Set Informativo
Set Informativo
Edizione Novembre 2022
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata
Zurich Connect Auto
Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2022
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 11.2022
• Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori- Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 11.2022
• Informativa privacy - edizione 11.2022
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi (Autovetture e Autotassametri)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale Prodotto: Contratto di Assicurazione Autovetture per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect e Autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) e le garanzie opzionali alla R.C.A. (denominate Altri Rischi Diversi) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate e Aree private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
Zurich Connect Auto prevede un Modulo base “responsabilità civile verso terzi” con le seguenti garanzie:
RC Auto obbligatoria: la Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l’assicurazione anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.
Veicoli adibiti a scuola guida: la Compagnia assicura la responsabilità civile durante la guida dell’allievo, a condizione che sia presente l’istruttore al suo fianco e che la presenza dell’istruttore sia prescritta per legge.
Responsabilità civile dei trasportati: la Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione.
Responsabilità civile per fatto illecito di figli minori: la Compagnia assicura il proprietario o soggetto equiparato contro i rischi della responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, da figli minori e all’insaputa dell’assicurato.
Responsabilità civile dell’assicurato per incendio del veicolo in aree private: la Compagnia si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento per i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato.
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente: la Compagnia assicura la responsabilità civile di contraente, proprietario o soggetto equiparato e conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo assicurato a indumenti o oggetti personali dei terzi trasportati.
Carico e scarico: la Compagnia assicura la responsabilità civile del conducente e del proprietario o soggetto equiparato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo assicurato e viceversa.
Che cosa non è assicurato?
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario e soggetti equiparati del veicolo (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di veicolo concesso in leasing), per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi:
i danni causati durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
i danni derivanti durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate all’interno o all’esterno degli autodromi;
i danni causati nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
i danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato dalla legge;
i danni causati da urto con animali selvatici.
Autovetture per la guida o il trasporto di persone disabili: la Compagnia copre i danni involontariamente cagionati alle persone disabili o a terzi nelle operazioni di salita e discesa delle persone disabili stesse.
Gancio traino: la Compagnia copre i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.
Vi sono inoltre altri 8 Moduli, che possono essere liberamente scelti e che offrono una protezione ampia e modulabile.
Modulo furto e incendio (opzionale)
Modulo cristalli e perdite pecuniarie (opzionale) Modulo Kasko (opzionale)
Modulo eventi naturali e socio politici (opzionale) Xxxxxx patente (opzionale)
Modulo tutela legale (opzionale) Modulo assistenza (opzionale)
Modulo Infortuni del conducente (opzionale)
Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Dove vale la copertura?
In riferimento a tutti i moduli eccetto “Tutela legale” e “Assistenza”:
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.
L’Assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
In riferimento al modulo “Tutela legale”:
L’assicurazione opera, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; negli altri casi, in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
In riferimento al modulo “Assistenza”:
L’assicurazione, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per il veicolo.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l’assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l’assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile. Relativamente alla garanzia R.C.A., la Compagnia può inoltre esercitare nei confronti dell’Assicurato, ai sensi dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, il diritto di rivalsa, per il recupero delle somme che la Compagnia abbia dovuto pagare al terzo danneggiato/i, in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali previste dal contratto o delle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.
Il contraente e/o l’assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio. Al momento del sinistro il contraente e/o l’assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Il contraente e/o l’assicurato sono tenuti a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l’ammontare del danno. Se il contraente e l’assicurato omettono di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato in quote:
- semestrali con una maggiorazione dell’8% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi;
- mensili, senza alcuna maggiorazione, e subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit.
Il pagamento del premio annuale viene eseguito in un’unica soluzione mentre quello semestrale alle scadenze semestrali stabilite. I metodi di pagamento disponibili sono: carta di credito, bonifico on line MyBank, presso i punti Xxxxxx e tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A., Apple Pay, bonifico bancario e bollettino di conto corrente postale.
Il pagamento del premio in quote mensili avviene esclusivamente tramite il servizio APPpago ed è subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit S.p.A.. In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A., il pagamento del Premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il Contraente può scegliere di effettuare il pagamento del Premio per intero con un metodo di pagamento diverso.
In caso di contratto sottoscritto per il tramite di un intermediario, i metodi di pagamento potrebbero variare rispetto a quelli descritti, pertanto il contraente e/o l’assicurato possono richiedere al proprio intermediario la specifica o le specifiche modalità di pagamento disponibili.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalla data indicata nel modulo di polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.
La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata nel modulo di polizza qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra compagnia.
In caso di frazionamento del pagamento del premio, se il Contraente non paga le rate di premio alle scadenze convenute, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione (una volta nell’arco di vita della polizza), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate.
Come posso disdire la polizza?
Il contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve:
• inviare una richiesta alla Compagnia, tramite una delle seguenti modalità:
• via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx,
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx,
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
• far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde in suo possesso.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la Compagnia procede con la cancellazione della Polizza e provvede ad informare Sella Personal Credit S.p.A. per la gestione del rimborso.
Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso del Premio viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A.
Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect
Prodotto: Zurich Connect Auto
Ultimo Aggiornamento: novembre 2022
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 – Patrimonio netto di 767 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 455,1 milioni di euro e riserve patrimoniali per 311,9 milioni di euro.
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Impresa autorizzata con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell’indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
MODULO “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI” | |
Massimali | Gli importi minimi di legge sono pari a 6.450.000,00 euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente dal numero di vittime) e a 1.300.000,00 euro per sinistro per i danni alle cose. |
Tipo di guida | È possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: • GUIDA LIBERA - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della Xxxxx. • GUIDA ESPERTA (qualora concessa) - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni. Se al momento del sinistro si trova alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro. • Guida ESCLUSIVA (qualora concessa) - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente dal contraente che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Se al momento del sinistro si trova alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro. |
Danni cagionati dal rimorchio trainato | Sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato. L’Assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dall’eventuale rimorchio, sia esso targato o meno, regolarmente agganciato al veicolo assicurato. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Estensione opzionale Scatola nera | La Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia Srl, che tramite i propri servizi telematici fornirà il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi assuntivi e statistici. Fintanto che questa estensione opzionale è attiva, il contraente avrà diritto ad una riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Tutela rivalsa in caso di ebbrezza | Quando il conducente del veicolo è in stato di ebbrezza, la Compagnia, solo per il primo sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo e del proprietario o soggetto equiparato. La copertura opera solo se il tasso alcolemico rilevato dal conducente è inferiore o uguale al limite minimo stabilito dalla legge maggiorato di 0,5 gr/l. Se il tasso alcolemico supera il limite, la Compagnia limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 Euro nei confronti del conducente, e rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato, se non conducente. |
Bonus Protetto | Esclude ogni penalizzazione di premio RC conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di osservazione del contratto. La Classe di merito interna di Compagnia della proposta di rinnovo non subirà una variazione negativa, mentre la classe CU sarà sempre aggiornata come prevede la normativa vigente, considerando tutti i Sinistri pagati, compreso il primo. |
Aumento massimali minimi | E’ possibile stipulare la polizza con massimali superiori a quelli minimi di legge. |
Quali coperture posso aggiungere al Modulo “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI” pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. | |
Modulo FURTO E INCENDIO (opzionale) | |
Garanzie di base | Il modulo copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, in conseguenza di: Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati, il contratto copre la perdita totale o parziale del veicolo, inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie, e i danni derivanti dal furto o dalla rapina, con gli scoperti previsti dal contratto stesso. Incendio: aa seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, il contratto copre i danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori di serie egli accessori non di serie. Per i Veicoli elettrici/ibridi plug in sono inoltre compresi i danni materiali e diretti subiti dai cavi di alimentazione in dotazione al Veicolo assicurato, se avvenuti durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica presso una Stazione di ricarica. È in copertura anche il Furto dei cavi di alimentazione che si trovino all’interno del veicolo assicurato al momento del Sinistro, a condizione che il Furto sia commesso con scasso e/o effrazione del veicolo mediante rottura, forzatura manomissione o distruzione dei dispositivi di chiusura del veicolo assicurato. Sono comunque sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo le seguenti estensioni: • incendio da tumulti popolari; • circolazione abusiva; • danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate; • caduta corpi orbitanti. Il massimale per accessori non di serie è il 15% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di 5.000,00 Euro per sinistro. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La sola garanzia “Furto” prevede le seguenti percentuali di scoperto a scelta dell’assicurato: • Scoperto del 10% con minimo di 150,00 Euro; • Scoperto del 15% con minimo di 250,00 Euro; • Scoperto del 15% con minimo di 500,00 Euro. La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto, se presenti, verranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Il minimo di scoperto non può essere comunque inferiore di 150,00 Euro. Esclusioni La garanzia non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, |
allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Per semplici bruciature non seguite da Incendio; g) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi; h) Per danni da furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al veicolo, a meno che non si tratti di accessori di serie o accessori non di serie, che sono coperti; i) Per furto del veicolo, accessori di serie o accessori non di serie, se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada; j) Per danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati dalla garanzia, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del contraente o dell’assicurato; k) Per furto se il veicolo non è chiuso; l) In caso di furto se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del veicolo, a meno che l’assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi. | |
Modulo CRISTALLI E PERDITE PECUNIARIE (opzionale) | |
Garanzie di base | • Cristalli: danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber. • Perdite pecuniarie: le spese derivanti da autorimessaggio e trasporto, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, spese per ripristino box di proprietà, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime di incidente stradale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Cristalli: per ogni sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, il massimale è pari al 10% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di 600,00 Euro. Si applica inoltre una franchigia di 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’assicurato provveda al ripristino del danno rivolgendosi ai riparatori convenzionati Carglass, Doctorglass, Glassdrive o Vetrocar. Perdite Pecuniarie: le garanzie “Autorimessaggio e trasporto”, “Spese per sottrazione o smarrimento chiavi”, “spese di immatricolazione”, “spese ripristino box di proprietà” e “Bagaglio” prevedono un massimale di 250,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia “Danni causati dal trasporto di vittime della strada” prevede un massimale di 500,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Esclusioni della garanzia Xxxxxxxxx La garanzia non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; g) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati; h) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici; i) Per i danni coperti dal Modulo Kasko; j) Se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione. Esclusioni della garanzia Xxxxxxx pecuniarie La garanzia non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita. Sono esclusi dalla garanzia “bagaglio” i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi audiofonovisivi, CD, video, ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. |
Xxxxxx XXXXX (opzionale) | |
Garanzie di base | • Blukasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, (inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie) in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, durante la circolazione su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate o in aree private. • Kasko completa: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, (inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie) in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi e animali selvatici, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate o in aree private. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Blukasko: prevede un massimale di 3.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia verrà ridotta del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Kasko completa: concessa solamente se già presente nel contratto precedente e fino al compimento del sesto anno di vita del veicolo, oppure entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e prevede: • Scoperto del 10%, con minimo di 500,00 Euro per veicoli con potenza inferiore a 150 kw. • Scoperto del 10%, con minimo di 1000,00 Euro per veicoli con potenza pari o superiore a 150 kw. La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Esclusioni delle garanzie Xxxxxxxx e Kasko completa: Le garanzie non sono operanti: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; g) Se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada; h) Se sono state violate le previsioni contrattuali su Guida esperta o Guida esclusiva; i) Per i danni subiti dal veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; j) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo; k) Per i danni da operazioni di carico e scarico; l) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; m) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio; n) Per i danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio non determinati dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, urto contro animali selvatici, ribaltamento, uscita di strada; o) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d’aria) se non verificatisi congiuntamene ad altri danni indennizzabili; p) Se il conducente, al momento del sinistro guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. |
Modulo EVENTI NATURALI E SOCIO POLITICI (opzionale) | |
Garanzie di base | “Eventi Naturali” danni materiali e diretti subiti anche quando il veicolo (inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie) non si trova in circolazione, a seguito di: a) trombe d’aria, b) uragani, c) alluvioni, d) inondazioni, e) slavine, f) caduta anche accidentale della neve, g) tempeste di vento, h) cicloni, |
i) tifoni, j) frane o smottamento di terreno, k) caduta di meteoriti, a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. La garanzia è inoltre operante in caso di: • Grandine • Collisione con animali selvatici. “Eventi Sociopolitici” danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Le garanzie sono prestate nella forma valore intero (copertura del valore commerciale del veicolo), con uno scoperto del 10%, con un minimo di scoperto di 500,00 Euro. La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. • Eventi naturali: • in caso di Grandine si applica un massimale di 3.000,00 Euro; • in caso di Collisione con animali selvatici si applica un massimale di 3.000,00 Euro e la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico. Sugli accessori non di serie, si applica un massimale pari al 15% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di Euro 5.000,00. Restano espressamente esclusi: i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua; i danni non causati da uno degli eventi naturali indicati nelle garanzie di base “Eventi Naturali”, anche se provocati da oggetti trasportati dal vento. • Eventi socio politici: E’ possibile acquistare la garanzia “Eventi Socio Politici” solamente se già presente nel contratto precedente e fino al compimento del sesto anno di vita del veicolo, oppure entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Sugli accessori non di serie si applica un massimale pari al 15% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di Euro 5.000,00. Sono esclusi i danni Oggetto della garanzia Kasko completa, se acquistata. Esclusioni delle garanzie Eventi Naturali ed Eventi Sociopolitici: Le garanzie non sono operanti: a) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) per i danni conseguenti ad appropriazione indebita Esclusioni della garanzia Eventi Naturali: La garanzia non è operante: d) per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche; e) per i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua; f) per i danni causati da uno degli eventi naturali non oggetto della garanzia, anche se provocati da oggetti trasportati dal vento; g) per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. Esclusioni della garanzia Eventi Sociopolitici: La garanzia non è operante: h) per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno. |
Modulo PATENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Rimborso spese in caso di perdita punti della patente a causa di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla data di decorrenza della copertura. Diaria in caso di ritiro e sospensione temporanea della patente di guida, a seguito di incidente da circolazione, anche se riconducibile ad Attacchi Cyber, avvenuto durante il periodo di validità della polizza che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone e in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’assicurato venga prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del reato di fuga o di omissione di soccorso. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Massimale di 500,00 Euro, per partecipare ad un corso di aggiornamento organizzato da autoscuola o da altri soggetti autorizzati per recuperare i punti perduti. Massimale di 1.000,00 Euro, per sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, resosi necessario per perdita totale del punteggio iniziale. Massimale della diaria a scelta del contraente tra 50,00 o di 100,00 Euro, per una durata massima di 90 giorni dalla data di effettiva sospensione della patente per sinistro. Esclusioni: La garanzia non è operante: a) Se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo; b) Se l’assicurato guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi previsti in patente; c) Se la patente viene sospesa per fatti dolosi compiuti dall’assicurato; d) Se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione; e) Se l’assicurato si trova in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; f) Se al momento dell’evento il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge; g) Se l’assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del reato di fuga o di omissione di soccorso se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Codice della Strada (questa esclusione è valida solo per la Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente); h) Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; i) Se nei confronti dell’assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che questo sia stato dichiarato alla Compagnia; j) Se l’assicurato non ricorre tempestivamente contro il provvedimento di sospensione della patente. |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela degli interessi dell’assicurato se, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo, anche nel caso di Attacchi Cyber: a) Subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto Illecito di terzi; b) È sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la garanzia è esclusa in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari o superiore a 1,2 g/l; c) Xxxx presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone; d) Xxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; e) Deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a Euro 250,00; f) È sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, se e solo se venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi la Compagnia anticiperà le spese, con il limite di Euro 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo la Compagnia richiederà all’assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate; g) Xxxx presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’Ordinanza- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale: I. Quando la Sanzione amministrativa è applicata in seguito ad un incidente della circolazione stradale e il comportamento che ha causato la Sanzione amministrativa ha influito sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione di responsabilità; II. nei casi diversi da quelli previsti al punto precedente, la garanzia è operante solo se la sanzione amministrativa è di importo superiore ad Euro 100,00; esistono i presupposti per presentare il ricorso; con il limite di un ricorso per ciascun anno assicurativo. Ad integrazione di tali garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dal contratto. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: È previsto un massimale fisso pari a 20.000 Euro; non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Sono previsti sottolimiti per alcune specifiche garanzie. In particolare in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all’estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante: • Limite massimo di 10 ore lavorative per assistenza di un interprete • Limite massimo di 1.000,00 Euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento • Limite massimo di 20.000,00 Euro per cauzione disposta da Autorità competente Esclusioni: La garanzia è esclusa per: a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) per fatti dolosi dell’assicurato; |
c) materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalla garanzia d) se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente e) se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; f) se il conducente: • è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o • è imputato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del Codice della Strada), o • gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o • nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso). In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l’assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del reato per qualsiasi causa; g) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C Auto; h) se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. Nel caso di vertenze contrattuali, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto. | |
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Il Modulo, in caso di sinistro, anche se riconducibile ad Attacchi Cyber, garantisce all’assicurato le prestazioni di assistenza di seguito elencate in funzione della forma scelta dall’assicurato stesso avvalendosi, per la gestione dei sinistri, di Mapfre Asistencia S.A. Per la Forma “Classic” le prestazioni garantite sono: • Officina Mobile (Depannage) • Estensione Officina Mobile (Depannage) • Soccorso stradale • Estensione Soccorso stradale • Spese di rimessaggio • Recupero del veicolo fuori strada • Invio pezzi di ricambio • Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) • Spese di albergo • Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) Per la Forma “Top” le prestazioni garantite sono tutte quelle comprese nella Forma “Classic” ed inoltre: • Autodemolizione (Garanzia operante solo in Italia) • Invio di un’autoambulanza (Garanzia operante solo in Italia) • Consulenza medica • Viaggio per il recupero del veicolo • Rientro dei passeggeri - prosecuzione del viaggio • Anticipo spese di prima necessità • Viaggio di un familiare • Rientro sanitario • Rientro con un familiare • Accompagnamento minori • Rientro salma • Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) • Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) • Interprete a disposizione (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) • Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere • Richiesta documenti in caso di furto totale • Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) • Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in • Officina Mobile (Depannage) per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in • Informazioni telefoniche su Stazioni di ricarica (Garanzia operante solo in Italia) |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e massimali: sono previsti massimali variabili per le singole prestazioni. Non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Esclusioni: 1. Nessuna prestazione assistenza è dovuta se l’assicurato non si è rivolto alla struttura organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa; 2. Nessuna prestazione assistenza è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da o avvenuti durante: a) Stato di guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, cyberterrorismo e di vandalismo di massa; b) terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie; c) Dolo o colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; e) negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto o la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia; g) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore. h) per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi. i) in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza. 3. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso; 4. La durata massima della garanzia per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso del periodo di assicurazione è di 60 giorni; 5. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; 6. danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. Non sono rimborsabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per i pezzi di ricambio, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso; le spese per il traino del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate, le spese per l’intervento di mezzi eccezionali anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Per la copertura “Auto sostitutiva”, se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | • Infortuni al conducente che guida il veicolo col consenso del proprietario o soggetto equiparato, se avvenuti: durante la circolazione del veicolo, mentre il conducente sale o scende dal veicolo e quando il conducente effettua operazioni attorno al veicolo (ad esempio riparazioni), anche se riconducibili ad Attacchi Cyber. • La garanzia è prestata anche in caso di: (i) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; (ii) annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in polizza; (iii) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; (iv) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; (v) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; (vi) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza. • Caso di morte: la somma assicurata viene corrisposta ai beneficiari o agli eredi se, in conseguenza dell’infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell’assicurato. • Caso di invalidità permanente: la Compagnia paga un indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta se, in conseguenza dell’infortunio ed entro due anni dallo stesso, si verifica l’invalidità permanente. • Spese di cura: sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici ed altre spese mediche indispensabili nonché per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. • Diaria da ricovero ospedaliero: nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, la Compagnia paga l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene considerato. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Caso di invalidità permanente: la franchigia per il caso di invalidità permanente viene applicata con le seguenti modalità:: a) Invalidità permanente inferiore o pari al 3%: non viene corrisposto alcun indennizzo; b) Invalidità permanente superiore al 3% ma inferiore o pari al 25%: l’indennizzo viene pagato solo per la parte che supera il 3%; c) Invalidità permanente superiore al 25%: l’indennizzo viene pagato senza franchigia. Esclusioni: La copertura non è operante: a) se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge; c) per infortuni avvenuti in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili; d) per infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato; sono, invece, coperti gli infortuni derivanti da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana; e) per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti; f) per infortuni derivanti da terremoto, alluvioni, inondazioni, da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti; g) per infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); h) per infarti ed ernie di qualsiasi tipo; i) gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato; j) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore k) per le persone che usano il veicolo senza il consenso del Proprietario o soggetto equiparato; l) se l’utilizzo non è effettuato conformemente alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato dal Contraente; m) per gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l’Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata; n) per le persone che al momento della stipula del contratto abbiano già superato l’80° anno di età. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C Auto), ulteriori casi di limitazioni: a) nel caso di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, b) se al conducente, al momento del verificarsi del sinistro, risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente oppure se il conducente, al momento del sinistro, abbia la patente scaduta da oltre sei mesi, e non sia stata rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione; d) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il veicolo non è guidato dal proprietario o soggetto equiparato o da un suo dipendente; oppure il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza; e) in caso di dolo del conducente; f) se il conducente, al momento del Sinistro, guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanza stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, la Compagnia ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati (rivalsa). |
In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie/scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto: • ammontare del danno € 800 • scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150 • importo liquidato al netto dello scoperto e minimo € 650. Relativamente ai moduli alle Furto e Incendio, Cristalli, Blukasko e Kasko Completa, per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da: 1) Cyberterrorismo 2) attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, Attacco DoS 3) furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti Digitali e Dati personali 4) Atto illecito relativo alla protezione dei dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza 5) Minacce di Cyberestorsione 6) Perdita di redditi a seguito di violazione dei dati personali Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: 7) spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali 8) Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali 9) costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa 10) costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali 11) qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente e l’assicurato devono denunciare il sinistro alla Compagnia tramite l’apposito form nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure chiamando il numero 00.00.000.000. Se la denuncia viene fatta telefonicamente, il contraente o l’assicurato devono dare anche avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dalla chiamata, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000. Per la garanzia Furto e Incendio: in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo, furto, o rapina, o in caso di eventi socio politici, il contraente o l’assicurato devono denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria entro 3 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l’entità approssimativa del danno. Se il sinistro è avvenuto all’estero, occorre anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere. Per la garanzia Infortuni del conducente l’assicurato o il beneficiario devono denunciare il sinistro per iscritto alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se il contratto è stata acquistata suo tramite) entro 5 giorni dall’infortunio o da quando l’assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Se l’infortunio ha causato la morte dell’assicurato, anche se avvenuta durante il periodo di cura, il contraente deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Auto: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente (c.d. Risarcimento diretto) alla Compagnia o secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” quando il contraente o l’assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell’evento e: • vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili • è avvenuto nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano • sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un’invalidità permanente fino al 9%). Richiesta di Risarcimento al responsabile civile Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il Contraente o l’Assicurato che non si ritenga responsabile deve inviare la richiesta di risarcimento, come previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile. |
Danni ai terzi trasportati Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private in base al quale il trasportato deve inoltrare la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo vettore. Nel caso in cui il veicolo della controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (art 283 del Codice delle Assicurazioni Private) sul sito xxx.xxxxxx.xx. Nel caso di incidente avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all’estero, se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, telefax 02.34968230, xxx.xxxxx.xx), mentre se è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla Carta Verde, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di assicurazione. Se il Contraente o l’Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio intermediario aIntermediario ssicurativo o direttamente alla Compagnia. Nel caso di incidente avvenuto all’estero con veicolo di controparte immatricolato all’estero, se il veicolo estero è immatricolato in un paese dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A. per ottenere informazioni sul nominativo dell’impresa di assicurazione italiana che gestirà il sinistro per conto dell’impresa di assicurazione estera del responsabile (c.d. impresa mandataria), accedendo al portale unico xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx, mentre se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di assicurazione. Se il Contraente o l’Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio intermediario aIntermediario ssicurativo o direttamente alla Compagnia. Oltre all’obbligo di denunciare il sinistro secondo i termini e le modalità indicati, il contraente o l’assicurato devono esibire la documentazione di seguito elencata: • Per sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici o atti di danneggiamento volontario presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il sinistro avviene all’estero è necessario presentare la denuncia all’Autorità straniera competente e, al rientro, all’Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata per suo tramite) • Per i sinistri della garanzia Cristalli: inoltrare la denuncia alla Compagnia oppure rivolgersi direttamente a Carglass al numero verde 800-360036 Doctorglass al numero verde 800-101010 Glassdrive al numero verde 800-010606 Vetrocar al numero verde 800-010606 • Per i sinistri delle garanzie Kasko Completa ed Eventi Socio Politici: presentare la documentazione attestante l’installazione di accessori di serie e accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia. • Per i sinistri della garanzia Eventi naturali: presentare una dichiarazione rilasciata dall’Autorità del luogo competente oppure il fatto dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino. • Per i sinistri della garanzia Patente: inoltrare la denuncia allegando il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità. • Per i sinistri della garanzia Tutela Legale: darne immediata comunicazione a DAS, il quale indicherà i documenti necessari a seconda dell’evento accaduto • Per i sinistri della garanzia Assistenza: contattare la Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.186.064, oppure il numero della sede operativa +39.015-2559791. In alternativa, se non può telefonare, può scrivere a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) attraverso l’invio di un fax al numero: 000-0000000, WhatsApp al numero x00 000 0000000 oppure una mail all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. L’assicurato deve fornire alla struttura organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione della prestazione assistenza e, se richiesto, gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi). | |
Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro con danni al veicolo, il contraente o l’assicurato possono far effettuare le riparazioni presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà sono previste delle agevolazioni. In caso di sinistro che riguardi la garanzia Cristalli il contraente o l’assicurato possono rivolgersi direttamente ai riparatori convenzionati Carglass, DoctorGlass, GlassDrive o Vetrocar. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con propria responsabilità, l’assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati dalla Compagnia. In caso di Sinistro in regime di Xxxxxxxxxxxx Diretto ai sensi dell’art. 149 del C.A.P., il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. | |
Gestione da parte di altre imprese La Compagnia ha conferito a DAS S.p.A. (sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, Tel. 000.0000000, Fax 000.0000000, xxx.xxx.xx) la gestione dei sinistri della garanzia tutela legale e a Mapfre Asistencia S.A. (sede operativa Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx - XX - numero verde 800.181515, x00.000.0000000, oppure WhatsApp al numero x00 000 0000000), l’incarico di gestire i sinistri riguardanti la garanzia assistenza. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta • In caso di danni a cose: entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Tale termine è ridotto a 30 giorni se il Modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti • In caso di danni alla persona: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento Se l’assicurato o il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l’assicurato hanno diritto di prendere visione dei relativi atti. Per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio, Cristalli e Perdite Pecuniarie, Kasko, Eventi Naturali e Socio Politici: la liquidazione del danno ha luogo dal 30° giorno dal ricevimento della denuncia, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla compagnia e dal contraente o dall’assicurato. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta “Procedura per la valutazione del danno”). Per i Sinistri della garanzia tutela legale: DAS, ricevuta la denuncia del sinistro, gestisce direttamente, o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest’ultima, se le pretese del contraente/assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il contraente/ assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo, la questione può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente: la Compagnia comunica l’esito della valutazione del sinistro entro 30 giorni dall’accertamento o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinché decida a norma e nei limiti delle condizioni del contratto. Rimane comunque ferma la possibilità per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di furto totale del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all’Autorità (o della querela in caso di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l’eccezione della garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte. In caso di sostituzione, sospensione con riattivazione del contratto, demolizione, cessazione o esportazione definitiva del veicolo, la Compagnia restituisce la parte di premio non usufruita (al netto di imposte e oneri parafiscali). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al contraente il rinnovo del contratto di durata annuale. La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata nel modulo di polizza qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra compagnia. |
Sospensione | La riattivazione del contratto proroga la scadenza per ogni giorno di sospensione del contratto stesso. In caso di riattivazione, il premio sarà maggiorato di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall’importo così determinato verrà detratta la rata del premio pagato e non goduto del contratto. La riattivazione viene concessa sul veicolo assicurato o su un veicolo di nuova proprietà. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, se il contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare un’automobile dai danni che può causare ad altri durante la circolazione, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni che l’auto e l’assicurato possono subire.
A chi è rivolto questo prodotto?
• Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 4.00%
calcolato sul premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: • aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’impresa. |
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato | Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni Contrattuali
Zurich Connect Protezione Auto
Ultimo Aggiornamento: Novembre 2022
Indice
A. Presentazione prodotto 8
I – Zurich Connect Auto: cos’è e come leggere il contratto 8
I.I - Simbologia adottata 8
I.II - Guida al prodotto 8
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Auto? 8
B. Oggetto 10
1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi 10
1.1 Coperture prestate col presente Modulo 10
1.2 Copertura principale – RC Auto Obbligatoria 10
1.2.1 Veicoli adibiti a scuola guida 10
1.2.2 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) 11
1.3 Coperture aggiuntive (sempre operanti) 11
1.3.1 Responsabilità civile dei trasportati 11
1.3.2 Responsabilità civile per fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato .11
1.3.3 Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per incendio del Veicolo in Aree private (c.d. “ricorso terzi”) 11
1.3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente 12
1.3.5 Carico e scarico 12
1.3.6 Rinuncia parziale alla rivalsa 12
1.3.7 Rinuncia alla rivalsa in caso di conducente privo di patente o con patente scaduta 12
1.3.8 Autovetture allestite per la guida o il trasporto di persone disabili 13
1.3.9 Rinuncia parziale alla rivalsa in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 13
1.4 Copertura aggiuntiva opzionale – Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza 13
1.5 Estensione opzionale Scatola nera 13
1.5.1 Premessa ed oggetto 13
1.5.2 Acquisto dell’estensione, rinuncia alla stessa e decadenza 13
1.5.3 Sconto del Premio 13
1.5.4 Obblighi del Contraente 14
1.5.5 Procedura di disinstallazione 14
1.5.6 Inadempimenti del Contraente 14
1.6 Bonus Protetto (riguardante la sola Classe di merito interna di Compagnia) 14
1.7 Terzi 15
1.8 Estensione territoriale 15
1.9 Formule di guida per la garanzia R.C. Auto obbligatoria 15
1.9.1 Guida libera 15
1.9.2 Guida esperta (qualora concessa) 15
1.9.3 Guida esclusiva (qualora concessa) 15
1.9.4 Modifica della formula di guida 15
1.9.5 Violazione delle regole di guida esperta o esclusiva 16
1.9.6 Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esperta o esclusiva 16
1.10 Esclusioni 16
1.11 Rivalsa 17
1.12 Bonus/Malus 17
1.13 Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto 18
1.13.1 Classe di merito universale al momento della stipula del contratto 18
1.14 Passaggio da forma tariffaria “a Franchigia” a forma tariffaria “Bonus/Malus” 20
1.15 Passaggio da forma tariffaria “Tariffa fissa” a “Bonus/Malus” 20
1.16 Determinazione della Classe di merito interna di Compagnia per i nuovi contratti 20
1.16.1 Tabella Classe di assegnazione per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo 21
1.16.2 Tabella Classe di assegnazione per Autotassametri, Autovetture a Noleggio o adibite a Scuola Guida 21
1.17 Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU) 22
1.17.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva 22
1.18 Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI) 22
1.18.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo 23
1.18.2 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida 24
1.19 Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio 25
1.20 Attestato di Rischio 25
1.20.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Rischio 25
1.20.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione 25
1.20.3 Conservazione della validità dell’Attestato di Rischio 26
1.20.4 Conservazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria 26
1.20.5 Veicolo rubato poi ritrovato 26
1.20.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio 28
1.21 Furto totale del Veicolo 28
1.22 Riclassificazioni 28
1.22.1 Mancato invio di documenti o documenti non conformi 28
1.22.2 Sinistro “senza seguito” 28
1.22.3 Riapertura di un Sinistro 28
2. Modulo Furto e Incendio 29
2.1 Garanzie principali 29
2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo) 29
2.2.1 Incendio da tumulti popolari 29
2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina 29
2.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate 29
2.2.4 Caduta corpi orbitanti 29
2.3 Estensione territoriale 30
2.4 Forma di garanzia e scoperti 30
2.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina 30
2.5 Esclusioni 30
2.6 Recupero della refurtiva 31
3. Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie 32
3.1 Cristalli 32
3.1.1 Oggetto della garanzia 32
3.1.2 Esclusioni 32
3.1.3 Xxxxxxxxx e Franchigia 33
3.1.4 Non applicazione della Franchigia: Servizi Carglass, Doctorglass, Glassdrive o Vetrocar 33
3.2 Perdite pecuniarie 33
3.2.1 Autorimessaggio e trasporto 33
3.2.2 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi 33
3.2.3 Spese di immatricolazione 33
3.2.4 Spese ripristino box di proprietà 33
3.2.5 Bagaglio 33
3.2.6 Danni causati dal trasporto di vittime della strada 34
3.2.7 Estensione territoriale 34
3.2.8 Esclusioni 34
4. Modulo Kasko 35
4.1 Garanzie prestate 35
4.2 Blukasko 35
4.2.1 Oggetto della garanzia Blukasko 35
4.2.2 Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia 35
4.3 Kasko completa 35
4.3.1 Condizione di assicurabilità 35
4.3.2 Oggetto della garanzia Kasko completa 35
4.3.3 Forma di assicurazione e Scoperto 36
4.4 Estensione territoriale 36
4.5 Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto 36
4.6 Rinuncia al diritto di surroga 36
4.7 Colpa grave 36
4.8 Esclusioni 36
5. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici 38
5.1 Garanzie prestate 38
5.2 Eventi Naturali 38
5.2.1 Vari eventi naturali 38
