CITTA' DI SPOLTORE
CITTA' DI SPOLTORE
ERALI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO COMMERCIO
REGISTRO GENERALE N. 1714 del 12/11/2019
Determina di Settore N. 151 del 08/11/2019
PROPOSTA N. 2067 del 07/11/2019
OGGETTO: | Liquidazione Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx in riferimento all’attività prestata per conto di questo Ente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lanciano R.G. n° 796/2019. |
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 01.08.2018 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Responsabile del Settore I “Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio” a far data dal 01 agosto 2018 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Richiamate le delibere:
- n. 18 del 30.03.2019 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”;
- n° 104 del 21.06.2018 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
- n° 23 del 26.02.2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Peg variazione assegnazioni risorse per centro di responsabilità”;
Richiamato il Decreto Sindacale n° 26 del 26.06.2019 con il quale il Sindaco stabiliva, si riporta testualmente: “[….] 2. Di proporre, per le motivazioni di cui nelle premesse, opposizione, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il suddetto decreto, avverso il decreto ingiuntivo n° 276/2019 emesso dal Giudice di Pace di Lanciano in data 14.05.2019 - a seguito di ricorso per Decreto Ingiuntivo iscritto al R.G. n° 441/2019, datato 26 aprile 2019, proposto dalla Quadrifoglio S.r.l. contro questo Comune - notificato a questo Ente in uno con il ricorso per ingiunzione di pagamento, da detta Società Quadrifoglio s.r.l., a mezzo del proprio legale, a mezzo pec del 27 maggio 2019, recepita al prot. n° 17773 stessa data, e pertanto conferire mandato ad Avvocato, al fine di proporre la suddetta opposizione rappresentando e difendendo l’Ente in ogni fase del procedimento di cognizione che il medesimo Avvocato vorrà attivare mediante atto di citazione nelle forme ordinarie davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il Xxxxxxx che ha emesso il suddetto decreto, conferendo allo stesso Avvocato ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge fino al definitivo esperimento del mandato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, ritenendo l’operato di detto legale per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica, salvo revoca del mandato; 3. Di trasmettere il presente decreto alla Responsabile del I Settore “Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio” per l’adozione degli atti consequenziali ed in particolare per l’individuazione dell’Avvocato cui conferire, al fine della proposizione della suddetta opposizione, mandato. ”; Richiamata la Determina n° 79 del 27.06.2018 di Registro di Settore (n° 994 del 27.06.2019 di Registro Generale) con la quale veniva stabilito di affidare all’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, del Foro di Pescara, si riporta testualmente: “ […] l’incarico di proporre opposizione, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il suddetto decreto, avverso il decreto ingiuntivo n° 276/2019 emesso dal Giudice di Pace di Lanciano in data 14.05.2019 - a seguito di ricorso per Decreto Ingiuntivo iscritto al R.G. n° 441/2019, datato 26 aprile 2019, proposto dalla Quadrifoglio S.r.l. contro questo Comune - notificato a questo Ente in uno con il ricorso per ingiunzione di pagamento, da detta Società Quadrifoglio s.r.l., a mezzo del proprio legale, a mezzo pec del 27 maggio 2019, recepita al prot. n° 17773 stessa data, rappresentando e difendendo l’Ente, secondo quanto stabilito nel citato decreto sindacale n° 26 […]”, assumendo l’impegno di spesa,
sulla base del preventivo che era stato fornito dall’Avv. Xxxxxx (preventivo pari a complessivi €. 892,52, dati dal seguente calcolo: compensi €. 671,00, più €. 100,65 rimborso forfettario delle spese generali al 15%, più €. 30,87 CPA, più €. 90,00 di “spese esenti”, e dunque totali €. 892,52), di complessivi €. 892,52, sul capitolo di spesa 347/1 (impegno n° 856);
Considerato che, successivamente all’adozione della suddetta determina n° 79, veniva sottoscritto digitalmente il relativo contratto di patrocinio tra la sottoscritta Responsabile del I Settore (pe conto del Comune di Spoltore) e l’Avv. Xxxxxx;
Considerato che, a seguito dell’incarico ricevuto, l’Avv. Xxxxxx (come da comunicazione trasmessa a mezzo pec del 25.09.2019, recepita al prot. n° 31384 del 26.09.2019):
• in data 04.09.2019, provvedeva a notificare a controparte, a mezzo posta elettronica certificata, atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 276/2019 con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività;
• in data 19.09.2019 provvedeva ad iscrivere al ruolo n° 796/2019 Registro Generale del Giudice di Pace di Lanciano l’opposizione di cui sopra.
