DURATA DEL SISTEMA: DAL 01.05.2014 - 30.04.2017
Contram Spa
Xxx Xx Xxxxx 00/00 Xxxxxxxx (XX) tel. 0000- 00000 fax 0000- 000000 X.X. x X. XXX 00000000000
Sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione
DURATA DEL SISTEMA: DAL 00.00.0000 - 00.00.0000
CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
CIG. 675596812A
Responsabile del Procedimento – Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Art. 2 - Durata della somministrazione ed eventuale proroga Art. 3 - Cauzione provvisoria
Art. 4 - Cauzione definitiva. Clausola risolutiva Art. 5 - Caratteristiche dei prodotti petroliferi Art. 6 – Consegna e modalità di fornitura
Art. 7 - Verifiche e penali. Clausola risolutiva
Art. 8 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto Art. 9 - Responsabilità
Art. 10 - Pagamenti
Art. 11 - Prezzo e parametro di aggiudicazione
Art. 12 - Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva
Art. 13 - Condizione risolutiva (artt. 0000 x xx. x.x.) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx.
1456 c.c.)
Art. 14 - Facoltà di recesso per procedura concorsuale Art. 15 - Stipula del contratto. Oneri tributari e spese Art. 16 - Forme di comunicazione e computo dei termini Art. 17 - Riserva di Contram
Art. 18 - Legge applicabile e Foro competente
Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010) Art. 20 - Obblighi di cui all’art. 30 D.Lgs. 50/2016
Art. 21 - Privacy Art. 22 – Rinvio
Art. 1 - Oggetto dell’appalto.
1.1. L’appalto ha per oggetto la fornitura (somministrazione ex art. 1559 Codice civile) del gasolio ad uso autotrazione norma E.N. 590 ultima edizione costituente il fabbisogno della Contram spa (nel prosieguo indicata semplicemente come “Azienda”), per il periodo specificato nella lettera d’invito.
1.2. La quantità presunta della fornitura è specificata a titolo indicativo nella lettera d’invito. L’entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al “normale fabbisogno” ex art. 1560, comma 1 Codice Civile.
1.3. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, l’Azienda non sarà tenuta a corrispondere alcunchè a titolo di indennizzo o risarcimento; con la sottoscrizione del presente Capitolato, l’impresa aggiudicataria (di seguito indicata anche con il termine “Fornitore”) rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.
1.4. Il Fornitore si obbliga, a fronte di eventuali variazioni dei prezzi di mercato, ad assoggettarsi alle stesse condizioni economiche ed operative rassegnate in sede di offerta.
Art. 2 - Durata della somministrazione ed eventuale proroga.
2.1. La somministrazione di cui al presente Capitolato avrà la durata indicata nella lettera d’invito.
2.2. Con la sottoscrizione del presente Capitolato il Fornitore si obbliga sin d’ora ad accettare la o le eventuali proroghe, alle medesime condizioni, del contratto qui disciplinato per una durata non superiore a quattro mesi, che venissero eventualmente disposte dall’Azienda.
2.3. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.
2.4. Nel caso in cui al termine del contratto la stazione appaltante non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione, il fornitore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento.
Art. 3 - Cauzione provvisoria.
3.1. L’impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all’offerta, una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell’importo corrispondente alle quantità richieste e secondo quanto previsto all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
3.2. Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema di qualità, l’importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata, ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
3.3. La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
3.4. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.
3.5. Unitamente alla comunicazione dell’esito della gara, la cauzione provvisoria verrà restituita a tutti i concorrenti diversi dall’impresa aggiudicataria, mentre la cauzione provvisoria di quest’ultima resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.
Art. 4 - Cauzione definitiva. Clausola risolutiva.
4.1. L’impresa aggiudicataria dovrà costituire - entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell’efficacia - una cauzione definitiva d’importo pari al dieci per cento del valore presunto del contratto. Tale valore presunto sarà ricavato sulla base del prezzo unitario di fornitura, calcolato come indicato al successivo art. 11, prendendo a riferimento la rilevazione del sabato precedente alla data dell’esperimento della gara; detto prezzo unitario va moltiplicato per la quantità presunta della rispettiva somministrazione indicata nella lettera d’invito.