5.2.2 Evento Grandine 38
5.2.3 Urto con animali selvatici 38
5.2.4 Accessori di serie e Accessori non di serie 38
5.2.5 Esclusioni 38
5.3 Eventi Socio Politici 39
5.3.1 Condizione di assicurabilità 39
5.3.2 Oggetto della copertura 39
5.3.3 Accessori di serie e Accessori non di serie 39
5.4 Estensione territoriale 39
5.5 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 39
5.5.1 Riduzione dello Scoperto 39
5.5.2 Evento Grandine – Eliminazione dello Scoperto 39
5.6 Esclusioni 40
6. Modulo Patente 41
6.1 Oggetto 41
6.1.1 Rimborso spese in caso di perdita punti patente 41
6.1.2 Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente 41
6.2 Obblighi dell’Assicurato 41
6.3 Estensione territoriale 41
6.4 Esclusioni 41
7. Modulo Tutela Legale 43
7.1 Premessa 43
7.2 Oggetto 43
7.3 Prestazioni assicurate 44
7.3.1 Rimborso di spese 44
7.3.2 Procedimenti penali all’estero 44
7.3.3 Consulenza legale telefonica 44
7.4 Soggetti assicurati 45
7.5 Estensione territoriale 45
7.6 Operatività della garanzia 45
7.6.1 Decorrenza della garanzia 45
7.6.2 Data del Sinistro 45
7.7 Esclusioni e limiti di copertura 45
7.8 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza 47
7.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale 47
7.9.1 Contatti 47
8. Modulo Assistenza 48
8.1 Premessa 48
8.2 Garanzie prestate 48
8.3 Oggetto 48
8.4 Officina mobile (Depannage) 49
8.5 Estensione Officina mobile (Depannage) 49
8.6 Soccorso stradale 49
8.7 Estensione Soccorso stradale 50
8.8 Spese di rimessaggio 50
8.9 Recupero del Veicolo fuori strada 50
8.10 Invio pezzi di ricambio 50
8.11 Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
8.12 Spese di albergo 51
8.13 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) 51
8.14 Autodemolizione (Garanzia operante solo in Italia) 52
8.14.1 Oggetto 52
8.14.2 Documentazione da consegnare insieme al Veicolo 53
8.14.3 Mezzi eccezionali 53
8.15 Invio di un’autoambulanza (garanzia operante solo in Italia) 53
8.16 Consulenza medica 53
8.17 Viaggio per il recupero del Veicolo 53
8.17.1 Ipotesi 1 54
8.17.2 Ipotesi 2 54
8.18 Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio 54
8.18.1 Ipotesi 1 54
8.18.2 Ipotesi 2 54
8.19 Autista a disposizione 55
8.20 Anticipo spese di prima necessità 55
8.21 Viaggio di un familiare 55
8.22 Rientro sanitario 56
8.23 Rientro con un familiare 56
8.24 Accompagnamento minori 56
8.25 Rientro salma 57
8.26 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
8.26.1 Ipotesi 1 57
8.26.2 Ipotesi 2 57
8.27 Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
8.28 Interprete a disposizione (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
8.29 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere 58
8.30 Richiesta documenti in caso di furto totale 58
8.31 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) 59
8.32 Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in 59
8.33 Officina mobile (Depannage) per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug- in 60
8.34 Informazioni telefoniche su Stazioni di ricarica (Garanzia operante solo in Italia 60
8.35 Soggetti assicurati 60
8.36 Estensione territoriale 61
8.37 Esclusioni 61
8.38 Istruzioni per la richiesta di assistenza 61
8.38.1 Riferimento 61
8.38.2 Contatti 61
9. Modulo Infortuni del conducente 62
9.1 Oggetto della garanzia 62
9.2 Estensioni 62
9.3 Estensione territoriale 62
9.4 Esclusioni 62
9.5 Indennizzo per il caso di invalidità permanente 63
9.5.1 Oggetto 63
9.5.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo 63
9.5.3 Franchigia per invalidità permanente 64
9.6 Indennizzo da invalidità permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio 65
9.7 Indennizzo per il caso di morte 65
9.8 Spese di cura 65
9.9 Diaria per ricovero ospedaliero 66
C. Il contratto dalla A alla Z 67
10.Previsioni comuni a tutti i moduli 67
10.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio 67
10.2 Aggravamento del rischio 67
10.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato 67
10.3 Diminuzione del rischio 68
10.4 Conclusione del contratto 68
10.4.1 Preventivo e accettazione 68
10.4.2 Verifica della documentazione inviata dal Contraente 68
10.5 Premio 69
10.6 Durata del contratto e periodo di copertura 69
10.6.1 Xxxxxx e assenza di tacito rinnovo 69
10.6.2 Inizio della copertura 69
10.6.3 Sospensione della copertura 69
10.6.4 Termine della copertura 69
10.7 Diritto di recesso (ripensamento) 70
10.8 Recesso limitatamente alle garanzie del Modulo Patente per variazione di legge 70
10.9 Proposta di rinnovo del contratto 70
10.10 Trasferimento di proprietà del Veicolo 71
10.10.1 Cessione del contratto di assicurazione 71
10.10.2 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 71
10.10.3 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 71
10.11 Consegna del Veicolo in conto vendita 72
10.11.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 72
10.11.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 72
10.12 Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo 72
10.12.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 72
10.12.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 73
10.13 Furto totale del Veicolo 73
10.13.1 Risoluzione del contratto 73
10.13.2 Consegna delle chiavi 73
10.14 Cessazione del Rischio in caso di Estensione Scatola nera 73
10.15 Distruzione dei documenti di assicurazione 73
10.16 Sospensione del contratto 74
10.17 Riattivazione del contratto 74
10.18 Sostituzione del contratto 75
10.19 Altre assicurazioni 75
10.20 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento 75
10.20.1 Divieto di cessione del credito 75
10.20.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito 75
10.20.3 Delega di pagamento del credito 76
10.21 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati 76
10.22 Oneri fiscali 76
10.23 Comunicazioni 76
10.24 Modifiche al contratto 76
10.25 Arrotondamento 76
10.26 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge 77
10.27 Foro competente 77
D. Cosa fare in caso di Sinistro 78
11.Disposizioni comuni a tutti i Moduli 78
11.1 Obblighi in caso di Sinistro 78
11.1.1 Conservazione delle tracce 78
11.1.2 Documentazione probatoria 78
11.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 78
11.3 Pagamenti della Compagnia 78
11.4 Limite massimo di indennizzo (Massimale) 78
11.5 Franchigie e Scoperti 79
11.6 Surroga79
12.Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi 80
12.1 Denuncia di Sinistro 80
12.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 80
12.2 Risarcimento diretto 80
12.2.1 Quando si applica 80
12.2.2 Documentazione 80
12.2.3 Messa a disposizione delle cose danneggiate 81
12.2.4 Termini per la formulazione dell’offerta 81
12.2.5 Documentazione per il pagamento 81
12.2.6 Termini per il pagamento 81
12.2.7 Gestione delle controversie 81
12.2.8 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati 81
13.Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie, al Modulo Kasko e al Modulo Eventi Naturali e Socio Politici 82
13.1 Obblighi in caso di sinistro 82
13.1.1 Modulo Furto e Incendio 82
13.1.2 Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie 82
13.1.3 Modulo Kasko 83
13.1.4 Modulo Eventi Naturali e Socio Politici 83
13.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo 83
13.3 Riparazione a cura della Compagnia, sostituzione o acquisto del Veicolo 83
13.4 Degrado d’uso 84
13.5 Valore a nuovo 84
13.6 Forma di assicurazione 84
13.6.1 Valore Intero 84
13.6.2 Xxxxx Xxxxxxx Assoluto 85
13.7 Calcolo del danno 85
13.7.1 Perdita totale del Veicolo 85
13.7.2 Perdita parziale del Veicolo 85
13.7.3 Applicazione della regola proporzionale 85
13.7.4 Ulteriori voci di danno 85
13.8 Esagerazione dolosa del danno 85
13.9 Procedura per la valutazione del danno 86
13.9.1 Tempistiche 86
13.9.2 Procedura per la valutazione del danno 86
13.10 Pagamento dell’Indennizzo 86
13.10.1 Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie 86
13.10.2 Modulo Kasko 86
14.Disposizioni relative al Modulo Patente 87
14.1 Obblighi dell’Assicurato 87
14.2 Documentazione 87
14.3 Pagamento della diaria 87
14.3.1 Calcolo 87
14.3.2 Termini di pagamento 87
14.3.3 Pagamento in caso di Reato o di sanzione prevista dal Codice della Strada 87
15.Disposizioni relative al Modulo infortuni del conducente 88
15.1 Obblighi in caso di Sinistro 88
15.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 88
15.2 Documentazione 88
15.2.1 Documentazione probatoria 88
15.3 Procedura per la valutazione del danno 89
15.3.1 Tempistiche 89
15.3.2 Procedura per la valutazione del danno 89
15.4 Pagamento dell’Indennizzo 89
15.5 Rinuncia al diritto di surroga 89
16.Disposizioni relative al Modulo tutela legale 90
16.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza 90
16.2 Denuncia del Sinistro 90
16.3 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale 90
16.4 Unico Sinistro 91
16.5 Pagamento del Sinistro 91
16.6 Esonero da responsabilità 91
16.7 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione delle prestazioni 91
16.8 Recupero di somme 92
17.Disposizioni relative al Modulo assistenza 93
17.1 Istruzioni per la richiesta di assistenza 93
17.2 Obblighi in caso di Sinistro 93
17.3 Informazioni da fornire 93
17.4 Documentazione da fornire 93
E. Glossario 94
F. Informativa Privacy 101
A. Presentazione prodotto
I – Zurich Connect Auto: cos’è e come leggere il contratto
I.I - Simbologia adottata
Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l’iniziale maiuscola, come ad esempio “Assicurato”. In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come in questo paragrafo.
Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.
Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.
Riquadro esplicativo
I.II - Guida al prodotto
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Auto?
Zurich Connect Auto è una soluzione assicurativa multirischio pensata per l’automobile destinata a clienti privati o imprese, proprietari o utilizzatori qualificati di un’automobile, che vogliono tutelarsi da eventuali responsabilità civili verso terzi.
Chi tiene alla sua auto sa quanto è importante proteggerla in ogni occasione, sia quando si è al volante sia quando è parcheggiata in un luogo non custodito nonché assicurare la serenità propria e dei propri passeggeri. Per una polizza davvero completa c’è la possibilità di aggiungere, oltre l’RC Auto, garanzie per la protezione del bene (es. furto e incendio), della persona (es. infortuni del conducente) e del patrimonio (es. ritiro patente) oltre che per la tutela legale e per l’assistenza.
Zurich Connect Auto offre quindi una protezione ampia e modulabile tramite 9 Moduli riportati nel seguente schema:
1. Modulo Responsabilità Civile Auto verso Terzi: è la garanzia base, obbligatoria per circolare, che ti mette al riparo dai danni causati ad altre persone in caso di incidente. E’ possibile estendere la copertura aggiungendo la tutela dalla rivalsa per guida in stato di ebbrezza, la Scatola Nera se proposta o il Bonus Protetto (evitando quindi un aumento della classe di “Bonus/Malus” e di premio sulla RC auto a seguito di incidente e mantenendo invariata la classe di merito Zurich Connect).
2. Modulo Furto e Incendio: assicura contro i danni subiti in caso di furto o tentato furto, rapina o incendio del Veicolo, inclusi gli Accessori di serie e Accessori non di serie
3. Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie: assicura in caso di rottura o scheggiatura accidentale dei vetri dell’auto.
4. Modulo Kasko: disponibile nella versione BluKasko (che copre dai danni subiti durante la circolazione, in seguito a collisione accidentale con altri veicoli) o Completa.
5. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici: copre i danni causati all’automobile, inclusi gli Accessori di serie e Accessori non di serie, in caso di grandine, frana o alluvione o manifestazioni e cortei violenti.
6. Modulo Patente: a seguito di incidente molto grave, con conseguente ritiro cautelativo della patente, l’assicurazione prevede un'indennità giornaliera per tutto il periodo in cui non si potrà circolare in auto.
7. Xxxxxx Xxxxxx Legale: mette a disposizione l’assistenza degli esperti legali di DAS in caso di causa giudiziaria in seguito a un sinistro.
8. Modulo Assistenza Stradale: mette a disposizione il soccorso stradale a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in collaborazione con Mapfre, nelle versioni “Classic” e “Top”: indispensabile se ti trovi in panne (per il recupero del veicolo) o se ci sono persone da soccorrere (per l’invio di un’ambulanza).
9. Modulo Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale o da circolazione.
Le garanzie previste da ciascun Xxxxxx sono attive solo se effettivamente acquistate.
Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente nel Territorio italiano.
B. Oggetto
1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi
Attivo sempre
Disposizioni relative alle coperture
1.1 Coperture prestate col presente Modulo
Con il presente Modulo la Compagnia fornisce:
• una copertura principale:
• art. 1.2 “Copertura principale”
• coperture aggiuntive sempre operanti
• art. 1.3 “Coperture aggiuntive (sempre operanti)”
• coperture aggiuntive opzionali:
• art. 1.4 “Copertura aggiuntiva opzionale – Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza”
• art. 1.5 “Estensione opzionale Scatola nera”
• art. 1.6 “Bonus Protetto”
A tutte le coperture si applica il Massimale indicato nel Modulo di Polizza per questo Modulo Responsabilità Civile verso Terzi. Il Massimale viene utilizzato dapprima per la copertura principale e successivamente, per la parte non assorbita da questa, per le coperture aggiuntive.
1.2 Copertura principale – RC Auto Obbligatoria
La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l’assicurazione e si impegna pertanto a corrispondere, entro i limiti convenuti e in particolare entro il Massimale previsto nel Modulo di Polizza, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo.
La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
Sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.
L’Assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dal traino dell'eventuale rimorchio, sia esso targato o meno, regolarmente agganciato al veicolo assicurato.
La garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni alle persone occupanti il rimorchio o derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dal veicolo e durante la manovra a mano del rimorchio. Per la copertura del rischio della sosta del rimorchio deve essere stipulata una polizza separata (cosiddetto “rischio statico”).
È coperta anche la responsabilità civile per:
• i danni causati dalla circolazione del Veicolo in Aree private;
• i danni derivanti da Attacco Cyber;
1.2.1 Veicoli adibiti a scuola guida
Per i veicoli adibiti a scuola guida è coperta per legge la responsabilità civile anche quando il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e a condizione che la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente.
L’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore di guida. Sono considerati terzi e quindi beneficiano dell’Assicurazione: l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, salvo durante l’effettuazione dell’esame pratico di guida e l’istruttore durante l’esame dell’allievo conducente.
1.2.2 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, la Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ma le maggiori garanzie previste da questo contratto sono comunque operanti.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.
Se l’assicurazione per la quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.
1.3 Coperture aggiuntive (sempre operanti)
1.3.1 Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al Veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.
1.3.2 Responsabilità civile per fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato
La Compagnia assicura il Proprietario o soggetto equiparato contro i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione del Veicolo se:
a) Il Veicolo è guidato da figli minori non emancipati o da persone soggette a tutela e conviventi; e
b) Il Proprietario o soggetto equiparato è civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2048, comma I, del Codice Civile del fatto illecito delle persone di cui alla lettera a).
Questa copertura opera con il Massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.
1.3.3 Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per incendio del Veicolo in Aree private (c.d. “ricorso terzi”)
Se il Veicolo:
a) si trova in Aree private; e
b) subisce un Incendio, Esplosione o Scoppio; e
c) uno di questi eventi causa danni materiali e diretti a persone oppure ad animali e cose di terzi; e
d) il Proprietario o soggetto equiparato è civilmente responsabile dei danni causati ai terzi,
allora la Compagnia si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento dei danni materiali e diretti di cui sopra.
Sono comunque esclusi dalle coperture previste da questo articolo:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato o del Contraente;
c) i danni coperti ai sensi dell’art. 1.2 “Copertura principale – RC Auto Obbligatoria”. Questa copertura opera con un Massimale di 150.000,00 Euro per sinistro.
La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di:
a) beni, e
b) attività industriali, commerciali, agricole o di servizi
sino alla concorrenza del 10% del Massimale di 150.000,00 euro sopra richiamato (ossia fino a 15.000, 00 euro).
1.3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente La Compagnia assicura la responsabilità civile di:
a) Contraente, e
b) Proprietario o soggetto equiparato, e
c) conducente
per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo (purché tale Veicolo sia un autotassametro o un Veicolo dato a noleggio con conducente) a:
a) indumenti, e
b) oggetti di uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.
Sono esclusi i danni ai seguenti oggetti presenti sul Veicolo:
• denaro, preziosi e titoli, e
• xxxxx, valigie, colli e loro contenuti.
Sono esclusi i danni causati da Incendio, Furto o smarrimento. Questa copertura opera con il Massimale di 250,00 € per sinistro.
1.3.5 Carico e scarico
La Compagnia assicura la responsabilità civile del conducente e - se persona diversa - del Proprietario o soggetto equiparato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e scarico dal Veicolo a terra.
Sono esclusi dalla copertura:
a) le operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
b) i danni alle cose trasportate o in consegna;
c) i danni alle persone trasportate sul Veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, i quali non sono considerati terzi.
1.3.6 Rinuncia parziale alla rivalsa
La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.11 “Rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato (quando lo stesso non è conducente), del Veicolo, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo, se:
• il conducente non è abilitato alla guida (cioè non è in possesso di patente di guida) a condizione che il Proprietario o soggetto equiparato non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo; oppure
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il Proprietario o soggetto equiparato non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
Se però il Proprietario o soggetto equiparato è a conoscenza delle circostanze sopra citate, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa come previsto dall’art. 1.11 “Rivalsa”.
1.3.7 Rinuncia alla rivalsa in caso di conducente privo di patente o con patente scaduta
La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.11 “Rivalsa”, rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente del Veicolo e del Proprietario o soggetto equiparato:
• in caso di conducente privo di patente solo se il conducente ha superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non è ancora in possesso di patente di guida, ed inoltre solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) La patente viene successivamente rilasciata;
b) La data di superamento dell’esame è anteriore al Sinistro;
c) Sono state rispettate le prescrizioni del documento che sarà rilasciato (ad esempio, il conducente ha guidato un Xxxxxxx che la patente successivamente rilasciata abilita a condurre; il conducente ha usato le lenti in caso di obbligo);
d) Non pende, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
• In caso di conducente con patente scaduta da oltre sei mesi, solo se la patente viene successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
1.3.8 Autovetture allestite per la guida o il trasporto di persone disabili
Se il Veicolo è allestito o adattato per la guida o il trasporto di persone disabili, sono coperti i danni involontariamente cagionati alle persone disabili o a terzi nelle operazioni di salita e discesa delle persone disabili stesse, anche se effettuate con mezzi meccanici, come ad esempio sollevatori o rampe.
Si applica il Massimale indicato nel Modulo di Polizza per la Responsabilità Civile.
1.3.9 Rinuncia parziale alla rivalsa in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Quando il conducente del Veicolo è in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la Compagnia, solo per il primo Sinistro:
• limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 Euro, nei confronti del conducente del Veicolo; e
• rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato, se non conducente del Veicolo.
1.4 Copertura aggiuntiva opzionale – Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza
Questa copertura è attiva solo se acquistata
Se questa copertura è stata acquistata, quando il conducente del Veicolo è in stato di ebbrezza, la Compagnia, solo per il primo Sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nei confronti del conducente del Veicolo; e
• nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato.
La copertura opera solo se il tasso alcolemico rilevato del conducente è inferiore o uguale al limite minimo stabilito dalla legge maggiorato di 0,5 gr/l.
Se il tasso alcolemico supera il limite, la Compagnia:
• limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 Euro, nei confronti del conducente del Veicolo; e
• rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato, se non conducente del Veicolo.
1.5 Estensione opzionale Scatola nera
Questa copertura è attiva se è stata richiesta dal Contraente e la Compagnia ha accettato la proposta
1.5.1 Premessa ed oggetto
La Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia Srl (Octo) che tramite i propri servizi telematici fornirà la Scatola nera e il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi assicurativi (tra i quali la gestione e liquidazione dei sinistri R.C. Auto) e statistici.
1.5.2 Acquisto dell’estensione, rinuncia alla stessa e decadenza
Il Contraente può proporre alla Compagnia di acquistare questa estensione e la Compagnia è libera di accettare la sua proposta.
Per acquistare questa estensione il Contraente deve sottoscrivere le Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi di Octo, consegnate insieme al Set Informativo in caso di attivazione di questa estensione e si impegna a rispettare i termini e le condizioni ivi contenuti.
Questa estensione viene meno e cessa il diritto allo sconto del premio assicurativo se, nel corso della durata contrattuale:
• Il contratto tra il Contraente e Xxxx si risolve per qualsiasi motivo;
• Il Contraente richiede, in ogni momento, la cancellazione di questa estensione e la disinstallazione della Scatola nera. Per farlo deve seguire la procedura dell’art. 1.5.5 “Procedura di disinstallazione”.
In caso di segnalazione antifrode decadono i diritti derivanti dall’acquisto dell’estensione Scatola nera.
1.5.3 Sconto del Premio
Se e fintanto che è attiva l’ Estensione opzionale Scatola nera, il Contraente avrà diritto ad una riduzione del Premio corrisposto per la Copertura principale – RC Auto Obbligatoria.
1.5.4 Obblighi del Contraente
Il Contraente deve rispettare gli obblighi previsti nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo, e in particolare deve:
a) far installare e attivare la Scatola nera presso un installatore della rete di Octo (elenco disponibile presso il sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx) entro 15 giorni dalla data di inizio di validità dell’assicurazione;
b) avvisare immediatamente il Centro Servizi di Xxxx se fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili ed improvvise osservare la data stabilita di installazione; in questo caso deve fissare un nuovo appuntamento e non sono ammesse ulteriori proroghe;
c) in caso di sostituzione del Veicolo o riattivazione dell’assicurazione su un nuovo Veicolo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la Scatola nera ed attivarla sul nuovo Veicolo;
d) in caso di cessazione del rischio per qualunque motivo (ad esempio per vendita o messa in conto vendita, demolizione, esportazione del Veicolo all’estero) o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la Scatola nera;
e) nel caso in cui il Centro Servizi di Octo comunichi al Contraente l’esistenza di un guasto o mancato funzionamento della Scatola nera, recarsi entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione presso un installatore per la verifica e manutenzione del sistema;
f) in caso di disinstallazione della Scatola nera mentre l’assicurazione è in vigore, ad avvisare previamente la Compagnia; per farlo potrà contattare il Servizio Clienti al n. 00.00.000.000;
g) in caso di specifica richiesta della Compagnia, lasciare effettuare una perizia preventiva del Veicolo ed accettarne formalmente l’esito tramite firma dell’apposito documento compilato dall’incaricato designato dalla Compagnia ad effettuare la perizia.