Considerato altresì che, come precisato dall’Avv. Xxxxxx nella citata comunicazione trasmessa a mezzo pec del 25.09.2019, il Giudice designato aveva disposto la comparizione delle parti per l’udienza del 03 Ottobre 2019;
Considerato che con messaggio di posta elettronica certificata del 01.10.2019, recepito al protocollo comunale n° 31973 stessa data, l’ Avv. Xxxxxx provvedeva a trasmettere apposita nota, datata 01 ottobre 2019, con la quale comunicava, si riporta testualmente: “[…] sono a comunicare che il difensore di controparte in data odierna, dopo intercorso colloquio telefonico, mi ha fatto pervenire una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata non producibile in giudizio con la quale mi comunica la disponibilità della sua assistita a definire la controversia con rinuncia del decreto ingiuntivo n. 276/2019 di cui sopra e del Comune di Spoltore all’opposizione proposta avverso il predetto atto, spese legali interamente compensate tra le parti.”, provvedendo ad allegare alla propria nota la copia della comunicazione ricevuta dal difensore di controparte ed esprimendo parere positivo alla proposta transattiva formulata da controparte, evidenziando, altresì, il grado di incertezza che è sempre implicito in una causa giudiziaria”;
Considerato che l’Avv. Xxxxxx subito dopo aver espresso il suddetto parere nella suddetta nota datata 01 ottobre precisava che, si riporta sempre testualmente: “Pertanto all’udienza prossima di comparizione delle parti fissata per il giorno 3 ottobre c.a., il sottoscritto provvederà, data la procura conferita anche a transigere la causa, ad accettare la rinuncia al decreto ingiuntivo n. 276/2019 da parte del Quadrifoglio Srl e conseguentemente a rinunciare all’opposizione al suddetto monitorio e dunque al giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Xxxx di Lanciano al numero di ruolo 796/2019, salva diversa volontà di codesto Ente da farsi pervenire a stretto giro allo scrivente difensore.”; Considerato che l’Avv. Xxxxxx, con messaggio di posta elettronica certificata del 04 ottobre 2019, recepito al prot. n° 32567 del 07.10.2019, provvedeva a trasmettere apposita nota, datata 04 ottobre 2019, con la quale comunicava, si riporta testualmente: “[…] all’udienza del 03 ottobre 2019: - la Società Quadrifoglio Srl si è costituita in giudizio con deposito di una memoria di comparsa; - si è provveduto tuttavia tra le parti a definire dinanzi al Giudice di Xxxx l’accordo transattivo di cui alla mia comunicazione del 01 ottobre c.a; - il Giudice di Pace di Lanciano, preso atto dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti, ha trattenuto la causa a decisione al fine di validare l’accordo con sentenza e revocare l’atto monitorio che è dotato di provvisoria esecutività. Sarà mia cura portare a Vostra conoscenza la sentenza non appena in mio possesso.”;
Considerato altresì che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 151 del 10 ottobre 2019, ha accettato la proposta transattiva di cui alla citata nota trasmessa dall’Avv. Xxxxxx con pec del 01 ottobre 2019;
Considerato che l’Avv. Xxxxxx, con messaggio di posta elettronica certificata del 14 ottobre 2019, recepito al prot. n° 33626 stessa data, ha provveduto a trasmettere apposita nota, datata 14 ottobre 2019, con la quale ha comunicato l’emissione da parte del Giudice di Pace di Lanciano della Sentenza n° 238/2019 - che ha concluso detto giudizio iscritto al R.G. del Giudice di Pace di Lanciano n° 796/2019- provvedendo ad allegare copia di detta Sentenza, datata 03 ottobre 2019 e depositata in data 08 ottobre
2019, e della relativa comunicazione di deposito, nonché la pre-notula dei propri compensi professionali (ritenendo concluso l’incarico affidatogli), per complessivi €. 891,52;
Considerato che con detta Sentenza n° 238/2019 il Giudice di Pace di Lanciano, definitivamente pronunciando sulla causa, ha così disposto, si riporta testualmente: “Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 276/19 ING. e n. 441/19 R.G. emesso dal Giudice di Pace di Lanciano in data 14.05.2019 con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti= […]”; Considerato che i compensi indicati nella citata pre notula, pari ad €. 671,00 (cui aggiungersi €. 100,65 di rimborso forfettario delle spese generali ed €. 30,87 di CPA) corrispondono a quelli contrattualmente stabiliti, e che le “spese esenti” indicate nella pre notula in €. 89,00 sono addirittura inferiori di €. 1 rispetto a quelle originariamente preventivate di €. 90,00 e indicate nel contratto di patrocinio; Considerato che, successivamente all’invio della citata pre notula, l’Avv. Xxxxxx ha provveduto ad inviare apposita fattura n° 29 del 23 ottobre 2019, recepita al protocollo comunale n° 34905 del 23.10.2019, secondo la citata pre notula, per complessivi €. 891,52, nella quale viene indicato, quale “regime fiscale” , testualmente: “RF19(Regime forfettario)”;
Considerato altresì che l’Avv. Xxxxxx, in calce al preventivo di spesa che aveva trasmesso in allegato al proprio messaggio di posta elettronica certificata del 25 giugno 2019, recepito al protocollo comunale n° 21030 stessa data, aveva precisato, si riporta testualmente: “Il sottoscritto legale non è soggetto né ad IVA né a RITENUTA DI ACCONTO, in quanto usufruisce del Regime forfettario agevolato.”;
Atteso che:
• ai fini del rispetto delle norme relative alla “Regolarità Contributiva” da parte dello stesso professionista, la predetta regolarità alla cassa professionale è richiesta solo per la stipula dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici, ed è arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma, per l’ovvio riferimento all’art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e smi secondo periodo ed inapplicabile per il caso di specie, data la natura, nonché la tipologia di conferimento degli incarichi professionali di che trattasi, in riferimento ai quali viene compiuta la presente liquidazione;
• con messaggio di posta elettronica certificata del 26 giugno 2019, recepito al prot. n° 21151 stessa data, l’Avv. Xxxxxx aveva provveduto a trasmettere apposita dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni della legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi del proprio conto corrente “dedicato”;
Ritenuto opportuno e doveroso, in riferimento all’attività di rappresentanza e difesa prestata dall’Avv. Xxxxxx (giusto il citato decreto sindacale n° 26 del 26.06.2019 e successiva Determina n° 79 del 27.06.2019) nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lanciano R.G. n° 796/2019, conclusosi con la citata Sentenza n. 238/2019, provvedere a liquidare allo stesso la complessiva somma di €. 891,52, di cui alla citata fattura n° 29 del 23 ottobre 2019, somma inferiore, per quanto sopra motivato, di €. 1,00 rispetto a quella impegnata con la determina di affidamento dell’incarico (in quanto le spese esenti, originariamente preventivate in €. 90,00, sono state poi pari ad €. 89,00), traendo detta somma di €. 891,52 dal citato maggiore impegno n° 856/2019 (che era stato assunto sul capitolo 347/1 con la citata determina n° 79/2019.) di complessivi €. 892,52;
Ritenuto altresì dover stabilire che, per quanto sopra esposto, successivamente alla liquidazione di cui al punto precedente, potrà provvedersi a liberare detto impegno n° 856/2019 per la cifra eccedente e residuante, a liquidazione avvenuta, su detto impegno, di €. 1,00;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente e lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla sottoscritta Responsabile del I Settore “Affari Generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio””, in quanto trattasi di competenze gestionali o imputate o comunque attribuite dalle legge ai Dirigenti e Responsabili dei servizi;
DETERMINA
a) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di liquidare e pagare, a favore dell’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, per quanto in premessa motivato, e cioè in riferimento all’attività prestata per conto di questo Ente (giusto il citato decreto sindacale n° 26 del 26.06.2019 e successiva Determina n° 79 del 27.06.2019) nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lanciano R.G. n° 796/2019, conclusosi con la citata Sentenza
n. 238/2019, la complessiva somma di €. 891,52, di cui alla citata fattura n° 29 del 23 ottobre 2019, somma inferiore, per quanto sopra motivato, di €. 1,00 rispetto a quella impegnata con la determina di affidamento dell’incarico (in quanto le spese esenti, originariamente preventivate in €. 90,00, sono state poi pari ad €. 89,00), traendo detta somma di €. 891,52 dal citato maggiore impegno n° 856/2019 (che era stato assunto sul capitolo 347/1 con la citata determina n° 79/2019.) di complessivi €. 892,52;
c) di stabilire che, successivamente alla liquidazione di cui al punto precedente, detto impegno n° 856/2019 potrà essere liberato della cifra eccedente e residuante di €. 1,00 (€.892,52 meno €. 891,52);
d) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
e) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui al punto b) che precede, e alla liberazione della somma residuante sull’impegno n° 856/2019 di cui al punto c) che precede, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
f) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
g) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;
h) di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione giustificativa, al III Settore “Contabilità, Finanza e Risorse Umane” - Ufficio Ragioneria- per l’apposizione del visto da parte della Responsabile di Settore, nonché per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai fini dell’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 184, commi 3 e 4, D.Lgs. 267/2000, e della liberazione della cifra residuante sul citato impegno, come precisato al punto c);
i) Dare atto che la presente determinazione sarà:
- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
- memorizzata digitalmente.
I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
Il Responsabile del Procedimento La Responsabile del Settore I Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Dott. ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla proposta x.xx 2067 del 07/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area XXXXXXX XXXXXX XXXXX in data 08/11/2019.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta x.xx 2067 del 07/11/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
2019 | 2338 | 1 | 856 | XXXXXX XXXXXXXXX | 891,52 |
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa XXXXXXX XXXX XXXXX il 12/11/2019.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2596
Il 13/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione X.xx 1714 del 12/11/2019 con oggetto: Liquidazione Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx in riferimento all’attività prestata per conto di questo Ente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lanciano R.G. n° 796/2019.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da XXXXXX XXXXXXX il 13/11/2019.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.