4.2. La cauzione è costituita a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito dell’Azienda nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la relativa cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.
4.3. Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Azienda dovesse escutere la cauzione il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta dell’Azienda.
4.4. Trascorso inutilmente il termine, l’Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l’importo corrispondente al reintegro della cauzione.
4.5. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.
4.6. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento dell’Azienda, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:
• la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• l’operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a “prima (o semplice) richiesta e senza eccezioni”;
• la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l’eventuale decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l’Ente garantito dall’onere di agire nei termini ivi previsti;
• che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Macerata;
• che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall’Ente garantito mediante restituzione dell’originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.
4.7. In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, l’Azienda potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi sull’importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.
Art. 5 - Caratteristiche dei prodotti petroliferi.
5.1. Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590/2004.
5.2. Il tenore di zolfo del gasolio non dovrà essere superiore a 10 parti per milione (10 ppm).
5.3. In ogni caso il fornitore dovrà garantire – in ogni periodo dell’anno – l’idoneità del gasolio fornito alle temperature esterne, tenendo conto anche dei depositi situati in zone montane o pedemontane e dei veicoli che effettuano servizi montani.
5.4. Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590 ultima edizione.
Art. 6 – Consegna e modalità di fornitura
0.0.Xx consegna avrà luogo, in seguito ad ordine a mezzo telefax o e-mail o telefono, franco cisterna degli impianti di distribuzione presso i depositi dell’Azienda specificati nei documenti di gara.
0.0.Xx Fornitore assume l’obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità, utilizzando anche, quando necessario, distributori stradali di cui abbia la proprietà o aventi la stessa bandiera di Compagnia, con modalità operative da concordarsi di volta in volta e senza maggiorazione di prezzo.
0.0.Xx gasolio sarà trasportato a cura e rischio del Fornitore.
6.4. Per quanto riguarda le tempistiche delle singole consegne, si specifica che l’aggiudicatario sarà tenuto a rispettare i seguenti vincoli :
- le forniture da consegnare presso i depositi di Camerino (quantitativi di norma superiori ai
10.000 litri) dovranno essere effettuate entro due giorni lavorativi, sabato incluso, a partire dal momento della ricezione dell’ordine;
- le forniture da consegnare presso tutti gli altri depositi (quantitativi di norma compresi tra i
5.000 ed i 10.000 litri, con saltuarie necessità di forniture inferiori al suddetto valore minimo) dovranno essere effettuate entro un giorno lavorativo, sabato incluso, a partire dal momento della ricezione dell’ordine.
6.5. Su richiesta dell’Azienda, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari di emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo. Il Fornitore dovrà comunicare all’Azienda un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.
6.6. Per ogni consegna ritardata di oltre 24 ore e per ogni ulteriore giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a Euro 500,00, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.
6.7. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.
6.8. L’Azienda, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte dell’impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all’aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri, salva l’eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 355 del Codice penale.
6.9. Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nella scheda consegne. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:
− il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
− la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
− la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.
6.10. La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore certificato di litri munito di stampa-cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.
6.11. A discrezione della Contram, il riempimento delle cisterne dovrà seguire il riscontro della misurazione con l’asta metrica e tabella di ragguaglio secondo le modalità seguenti:
1) Determinazione del livelli di gasolio residuo all’interno della cisterna, mediante l’asta metrica, prima dell’inizio dello scarico.
2) Determinazione del livello presente all’interno della cisterna, mediante l’asta metrica, dopo l’avvenuto scarico del gasolio dall’autocisterna, avendo prima atteso che il movimento superficiale e la schiuma siano scomparsi.
3) Annotazione dei valori dei dei livelli (altezze espresse in cm) misurati al punto 1) e 2) sul “cartellino contalitri” (tutte le copie), apponendo firma leggibile sia da parte dell’addetto Contram sia da parte dell’incaricato della ditta fornitrice.