1.5.5 Procedura di disinstallazione
Per rinunciare all’estensione Scatola nera e disinstallare la Scatola nera, il Contraente deve svolgere i seguenti adempimenti nel preciso ordine seguente:
a) Comunicare alla Compagnia di rinunciare all’estensione Scatola nera. Per farlo deve contattare il Servizio Clienti al n. 00.00.000.000;
b) Pagare un’integrazione di Premio, per il periodo di assicurazione residuo, pari allo sconto concesso;
c) Seguire le direttive di Xxxx per la disinstallazione;
d) Formalizzare le modifiche al contratto sottoscrivendo un’appendice di variazione.
1.5.6 Inadempimenti del Contraente
Se il Contraente non adempie agli obblighi dell’art. 1.5.4 “Obblighi del Contraente” e delle lettere a) e b) dell’art.
1.5.5 “Procedura di disinstallazione”, ne deriveranno le conseguenze sotto elencate:
a) Il Contraente dovrà rimborsare alla Compagnia un importo pari allo sconto di cui ha usufruito per l’Estensione opzionale Scatola nera; tale importo è notificato dalla Compagnia tramite appendice di integrazione e il Contraente deve effettuare il pagamento dell’appendice stessa entro 2 giorni lavorativi dalla notifica;
b) Se si è verificato un Sinistro e in quel momento non risultava installata la Scatola nera oppure era inutilizzabile perché il contratto di servizi con Xxxx era stato risolto o non era comunque in vigore per qualsiasi motivo e il Contraente non ha rimborsato lo sconto, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa applicando una Franchigia di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro;
c) Se al momento del Sinistro la Scatola nera è guasta e il Contraente non ha provveduto ad effettuare la manutenzione entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di guasto da parte del Centro Servizi di Octo, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa applicando una Franchigia di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro.
1.6 Bonus Protetto (riguardante la sola Classe di merito interna di Compagnia)
Questa copertura è attiva se è stata richiesta dal Contraente e la Compagnia ha accettato la proposta
La presente garanzia, in deroga alle previsioni dell’art. 1.18 “Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)”, esclude ogni
penalizzazione di Premio RC conseguente al pagamento del primo Sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il Periodo di Osservazione del contratto.
Se vi sarà:
• un solo Sinistro nel corso del Periodo di Osservazione, la Classe di merito interna di Compagnia (CI) della proposta di xxxxxxx non subirà una variazione negativa della classe di merito.
• più di un Sinistro nel Periodo di Osservazione del contratto, la CI sarà assegnata secondo quanto previsto dall’art. 1.18 “Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)”, ma senza tener conto del primo Sinistro.
La classe CU sarà invece sempre aggiornata come prevede la normativa vigente, considerando tutti i Sinistri pagati, compreso il primo.
La garanzia non è operante se dalla gestione del primo Sinistro siano emersi indizi o prove di comportamenti fraudolenti da parte del Contraente/Assicurato o dei suoi Familiari.
1.7 Terzi
Ai fini delle coperture responsabilità civile auto previste da questo Modulo, sono terzi tutti i soggetti che la legge considera tali, ivi inclusi i trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.
Non è terzo e non ha diritto ad alcuna prestazione, il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro. Non sono inoltre terzi, per quanto riguarda i soli danni alle cose:
a) Il Proprietario e soggetti equiparati;
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui alla lettera precedente, quando convivono con loro o siano a loro carico, in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) Se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui alla precedente lettera b).
1.8 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
1.9 Formule di guida per la garanzia R.C. Auto obbligatoria
Il Contraente può selezionare, in alternativa tra di loro, le seguenti formule di guida:
1.9.1 Guida libera
Il Veicolo può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della legge.
1.9.2 Guida esperta (qualora concessa)
Il Veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni.
1.9.3 Guida esclusiva (qualora concessa)
Il Veicolo può essere guidato esclusivamente dal Contraente che abbia anche le seguenti caratteristiche:
• sia Proprietario o soggetto equiparato; e
• abbia età uguale o superiore ai 30 anni.
1.9.4 Modifica della formula di guida
Nel corso del periodo di copertura il Contraente può modificare le formule di guida, qualora concesse, esclusivamente come di seguito previsto:
a) passaggio da guida esperta o esclusiva a guida libera (in questo caso il Contraente deve pagare un’integrazione di Premio);
Un figlio di 18 anni ottiene la patente di guida nel corso dell’annualità assicurativa e vuole guidare il veicolo di famiglia.
La guida libera consente a chiunque sia in possesso di patente di guidare il Veicolo. È però dovuta un’integrazione di Premio.
Esempio
b) Passaggio da guida esclusiva a guida esperta (in questo caso il Contraente deve pagare un’integrazione di Premio);
Si vuole consentire ad altre persone, ad esempio il coniuge o un figlio con età uguale o maggiore di 25 anni di guidare il veicolo di famiglia.
La guida esperta consente a chiunque abbia 25 anni o più di guidare il Veicolo. È però dovuta un’integrazione di Premio.
Esempio
c) passaggio da guida libera a guida esperta (in questo caso il Contraente avrà diritto a ricevere un rimborso di Premio).
Un figlio compie 25 anni nel corso dell’annualità assicurativa e vuole guidare il veicolo di famiglia. La guida esperta consente a chiunque abbia 25 anni o più di guidare il Veicolo.
Scegliere questa formula di guida consente un risparmio di Premio.
Esempio
Per modificare le formule di guida il Contraente deve fare una comunicazione con una delle modalità previste all’art. 10.23 “Comunicazioni” e, nel caso delle lettere a) e b), pagare l’integrazione di Premio.
Se il Contraente utilizza l’area riservata del sito o il call center, riceverà immediatamente le informazioni relative:
• alla decorrenza della modifica di copertura e
• all’integrazione di Premio da versare o al rimborso di Premio da ricevere.
Se il Contraente invece utilizza un’altra modalità, riceverà un preventivo di variazione, che dovrà accettare per procedere alla modifica della copertura.
1.9.5 Violazione delle regole di guida esperta o esclusiva
Se, al momento del Sinistro, si trova alla guida del Veicolo un conducente che non ha le caratteristiche previste, rispettivamente dalle clausole Guida esperta o Guida esclusiva:
a) La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, fino ad un massimo di Euro 2.500,00 e conserverà il diritto di gestire il Sinistro; e
b) Il Contraente non avrà la facoltà di evitare l’applicazione del Malus rimborsando alla Compagnia gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione.
1.9.6 Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esperta o esclusiva La Compagnia rinuncia alla rivalsa di cui al comma precedente nei seguenti casi:
a) In caso di Xxxxxxxx causato da conducente addetto alla custodia o riparazione del Veicolo;
b) In caso di Sinistro avvenuto dopo il Furto del Veicolo, se il fatto è stato regolarmente denunciato alle autorità competenti (Polizia, Carabinieri);
c) In caso di utilizzo del Veicolo in stato di necessità, se tale stato di necessità è adeguatamente documentato.
1.10 Esclusioni
Le coperture del presente modulo non sono operanti e quindi la Compagnia non effettuerà alcun pagamento:
a) Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara
b) Nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la Compagnia dovrà effettuare pagamenti a causa dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa, ai sensi dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:
c) Per i danni causati dal Veicolo che non partecipa a gare o competizioni se circola nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, all’interno o all’esterno degli autodromi;
d) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
e) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
f) nel caso di non abilitazione alla guida
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se al conducente, al momento del verificarsi del Sinistro, risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente;
• se il conducente, al momento del Sinistro, abbia la patente scaduta da oltre sei mesi, ad eccezione del caso di cui all’ultimo comma dell’art. 1.3.7 “Rinuncia alla rivalsa in caso di conducente privo di patente o con patente scaduta”;
g) Nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se a fianco dell’allievo non vi è un istruttore abilitato ai sensi di legge e a condizione che la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
h) Nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione;
i) Nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il Veicolo non è guidato dal Proprietario o soggetto equiparato o da un suo dipendente; oppure Il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza;
j) In caso di dolo del conducente;
k) Se il conducente, al momento del Sinistro guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada, ad eccezione dei casi previsti all’art.1.3.9 "Rinuncia parziale alla rivalsa in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti” e all’art. 1.4”Copertura aggiuntiva opzionale – Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza”.
1.11 Rivalsa
In tutti i casi previsti all’art. 1.10 “Esclusioni”, ad eccezione dei punti a) e b), e in ogni altro caso in cui la Compagnia debba pagare somme al terzo danneggiato perché a lui non sono opponibili eccezioni contrattuali, la Compagnia, ai sensi dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per recuperare quanto, in base al contratto, avrebbe potuto rifiutarsi di pagare.
Disposizioni relative al Premio
1.12 Bonus/Malus
Alla presente assicurazione si applica la formula tariffaria “Bonus/Malus”. Questo vuol dire che il Premio dovuto nelle eventuali annualità successive può subire riduzioni o maggiorazioni se sono avvenuti o meno Sinistri nel Periodo di osservazione, inclusi i Sinistri pagati tardivamente.
Il Premio è determinato in base alla classe di appartenenza del soggetto indicato nell’attestato di rischio (il Proprietario o l’Avente diritto). La Classe di Conversione Universale (CU) si articola in 18 classi di appartenenza, ciascuna corrispondente a un rispettivo livello di Premio crescente: dalla classe 1 alla classe 18.. La Compagnia adotta anche una propria classificazione (Classe di merito interna di Compagnia o CI). Sono previste 26 classi, anch’esse corrispondenti a livelli di premio crescenti:
• per le autovetture ad uso privato e gli autoveicoli ad uso promiscuo; e
• per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida.
1.13 Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto
Al momento della stipula del contratto, la Classe di merito universale (CU) viene assegnata in base alla situazione del Veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella seguente.
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali l’Attestato di Xxxxxxx, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso).
1.13.1Classe di merito universale al momento della stipula del contratto
Situazione Veicolo | Classe di merito di conversione universale (CU) di assegnazione | Documentazione necessaria |
• Immatricolato per la prima volta • Assicurato per la prima volta dopo voltura • Assicurato per la prima volta a seguito di “cessione del contratto” | 14 | 1. Carta o certificato di circolazione 2. Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) 3. Eventuale appendice di “cessione del contratto” o documentazione ufficiale comprovante la vendita del veicolo. |
a. Immatricolato per la prima volta b. Assicurato per la prima volta dopo voltura in ogni caso acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx relativo ad un contratto di polizza in corso di validità del Veicolo già assicurato | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto di polizza scaduto da non più di 5 anni, e senza sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare" | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx relativo ad un contratto di polizza in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare. | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
Già assicurato con Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto di polizza scaduto da non più di un anno | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio | Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato con contratto di polizza scaduto da oltre un anno, ma da non più di 5 anni. | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza precedente. |
Già assicurato con contratto di polizza scaduto da oltre 5 anni | 14 | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza precedente. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Rubato da non oltre 5 anni | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente. 3. Copia del precedente contratto di polizza. |
Oggetto di demolizione, vendita o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 5 anni. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Copia della documentazione comprovante la demolizione, vendita o cessazione definitiva della circolazione. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Sospensione del precedente contratto di polizza senza riattivazione da non oltre 5 anni | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto di polizza. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Assicurato all’estero | Classe CU risultante dalla dichiarazione della precedente compagnia di assicurazione estera. In assenza 14 | Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia di assicurazione estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri RC Auto eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Già Assicurato con un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe “CU” risultante dalla documentazione sostitutiva dall’Attestato di Xxxxxxx rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore | 1. Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Rischio inoltrata dalla precedente Compagnia o dal Commissario liquidatore della precedente compagnia di assicurazione. 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Mancanza di attestazione o documentazione specifica (mancanza della | 18 | In caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi dalla data di richiesta da parte della |
carta/certificato di circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, appendice di “cessione del contratto”). | compagnia di assicurazione, la classificazione sarà rivista e l’eventuale differenza di Premio rimborsata. | |
Già Assicurato con contratto di polizza temporaneo scaduto da non più di un anno. | Classe di merito risultante dal precedente contratto di polizza temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 13. | 1. Copia del contratto di polizza temporaneo 2. Se il contratto di polizza temporaneo è scaduto da più di 3 mesi ma meno di 1 anno, dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza temporaneo. |
Già Assicurato con contratto di polizza temporaneo scaduto da oltre un anno. | 14 | 1. Copia del contratto di polizza temporaneo. 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza temporaneo. |
1.14 Passaggio da forma tariffaria “a Franchigia” a forma tariffaria “Bonus/Malus”
Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria “a Franchigia” a contratto di assicurazione con formula tariffaria “Bonus/Malus”, la CU viene assegnata in base alla tabella sottostante.
Gli anni senza Sinistri si calcolano:
• sulla base del numero di annualità complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso)
• senza Sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).
Anni senza sinistri | Classe CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
1.15 Passaggio da forma tariffaria “Tariffa fissa” a “Bonus/Malus”
Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria a “Tariffa Fissa” ad un contratto di assicurazione con formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contratto in formula tariffaria Bonus/Malus è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
1.16 Determinazione della Classe di merito interna di Compagnia per i nuovi contratti
La Classe di merito interna di Compagnia o CI, per i nuovi contratti, si ottiene prendendo come base la Classe di merito universale (CU) e applicando i criteri dell’art. 1.16.1 “Tabella Classe di assegnazione per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo” o dell’art. 1.16.2 “Tabella Classe di assegnazione per Autotassametri, Autovetture a Noleggio o adibite a Scuola Guida”.
1.16.1Tabella Classe di assegnazione per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo
Classe di Conversione Universale “CU” | Classe di merito interna di Compagnia |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
1.16.2Tabella Classe di assegnazione per Autotassametri, Autovetture a Noleggio o adibite a Scuola Guida
Classe “CU” | Classe di merito interna di Compagnia | ||||||
Numero di Sinistri nel quinquennio | |||||||
Nessun Sinistro | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 2 Sinistri di cui almeno 1 nell’anno corrente o precedente | 3 Sinistri | 3 Sinistri di cui almeno 1 nell’anno corrente o precedente | 4 o più Sinistri | |
01 | 01 (*) | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
03 | 03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
04 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 |
06 | 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 |
07 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 |
08 | 08 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
09 | 09 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(*) nel caso del quinquennio completo la CI per autotassametri, per autovetture a noleggio, quelle adibite a scuola guida sarà la 1C
1.17 Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU)
In caso di rinnovo del contratto, la nuova classe di CU è assegnata secondo quanto previsto nell’art. 1.17.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva”.
Essa:
• è calcolata secondo le previsioni della normativa regolamentare vigente
• è basata sui Sinistri verificatisi nel periodo di osservazione
• tiene conto dei Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi)
• è la medesima per tutti i tipi di autoveicolo.
Se si verifica la seguente situazione:
1. un contratto ha beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia (c.d. Bonus Familiare) in applicazione dell’art. 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (veicolo acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare), e
2. si verifica un Sinistro che coinvolge tale veicolo di diversa tipologia con responsabilità principale e con pagamento di un Indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000,00,
allora la Compagnia, alla prima scadenza successiva del contratto, potrà assegnare una classe di merito superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva, come previsto dall’art. 134, comma 4-ter.2 del Codice delle Assicurazioni Private.
1.17.1Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva
Provenienza | Assegnazione | ||||
Classe di CU | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.18 Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)
In caso di rinnovo del contratto, la nuova Classe di merito interna di Compagnia (CI) è assegnata, sulla base dei Sinistri con responsabilità principale o non principale:
• per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo, secondo quanto previsto dall’art. 1.18.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo”.
• per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida, secondo quanto previsto dall’art. 1.18.2 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida”.
