Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia
FVG
Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia
IN EVIDENZA
NUMERO
11
ANNO XXI 2021
NOVITÀ DEL DL 157/2021 ANTIFRODI SULLE DETRAZIONI EDILIZIE
CCNL AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE, ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 DICEMBRE 2021
CCRL FVG SETTORE LEGNO-ARREDO,
A GENNAIO OPZIONE WELFARE CONTRATTUALE E RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI AL FONDO DI CATEGORIA
Licenze
• Vendesi immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 000 0000000.
• Cedo avviata attività storica di lavasecco - lavanderia, zona centra- lissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 000 0000000.
• Affittasi o vendesi capannone in Xxxxxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici ar- redati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra otti- ca, xxx.XX, xxx.xxxxxxx sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Xxxxxxxx Xxxxx 335.6514844
• Vendesi o affittasi piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informa- zioni contattare il numero 3471425409
• Cedesi avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informa- zioni contattare il numero 335-6620913 ore serali
compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 000 0000000 (rif. Xxxxxxx).
Annunci
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- mandarino da 8“ - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0000 000000.
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Immobili / Proprietà
Varie
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Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrez- zatura. Per informazioni contattare il numero 000 0000000.
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• Cedesi salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accor- pata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l’immobile. 338/9345973.
• Cedesi, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore le- gno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 000 0000000.
• Vendesi piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di at- trezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.
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- Responsabile tecnico per centro revisioni auto e moto con pre- gressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi di requisiti;
- Meccatronico o in alternativa meccanico specializzato in veicoli industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equiva- lenti), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, dia- gnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione Ministeriale; astenersi privi di requisiti;
Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 3357101823
Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti
all‘attività lavorativa, possono inviare una mail a:
xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o telefonare allo 0432 516772
Automezzi
Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXI - N. 11 - 2021
Direttore responsabile: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Comitato di redazione: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx
Hanno collaborato a questo numero:
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
Direzione, Redazione, Amministrazione:
Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - Tel. 000 000000
Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 000 000000
Stampa: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx srl
33010 Reana del Rojale - Via Xxxxxxxx Veneto
• Vendo per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 000 0000000.
• Vendo, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
• Vendo Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fra- xxxxx Xxxxxx, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo
€ 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.
Attrezzature / Materiali
• Vendo rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
• Vendo: Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2“1/2 a 4“ ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari,
FVG
In questo numero:
Fisco
Novità del DL 157/2021 antifrodi pag. 4 sulle detrazioni edilizie e prime risposte
dell’Agenzia delle Entrate
Dichiarazioni d’intento: pag. 6 nuovi controlli 2022
I nuovi requisiti per la non imponibilità pag. 6 delle cessioni intra UE
Contributo a fondo perduto pag. 7 “perequativo”: emanato il D.M.
che determina la percentuale
Via alle comunicazioni per la “Super ACE” pag. 7
Contributo per le attività economiche pag. 8 chiuse
Scadenze Lavoro
Scadenze del mese di Novembre pag. 9 e Dicembre 2021
Scadenze del mese di Gennaio 2022 pag. 9
Settore alimentare imprese non artigiane pag. 10 fino a 15 dipendenti
Contratti
CCNL Area Alimentazione-Panificazione, pag. 10 accordo di rinnovo del 6 dicembre 2021
CCRL FVG del settore Alimentare pag. 12 e Panificazione, opzione welfare
contrattuale entro il 20 gennaio
CCRL FVG settore Legno-Arredo, pag. 12 a gennaio opzione welfare contrattuale
e richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria
Categorie
Nuove soglie comunitarie in materia pag. 14 di appalti
Corso per “Responsabile Tecnico pag. 16 di tintolavanderia”
11
Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet
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Novità del DL 157/2021 antifrodi
sulle detrazioni edilizie e prime risposte dell’Agenzia delle Entrate
Con il DL 157 (decreto antifrodi) dell’11/11/2021 in vigore dal 12/11/2021 sono stati estesi alcuni adempimenti, già previsti per il trasferimento dei crediti per il superbonus del 110%, anche al trasferimento dei crediti per le altre detrazioni edili- zie. Viene infatti disposto che anche in caso di esercizio delle opzioni per sconto in fattura/cessione di crediti per detrazio- ni edilizie diverse dal superbonus:
1) occorre l'asseverazione della congruità delle spese so- stenute da parte di un tecnico abilitato, secondo le di- sposizioni già previste per il superbonus del 110%, con la necessità di tener conto inoltre dei valori massimi che verranno stabiliti per alcune categorie di beni con apposi- to decreto del Ministero della transizione ecologica;
2) è necessario che il modello per la comunicazione dell'op- zione per sconto/cessione della detrazione sia dotato di visto di conformità.
Il DL 157/2021 ha inoltre esteso l’obbligo del visto di con- formità anche per fruire del Superbonus mediante utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi (salvo il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contri- buente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assisten- za fiscale).
L'Agenzia delle Entrate con le risposte fornite il 22/11/2021 alle FAQ e con la circolare 16 del 29/11/2021 ha fornito i se- guenti importanti chiarimenti sulle nuove disposizioni.
