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,4% | 1,9% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,76% (40% TFR) | 1,4% | 1,9% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 28.06.2016 sottoscritto da Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,3% | 1,8% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,76% (40% TFR) | 1,3% | 1,8% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e di manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, e dalle imprese del settore fibro-cemento - 31.03.2016 sottoscritto da ANDIL - ASSOBETON, Feneal- UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,7% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,76% (40% TFR) | 1,5% | 1,7% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - INDUSTRIA
(settore industria)
CCNL per i dipendenti delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamentoe dalle industrie boschive e forestali - 13.12.2016 sottoscritto da FEDERLEGNOARREDO, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,3% | 2,1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,07% (30% TFR) | 1,3% | 2,1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - PMI
(settore industria)
CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e boschivi forestali - 18.04.2017 sottoscritto da UNITAL - CONFAPI, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,3% | 2,1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,07% (30% TFR) | 1,3% | 2,1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE
CCNL AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue
(settore vari)
CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'AVIS - 15.05.2013 sottoscritto da F.P. CGIL, FISOS CISL, UIL SANITA', ANAAO, SNABI, CGIL MEDICI, CISL MEDICI, UIL MEDICI
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | - | - | I contributi sono versati con |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; | - | - | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
80%; 90%; 100% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Per i dipendenti dell’AVIS non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(settore vari)
CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - area non dirigenziale 01.10.2018 sottoscritto da A.P.Ra.N., Consorzio dei Comuni trentini, UPIPA, C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FP, U.I.L. FPL - Enti locali, FE.N.A.L.T.- Enti Locali
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato
può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24%(18% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91%(100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE DELL'ALTO ADIGE
(settore vari)
CCPL Intercompartimentale per il personale dipendente dell'amministrazione provinciale, dei Comuni, delle case di riposo per anziani e delle Comunità Comprensoriali, del Servizio Sanitario Provinciale, dell'Istituto per l'edilizia abitativa sociale, delle aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano e per le aree dirigenziale, medica e veterinaria dell'Alto Adige - 28.10.2016 sottoscritto da SAG, ASGB, CGIL AGB, SGB CISL, UIL-SGK, NURSING UP
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • Lavoratori assunti dal 01.01.2001 • Lavoratori già in servizio al 31.12.2000 | 1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR) 1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% 1% | 1% 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELL'ALTO ADIGE
(settore vari)
CCPL per i dipendenti di Case di riposo, Centri di degenza e assistenza privati della Provincia di Bolzano - 31.07.2017 sottoscritto da Associazione delle Residenze dell'Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen, ASGB, AGB-CISL, SGB-CISL, UIL/SGK
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti non in prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
2% | 2% | |||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% 2% | 1% 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre o il 31 maggio con applicazione della modifica rispettivamente dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5% 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5% ;8%; 8,5%; 9%; 10%.
CCNL COOPERATIVE SOCIALI
(settore vari)
CCNL lavoratori dipendenti e soci delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - 16.12.2011 sottoscritto da AGCI, FEDERSOLIDARIETÀ - CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, FP-CGIL, CISL FP, UIL-FPL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, dopo aver superato il periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,8%(26% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91%(100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCPL COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO
(settore vari)
CCPL per i dipendenti delle cooperative sociali del Trentino - 13.12.2002 sottoscritto da Federazione Trentina delle Cooperative, FISASCAT - CISL, CGIL-FP, UILTuCS - UIL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,8%(26% TFR) | 1% | 1% | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91%(100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CCNL FEDERCASA
(settore vari)
CCNL per i dipendenti delle aziende, delle società e degli enti pubblici econoomici aderenti a FEDERCASA-ANIACAP - 28.12.2007 sottoscritto da FEDERCASA, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL e FESICA-CONFSAL
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
2% | 2% | |||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91%(100% TFR) | 2% | 2% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Calcolato per 12 mensilità ed espresso in percentuale sul valore cumulato dei seguenti elementi retributivi riferiti a ciascun livello di inquadramento: retribuzione base in vigore al 01.01.2008, un aumento periodico di anzianità.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale in percentuale sul valore cumulato della retribuzione base in vigore al 01.01.2008 e dell’aumento periodico di anzianità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.