Contract
Provincia di Modena |
C.F. e P.I. 01375710363 - xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx Area Tecnica – Servizio Edilizia Telefono 000 000 000 - Fax 000 000 000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx - Xxxx Amministrativa – Servizio Appalti e contratti U.X. Xxxxxx appalti Viale Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxx. 059209156-341-380-145 -xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx |
DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR
ISTITUTO BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI
IGIENICI - II STRALCIO. (PNRR M4 C1-I 3.3) FINANZIATO CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
(CUP G98B20000560001 - CIG 94859559B2 )
Il sottoscritto(i) | codice fiscale | |||||
nato il | a | |||||
in qualità di | ||||||
dell’impresa(ii) | ||||||
con sede in | ||||||
in via | n. | Cap. | ||||
Tel. n. | Fax n. | |||||
P. IVA/Cod.Fisca | le | |||||
Indirizzo Posta elettronica Certificata (PEC | ) |
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle
Xxxxx speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
( fleggare le caselle relative alle dichiarazioni da rendere in relazione al numero di dipendenti dichiarati o, alternativamente, cancellare o barrare quelle non pertinenti )
1. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l’obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
2. ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
3. che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale :
□ da 0 a inferiore a 15 dipendenti
□ da 15 a 50 dipendenti
□ oltre 50 dipendenti
4. (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta)
□ - di aver allegato nella busta “documentazione amministrativa” come richiesto al punto
F) della lettera invito COPIA dell’ultimo RAPPORTO periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
5. (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari o inferiori a 50)
□ - di dichiarare, di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione di penali
□ - di dichiarare di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali .
□ - di non essere incorso nell’interdizione automatica, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell’offerta, dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articoli 47, comma 3 del D.L. 77/2021;
6. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, è prevista l’applicazione delle penali, anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3bis e 4 dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021;
7. di assumere in fase di esecuzione le prescrizioni/obblighi specifici relativi al PNRR ed al PNC relativamente al DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
8. DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Consapevole dell’obbligo di segnalazione di situazioni in cui si possa verificare un conflitto di interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, così come previsto dalle disposizioni contenute nelle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegate alla circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 30 del 11/08/2022;
Preso atto di quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del predetto Decreto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, DICHIARA(NO)
- di non trovarsi, in relazione al procedimento sopra indicato e nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
- di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo II del titolo II del libro II del codice penale;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non versare in alcuna situazione di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della stazione appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto. Conferma pertanto la dichiarazione resa in sede di DGUE con la quale si è negata la conoscenza di qualsiasi conflitto di interesse legato alla partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del codice) dell’operatore economico
(riportare la ragione sociale dell’operatore economico per il quale si sta rendendo la dichiarazione)
- l’inesistenza nei miei confronti delle ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt:
• 7 e 14 del D.P.R. 62/2013
• 53, comma 16- ter del D.lgs. 165/2001
• 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016
9. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
(Scegliere obbligatoriamente una delle tre opzioni sotto elencate)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA(NO)
di ESSERE l’unico titolare effettivo (iii)
di ESSERE il titolare effettivo del rapporto CONGIUNTAMENTE ai signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
di NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto, i titolari effettivi sono i signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:
□ Titolare di ditta individuale.
Nel caso di Operatore Economico società di capitali, società di persone
□ Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale
dell’Operatore Economico;
in caso contrario
□ Controllo dell’assetto proprietario dell’Operatore Economico;
in caso contrario
□ Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’Operatore
Economico.
Altri titolari effettivi
1. Nome, Cognome C.F.: Cittadinanza: . Luogo di nascita data di nascita: Xxxxxxxxx
Residenza: se diverso da quello indicato sul documento d’identità: il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all’indirizzo indicato sul presente modulo Firma
esecutore Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) Tipo documento d’identità: n° Rilasciato
da: Data rilascio: Data scadenza: Prevalente attività svolta:
Motivazione dichiarazione Titolare effettivo: Titolare di ditta individuale.
Nel caso di Operatore Economico società di capitali, società di persone
Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale
dell’Operatore Economico;
in caso contrario
Controllo dell’assetto proprietario dell’Operatore Economico;
in caso contrario
Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’Operatore
Economico.
2. Nome, Cognome C.F.: Cittadinanza: . Luogo di nascita data di nascita: Xxxxxxxxx
Residenza: se diverso da quello indicato sul documento d’identità: il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all’indirizzo indicato sul presente modulo Firma
esecutore Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) Tipo documento d’identità: n° Rilasciato
da: Data rilascio: Data scadenza: Prevalente attività svolta:
Motivazione dichiarazione Titolare effettivo: Titolare di ditta individuale.
Nel caso di Operatore Economico società di capitali, società di persone
Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale
dell’Operatore Economico;
in caso contrario
Controllo dell’assetto proprietario dell’Operatore Economico;
in caso contrario
Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’Operatore
Economico.
3. Nome, Cognome C.F.: Cittadinanza: . Luogo di nascita data di nascita:
Indirizzo
Residenza: se diverso da quello indicato sul documento d’identità: il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all’indirizzo indicato sul presente modulo Firma
esecutore Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) Tipo documento d’identità: n° Rilasciato
da: Data rilascio: Data scadenza: Prevalente attività svolta:
Motivazione dichiarazione Titolare effettivo: Titolare di ditta individuale.
Nel caso di Operatore Economico società di capitali, società di persone
Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale
dell’Operatore Economico;
in caso contrario
Controllo dell’assetto proprietario dell’Operatore Economico;
in caso contrario
Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’Operatore
Economico.
DICHIARA(NO), infine
- che il titolare o i titolari effettivi sopra riportati non si trovano nelle ipotesi di conflitto di interesse sopraindicate.
SI IMPEGNA(NO), altresì
- a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate che potrebbero emergere in merito agli appalti di cui trattasi in seguito alla sottoscrizione della presente.
Sottoscrizione digitale
si allega copia scansionata d.i. del sottoscrittore(iv)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.
L’Amministrazione informa, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale della Provincia.
iInserire il nominativo dell’operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo.
iiNel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito: le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte da ciascuno degli operatori economici facenti parte dello stesso e che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.
- Nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti, le dichiarazioni di cui al presente allegato, devono essere sottoscritte dalla mandataria/capogruppo..
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- Nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice : le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dal Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici .
-Nel caso di avvalimento : le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dall’Impresa ausiliata che dall’impresa/e ausiliaria/e..
iii Titolare effettivo: Il titolare effettivo degli Operatori Economici diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’impresa. Nello specifico:
a. nel caso in cui l’Operatore Economico sia una società di capitali o una società di persone:
• costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell’Operatore Economico, detenuta da una persona fisica;
• costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell’Operatore Economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo (controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).
Qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti
organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell’Operatore Economico comunque diverso da persona fisica.
iv Solo in caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di validità, anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2
D.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)
1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti. (178)
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’ articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (179)
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. (178)
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell’ articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; (180)
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; (180)
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; (181)
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. (178)
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora
l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. (178)
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. (178) (182)
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale. (178)
Art 53 del D.lgs. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietali ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti , adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art 7 del D.P.R. 62/2013 (obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Art 14 del D.P.R. 62/2013 (contratti ed altri atti negoziali)
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.