1.18.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo
Classe di merito interna di Compagnia (CI) di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | ||||||||||
Classe di merito interna di Compagn ia (CI) | Le classi di “superbonus” sono applicabili esclusivamente alle proposte di rinnovo formulate direttamente dalla Compagnia | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | ||||||
Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | |
1H | 1H | 0,00% | 1F | 1,10% | 1C | 2,70% | 1 | 7,00% | 4 | 21,00% |
1G | 1H | -0,50% | 1E | 1,10% | 1B | 2,70% | 2 | 11,70% | 5 | 22,40% |
1F | 1G | -0,50% | 1D | 1,10% | 1A | 2,60% | 3 | 16,40% | 6 | 24,00% |
1E | 1F | -0,50% | 1C | 1,10% | 1 | 5,30% | 4 | 19,10% | 7 | 28,10% |
1D | 1E | -0,50% | 1B | 1,00% | 2 | 9,90% | 5 | 20,50% | 8 | 30,70% |
1C | 1D | -0,50% | 1A | 1,00% | 3 | 14,60% | 6 | 22,10% | 9 | 38,50% |
1B | 1C | -0,50% | 1 | 3,60% | 4 | 17,20% | 7 | 26,10% | 10 | 40,90% |
1A | 1B | -0,50% | 2 | 8,20% | 5 | 18,70% | 8 | 28,70% | 11 | 47,40% |
1 | 1A | -3,00% | 3 | 10,00% | 6 | 17,20% | 9 | 33,00% | 12 | 48,00% |
2 | 1 | -4,80% | 4 | 7,70% | 7 | 15,90% | 10 | 29,50% | 13 | 72,90% |
3 | 2 | -4,50% | 5 | 4,60% | 8 | 13,50% | 11 | 30,00% | 14 | 84,10% |
4 | 3 | -2,70% | 6 | 3,60% | 9 | 17,60% | 12 | 30,90% | 15 | 114,80% |
5 | 4 | -1,70% | 7 | 5,70% | 10 | 18,20% | 13 | 57,70% | 16 | 151,20% |
6 | 5 | -1,80% | 8 | 6,50% | 11 | 22,00% | 14 | 72,80% | 17 | 196,90% |
7 | 6 | -3,70% | 9 | 9,30% | 12 | 21,60% | 15 | 99,60% | 18 | 237,60% |
8 | 7 | -2,50% | 10 | 9,00% | 13 | 45,40% | 16 | 131,70% | 18 | 229,20% |
9 | 8 | -6,20% | 11 | 7,50% | 14 | 52,30% | 17 | 161,70% | 18 | 208,90% |
10 | 9 | -2,20% | 12 | 8,80% | 15 | 78,60% | 18 | 202,10% | 18 | 202,10% |
11 | 10 | -4,90% | 13 | 26,90% | 16 | 102,20% | 18 | 187,30% | 18 | 187,30% |
12 | 11 | -3,40% | 14 | 36,80% | 17 | 135,10% | 18 | 177,60% | 18 | 177,60% |
13 | 12 | -18,50% | 15 | 33,80% | 18 | 126,40% | 18 | 126,40% | 18 | 126,40% |
14 | 13 | -10,40% | 16 | 42,80% | 18 | 102,90% | 18 | 102,90% | 18 | 102,90% |
15 | 14 | -16,60% | 17 | 43,30% | 18 | 69,20% | 18 | 69,20% | 18 | 69,20% |
16 | 15 | -16,00% | 18 | 42,10% | 18 | 42,10% | 18 | 42,10% | 18 | 42,10% |
17 | 16 | -16,90% | 18 | 18,10% | 18 | 18,10% | 18 | 18,10% | 18 | 18,10% |
18 | 17 | -15,30% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
(*) La “Variazione %” è la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
1.18.2 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida
Classe di merito interna di Compagni a (CI) | Classe di merito interna di Compagnia di collocazione in base ai Sinistri “osservati” Le classi di “superbonus” sono applicabili esclusivamente alle proposte di rinnovo formulate direttamente dalla Compagnia | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | ||||||
Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | |
1H | 1H | 0,00% | 1F | 16,70% | 1C | 43,30% | 1 | 66,70% | 4 | 90,00% |
1G | 1H | -6,25% | 1E | 18,80% | 1B | 40,60% | 2 | 62,50% | 5 | 90,60% |
1F | 1G | -8,57% | 1D | 17,10% | 1A | 37,10% | 3 | 57,10% | 6 | 85,70% |
1E | 1F | -7,89% | 1C | 13,20% | 1 | 31,60% | 4 | 50,00% | 7 | 81,60% |
1D | 1E | -7,32% | 1B | 9,80% | 2 | 26,80% | 5 | 48,80% | 8 | 78,00% |
1C | 1D | -4,65% | 1A | 11,60% | 3 | 27,90% | 6 | 51,20% | 9 | 79,10% |
1B | 1C | -4,44% | 1 | 11,10% | 4 | 26,70% | 7 | 53,30% | 10 | 82,20% |
1A | 1B | -6,25% | 2 | 8,30% | 5 | 27,10% | 8 | 52,10% | 11 | 81,30% |
1 | 1A | -4,00% | 3 | 10,00% | 6 | 30,00% | 9 | 54,00% | 12 | 84,00% |
2 | 1 | -3,85% | 4 | 9,60% | 7 | 32,70% | 10 | 57,70% | 13 | 92,30% |
3 | 2 | -5,45% | 5 | 10,90% | 8 | 32,70% | 11 | 58,20% | 14 | 100,00% |
4 | 3 | -3,51% | 6 | 14,00% | 9 | 35,10% | 12 | 61,40% | 15 | 154,40% |
5 | 4 | -6,56% | 7 | 13,10% | 10 | 34,40% | 13 | 63,90% | 16 | 178,70% |
6 | 5 | -6,15% | 8 | 12,30% | 11 | 33,80% | 14 | 69,20% | 17 | 253,80% |
7 | 6 | -5,80% | 9 | 11,60% | 12 | 33,30% | 15 | 110,10% | 18 | 356,50% |
8 | 7 | -5,48% | 10 | 12,30% | 13 | 37,00% | 16 | 132,90% | 18 | 331,50% |
9 | 8 | -5,19% | 11 | 13,00% | 14 | 42,90% | 17 | 198,70% | 18 | 309,10% |
10 | 9 | -6,10% | 12 | 12,20% | 15 | 76,80% | 18 | 284,10% | 18 | 284,10% |
11 | 10 | -5,75% | 13 | 14,90% | 16 | 95,40% | 18 | 262,10% | 18 | 262,10% |
12 | 11 | -5,43% | 14 | 19,60% | 17 | 150,00% | 18 | 242,40% | 18 | 242,40% |
13 | 12 | -8,00% | 15 | 45,00% | 18 | 215,00% | 18 | 215,00% | 18 | 215,00% |
14 | 13 | -9,09% | 16 | 54,50% | 18 | 186,40% | 18 | 186,40% | 18 | 186,40% |
15 | 14 | -24,14% | 17 | 58,60% | 18 | 117,20% | 18 | 117,20% | 18 | 117,20% |
16 | 15 | -14,71% | 18 | 85,30% | 18 | 85,30% | 18 | 85,30% | 18 | 85,30% |
17 | 16 | -26,09% | 18 | 37,00% | 18 | 37,00% | 18 | 37,00% | 18 | 37,00% |
18 | 17 | -26,98% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
(*) La “Variazione %” è la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
1.19 Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio
Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio o godere delle riduzioni di Premio, se previste, che altrimenti deriverebbero dalle regole previste all’art. 1.18 “Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)”. Per farlo deve offrire alla Compagnia, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per Sinistri rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento.
1.20 Attestato di Rischio
1.20.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Rischio
Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario o soggetto equiparato, (collettivamente gli Aventi Diritto) l’Attestato di Rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Se ci sono più Proprietari o soggetti equiparati, la Compagnia metterà l’Attestato di Xxxxxxx a disposizione del solo primo intestatario risultante sulla carta di circolazione.
La Compagnia mette l’Attestato di Rischio a disposizione degli Aventi Diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e trasferimento su supporto di memoria locale (download);
• possibilità di invio mediante e-mail;
• se il contratto è stipulato tramite intermediario, stampa presso l’intermediario stesso, su richiesta dell’Avente Diritto;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del Contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Se la garanzia è sospesa durante il contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il Periodo di Osservazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
L’Avente Diritto può richiedere senza costi direttamente alla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa il rilascio di Attestati di Rischio relativi a coperture già scadute e non presenti nella Banca Dati. In ogni caso, la compagnia di assicurazione a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Rischio direttamente dalla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
L’Attestato di Rischio cartaceo non è necessario per stipulare un eventuale nuovo contratto R.C. Auto, poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
L’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia conterrà la Classe di Conversione Universale (CU).
1.20.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione
La Compagnia potrebbe dover richiedere al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Tale dichiarazione è relativa alle circostanze del rischio, per cui si applicano gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, come illustrato all’art. 10.1 “Dichiarazioni sulle circostanze del rischio”.
La Compagnia, anche in ottemperanza a quanto richiesto dall’IVASS, verificherà la correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e, se necessario, riclassificherà la classe di merito assegnata e ricalcolerà il Premio.
1.20.3 Conservazione della validità dell’Attestato di Rischio In caso di:
• documentata cessazione del rischio assicurato, o
• sospensione del contratto di assicurazione, o
• mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente,
l’ultimo Attestato di Xxxxxxx rilasciato conserva validità per un periodo di 5 anni dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato di Xxxxxxx si riferisce.
Dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto, per utilizzare l’Attestato di Xxxxxxx il Contraente o il Proprietario o soggetto equiparato devono dichiarare per iscritto che il Veicolo non ha circolato dopo che il contratto al quale l’Attestato di Xxxxxxx si riferisce è scaduto o che è stata stipulata una polizza di durata temporanea.
1.20.4 Conservazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria
Le seguenti regole disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private
1.20.4.1 Veicolo assicurato all’estero
Se il Veicolo è stato assicurato all’estero, il Contraente consegna alla compagnia una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della Classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui all’art. 1.17.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva”, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Questa dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestato di Xxxxxxx. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.
1.20.4.2Trasferimento del Veicolo da più proprietari ad uno di essi
Se il Veicolo appartiene a più proprietari e viene trasferito in proprietà ad uno o più di essi, a quest’ultimo è attribuita la Classe di CU maturata sul Veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la Classe di CU maturata sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, in caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
1.20.4.3Trasferimento del Veicolo tra coniugi
Se il Veicolo viene trasferito tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul Veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul Veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
1.20.4.4Veicolo in conto vendita invenduto
Se la copertura è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo resta invenduto, al veicolo è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
1.20.5 Veicolo rubato poi ritrovato
Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
1.20.5.1Perdita di possesso del veicolo precedente e acquisto di nuovo veicolo
Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
• vendita;
• demolizione;
• Furto di cui sia esibita denuncia;
• certificazione di cessazione della circolazione;
• definitiva esportazione all’estero;
• consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
1.20.5.2Acquisto di un veicolo in leasing o noleggio a lungo termine da parte dell’utilizzatore
Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
1.20.5.3Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
1.20.5.4Trasferimento del Veicolo ad erede convivente
Se la proprietà del Veicolo viene trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Xxxxxxx stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.
1.20.5.5Trasferimento del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione
Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
1.20.5.6Precedente contratto con impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.
1.20.5.7Trasferimenti tra società e socio
Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo:
(i) dall’impresa individuale alla persona fisica o
(ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa,
gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
1.20.5.8 Operazioni societarie
Se una società di persone o capitali è proprietaria del Veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU alla persona giuridica che ha acquisito la proprietà del Veicolo.
1.20.5.9Mutamento di classificazione del Veicolo
Nel caso di mutamento della classificazione del Veicolo, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
1.20.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se il Periodo d’osservazione non è stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del Veicolo se il Periodo d’osservazione non è stato concluso.
1.21 Furto totale del Veicolo
In caso di furto del Veicolo, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, ma solo se il nuovo contratto viene stipulato entro 60 mesi dalla scadenza del precedente contratto.
Il Contraente deve consegnare alla Compagnia tutta la documentazione specificata nell’art. 13.1 “Obblighi in caso di sinistro”.
1.22 Riclassificazioni
1.22.1 Mancato invio di documenti o documenti non conformi Se
• il Contraente non invia alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio: la copia del certificato di proprietà digitale o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure
• le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali non corrispondono,
• il Contraente ha fornito la “Dichiarazione del Contraente – Integrazione Attestato di Rischio”, e il contenuto di tale dichiarazione non corrisponde alle informazioni raccolte dalla Compagnia in seguito alle proprie verifiche, sia presso banche dati istituzionali sia presso la compagnia di provenienza
la Compagnia provvederà alla corretta riclassificazione della Classe di merito con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del Premio e lo comunicherà al Contraente.
Il Contraente deve pagare l’eventuale differenza di Premio; in difetto in caso di Sinistro la Compagnia avrà diritto di ridurre le somme dovute al terzo danneggiato in proporzione alla differenza di Premio non pagata dal Contraente; la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente di quanto pagato al danneggiato.
Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato di Rischio con l’indicazione della corretta classe di merito.
1.22.2 Sinistro “senza seguito”
Se un Sinistro ha causato l’applicazione del Malus ma, successivamente, si chiarisce che il Contraente non ha responsabilità, la Compagnia correggerà l’Attestato di Rischio, applicando la corretta classe di merito e rimborsando il maggior Premio percepito.
1.22.3 Riapertura di un Sinistro
Se la Compagnia ha considerato un Sinistro come “senza seguito” in quanto non emergevano elementi di responsabilità a carico del Contraente, ma, successivamente, emerga una responsabilità del Contraente che porta all’applicabilità del Malus, la Compagnia al momento del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del Sinistro, correggerà la classe di merito e applicherà il conguaglio di Premio.
2. Modulo Furto e Incendio
Attivo solo se acquistato
2.1 Garanzie principali
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Xxxxxxxx Cyber, subiti da:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore, in questo caso con il Massimale del 15% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro
se tali danni materiali e diretti derivano da:
a) Furto (consumato o tentato) o Rapina (consumata o tentata); in questo caso sono compresi i danni subiti dal Veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina;
b) Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine.
Per i Veicoli elettrici/ibridi plug in sono inoltre compresi i danni materiali e diretti subiti dai cavi di alimentazione in dotazione al veicolo assicurato, se avvenuti durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica presso una Stazione di ricarica e se vengano danneggiati a seguito di un evento coperto dalla presente garanzia. Si considera in copertura anche il Furto dei cavi di alimentazione che si trovino all’interno del veicolo assicurato al momento del Sinistro, a condizione che il Furto sia commesso con scasso e/o effrazione del veicolo mediante rottura, forzatura manomissione o distruzione dei dispositivi di chiusura del veicolo assicurato. L’estensione ai cavi di alimentazione è prestata alle seguenti condizioni e limiti:
• per un solo Sinistro per anno assicurativo, a prescindere dalla singola garanzia coinvolta;
• fino ad un massimo di 350 Euro per Sinistro;
• con applicazione dello Scoperto del 15%, con il Minimo di 50 Euro;
• con le seguenti forme di assicurazione:
a) in caso di Danno parziale con forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d’uso;
b) in caso di perdita totale del veicolo assicurato con forma di assicurazione a Valore Intero, poiché il valore dei cavi di alimentazione è considerato già incluso nel valore assicurato del veicolo.
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità. Se il sinistro è avvenuto all’estero occorre anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)
2.2.1 Incendio da tumulti popolari
La copertura vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità. Se il sinistro è avvenuto all’estero occorre anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina (consumate o tentate), se e solo se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia di cui alla lettera a) dell’art. 2.1 “Garanzie principali”, dei danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno del Veicolo stesso.
2.2.4 Caduta corpi orbitanti
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti; sono invece esclusi dalla copertura gli ordigni esplosivi.
2.3 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
2.4 Forma di garanzia e scoperti
La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.
2.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina
La sola copertura di cui alla lettera a) dell’art. 2.1 “Garanzie principali” prevede diverse opzioni, da selezionare nel Modulo di Polizza:
a) Con Scoperto del 10%, con un minimo di 150,00 Euro;
b) Con Scoperto del 15%, con un minimo di 250,00 Euro;
c) Con Scoperto del 15%, con un minimo di 500,00 Euro.
La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto, se presenti, saranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Il minimo di Scoperto non può essere comunque inferiore a 150,00 Euro.
2.5 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
j) per semplici bruciature non seguite da Incendio;
k) per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
l) per danni causati da ordigni esplosivi
m) per danni da Furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al Veicolo, a meno che non si tratti di Accessori di serie o Accessori non di serie, che sono coperti;
n) per Furto del Veicolo, Accessori di serie o Accessori non di serie, se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada;
o) per danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati di cui all’art. 2.1 “Garanzie principali”, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
p) in caso di Furto, totale o parziale, se il Veicolo non è chiuso a chiave;
q) in caso di Xxxxx se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del Veicolo, a meno che l’Assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il Furto delle chiavi.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
2.6 Recupero della refurtiva
Se il Veicolo rubato o le parti del Veicolo rubato (ivi compresi Accessori di serie o Accessori non di serie) vengono recuperati, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.
Se il Veicolo o parti del Veicolo vengono recuperati:
• prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà scegliere se:
a) compiere tutti gli adempimenti necessari per la vendita del Veicolo da parte della Compagnia. Se non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del Veicolo restituendo alla Compagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina);
3. Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie
Attivo solo se acquistato
3.1 Cristalli
3.1.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza i danni di rottura e scheggiatura dei Cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, solo se dovuti:
a) a causa accidentale derivante dalla circolazione, o
b) a fatti involontari di terzi
3.1.2 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
j) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei Cristalli;
k) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Xxxxxxxx conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
l) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici;
m) Per i danni coperti dal Modulo Kasko;
n) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
3.1.3 Xxxxxxxxx e Franchigia
Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di Cristalli danneggiati, il Massimale è pari al 10% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di 600,00 Euro.
Si applica inoltre una Franchigia di 250,00 Euro per Sinistro.
3.1.4 Non applicazione della Franchigia: Servizi Carglass, Doctorglass, Glassdrive o Vetrocar
La Franchigia non sarà applicata se il danno sarà ripristinato avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass, Glassdrive o Vetrocar, società specializzate nella riparazione e sostituzione del parabrezza e dei cristalli dei veicoli.
3.2 Perdite pecuniarie
3.2.1 Autorimessaggio e trasporto
Se il Veicolo subisce una Rapina, Furto o Incendio e l’Autorità ordina un trasporto o un ricovero temporaneo, la Compagnia rimborsa le spese relative, sino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro.
3.2.2 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del Veicolo, la Compagnia rimborsa - fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro - le spese per:
• sostituire le serrature con altre dello stesso tipo;
• la manodopera per l’apertura delle portiere e per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
3.2.3 Spese di immatricolazione In caso di:
• Perdita totale e definitiva del Veicolo; o
• antieconomicità della riparazione del Veicolo,
in entrambi i casi solo se causate da Incendio, Furto o incidente da circolazione, la Compagnia corrisponderà
– fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro– le spese documentate sostenute per immatricolare un nuovo veicolo in sostituzione del Veicolo.
3.2.4 Spese ripristino box di proprietà
In caso di Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del Veicolo, la Compagnia rimborsa – fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro – le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari.
3.2.5 Bagaglio In caso di:
• Perdita totale e definitiva del Veicolo; o
• antieconomicità della riparazione del Veicolo,
in entrambi i casi solo se causate da Incendio o incidente da circolazione, la Compagnia rimborsa i danni ai beni sotto elencati dell’Assicurato e dei trasportati portati in Viaggio, fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro.
Sono coperti esclusivamente i seguenti beni:
a) indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio, contenuti in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori;
b) indumenti indossati.
Sono esclusi i gioielli, gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi audiofonovisivi, CD, video, ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio e gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà far constatare i danni all’Autorità competente e chiedere che venga redatto verbale.
3.2.6 Danni causati dal trasporto di vittime della strada
La Compagnia rimborsa - sino ad un Massimale di 500,00 Euro per Sinistro - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del Veicolo in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
3.2.7 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
3.2.8 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
4. Modulo Kasko
Attivo solo se acquistato
4.1 Garanzie prestate
Il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, una delle due garanzie proposte tra:
• Art. 4.2“Blukasko,” e
• Art. 4.3“Kasko completa.”
4.2 Blukasko
4.2.1 Oggetto della garanzia Blukasko
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Xxxxxxxx Cyber, subiti da:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore;
solo se tali danni si verificano durante la circolazione su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate o in Aree private e derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato.
4.2.2 Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia
La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Si applica un Massimale di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo e una Franchigia di 250,00 Euro per sinistro.
4.3 Kasko completa
4.3.1 Condizione di assicurabilità
È possibile selezionare questa garanzia solo:
• entro i 6 mesi successivi al mese di prima immatricolazione del Veicolo, oppure
• se già presente nel contratto precedente, che ne garantisca la continuità di copertura, e comunque fino alla data di compimento del sesto anno di vita del Veicolo, calcolata dalla data di prima immatricolazione.
In caso di Sinistro la Compagnia richiede l’eventuale contratto precedente, per verificare che la garanzia fosse già presente. Se la documentazione non è consegnata, la garanzia non è operante e la Compagnia non pagherà l’Indennizzo.
4.3.2 Oggetto della garanzia Kasko completa
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Xxxxxxxx Cyber, subiti da:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie, indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore
solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate o in Aree private e derivano da:
a) urto contro altro veicolo,
b) urto contro ostacoli fissi e mobili,
c) urto contro animali selvatici,
d) ribaltamento,
e) uscita di strada.
Il Massimale è pari:
• per il Veicolo e gli Accessori di serie, al valore dichiarato nel Modulo di Polizza;
• per gli Accessori non di serie, al 15% del valore dichiarato del Veicolo, con un massimo di 5.000,00 Euro per Sinistro.