Nel caso di fruizione diretta nella dichiarazione dei reddi- ti delle detrazioni diverse dal Superbonus del 110% il visto di conformità non è invece necessario, mentre l’attestazio- ne della congruità delle spese resta necessaria solo per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (art. 14 del DL 63/ 2013) effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, se già ri- chiesta dal decreto requisiti del 6 agosto 2020, in quanto contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Le nuove disposizioni previste dal decreto antifrodi relative al trasferimento dei crediti per le detrazioni diverse dal su- perbonus si applicano in via di principio alle comunicazioni trasmesse dal 12/11/2021, ma l'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell'opzione e l'obbligo di attestazione della congruità delle spese non sussiste per le detrazioni diverse dal superbonus del 110% se prima del 12/11/2021 sono presenti tutte e tre le seguenti condizioni:
• il fornitore ha emesso la fattura;
• il contribuente ha effettuato il pagamento della fattura;
• il contribuente ha pattuito lo sconto in fattura (in tal caso è sufficiente la relativa annotazione contenuta nelle fatture ricevute), oppure ha optato per la cessione con accordo stipulato tra cedente e cessionario.
Le specifiche tecniche per l'invio della comunicazione delle opzioni di trasferimento del credito sono state aggiornate per tener conto di tale chiarimento.
Anche le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura inviate entro l’11/11/2021 per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento non sono soggette alla nuova disciplina e i relativi crediti, anche
dopo l’11/11/2021, possono essere accettati ed eventual- mente ulteriormente ceduti senza richiedere il visto di con- formità e l’asseverazione della congruità delle spese.
La congruità delle spese andrà verificata in base ai prezza- ri individuati dal decreto requisiti del 6/8/2020 e ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. In attesa del de- creto del Ministero della transizione ecologica che dovrà individuare i valori massimi di alcuni beni, ai fini dell’asse- verazione della congruità delle spese per gli interventi di- retti al risparmio energetico (agevolati con il superbonus oppure con le altre detrazioni rientranti nell’ecobonus) per i lavori iniziati a partire dal 6/10/2020 è possibile fare riferi- mento ai prezzari individuati dal decreto del ministero del- lo Sviluppo economico del 6 agosto 2020 (ossia ai prezzari predisposti dalle regioni relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in alternativa ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edi- lizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile, con possibilità, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, di determinare i prezzi di tali interventi in manie- ra analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’im- porto stesso, potendo anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I del Decreto requisiti del 6 agosto 2020).
Invece per gli interventi finalizzati al risparmio energetico con inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 e per quelli diversi da quelli finalizzati al risparmio energetico, compre- si quelli di riduzione del rischio sismico, con diritto al Su- perbonus o ad altre detrazioni edilizie, in attesa del decre- to del Ministero della transizione ecologica che individuerà i valori massimi di alcuni beni, occorre riferirsi al criterio residuale individuato dall’articolo 119, comma 13-bis, del DL 34/2000 Rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini del- le locali camere di commercio, ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Per il trasferimento dei crediti relativi alle detrazioni per interventi edilizi diversi da quelli agevolati con il Superbo- nus (bonus ristrutturazioni, ecobonus, antisismico, facciate, colonnine di ricarica elettrica), l’attestazione del tecnico in- trodotta dalle nuove disposizioni riguarda solo la congruità della spesa e non anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come invece previsto per il Super- bonus. I requisiti tecnici dell’intervento vanno asseverati solo nei casi in cui tale adempimento era già previsto per la fruizione della specifica agevolazione fiscale (ad esempio, per gli interventi destinati al risparmio energetico, nei casi in cui tali adempimenti siano previsti dal decreto requisiti del 6 agosto 2020).
L’attestazione della congruità delle spese:
• può essere rilasciata, per la medesima tipologia di in- terventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni
previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al superbonus del 110%;
• deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati, se presen- ti, e deve prevedere il rispetto dei costi massimi per ti- pologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme;
• se non è già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in for- ma libera, purché contenga l’assunzione di consapevo- lezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni men- daci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;
• per le detrazioni diverse dal superbonus del 110%, l’at-
testazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ma per prevenire compor- tamenti fraudolenti l’attestazione della congruità della spesa deve riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
La congruità delle spese non va attestata con riferimen- to all’acquisto di case antisismiche dato che la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.
L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’atte- stazione della congruità delle spese, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese so- stenute dall’anno 2020 il cui accordo di cessione si sia per- fezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Il visto di conformità ora necessario per la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credi- to anche per le detrazioni diverse dal superbonus del 110% è rilasciato dai medesimi soggetti abilitati a rilasciarlo per il superbonus (CAF e professionisti abilitati).