4) Calcolo della quantità di gasolio immesso, come differenza dei valori corrispondenti ai livelli misurati ai punti 2) e 1), tramite le tabelle di ragguaglio, rispetto alla quantità dichiarata dal fornitore in base alla lettura del misuratore a bordo dell’autocisterna.
5) Nel caso in cui si rilevasse ammanco di gasolio, bisogna di ciò riportare evidenza su tutte le copie del D.A.S. annotando il quantitativo riscontrato al punto 4) ed apponendo firma leggibile sia da parte dell’addetto Contram sia da parte dell’incaricato della ditta fornitrice.
6) Le copie del cartellino contralitri e del D.A.S. vanno consegnate al responsabile Contram addetto.
6.12. In particolare, per le consegne nelle sedi in cui è prevista – come indicato nelle rispettive schede di consegna - la pesatura di lordo e tara, l’automezzo utilizzato per la consegna dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso le sedi indicate nella scheda suddetta: a tale scopo in alcune sedi la consegna non potrà essere effettuata con autoarticolato. Si rimanda alle schede di consegna per il dettaglio di tale casistica.
6.13. Ove sia prevista e disponibile l’operazione di pesatura (vedi schede di consegna), si procederà con le seguenti modalità:
• All’atto della consegna il gasolio sarà assoggettato a pesatura di lordo e xxxx, di norma in presenza di un dipendente dell’Azienda.
• All’arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro messo a disposizione dall’Azienda, la cui precisione potrà essere preventivamente verificata dalla controparte.
• Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - rilevato alla pesatura presso l’Azienda - e il valore della densità come sopra misurato.
6.14. Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato dello 0,5 % (zerovirgolacinque per cento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico.
6.15. Alla fine di ciascuna mensilità solare si verificherà lo scostamento sui volumi suddetti complessivamente considerati: qualora la quantità globale mensile risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico globale mensile maggiorato dello 0,2 % (zerovirgoladue per cento), il corrispettivo della fornitura sarà calcolato sulla base del volume teorico globale mensile.
6.16. Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, conguagliando mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, che dovrà pervenire all’Azienda entro il giorno 10 del mese successivo.
6.17. Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura ed eventuale trasferimento dal luogo della pesa alle varie sedi aziendali (e ritorno), dovranno essere effettuate alla presenza di un addetto dell’Azienda, salvo momentanea indisponibilità di quest’ultimo.
6.18. Gli incaricati della consegna per conto del Fornitore hanno l’onere di sollevare immediatamente per iscritto eventuali contestazioni in ordine alle modalità e risultanze di dette operazioni; se non formalmente contestate nell’arco delle 48 (quarantotto) ore successive, le operazioni si hanno per definitivamente accettate.
6.19. Ove non è prevista o non fosse disponibile l’operazione di pesatura, il quantitativo di litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri.
6.20. L’Azienda potrà sostituire la procedura di misurazione sopra descritta, anche solo per alcune sedi, con la misurazione a mezzo contalitri mobile fornito dall’Azienda e preventivamente verificabile dal Fornitore. In tal caso la misurazione farà fede per la fatturazione senza necessità di ulteriori verifiche.
6.21. Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa dall’Azienda al momento dell’ordine e il motivo dell’assenza del contatore di litri dovrà essere annotato sul rapportino di consegna.
6.22. Ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).
6.23. A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l’incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori rilevati dall’Azienda, avrà l’onere di annotarle immediatamente sul verbale medesimo.
6.24. Poiché Contram svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto le nostre forniture dovranno avere priorità su tutte le altre.