4.3.3 Forma di assicurazione e Scoperto La copertura è prestata a Valore Intero.
Si applica uno Scoperto del 10%, con un minimo di:
a) 500,00 Euro per Veicoli di potenza inferiore a 150 kw;
b) 1.000,00 Euro per Veicoli di potenza pari o superiore a 150 kw.
4.4 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
4.5 Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto
La Franchigia (nel caso dell’art. 4.2 “Blukasko”) e lo Scoperto ed il minimo di Scoperto (nel caso dell’art. 4.3 “Kasko completa”) saranno ridotti del 50% se il danno sarà riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.
4.6 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
• Il conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo,
• I trasportati
• I Familiari dell’Assicurato.
4.7 Colpa grave
La copertura vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo.
4.8 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici (salvo per la garanzia Kasko Completa);
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
j) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 Codice della Strada;
l) Se sono state violate le previsioni contrattuali dell’art. 1.9.2 “Guida esperta” o 1.9.3 “Guida esclusiva”;
m) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
n) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
o) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
p) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
q) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio;
r) Per i danni conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx non determinati dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, urto contro animali selvatici, ribaltamento, uscita di strada
s) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d’aria) se non verificatisi congiuntamene ad altri danni indennizzabili;
t) Se il conducente, al momento del Sinistro, guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
5. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici
Attivo solo se acquistato
5.1 Garanzie prestate
Il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, una o entrambe le seguenti garanzie:
• Art. 5.2 “Eventi Naturali;” e
• Art. 5.3 “Eventi Socio Politici.”
5.2 Eventi Naturali
5.2.1 Vari eventi naturali
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, anche quando non si trova in circolazione, a causa dei seguenti eventi, a condizione che tali eventi abbiano prodotto effetti riscontrabili su una pluralità di veicoli:
a) Trombe d’aria,
b) Uragani,
c) Alluvioni,
d) Inondazioni,
e) Slavine,
f) Caduta anche accidentale di neve,
g) Tempeste di vento,
h) Cicloni,
i) Tifoni,
j) Frane o smottamento di terreno,
k) Caduta di meteoriti.
5.2.2 Evento Grandine
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in caso di grandine, a condizione che tale evento abbia prodotto effetti riscontrabili su una pluralità di veicoli.
Per l’evento Grandine si applica un Massimale di 3.000,00 Euro per Sinistro.
5.2.3 Urto con animali selvatici
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, in caso di urto con animali selvatici avvenuto in aree ammesse alla circolazione, a condizione che l’evento sia rilevato dalle Autorità sul luogo in cui il Sinistro si è verificato.
Per la presente garanzia si applica un Massimale di 3.000,00 Euro per Sinistro.
Ferme le altre esclusioni applicabili a questo Modulo, questa copertura non opera per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del Veicolo se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico.
5.2.4 Accessori di serie e Accessori non di serie La garanzia Eventi naturali opera anche per:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore, in questo caso con il Massimale del 15% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro.
5.2.5 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
b) Per i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua;
c) Per i danni non causati da uno degli eventi naturali elencati all’art. 5.2.1 “Vari eventi naturali”, anche se provocati da oggetti trasportati dal vento.
5.3 Eventi Socio Politici
5.3.1 Condizione di assicurabilità
È possibile selezionare questa garanzia solo:
• entro i 6 mesi successivi al mese di prima immatricolazione del Veicolo, oppure
• se già presente nel contratto precedente, che ne garantisca la continuità di copertura, e comunque fino alla data di compimento del sesto anno di vita del Veicolo, calcolata dalla data di prima immatricolazione.
In caso di Sinistro la Compagnia richiede l’eventuale contratto precedente, per verificare che la garanzia fosse già presente. Se la documentazione non è consegnata, la garanzia non è operante e la Compagnia non pagherà l’Indennizzo.
5.3.2 Oggetto della copertura
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo e dagli Accessori di serie a causa dei seguenti eventi:
a) Tumulti popolari,
b) Scioperi,
c) Sommosse,
d) Atti di terrorismo,
e) Sabotaggio,
f) Atti di danneggiamento volontario.
Sono esclusi i danni espressamente coperti dall’art. 4.3.2 “Oggetto della garanzia Kasko completa.”
5.3.3 Accessori di serie e Accessori non di serie
La garanzia opera anche per gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore. Il Massimale degli Accessori non di serie è pari al 15% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro.
5.4 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
5.5 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
Le garanzie del presente Xxxxxx sono prestate nella forma a Valore Intero e con uno Scoperto del 10%, con un minimo di Scoperto di 500,00 Euro.
5.5.1 Riduzione dello Scoperto
Nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia, la percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto saranno ridotti del 50%, ed il massimale dell’evento Grandine viene adeguato al valore assicurato del Veicolo.
5.5.2 Evento Grandine – Eliminazione dello Scoperto Nel caso in cui la riparazione del danno venga effettuata:
• tramite il servizio fornito da Ballsystem o Maestri della Grandine (società specializzate nella riparazione della carrozzeria con tecnica "tirabolli"), oppure
• in tutti gli altri casi, con la tecnica “tirabolli” sull’intera carrozzeria rimasta danneggiata e quindi senza che alcun particolare della carrozzeria stessa venga trattato con l’ausilio di stucco o verniciatura,
la percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto non saranno applicati.
Al contrario, se anche un solo particolare della carrozzeria sarà trattato con l’ausilio di stucco e verniciatura, verrà applicato l’importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto sul danno totale.
Danno da grandine
Esempio 1
Riparazione presso “Ballsystem” o “Maestri della Grandine” oppure effettuata interamente con tecnica “tirabolli”
Massimale: Scoperto:
Minimo di Scoperto:
Valore assicurato del Veicolo
Nessuno Nessuno
Esempio 2
Riparazione presso l’officina convenzionata con la Compagnia senza tecnica “tirabolli” oppure con solo alcune parti della carrozzeria riparate con tecnica “tirabolli”.
Massimale: Scoperto:
Minimo di Scoperto:
Valore assicurato del Veicolo
5%
250,00 Euro
Esempio 3
Riparazione presso l’officina non convenzionata con la Compagnia senza tecnica “tirabolli” oppure con solo alcune parti della carrozzeria riparate con tecnica “tirabolli”
Massimale: Scoperto:
Minimo di Scoperto:
3.000,00 Euro
10%
500,00 Euro
5.6 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici; se è stata acquistata la garanzia 5.2 “Eventi Naturali,” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia e, in sua vece, si applica quanto previsto dall’art. 5.2.5 “Esclusioni;”
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; se è stata acquistata la garanzia
5.2 “Eventi Naturali,” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia e, in sua vece, si applica quanto previsto dall’art. 5.2.5 “Esclusioni;”
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; se è stata acquistata la garanzia 5.3 “Eventi Socio Politici” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia;
i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
6. Modulo Patente
Attivo solo se acquistato
6.1 Oggetto
6.1.1 Rimborso spese in caso di perdita punti patente
Se il conducente perde punti della propria patente a causa di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla data di decorrenza di questa garanzia, la Compagnia riconoscerà:
a) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un Massimale di 500,00 Euro, per partecipare ad un corso di aggiornamento organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati per recuperare i punti perduti; e
b) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un Massimale di 1.000,00 Euro, per sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, resosi necessario per perdita totale del punteggio iniziale. La garanzia opera a condizione che il conducente che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.
6.1.2 Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente
La Compagnia si obbliga a corrispondere una diaria se il conducente del Veicolo subisce un provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida come conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione, anche se riconducibilericonducibili ad Attacchi Cyber, che:
a) sia avvenuto durante il periodo di validità della presente assicurazione; e
b) abbia provocato la morte, lesioni personali gravissime o gravi o comunque abbia causato un investimento di persona.
La diaria sarà corrisposta per una durata massima di 90 giorni dalla data di effettiva sospensione della patente per Sinistro e, in base alla scelta effettuata dal Contraente e riportata nel Modulo di Polizza, può avere un importo giornaliero di: € 50,00, oppure € 100,00.
6.2 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, per avere diritto alle garanzie dell’art. 6.1.2 “Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente”, deve proporre tempestivamente ricorso contro il provvedimento di sospensione provvisoria della patente.
6.3 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
6.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
f) Se l’Assicurato guida il Veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi previsti in patente;
g) Se la patente viene sospesa per fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;
h) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
i) Se l’Assicurato si trova in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
j) Se al momento dell’evento il Veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge;
k) Se l’Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omissione di soccorso o se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Codice della Strada (questa esclusione è valida per la sola garanzia dell’art. 6.1.2 “Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente”);
l) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
m) Se nei confronti dell’Assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che questo sia stato dichiarato alla Compagnia;
n) Se l’Assicurato non ricorre tempestivamente contro il provvedimento di sospensione della patente.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
7. Modulo Tutela Legale
Attivo solo se acquistato
7.1 Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx – Numero Verde 800345543, in seguito detta D.A.S.
La Compagnia ha la facoltà di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei Sinistri di tutela legale, informandone il Contraente.
7.2 Oggetto
La Compagnia fornisce le prestazioni elencate all’art. 7.3 “Prestazioni assicurate” se l’Assicurato, a causa di eventi, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber:
• Connessi alla proprietà del Veicolo;
• Connessi alla guida del Veicolo;
• Che lo coinvolgono come ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo
si trova in una delle seguenti situazioni:
a) Subisce Xxxxx extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito di terzi;
b) È sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la copertura è esclusa in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari o superiore a 1,2 g/l;
c) Xxxx presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone;
d) Xxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) Deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a Euro 250,00;
Ad esempio, l’Assicurato richiede i danni al meccanico per ritardo nella consegna dell’automobile
Controversia di natura contrattuale
f) È sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, se e solo se venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi la Compagnia anticiperà le spese, con il limite di Euro 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo, la Compagnia richiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate;
g) Xxxx presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’Ordinanza- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa; tale copertura vale:
i. Quando la Sanzione amministrativa
1) è applicata in seguito ad un incidente della circolazione stradale e
2) il comportamento che ha causato la Sanzione amministrativa ha influito sulla dinamica del Sinistro e sull’attribuzione di responsabilità;
ii. nei casi diversi da quelli previsti al punto precedente, solo se:
1) la Sanzione amministrativa è di importo superiore ad Euro 100,00;
2) esistono i presupposti per presentare il ricorso;
con il limite di un ricorso per ciascun anno assicurativo.
7.3 Prestazioni assicurate
7.3.1 Rimborso di spese
La Compagnia, nei limiti del Massimale di 20.000,00 Euro e con l’osservanza delle previsioni del contratto, copre le spese:
a) Di assistenza stragiudiziale;
b) Per l’intervento di un legale per grado di giudizio; se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 Euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;
c) Per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U. – Consulente Tecnico d’Ufficio);
d) Per l’intervento di un consulente tecnico di parte (C.T.P. – Consulente Tecnico di Parte);
e) Di giustizia;
f) Liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, ma escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) Conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS;
h) Di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
i) Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti penali;
j) Per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
k) Degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
l) Per l’indennità spettante agli Organismi di mediazione, per la sola parte posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi di mediazione pubblici e con esclusione di quanto rimborsato dalla controparte a qualunque titolo;
m) Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte. L’esecuzione forzata di un titolo verrà effettuata al massimo per due tentativi.
In caso di procedure concorsuali, la garanzia consiste nella stesura e deposito della domanda di ammissione alla procedura.
7.3.2 Procedimenti penali all’estero In caso di:
• Arresto, o
• Minaccia di arresto, o
• Procedimento penale
all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
a) Le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
b) Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00;
c) L’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente, entro il limite massimo di Euro 20.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di DAS e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione.
7.3.3 Consulenza legale telefonica
Oltre al rimborso delle spese sopra elencate, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dal contratto.
Per utilizzare questo servizio l’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) al numero verde 000.00.00.00 per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva e assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o in un Procedimento penale.
7.4 Soggetti assicurati
Per le garanzie fornite dal presente Modulo, sono Assicurati:
• Nel caso di Xxxxx extracontrattuali e di Procedimenti penali: il Proprietario e soggetti equiparati, il conducente e i trasportati del Veicolo;
• Nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il Proprietario e soggetti equiparati;
• Nel caso della lettera f) dell’art. 7.2 “Oggetto”: il conducente del Veicolo o il legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da persona fisica.
7.5 Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, in caso di diritto al risarcimento dei Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale
b) Nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.
7.6 Operatività della garanzia
7.6.1 Decorrenza della garanzia
La garanzia copre i Sinistri verificatisi:
a) Dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, così come indicato nel Modulo di Xxxxxxx, se si tratta di
I. risarcimento di danni extracontrattuali;
II. Procedimento penale;
III. ricorso od opposizione a sanzioni amministrative;
b) dopo 90 giorni (nei quali la copertura non è ancora efficace, così detta “carenza”) dalla data di stipulazione del contratto, così come indicato nel Modulo di Xxxxxxx, nel caso di vertenze contrattuali. Se il contratto sostituisce una copertura analoga, la carenza decorre dalla data di effetto del contratto che è sostituito.
7.6.2 Data del Sinistro
Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:
a) nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, la data del primo evento che ha o avrebbe dato origine al diritto al risarcimento;
b) nei casi di opposizione a sanzioni amministrative, la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione;
c) nei rimanenti casi, la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo.
7.7 Esclusioni e limiti di copertura
7.7.1 La copertura non opera:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
f) per fatti dolosi dell’Assicurato;
a) Per controversie riguardanti la materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’art. 7.2 “Oggetto”, lettere c), d) e g);
g) se il conducente:
• non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure
• guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
h) se il conducente:
• è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o
• è imputato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del Codice della Strada), o
• gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o
• nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso).
In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l’assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del Reato per qualsiasi causa;
i) se il Veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto;
j) se il Veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.
7.7.2 La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi agli articoli 16.1 e 16.3 e non saranno coperte le spese per incarichi conferiti dall’Assicurato, per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte o dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di più di un legale nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale in cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la Compagnia sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per Sinistro e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
7.8 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo tutela”. Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione.
7.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale
7.9.1 Contatti
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo tutela”.
8. Modulo Assistenza
Attivo solo nella formula acquistata
8.1 Premessa
Per la gestione e la liquidazione delle prestazioni di assistenza relative al presente Modulo, la Compagnia si avvale di Mapfre Asistencia, Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A.
Sede in Italia: Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Numero Verde 800.186.064
oppure x00 (000) 0000000 (valido anche all’estero) (di seguito Mapfre Asistencia S.A.).
La Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest’ultima eroga le prestazioni con costi a carico della Compagnia.
La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone comunicazione all’Assicurato. Tale modifica sarà comunicata con le modalità prevista dalla normativa vigente. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
8.2 Garanzie prestate
Il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, le garanzie previste rispettivamente dalla:
• Formula “Classic”
• Formula “Top”
Nel caso sia attiva l’Estensione Scatola nera il Contraente dovrà acquistare una delle due formule “Classic” o “Top”.
8.3 Oggetto
La Compagnia fornisce ai soggetti Assicurati le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti. La garanzia opera anche in caso di danni derivanti da Attacchi Cyber.
La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo.
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Nel caso in cui attivasse altra Assicurazione, le presenti Prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Assicurazione che ha erogato la Prestazione assistenza.
Non è possibile erogare prestazioni in natura (Prestazioni assistenza) se la legge o le Autorità competenti nazionali o internazionali lo vietano.
Tutti i pagamenti in denaro, anche a titolo di anticipo, verranno effettuati con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato.
Gli anticipi saranno concessi se e solo se l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, può fornire adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
I Massimali per ogni Prestazione assistenza sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione assistenza in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Formula “Classic”
8.4 Officina mobile (Depannage)
Se il Veicolo non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di un Guasto, la Struttura Organizzativa, dopo aver valutato il tipo di Guasto, la sua gravità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, invierà una officina mobile per la riparazione del Veicolo, se tale officina mobile è disponibile nelle vicinanze.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita e il costo del percorso di andata e ritorno dell’officina mobile fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina mobile.
Se l’officina mobile non potesse riparare il Veicolo si applica l’art. 8.6 “Soccorso stradale”.
8.5 Estensione Officina mobile (Depannage)
La copertura è valida anche in caso di:
a) Mancanza di carburante;
b) Foratura, scoppio o squarcio di pneumatico;
c) Xxxxxxx, rottura, furto, mancato funzionamento delle chiavi di accensione o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
d) Necessità di montare catene da neve.
8.6 Soccorso stradale
Se il Veicolo non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, se ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno e quello del traino fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La copertura non opera se il Veicolo ha subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
8.7 Estensione Soccorso stradale
La copertura è valida anche in caso di:
a) Mancanza di carburante;
b) Foratura, scoppio o squarcio di pneumatico;
c) Xxxxxxx, rottura, furto o mancato funzionamento delle chiavi di accensione o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
d) Errato rifornimento.
8.8 Spese di rimessaggio
Se:
• a seguito della Prestazione assistenza di cui all’articolo “Soccorso stradale”, e
• in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto e Rapina parziali, errato rifornimento, smarrimento, furto, rottura o mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo
accade che
• il Veicolo non può essere riparato in giornata o
• i punti di assistenza sono chiusi,
la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 72 ore.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 50,00 per Sinistro.
8.9 Recupero del Veicolo fuori strada
Se a causa di Guasto o Incidente il Veicolo:
• È fuoriuscito dalla sede stradale; ed
• È danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente,
la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
La copertura non opera se il Veicolo ha subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
8.10 Invio pezzi di ricambio
Se, a causa di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere trovati sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
La copertura riguarda solo le spese di ricerca e spedizione. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali dovranno quindi essere rimborsati dall’Assicurato al suo rientro dal Viaggio.
La copertura opera
• quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso e
• solo se i pezzi di ricambio sono reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
8.11 Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, se l’Assicurato non vi può provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000,00, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il proprio recapito.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.12 Spese di albergo
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
il Veicolo resta immobilizzato e a causa di ciò gli Assicurati siano costretti ad una sosta forzata per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600, 00 per Sinistro complessivamente per tutti gli Assicurati coinvolti nel medesimo Sinistro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.13 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
• Errato rifornimento
il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’auto sostitutiva di categoria C non superiore a 1.200 cc. con percorrenza illimitata per il tempo di riparazione certificato dall’officina riparatrice e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell’inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità dell’auto in sostituzione per il tempo di riparazione certificato dall’autoriparatore e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione
• presso società di noleggio,
• negli orari di apertura delle stesse,
• compatibilmente con le disponibilità e
• secondo modalità applicate dalla società di noleggio.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
c) le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie applicate dalla società di noleggio,
d) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
e) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.
f) i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell’autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro.
La copertura non opera per:
a) immobilizzo del Veicolo dovuto all’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
b) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi ai danni da riparare.