Con riferimento all’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche per fruire del superbonus del 110% me- diante utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• il visto di conformità può essere richiesto anche solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussi- stenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (il contribuente è tenuto a conservare la documentazio- ne attestante il rilascio del visto di conformità da acqui- sire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazio- ne);
• il visto sull’intera dichiarazione (come quello normal- mente rilasciato sui modelli 730 oppure eventualmente richiesto sulla dichiarazione dei redditi per altre motiva- zioni), assorbe l’obbligo del visto previsto per la fruizio- ne del Superbonus;
• l’obbligo di apposizione del visto di conformità decor- re dal 12 novembre 2021 tenendo conto dei criteri (di cassa o competenza) applicabili a seconda dei diversi soggetti che sostengono le relative spese ossia:
– criterio di cassa per privati persone fisiche, professioni
ed enti non commerciali (il nuovo obbligo si applica relativamente alle fatture emesse dal 12 novembre 2021, come pure alle fatture emesse con data antece- dente se pagate, in quanto non accordato lo sconto in fattura per l’intero ammontare della stessa, successi- vamente a tala data;
– criterio di competenza per le imprese individuali, so- cietà ed enti commerciali, (il nuovo obbligo si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputa- zione della spesa);
• non è richiesto il visto di conformità per le spese relati- ve all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 anche se presentata dopo l’11 novembre 2021;
• le spese sostenute per l’apposizione di tale visto relativo al superbonus del 110% sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sui tra- sferimenti dei crediti
Il Decreto anti frodi ha introdotto controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate che possono portare alla sospensione, per un massimo di 30 giorni, degli effetti del- le comunicazioni relative alle opzioni di sconto in fattura e alle opzioni di cessioni dei crediti relativi alle detrazio- ni edilizie o relativi alle agevolazioni da emergenza CO- VID-19. La sospensione può essere disposta in presenza dei seguenti profili di rischio:
• coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunica- zioni e opzioni rispetto a dati presenti in Anagrafe tribu- taria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
• dati afferenti i crediti e i soggetti che intervengono nelle operazioni, rispetto ai dati presenti in Anagrafe tributa- ria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
• analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e opzioni.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1/12/2021 ha previsto che la sospensione della co- municazione di opzione che presenta profili di rischio è resa nota al soggetto interessato, entro 5 giorni lavora- tivi dall’invio della comunicazione stessa, con ricevuta resa disponibile attraverso i servizi telematici dell’Agen- zia delle Entrate. La sospensione può tradursi in annul- lamento motivato della comunicazione, notificato con ricevuta resa disponibile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso la comunicazione si considera non effettuata. Se invece a seguito delle ve- rifiche effettuate dall’Agenzia non sono confermate si- tuazioni di rischio o comunque decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è conside- rata effettuata e produce gli effetti previsti e il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensio- ne della comunicazione.
Cessioni dei crediti successiva alla prima
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 340450 ha inoltre previsto che per le cessioni di crediti successive alla prima, l’accettazione da parte del cessionario è possibile solo dal 5° giorno lavorativo successivo alla regolare rice- zione della comunicazione di cessione.
Dichiarazioni d’intento: nuovi controlli 2022
Gli esportatori abituali, qualificati ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) D.L. 746/1983, a decorrere dal 01.01.2022 verranno sottoposti dall’Agenzia delle Entrate a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo per verificare il possesso dei requisiti al fine di poter effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972. Il provve- dimento prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative di detti controlli, prevendendo l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal con- tribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o in altre banche pub- bliche/private.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse concludere in un esito irregolare:
– scatterà la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento;
– contestualmente l’Agenzia delle Entrate invierà al sogget- to emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec con l’indicazione del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e delle relative motivazioni;
– il soggetto cedente verrà informato a mezzo pec con una comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate ripor- tante i dati identificativi del soggetto emittente e il proto- collo di ricezione della dichiarazione d’intento invalida.
Si ricorda che l’attività di controllo potrà portare anche all’i- nibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.
ATTENZIONE: La nuova procedura, inoltre, com- porta un maggior grado di dettaglio delle informa- zioni contenute nel file xml della fattura elettroni- ca emessa dal fornitore dell’esportatore abituale avente codice N3.5 “Non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento”: dal 2022, infatti, dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGe- stionali” per ogni dichiarazione d’intento come di seguito:
– campo 2.2.1.16.1 “TipoDato”= dicitura “INTEN- TO”;
– campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto”= proto- collo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ (es. 08060120341234567-000001), oppure dal segno “/”;
– campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData”= data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiara- zione d’intento.
Nel caso di invalidazione della dichiarazione d’intento si ve- rificherà lo scarto della fattura elettronica trasmessa allo Sdi.
I nuovi requisiti per la non imponibilità delle cessioni intra UE
Nell’ambito del Decreto n. 192/2021 di recepimento delle no- vità Iva contenute della Direttiva Ue n. 2018/1910, pubblicato sulla G.U. del 30.11.2021 n. 285, in vigore dal 01.12.2021, è stato introdotto il nuovo comma 2 ter all’art. 41 del D.L.
n. 331/93 aggiungendo due nuove condizioni sostanziali per l’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni di beni intra Ue trasportati/spediti dall’Italia in un altro Stato Ue:
– la comunicazione al cedente (italiano), da parte dell’ac- quirente (Ue), del numero di identificazione Iva assegna- to da un altro Stato Ue (diverso dall’Italia);
e
– la compilazione, da parte del cedente (italiano), del mod.