6.25. Si riporta di seguito la SCHEDA CONSEGNE: SCHEDA CONSEGNE Contram spa (tipo) Camerino, xxx Xx Xxxxx 00/00
• quantità: 60.000 litri mensili circa
• cisterne: n. 2 da 15.000 litri
• periodicità consegna: 10 giorni
• orario fornitura: 08.00 ÷ 19.00 nei giorni feriali
• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
• consegna con contatore volumetrico e riscontro mediante misurazione con asta metrica
Treia, zona artigianale capoluogo
• quantità: 17.000 litri mensili circa
• cisterne: n. da 9.000 litri
• periodicità consegna: 10 giorni
• orario fornitura: 08.00 ÷ 14.00 giorni feriali
• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
• consegna con contatore volumetrico e riscontro mediante misurazione con asta metrica
Fabriano, via Le Fornaci
• quantità: 7.000 litri mensili circa
• cisterne: n. 1 da 9.000 litri
• periodicità consegna: mensile
• orario fornitura: 09.00 ÷ 14.00 giorni feriali
• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
• consegna con contatore volumetrico e riscontro mediante misurazione con asta metrica
Recanati, loc. Chiarino – via X. Xxxxx
• quantità: 10.000 litri mensili circa
• cisterna: n. 1 da 7.000 litri
• periodicità consegna: bi-settimanale
• orario fornitura: 08.00 ÷ 14.00 giorni feriali
• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
• consegna con contatore volumetrico e riscontro mediante misurazione con asta metrica
Corridonia, via dell’Impresa
• quantità: 70.000 litri mensili circa
• cisterna: n. 2 da 9.000 litri
• periodicità consegna: bi-settimanale
• orario fornitura: 08.00 ÷ 19.00 giorni feriali
• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
• consegna con contatore volumetrico e riscontro mediante misurazione con asta metrica
Loreto, via Bramante
• quantità: 10.000 litri mensili circa
• cisterna: n. 1 da 7.000 litri
• periodicità consegna: bi-settimanale
• orario fornitura: 08.00 ÷ 14.00 giorni feriali
• tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
• consegna con contatore volumetrico e riscontro mediante misurazione con asta metrica
Art. 7 - Verifiche e penali. Clausola risolutiva.
7.1. Per ciascuna consegna, incluse anche quelle effettuate presso le sedi l’Azienda ha la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati.
7.2. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l’impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da due dipendenti dell’Azienda. Il primo campione sarà consegnato al laboratorio di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione dell’Azienda e potranno essere utilizzati in caso di controversia.
7.3. Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx addebitate al Fornitore le analisi chimico- fisiche del prodotto fino al numero di quattro per ciascun mese di fornitura.
7.4. Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.
7.5. Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna ovvero dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio, venisse accertata la non conformità del prodotto a quanto stabilito dal Capitolato, è facoltà dell’Azienda rifiutarne lo scarico chiedendone l’immediata sostituzione.
7.6. Qualora l’Azienda consenta ugualmente lo scarico del prodotto, oppure qualora la non conformità fosse accertata successivamente allo scarico del prodotto, il Fornitore incorrerà in una penale pari al venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Alla terza constatazione di non conformità, l’Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.
7.7. Qualora, nonostante l’esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore s’impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione all’Azienda al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.
7.8. Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.
7.9. Fermo restando la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, in caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà commisurata all'importanza della infrazione stessa, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento /00 euro) e fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) oltre al risarcimento del maggior danno.
7.10. L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Art. 8 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto.
8.1. È vietata all’impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di somministrazione qui disciplinato, a pena di nullità.
Art. 9 - Responsabilità.
9.1. Il Fornitore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente a persone e cose nonché per danni eventualmente arrecati a terzi.
9.2. Il Fornitore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.
9.3. Il fornitore, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.
9.4. Per la consegna il Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo e di gradimento dell’Azienda, che ha la facoltà di chiederne la sostituzione per giusta causa; qualora il Fornitore non ottemperi alla predetta richiesta, l’Azienda potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 per ogni consegna.
9.5. Il Fornitore è comunque responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.
9.6. Il Fornitore dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.
9.7. Il Fornitore si impegna, altresì, all’immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e a beni dell’Azienda. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla richiesta dell’Azienda, questa potrà senz’altro rivalersi dei danni subiti sull’importo cauzionale, o trattenendo in compensazione il corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell’impresa, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Art. 10 - Pagamenti.