La copertura opera:
• quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso e
• solo se il Sinistro si verifica nel Territorio dell’Italia.
Se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
Formula “Top”
La formula “Top” include tutte le garanzie comprese nella formula “Classic”, ma la garanzia prevista all’art. 8.13 “Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)” è integralmente sostituita dalla garanzia dell’art. 8.31 “Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia).”
8.14 Autodemolizione (Garanzia operante solo in Italia)
8.14.1Oggetto Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
l’Assicurato, deve demolire il Veicolo e cancellarlo dal P.R.A. perché obbligato dalle norme vigenti, la Struttura Organizzativa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compagnia:
a) Il recupero del Veicolo, dopo aver preso appuntamento con l’Assicurato;
b) Il trasporto del Veicolo ad un centro di demolizione autorizzato;
c) Il rilascio, al momento del ritiro del Veicolo, all’Assicurato o a terzi da lui incaricati delle dichiarazioni idonee a norma di legge;
d) L’invio all’Assicurato dei certificati di avvenuta demolizione e cancellazione dal P.R.A. Tali certificati saranno inviati dal centro di demolizione a mezzo raccomandata A.R.
8.14.2Documentazione da consegnare insieme al Xxxxxxx
L’Assicurato, al momento della consegna del Veicolo, deve consegnare la seguente documentazione:
a) Ricevuta di pagamento degli eventuali costi di deposito del Veicolo relativi sia ai giorni che precedono la richiesta dell’Assicurato alla Struttura Organizzativa che ai 15 giorni successivi;
b) Libretto di circolazione in originale;
c) Foglio complementare o certificato di proprietà digitale;
d) Targhe del Veicolo;
e) Fotocopia del codice fiscale;
f) Fotocopia di documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A.;
g) Fotocopia di documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo, se soggetto diverso dall’intestatario al P.R.A.
Se mancano uno o più dei documenti di cui ai punti b), c) e d), l’Assicurato deve consegnare l’originale della denuncia o il verbale di ritiro rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
La mancata consegna dei documenti sopra elencati o di altri necessari per la demolizione del Veicolo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione assistenza.
8.14.3Mezzi eccezionali
Se il Veicolo ha subito asportazioni di parti o danneggiamenti e, come conseguenza, richiede l’intervento di mezzi eccezionali per il recupero, l’Assicurato dovrà segnalarlo immediatamente alla Struttura Organizzativa quando richiede la Prestazione assistenza.
Il maggior costo per l’intervento del mezzo eccezionale è a carico dell’Assicurato, che dovrà pagarlo direttamente al fornitore, con le modalità con lui concordate.
Se lo stato del Veicolo non è segnalato tempestivamente dall’Assicurato, ogni maggiore costo causato dalla mancata segnalazione, inclusa una seconda uscita del mezzo di recupero, è a carico esclusivo dell’Assicurato, che dovrà pagarlo direttamente al fornitore, con le modalità con lui concordate.
8.15 Invio di un’autoambulanza (garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di Infortunio da Incidente stradale, l’Assicurato
• subisce un ricovero di primo soccorso e, successivamente a tale ricovero
• ha necessità di un trasporto in autoambulanza in Italia,
la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
8.16 Consulenza medica
Se, a causa di Infortunio o malattia, l’Assicurato ha bisogno di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione assistenza più opportuna da effettuare in suo favore.
8.17 Viaggio per il recupero del Veicolo
La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato che sia in grado di circolare autonomamente, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo, se si verifica una delle seguenti ipotesi:
8.17.1Ipotesi 1
il Veicolo resta immobilizzato
• nel Territorio Italiano per oltre 36 ore o
• in altro Paese dove opera la copertura per 5 giorni
a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
8.17.2Ipotesi 2
Il Veicolo è stato ritrovato nel medesimo Paese in cui si è verificato il Furto totale consumato o la Rapina consumata.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.18 Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio
La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentirgli di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia:
• un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, oppure
• un veicolo ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste del noleggiatore
se si verifica una delle seguenti ipotesi:
8.18.1Ipotesi 1
il Veicolo resta immobilizzato
• per oltre 36 ore nel Territorio Italiano o
• per 5 giorni in altro Paese dove opera la copertura a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
8.18.2Ipotesi 2
Il Veicolo ha subito un Furto totale consumato o una Rapina consumata.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutti gli Assicurati.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
c) le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie applicate dalla società di noleggio.
d) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
e) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.
f) costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell’autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro.
8.19 Autista a disposizione
Se l’Assicurato non può guidare il Veicolo per
• Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure
• ritiro della patente
e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Non sono coperte le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.20 Anticipo spese di prima necessità
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
l’Assicurato, deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il proprio recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.21 Viaggio di un familiare
Se, a causa di Infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato, in Viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, purché residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.22 Rientro sanitario
Se, a causa di Infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto
• in un ospedale attrezzato in Italia o
• alla sua residenza in Italia,
la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato tra i seguenti:
• aereo sanitario, esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
Non rientrano nella copertura le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa
• Possono essere curate sul posto, o
• Non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio.
La copertura non è operante nel caso in cui l’Assicurato o i suoi familiari ottengono le dimissioni volontarie dall’ospedale o dall’istituto di cura contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Se la Compagnia ha sostenuto le spese del rientro dell’Assicurato, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
8.23 Rientro con un familiare
Se:
• Si procede al “Rientro sanitario” secondo le previsioni dell’art. 8.22, e
• I medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria l’assistenza sanitaria durante il Viaggio,
la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare, con lo stesso mezzo utilizzato dall’Assicurato per il “Rientro sanitario”, un suo familiare presente sul posto.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 Euro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Se la Compagnia ha sostenuto le spese del rientro dell’Assicurato, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
8.24 Accompagnamento minori
Se l’Assicurato
• È in Viaggio con uno o più minori di 15 anni e
• Non può occuparsi di loro a causa di Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il Veicolo,
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro. Le spese di soggiorno del familiare non sono coperte.
L’Assicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il Viaggio.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.25 Rientro salma
Se, a causa di Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato è deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati.
Se i preventivi di spesa per il trasporto fossero superiori al Massimale, la Struttura Organizzativa non procederà con la Prestazione assistenza se non avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo da essa ritenute adeguate per il pagamento della parte eccedente.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.26 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
Se si verifica una delle due ipotesi che seguono:
8.26.1Ipotesi 1
Il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 40 ore di manodopera certificate, con preventivo a diagnosi certa (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
8.26.2Ipotesi 2
Il Veicolo ha subito un Furto totale consumato o una Rapina consumata e viene ritrovato (nel Paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro Paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente.
la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso. Le spese del trasporto del Veicolo e quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro. Il valore residuo del Veicolo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto.
Sono esclusi dalla copertura e rimangono a carico dell’Assicurato:
• l’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto;
• le spese relative ai diritti doganali;
• i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
Non rientra nella copertura il caso in cui la gravità del danno al Veicolo non impedisce di proseguire il Viaggio.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.27 Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato a causa di Incidente stradale nel quale è stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, se l’Assicurato non può provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500,00 Euro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il suo recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.28 Interprete a disposizione (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) Se, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in seguito a Incidente stradale nel quale è stato coinvolto il Veicolo, l’Assicurato ha bisogno di un interprete, la Struttura Organizzativa lo invierà e la Compagnia terrà a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.29 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere
Se l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il Veicolo, deve sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria, il suo recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.30 Richiesta documenti in caso di furto totale
Se, a seguito di Furto totale del Veicolo, l’Assicurato deve richiedere i seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico
• perdita di possesso
potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del Veicolo e inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
8.31 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
• errato rifornimento
il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia:
• In caso di immobilizzo di un motociclo, un’auto sostitutiva di categoria C non superiore a 1.200 cc.;
• In caso di immobilizzo di un’autovettura, un’auto sostitutiva di categoria pari al Veicolo, ma comunque non superiore a 2.000 cc.
In entrambi i casi
• Con percorrenza illimitata
• Per il tempo di riparazione certificato dall’officina riparatrice e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di:
• 7 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Xxxxxx tentata
• 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, se richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell’inizio dei lavori di riparazione. L’auto in sostituzione rimarrà a disposizione per il tempo di riparazione certificato dall’autoriparatore e autorizzato dalla Struttura Organizzativa.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione
• presso una società di noleggio,
• negli orari di apertura della stessa,
• compatibilmente con le disponibilità e
• secondo modalità applicate dalla società di noleggio.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
c) le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie applicate dalla società di noleggio,
d) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
e) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.
f) i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell’autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro.
La copertura non opera per:
a) immobilizzo del Veicolo dovuto all’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
b) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi ai danni da riparare.
Se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito oppure se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
8.32 Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in
Se il Veicolo elettrico/ibrido plug-in non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di mancanza di carica della batteria, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un mezzo di soccorso per
trainare il Veicolo elettrico/ibrido plug-in alla Stazione di ricarica più vicina o al deposito più vicino convenzionato con la Struttura Organizzativa che garantisca la carica. In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno e quello del traino fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo del ciclo di ricarica della batteria, dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La copertura non opera al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo elettrico/ibrido plug-in.
8.33 Officina mobile (Depannage) per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in
Se il Veicolo elettrico/ibrido plug-in non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di mancanza di carica della batteria, la Struttura Organizzativa, dopo aver valutato la possibilità di effettuare la ricarica sul posto, invierà una officina mobile per l’effettuazione di un ciclo di ricarica minimo della batteria utile per una pronta ripartenza e per offrire autonomia per una breve percorrenza (a titolo esemplificativo, spostamento pari a 20 km che consenta il raggiungimento della prima Stazione di ricarica disponibile, dipendente in ogni caso dalla tipologia del Veicolo elettrico/ibrido plug-in e dallo stile di guida dell’Assicurato), se tale officina mobile è disponibile nelle vicinanze.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno dell’officina mobile ed anche il costo del ciclo di carica (purché la ricarica stessa avvenga sul luogo di fermo) fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento di urgenza, i costi di manodopera e ogni altra riparazione effettuata dall’officina mobile.
Se l’officina mobile non potesse ricaricare la batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in sul posto si applica l’art 8.32 “Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in”.
8.34 Informazioni telefoniche su Stazioni di ricarica (Garanzia operante solo in Italia
L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere indicazioni sulla Stazione di ricarica a uso pubblico più vicina al luogo in cui si trova il Veicolo elettrico/ibrido plug-in assicurato
8.35 Soggetti assicurati
Per le garanzie fornite da questo Modulo 8 Assistenza, sono Assicurati
• il conducente del Veicolo, ma solo se autorizzato dall’Assicurato e in possesso delle autorizzazioni di legge per l’uso del Veicolo, e
• i terzi trasportati sul Veicolo, ma solo se il numero totale di tali terzi trasportati non superi quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo e per le sole coperture previste dagli articoli 8.12 “Spese di ”, 8.15 “Invio di un’autoambulanza (garanzia operante solo in Italia)”, 8.18 “Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio” , 8.21 “Viaggio di un familiare” e 8.22 “Rientro sanitario”.
8.36 Estensione territoriale
La copertura, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale nel Territorio italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.A. per il Veicolo.
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso del Periodo di assicurazione è di 60 giorni.
8.37 Esclusioni
Nessuna Prestazione assistenza è dovuta se l’Assicurato non si è rivolto alla Struttura Organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa.
Nessuna Prestazione assistenza è dovuta:
a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per Sinistri avvenuti a seguito di, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, Cyberterrorismo e di vandalismo di massa;
f) Per Sinistri avvenuti a seguito di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie;
g) Per Sinistri avvenuti con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
h) Per Sinistri avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto o la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia;
j) in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
k) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
l) per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi.
m) in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza.
8.38 Istruzioni per la richiesta di assistenza
8.38.1Riferimento
In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, che provvede all’erogazione delle Prestazioni assistenza.
8.38.2Contatti
L’Assicurato deve rivolgersi sempre alla Struttura Organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 17 “Disposizioni relative al Modulo assistenza” della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.
9. Modulo Infortuni del conducente
Attivo solo se acquistato
9.1 Oggetto della garanzia
In caso di infortuni al conducente che guida il Veicolo assicurato e indicato nel modulo di polizza col consenso del Proprietario o soggetto equiparato, se avvenuti:
a) Durante la circolazione del Veicolo;
b) Mentre il conducente sale o scende dal Veicolo;
c) Quando il conducente effettua operazioni di manutenzione o riparazione del Veicolo; la Compagnia offre le seguenti prestazioni, coi seguenti Massimali:
Prestazione | Massimale |
Indennizzo per morte | 52.000,00 Euro |
Indennizzo per invalidità permanente | 52.000,00 Euro |
Rimborso spese mediche | 2.600,00 Euro |
Diaria da ricovero (se acquistata) | 52,00 Euro |
9.2 Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
a) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
b) annegamento a seguito di incidente al Veicolo;
c) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
d) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
e) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave;
f) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza:
g) infortuni derivanti da Attacco Cyber.
9.3 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
9.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
c) per infortuni avvenuti in stato di ubriachezza o sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
d) per infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato; sono, invece, coperti gli infortuni derivanti da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
e) per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti;
f) per infortuni derivanti da terremoto, alluvioni, inondazioni, da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;
g) per infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
h) per infarti ed ernie di qualsiasi tipo;
i) gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato;
j) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k) per le persone che usano il veicolo senza il consenso del Proprietario o soggetto equiparato;
l) se l’utilizzo non è effettuato conformemente alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato dal Contraente;
m) per gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l’Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata;
n) per le persone che al momento della stipula del contratto abbiano già superato l’80° anno di età.
9.5 Indennizzo per il caso di invalidità permanente
9.5.1 Oggetto
La Compagnia paga un Indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente, secondo quanto previsto dalla Tabella seguente e dalle presenti disposizioni, nel caso in cui entro due anni dal giorno dell’Infortunio le lesioni riportate abbiano quale conseguenza una Invalidità permanente.
Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||
Lato destro | Lato sinistro | ||
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||
Paralisi completa | 100% | ||
Cecità completa | 100% | ||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||
Perdita completa del braccio | 70% | 60% | |
Perdita completa della mano | 60% | 50% | |
Perdita completa del pollice | 22% | 18% | |
Perdita completa dell’indice | 15% | 12% | |
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | 8% | 6% | |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | 20% | 15% | |
Perdita completa della funzione del polso | 12% | 10% | |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
Perdita completa di un piede | 40% | ||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||
Perdita completa di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||
Perdita completa della funzione di un’anca, di un ginocchio o delle articolazioni di un piede | 25% |
9.5.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo
Le percentuali di invalidità permanente vengono accertate in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla Tabella Invalidità Infortuni ANIA con le precisazioni che seguono: la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se si tratta di minorazione, le percentuali vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi non specificati nella Tabella, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.
Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
L’Indennizzo è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato.
Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all’Infortunio o manifestatesi successivamente all’Infortunio stesso ma non imputabili ad esso.
9.5.3 Franchigia per invalidità permanente
La Franchigia per il caso di Invalidità Permanente si applica con le seguenti modalità:
a) In caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 3%: non viene corrisposto alcun Indennizzo;
b) In caso di Invalidità Permanente superiore al 3% ma inferiore o pari al 25%: l’Indennizzo viene pagato solo per la parte che supera il 3%;
c) In caso di Invalidità Permanente superiore al 25%: l’Indennizzo viene pagato senza applicazione di alcuna franchigia.
Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.
Tabella di determinazione della Franchigia per Invalidità Permanente in relazione agli Infortuni subiti dal conducente durante la circolazione del veicolo assicurato | |||||
% da Invalidità permanente | % da liquidare | % da Invalidità permanente | % da liquidare | % da Invalidità permanente | % da liquidare |
1 | 0 | 18 | 15 | 35 | 35 |
2 | 0 | 19 | 16 | 36 | 36 |
3 | 0 | 20 | 17 | 37 | 37 |
4 | 1 | 21 | 18 | 38 | 38 |
5 | 2 | 22 | 19 | 39 | 39 |
6 | 3 | 23 | 20 | 40 | 40 |
7 | 4 | 24 | 21 | 41 | 41 |
8 | 5 | 25 | 22 | 42 | 42 |
9 | 6 | 26 | 26 | 43 | 43 |
10 | 7 | 27 | 27 | 44 | 44 |
11 | 8 | 28 | 28 | 45 | 45 |
12 | 9 | 29 | 29 | 46 | 46 |
13 | 10 | 30 | 30 | 47 | 47 |
14 | 11 | 31 | 31 | 48 | 48 |
15 | 12 | 32 | 32 | 49 | 49 |
16 | 13 | 33 | 33 | 50 e oltre | 50 e oltre |
17 | 14 | 34 | 34 |
Se:
• La somma assicurata è di 52.000,00 euro;
• a seguito di incidente l’Assicurato perde l’udito da un orecchio (15% di invalidità)
• applicazione della franchigia: 3 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 12% (15% - 3% = 12%)
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 6.240,00 Euro, dato da 52.000,00 x 12%.
Calcolo Indennizzo in caso di Invalidità Permanente
9.6 Indennizzo da invalidità permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile.
Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere ai Beneficiari:
• l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
• in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto nell’ art. 6.5.2 “Criteri per la determinazione dell’Indennizzo” e nell’art. 15.1” Obblighi in caso di Sinistro”.
9.7 Indennizzo per il caso di morte
La Compagnia paga l’intera somma assicurata per il caso di morte se l’Assicurato muore, purché:
a) entro 2 anni dall’Infortunio, e
b) per conseguenza delle lesioni subite.
La somma è pagata ai Beneficiari o, in assenza di nomina di Beneficiari, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. In caso di successione legittima (cioè senza testamento), la Compagnia pagherà l’Indennizzo ai soli eredi che siano parenti dell’Assicurato sino al quarto grado.
L’Indennizzo eventualmente già pagato per invalidità permanente a causa del medesimo infortunio è sottratto a quello dovuto per morte.
Se:
• La somma assicurata è di 52.000,00 euro;
• a seguito di incidente l’Assicurato perde l’udito da un orecchio (15% di invalidità)
• applicazione della franchigia: 3 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 12% (15% - 3% = 12%)
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 6.240,00 Euro, dato da 52.000,00 x 12%.
• Se a causa del medesimo infortunio si verifica anche la morte dell’Assicurato, il Beneficiario riceverà un Indennizzo per morte pari a 45.760,00 Euro calcolato come segue:
• somma assicurata per il caso morte 52.000,00 euro
• meno l’Indennizzo per invalidità permanente già corrisposto, cioè 6.240,00 euro.
Esempio di calcolo Indennizzo in caso di morte conseguente ad Infortunio
9.8 Spese di cura
La Compagnia rimborsa le spese mediche rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici ed altre spese mediche indispensabili.
La copertura vale per le spese di cura sostenute entro il limite massimo di 300 giorni dalla data dell’Infortunio.
La Compagnia rimborsa entro il massimale di 250,00 Euro le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Tale importo sarà comunque riconosciuto entro il massimale di 2.600,00 Euro complessivi.