Intra di cui all’art. 50 comma 6 del D.P.R. n. 331/93.
CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ DELLE CESSIONI DI BENI INTRA UE | |
VECCHIA NORMATIVA | NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DAL 01.12.2021 |
– onerosità dell’operazione; – soggettività passiva del cedente; – soggettività passiva dell’acquirente; – trasferimento fisico dei beni tra due Stati Ue | – onerosità dell’operazione; – soggettività passiva del cedente e iscrizione al Vies; – soggettività passiva dell’acquirente e soggettività al Vies; – trasferimento fisico dei beni tra due Stati Ue; – comunicazione numero identificazione Iva da parte dell’acquirente Ue; – compilazione mod. Intra da parte del cedente italiano |
Contributo a fondo perduto “perequativo”: emanato il D.M. che determina la percentuale
Il 12.11.2021 è stato firmato dal MEF il decreto ministeriale relativo al riconoscimento del contributo a fondo perduto
c.d. “Perequativo” previsto dal c.d. Decreto Sostegni bis. Il contributo spetta a soggetti:
– titolari di partita IVA, attiva alla data del 26.05.2021;
– residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario;
– che hanno registrato una riduzione del risultato econo- mico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30% (detta riduzione deve essere calcolata al netto dei contributi a fondo perduto già rico- nosciuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria);
– che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, relativa all’anno d’imposta 2020, entro il 30.09.2021.
Con riferimento a quest’ultimo punto si specifica che il con- tributo non spetta se:
– la dichiarazione dei redditi relativa al 2021 è stata presen- tata successivamente al 30.09.2021;
– la dichiarazione Redditi 2020 non è stata validamente pre- sentata;
– inoltre, le eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30.09.2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora da dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.09.2021.
Il contributo, non superiore a euro 150.000, è determinato applicando la specifica percentuale alla differenza di cui so- pra:
Scaglioni Ricavi/compensi | Percentuali | |
fino a | € 100.000 | 30% |
da € 100.000 | a € 400.000 | 20% |
da € 400.000 | a € 1.000.000 | 15% |
da € 1.000.000 | a € 5.000.000 | 10% |
da € 5.000.000 | a € 10.000.000 | 5% |
La fruizione del contributo in esame è subordinata all’invio all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda presenta- bile esclusivamente in via telematica, direttamente dal con- tribuente o tramite un intermediario abilitato:
– dal 29.11.2021 al 28.12.2021 tramite il servizio web di- sponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline);
– dal 30.11.2021 al 28.12.2021 tramite il servizio web di- sponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corri- spettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una prima ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate effettua dei con- trolli sulle informazioni contenute nella domanda e comu- nica, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”:
– in caso di esito positivo: l’avvenuto mandato di pagamen- to del contributo e il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’im- posta;
– in caso di esito negativo: lo scarto della domanda indican- done i motivi.
Successivamente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Con- sultazione esito viene rilasciata una seconda ricevuta.
Via alle comunicazioni per la “Super ACE”
A partite dal 20.11.2021 e fino alla scadenza del ter- mine ordinario per la presentazione della dichiara- zione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021 è possibile, tramite il software reso disponibile dall’A- genzia delle Entrate, formulare la richiesta del credito d’imposta da ”super ACE”, introdotta dal c.d. Decreto Sostegni bis.
Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, infatti, è stato potenziato l’Aiuto alla Crescita Economica per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021 prevendendo un innalzamento del rendimento nazionale dall’1,3% al 15%.
La comunicazione può essere trasmessa con riferimento a
singoli o a molteplici incrementi di capitale proprio infatti, in caso di incrementi successivi, dovranno essere presenta- te ulteriori comunicazioni omettendo gli incrementi indicati nelle comunicazioni precedenti.
Entro 30 giorni dall’invio si riceverà da parte dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione di riconoscimento o di diniego del credito. Fermo restando il necessario preven- tivo riconoscimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione dal giorno successivo a:
– quello di versamento del conferimento in denaro;
– quello della rinuncia o compensazione di crediti;
– quello della delibera dell’assemblea di destinare (in tut- to o in parte) a riserva l’utile di esercizio.
Contributo per le attività economiche chiuse
Si ricorda che con il D.L. 73/2021 è stato introdotto un fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse tra l’01.01.2021 e il 25.07.2021 per un periodo complessivo di al- meno 100 giorni a seguito degli artt. 1 e 2 del D.L. 19/2020.
L’agevolazione in esame è destinata a esercenti attività di im- presa o lavoro autonomo, titolari di partita IVA al 26.05.2021, e che alla medesima data esercitavano prevalentemente una delle attività sotto riportate:
Codice Ateco | Descrizione |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri ricreativi e d’intrattenimento |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.13 | Gestione di palestre |
93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.04 | Servizi dei centri per il benessere fisico |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Recentemente l’Agenzia ha approvato il modello per la richiesta del contributo che dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 02.12.2021 al 21.12.2021.