10.1. I corrispettivi di competenza saranno pagati dall’Azienda a mezzo bonifico bancario, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di novanta giorni fine mese a decorrere dalla data del protocollo dell’Azienda committente attestante il ricevimento della relativa fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.
10.2. Sia in caso di ritardo che in caso di anticipo nel pagamento, il Fornitore dovrà emettere, nel termine di novanta giorni dalla data di pagamento, idoneo documento contabile a conguaglio.
10.3. Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento o dello sconto per anticipato pagamento - la data indicata dalla banca ordinante nell’apposita comunicazione inviata all’Azienda committente.
10.4. In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell’anno successivo, senza l’applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.
10.5. Rimane salva ed impregiudicata la facoltà dell’Azienda di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 Codice civile.
Art. 11 – Prezzo e parametro di aggiudicazione.
11.1. Tutte le forniture per i diversi quantitativi di gasolio destinati ai depositi della Contram SpA saranno aggiudicate al concorrente che avrà offerto la maggior percentuale di sconto applicata indistintamente ai prezzi CAC/SIVA corrispondenti alle diverse quantità di gasolio fornito, settimanalmente indicati da Consip.
11.2. La percentuale di sconto offerto rimarrà invariata per tutto il periodo di vigenza dell’aggiudicazione.
11.3. I prezzi che l’aggiudicatario dovrà applicare in sede di fatturazione, depurati dello sconto offerto, saranno quindi quelli pubblicati sul seguente sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, relativo all’attuale convenzione “Consip 9”:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx?xxXx000000&xxx oVis=catDoc&id_cat=1193&vetrina=PA&idL=&nome=Carburanti+extrarete+e+Gasolio+da+riscal damento+ed.+9&orderBy=iniziativa& pagina=1& element=&frompage=convenzioni.jsp&categ oria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475- bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&id_utente_az_amm=
selezionando “Documentazione di gara” “Prezzi di fatturazione”, tabella gasolio - lotto 3 indicati CAC/SIVA - €/Klt relativi alle fasce corrispondenti alle diverse forniture.
11.4. Relativamente alla durata dell’attuale convenzione Consip, sono stabilite le seguenti condizioni :
▪ data attivazione della convenzione: 08/04/2016
▪ data di scadenza della convenzione: 07/04/2017
▪ durata della convenzione: 12 mesi, più eventuale proroga di ulteriori 12 mesi.
Pertanto, l’assegnazione che avverrà a seguito della presente gara avrà validità coincidente con i suddetti termini di scadenza della convenzione, inclusa la possibilità di proroga.
11.5. L’aggiudicatario sarà tenuto quindi ad effettuare le forniture richieste, alle suddette condizioni Consip 9, fino alla scadenza del 07/04/2017; oltre tale data, qualora la Contram S.p.A. non avesse diversamente stabilito, l’aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le forniture alle condizioni di proroga di cui sopra.
11.6. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della convenzione “Consip 9” al momento in vigore, venisse attivata una nuova Convenzione Consip, la Contram Spa potrà proporre al fornitore il passaggio alle nuove condizioni. Qualora lo stesso non accettasse tale proposta, la Contram SpA sarà in diritto di rescindere l’accordo in vigore; in tal caso, l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione delle forniture alle condizioni Consip 8 fin quando le stesse saranno in vigore.
11.7. La percentuale di ribasso offerta dall’impresa aggiudicataria rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
Art. 12 - Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva.
12.1. Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca Contram spa, ai sensi dell’art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.
12.2. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, l’Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell’intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Art. 13 - Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.) e clasuola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
13.1. Il contratto che sarà stipulato dall’Azienda committente, successivamente all’aggiudicazione, con il Fornitore si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità
- qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l’aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ex artt. 1353 e ss. c.c.).
13.2. Resta salva la facoltà del Committente di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile.
Art. 14 - Facoltà di recesso per procedura concorsuale.
14.1. L’Azienda si riserva la facoltà di recesso dal contratto di somministrazione qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze l’Azienda potrà rivalersi sulla cauzione dei danni subiti.