Sono escluse:
• le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante un intervento chirurgico);
• gli interventi chirurgici di natura estetica;
• qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall’Infortunio.
La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all’Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.
9.9 Diaria per ricovero ospedaliero
Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, con degenza che comporti almeno un pernottamento, la Compagnia paga la diaria per ogni giorno in cui l’Assicurato è ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio.
La diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio. Il giorno di dimissione non è considerato come giorno di ricovero.
C. Il contratto dalla A alla Z
10. Previsioni comuni a tutti i moduli
10.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.
Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.).
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:
• alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
• al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
10.2 Aggravamento del rischio
Secondo l’art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato delle cose che c’era nel momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che, se lo avesse saputo, la Compagnia avrebbe richiesto un Premio maggiore o rifiutato il rischio.
Lo stesso art. 1898 del codice civile prevede l’obbligo per il Contraente e l’Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. La violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’integrazione in aumento del premio viene richiesta dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
10.2.1Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato
Il Contraente e il Proprietario o soggetto equiparato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente e del Proprietario o soggetto equiparato avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La variazione va comunicata secondo le modalità previste all’art. 10.23 “Comunicazioni”.
10.3 Diminuzione del rischio
L’art. 1897 del Codice Civile prevede l’ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la Compagnia, al momento della conclusione del contratto, avrebbe applicato un Premio minore conoscendo le circostanze che fanno diminuire il rischio. In questo caso il Contraente/Assicurato può comunicare la diminuzione del rischio alla Compagnia ed ottenere una riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza della rata di Premio successiva alla comunicazione. La Compagnia rinuncia volontariamente al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la riduzione del premio viene rimborsata dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
10.4 Conclusione del contratto
10.4.1Preventivo e accettazione
Per stipulare questo contratto il Contraente deve:
a) inviare gli eventuali documenti richiesti dalla Compagnia, utilizzando le modalità di cui all’art. 10.23 “Comunicazioni”;
b) accettare il preventivo subordinato all’esito positivo delle verifiche effettuate da parte della Compagnia sui documenti ricevuti e sugli eventuali ulteriori documenti richiesti ai sensi del punto a);
c) solo all’esito della conferma del preventivo da parte della Compagnia, pagare il Premio o la prima quota, nel caso di premio frazionato mensilmente, con le modalità indicate nella comunicazione accompagnatoria.
La ricevuta di versamento costituisce quietanza di pagamento.
Il contratto è concluso nel momento del pagamento del Premio o della prima quota, nel caso di premio frazionato mensilmente, a condizione che i documenti inviati dal Contraente alla Compagnia confermino le informazioni contenute nel preventivo.
10.4.2Verifica della documentazione inviata dal Contraente
La Compagnia verifica, prima del pagamento del Premio, la correttezza delle informazioni risultanti dalle banche dati relativamente all’attestazione del rischio del Veicolo, del Contraente e dell’intestatario del Veicolo, se persona diversa (ai sensi dell’art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209).
Se c’è discordanza tra:
• le informazioni indicate nel preventivo e
• le informazioni risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente la Compagnia formulerà un nuovo preventivo.
In caso di formulazione di nuovo preventivo, il Contraente può
• aderire alla nuova proposta nel seguente modo:
• inviando l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dalla Compagnia con le modalità di cui all’art. 10.23 “Comunicazioni”;
• accettando il preventivo, subordinato all'esito delle verifiche effettuate dalla Compagnia sui documenti ricevuti;
• solo all’esito della conferma del preventivo da parte della Compagnia, pagando il Premio o la prima quota, nel caso di premio frazionato mensilmente, con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria.
• rinunciare alla nuova proposta.
Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcuna risposta da parte del Contraente il contratto non si concluderà.
10.5 Premio
Il Premio deve essere pagato con le modalità indicate nel preventivo o nella comunicazione allegata al preventivo.
La Compagnia può concedere di frazionare il Premio in due rate semestrali.
In caso di frazionamento semestrale, il Premio è maggiorato dell’8% a titolo di diritti amministrativi.
Se il contratto prevede un pagamento semestrale e il Contraente dichiara, all’atto della stipula, di volerlo eseguire tramite carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamente al pagamento della rata successiva, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di tale rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.
Il Premio ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato anche in quote mensili tramite il servizio APPpago. La concessione del servizio è subordinata all’approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A..
In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A, il pagamento del Premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il Contraente può scegliere di effettuare il pagamento del Premio per intero con un metodo di pagamento diverso.
Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.
10.6 Durata del contratto e periodo di copertura
10.6.1 Xxxxxx e assenza di tacito rinnovo
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.
10.6.2 Inizio della copertura
La copertura inizia dopo il pagamento del Premio o della prima rata di Premio.
La copertura inizia, se nel Modulo di Polizza non è indicata una data successiva:
a) Per i pagamenti tramite bonifico bancario
i. Dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il Beneficiario;
ii. Dalle ore 24.00 dalla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico, se la data di valuta fissa per il beneficiario è antecedente alla data del bonifico;
b) Per i pagamenti tramite bollettino di conto corrente postale: dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
c) Per i pagamenti effettuati:
i. presso i punti Xxxxxx
ii. presso le tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.
iii. tramite carta di credito
iv. tramite Apple Pay
v. tramite servizi di bonifico on-line forniti da MyBank
vi. tramite il servizio APPpago, subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit S.p.A. dalle 24.00 del giorno di pagamento.
10.6.3Sospensione della copertura
In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate successive di Premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza della rata di Premio.
Ad esempio, se la rata di Premio scade il 15 maggio, la copertura resta sospesa dal 31 maggio.
Esempio
Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
10.6.4 Termine della copertura
La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Modulo di Polizza.
La Compagnia è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza e l’estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
10.7 Diritto di recesso (ripensamento)
Il Contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di recesso senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (ripensamento).
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. di non avere né causato né subito sinistri, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”.
Al ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio pagato, al netto di imposte e oneri parafiscali. Se il ripensamento viene finalizzato prima della decorrenza di Polizza, il rimborso verrà effettuato per l’intero Premio pagato.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la Compagnia procede con la cancellazione della Polizza e provvede ad informare Sella Personal Credit S.p.A. per la gestione del rimborso.
Qualora si verifichi un Sinistro, durante il periodo in cui è previsto il diritto di recesso, lo stesso diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso in cui la dichiarazione non sia veritiera, ed il sinistro si sia effettivamente verificato, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenuti.
La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.8 Recesso limitatamente alle garanzie del Modulo Patente per variazione di legge
La Compagnia e il Contraente hanno facoltà, nel caso di modifiche delle norme di legge concernenti la sospensione delle patenti, di recedere dal contratto limitatamente alle garanzie del Modulo Patente con lettera raccomandata e con preavviso di 15 giorni.
Nel caso in cui il recesso venga richiesto dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente la quota di Premio relativo al periodo di rischio non corso.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
10.9 Proposta di rinnovo del contratto
Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, con pari durata e nuove condizioni di contratto e di Premio.
Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alla tariffa in vigore il giorno di generazione della proposta di rinnovo stessa, e – per la parte RC Auto – alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso.
Se nel contratto vi sono garanzie a copertura di danni diretti al Veicolo, la Compagnia adeguerà automaticamente:
• il valore commerciale del Veicolo, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote Professional”, e
• il valore degli eventuali Accessori di serie o Accessori non di serie, utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata.
Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale così individuato.
Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di stipulare il contratto relativo.
Le classi di “superbonus” sono applicabili esclusivamente alle proposte di rinnovo formulate direttamente dalla Compagnia.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore del Veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
10.10Trasferimento di proprietà del Veicolo
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. Il Contraente può scegliere una delle soluzioni esposte nei successivi articoli. Se la sostituzione con altro veicolo non avviene contestualmente alla cessione del Veicolo, la Compagnia conserverà a favore del Proprietario o soggetto equiparato la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione del passaggio di proprietà all’ACI o al PRA.
10.10.1 Cessione del contratto di assicurazione
Nel caso di trasferimento di proprietà del Xxxxxxx che comporti la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo, il Contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e deve fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio al cessionario del nuovo certificato di assicurazione.
Il Contraente deve pagare le rate di Premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. A tale scadenza, per l’assicurazione del Veicolo ceduto il cessionario deve stipulare un nuovo contratto; la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestato di Rischio.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. le quote mensili di Premio successive fino alla scadenza del contratto.
10.10.2 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• il contratto e il relativo Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e rimborsato al contraente o richiesto al contraente, a seconda dei casi, in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso riferiti al precedente veicolo.
10.10.3 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• deve inviare, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”:
• una richiesta alla Compagnia,
• una copia dell’atto di vendita;
• dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il Contraente, la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.11Consegna del Veicolo in conto vendita
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia la consegna del Veicolo in conto vendita.
10.11.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• il contratto e il relativo Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e rimborsato al Contraente o richiesto al Contraente, a seconda dei casi, in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza.
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso riferiti al precedente veicolo.
Se il Veicolo non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU e alla Classe di merito interna di Compagnia maturata all’atto della consegna in conto vendita.
10.11.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• Il Contraente deve inviare, utilizzando le modalità dell’art. 10.23“Comunicazioni”
• una richiesta alla Compagnia,
• una copia del documento del conto vendita.
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del Rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.12Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia tali circostanze.
10.12.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• il contratto e il relativo Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e rimborsato al Contraente o richiesto al Contraente, a seconda dei casi, in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso riferiti al precedente veicolo.
10.12.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• deve inviare, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”:
• una richiesta alla Compagnia,
• una copia dell’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del Rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.13Furto totale del Veicolo
10.13.1 Risoluzione del contratto
In caso di Furto totale del Veicolo, il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.
Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa.
La Compagnia restituirà al Contraente la parte di Premio non usufruita della garanzia R.C. Auto e delle eventuali ulteriori garanzie, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali), nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua, ossia relativa al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata.
Se il Furto avviene nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione, il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
10.13.2 Consegna delle chiavi
In caso di Xxxxx, l’Assicurato deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo. La Compagnia è autorizzata:
• ad inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna
• ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
10.14Cessazione del Rischio in caso di Estensione Scatola nera
In caso di cessazione del Rischio per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente deve avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia per fissare un appuntamento per disinstallare il dispositivo.
10.15Distruzione dei documenti di assicurazione
Il Contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso
• Quando previsto dalle condizioni di questo contratto; e
• Quando la Compagnia lo richiede espressamente.
10.16Sospensione del contratto
Se il Contraente chiede la sospensione del contratto deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”.
La richiesta di sospensione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
La sospensione avrà effetto
• dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
• dalle ore 24 del giorno d’invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata per l’attivazione della sospensione nella richiesta stessa.
La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione.
Se il contratto prevede il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla successiva rata. Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contraente ha pagato la prima rata con carta di credito, per evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. In caso contrario, la Compagnia procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, se il Contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.
La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione.
È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione.
La sospensione non è consentita:
• in caso di Furto del Veicolo assicurato in quanto il contratto si risolve;
• in coincidenza con la data di scadenza annua o di rata del contratto.
10.17Riattivazione del contratto
Quando il contratto è riattivato la scadenza rispetto al contratto sospeso è prorogata per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione.
Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa del contratto sospeso, maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali, quali spese di riattivazione).
In caso di variazione del rischio, sarà calcolato il nuovo premio e l’eventuale conguaglio, tenendo conto della rata del Premio pagato e non goduto del contratto sospeso.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e rimborsato al Contraente o richiesto al Contraente, a seconda dei casi, in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili anche durante il periodo di sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa. Pertanto, l’Attestato di Rischio è consegnato per via telematica almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La riattivazione, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, viene concessa sul Veicolo o su un’auto di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato.
Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
10.18Sostituzione del contratto
Il Premio del contratto emesso in sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa di quello sostituito.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
a) il pagamento di un corrispettivo di 10,00 Euro netti a titolo di spese di sostituzione;
b) l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dall’RC Auto possono essere previste solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e rimborsato al Contraente o richiesto al Contraente a seconda dei casi in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A.l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza.
10.19Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto assicurativo, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente e l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l’ammontare del danno. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Il Rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il Sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.
10.20Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
10.20.1 Divieto di cessione del credito
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del Codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso è prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
10.20.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito
L’Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto ad un soggetto diverso da un autoriparatore convenzionato con la Compagnia, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:
• fax al numero 00.00.000.000 o
• email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
10.20.3 Delega di pagamento del credito
Nonostante quanto previsto dall’art. 10.20.1, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto e che ha concordato la quantificazione dell’Indennizzo, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso l’autoriparatore non convenzionato.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegate un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1269 Codice Civile (Delegazione di pagamento)
10.21Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
L’Assicurato che decide di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia:
a) non ha necessità del consenso della Compagnia per cessioni di crediti derivanti dal presente contratto effettuate a favore di autoriparatori convenzionati con la Compagnia;
b) ha diritto alla riduzione del 50% della percentuale di Scoperto e del minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.4.1 “Livello di Scoperto per Furto e Rapina”, 4.5 “Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto”, 5.5.1 “Riduzione dello Scoperto”;
c) ha diritto al dimezzamento della Franchigia secondo quanto previsto all’articolo 4.5 “Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto”;
d) ha diritto alla presa e consegna del Veicolo a domicilio;
e) ha la precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati della Compagnia;
f) ha diritto alla fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
g) ha una garanzia di due anni sulla riparazione;
h) ha diritto al lavaggio esterno e pulitura interno del Veicolo.
10.22Oneri fiscali
Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
10.23Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla Compagnia vanno effettuate con una delle seguenti modalità:
• Tramite le apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx;
• Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx
• Via mail all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
10.24Modifiche al contratto
Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
10.25Arrotondamento
Se per effetto di una modifica contrattuale il Contraente o la Compagnia siano tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell’altra parte e la Compagnia e il Contraente rinunceranno a richiedere all’altra parte tale importo.
10.26Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
Questo contratto è soggetto alla legge italiana.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
10.27Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
Se il Contraente o Assicurato o il Beneficiario sono consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs 206 del 2005), sarà competente il foro di residenza o domicilio del consumatore.
D. Cosa fare in caso di Sinistro
11. Disposizioni comuni a tutti i Moduli
11.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente e l’Assicurato se persona diversa devono:
• fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall’art.1914 Codice Civile “Obbligo di salvataggio”).
• dare avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all’art. 11.2 “Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx”.
Per effettuare la denuncia si può:
• utilizzare l’apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure
• chiamare il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000
Se il contratto è stato stipulato presso un intermediario assicurativo il Contraente o l’Assicurato deve comunque inoltrare la denuncia con le modalità sopra indicate.
L’inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro?” può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile.
11.1.1Conservazione delle tracce
Il Contraente o l’Assicurato devono conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l’eventuale necessità di urgenti riparazioni.
Per la conservazione delle tracce ed i residui il Contraente o l’Assicurato non hanno diritto ad alcun Indennizzo.
11.1.2Documentazione probatoria
Il Contraente e l’Assicurato devono mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in loro possesso.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
11.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx
La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) data, ora e luogo di accadimento del Sinistro;
b) modalità di accadimento e causa presunta del Sinistro;
c) entità approssimativa del danno;
d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile;
f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
h) e-mail e numero di telefono cellulare dell’Assicurato, se non già in possesso della Compagnia.
11.3 Pagamenti della Compagnia
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
11.4 Limite massimo di indennizzo (Massimale)
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.
11.5 Franchigie e Scoperti
Dall’Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto (quest’ultimo può prevedere un minimo).
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale | |
Massimale: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 1.000,00 euro |
Franchigia: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 800,00 euro |
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale | |
Massimale: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 17.000,00 euro |
Franchigia: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 15.000,00 euro |
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 3.000,00 euro |
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro): | 600,00 euro |
Scoperto minimo: | 800,00 euro |
Indennizzo: | 2.200,00 euro |
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 3.000,00 euro |
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro): | 600,00 euro |
Scoperto minimo: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 2.400,00 euro |
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 8.000,00 euro |
Valore del danno: | 8.500,00 euro |
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro): | 1.700,00 euro |
Scoperto minimo: | 2.000,00 euro |
Indennizzo: | 6.500,00 euro |
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 8.000,00 euro |
Valore del danno: | 8.500,00 euro |
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro): | 1.700,00 euro |
Scoperto minimo: | 1.500,00 euro |
Indennizzo: | 6.800,00 euro |
11.6 Surroga
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
12. Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi
12.1 Denuncia di Xxxxxxxx
La denuncia può essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di Sinistro”, (modulo CAI), o, se presentata senza il supporto del modulo, deve contenere tutti gli elementi ivi previsti.
12.1.1Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
b) entità approssimativa del danno;
c) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
d) tipologia ed elenco dei danni;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile.
Si possono verificare diverse procedure di Indennizzo, in particolare:
• Risarcimento diretto
• Azione diretta
• Danni a terzo trasportato
• Incidenti con:
- veicolo straniero
- veicolo non assicurato
- veicolo non identificato
• Sinistro avvenuto all’estero
Nel testo del contratto verrà trattata la sola ipotesi del risarcimento diretto; per tutte le altre casistiche si rinvia alle informazioni contenute nel DIP Aggiuntivo.
Tipologie di Procedure di Indennizzo
12.2 Risarcimento diretto
12.2.1Quando si applica
Quando il Contraente o l’Assicurato non si ritiene in tutto o in parte responsabile dell’evento e:
• Vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili
• Il Sinistro è avvenuto nel Territorio Italiano, San Marino o Città del Vaticano
• sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un’Invalidità Permanente fino al 9%)
il danneggiato (Proprietario o soggetto equiparato o conducente del Veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.
12.2.2Documentazione
L’Assicurato, se intende utilizzare la procedura di risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia, tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafi degli Assicurati e dei conducenti coinvolti nel Sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Queste informazioni devono essere fornite sia se l’Assicurato intende rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
12.2.3Messa a disposizione delle cose danneggiate
Per consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte della Compagnia, in orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con l’Assicurato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt. 148, 149 e seguenti. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con l’Assicurato e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della denuncia di Sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dall’Assicurato.
12.2.4Termini per la formulazione dell’offerta
La Compagnia formulerà l’offerta o comunicherà i motivi che impediscono il risarcimento del danno:
• in caso di danno alle cose, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo CAI ha la firma di entrambe le parti.
• in caso di danno alla persona, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.
In caso di richiesta danni incompleta, la Compagnia richiede al Contraente o all’Assicurato danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.
12.2.5Documentazione per il pagamento
Il pagamento verrà effettuato dopo la consegna della seguente documentazione:
• copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della Compagnia)
• nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
• nel caso di delega all’incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
12.2.6Termini per il pagamento
Il pagamento è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l’accettazione della somma offerta.
La Compagnia, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
12.2.7Gestione delle controversie
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Compagnia ha inoltre facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino a che i danneggiati siano stati soddisfatti delle loro pretese economiche.
La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
12.2.8Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nell’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.