Scadenze Lavoro
Scadenze del mese di Novembre e Dicembre 2021
CCNL AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE
Si rimanda al testo di commento dell’accordo di rinnovo del 6 dicembre 2021 pag. 10. Recupero prima tranche novembre 2021 e dicembre 2021
Scadenze del mese di Gennaio 2022
SCADENZE NORMATIVE | |
10 gennaio | Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a ottobre, novembre e dicembre 2021 (Fonti: circolare INPS n. 9 del 25.01.2021) |
15 dicembre- 15 gennaio | Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l’importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2021 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 04 I 03032 12301 01 000 000 3839 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxx, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE - Viale del Ledra 108/1 (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d’impianti del 18.12.2000) |
gennaio | Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l’anno 2021 pari all’11,50% esclusivamente in via telematica il modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende - sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens nel periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva fino al 15 marzo 2022. (Fonti: circolare INPS n. 181 del 07.12.2021) |
20 gennaio | Opzione Welfare CCRL FVG Alimentare/Panificazione: il lavoratore può richiedere all’azienda di fruire di una quota pari a 10,00 € lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare |
20 gennaio | Opzione Welfare CCRL FVG Legno: il lavoratore può richiedere all’azienda di fruire di una quota pari a 20,00 € lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare |
25 gennaio | CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruite nel 2021 per: – opzione welfare del lavoratore, – sostegno economico della maternità/paternità, – sostegno economico per malattie superiori a 8 giorni per titolare/legale rappresentante/collaboratori familiari, soci. (Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017) |
31 gennaio | Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l’anno precedente con l’indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente (Fonti: art. 9, c. 6, L. 68/99) |
31 gennaio | Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2021 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione (Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012) |
Normativa del lavoro
SCADENZE CONTRATTUALI
Settore alimentare imprese non artigiane fino a 15 dipendenti
Accordo di rinnovo parte II del 06.12.2021 Seconda tranche
Livello | Incremento gennaio 2022 |
1 | 35,98 |
2 | 31,28 |
3 | 25,81 |
4 | 22,68 |
5 | 20,34 |
6 | 18,77 |
7 | 17,21 |
8 | 15,64 |
Contratti
CCNL Area Alimentazione-Panificazione, accordo di rinnovo del 6 dicembre 2021
Il 6 dicembre 2021 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le organizza- zioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil per le imprese dell’Area Alimentazione-Panificazione, ovvero:
– le imprese artigiane del settore alimentare
– le imprese del settore della panificazione
– le imprese non artigiane del settore alimentare che oc- cupano fino a 15 dipendenti (per queste ultime era stato sottoscritto uno specifico accordo lo scorso 28 gennaio 2021).
DECORRENZA E DURATA
Il CCNL rinnovato, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018, sarà vigente per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicem- bre 2022.
In applicazione dell’accordo interconfederale del 26 no- vembre 2020, il CCNL confluisce nella nuova macro area “Manifatturiero”.
PARTE NORMATIVA
È stata aggiornata la disciplina su:
– contratto a termine, con reintroduzione delle causali previste dalle parti contrattuali
– aggiornata la disciplina sulla stagionalità
– introdotto il lavoro intermittente per lavoratori che svolgono attività di delivery a domicilio.
SETTORE ALIMENTARE | |||
Livello | Prima tranche incremento novembre 2021 | Seconda tranche incremento marzo 2022 | Terza tranche incremento luglio 2022 |
1S | 41,78 | 39,17 | 19,58 |
1 | 37,51 | 35,17 | 17,58 |
2 | 34,34 | 32,19 | 16,10 |
3A | 32,00 | 30,00 | 15,00 |
3 | 30,27 | 28,38 | 14,19 |
4 | 29,03 | 27,22 | 13,61 |
5 | 27,69 | 25,96 | 12,98 |
6 | 25,91 | 24,29 | 12,14 |
PARTE ECONOMICA
Aumenti retributivi
L’accordo prevede un aumento economico a regime di 77,00 euro per il livello 3A per il settore Alimentare, 74,00 euro per il livello A2 per il settore Panificazione, 83,62 euro per il 5° livello per le imprese non artigiane del set- tore Alimentare, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
L’incremento retributivo sarà erogato in tre tranches con le seguenti decorrenze: dal 1° novembre 2021, dal 1° marzo
2022 e dal 1° luglio 2022.
Per le imprese non artigiane del settore Alimentare l’incre- mento retributivo sarà erogato in due tranches con le seguen- ti decorrenze: dal 1° novembre 2021 e dal 1° gennaio 2022.
SETTORE PANIFICAZIONE | |||
Livello | Prima tranche incremento novembre 2021 | Seconda tranche incremento marzo 2022 | Terza tranche incremento luglio 2022 |
A1S | 36,75 | 34,46 | 13,78 |
A1 | 34,17 | 32,03 | 12,81 |
A2 | 32,00 | 30,00 | 12,00 |
A3 | 29,30 | 27,47 | 10,99 |
A4 | 27,76 | 26,03 | 10,41 |
B1 | 35,98 | 33,73 | 13,49 |
B2 | 29,56 | 27,71 | 11,09 |
B3S | 28,77 | 26,97 | 10,79 |
B3 | 27,83 | 26,09 | 10,44 |
B4 | 26,40 | 24,75 | 9,90 |
Sono state introdotte per la prima volta delle nuove tabel- le retributive specifiche per le imprese della Ristorazione che svolgono attività di somministrazione.