14.2. Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall’art. 1461 Codice civile.
Art. 15 - Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.
15.1. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 76 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
15.2. Con l’aggiudicatario sarà stipulato un contratto del quale farà parte integrante il presente Capitolato Speciale.
15.3. L’aggiudicatario è tenuto e si impegna, anche ai sensi dell’ Art. 34 comma 35 del DL. 179/2012 convertito in L. n. 228/2012, prima della stipulazione del contratto, all’ integrale rimborso alla stazione appaltante di tutte le spese sostenute per la pubblicazione degli atti della presente gara d’ appalto secondo le vigenti modalità previste dalla normativa di settore. In difetto non si procederà alla stipula del contratto d’ appalto.
15.4. Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, in forma di scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 16 - Forme di comunicazione e computo dei termini.
16.1. Le comunicazioni scritte tra Azienda e Fornitore avverranno a mexxo fax al domicilio eletto ed ai recapiti e mail, pec o fax che il Fornitore avrà l’obbligo di dichiarare in sede di partecipazione ex allegato XIV D.Lgs. 50/2016, mentre le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.
16.2. Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato e nella lettera di invito, si applicano - se non diversamente previsto dalla specifica clausola - le norme di cui all’art. 155 del Codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono (salvo diversa specifica indicazione) “di calendario”.
Art. 17 - Riserva di Contram
17.1. Contram Spa ha la facoltà di interrompere motivatamente l’esecuzione della fornitura in qualsiasi momento, senza che ciò possa comportare alcun obbligo per la suddetta società, o l’avvio di una procedura amministrativa o l’assunzione di una responsabilità precontrattuale o di un obbligo a contrattare, neppure nei limiti del c.d. “interesse negativo”.
17.2. Pertanto la Contram Spa a proprio insindacabile e motivato giudizio, ed in ogni momento, si riserva la facoltà di interrompere o di sospendere o di riassumere o comunque di modificare i termini della fornitura senza che perciò gli interessati possano avanzare nei confronti della società alcuna pretesa.
17.3. Con la presentazione dell’offerta gli Operatori Economici accettano senza riserva le norme del presente atto e dei suoi allegati.
Art. 18 - Legge applicabile e Foro competente.
18.1. Il contratto che sarà stipulato con l’Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.
18.2. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.
18.3. Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Macerata.
Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010).
19.1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
19.2. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
19.3. In caso di subappalto e di subcontratto, il Fornitore ha l’obbligo di inserire nei contratti stipulandi con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136. Posto che in capo all’Azienda committente è stabilito l’obbligo di verificare tale circostanza, Il Fornitore dovrà consegnare, alla predetta, copia autentica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura.
19.4. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge 13.8.2010, n. 136, introdotto dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 20 - Obblighi di cui all’art. 30 D.Lgs. 50/2016.
20.1. Ai sensi dell’art. 30 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore e gli eventuali subappaltatori devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del predetto decreto.
20.2. L’Azienda committente potrà altresì sospendere i pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Impresa. L’Impresa rinuncia ad opporre eccezioni e ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti dell’Azienda committente in relazione a quanto prescritto dal presente articolo.
20.3. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 e 6 del citato D.Lgs. 50/2016, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Azienda committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 21 – Privacy
21.1. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati dal titolare del trattamento Contram Spa esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto ai sensi del D.lgs. 196/03. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art.7 della predetta legge.
Art. 22 - Rinvio.
22.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e alle altre normative in materia, al D.Lgs. n. 50/2016 e al DPR n. 207/2010 nelle parti in cui non risulta abrogato in quanto applicabili, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.
(firma)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato :
Art. 4. Cauzione definitiva. Clausola risolutiva. Art. 7. Verifiche e penali. Clausola risolutiva.
Art. 8. Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Art. 10. Pagamenti.
Art. 12. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva.
Art. 13. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.) e clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Art. 14. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.
Art. 18. Legge applicabile e Foro competente.
(firma)