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2019-31/10/2021, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 6 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell’accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo “una tantum” pari a 140,00 €, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a € 70,00 con la retribuzione di febbraio 2022 e la seconda pari € 70,00 con la retribuzione di aprile 2022. Xxxx apprendisti sarà erogato il 70% dell’importo previsto.
RISTORAZIONE
La parte II del CCNL si applica anche ai lavoratori di im- prese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione. La classificazione del per- sonale ha individuato 5 nuovi livelli.
SETTORE ALIMENTARE - IMPRESE NON ARTIGIANE fino a 15 dipendenti | ||
Livello | Prima tranche incremento novembre 2021 | Seconda tranche incremento gennaio 2022 |
1 | 35,00 | 35,00 |
2 | 30,44 | 30,44 |
3 | 25,11 | 25,11 |
4 | 22,07 | 22,07 |
5 | 19,78 | 19,78 |
6 | 18,26 | 18,26 |
7 | 16,74 | 16,74 |
8 | 15,22 | 15,22 |
Il trattamento economico prevede un’unica voce “Retribu- zione tabellare”; per gli addetti alla preparazione e sommi- nistrazione di prodotti per la clientela in attività di ristora- zione, assunti in data antecedente alla stipula dell’accordo, vengono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere.
RISTORAZIONE | |
Livello | Retribuzione tabellare al 01.12.2021 |
A | 1.982,79 |
B | 1.812,19 |
C | 1.709,07 |
D | 1.612,69 |
E | 1.512,34 |
TABELLE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI
Nella nota a verbale del CCNL si prevede che gli aumenti relativi alla mensilità di novembre 2021 saranno corrispo- sti come arretrati unitamente alle retribuzioni di dicem- bre 2021.
(Fonti: accordo di rinnovo Area Alimentazione-Panificazione del 06.12.2021)
Contratti
CCRL FVG del settore Alimentare
e Panificazione, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018 ha previsto che il lavoratore può esercitare l’opzione welfare entro il 20 gennaio di ciascun anno.
Il CCRL prevede infatti che il lavoratore può richiedere all’azienda di fruire di una quota del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) pari a 10,00€ lordi mensili per destinarla a prestazioni di welfare, quali:
a. integrazione alla contribuzione da versare alla previdenza complementare;
b. rimborso di spese sostenute dal lavoratore per prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
x. xxxxxxxx di spese sostenute dal lavoratore per costi sostenuti a favore dei propri figli relativi a servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare (quali rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite di
istruzione), compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali, per borse di studio e servizi di baby sitting
d. check up medico per finalità sanitarie;
e. buoni spesa e buoni carburante mensili/bimestrali/ trimestrali.
Il CCRL dettaglia le modalità di fruizione delle diverse prestazioni.
L’art. 12 del CCRL “Previdenza complementare” prevede che qualora il lavoratore decida di versare il premio previsto con l’opzione welfare alla previdenza complementare il contributo a carico dell’azienda previsto dal CCNL è incrementato dello 0,10% per il periodo di validità della scelta.
(Fonti: CCRL per i dipendenti delle imprese del settore Alimentare e della panificazione per i lavoratori del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018)
CCRL FVG settore Legno-Arredo, a gennaio opzione welfare contrattuale e richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017 ha previsto che il lavoratore deve esercitare l’opzione welfare sul Premio di Risultato Territoriale entro il giorno 20 gennaio 2022, a valere per l’intera annualità, anche se l’ha già esercitata per l’anno precedente.
Nel caso di assunzione in corso d’anno l’opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.
Si ricorda che l’opzione welfare offre la facoltà ai lavoratori di scegliere se destinare 20,00€ mensili del Premio di Risultato Territoriale già erogato in busta paga a prestazioni di welfare, al quale si aggiungono 5,00€ mensili a carico del Fondo di Categoria.
Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall’impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un’unica soluzione entro il mese di gennaio dell’anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, unitamente alle competenze terminative. Qualora la somma destinata alle prestazioni non dovesse essere del tutto o in parte fruita dal lavoratore come servizio di welfare, verrà restituita allo stesso.
Il Libro Unico del Lavoro avrà evidenza dell’importo di Welfare mensilmente maturato dal lavoratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel mese di gennaio di ciascun anno.
RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI AL FONDO DI CATEGORIA
Sono inoltre in scadenza nel mese di gennaio 2022 i termini per la richiesta di rimborso delle prestazioni fruite nel corso dell’anno 2021.
I rimborsi erogati da Ebiart saranno corrisposti a condizione che:
– sussista certificazione che è stato corrisposto il pagamento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di rimborso richiesti,
– l’azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti;
– l’azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità nel biennio precedente dovuti
in forza della contrattazione di xxxxx e secondo livello o regolarizzi la propria posizione. Nel caso di azienda di nuova costituzione non è richiesta la regolarità biennale.
erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile, dando riscontro all’Ente Bilaterale trasmettendo copia della busta paga attestante l’avvenuta corresponsione alla lavoratrice/lavoratore.
WELFARE CONTRATTUALE
(articoli 4 lettera g. e 13)
Il Fondo rimborsa il trattamento economico aggiuntivo anticipato dall’azienda nell’anno 2021 pari a € 5,00 mensili per i lavoratori che hanno esercitato l’opzione welfare di cui all’articolo 13 del CCRL 3 aprile 2017.
L’azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello “WEL/Legno” (scaricabile dal sito www. xxxxxx.xx - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all’Ebiart via mail entro il 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice. Il Fondo erogherà la prestazione all’azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA MATERNITÀ/ PATERNITÀ PER LA DITTA E PER LA LAVORATRICE MADRE O IL LAVORATORE PADRE
(articolo 4 lettera i)
Il Fondo eroga un importo una tantum a sostegno economico della maternità/paternità sia in favore della lavoratrice/ lavoratore sia in favore dell’azienda di cui sono dipendenti.
Per i figli nati nel 2021, avuti in adozione/affidamento, l’azienda presenterà richiesta della prestazione inviando il modello “MAT/Legno” e la autodichiarazione predisposta (scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all’Ebiart via mail entro il 25 gennaio dell’anno successivo alla nascita dei figli inviando via mail la domanda all’Ebiart.
Il Fondo, per il tramite dell’azienda, erogherà:
• alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di
€ 1.000,00 lordi
• alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di
€ 2.000,00 lordi nel caso di parto gemellare o adozione/ affidamento gemellare
• l’importo verrà corrisposto ad uno solo dei genitori (ha carattere cumulativo)
• il contributo a favore dell’impresa è pari a € 1.000,00, anche nel caso di parto gemellare.
Il contributo a favore:
• della lavoratrice/lavoratore è dovuto a prescindere dalla fruizione dei relativi congedi
• dell’impresa è subordinato alla fruizione da parte della lavoratrice del congedo di maternità o da parte del lavoratore del congedo di paternità ai sensi dell’art. 2
c. 1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 151/2001 (si intende astensione dal lavoro da parte del padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre nei casi previsti dalla legge)
Il Fondo erogherà all’azienda la prestazione economica a favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell’azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’azienda
SOSTEGNO ECONOMICO DI MALATTIA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE / COLLABORATORE FAMILIARE/SOCIO LAVORATORE PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO L’IMPRESA
(articolo 4 lettera b) del CCRL 3 aprile 2017)
Il Fondo erogherà all’impresa/società le seguenti prestazioni:
€ 100,00 per malattie da 8 a 20 giorni documentati -
€ 180,00 per malattie oltre i 20 giorni.
L’azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello “MAL./Titolari/Legno” – (scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all’Ebiart via mail entro il 25 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono accorsi gli eventi morbosi, con allegata copia della certificazione medica.
Il Fondo erogherà la prestazione economica all’azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente, con facoltà di richiedere i documenti in originale.
Il numero massimo di eventi indennizzabili è determinato dal numero di quote versate al Fondo Regionale di Categoria nell’anno di riferimento (01.01-31.12) ed indipendentemente dal fatto che gli eventi morbosi siano riferiti al titolare/legale rappresentante e/o al o ai collaboratori familiari e/o al o ai soci lavoratori.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI
(articoli 4 lettera a) e 10 del CCRL 3 aprile 2017)
L’azienda presenterà richiesta di rimborso per il 2° ed il 3° giorno di carenza, se continuativi e lavorativi, in caso di malattia di durata fino a 7 giorni dei soli lavoratori operai e apprendisti operai, inviando il modello “MAL/Legno” – (scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all’Ebiart via mail entro il giorno 25 del mese successivo in quello in cui ha avuto termine l’evento morboso, con allegata copia della certificazione medica e copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore del mese nel quale la malattia è stata retribuita, evidenziata come “CARENZA EBIART”.
Il rimborso è l’imponibile lordo del 2° e 3° giorno (retribuzione da prendere in considerazione è omnicomprensiva e mensile, divisore 174), assommato ai contributi previdenziali ed assistenziali aziendali.
Il Fondo erogherà la prestazione all’azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.
(Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e Regolamento CCRL del 27.04.2017)
Nuove soglie comunitarie in materia di appalti
Saranno in vigore dal 1° gennaio 2022
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (11 novembre 2021 n. 398) i regolamenti che definiscono le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti in vigore dal 1° gennaio 2022.
I regolamenti delegati numero 1950, 1951, 1952 e 1954 tutti sono datati 11 novembre 2021 e modificano rispet- tivamente le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/ UE 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
Con le modifiche introdotte, dall’1 gennaio 2022, le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti:
Nei settori ordinari:
1) euro 5.382.000 (in luogo dei 5.350.000 euro) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
2) euro 140.000 (in luogo dei 139.000 euro) per gli appal- ti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiu- dicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli ap- palti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
3) euro 215.000 (in luogo dei 214.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiu- dicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della dife- sa, allorché tali appalti concernono prodotti non men- zionati nell’allegato VIII;
4) euro 750.000 (resta inalterato importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Mentre nei settori speciali:
1) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
2) euro 431.000 (in luogo dei 428.000 euro) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di proget- tazione;
3) euro 1.000.000 (resta inalterato l'importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
L’articolo 35 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 pre- vede che le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova di- retta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea come avvenuto in questo caso.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di la- vori, servizi e forniture è basato sull'importo totale paga- bile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiu- dicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudi- catore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore to- tale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'uni- tà operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzio- ne di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposi- zioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'en- te aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
Categorie
Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore sti- mato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario all'amministrazio- ne aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al va- lore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice.
Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporanea- mente per lotti distinti, è computato il valore complessi- vo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si ap- plicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omoge- nee può dare luogo ad appalti aggiudicati contempora- neamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie sopracitate è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie sopracitate, le disposizioni del codice si applica- no all'aggiudicazione di ciascun lotto.
In deroga a quanto previsto per gli appalti di servizi e for- niture, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudi- catari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando il valore sti- mato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lot- ti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi suc- cessivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quan- tità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi ag- giudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è supe- riore ai dodici mesi.
Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o in- feriore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stima- to dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che
non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a secon- da del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre for- me di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazio- ne;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferio- re a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servi- zi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installa- zione.
Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisi- zione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei con- tratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
L’articolo 35 del Codice, prevede anche in materia di soglie comunitarie che: sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anti- cipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fide- iussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipa- zione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garan- zia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicura- tive autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazio- ne, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inte- ressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Corso per “Responsabile Tecnico di tintolavanderia”
Il xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 00 iscrizioni
E.L.F.I. – Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa, l’ente di formazione di Confartigianato Lombardia, agenzia formativa accreditata presso la Regione Lombardia orga- nizza il corso per il rilascio dell’attestato di Responsabile Tec- nico di Tintolavanderia.
Il corso è finalizzato a far acquisire le competenze necessarie a svolgere le normali attività di un’impresa di tintolavanderia. La frequenza del corso e il conseguente attestato finale è an- che titolo obbligatorio per conseguire l’idoneità a svolgere il ruolo di “Responsabile Tecnico di Tintolavanderia” ai sensi della legge n. 84 del 22/2/2006 e del decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, art. 79 e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (19/199/CR7C/C9) del 28/11/2019.
Piano didattico
Il corso prevede 250 ore complessive erogate totalmente in modalità e-learning. La percentuale massima di assenze è pari al 20%.
Si elencano di seguito i moduli formativi e la ripartizione delle ore:
− Area giuridico-economica: “Gestione d’impresa di Tin- tolavanderia” (40 ore)
− Area giuridico-economica: “Gestione dei rapporti con i clienti” (20 ore)
− Area tecnica-professionale: “Processi di lavaggio e smacchiature” (90 ore)
− Area tecnica-professionale: “Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione della Tintolavanderia” (100 ore)
Requisiti per l’iscrizione:
− età non inferiore ai 18 anni;
− diploma di scuola secondaria di I Grado;
− solo per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno in corso di validità e conoscenza della lingua italiana (almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue).
Attestati e certificazioni:
Il corso prevede, al superamento dell’esame finale, il rilascio di un attestato di competenze di “Responsabile Tecnico di Tintolavanderia” abilitante ai sensi del D.lgs 13/13 e del D.M. 30/06/2015 valido su tutto il territorio nazionale.
Prezzo del corso:
Il prezzo del corso per Responsabile Tecnico di Tintolavande- ria è di € 1.600,00 IVA esente.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 15 par- tecipanti.
Contenuti
Modulo 1: Gestione d’impresa di tintolavanderia
Durata: 40 ore Modalità: FAD sincrona Contenuti:
- legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili;
- elementi di diritto commerciale, contrattualistica, diritti dei consumatori;
- nozioni di gestione aziendale;
- elementi di contabilità;
- legislazione in materia di tutela dell’ambiente e di sicurez- za del lavoro.
Modulo 2: Gestione dei rapporti con i clienti
Durata: 20 ore Modalità: FAD sincrona Contenuti:
- tecniche di marketing, comunicazione e vendita;
- lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua straniera.
Modulo 3: Processi di lavaggio e smacchiatura
Durata: 90 ore Modalità: FAD sincrona Contenuti:
- fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi;
- principi di scioglimento chimico, fisico e biologico;
- tecniche di lavorazione delle fibre;
- tecniche di lavorazione delle fibre, di stireria, di smacchia- tura e lavaggio, di tintura;
- tipologia di comportamento al lavaggio dei tessuti.
Modulo 4: Utilizzo delle macchine e dei programmi di ge- stione della tintolavanderia
Durata: 100 ore Modalità: FAD sincrona Contenuti:
- elementi di meccanica elettricità e termodinamica
- legislazione in materia di tutela dell’ambiente
- sicurezza del lavoro
- elementi di Informatica
- programmi di lavaggio
- normativa igienico-sanitaria.
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa: tel. 00 00000000 – email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx